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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/07/2025, n. 2063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2063 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 89/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati: dr. ES D'LL Presidente dr. RI EL AT Consigliere rel. dr. Nicoletta Sommazzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 89/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BAGNATO Parte_1 C.F._1
ANTONIO, elettivamente domiciliato in VIALE REGINA MARGHERITA, 35 20122 MILANO presso il difensore avv. BAGNATO ANTONIO
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
PIAZZA V. VENETO N. 10 26866 S. GE NO presso lo studio dell'avv. CALLEGARI SIMONA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
pagina 1 di 19 APPELLATO
avente ad oggetto: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
In accoglimento del presente Appello, riformare integralmente l'Ordinanza impugnata.
Nel merito: Previ gli accertamenti del caso, accertare e dichiarare il convenuto appellato tenuto a risarcire il danno patrimoniale subito dall'attore appellante Controparte_1
Sig. a causa della condotta illecita posta in essere dal convenuto Parte_1
medesimo, descritta nell'Atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Qui richiamata la proposta conciliativa formalizzata all'udienza del 24 Novembre 2023 celebratasi innanzi al Tribunale di DI, rimasta del tutto priva del minimo riscontro anche in sede di Negoziazione assistita, conseguentemente, condannare il convenuto appellato Sig. al risarcimento del danno patrimoniale, quantificato in Controparte_1
Euro 12.500,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero, in quella altra somma che la Corte riterrà equa o di giustizia.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa in relazione ad entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi e distrarsi direttamente in favore del sottoscritto difensore antistatario.
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, previ gli accertamenti e le pronunce del caso: pagina 2 di 19 In via preliminare e pregiudiziale:
- Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto per violazione dell'art.342 c.p.c., in considerazione di tutto quanto esposto nella comparsa di costituzione e risposta del 24.04.2025, disponendo la discussione orale della causa ex art.350 bis c.p.c..
Nel merito:
- Respingere il gravame proposto per tutti i motivi indicati nella comparsa di costituzione e risposta del 24.04.2025 e, conseguentemente, confermare l'ordinanza emessa in data 9.12.2024, pubblicata in data 10.12.2024, da parte del Tribunale di DI,
a conclusione del giudizio R.G. 845/2023 (Decreto di rigetto n. cronol. 15576/2024 –
Repert. n.1480/2024).
In ogni caso:
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art.702 bis c.p.c. del 24.02.2023, depositato telematicamente in pari data, notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza del 18.04.2023, a mezzo del servizio postale, in data 14.06.2023 al OR , il OR Controparte_1 Parte_1
evocava in giudizio il resistente dinanzi il Tribunale di DI affinché, previa
[...]
fissazione dell'udienza di comparizione delle parti fossero accolte le seguenti
CONCLUSIONI “Nel merito: Previ gli accertamenti del caso, accertare e dichiarare il resistente Sig. tenuto a risarcire il danno patrimoniale subito dal Controparte_1
Sig. a causa della condotta illecita posta in essere dal resistente Parte_1
medesimo. Conseguentemente, condannare il resistente Sig. al Controparte_1
risarcimento del danno patrimoniale, quantificato in Euro 20.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con ogni più ampia riserva in ordine ad ulteriori deduzioni difensive ed istruttorie. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa, da liquidarsi e distrarsi direttamente in favore del sottoscritto difensore”. pagina 3 di 19 In particolare, il Sig. , titolare della ditta individuale AG3 Auto, ha Parte_1
convenuto in giudizio il Sig. titolare della ditta individuale E.W.A. Controparte_1
Auto, per inadempimento contrattuale relativo a un contratto di compravendita di bene mobile registrato (carro attrezzi marca CO, targa CJ335DM), concluso con scrittura privata in data 29.05.2017.
ha lamentato in ricorso che, nonostante il regolare pagamento del corrispettivo Parte_1
e la consegna materiale del veicolo, la parte venditrice aveva omesso la consegna dei documenti essenziali (libretto di circolazione e certificato di proprietà), in violazione dell'obbligo accessorio previsto dall'art. 1477, co. 3 c.c., impedendo così all'acquirente l'esercizio pieno del diritto di proprietà e delle facoltà connesse, tra cui l'assicurazione per la R.C.A. e la messa in circolazione del mezzo. Ha precisato il ricorrente che a seguito di molteplici solleciti rimasti privi di riscontro, aveva adito il Tribunale di DI con ricorso per decreto ingiuntivo, ottenendo l'ordine giudiziale di consegna dei documenti. Solo dopo la notifica del provvedimento monitorio, il debitore aveva provveduto tardivamente alla consegna.
Tale condotta è stata qualificata come illecita, emulativa e integrante abuso del diritto, con conseguente produzione di danno patrimoniale per il Ricorrente, che ha lamentato:
• Danno emergente, derivante dall'inutilizzabilità del veicolo e dal suo progressivo deterioramento;
• Lucro cessante, per l'impossibilità di impiegare il mezzo nell'attività imprenditoriale, stimando prudenzialmente la perdita di ricavi in € 40.000,00, ridotta per equità a una richiesta risarcitoria di € 20.000,00.
Il Sig. ha quindi proposto azione per risarcimento del danno, chiedendo al Parte_1
Tribunale (come sopra accennato):
• l'accertamento della responsabilità contrattuale del convenuto;
pagina 4 di 19 • la condanna del medesimo al pagamento di € 20.000,00 a titolo di danno patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria e interessi;
• la condanna alle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Con comparsa di costituzione e risposta del 10.07.2023, depositata telematicamente, si costituiva in giudizio il OR , titolare della impresa individuale Controparte_1
E.W.A. Auto di IA GU, la quale, da parte propria, contestando l'altrui domanda così concludeva: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previ gli accertamenti e le pronunce del caso, In via pregiudiziale e preliminare: -Dichiararsi
l'inammissibilità e/o improcedibilità del presente giudizio, alla luce della notifica al
OR del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione Controparte_1
udienza senza alcuna attestazione di conformità dei summenzionati atti agli originali di cui al fascicolo telematico;
-Dichiararsi l'improcedibilità del presente giudizio, in considerazione della tardività della notifica eseguita oltre il termine fissato dal
Giudicante; -Dichiararsi l'improcedibilità del presente giudizio per mancato previo esperimento della procedura obbligatoria di negoziazione assistita, in considerazione del valore della controversia;
Nel merito: -in via principale, - rigettarsi tutte le domande formulate da parte ricorrente nei confronti del OR in Controparte_1
quanto destituite di qualsivoglia fondamento sia in fatto che in diritto, per i motivi sopra esposti;
-in via istruttoria: Ad istruttoria occorrendo, ammettersi prova per interpello e per testi sulle circostanze dedotte nella narrativa della presente comparsa di costituzione e risposta da intendersi riportate e capitolate premettendone la locuzione “Vero che”. In ogni caso: Con vittoria di diritti, spese ed onorari di causa”.
La parte resistente, nel merito, ha contestato integralmente la ricostruzione dei fatti operata dal ricorrente, rilevando gravi omissioni e strumentalizzazioni nella narrazione pagina 5 di 19 dei presupposti posti a fondamento della domanda risarcitoria. In particolare, ha allegao il resistente come in data 29.05.2017 sia stato concluso un contratto di compravendita verbale tra la ditta individuale E.W.A. Auto di IA GU e l'impresa individuale di , avente ad oggetto un carroattrezzi marca CO (targa Parte_1
CJ335DM), per il corrispettivo pattuito di € 9.000,00.
A fronte del versamento di acconti parziali pari a complessivi € 6.700,00 (di cui €
5.000,00 a mezzo assegno e € 1.700,00 tramite accrediti Postepay in due tranche), il saldo del prezzo pattuito non veniva mai corrisposto, nonostante le reiterate richieste inoltrate mediante comunicazioni telefoniche, e-mail e raccomandate A/R ricevute dall'acquirente in data 12.07.2017 e 28.07.2017.
In assenza di pagamento, la resistente provvedeva all'incasso, in data 09.11.2018, di un ulteriore assegno bancario di € 4.000,00, precedentemente ricevuto dalla parte acquirente al momento della stipula. Tuttavia, l'assegno risultava insoluto per carenza di fondi, generando un credito residuo pari a € 3.180,00, documentato mediante fattura n.
24/2018 dell'8.11.2018 (comprensivo di saldo prezzo ed IVA sui versamenti ricevuti).
In tali circostanze, la resistente non ha mai completato la consegna della documentazione (libretto e certificato di proprietà) del veicolo, ritenendo, in ossequio al principio di sinallagmaticità delle obbligazioni contrattuali, che tale adempimento fosse subordinato all'integrale corresponsione del prezzo di vendita. Tale posizione, peraltro, trova riscontro nell'art. 1477 c.c., il quale prevede l'obbligo di consegna dei documenti relativi al bene alienato solo in presenza dell'adempimento dell'obbligazione pecuniaria da parte dell'acquirente.
La parte resistente, inoltre, denunciava gravi condotte intimidatorie poste in essere dal padre del ricorrente, sig. , nei confronti del venditore sig. Persona_1 CP_1
consistite in minacce di morte, per le quali è stato instaurato procedimento
[...]
penale pagina 6 di 19 In merito alla procedura monitoria attivata dal ricorrente, ha eccepito la non CP_1
veridicità della circostanza relativa all'integrale pagamento del prezzo, erroneamente accolta dal Tribunale di DI con emissione del decreto ingiuntivo n. 396/2023, impugnato con atto di opposizione e appello. La consegna forzata dei documenti del veicolo sarebbe quindi avvenuta solo a seguito della provvisoria esecutorietà del decreto, in assenza di un obbligo giuridicamente sorto ex contractu.
Infine, la parte resistente ha contestato l'asserita configurabilità di un abuso del diritto, sostenendo che, nel contratto di compravendita, il pagamento del prezzo rappresenta elemento essenziale e causale del negozio, la cui mancata attuazione impedisce il perfezionamento dell'effetto traslativo in senso pieno, e quindi l'insorgenza degli obblighi di consegna dei documenti.
Il Tribunale di DI, giunto all'esame del merito della controversia, in estrema sintesi, ha ritenuto sfornita di prova la domanda risarcitoria formulata dall'odierno appellante, così rigettandola.
Si legge nell'Ordinanza:” …La domanda risulta formulata genericamente ed è priva di alcun riscontro idoneo a provare l'asserita modificazione peggiorativa della sfe-ra personale del danneggiato causata dai fatti dedotti…”
Infatti, con ordinanza del 9.12.2024, pubblicata in data 10.12.2024, il Giudice del
Tribunale di DI, a conclusione del giudizio R.G. 845/2023, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, rigettava il ricorso proposto dal OR nei confronti del OR Condannava Parte_1 Controparte_1
il OR alla rifusione delle spese di lite in favore del OR Parte_1
che liquidava in Euro 3.397,00 per compensi, oltre accessori di legge Controparte_1
e spese forfettarie pari al 15%, iva e cpa se dovuti per legge.
Impugna avanti a questa Corte l'ordinanza il sign. lamentando: Parte_1
pagina 7 di 19
1.Violazione di Legge – Motivazione incongrua
2.Violazione di Legge – Violazione degli artt. 1226 e 2056 del Codice Civile
Ciò premesso, l'appellante chiede la riforma della sentenza di prime cure e di accertare e dichiarare l' appellato tenuto a risarcire il danno patrimoniale subito Controparte_1
dall'attore appellante Sig. a causa della condotta illecita posta in Parte_1
essere dal convenuto medesimo.
Si costituisce e chiede il rigetto dell'impugnazione. Controparte_1
La causa viene trattenuta in decisione, ex art. 352 c.p.c. al 1.7.2025 e decisa nella camera di consiglio dell'8.7.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
SULL'INAMMISSIBILITA' DELL'APPELLO PROPOSTO PER MANCATA
SPECIFICA INDICAZIONE DELLE CENSURE PROPOSTE E DELLE
VIOLAZIONI DI LEGGE DENUNCIATE
Parte appellata costituendosi ha eccepito l'inammissibilità dell'appello perché proposto senza alcuna specifica indicazione delle censure mosse all'ordinanza di primo grado e delle violazioni di legge denunciate, in aperta violazione del disposto di cui all'art.342
c.p.c.. In particolare, la parte appellata rileva che nell'odierno appello non vi è alcuna analitica indicazione nè delle 1) censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal Giudice di primo grado;
né delle 2) violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
La Corte osserva.
In via preliminare, deve rimarcarsi come l'eccezione di inammissibilità ex art. 348-bis
c.p.c. proposta dalla parte appellata debba ritenersi superata dalla fissazione dell'udienza ex art. 352 c.p.c..
pagina 8 di 19 In ogni caso, sebbene l'impugnazione si sviluppa nelle prime 9-10 pagine in considerazioni sovrabbondanti e ripetitive di altri atti precedentemente depositati, non vi
è dubbio che da circa metà pagina 10 a circa metà pagina 14 i due motivi di impugnazione risultano sufficientemente specifici, enunciando puntualmente i rilievi critici, rispetto alle ragioni di fatto e di diritto espresse nel provvedimento impugnato.
FATTO
Risulta pacifico in atti la conclusione di un CONTRATTO verbale tra il
[...]
ed il . Parte_2 Parte_3
Nello specifico, fra la impresa individuale E.W.A. Auto di IA GU e l'impresa individuale è stato concluso in data 29.05.2017 un contratto Parte_1
di compravendita avente ad oggetto il carroattrezzi CO targato CJ 335 DM.
Altrettanto pacifico che dopo l'iniziale acconto di Euro 5.000,00 corrisposto a mezzo di assegno bancario n.2603528120-11, regolarmente posto all'incasso e fatturato (doc.ti 3-
4 del fascicolo di primo grado di parte resistente), ed un ulteriore acconto di Euro
1.700,00 versato tramite accredito Postepay in due tranches (dapprima Euro 800,00, ed in seguito, Euro 900,00 pervenuti fra i mesi di giugno 2017 e luglio 2017), null'altro veniva corrisposto. Il ritiro del mezzo avveniva in data 29.05.2017 e, sino alla notifica del DECRETO INGIUNTIVO per consegna dei documenti (libretto di circolazione e del certificato di proprietà relativi al veicolo targato CJ 335 DM) relativi al mezzo compravenduto, la parte venditrice non consegnava la relativa documentazione.
La consegna documentale da parte del OR è stata effettuata in Controparte_1
forza della concessione della provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto.
Risulta, infatti, contestato anche nel presente giudizio che vi fosse un ulteriore saldo conclusivo dovuto dall'acquirente pari ad Euro 3.180,00; importo mai corrisposto;
in pagina 9 di 19 estrema sintesi, questo è il motivo allegato dal venditore per giustificare la propria mancata consegna dei documenti.
L'ODIERNA AZIONE
Parte agisce nel presente giudizio per ottenere da Parte_1 CP_1
il risarcimento danni conseguenti all'inadempimento (recte: ritardato
[...]
adempimento) da parte del venditore della consegna del libretto di circolazione e del certificato di proprietà relativi al veicolo targato CJ 335 DM, a fronte della corresponsione dell'intero importo concordato.
contesta, anche nel presente giudizio, che la ditta individuale Controparte_1
non abbia mantenuto fede agli impegni contrattuali assunti facendo Parte_1
perdere traccia di sé, senza adempiere alla controprestazione di pagamento a proprio carico, per il residuo importo di Euro 3.180,00.
IL Parte_4
, titolare dell'impresa individuale EWA Auto di IA GU, Controparte_1
ha proposto tempestivo (altro) appello avverso la sentenza n. 396/23 del Tribunale di
DI che aveva respinto la sua opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1288/21, ottenuto nei suoi confronti da ed avente ad oggetto l'ordine di Parte_1
consegna dei documenti (libretto di circolazione e certificato di proprietà) dell'autocarro
IVECO mod.35C13A (tg CJ335DM) a quest'ultimo venduto nel maggio 2017, mentre aveva respinto la sua domanda riconvenzionale di pagamento della somma di Euro
3.180,00 quale saldo del prezzo. In particolare, il Tribunale, ritenuto di non ammettere le prove orali dedotte dal alla luce dell'art.2721, II co. c.c., ha riconosciuto il CP_1
diritto dell' ad ottenere ex art.1477 c.c. i documenti del veicolo (pacificamente Parte_1
da questo acquistato sulla base di contratto orale), escludendo la fondatezza dell'eccezione ex art.1460 c.c. formulata dal venditore (secondo il quale la controparte – dopo aver versato un acconto di Euro 6.700,00 ed ottenuto la consegna del veicolo - non pagina 10 di 19 avrebbe poi saldato il prezzo, pattuito nella maggior somma di Euro 9.000,00), svolta in via di eccezione riconvenzionale con la richiesta di pagamento della somma di Euro
3.180,00: ha infatti in proposito osservato come nessuna idonea prova fosse stata offerta dal in ordine alla pattuizione del prezzo nella misura di Euro 9.000,00. CP_1 [...]
ha censurato l'impugnata sentenza: - per aver negato l'ammissibilità della CP_1
prova orale dedotta nonostante la qualità delle parti e la natura del contratto giustificassero la deroga al divieto di cui all'art.2721 c.c., il tutto in violazione del suo diritto di difesa;
- per aver negato rilevanza all'assegno di Euro 4.000,00 consegnato dal proprio a garanzia del saldo di detto debito (ma inutilmente posto all'incasso CP_1
perché privo di provvista), assumendo che questo non fosse con certezza riferibile al rapporto in questione (mentre questo era l'unico intercorso tra le parti); - per aver omesso di considerare dichiarazioni scritte di contenuto confessorio provenienti dallo stesso . Parte_1
La Corte d'Appello di Milano con sentenza n. 2862/2024 pubbl. il 28/10/2024 RG n.
2005/2023 ha respinto l'appello proposto da . Controparte_1
La sentenza della Corte d'appello è stata impugnata avanti la Corte di Cassazione di
Roma.
Il consigliere delegato della Corte di Cassazione ha proposto la definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. (come da proposta prodotta in atti).
L'ART. 337 c.p.c.
L'art. 337 c.p.c. prevede che “quando l'autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso, se tale sentenza è impugnata”.
Non vi è dubbio che il pregresso contenzioso, concernente il lamentato pagamento del prezzo residuo, abbia una rilevanza nel presente procedimento perché idoneo a
“giustificare”, secondo l'appellato, la mancata tempestiva consegna dei documenti. pagina 11 di 19 Peraltro la Corte di Cass. SS.UU. con sentenza n. 10027/2012 ha affermato che, definito il primo giudizio senza che nel secondo la sospensione sia stata disposta o ripreso il secondo giudizio dopo che il primo sia stato definito, la sospensione del secondo può solo essere pronunziata sulla base della norma in esame quando il giudice ritenga di non poggiarsi sull'autorità della decisione pronunciata nel primo giudizio.
Ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo, previsto dall'art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., è indispensabile un'espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione di cui venga invocata l'autorità in quel processo, sulla base di un confronto tra la decisione stessa e le critica che ne é stata fatta. Ne consegue che la sospensione discrezionale in parola è ammessa ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l'autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perché non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici
(Cass. civ. n. 24046/2014; Cass. n. 14738/2019; Cass. n. 14146/2020).
In altri termini, questa Corte, d'ufficio, deve valutare se la sentenza n. 396/23 del
Tribunale di DI (che aveva respinto la opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
1288/21), confermata dalla Corte d'Appello possa costituire -ai fini del presente giudizio- decisione su cui possa “poggiarsi” la presente motivazione.
Questa Corte non ritiene di sospendere il processo in attesa dell'esito dell'impugnazione in Cassazione (istanza comunque non formulata dalle parti), ma ritiene di conformarsi alla decisione impugnata avanti alla Corte di Cassazione.
Infatti, la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 2862/2024, pubblicata il 28 ottobre
2024, notificata a mezzo PEC il 29 ottobre, ”con motivazione esaustiva e coerente, ha ritenuto non solo che né la dichiarazione di vendita attestante il passaggio di proprietà del mezzo, né l'assegno bancario di euro 4.000,00 consegnato dall'acquirente al venditore al momento della conclusione del contratto, né la mail del 12 luglio 2017, a pagina 12 di 19 firma dell , fossero, per il , idonei a dimostrare la pattuizione del Parte_1 CP_1
prezzo di vendita in euro 9.000,00 (il che solo, come precisato dal giudice di merito, avrebbe potuto giustificare, ai sensi dell'art. 1460 c.c., la mancata consegna dei documenti relativi al veicolo, nonché l'accoglimento della domanda riconvenzionale di condanna dell al pagamento del saldo pari ad euro 3.180,00), ma anche che, Parte_1
pur potendo in astratto essere ammesse, anche al di là dei limiti di valore del contratto di cui all'art. 2721 c.c., le prove orali dedotte non rispondessero alle prescrizioni dell'art. 244 c.p.c., essendo i capitoli di prova articolati assolutamente indeterminati, generici e, dunque, non idonei a consentire alcuna formulazione di prova contraria della controparte;
verificato, peraltro, che il ricorrente non ha riprodotto, nel corpo del ricorso di legittimità, i capitoli di prova testimoniale circostanziati nel giudizio di primo grado, di cui è stata reiterata l'istanza di ammissione nel giudizio di gravame;
evidenziato, infatti, che siffatte doglianze sono inammissibili allorché il ricorso non illustri la decisività della documentazione prodotta (e asseritamente disattesa dal giudice di merito) e della prova per testi di cui si prospetti la mancata ammissione
(Cass. n. 30810/2023; Cass. n. 8204/2018; Cass. n. 13953/2002), essendo, invece, onere del ricorrente dimostrare che, con la differente valutazione dei documenti e con
l'assunzione delle prove richieste, la pronuncia sarebbe stata diversa, in base, peraltro, ad un giudizio di certezza e non di mera probabilità (Cass. n. 18072/2024; Cass. n.
16214/2019); e ciò a fronte delle argomentazioni analiticamente espresse dalla pronuncia impugnata circa l'irrilevanza, a fini probatori, della documentazione de qua nonché circa l'indeterminatezza e la genericità dei capitoli di prova articolati;
specificato, in proposito, che la sentenza impugnata ha dato contezza delle ragioni per le quali la documentazione prodotta non avrebbe potuto essere ritenuta rilevante ai fini della prova della pattuizione di un prezzo complessivo per la vendita dell'autocarro di pagina 13 di 19 euro 9.000,00, sostenendo, per un verso, che la dichiarazione di vendita attestante il passaggio di proprietà del mezzo era priva di valenza probatoria, in ragione della provenienza unilaterale di detta attestazione;
per altro verso, che la dazione dell'assegno bancario in garanzia per euro 4.000,00 (assegno il cui tentativo di incasso non era andato a buon fine, in ragione della mancanza di fondi) era riconducibile, non già all'acquirente, bensì al padre di quest'ultimo e, dunque, la relativa causale dovesse essere ricondotta a rapporti commerciali eterogenei rispetto a quello di causa;
mentre, per altro ulteriore verso, con riguardo alla mail del 12 luglio 2017, che la richiesta dell'IBAN, ai fini del pagamento dell'ulteriore importo dovuto, oltre alla somma già versata di euro 5.000,00, si riferisse ai versamenti effettuati, sempre nel luglio 2017, per complessivi euro 1.700,00, in due tranche, una di euro 800,00 e l'altra di euro 900,00
(versamenti che lo stesso ricorrente riconosce essere avvenuti tra il giugno e il luglio
2017); opinato che la critica formulata con il terzo motivo di ricorso si prospetta inammissibile, poiché – come confermato anche dalla più recente giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 9507/2023; Cass. n. 37382/2022; Cass. n. 13918/2022; Cass. n.
12971/2022) – nella presente sede di legittimità il ricorrente non può dolersi del modo in cui il giudice di merito ha compiuto le proprie valutazioni discrezionali, in ordine ai diversi significati in astratto ricavabili dai mezzi di prova acquisiti al giudizio, ma può, al più, contestare l'errore – peraltro decisivo e tale da determinare, sulla base di un'assoluta certezza e non di una mera probabilità, una decisione diversa – sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, con la conseguente assoluta impossibilità logica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, i contenuti informativi che da essi il giudice di merito ha ritenuto di poter trarre;
nulla di tutto ciò è rinvenibile nel caso di specie, in quanto il ricorrente, non solo si limita a sostenere la decisività dell'errore commesso dalla Corte d'appello, senza individuare le ragioni della (asserita) decisività stessa, ma addirittura pretende di mettere in discussione la pagina 14 di 19 (coerente) valutazione probatoria che dell'assegno bancario ha prospettato il giudice di secondo grado, il quale ha, in modo condivisibile, reputato di non poter qualificare come riconoscimento di debito, relativo al contratto di vendita concluso tra le parti, un assegno consegnato al venditore, ma emesso non già dal compratore, ma dal di lui padre;
puntualizzato che l'assegno e la cambiale, quali titoli cartolari astratti, non sono probatori della causale del pagamento;
..” (come condivisibilmente motivato nella proposta del Consigliere relatore della Corte di Cassazione, che questa Corte fa propria).
Tutto ciò premesso, deve ritenersi che la statuizione della Corte d'appello di Milano n.
2862/2024, pubblicata il 28 ottobre 2024, notificata a mezzo PEC il 29 ottobre possa costituire fondamento della decisione di questa Corte.
Ne consegue che alcun pagamento ulteriore fosse dovuto in favore del venditore e nessuna giustificazione risulta plausibile per il ritardo nella consegna dei CP_1
più volte citati documenti da parte dell'odierno appellato.
Accertato l'allegato inadempimento da parte di , deve valutarsi se il protrarsi CP_1
per un notevole lasso temporale della mancata consegna dei documenti abbia determinato per la oggettiva impossibilità di conseguire ricavi connessi Parte_1
all'utilizzo del veicolo acquistato, nell'ottica di fornire un servizio aggiuntivo alla clientela del Sig. . Parte_1
Parte appellante allega un sicuro pregiudizio alla propria attività d'impresa derivante dal prolungato mancato impiego del Carro attrezzi all'epoca acquistato (Maggio 2017) quale bene strumentale.
PROVA
Allega che il complessivo danno patrimoniale si è manifestato come Parte_1
danno emergente avuto riguardo allo stato in cui versa tuttora il veicolo il quale, con il pagina 15 di 19 trascorrere del tempo, non potendo essere regolarmente impiegato su strada, si è, in parte, ammalorato;
nonché sotto il profilo del lucro cessante, essendogli stato impedito di mettere a reddito il veicolo de quo, il cui normale impiego avrebbe senz'altro consentito di conseguire ricavi e, quindi, utili per la ditta della quale è titolare il Sig.
. Parte_1
Il risarcimento del danno è l'obbligazione diretta a reintegrare il patrimonio del danneggiato nella situazione in cui si sarebbe trovato se l'inadempimento non si fosse verificato e comprende sia il danno emergente sia il lucro cessante. È agevole provare il danno emergente in quanto, essendo una posta attiva del patrimonio del soggetto, basterà dimostrarne l'attualità e la sua conseguente lesione;
quanto al lucro cessante, il creditore si troverà costretto a provare il mancato guadagno che gli sarebbe potuto derivare da quella determinata operazione economica. In altri termini, quanto al lucro cessante, spetta al creditore dare la prova di un bene o di un interesse mai venuti ad esistenza – in ragione dell'inadempimento – ma che, se si fossero concretizzati, sarebbero stati sicuramente di sua pertinenza.
DANNO EMERGENTE
Per provare il danno emergente ad un mezzo, è necessario dimostrare sia il nesso causale tra il ritardo nella consegna e il danno stesso, sia l'effettivo esborso economico necessario per la riparazione o sostituzione del veicolo danneggiato. Questo può essere fatto tramite fatture, preventivi, perizie tecniche e, in caso di fermo tecnico, prove delle spese sostenute per un veicolo sostitutivo.
Nella fattispecie nulla ha dedotto né provato;
nulla risulta allegato sulle Parte_1
condizioni del mezzo e/o sulla sua svalutazione;
neppure risultano prodotte in atti foto del mezzo al momento del trasferimento del bene e, successivamente, al momento della consegna dei documenti.
pagina 16 di 19 Tale danno patrimoniale non può perciò essere riconosciuto, poiché parte appellante non ha neppure allegato gli elementi minimi, sufficienti alla sua valutazione,
DANNO DA LUCRO CESSANTE
Per il riconoscimento di tale danno occorre “che dagli atti risultino elementi oggettivi di carattere lesivo, la cui proiezione futura nella sfera patrimoniale del soggetto sia certa,
e che si traducano, in termini di lucro cessante o in perdita di chance, in un pregiudizio economicamente valutabile ed apprezzabile, che non sia meramente potenziale o possibile, ma che appaia invece – anche semplicemente in considerazione dell'id quod plerumque accidit connesso all'illecito in termini di certezza o, almeno, con un grado di elevata probabilità“.
La prova del lucro cessante, ovvero del danno consistente nel mancato guadagno, spetta al danneggiato e deve essere rigorosa, dimostrando che il mancato guadagno è una conseguenza diretta e immediata del fatto illecito o dell'inadempimento contrattuale. Il danneggiato deve provare sia l'esistenza del danno che il nesso di causalità tra il fatto illecito o l'inadempimento e il mancato guadagno.
Il danneggiato deve fornire elementi per la quantificazione del mancato guadagno, che può essere basata su redditi persi, perdite di chance, ecc.
Possono costituire prove utilizzabili: dichiarazioni dei redditi, bilanci, fatture, contratti, ecc. o prove testimoniali sull'utilizzo e/o sulle richieste (per esempio) ricevute dall'appellante di carro attrezzi.
nulla ha dedotto, né tantomeno provato su tale voce di danno indicata Parte_1
genericamente prima in Euro 40.000,00, poi in Euro 20.000,00, effettivamente oggetto di domanda, poi ridotta ad euro 12.500,00, senza alcun riferimento -neppure presuntivo- che possa consentire alla Corte una valutazione dello specifico danno.
pagina 17 di 19 Anche in questo caso, l'allegazione e la prova del danno risultano assolutamente mancanti e nulla, per tale motivo, può essere riconosciuto.
SPESE
Dal rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite in favore di parte appellata.
Le spese sono liquidate ex DM 147/2022, nei valori medi, esclusa la fase istruttoria (non tenutasi), tenuto conto del valore della controversia (Euro 12.500,00).
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv.
630550).
PQM
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. rigetta l'appello proposto da avverso l'ordinanza del Parte_1
9.12.2024, pubblicata in data 10.12.2024, dal Giudice del Tribunale di DI, a conclusione del giudizio R.G. 845/2023, che per l'effetto conferma;
2. condanna al pagamento in favore di parte appellata Parte_1
delle spese di causa liquidate in Euro 3966,00, oltre IVA, CPA e 15% spese generali.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore pagina 18 di 19 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta
Così deciso in Milano il 9.7.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
RI EL AT ES D'LL
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati: dr. ES D'LL Presidente dr. RI EL AT Consigliere rel. dr. Nicoletta Sommazzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 89/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BAGNATO Parte_1 C.F._1
ANTONIO, elettivamente domiciliato in VIALE REGINA MARGHERITA, 35 20122 MILANO presso il difensore avv. BAGNATO ANTONIO
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
PIAZZA V. VENETO N. 10 26866 S. GE NO presso lo studio dell'avv. CALLEGARI SIMONA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
pagina 1 di 19 APPELLATO
avente ad oggetto: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
In accoglimento del presente Appello, riformare integralmente l'Ordinanza impugnata.
Nel merito: Previ gli accertamenti del caso, accertare e dichiarare il convenuto appellato tenuto a risarcire il danno patrimoniale subito dall'attore appellante Controparte_1
Sig. a causa della condotta illecita posta in essere dal convenuto Parte_1
medesimo, descritta nell'Atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Qui richiamata la proposta conciliativa formalizzata all'udienza del 24 Novembre 2023 celebratasi innanzi al Tribunale di DI, rimasta del tutto priva del minimo riscontro anche in sede di Negoziazione assistita, conseguentemente, condannare il convenuto appellato Sig. al risarcimento del danno patrimoniale, quantificato in Controparte_1
Euro 12.500,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero, in quella altra somma che la Corte riterrà equa o di giustizia.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa in relazione ad entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi e distrarsi direttamente in favore del sottoscritto difensore antistatario.
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, previ gli accertamenti e le pronunce del caso: pagina 2 di 19 In via preliminare e pregiudiziale:
- Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto per violazione dell'art.342 c.p.c., in considerazione di tutto quanto esposto nella comparsa di costituzione e risposta del 24.04.2025, disponendo la discussione orale della causa ex art.350 bis c.p.c..
Nel merito:
- Respingere il gravame proposto per tutti i motivi indicati nella comparsa di costituzione e risposta del 24.04.2025 e, conseguentemente, confermare l'ordinanza emessa in data 9.12.2024, pubblicata in data 10.12.2024, da parte del Tribunale di DI,
a conclusione del giudizio R.G. 845/2023 (Decreto di rigetto n. cronol. 15576/2024 –
Repert. n.1480/2024).
In ogni caso:
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art.702 bis c.p.c. del 24.02.2023, depositato telematicamente in pari data, notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza del 18.04.2023, a mezzo del servizio postale, in data 14.06.2023 al OR , il OR Controparte_1 Parte_1
evocava in giudizio il resistente dinanzi il Tribunale di DI affinché, previa
[...]
fissazione dell'udienza di comparizione delle parti fossero accolte le seguenti
CONCLUSIONI “Nel merito: Previ gli accertamenti del caso, accertare e dichiarare il resistente Sig. tenuto a risarcire il danno patrimoniale subito dal Controparte_1
Sig. a causa della condotta illecita posta in essere dal resistente Parte_1
medesimo. Conseguentemente, condannare il resistente Sig. al Controparte_1
risarcimento del danno patrimoniale, quantificato in Euro 20.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con ogni più ampia riserva in ordine ad ulteriori deduzioni difensive ed istruttorie. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa, da liquidarsi e distrarsi direttamente in favore del sottoscritto difensore”. pagina 3 di 19 In particolare, il Sig. , titolare della ditta individuale AG3 Auto, ha Parte_1
convenuto in giudizio il Sig. titolare della ditta individuale E.W.A. Controparte_1
Auto, per inadempimento contrattuale relativo a un contratto di compravendita di bene mobile registrato (carro attrezzi marca CO, targa CJ335DM), concluso con scrittura privata in data 29.05.2017.
ha lamentato in ricorso che, nonostante il regolare pagamento del corrispettivo Parte_1
e la consegna materiale del veicolo, la parte venditrice aveva omesso la consegna dei documenti essenziali (libretto di circolazione e certificato di proprietà), in violazione dell'obbligo accessorio previsto dall'art. 1477, co. 3 c.c., impedendo così all'acquirente l'esercizio pieno del diritto di proprietà e delle facoltà connesse, tra cui l'assicurazione per la R.C.A. e la messa in circolazione del mezzo. Ha precisato il ricorrente che a seguito di molteplici solleciti rimasti privi di riscontro, aveva adito il Tribunale di DI con ricorso per decreto ingiuntivo, ottenendo l'ordine giudiziale di consegna dei documenti. Solo dopo la notifica del provvedimento monitorio, il debitore aveva provveduto tardivamente alla consegna.
Tale condotta è stata qualificata come illecita, emulativa e integrante abuso del diritto, con conseguente produzione di danno patrimoniale per il Ricorrente, che ha lamentato:
• Danno emergente, derivante dall'inutilizzabilità del veicolo e dal suo progressivo deterioramento;
• Lucro cessante, per l'impossibilità di impiegare il mezzo nell'attività imprenditoriale, stimando prudenzialmente la perdita di ricavi in € 40.000,00, ridotta per equità a una richiesta risarcitoria di € 20.000,00.
Il Sig. ha quindi proposto azione per risarcimento del danno, chiedendo al Parte_1
Tribunale (come sopra accennato):
• l'accertamento della responsabilità contrattuale del convenuto;
pagina 4 di 19 • la condanna del medesimo al pagamento di € 20.000,00 a titolo di danno patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria e interessi;
• la condanna alle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Con comparsa di costituzione e risposta del 10.07.2023, depositata telematicamente, si costituiva in giudizio il OR , titolare della impresa individuale Controparte_1
E.W.A. Auto di IA GU, la quale, da parte propria, contestando l'altrui domanda così concludeva: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previ gli accertamenti e le pronunce del caso, In via pregiudiziale e preliminare: -Dichiararsi
l'inammissibilità e/o improcedibilità del presente giudizio, alla luce della notifica al
OR del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione Controparte_1
udienza senza alcuna attestazione di conformità dei summenzionati atti agli originali di cui al fascicolo telematico;
-Dichiararsi l'improcedibilità del presente giudizio, in considerazione della tardività della notifica eseguita oltre il termine fissato dal
Giudicante; -Dichiararsi l'improcedibilità del presente giudizio per mancato previo esperimento della procedura obbligatoria di negoziazione assistita, in considerazione del valore della controversia;
Nel merito: -in via principale, - rigettarsi tutte le domande formulate da parte ricorrente nei confronti del OR in Controparte_1
quanto destituite di qualsivoglia fondamento sia in fatto che in diritto, per i motivi sopra esposti;
-in via istruttoria: Ad istruttoria occorrendo, ammettersi prova per interpello e per testi sulle circostanze dedotte nella narrativa della presente comparsa di costituzione e risposta da intendersi riportate e capitolate premettendone la locuzione “Vero che”. In ogni caso: Con vittoria di diritti, spese ed onorari di causa”.
La parte resistente, nel merito, ha contestato integralmente la ricostruzione dei fatti operata dal ricorrente, rilevando gravi omissioni e strumentalizzazioni nella narrazione pagina 5 di 19 dei presupposti posti a fondamento della domanda risarcitoria. In particolare, ha allegao il resistente come in data 29.05.2017 sia stato concluso un contratto di compravendita verbale tra la ditta individuale E.W.A. Auto di IA GU e l'impresa individuale di , avente ad oggetto un carroattrezzi marca CO (targa Parte_1
CJ335DM), per il corrispettivo pattuito di € 9.000,00.
A fronte del versamento di acconti parziali pari a complessivi € 6.700,00 (di cui €
5.000,00 a mezzo assegno e € 1.700,00 tramite accrediti Postepay in due tranche), il saldo del prezzo pattuito non veniva mai corrisposto, nonostante le reiterate richieste inoltrate mediante comunicazioni telefoniche, e-mail e raccomandate A/R ricevute dall'acquirente in data 12.07.2017 e 28.07.2017.
In assenza di pagamento, la resistente provvedeva all'incasso, in data 09.11.2018, di un ulteriore assegno bancario di € 4.000,00, precedentemente ricevuto dalla parte acquirente al momento della stipula. Tuttavia, l'assegno risultava insoluto per carenza di fondi, generando un credito residuo pari a € 3.180,00, documentato mediante fattura n.
24/2018 dell'8.11.2018 (comprensivo di saldo prezzo ed IVA sui versamenti ricevuti).
In tali circostanze, la resistente non ha mai completato la consegna della documentazione (libretto e certificato di proprietà) del veicolo, ritenendo, in ossequio al principio di sinallagmaticità delle obbligazioni contrattuali, che tale adempimento fosse subordinato all'integrale corresponsione del prezzo di vendita. Tale posizione, peraltro, trova riscontro nell'art. 1477 c.c., il quale prevede l'obbligo di consegna dei documenti relativi al bene alienato solo in presenza dell'adempimento dell'obbligazione pecuniaria da parte dell'acquirente.
La parte resistente, inoltre, denunciava gravi condotte intimidatorie poste in essere dal padre del ricorrente, sig. , nei confronti del venditore sig. Persona_1 CP_1
consistite in minacce di morte, per le quali è stato instaurato procedimento
[...]
penale pagina 6 di 19 In merito alla procedura monitoria attivata dal ricorrente, ha eccepito la non CP_1
veridicità della circostanza relativa all'integrale pagamento del prezzo, erroneamente accolta dal Tribunale di DI con emissione del decreto ingiuntivo n. 396/2023, impugnato con atto di opposizione e appello. La consegna forzata dei documenti del veicolo sarebbe quindi avvenuta solo a seguito della provvisoria esecutorietà del decreto, in assenza di un obbligo giuridicamente sorto ex contractu.
Infine, la parte resistente ha contestato l'asserita configurabilità di un abuso del diritto, sostenendo che, nel contratto di compravendita, il pagamento del prezzo rappresenta elemento essenziale e causale del negozio, la cui mancata attuazione impedisce il perfezionamento dell'effetto traslativo in senso pieno, e quindi l'insorgenza degli obblighi di consegna dei documenti.
Il Tribunale di DI, giunto all'esame del merito della controversia, in estrema sintesi, ha ritenuto sfornita di prova la domanda risarcitoria formulata dall'odierno appellante, così rigettandola.
Si legge nell'Ordinanza:” …La domanda risulta formulata genericamente ed è priva di alcun riscontro idoneo a provare l'asserita modificazione peggiorativa della sfe-ra personale del danneggiato causata dai fatti dedotti…”
Infatti, con ordinanza del 9.12.2024, pubblicata in data 10.12.2024, il Giudice del
Tribunale di DI, a conclusione del giudizio R.G. 845/2023, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, rigettava il ricorso proposto dal OR nei confronti del OR Condannava Parte_1 Controparte_1
il OR alla rifusione delle spese di lite in favore del OR Parte_1
che liquidava in Euro 3.397,00 per compensi, oltre accessori di legge Controparte_1
e spese forfettarie pari al 15%, iva e cpa se dovuti per legge.
Impugna avanti a questa Corte l'ordinanza il sign. lamentando: Parte_1
pagina 7 di 19
1.Violazione di Legge – Motivazione incongrua
2.Violazione di Legge – Violazione degli artt. 1226 e 2056 del Codice Civile
Ciò premesso, l'appellante chiede la riforma della sentenza di prime cure e di accertare e dichiarare l' appellato tenuto a risarcire il danno patrimoniale subito Controparte_1
dall'attore appellante Sig. a causa della condotta illecita posta in Parte_1
essere dal convenuto medesimo.
Si costituisce e chiede il rigetto dell'impugnazione. Controparte_1
La causa viene trattenuta in decisione, ex art. 352 c.p.c. al 1.7.2025 e decisa nella camera di consiglio dell'8.7.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
SULL'INAMMISSIBILITA' DELL'APPELLO PROPOSTO PER MANCATA
SPECIFICA INDICAZIONE DELLE CENSURE PROPOSTE E DELLE
VIOLAZIONI DI LEGGE DENUNCIATE
Parte appellata costituendosi ha eccepito l'inammissibilità dell'appello perché proposto senza alcuna specifica indicazione delle censure mosse all'ordinanza di primo grado e delle violazioni di legge denunciate, in aperta violazione del disposto di cui all'art.342
c.p.c.. In particolare, la parte appellata rileva che nell'odierno appello non vi è alcuna analitica indicazione nè delle 1) censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal Giudice di primo grado;
né delle 2) violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
La Corte osserva.
In via preliminare, deve rimarcarsi come l'eccezione di inammissibilità ex art. 348-bis
c.p.c. proposta dalla parte appellata debba ritenersi superata dalla fissazione dell'udienza ex art. 352 c.p.c..
pagina 8 di 19 In ogni caso, sebbene l'impugnazione si sviluppa nelle prime 9-10 pagine in considerazioni sovrabbondanti e ripetitive di altri atti precedentemente depositati, non vi
è dubbio che da circa metà pagina 10 a circa metà pagina 14 i due motivi di impugnazione risultano sufficientemente specifici, enunciando puntualmente i rilievi critici, rispetto alle ragioni di fatto e di diritto espresse nel provvedimento impugnato.
FATTO
Risulta pacifico in atti la conclusione di un CONTRATTO verbale tra il
[...]
ed il . Parte_2 Parte_3
Nello specifico, fra la impresa individuale E.W.A. Auto di IA GU e l'impresa individuale è stato concluso in data 29.05.2017 un contratto Parte_1
di compravendita avente ad oggetto il carroattrezzi CO targato CJ 335 DM.
Altrettanto pacifico che dopo l'iniziale acconto di Euro 5.000,00 corrisposto a mezzo di assegno bancario n.2603528120-11, regolarmente posto all'incasso e fatturato (doc.ti 3-
4 del fascicolo di primo grado di parte resistente), ed un ulteriore acconto di Euro
1.700,00 versato tramite accredito Postepay in due tranches (dapprima Euro 800,00, ed in seguito, Euro 900,00 pervenuti fra i mesi di giugno 2017 e luglio 2017), null'altro veniva corrisposto. Il ritiro del mezzo avveniva in data 29.05.2017 e, sino alla notifica del DECRETO INGIUNTIVO per consegna dei documenti (libretto di circolazione e del certificato di proprietà relativi al veicolo targato CJ 335 DM) relativi al mezzo compravenduto, la parte venditrice non consegnava la relativa documentazione.
La consegna documentale da parte del OR è stata effettuata in Controparte_1
forza della concessione della provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto.
Risulta, infatti, contestato anche nel presente giudizio che vi fosse un ulteriore saldo conclusivo dovuto dall'acquirente pari ad Euro 3.180,00; importo mai corrisposto;
in pagina 9 di 19 estrema sintesi, questo è il motivo allegato dal venditore per giustificare la propria mancata consegna dei documenti.
L'ODIERNA AZIONE
Parte agisce nel presente giudizio per ottenere da Parte_1 CP_1
il risarcimento danni conseguenti all'inadempimento (recte: ritardato
[...]
adempimento) da parte del venditore della consegna del libretto di circolazione e del certificato di proprietà relativi al veicolo targato CJ 335 DM, a fronte della corresponsione dell'intero importo concordato.
contesta, anche nel presente giudizio, che la ditta individuale Controparte_1
non abbia mantenuto fede agli impegni contrattuali assunti facendo Parte_1
perdere traccia di sé, senza adempiere alla controprestazione di pagamento a proprio carico, per il residuo importo di Euro 3.180,00.
IL Parte_4
, titolare dell'impresa individuale EWA Auto di IA GU, Controparte_1
ha proposto tempestivo (altro) appello avverso la sentenza n. 396/23 del Tribunale di
DI che aveva respinto la sua opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1288/21, ottenuto nei suoi confronti da ed avente ad oggetto l'ordine di Parte_1
consegna dei documenti (libretto di circolazione e certificato di proprietà) dell'autocarro
IVECO mod.35C13A (tg CJ335DM) a quest'ultimo venduto nel maggio 2017, mentre aveva respinto la sua domanda riconvenzionale di pagamento della somma di Euro
3.180,00 quale saldo del prezzo. In particolare, il Tribunale, ritenuto di non ammettere le prove orali dedotte dal alla luce dell'art.2721, II co. c.c., ha riconosciuto il CP_1
diritto dell' ad ottenere ex art.1477 c.c. i documenti del veicolo (pacificamente Parte_1
da questo acquistato sulla base di contratto orale), escludendo la fondatezza dell'eccezione ex art.1460 c.c. formulata dal venditore (secondo il quale la controparte – dopo aver versato un acconto di Euro 6.700,00 ed ottenuto la consegna del veicolo - non pagina 10 di 19 avrebbe poi saldato il prezzo, pattuito nella maggior somma di Euro 9.000,00), svolta in via di eccezione riconvenzionale con la richiesta di pagamento della somma di Euro
3.180,00: ha infatti in proposito osservato come nessuna idonea prova fosse stata offerta dal in ordine alla pattuizione del prezzo nella misura di Euro 9.000,00. CP_1 [...]
ha censurato l'impugnata sentenza: - per aver negato l'ammissibilità della CP_1
prova orale dedotta nonostante la qualità delle parti e la natura del contratto giustificassero la deroga al divieto di cui all'art.2721 c.c., il tutto in violazione del suo diritto di difesa;
- per aver negato rilevanza all'assegno di Euro 4.000,00 consegnato dal proprio a garanzia del saldo di detto debito (ma inutilmente posto all'incasso CP_1
perché privo di provvista), assumendo che questo non fosse con certezza riferibile al rapporto in questione (mentre questo era l'unico intercorso tra le parti); - per aver omesso di considerare dichiarazioni scritte di contenuto confessorio provenienti dallo stesso . Parte_1
La Corte d'Appello di Milano con sentenza n. 2862/2024 pubbl. il 28/10/2024 RG n.
2005/2023 ha respinto l'appello proposto da . Controparte_1
La sentenza della Corte d'appello è stata impugnata avanti la Corte di Cassazione di
Roma.
Il consigliere delegato della Corte di Cassazione ha proposto la definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. (come da proposta prodotta in atti).
L'ART. 337 c.p.c.
L'art. 337 c.p.c. prevede che “quando l'autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso, se tale sentenza è impugnata”.
Non vi è dubbio che il pregresso contenzioso, concernente il lamentato pagamento del prezzo residuo, abbia una rilevanza nel presente procedimento perché idoneo a
“giustificare”, secondo l'appellato, la mancata tempestiva consegna dei documenti. pagina 11 di 19 Peraltro la Corte di Cass. SS.UU. con sentenza n. 10027/2012 ha affermato che, definito il primo giudizio senza che nel secondo la sospensione sia stata disposta o ripreso il secondo giudizio dopo che il primo sia stato definito, la sospensione del secondo può solo essere pronunziata sulla base della norma in esame quando il giudice ritenga di non poggiarsi sull'autorità della decisione pronunciata nel primo giudizio.
Ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo, previsto dall'art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., è indispensabile un'espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione di cui venga invocata l'autorità in quel processo, sulla base di un confronto tra la decisione stessa e le critica che ne é stata fatta. Ne consegue che la sospensione discrezionale in parola è ammessa ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l'autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perché non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici
(Cass. civ. n. 24046/2014; Cass. n. 14738/2019; Cass. n. 14146/2020).
In altri termini, questa Corte, d'ufficio, deve valutare se la sentenza n. 396/23 del
Tribunale di DI (che aveva respinto la opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
1288/21), confermata dalla Corte d'Appello possa costituire -ai fini del presente giudizio- decisione su cui possa “poggiarsi” la presente motivazione.
Questa Corte non ritiene di sospendere il processo in attesa dell'esito dell'impugnazione in Cassazione (istanza comunque non formulata dalle parti), ma ritiene di conformarsi alla decisione impugnata avanti alla Corte di Cassazione.
Infatti, la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 2862/2024, pubblicata il 28 ottobre
2024, notificata a mezzo PEC il 29 ottobre, ”con motivazione esaustiva e coerente, ha ritenuto non solo che né la dichiarazione di vendita attestante il passaggio di proprietà del mezzo, né l'assegno bancario di euro 4.000,00 consegnato dall'acquirente al venditore al momento della conclusione del contratto, né la mail del 12 luglio 2017, a pagina 12 di 19 firma dell , fossero, per il , idonei a dimostrare la pattuizione del Parte_1 CP_1
prezzo di vendita in euro 9.000,00 (il che solo, come precisato dal giudice di merito, avrebbe potuto giustificare, ai sensi dell'art. 1460 c.c., la mancata consegna dei documenti relativi al veicolo, nonché l'accoglimento della domanda riconvenzionale di condanna dell al pagamento del saldo pari ad euro 3.180,00), ma anche che, Parte_1
pur potendo in astratto essere ammesse, anche al di là dei limiti di valore del contratto di cui all'art. 2721 c.c., le prove orali dedotte non rispondessero alle prescrizioni dell'art. 244 c.p.c., essendo i capitoli di prova articolati assolutamente indeterminati, generici e, dunque, non idonei a consentire alcuna formulazione di prova contraria della controparte;
verificato, peraltro, che il ricorrente non ha riprodotto, nel corpo del ricorso di legittimità, i capitoli di prova testimoniale circostanziati nel giudizio di primo grado, di cui è stata reiterata l'istanza di ammissione nel giudizio di gravame;
evidenziato, infatti, che siffatte doglianze sono inammissibili allorché il ricorso non illustri la decisività della documentazione prodotta (e asseritamente disattesa dal giudice di merito) e della prova per testi di cui si prospetti la mancata ammissione
(Cass. n. 30810/2023; Cass. n. 8204/2018; Cass. n. 13953/2002), essendo, invece, onere del ricorrente dimostrare che, con la differente valutazione dei documenti e con
l'assunzione delle prove richieste, la pronuncia sarebbe stata diversa, in base, peraltro, ad un giudizio di certezza e non di mera probabilità (Cass. n. 18072/2024; Cass. n.
16214/2019); e ciò a fronte delle argomentazioni analiticamente espresse dalla pronuncia impugnata circa l'irrilevanza, a fini probatori, della documentazione de qua nonché circa l'indeterminatezza e la genericità dei capitoli di prova articolati;
specificato, in proposito, che la sentenza impugnata ha dato contezza delle ragioni per le quali la documentazione prodotta non avrebbe potuto essere ritenuta rilevante ai fini della prova della pattuizione di un prezzo complessivo per la vendita dell'autocarro di pagina 13 di 19 euro 9.000,00, sostenendo, per un verso, che la dichiarazione di vendita attestante il passaggio di proprietà del mezzo era priva di valenza probatoria, in ragione della provenienza unilaterale di detta attestazione;
per altro verso, che la dazione dell'assegno bancario in garanzia per euro 4.000,00 (assegno il cui tentativo di incasso non era andato a buon fine, in ragione della mancanza di fondi) era riconducibile, non già all'acquirente, bensì al padre di quest'ultimo e, dunque, la relativa causale dovesse essere ricondotta a rapporti commerciali eterogenei rispetto a quello di causa;
mentre, per altro ulteriore verso, con riguardo alla mail del 12 luglio 2017, che la richiesta dell'IBAN, ai fini del pagamento dell'ulteriore importo dovuto, oltre alla somma già versata di euro 5.000,00, si riferisse ai versamenti effettuati, sempre nel luglio 2017, per complessivi euro 1.700,00, in due tranche, una di euro 800,00 e l'altra di euro 900,00
(versamenti che lo stesso ricorrente riconosce essere avvenuti tra il giugno e il luglio
2017); opinato che la critica formulata con il terzo motivo di ricorso si prospetta inammissibile, poiché – come confermato anche dalla più recente giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 9507/2023; Cass. n. 37382/2022; Cass. n. 13918/2022; Cass. n.
12971/2022) – nella presente sede di legittimità il ricorrente non può dolersi del modo in cui il giudice di merito ha compiuto le proprie valutazioni discrezionali, in ordine ai diversi significati in astratto ricavabili dai mezzi di prova acquisiti al giudizio, ma può, al più, contestare l'errore – peraltro decisivo e tale da determinare, sulla base di un'assoluta certezza e non di una mera probabilità, una decisione diversa – sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, con la conseguente assoluta impossibilità logica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, i contenuti informativi che da essi il giudice di merito ha ritenuto di poter trarre;
nulla di tutto ciò è rinvenibile nel caso di specie, in quanto il ricorrente, non solo si limita a sostenere la decisività dell'errore commesso dalla Corte d'appello, senza individuare le ragioni della (asserita) decisività stessa, ma addirittura pretende di mettere in discussione la pagina 14 di 19 (coerente) valutazione probatoria che dell'assegno bancario ha prospettato il giudice di secondo grado, il quale ha, in modo condivisibile, reputato di non poter qualificare come riconoscimento di debito, relativo al contratto di vendita concluso tra le parti, un assegno consegnato al venditore, ma emesso non già dal compratore, ma dal di lui padre;
puntualizzato che l'assegno e la cambiale, quali titoli cartolari astratti, non sono probatori della causale del pagamento;
..” (come condivisibilmente motivato nella proposta del Consigliere relatore della Corte di Cassazione, che questa Corte fa propria).
Tutto ciò premesso, deve ritenersi che la statuizione della Corte d'appello di Milano n.
2862/2024, pubblicata il 28 ottobre 2024, notificata a mezzo PEC il 29 ottobre possa costituire fondamento della decisione di questa Corte.
Ne consegue che alcun pagamento ulteriore fosse dovuto in favore del venditore e nessuna giustificazione risulta plausibile per il ritardo nella consegna dei CP_1
più volte citati documenti da parte dell'odierno appellato.
Accertato l'allegato inadempimento da parte di , deve valutarsi se il protrarsi CP_1
per un notevole lasso temporale della mancata consegna dei documenti abbia determinato per la oggettiva impossibilità di conseguire ricavi connessi Parte_1
all'utilizzo del veicolo acquistato, nell'ottica di fornire un servizio aggiuntivo alla clientela del Sig. . Parte_1
Parte appellante allega un sicuro pregiudizio alla propria attività d'impresa derivante dal prolungato mancato impiego del Carro attrezzi all'epoca acquistato (Maggio 2017) quale bene strumentale.
PROVA
Allega che il complessivo danno patrimoniale si è manifestato come Parte_1
danno emergente avuto riguardo allo stato in cui versa tuttora il veicolo il quale, con il pagina 15 di 19 trascorrere del tempo, non potendo essere regolarmente impiegato su strada, si è, in parte, ammalorato;
nonché sotto il profilo del lucro cessante, essendogli stato impedito di mettere a reddito il veicolo de quo, il cui normale impiego avrebbe senz'altro consentito di conseguire ricavi e, quindi, utili per la ditta della quale è titolare il Sig.
. Parte_1
Il risarcimento del danno è l'obbligazione diretta a reintegrare il patrimonio del danneggiato nella situazione in cui si sarebbe trovato se l'inadempimento non si fosse verificato e comprende sia il danno emergente sia il lucro cessante. È agevole provare il danno emergente in quanto, essendo una posta attiva del patrimonio del soggetto, basterà dimostrarne l'attualità e la sua conseguente lesione;
quanto al lucro cessante, il creditore si troverà costretto a provare il mancato guadagno che gli sarebbe potuto derivare da quella determinata operazione economica. In altri termini, quanto al lucro cessante, spetta al creditore dare la prova di un bene o di un interesse mai venuti ad esistenza – in ragione dell'inadempimento – ma che, se si fossero concretizzati, sarebbero stati sicuramente di sua pertinenza.
DANNO EMERGENTE
Per provare il danno emergente ad un mezzo, è necessario dimostrare sia il nesso causale tra il ritardo nella consegna e il danno stesso, sia l'effettivo esborso economico necessario per la riparazione o sostituzione del veicolo danneggiato. Questo può essere fatto tramite fatture, preventivi, perizie tecniche e, in caso di fermo tecnico, prove delle spese sostenute per un veicolo sostitutivo.
Nella fattispecie nulla ha dedotto né provato;
nulla risulta allegato sulle Parte_1
condizioni del mezzo e/o sulla sua svalutazione;
neppure risultano prodotte in atti foto del mezzo al momento del trasferimento del bene e, successivamente, al momento della consegna dei documenti.
pagina 16 di 19 Tale danno patrimoniale non può perciò essere riconosciuto, poiché parte appellante non ha neppure allegato gli elementi minimi, sufficienti alla sua valutazione,
DANNO DA LUCRO CESSANTE
Per il riconoscimento di tale danno occorre “che dagli atti risultino elementi oggettivi di carattere lesivo, la cui proiezione futura nella sfera patrimoniale del soggetto sia certa,
e che si traducano, in termini di lucro cessante o in perdita di chance, in un pregiudizio economicamente valutabile ed apprezzabile, che non sia meramente potenziale o possibile, ma che appaia invece – anche semplicemente in considerazione dell'id quod plerumque accidit connesso all'illecito in termini di certezza o, almeno, con un grado di elevata probabilità“.
La prova del lucro cessante, ovvero del danno consistente nel mancato guadagno, spetta al danneggiato e deve essere rigorosa, dimostrando che il mancato guadagno è una conseguenza diretta e immediata del fatto illecito o dell'inadempimento contrattuale. Il danneggiato deve provare sia l'esistenza del danno che il nesso di causalità tra il fatto illecito o l'inadempimento e il mancato guadagno.
Il danneggiato deve fornire elementi per la quantificazione del mancato guadagno, che può essere basata su redditi persi, perdite di chance, ecc.
Possono costituire prove utilizzabili: dichiarazioni dei redditi, bilanci, fatture, contratti, ecc. o prove testimoniali sull'utilizzo e/o sulle richieste (per esempio) ricevute dall'appellante di carro attrezzi.
nulla ha dedotto, né tantomeno provato su tale voce di danno indicata Parte_1
genericamente prima in Euro 40.000,00, poi in Euro 20.000,00, effettivamente oggetto di domanda, poi ridotta ad euro 12.500,00, senza alcun riferimento -neppure presuntivo- che possa consentire alla Corte una valutazione dello specifico danno.
pagina 17 di 19 Anche in questo caso, l'allegazione e la prova del danno risultano assolutamente mancanti e nulla, per tale motivo, può essere riconosciuto.
SPESE
Dal rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite in favore di parte appellata.
Le spese sono liquidate ex DM 147/2022, nei valori medi, esclusa la fase istruttoria (non tenutasi), tenuto conto del valore della controversia (Euro 12.500,00).
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv.
630550).
PQM
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. rigetta l'appello proposto da avverso l'ordinanza del Parte_1
9.12.2024, pubblicata in data 10.12.2024, dal Giudice del Tribunale di DI, a conclusione del giudizio R.G. 845/2023, che per l'effetto conferma;
2. condanna al pagamento in favore di parte appellata Parte_1
delle spese di causa liquidate in Euro 3966,00, oltre IVA, CPA e 15% spese generali.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore pagina 18 di 19 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta
Così deciso in Milano il 9.7.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
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