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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/03/2025, n. 4871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4871 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 41723/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Collegio così composto: dott. Luigi Argan Presidente dott. Alfredo Matteo Sacco Giudice dott. Renato Castaldo Giudice rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41723/2015 e vertente tra:
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._1
dell'avv. MARZOCCHI BURATTI BENEDETTO e dell'avv. MARZOCCHI
BURATTI MARIANO ( ) ; , elettivamente domiciliato in C.F._2
presso il difensore avv. MARZOCCHI BURATTI BENEDETTO;
ATTORE
E
DECEDUTO;
Controparte_2
(C.F. ), con Controparte_3 Controparte_4
il patrocinio dell'avv. LACAGNINA MARIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA S. T. D'AQUINO 75 00136 ROMA presso il difensore avv. LACAGNINA
MARIO
1 (C.F. ), con il Controparte_5 Controparte_4
patrocinio dell'avv. LACAGNINA MARIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in
VIA S. T. D'AQUINO 75 00136 ROMA presso il difensore avv. LACAGNINA
MARIO
(C.F. ), con il Controparte_6 Controparte_4
patrocinio dell'avv. LACAGNINA MARIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in
VIA S. T. D'AQUINO 75 00136 ROMA presso il difensore avv. LACAGNINA
MARIO
(C.F. ), con il Controparte_7 Controparte_4
patrocinio dell'avv. LACAGNINA MARIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in
VIA S. T. D'AQUINO 75 00136 ROMA presso il difensore avv. LACAGNINA
MARIO;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LACAGNINA MARIO Controparte_8
e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA S. T. D'AQUINO 75 00136 ROMA presso il difensore avv. LACAGNINA MARIO;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GROSSI DANTE e dell'avv. CP_9
TINTISONA ALESSANDRA ( ) VIA FULCIERI C.F._3
PAULUCCI DE' CALBOLI 1 00195 ROMA;
, elettivamente domiciliato in VIA
FULCIERI PAULUCCI DE' CALBOLI, 1 00195 ROMA presso il difensore avv.
GROSSI DANTE;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LIMENTANI UGO e Controparte_10
dell'avv. STEFANELLI PIERLUIGI ( ) VIA ANGELO C.F._4
SECCHI, 4 00197 ROMA;
, elettivamente domiciliato in VIA A. SECCHI, 4 00197
ROMA presso il difensore avv. LIMENTANI UGO;
, con il patrocinio dell'avv. LIMENTANI UGO e dell'avv. Parte_1
STEFANELLI PIERLUIGI ( ) VIA ANGELO SECCHI, 4 C.F._4
2 00197 ROMA;
, elettivamente domiciliato in VIA A. SECCHI, 4 00197 ROMA presso il difensore avv. LIMENTANI UGO;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. NARDELLA Parte_2
ANTONIO ( ) VIA ZARA 15 FOGGIA;
C.F._5
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SQUILLANTE Controparte_11
IACOPO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE DEI PARIOLI, 77 00197
ROMA presso il difensore avv. SQUILLANTE IACOPO;
CONVENUTI
NONCHE'
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRARO MARCO e Controparte_12
dell'avv. GIOVE STEFANO ( VIALE REGINA C.F._6
MARGHERITA 278 00100 ROMA;
, elettivamente domiciliato in VIALE REGINA
MARGHERITA 278 00198 ROMA presso il difensore avv. FERRARO MARCO;
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: azione di nullità annullamento di testamento pubblico
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 4/7/24
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha esposto di essere erede legittima di Controparte_1 Persona_1
(nipote ex frate di ) deceduto ab intestato, senza coniuge e figli, in Persona_2
data 20.03.2014.
Ha esposto che erede di era anche , fratello di Persona_1 Controparte_4 [...]
, madre del de cuis e allo stesso premorta in data 28.06.2005. NA
3 Ha esposto che aveva redatto un primo testamento olografo in cui NA
aveva nominato erede universale il figlio , all'epoca inabilitato e poi Persona_1
interdetto.
Ha esposto che, successivamente, in data 6.06.2005, aveva redatto NA
avanti al Notaio Dott.ssa , un testamento pubblico, modificativo del Controparte_12
precedente, in cui veniva altresì previsto che a favore del fratello Controparte_4
venissero disposti i seguenti legati: 1) € 25.000,00 in contanti e la rendita vitalizia mensile di € 2.000,00; 2); la nuda proprietà di cinque appartamenti e due posti auto coperti in Roma, alla via Archimede 37 e Angelo Secchi n. 8; 3) l'uso vitalizio dell'appartamento di Via Angelo Secchi n. 8, int. 12, e di una villa in Fregene.
Ha esposto che aveva ceduto a titolo oneroso le nude proprietà ad Controparte_4
esso legate, nonostante nel testamento fosse stato precisato di non venderle poiché patrimonio della famiglia CP_4
Ha esposto che nella scheda testamentaria aveva inoltre previsto: NA
“Nomino esecutore testamentario l'avvocato con studio in Roma Controparte_10
Via Angelo Secchi 4 e in caso di sua rinuncia l'avv. L'ufficio sarà Parte_1
retribuito secondo le tariffe professionali vigenti. All'avv. Controparte_10
curatore di mio figlio , sarà corrisposto per le sue attività di amministrazione Per_1
del patrimonio di mio figlio, un compenso pari al canone pagato dalla IG.ra
..". Parte_3
Ha esposto che la sottoscrizione del testamento era “il prodotto dell'imitazione di modelli grafici” di e, pertanto, apocrifa - così come verificato da NA
due consulenze di parte che depositava - non essendo neppure la testatrice in grado di firmare a causa di una patologia all'arto destro.
Ha dichiarato di non conoscere la sottoscrizione di . NA
Ha sostenuto che la testatrice, all'epoca della redazione del testamento pubblico, era anche incapace di intendere e volere, ai sensi dell'art. 591, com. 2, n. 3, c.c. - come attestato da perizia medico-legale e da cartelle cliniche di ricoveri ospedalieri depositate in atti - poiché le sue condizioni fisiche e mentali erano compromesse
4 durante la fase terminale del carcinoma con diffusione di metastasi al cervello ed alla colonna vertebrale da cui era affetta.
Ha evidenziato che, il giorno successivo all'atto di ultima volontà, sul modulo del consenso informato per trattamento sanitario presso la Clinica dalle Mercede, era stata apposta “con tratto stentato e irriconoscibile”, oltre alla firma di NA
, anche quella del fratello , il cui intervento “è stato ritenuto necessario
[...] CP_4
dal medico che doveva acquisire il consenso in quanto resosi conto, a poche ore di distanza dal testamento, del grave scadimento cognitivo della IGnora _3
.
[...]
Ha sostenuto che il testamento pubblico di era da considerarsi nullo NA
e che, pertanto, dovevano ritenersi efficaci le disposizioni contenute nel precedente testamento olografo in cui era stato istituto erede universale . Persona_1
Ha esposto che era suo interesse ricostituire la massa ereditaria di Persona_1
mediante la riconduzione in essa di quanto legato da a favore di Persona_4
, compresi i diritti da questo alienati a prezzi irrisori agli odierni Controparte_4
convenuti, da considerarsi privi di buona fede e tenuti alla restituzione di quanto acquistato.
Ha dedotto che nella massa ereditaria di dovevano essere ricondotte Persona_1
anche le disposizioni testamentarie a favore dell'Avv. Controparte_10
Ha convenuto in giudizio , e gli aventi causa di questo Controparte_4 CP_8
, e chiedendo:
[...] Controparte_11 Parte_2 CP_9
a) in via preliminare dichiarare la nullità del testamento per difetto di autenticità, dichiarando, ove necessario, di proporre querela di falso;
b) ancora in via preliminare dichiarare nulla la disposizione testamentaria per incapacità della dante causa del de cuius all'epoca della redazione della scheda;
c) in ogni caso, accertare e dichiarare che, a causa della incapacità di intendere e di volere della IGnora al momento della redazione del testamento NA
pubblico del 6 giugno 2005 lo stesso, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.
476 e 489 c.p., è ideologicamente falso;
5 d) conseguentemente, accertare e dichiarare che, in virtù della fondatezza delle domande preliminari, il IGnor è tenuto al risarcimento del Controparte_4
danno in favore della IGnora in misura quantomeno Controparte_1
pari al valore dei beni legati;
e) conseguentemente, ancora, accertare e dichiarare che, in virtù della fondatezza delle domande preliminari, il IGnor è tenuto alla restituzione di Controparte_4
quanto dallo stesso percepito in relazione alle disposizioni testamentarie patrimoniale ovvero ad € 25.000,00 nonché al vitalizio di € 2,000,00 per la complessiva somma di € 233.00,00 oltre interessi e rivalutazione.
f) accertare e dichiarare che i convenuti acquirenti dei beni immobili oggetto del legato sono tenuti alla restituzione dei beni in favore della massa ereditaria del
IGnor Persona_1
In data 29.10.2015 si è costituita deducendo di aver acquistato da Parte_2
la quota indivisa di ¾ della nuda proprietà di un appartamento di Controparte_4
Roma, alla via Secchi n. 8, dopo aver avuto notizia della relativa offerta navigando su internet.
Ha eccepito l'inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza dall'azione - da considerarsi ex art. 2652. n. 7 e, in subordine, n. 6, c.c. - atteso che l'attrice aveva proposto la domanda giudiziale di nullità del testamento ben oltre cinque anni dopo la data di trascrizione dell'acquisto del legato (avvenuto in data 30.11.2009) in favore del suo dante causa , in virtù di contratto di compravendita Controparte_4
trascritto presso la Conservatoria in data 7.12.2009.
La convenuta, a conferma della propria buona fede, ha evidenziato che: a) il prezzo di compravendita non era da ritenersi irrisorio in considerazione dell'acquisto della sola quota indivisa di un ¾ e del diritto di usufrutto vitalizio gravante sull'immobile a favore dell'allora quarantasettenne;
2) nella fase di intermediazione Persona_1
era intervenuto un agente immobiliare;
3) non aveva proposto Controparte_4
azione di rescissione per lesione ex art. 1448 c.c.; 4) nel testamento la de cuis non aveva previsto un vincolo di inalienabilità sui beni legati, ma una mera
6 raccomandazione, la cui inosservanza era improduttiva di conseguenze giuridiche;
5) la forma di atto pubblico del testamento lasciava supporre che il notaio rogante avesse indagato la reale volontà della testatrice ex art. 47 L.N:.
In subordine, a tutela della validità del proprio acquisto, ha dedotto l'applicazione analogica dell'art. 534 c.c. alla fattispecie in esame.
Ha concluso chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa il notaio rogante e il rigetto della domanda attorea.
Ha chiesto, in via subordinata, di:
1. accogliere la domanda riconvenzionale condannando il sig. Controparte_4
alla restituzione di tutte le somme versate dalla convenuta a conclusione Pt_2
dell'atto di compravendita anche di carattere fiscale;
2. condannare il notaio Dott.ssa , che ha rogato il testamento Persona_5
pubblico, e il sig. in solido fra loro, al risarcimento del danno Controparte_4
conseguente all'avvenuta evizione del bene;
3. condannare il notaio, Dott.ssa e il sig. in Persona_5 Controparte_4
solido fra loro al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla convenuta che verranno quantificati in corso di causa, anche a mezzo Parte_2
di CTU o in via equitativa, stante la impossibilità di quantificarli compiutamente o, comunque, in quella maggiore o minore somma che varrà stabilita in corso di causa.
È stata autorizzata la chiamata in causa del notaio, dott.ssa , con Controparte_12
differimento dell'udienza di trattazione al 9.06.2016.
In data 13.05.2016 si è costituito contestando le domande attoree e Controparte_4
chiedendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'avv.
[...]
che nel testamento risultava beneficiario di somma a titolo di compenso CP_10
per l'attività legale prestata in favore della de cuius quale esecutore testamentario e dell'Avv. nominato quale eventuale sostituto dell'avv. Limentani. Parte_1
Ha eccepito l'improponibilità o inammissibilità della domanda di declaratoria di nullità del testamento per difetto di autenticità poiché: a) l'attrice non aveva proposto
7 querela di falso, pur rivestendo l'atto la forma pubblica, e non aveva assolto gli oneri ex art. 221, com. 2, c.p.c.; b) alla fattispecie non poteva applicarsi la disciplina del disconoscimento di scrittura privata.
Ha dichiarato di volersi comunque avvalere del testamento impugnato e ha fatto istanza di verificazione della firma della testatrice.
Ha eccepito, in via preliminare, la prescrizione della domanda di nullità del testamento per incapacità della dante causa essendo decorso il termine di cinque anni dalla data di esecuzione delle disposizioni testamentarie.
Ha contestato l'istanza di accertamento del falso ideologico relativa al testamento.
Ha sostenuto la genericità della domanda attorea di cui al punto d) dell'atto di citazione per mancata indicazione della causa petendi e di quella di cui al punto e) per mancata indicazione degli atti di alienazione immobiliare.
Ha esposto che, nel caso di specie, tra l'impugnativa del testamento e la sua trascrizione (eseguita il 18.09.2006) erano trascorsi nove anni e, pertanto, ai sensi dell'art. 2652, n. 7, c.c., l'eventuale accoglimento della domanda non avrebbe potuto pregiudicare i diritti dei terzi.
Ha sostenuto che la testatrice non aveva disposto alcun divieto di alienazione dei beni lasciati in legato – da ritenersi in ogni caso nullo – ma aveva espresso una mera raccomandazione.
Con riferimento alla domanda riconvenzionale proposta da , ha rilevato Parte_2
l'indeterminatezza e genericità in relazione al quantum della restituzione e ai pretesi danni patrimoniali e non patrimoniali.
Ha concluso chiedendo:
A) qualora ritenutane la necessità, rimettere in termini ai sensi dell'art. 153, 2° comma. c.p.c., per i motivi sopra esposti, il convenuto in ordine Controparte_4
alla tempestività della presente costituzione in giudizio ed alla formulazione di ogni eccezione processuale o di merito che non sia rilevabile d'ufficio;
8 B) ordinare all'attrice, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Avv. e dell'Avv. quali Controparte_10 Parte_1
litisconsorti necessari per i motivi sopra esposti;
C) dichiarare l'improponibilità ovvero l'inammissibilità del capo a) di domanda attrice inteso ad ottenere la declaratoria di "nullità del testamento per difetto di autenticità", per omessa proposizione di valida querela di falso;
D) dichiarare la prescrizione dell'azione di cui al capo b) di domanda attrice inteso ad ottenere la declaratoria di nullità della disposizione testamentaria "per incapacità della dante causa del de cuius all'epoca della redazione della scheda";
E) dichiarare l'improponibilità, ovvero l'inammissibilità o, comunque, l'infondatezza in diritto del capo c) di domanda attrice, con il quale è stato chiesto di "accertare e dichiarare che, a causa della incapacità di intendere e di volere della IGnora
[...]
al momento della redazione del testamento pubblico del 6 giugno 2005 lo _3
stesso, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 476 e 489 c.p., è ideologicamente falso";
F) dichiarare la conseguenziale inammissibilità ovvero improponibilità dei capi d) ed
e) di domanda attrice;
G) dichiarare comunque l'inammissibilità ovvero l'infondatezza in diritto, per omessa indicazione della causa petendi, del capo d) di domanda attrice con il quale è stato chiesto di "accertare e dichiarare che ... il IGnor è tenuto al Controparte_4
risarcimento del danno in favore della IGnora in misura Controparte_1
quanto meno pari al valore dei beni legati";
H) dichiarare 'inammissibilità per genericità ovvero per decadenza ex art. 2652 n. 7
c.c. del capo e) di domanda attrice con il quale è stato chiesto di "accertare e dichiarare che i convenuti acquirenti dei beni immobili oggetto del legato sono tenuti alla restituzione dei beni in favore della massa ereditaria del IGnor
[...]
; Per_1
I) in ogni caso rigettare tutte le domande attrici in quanto infondate in fatto e in diritto e non provate;
9 J) dichiarare inammissibili e comunque rigettare, in quanto infondate e non provate, le domande proposte dalla convenuta
contro
; Parte_2 Controparte_4
L) condannare l'attrice e, per quanto di ragione, la convenuta alla Parte_2
rifusione in favore del convenuto dei compensi e delle spese di lite Controparte_4
con distrazione in favore del sottoscritto avv Mario Lacagnina, difensore antistatario.
In data 8.06.2016 si è costituito il notaio contestando la domanda Controparte_12
attorea.
Ha esposto di aver assolto esattamente assolto gli incombenti ad essa spettanti in occasione della prestazione professionale.
Ha esposto che, in occasione della ricezione del testamento pubblico e della conversazione con la testatrice ad esso preliminare, non aveva ravvisato in
[...]
alcuna grave deficienza di lucidità o menomazione psicofisica che ne NA
potessero compromettere la capacità di autodeterminazione.
Ha eccepito l'inammissibilità delle ulteriori domande attoree (di accertamento della nullità del testamento, di restituzione dei beni facenti parti del compendio ereditario e di risarcimento dei danni subiti) rispetto al giudizio per querela di falso introdotto in via principale.
Ha esposto che la domanda riconvenzionale proposta da era sfornita di Parte_2
prova.
Ha concluso chiedendo il rigetto di ogni domanda con vittoria di spese e richiesta di condanna ex art. 96, com. 3, c.p.c.
Rinnovata la notifica dell'atto di citazione ai convenuti , Controparte_11 CP_9
e , in data 31.01.2017 si costituiva
[...] Controparte_8 Controparte_11
contestando le domande e chiedendone il rigetto.
Ha esposto di aver acquistato in buona fede la nuda proprietà, in data 28.06.2007, mediante l'intermediazione di agenzia immobiliare, al prezzo congruo di €
495.000,00.
10 In data 24.02.2017 si costituiva eccependo la prescrizione del diritto CP_9
azionato ex art. 2652, n. 7, c.c.
Ha escluso l'esistenza di un vincolo di inalienabilità delle nude proprietà oggetto dei legati.
Ha concluso chiedendo il rigetto di tutte le domande e in, via subordinata, il risarcimento dei danni che si riservava di quantificare.
In data 31.05.2017 è stato depositato atto di rinuncia agli atti ed all'azione sottoscritto fra l'attrice e . Controparte_11
È stato ordinato il rinnovo della notifica della citazione nei confronti di CP_8
e l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e
[...] Controparte_10
. Parte_1
In data 13.12.2017 si è costituito , acquirente per rogito del Controparte_8
20.06.2013, della nuda proprietà di un posto auto in via Angelo Secchi s.n.c., contestando le domande e chiedendone il rigetto.
Ha chiesto di dichiarare: a) l'improponibilità/inammissibilità della domanda del testamento per difetto di autenticità per omessa proposizione di valida querela di falso;
b) la prescrizione della domanda di nullità del testamento per incapacità della dante causa del de cuius;
c) l'improponibilità/inammissibilità della domanda attorea di cui al capo C); d) inammissibilità per decadenza ex art 2652 n. 7 c.c. del capo E) di domanda attrice
In data 2.02.2018 si costituivano e . Controparte_10 Parte_1
dopo aver rilevato che l'attrice non aveva proposto alcuna Controparte_10
domanda nei suoi confronti, ha chiesto:
- in via preliminare, di accertarsi e dichiararsi che: a) l'azione promossa da parte attrice è prescritta per i motivi dedotti in premessa;
b) l'azione promossa da parte attrice e inammissibile e/o improcedibile non essendo stato esperito il tentativo di mediazione obbligatorio.; c) la citazione in giudizio non è supportata da alcuna domanda nei confronti dell'odierno convenuto ed è pertanto irrituale, inammissibile e comunque improcedibile.
11 - Ferma la non accettazione del contraddittorio, nel merito, respingersi qualunque domanda nei confronti dell'avv. poiché irrituale Controparte_10
e comunque infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese del giudizio e condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c
ha chiesto di accertarsi e dichiararsi che l'azione attorea è prescritta;
Parte_1
ha evidenziato che non era stata formulata alcuna domanda nei suoi confronti e, in ogni caso, ne ha chiesto il rigetto.
Concessi i termini istruttori, l'attrice, in occasione della memoria ex art. 183, comma
VI, n. 1 c.p.c., ha precisato la domanda di cui al capo a) dell'atto di citazione, chiedendo di dichiarare la nullità del testamento per difetto di autenticità.
La causa è stata istruita mediante prove testimoniali.
In seguito al decesso di , nel corso del procedimento si sono Controparte_4
costituiti, quali eredi, la di lui moglie, , ed i figli , CP_13 Controparte_6
e . Controparte_7 Controparte_3
In data 25.10.2022 l'attrice ha depositato querela di falso in via incidentale, dichiarata inammissibile con ordinanza del 22.11.2022 posto che la querela incidentale, per come disciplinata dal Codice di procedura civile, presuppone l'allegazione da parte avversa del documento la cui autenticità si contesta.
Interrotto il giudizio per il decesso dell'Avv. Gianfranco Di Mattia, il procedimento è stato riassunto da parte attrice e trattenuto in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
In occasione della precisazione delle conclusioni l'attrice ha insistito nella richiesta di sospensione del procedimento in ragione della proposizione in via principale, in altro giudizio, di querela di falso del testamento oggetto di giudizio.
Le domande attoree sono infondate e devono, pertanto, essere respinte per i motivi di seguito esposti.
12 In via preliminare si osserva che la parte attrice ha chiesto sospendersi il processo per avere introdotto separato giudizio, pendente presso il Tribunale di Roma, con il quale ha impugnato con querela di falso il testamento.
Tale istanza deve essere respinta.
Il presente giudizio e quello introdotto successivamente per querela di falso successivamente hanno, infatti, il medesimo oggetto e cioè la contestazione della autografia del testamento.
La parte attrice nella memoria ex art. 183 cpc n.1 ha precisato la domanda e deciso, dopo averne prospettato la possibilità (nell'atto di citazione la conclusione è testualmente: a)…dichiarare la nullità del testamento per difetto di autenticità, dichiarando, ove necessario, di proporre querela di falso) di non proporre querela di falso ma solo una ordinaria azione per la declaratoria della nullità del testamento per difetto di autografia.
Non vi è pertanto, un rapporto di pregiudizialità tra i due giudizi, ma al più può prospettarsi una questione di riunione tra procedimenti per identità di oggetto;
tuttavia, il diverso stato delle cause porta a escludere questa ipotesi.
La domanda, pertanto, può essere decisa nel merito sulla richiesta di nullità del testamento.
L'attrice impugna il testamento pubblico oggetto di giudizio per: 1) apocrifica della sottoscrizione della testatrice;
2) incapacità di intendere e volere della testatrice;
3) per falsità ideologica ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 479 e 489 c.p.
(falso in atto pubblico).
Con riferimento al primo motivo di impugnazione si osserva che la prova per testi ha confermato che la sottoscrizione è stata apposta dalla de cuius alla presenza del notaio e dei testimoni.
Sul punto è stato escusso il teste presente all'atto che ha Testimone_1
confermato la regolarità della sottoscrizione.
13 In secondo luogo il procedimento penale introdotto nei confronti del notaio rogante è stato archiviato su richiesta del PM in forza di ctu calligrafica svolta in quella sede
(doc. 13 allegato alla memoria della convenuta ) così motivata: “dalle CP_12
indagini esperite e, soprattutto, dall'esame della consulenza tecnica datata
05.04.2016 a firma della Dott.ssa , consulente di questa procura, Persona_6
la firma a nome di vedova apposta in calce al testamento NA Per_1
pubblico redatto dal notaio in data 06.06.2005 è autografa. CP_12
Deve, poi, essere respinta la domanda di annullamento del testamento per incapacità di intendere e di volere.
È nota la regola di giudizio di tale domanda.
Secondo la Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 591, n. 3, c.c., per l'affermazione della incapacità naturale del testatore non basta una qualsiasi anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive, ma è necessario che a cagione d'una infermità, transitoria o permanente, o di altra causa perturbatrice, il soggetto sia privo in modo assoluto, nel momento della redazione del testamento, della coscienza dei propri atti oppure della capacità di autodeterminarsi;
e poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello d'incapacità l'eccezione, spetta a chi impugna il testamento dimostrare la dedotta incapacità (Cass. Civ. sez. II, 19/01/2022, n. 1618; Sez. 2, Ordinanza n.
3934 del 19/02/2018; Sez. 2, Sentenza n. 8169 del 05/11/1987).
Nel caso in esame la parte attrice non ha assolto all'onere così descritto.
Nel corso del procedimento sono stati escussi diversi testi.
Il teste medico geriatra e cardiologo avente in cura la de cuius, ha Tes_2
dichiarato di avere assistito la predetta negli ultimi cinque/sei anni di vita. Ha precisato di avere visto la signora periodicamente, anche negli ultimi giorni di vita, e che quest'ultima appariva capace di comprendere e di manifestare il proprio pensiero.
Nel medesimo senso sono le dichiarazioni del teste medico di base della CP_4
de cuius ne ha confermato la lucidità e la capacità di relazionarsi e ha riferito che la stessa mostrava orientamento, capacità di apprensione e di espressione
14 Anche il teste del palazzo ha dichiarato di avere visto per l'ultima Testimone_3
volta la signora circa venti giorni prima della morte e che fino ad allora era abbastanza lucida e rispondeva a tono.
In senso solo parzialmente difforme vi sono unicamente le dichiarazioni della teste domestica della de cuius, la quale peraltro ha riferito in merito alle Tes_4
condizioni fisiche della stessa ma non della capacità di relazionarsi e comprendere.
In secondo luogo, quanto alla documentazione medica allegata, la stessa descrive le patologie della de cuius (carcinoma mammario) ma nulla viene espressamente accertato o diagnosticato in ordine alla incapacità.
Le patologie descritte delineano un quadro di malattie compatibili con la patologia principale (carcinoma mammario) e con l'età ma non sono direttamente incidenti in modo assoluto e stabile sulla capacità di comprendere e determinarsi, non essendo sufficienti al fine dell'annullamento del testamento mere anomalie o alterazioni delle facoltà psichiche ed intellettive.
Le riscontrate patologie non determinano infermità permanente, cui presuntivamente si ricollega uno stato di incapacità naturale, ma possono al limite considerarsi, solo nella loro fase più avanzata e grave, quale causa di infermità a carattere intermittente, per le quali non opera comunque una presunzione di incapacità, con conseguente onere - a carico di chi quello stato di incapacità assume - di provare che il testamento fu redatto in un momento di incapacità di intendere e di volere (Cass. n. 15480/2001).
Inoltre, la redazione per atto pubblico del testamento costituisce un ulteriore elemento indicativo della capacità di testare o almeno della assenza di segni visibili di incapacità, poiché il notaio è tenuto a valutare questo elemento, quale pubblico ufficiale preposto al controllo della mancanza di cause di nullità dell'atto.
Per cui le attestazioni del notaio costituiscono, certamente, un valido elemento di valutazione dell'atteggiamento assunto e mantenuto dal testatore durante la redazione dell'atto e accertato dal notaio stesso (in tal senso Tribunale Lucca, 07/07/2016, n.
1469; Tribunale Savona 13/04/2012).
15 Da ultimo il procedimento penale è stato archiviato su richiesta del PM, all'esito di accertamenti tecnici nei quali è stata solo ipotizzata la probabilità di momenti di assenza di lucidità ma non la sussistenza di elementi che portassero a ritenere con ragionevole certezza che la signora fosse priva, al momento della Persona_7
sottoscrizione del testamento, delle capacità cognitive di intendere e volere necessarie alla redazione dell'atto suddetto.
La domanda di invalidità del testamento, pertanto, deve essere respinta con conseguente assorbimento di tutte le domande avanzate dall'attore nei confronti degli aventi causa dei beneficiari del testamento, ragione per la quale non è necessario esaminare nel merito le eccezioni di prescrizione sollevate da questi ultimi.
Il convenuto è invece decaduto dalla eccezione di prescrizione per Controparte_4
tardiva costituzione in giudizio.
Deve, infine, darsi atto della cessata materia del contendere fra l'attrice e 11
.
[...]
Le spese di lite, liquidate in dispositivo sulla base del valore indeterminabile della causa, seguono la soccombenza.
La parte attrice deve essere condannata al pagamento delle spese anche nei confronti dei soggetti chiamati in causa posto che la chiamata è stata giustificata dalla proposizione della domanda principale
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe così provvede:
1) Respinge le domande attoree;
2) Dichiara cessata la materia del contendere tra la parte attrice e 11
;
[...]
3) Condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite:
16 in favore di N.Q di erede di Controparte_3 Controparte_4
, N.Q di erede di N.Q di CP_13 Controparte_4 Controparte_6
erede di N.Q di erede di Controparte_4 Controparte_7 CP_4
tutti con il patrocinio dell'avv. Lacagnina che liquida in complessivi
[...]
€. 12.000,00 per compensi;
in favore di che liquida in complessi €.10.860,00 per CP_9
compensi; in favore di che liquida in complessivi €.10.860,00 per Controparte_10
compensi; in favore di che liquida in €. 10.860.00 per compensi;
Parte_1
in favore di che liquida in complessivi €.10.860,00 per Parte_2
compensi; in favore di che liquida in complessivi € Controparte_12
10.860,00 per compensi;
in favore di che liquida in complessivi € 10.860,00 per Controparte_8
compensi; oltre, per ciascuno, Iva e Cpa e rimborso spese generali e con distrazione in favore dell'avv. Lacagnina dichiaratosi anticipatario;
Si comunichi.
Roma il 14/4/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Renato Castaldo dott. Luigi Argan
Provvedimento reso con la collaborazione della dott.ssa Elisa De Grossi, funzionaria addetta all'Ufficio per il Processo.
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Collegio così composto: dott. Luigi Argan Presidente dott. Alfredo Matteo Sacco Giudice dott. Renato Castaldo Giudice rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41723/2015 e vertente tra:
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._1
dell'avv. MARZOCCHI BURATTI BENEDETTO e dell'avv. MARZOCCHI
BURATTI MARIANO ( ) ; , elettivamente domiciliato in C.F._2
presso il difensore avv. MARZOCCHI BURATTI BENEDETTO;
ATTORE
E
DECEDUTO;
Controparte_2
(C.F. ), con Controparte_3 Controparte_4
il patrocinio dell'avv. LACAGNINA MARIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA S. T. D'AQUINO 75 00136 ROMA presso il difensore avv. LACAGNINA
MARIO
1 (C.F. ), con il Controparte_5 Controparte_4
patrocinio dell'avv. LACAGNINA MARIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in
VIA S. T. D'AQUINO 75 00136 ROMA presso il difensore avv. LACAGNINA
MARIO
(C.F. ), con il Controparte_6 Controparte_4
patrocinio dell'avv. LACAGNINA MARIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in
VIA S. T. D'AQUINO 75 00136 ROMA presso il difensore avv. LACAGNINA
MARIO
(C.F. ), con il Controparte_7 Controparte_4
patrocinio dell'avv. LACAGNINA MARIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in
VIA S. T. D'AQUINO 75 00136 ROMA presso il difensore avv. LACAGNINA
MARIO;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LACAGNINA MARIO Controparte_8
e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA S. T. D'AQUINO 75 00136 ROMA presso il difensore avv. LACAGNINA MARIO;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GROSSI DANTE e dell'avv. CP_9
TINTISONA ALESSANDRA ( ) VIA FULCIERI C.F._3
PAULUCCI DE' CALBOLI 1 00195 ROMA;
, elettivamente domiciliato in VIA
FULCIERI PAULUCCI DE' CALBOLI, 1 00195 ROMA presso il difensore avv.
GROSSI DANTE;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LIMENTANI UGO e Controparte_10
dell'avv. STEFANELLI PIERLUIGI ( ) VIA ANGELO C.F._4
SECCHI, 4 00197 ROMA;
, elettivamente domiciliato in VIA A. SECCHI, 4 00197
ROMA presso il difensore avv. LIMENTANI UGO;
, con il patrocinio dell'avv. LIMENTANI UGO e dell'avv. Parte_1
STEFANELLI PIERLUIGI ( ) VIA ANGELO SECCHI, 4 C.F._4
2 00197 ROMA;
, elettivamente domiciliato in VIA A. SECCHI, 4 00197 ROMA presso il difensore avv. LIMENTANI UGO;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. NARDELLA Parte_2
ANTONIO ( ) VIA ZARA 15 FOGGIA;
C.F._5
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SQUILLANTE Controparte_11
IACOPO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE DEI PARIOLI, 77 00197
ROMA presso il difensore avv. SQUILLANTE IACOPO;
CONVENUTI
NONCHE'
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRARO MARCO e Controparte_12
dell'avv. GIOVE STEFANO ( VIALE REGINA C.F._6
MARGHERITA 278 00100 ROMA;
, elettivamente domiciliato in VIALE REGINA
MARGHERITA 278 00198 ROMA presso il difensore avv. FERRARO MARCO;
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: azione di nullità annullamento di testamento pubblico
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 4/7/24
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha esposto di essere erede legittima di Controparte_1 Persona_1
(nipote ex frate di ) deceduto ab intestato, senza coniuge e figli, in Persona_2
data 20.03.2014.
Ha esposto che erede di era anche , fratello di Persona_1 Controparte_4 [...]
, madre del de cuis e allo stesso premorta in data 28.06.2005. NA
3 Ha esposto che aveva redatto un primo testamento olografo in cui NA
aveva nominato erede universale il figlio , all'epoca inabilitato e poi Persona_1
interdetto.
Ha esposto che, successivamente, in data 6.06.2005, aveva redatto NA
avanti al Notaio Dott.ssa , un testamento pubblico, modificativo del Controparte_12
precedente, in cui veniva altresì previsto che a favore del fratello Controparte_4
venissero disposti i seguenti legati: 1) € 25.000,00 in contanti e la rendita vitalizia mensile di € 2.000,00; 2); la nuda proprietà di cinque appartamenti e due posti auto coperti in Roma, alla via Archimede 37 e Angelo Secchi n. 8; 3) l'uso vitalizio dell'appartamento di Via Angelo Secchi n. 8, int. 12, e di una villa in Fregene.
Ha esposto che aveva ceduto a titolo oneroso le nude proprietà ad Controparte_4
esso legate, nonostante nel testamento fosse stato precisato di non venderle poiché patrimonio della famiglia CP_4
Ha esposto che nella scheda testamentaria aveva inoltre previsto: NA
“Nomino esecutore testamentario l'avvocato con studio in Roma Controparte_10
Via Angelo Secchi 4 e in caso di sua rinuncia l'avv. L'ufficio sarà Parte_1
retribuito secondo le tariffe professionali vigenti. All'avv. Controparte_10
curatore di mio figlio , sarà corrisposto per le sue attività di amministrazione Per_1
del patrimonio di mio figlio, un compenso pari al canone pagato dalla IG.ra
..". Parte_3
Ha esposto che la sottoscrizione del testamento era “il prodotto dell'imitazione di modelli grafici” di e, pertanto, apocrifa - così come verificato da NA
due consulenze di parte che depositava - non essendo neppure la testatrice in grado di firmare a causa di una patologia all'arto destro.
Ha dichiarato di non conoscere la sottoscrizione di . NA
Ha sostenuto che la testatrice, all'epoca della redazione del testamento pubblico, era anche incapace di intendere e volere, ai sensi dell'art. 591, com. 2, n. 3, c.c. - come attestato da perizia medico-legale e da cartelle cliniche di ricoveri ospedalieri depositate in atti - poiché le sue condizioni fisiche e mentali erano compromesse
4 durante la fase terminale del carcinoma con diffusione di metastasi al cervello ed alla colonna vertebrale da cui era affetta.
Ha evidenziato che, il giorno successivo all'atto di ultima volontà, sul modulo del consenso informato per trattamento sanitario presso la Clinica dalle Mercede, era stata apposta “con tratto stentato e irriconoscibile”, oltre alla firma di NA
, anche quella del fratello , il cui intervento “è stato ritenuto necessario
[...] CP_4
dal medico che doveva acquisire il consenso in quanto resosi conto, a poche ore di distanza dal testamento, del grave scadimento cognitivo della IGnora _3
.
[...]
Ha sostenuto che il testamento pubblico di era da considerarsi nullo NA
e che, pertanto, dovevano ritenersi efficaci le disposizioni contenute nel precedente testamento olografo in cui era stato istituto erede universale . Persona_1
Ha esposto che era suo interesse ricostituire la massa ereditaria di Persona_1
mediante la riconduzione in essa di quanto legato da a favore di Persona_4
, compresi i diritti da questo alienati a prezzi irrisori agli odierni Controparte_4
convenuti, da considerarsi privi di buona fede e tenuti alla restituzione di quanto acquistato.
Ha dedotto che nella massa ereditaria di dovevano essere ricondotte Persona_1
anche le disposizioni testamentarie a favore dell'Avv. Controparte_10
Ha convenuto in giudizio , e gli aventi causa di questo Controparte_4 CP_8
, e chiedendo:
[...] Controparte_11 Parte_2 CP_9
a) in via preliminare dichiarare la nullità del testamento per difetto di autenticità, dichiarando, ove necessario, di proporre querela di falso;
b) ancora in via preliminare dichiarare nulla la disposizione testamentaria per incapacità della dante causa del de cuius all'epoca della redazione della scheda;
c) in ogni caso, accertare e dichiarare che, a causa della incapacità di intendere e di volere della IGnora al momento della redazione del testamento NA
pubblico del 6 giugno 2005 lo stesso, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.
476 e 489 c.p., è ideologicamente falso;
5 d) conseguentemente, accertare e dichiarare che, in virtù della fondatezza delle domande preliminari, il IGnor è tenuto al risarcimento del Controparte_4
danno in favore della IGnora in misura quantomeno Controparte_1
pari al valore dei beni legati;
e) conseguentemente, ancora, accertare e dichiarare che, in virtù della fondatezza delle domande preliminari, il IGnor è tenuto alla restituzione di Controparte_4
quanto dallo stesso percepito in relazione alle disposizioni testamentarie patrimoniale ovvero ad € 25.000,00 nonché al vitalizio di € 2,000,00 per la complessiva somma di € 233.00,00 oltre interessi e rivalutazione.
f) accertare e dichiarare che i convenuti acquirenti dei beni immobili oggetto del legato sono tenuti alla restituzione dei beni in favore della massa ereditaria del
IGnor Persona_1
In data 29.10.2015 si è costituita deducendo di aver acquistato da Parte_2
la quota indivisa di ¾ della nuda proprietà di un appartamento di Controparte_4
Roma, alla via Secchi n. 8, dopo aver avuto notizia della relativa offerta navigando su internet.
Ha eccepito l'inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza dall'azione - da considerarsi ex art. 2652. n. 7 e, in subordine, n. 6, c.c. - atteso che l'attrice aveva proposto la domanda giudiziale di nullità del testamento ben oltre cinque anni dopo la data di trascrizione dell'acquisto del legato (avvenuto in data 30.11.2009) in favore del suo dante causa , in virtù di contratto di compravendita Controparte_4
trascritto presso la Conservatoria in data 7.12.2009.
La convenuta, a conferma della propria buona fede, ha evidenziato che: a) il prezzo di compravendita non era da ritenersi irrisorio in considerazione dell'acquisto della sola quota indivisa di un ¾ e del diritto di usufrutto vitalizio gravante sull'immobile a favore dell'allora quarantasettenne;
2) nella fase di intermediazione Persona_1
era intervenuto un agente immobiliare;
3) non aveva proposto Controparte_4
azione di rescissione per lesione ex art. 1448 c.c.; 4) nel testamento la de cuis non aveva previsto un vincolo di inalienabilità sui beni legati, ma una mera
6 raccomandazione, la cui inosservanza era improduttiva di conseguenze giuridiche;
5) la forma di atto pubblico del testamento lasciava supporre che il notaio rogante avesse indagato la reale volontà della testatrice ex art. 47 L.N:.
In subordine, a tutela della validità del proprio acquisto, ha dedotto l'applicazione analogica dell'art. 534 c.c. alla fattispecie in esame.
Ha concluso chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa il notaio rogante e il rigetto della domanda attorea.
Ha chiesto, in via subordinata, di:
1. accogliere la domanda riconvenzionale condannando il sig. Controparte_4
alla restituzione di tutte le somme versate dalla convenuta a conclusione Pt_2
dell'atto di compravendita anche di carattere fiscale;
2. condannare il notaio Dott.ssa , che ha rogato il testamento Persona_5
pubblico, e il sig. in solido fra loro, al risarcimento del danno Controparte_4
conseguente all'avvenuta evizione del bene;
3. condannare il notaio, Dott.ssa e il sig. in Persona_5 Controparte_4
solido fra loro al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla convenuta che verranno quantificati in corso di causa, anche a mezzo Parte_2
di CTU o in via equitativa, stante la impossibilità di quantificarli compiutamente o, comunque, in quella maggiore o minore somma che varrà stabilita in corso di causa.
È stata autorizzata la chiamata in causa del notaio, dott.ssa , con Controparte_12
differimento dell'udienza di trattazione al 9.06.2016.
In data 13.05.2016 si è costituito contestando le domande attoree e Controparte_4
chiedendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'avv.
[...]
che nel testamento risultava beneficiario di somma a titolo di compenso CP_10
per l'attività legale prestata in favore della de cuius quale esecutore testamentario e dell'Avv. nominato quale eventuale sostituto dell'avv. Limentani. Parte_1
Ha eccepito l'improponibilità o inammissibilità della domanda di declaratoria di nullità del testamento per difetto di autenticità poiché: a) l'attrice non aveva proposto
7 querela di falso, pur rivestendo l'atto la forma pubblica, e non aveva assolto gli oneri ex art. 221, com. 2, c.p.c.; b) alla fattispecie non poteva applicarsi la disciplina del disconoscimento di scrittura privata.
Ha dichiarato di volersi comunque avvalere del testamento impugnato e ha fatto istanza di verificazione della firma della testatrice.
Ha eccepito, in via preliminare, la prescrizione della domanda di nullità del testamento per incapacità della dante causa essendo decorso il termine di cinque anni dalla data di esecuzione delle disposizioni testamentarie.
Ha contestato l'istanza di accertamento del falso ideologico relativa al testamento.
Ha sostenuto la genericità della domanda attorea di cui al punto d) dell'atto di citazione per mancata indicazione della causa petendi e di quella di cui al punto e) per mancata indicazione degli atti di alienazione immobiliare.
Ha esposto che, nel caso di specie, tra l'impugnativa del testamento e la sua trascrizione (eseguita il 18.09.2006) erano trascorsi nove anni e, pertanto, ai sensi dell'art. 2652, n. 7, c.c., l'eventuale accoglimento della domanda non avrebbe potuto pregiudicare i diritti dei terzi.
Ha sostenuto che la testatrice non aveva disposto alcun divieto di alienazione dei beni lasciati in legato – da ritenersi in ogni caso nullo – ma aveva espresso una mera raccomandazione.
Con riferimento alla domanda riconvenzionale proposta da , ha rilevato Parte_2
l'indeterminatezza e genericità in relazione al quantum della restituzione e ai pretesi danni patrimoniali e non patrimoniali.
Ha concluso chiedendo:
A) qualora ritenutane la necessità, rimettere in termini ai sensi dell'art. 153, 2° comma. c.p.c., per i motivi sopra esposti, il convenuto in ordine Controparte_4
alla tempestività della presente costituzione in giudizio ed alla formulazione di ogni eccezione processuale o di merito che non sia rilevabile d'ufficio;
8 B) ordinare all'attrice, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Avv. e dell'Avv. quali Controparte_10 Parte_1
litisconsorti necessari per i motivi sopra esposti;
C) dichiarare l'improponibilità ovvero l'inammissibilità del capo a) di domanda attrice inteso ad ottenere la declaratoria di "nullità del testamento per difetto di autenticità", per omessa proposizione di valida querela di falso;
D) dichiarare la prescrizione dell'azione di cui al capo b) di domanda attrice inteso ad ottenere la declaratoria di nullità della disposizione testamentaria "per incapacità della dante causa del de cuius all'epoca della redazione della scheda";
E) dichiarare l'improponibilità, ovvero l'inammissibilità o, comunque, l'infondatezza in diritto del capo c) di domanda attrice, con il quale è stato chiesto di "accertare e dichiarare che, a causa della incapacità di intendere e di volere della IGnora
[...]
al momento della redazione del testamento pubblico del 6 giugno 2005 lo _3
stesso, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 476 e 489 c.p., è ideologicamente falso";
F) dichiarare la conseguenziale inammissibilità ovvero improponibilità dei capi d) ed
e) di domanda attrice;
G) dichiarare comunque l'inammissibilità ovvero l'infondatezza in diritto, per omessa indicazione della causa petendi, del capo d) di domanda attrice con il quale è stato chiesto di "accertare e dichiarare che ... il IGnor è tenuto al Controparte_4
risarcimento del danno in favore della IGnora in misura Controparte_1
quanto meno pari al valore dei beni legati";
H) dichiarare 'inammissibilità per genericità ovvero per decadenza ex art. 2652 n. 7
c.c. del capo e) di domanda attrice con il quale è stato chiesto di "accertare e dichiarare che i convenuti acquirenti dei beni immobili oggetto del legato sono tenuti alla restituzione dei beni in favore della massa ereditaria del IGnor
[...]
; Per_1
I) in ogni caso rigettare tutte le domande attrici in quanto infondate in fatto e in diritto e non provate;
9 J) dichiarare inammissibili e comunque rigettare, in quanto infondate e non provate, le domande proposte dalla convenuta
contro
; Parte_2 Controparte_4
L) condannare l'attrice e, per quanto di ragione, la convenuta alla Parte_2
rifusione in favore del convenuto dei compensi e delle spese di lite Controparte_4
con distrazione in favore del sottoscritto avv Mario Lacagnina, difensore antistatario.
In data 8.06.2016 si è costituito il notaio contestando la domanda Controparte_12
attorea.
Ha esposto di aver assolto esattamente assolto gli incombenti ad essa spettanti in occasione della prestazione professionale.
Ha esposto che, in occasione della ricezione del testamento pubblico e della conversazione con la testatrice ad esso preliminare, non aveva ravvisato in
[...]
alcuna grave deficienza di lucidità o menomazione psicofisica che ne NA
potessero compromettere la capacità di autodeterminazione.
Ha eccepito l'inammissibilità delle ulteriori domande attoree (di accertamento della nullità del testamento, di restituzione dei beni facenti parti del compendio ereditario e di risarcimento dei danni subiti) rispetto al giudizio per querela di falso introdotto in via principale.
Ha esposto che la domanda riconvenzionale proposta da era sfornita di Parte_2
prova.
Ha concluso chiedendo il rigetto di ogni domanda con vittoria di spese e richiesta di condanna ex art. 96, com. 3, c.p.c.
Rinnovata la notifica dell'atto di citazione ai convenuti , Controparte_11 CP_9
e , in data 31.01.2017 si costituiva
[...] Controparte_8 Controparte_11
contestando le domande e chiedendone il rigetto.
Ha esposto di aver acquistato in buona fede la nuda proprietà, in data 28.06.2007, mediante l'intermediazione di agenzia immobiliare, al prezzo congruo di €
495.000,00.
10 In data 24.02.2017 si costituiva eccependo la prescrizione del diritto CP_9
azionato ex art. 2652, n. 7, c.c.
Ha escluso l'esistenza di un vincolo di inalienabilità delle nude proprietà oggetto dei legati.
Ha concluso chiedendo il rigetto di tutte le domande e in, via subordinata, il risarcimento dei danni che si riservava di quantificare.
In data 31.05.2017 è stato depositato atto di rinuncia agli atti ed all'azione sottoscritto fra l'attrice e . Controparte_11
È stato ordinato il rinnovo della notifica della citazione nei confronti di CP_8
e l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e
[...] Controparte_10
. Parte_1
In data 13.12.2017 si è costituito , acquirente per rogito del Controparte_8
20.06.2013, della nuda proprietà di un posto auto in via Angelo Secchi s.n.c., contestando le domande e chiedendone il rigetto.
Ha chiesto di dichiarare: a) l'improponibilità/inammissibilità della domanda del testamento per difetto di autenticità per omessa proposizione di valida querela di falso;
b) la prescrizione della domanda di nullità del testamento per incapacità della dante causa del de cuius;
c) l'improponibilità/inammissibilità della domanda attorea di cui al capo C); d) inammissibilità per decadenza ex art 2652 n. 7 c.c. del capo E) di domanda attrice
In data 2.02.2018 si costituivano e . Controparte_10 Parte_1
dopo aver rilevato che l'attrice non aveva proposto alcuna Controparte_10
domanda nei suoi confronti, ha chiesto:
- in via preliminare, di accertarsi e dichiararsi che: a) l'azione promossa da parte attrice è prescritta per i motivi dedotti in premessa;
b) l'azione promossa da parte attrice e inammissibile e/o improcedibile non essendo stato esperito il tentativo di mediazione obbligatorio.; c) la citazione in giudizio non è supportata da alcuna domanda nei confronti dell'odierno convenuto ed è pertanto irrituale, inammissibile e comunque improcedibile.
11 - Ferma la non accettazione del contraddittorio, nel merito, respingersi qualunque domanda nei confronti dell'avv. poiché irrituale Controparte_10
e comunque infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese del giudizio e condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c
ha chiesto di accertarsi e dichiararsi che l'azione attorea è prescritta;
Parte_1
ha evidenziato che non era stata formulata alcuna domanda nei suoi confronti e, in ogni caso, ne ha chiesto il rigetto.
Concessi i termini istruttori, l'attrice, in occasione della memoria ex art. 183, comma
VI, n. 1 c.p.c., ha precisato la domanda di cui al capo a) dell'atto di citazione, chiedendo di dichiarare la nullità del testamento per difetto di autenticità.
La causa è stata istruita mediante prove testimoniali.
In seguito al decesso di , nel corso del procedimento si sono Controparte_4
costituiti, quali eredi, la di lui moglie, , ed i figli , CP_13 Controparte_6
e . Controparte_7 Controparte_3
In data 25.10.2022 l'attrice ha depositato querela di falso in via incidentale, dichiarata inammissibile con ordinanza del 22.11.2022 posto che la querela incidentale, per come disciplinata dal Codice di procedura civile, presuppone l'allegazione da parte avversa del documento la cui autenticità si contesta.
Interrotto il giudizio per il decesso dell'Avv. Gianfranco Di Mattia, il procedimento è stato riassunto da parte attrice e trattenuto in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
In occasione della precisazione delle conclusioni l'attrice ha insistito nella richiesta di sospensione del procedimento in ragione della proposizione in via principale, in altro giudizio, di querela di falso del testamento oggetto di giudizio.
Le domande attoree sono infondate e devono, pertanto, essere respinte per i motivi di seguito esposti.
12 In via preliminare si osserva che la parte attrice ha chiesto sospendersi il processo per avere introdotto separato giudizio, pendente presso il Tribunale di Roma, con il quale ha impugnato con querela di falso il testamento.
Tale istanza deve essere respinta.
Il presente giudizio e quello introdotto successivamente per querela di falso successivamente hanno, infatti, il medesimo oggetto e cioè la contestazione della autografia del testamento.
La parte attrice nella memoria ex art. 183 cpc n.1 ha precisato la domanda e deciso, dopo averne prospettato la possibilità (nell'atto di citazione la conclusione è testualmente: a)…dichiarare la nullità del testamento per difetto di autenticità, dichiarando, ove necessario, di proporre querela di falso) di non proporre querela di falso ma solo una ordinaria azione per la declaratoria della nullità del testamento per difetto di autografia.
Non vi è pertanto, un rapporto di pregiudizialità tra i due giudizi, ma al più può prospettarsi una questione di riunione tra procedimenti per identità di oggetto;
tuttavia, il diverso stato delle cause porta a escludere questa ipotesi.
La domanda, pertanto, può essere decisa nel merito sulla richiesta di nullità del testamento.
L'attrice impugna il testamento pubblico oggetto di giudizio per: 1) apocrifica della sottoscrizione della testatrice;
2) incapacità di intendere e volere della testatrice;
3) per falsità ideologica ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 479 e 489 c.p.
(falso in atto pubblico).
Con riferimento al primo motivo di impugnazione si osserva che la prova per testi ha confermato che la sottoscrizione è stata apposta dalla de cuius alla presenza del notaio e dei testimoni.
Sul punto è stato escusso il teste presente all'atto che ha Testimone_1
confermato la regolarità della sottoscrizione.
13 In secondo luogo il procedimento penale introdotto nei confronti del notaio rogante è stato archiviato su richiesta del PM in forza di ctu calligrafica svolta in quella sede
(doc. 13 allegato alla memoria della convenuta ) così motivata: “dalle CP_12
indagini esperite e, soprattutto, dall'esame della consulenza tecnica datata
05.04.2016 a firma della Dott.ssa , consulente di questa procura, Persona_6
la firma a nome di vedova apposta in calce al testamento NA Per_1
pubblico redatto dal notaio in data 06.06.2005 è autografa. CP_12
Deve, poi, essere respinta la domanda di annullamento del testamento per incapacità di intendere e di volere.
È nota la regola di giudizio di tale domanda.
Secondo la Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 591, n. 3, c.c., per l'affermazione della incapacità naturale del testatore non basta una qualsiasi anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive, ma è necessario che a cagione d'una infermità, transitoria o permanente, o di altra causa perturbatrice, il soggetto sia privo in modo assoluto, nel momento della redazione del testamento, della coscienza dei propri atti oppure della capacità di autodeterminarsi;
e poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello d'incapacità l'eccezione, spetta a chi impugna il testamento dimostrare la dedotta incapacità (Cass. Civ. sez. II, 19/01/2022, n. 1618; Sez. 2, Ordinanza n.
3934 del 19/02/2018; Sez. 2, Sentenza n. 8169 del 05/11/1987).
Nel caso in esame la parte attrice non ha assolto all'onere così descritto.
Nel corso del procedimento sono stati escussi diversi testi.
Il teste medico geriatra e cardiologo avente in cura la de cuius, ha Tes_2
dichiarato di avere assistito la predetta negli ultimi cinque/sei anni di vita. Ha precisato di avere visto la signora periodicamente, anche negli ultimi giorni di vita, e che quest'ultima appariva capace di comprendere e di manifestare il proprio pensiero.
Nel medesimo senso sono le dichiarazioni del teste medico di base della CP_4
de cuius ne ha confermato la lucidità e la capacità di relazionarsi e ha riferito che la stessa mostrava orientamento, capacità di apprensione e di espressione
14 Anche il teste del palazzo ha dichiarato di avere visto per l'ultima Testimone_3
volta la signora circa venti giorni prima della morte e che fino ad allora era abbastanza lucida e rispondeva a tono.
In senso solo parzialmente difforme vi sono unicamente le dichiarazioni della teste domestica della de cuius, la quale peraltro ha riferito in merito alle Tes_4
condizioni fisiche della stessa ma non della capacità di relazionarsi e comprendere.
In secondo luogo, quanto alla documentazione medica allegata, la stessa descrive le patologie della de cuius (carcinoma mammario) ma nulla viene espressamente accertato o diagnosticato in ordine alla incapacità.
Le patologie descritte delineano un quadro di malattie compatibili con la patologia principale (carcinoma mammario) e con l'età ma non sono direttamente incidenti in modo assoluto e stabile sulla capacità di comprendere e determinarsi, non essendo sufficienti al fine dell'annullamento del testamento mere anomalie o alterazioni delle facoltà psichiche ed intellettive.
Le riscontrate patologie non determinano infermità permanente, cui presuntivamente si ricollega uno stato di incapacità naturale, ma possono al limite considerarsi, solo nella loro fase più avanzata e grave, quale causa di infermità a carattere intermittente, per le quali non opera comunque una presunzione di incapacità, con conseguente onere - a carico di chi quello stato di incapacità assume - di provare che il testamento fu redatto in un momento di incapacità di intendere e di volere (Cass. n. 15480/2001).
Inoltre, la redazione per atto pubblico del testamento costituisce un ulteriore elemento indicativo della capacità di testare o almeno della assenza di segni visibili di incapacità, poiché il notaio è tenuto a valutare questo elemento, quale pubblico ufficiale preposto al controllo della mancanza di cause di nullità dell'atto.
Per cui le attestazioni del notaio costituiscono, certamente, un valido elemento di valutazione dell'atteggiamento assunto e mantenuto dal testatore durante la redazione dell'atto e accertato dal notaio stesso (in tal senso Tribunale Lucca, 07/07/2016, n.
1469; Tribunale Savona 13/04/2012).
15 Da ultimo il procedimento penale è stato archiviato su richiesta del PM, all'esito di accertamenti tecnici nei quali è stata solo ipotizzata la probabilità di momenti di assenza di lucidità ma non la sussistenza di elementi che portassero a ritenere con ragionevole certezza che la signora fosse priva, al momento della Persona_7
sottoscrizione del testamento, delle capacità cognitive di intendere e volere necessarie alla redazione dell'atto suddetto.
La domanda di invalidità del testamento, pertanto, deve essere respinta con conseguente assorbimento di tutte le domande avanzate dall'attore nei confronti degli aventi causa dei beneficiari del testamento, ragione per la quale non è necessario esaminare nel merito le eccezioni di prescrizione sollevate da questi ultimi.
Il convenuto è invece decaduto dalla eccezione di prescrizione per Controparte_4
tardiva costituzione in giudizio.
Deve, infine, darsi atto della cessata materia del contendere fra l'attrice e 11
.
[...]
Le spese di lite, liquidate in dispositivo sulla base del valore indeterminabile della causa, seguono la soccombenza.
La parte attrice deve essere condannata al pagamento delle spese anche nei confronti dei soggetti chiamati in causa posto che la chiamata è stata giustificata dalla proposizione della domanda principale
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe così provvede:
1) Respinge le domande attoree;
2) Dichiara cessata la materia del contendere tra la parte attrice e 11
;
[...]
3) Condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite:
16 in favore di N.Q di erede di Controparte_3 Controparte_4
, N.Q di erede di N.Q di CP_13 Controparte_4 Controparte_6
erede di N.Q di erede di Controparte_4 Controparte_7 CP_4
tutti con il patrocinio dell'avv. Lacagnina che liquida in complessivi
[...]
€. 12.000,00 per compensi;
in favore di che liquida in complessi €.10.860,00 per CP_9
compensi; in favore di che liquida in complessivi €.10.860,00 per Controparte_10
compensi; in favore di che liquida in €. 10.860.00 per compensi;
Parte_1
in favore di che liquida in complessivi €.10.860,00 per Parte_2
compensi; in favore di che liquida in complessivi € Controparte_12
10.860,00 per compensi;
in favore di che liquida in complessivi € 10.860,00 per Controparte_8
compensi; oltre, per ciascuno, Iva e Cpa e rimborso spese generali e con distrazione in favore dell'avv. Lacagnina dichiaratosi anticipatario;
Si comunichi.
Roma il 14/4/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Renato Castaldo dott. Luigi Argan
Provvedimento reso con la collaborazione della dott.ssa Elisa De Grossi, funzionaria addetta all'Ufficio per il Processo.
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