CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 09/01/2026, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 98/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FONZO IGNAZIO GIOVANNI, Presidente
LOPES SANTO, Relatore
VETRANO ERNESTO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8975/2024 depositato il 22/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320080106025008000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320080106025008000 IVA-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320080106025008000 IRAP 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320090017296620000 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120044254433000 IRPEF-ALTRO 2009 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4427/2025 depositato il
15/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 22/11/2024 i l sig. Ricorrente_1 con il proprio difensore proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate e contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione, avverso: la cartella di pagamento n.
29320080106025008000, asseritamente notificata in data 27/01/2009, con riferimento ad IVA, IRAP ed
IRPEF, sanzioni ed interessi relative all'anno 2008 per un ammontare di euro 20.861,62; la cartella di pagamento n. 29320090017296620000, asseritamente notificata in data 01/12/2009, con riferimento ad
IRPEF, sanzioni ed interessi relative all'anno 2005 per un ammontare di euro 2.891,65; la cartella di pagamento n. 29320120044254433000, asseritamente notificata in data 12/08/2016, con riferimento ad
IRPEF, sanzioni ed interessi relativi all'anno 2009 per un ammontare di euro 28.439,08.
Premetteva:
che delle suddette cartelle di pagamento il ricorrente ne è venuto a conoscenza solo in data 25/09/2024 a seguito della nota da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica Regione Siciliana (cfr. allegato 1) contenente la notifica del pignoramento presso terzi n. 29384202400004056000 asseritamente notificato al ricorrente in data 20/06/2024 e preceduto dalla asserita notifica della intimazione di pagamento che a dire di ADER sarebbe stata notificata in data 27/05/2024;
che l'avv. Ricorrente 1 non ha ricevuto alcuna notifica, né delle cartelle di pagamento in epigrafe indicate né della intimazione di pagamento né del pignoramento. L'Avv. Ricorrente 1 ha espletato per diversi anni la propria attività professionale nella qualità di consulente amministrativo legale presso il Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e Turismo, c/o la Regione Siciliana dal 2015 fino al 2018 ed è stato uno dei pochi italiani inserito nella short list per appalti di servizi di assistenza alla Commissione Europea. Dal 20 ottobre 2023 lo stesso è incaricato quale avvocato esperto in diritto ambientale dalla Regione Siciliana. La detta notifica del pignoramento presso terzi inviata dall' Agenzia Riscossione Entrate n.
29384202400004056000, asseritamente notificato al ricorrente in data 20/06/2024, testualmente riporta che il Ricorrente 1 sarebbe “residente in [...]1)”;
che il ricorrente ha risieduto all'indirizzo del detto Comune fino a tutto il 2021, come da contratto di affitto registrato presso l'Agenzia Entrate (allegato 2);
che da due anni e mezzo il ricorrente ha però mutato la propria residenza. Lo stesso è infatti residente in
Svezia, già dal 27 gennaio 2022 (cfr. allegato 3), ove risiede tutta la sua famiglia composta da n. 4 persone come da stato di famiglia (cfr. allegato 3), e, per gli effetti, ha iniziato un'attività di consulenza legale alle imprese come da business plan presentato allo VE (Agenzia delle Entrate svedese)
(cfr. allegato 4). Con riferimento all'iscrizione all'Anagrafe Italiani Residenti all'Estero, il Ricorrente 1 ha ricevuto la rituale notifica dal Console dell'Ambasciata d'Italia in Svezia che ha comunicato all'odierno ricorrente, a mezzo PEC del 1° febbraio 2023, l'avvenuta trasmissione della domanda di iscrizione AIRE, Anagrafe
Italiani Residenti all'Estero, al Comune di Furnari, Comune di ultima residenza, a far data dal 28.10.2022.
(all. n. 5). Invero, è al corretto indirizzo comunicato al quale avrebbe dovuto ricevere le notifiche. In un documento inviato per PEC dal Ricorrente 1 il 12 giugno 2024 e rivolto ad Agenzia Riscossione a pag.1, il Ricorrente 1 dichiarava di essere "residente in [...]e iscritto all'A.I.R.E" (allegato 7) . Idem il 2 luglio 2024 a mezzo PEC l'Agenzia Riscossione e' stata notiziata che il Ricorrente 1 è "residente in [...]e iscritto all'A.I.R. E". (allegato 6).
Eccepiva: Mancata notifica degli atti presupposti al pignoramento presso terzi ed intervenuta prescrizione;
Illegittimità della incoata procedura esecutiva;
Illegittimità e nullità degli atti impugnati per intervenuta decadenza e prescrizione del credito per il quale si procede;
Nullità degli atti impugnati per omesso avviso ex articolo 50 del D.P.R. n. 602/73.
Nullità degli atti impugnati per intervenuta prescrizione quinquennale di interessi e sanzioni.
Concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento degli atti impugnati. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Allegava: 1) Atto ADER di pignoramento presso terzi n. 29384202400004056000, asseritamente notificato al ricorrente in data 20/06/2024, che da conto dell' asserita notifica della intimazione di pagamento che a dire di ADER sarebbe stata notificata in data 27/05/2024 in allegato a nota del
Dipartimento della Funzione Pubblica Regione Siciliana del 25.09.2024 (allegato 1). 2) Contratto di affitto registrato presso l'Agenzia Entrate che attesta la residenza in Indirizzo
2)”. (allegato 2). 3) Atto di approvazione del trasferimento della residenza in Svezia dal 27 gennaio 2022 emesso da VE (Agenzia Entrate svedese) (allegato 3 con traduzione automatica
Google in italiano); 4) stato di famiglia in inglese (cfr. allegato 4). 5) business plan presentato allo
VE (Agenzia delle Entrate svedese) (cfr. allegato 5). 16 6) Notifica a mezzo PEC del 1° febbraio
2023, dal Console dell'Ambasciata d'Italia in Svezia che comunicava l'avvenuta trasmissione della domanda di iscrizione AIRE, Anagrafe Italiani Residenti all'Estero, al Comune di Furnari, Comune di ultima residenza, a far data dal 28.10.2022. (all. n. 6). 7) schermata del registro ufficiale obbligatorio per professionisti e imprese INIPEC, tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico, ove risulta la PEC del Ricorrente 1 (allegato 10). 8) Bando di manifestazione di interessi per appalto di fornitura di servizi legali di assistenza alla Commissione Europea pubblicato sul Official Journal Europeo OJ/S S66 del 05.04.2018 e lettera di inserimento nella short list Call for Expression of Interest 2018/S 066146033 Official notification to Application file ref. REGIO 0043 (allegato 11).
In data 23/12/2024 si costituiva l'Agenzia delle Entrate di Catania, la quale controdeduceva:
INAMMISSIBILITÀ DELLE ECCEZIONI AVVERSO LE CARTELLE DI PAGAMENTO, precisava che tutte le eccezioni avverso le cartelle di pagamento devono considerarsi inammissibili poiché tardivamente proposte. Gli atti non sono stati impugnati entro il termine di decadenza di sessanta giorni successivi a quello della loro notificazione, pertanto, il contribuente dev'essere ritenuto decaduto dal potere di sollevare censure che, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 546/92, avrebbero dovuto essere proposte – a pena di preclusione – entro il menzionato termine 3 di decadenza;
con la conseguenza che, i relativi crediti, devono essere considerati divenuti definitivi e, quindi, non più contestabili. Sarà cura dell'agente della riscossione dare prova della correttezza del proprio operato, mediante il deposito delle relate di notifica agli atti del giudizio.
inammissibilità delle eccezioni avverso la cartella di pagamento n. 29320080106025008 - sui precedenti giudizi incardinati dal ricorrente;
Inammissibilità delle eccezioni proposte nei confronti della cartella di pagamento n.
29320120044254433000, infatti, è stato oggetto di definizione agevolata ai sensi del D.L. 148/2017, così come si evince dal prospetto estratto dai sistemi di anagrafe tributaria che veniva riportato, invero, il provvedimento è stato emesso in data 10/05/2019 e revocato in data 16/04/2020. Le attività poste in essere dal ricorrente dimostrano con lampante evidenza che la cartella di pagamento è stata ritualmente notificata, che il contribuente fosse pienamente a conoscenza della pretesa fiscale a proprio carico.
Inammissibilità delle eccezioni sollevate in ricorso in materia di di cui all'art. 25 d.p.r. 602/73 in relazione all'art. 36 bis del d.p.r. 600/73, precisava che la cartella di pagamento n. 29320080106025008 è stata emessa all'esito di controllo automatizzato ex art. 36 bis D.P.R. 600/73, per l'anno di imposta 2005. Ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 602/73, tale cartella avrebbe dovuto essere notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione oggetto di controllo (nel caso di specie, l'anno 2006). Il ruolo è stato consegnato il 25/10/2008, sì da consentire all'Agente della
Riscossione di predisporre le opportune attività di notifica entro i termini di legge. Le medesime considerazioni vanno svolte con riferimento alla cartella di pagamento n. 29320090017296620, emessa per Tassazione Separata ai sensi dell'art. 36 bis D.P.R. 600/73 per l'anno di imposta 2005. Trattandosi di somme dovute ai sensi degli art. 19 e 20 del T.U. 917/86, l'art. 25 D.P.R. 602/73 impone che la cartella recante il ruolo sia notificata al contribuente entro il 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta. L'ufficio, anche in tal caso, ha proceduto tempestivamente alla consegna dei ruoli, e segnatamente in data 13/02/2009. Infine, con riferimento alla cartella di pagamento n. 29320120044254433, segnalava che il termine di decadenza è fissato al 31 dicembre del quarto anno successivo all'anno di presentazione della dichiarazione, trattandosi di somme iscritte a ruolo a seguito di controllo formale della dichiarazione ex art. 36 ter D.P.R. 600/73 per l'anno di imposta 2008. L'Ufficio ha consegnato il ruolo in data 25/07/2012, ed ha posto in essere ogni adempimento necessario alla tutela del credito erariale, al fine di consentire all'Agente della Riscossione di notificare tempestivamente l'atto de quo.
Rilevava:
che il contribuente non formula alcuna doglianza specifica in ordine alla fondatezza, nel merito, della pretesa impositiva.
Concludeva chiedendo: dichiarare inammissibile il ricorso;
rigettare il ricorso perché infondato, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio;
confermare la legittimità dei ruoli, e tenere indenne l'Ufficio da ogni pregiudizio derivante da eventuali vizi propri dell'attività del concessionario.
Allegava: controdeduzioni
In data 2/12/2025 il difensore del ricorrente depositava memorie difensive con le quali dichiarava che successivamente alla proposizione del ricorso è venuto meno l'interesse ad ottenere una decisione giudiziale che rende la prosecuzione del giudizio priva di utilità concreta e attuale, ai sensi degli artt. 100
c.p.c. e 44 D.lgs. 546/1992, per cui venuto meno l'interesse, il processo deve essere dichiarato estinto.
Per tali ragioni, il ricorrente dichiara espressamente di rinunciare all'azione e chiede che il giudizio sia dichiarato estinto, non residuando più alcuna utilità nella prosecuzione. Si precisa che la presente rinuncia riguarda l'azione proposta nel presente giudizio, non contenendo alcuna ammissione né riconoscimento della fondatezza della pretesa tributaria, né alcuna novazione o rinuncia sostanziale a diritti diversi da quelli dedotti in causa.
Sulle spese Considerata la sopravvenuta carenza di interesse non imputabile a condotta colposa del
Ricorrente, e trattandosi di rinuncia resa per cause indipendenti dalla volontà delle parti, si chiede che le spese siano integralmente compensate ai sensi dell'art. 15, comma 2, D.lgs. 546/1992.
Concludeva chiedendo: dichiarare l'estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli artt. 44 D.lgs. 546/1992 e 100 c.p.c. e compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione non si costituiva-
All'udienza del 12/12/2025 il ricorso è posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, rileva ed osserva:
che il ricorrente con atto depositato il 2/12/2025 ha rinunciato al ricorso, per carenza di interesse;
che la rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
che nulla ha richiesto ulteriormente la parte esistente costituita.
Per l'effetto la Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere per rinuncia al ricorso e compensa le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1 grado, sez. 12, visto l'art. 44 D.Lgs. 546/1992 dichiara esinto il giudizio per rinuncia al ricorso. Spese compensate.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FONZO IGNAZIO GIOVANNI, Presidente
LOPES SANTO, Relatore
VETRANO ERNESTO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8975/2024 depositato il 22/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320080106025008000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320080106025008000 IVA-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320080106025008000 IRAP 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320090017296620000 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120044254433000 IRPEF-ALTRO 2009 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4427/2025 depositato il
15/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 22/11/2024 i l sig. Ricorrente_1 con il proprio difensore proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate e contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione, avverso: la cartella di pagamento n.
29320080106025008000, asseritamente notificata in data 27/01/2009, con riferimento ad IVA, IRAP ed
IRPEF, sanzioni ed interessi relative all'anno 2008 per un ammontare di euro 20.861,62; la cartella di pagamento n. 29320090017296620000, asseritamente notificata in data 01/12/2009, con riferimento ad
IRPEF, sanzioni ed interessi relative all'anno 2005 per un ammontare di euro 2.891,65; la cartella di pagamento n. 29320120044254433000, asseritamente notificata in data 12/08/2016, con riferimento ad
IRPEF, sanzioni ed interessi relativi all'anno 2009 per un ammontare di euro 28.439,08.
Premetteva:
che delle suddette cartelle di pagamento il ricorrente ne è venuto a conoscenza solo in data 25/09/2024 a seguito della nota da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica Regione Siciliana (cfr. allegato 1) contenente la notifica del pignoramento presso terzi n. 29384202400004056000 asseritamente notificato al ricorrente in data 20/06/2024 e preceduto dalla asserita notifica della intimazione di pagamento che a dire di ADER sarebbe stata notificata in data 27/05/2024;
che l'avv. Ricorrente 1 non ha ricevuto alcuna notifica, né delle cartelle di pagamento in epigrafe indicate né della intimazione di pagamento né del pignoramento. L'Avv. Ricorrente 1 ha espletato per diversi anni la propria attività professionale nella qualità di consulente amministrativo legale presso il Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e Turismo, c/o la Regione Siciliana dal 2015 fino al 2018 ed è stato uno dei pochi italiani inserito nella short list per appalti di servizi di assistenza alla Commissione Europea. Dal 20 ottobre 2023 lo stesso è incaricato quale avvocato esperto in diritto ambientale dalla Regione Siciliana. La detta notifica del pignoramento presso terzi inviata dall' Agenzia Riscossione Entrate n.
29384202400004056000, asseritamente notificato al ricorrente in data 20/06/2024, testualmente riporta che il Ricorrente 1 sarebbe “residente in [...]1)”;
che il ricorrente ha risieduto all'indirizzo del detto Comune fino a tutto il 2021, come da contratto di affitto registrato presso l'Agenzia Entrate (allegato 2);
che da due anni e mezzo il ricorrente ha però mutato la propria residenza. Lo stesso è infatti residente in
Svezia, già dal 27 gennaio 2022 (cfr. allegato 3), ove risiede tutta la sua famiglia composta da n. 4 persone come da stato di famiglia (cfr. allegato 3), e, per gli effetti, ha iniziato un'attività di consulenza legale alle imprese come da business plan presentato allo VE (Agenzia delle Entrate svedese)
(cfr. allegato 4). Con riferimento all'iscrizione all'Anagrafe Italiani Residenti all'Estero, il Ricorrente 1 ha ricevuto la rituale notifica dal Console dell'Ambasciata d'Italia in Svezia che ha comunicato all'odierno ricorrente, a mezzo PEC del 1° febbraio 2023, l'avvenuta trasmissione della domanda di iscrizione AIRE, Anagrafe
Italiani Residenti all'Estero, al Comune di Furnari, Comune di ultima residenza, a far data dal 28.10.2022.
(all. n. 5). Invero, è al corretto indirizzo comunicato al quale avrebbe dovuto ricevere le notifiche. In un documento inviato per PEC dal Ricorrente 1 il 12 giugno 2024 e rivolto ad Agenzia Riscossione a pag.1, il Ricorrente 1 dichiarava di essere "residente in [...]e iscritto all'A.I.R.E" (allegato 7) . Idem il 2 luglio 2024 a mezzo PEC l'Agenzia Riscossione e' stata notiziata che il Ricorrente 1 è "residente in [...]e iscritto all'A.I.R. E". (allegato 6).
Eccepiva: Mancata notifica degli atti presupposti al pignoramento presso terzi ed intervenuta prescrizione;
Illegittimità della incoata procedura esecutiva;
Illegittimità e nullità degli atti impugnati per intervenuta decadenza e prescrizione del credito per il quale si procede;
Nullità degli atti impugnati per omesso avviso ex articolo 50 del D.P.R. n. 602/73.
Nullità degli atti impugnati per intervenuta prescrizione quinquennale di interessi e sanzioni.
Concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento degli atti impugnati. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Allegava: 1) Atto ADER di pignoramento presso terzi n. 29384202400004056000, asseritamente notificato al ricorrente in data 20/06/2024, che da conto dell' asserita notifica della intimazione di pagamento che a dire di ADER sarebbe stata notificata in data 27/05/2024 in allegato a nota del
Dipartimento della Funzione Pubblica Regione Siciliana del 25.09.2024 (allegato 1). 2) Contratto di affitto registrato presso l'Agenzia Entrate che attesta la residenza in Indirizzo
2)”. (allegato 2). 3) Atto di approvazione del trasferimento della residenza in Svezia dal 27 gennaio 2022 emesso da VE (Agenzia Entrate svedese) (allegato 3 con traduzione automatica
Google in italiano); 4) stato di famiglia in inglese (cfr. allegato 4). 5) business plan presentato allo
VE (Agenzia delle Entrate svedese) (cfr. allegato 5). 16 6) Notifica a mezzo PEC del 1° febbraio
2023, dal Console dell'Ambasciata d'Italia in Svezia che comunicava l'avvenuta trasmissione della domanda di iscrizione AIRE, Anagrafe Italiani Residenti all'Estero, al Comune di Furnari, Comune di ultima residenza, a far data dal 28.10.2022. (all. n. 6). 7) schermata del registro ufficiale obbligatorio per professionisti e imprese INIPEC, tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico, ove risulta la PEC del Ricorrente 1 (allegato 10). 8) Bando di manifestazione di interessi per appalto di fornitura di servizi legali di assistenza alla Commissione Europea pubblicato sul Official Journal Europeo OJ/S S66 del 05.04.2018 e lettera di inserimento nella short list Call for Expression of Interest 2018/S 066146033 Official notification to Application file ref. REGIO 0043 (allegato 11).
In data 23/12/2024 si costituiva l'Agenzia delle Entrate di Catania, la quale controdeduceva:
INAMMISSIBILITÀ DELLE ECCEZIONI AVVERSO LE CARTELLE DI PAGAMENTO, precisava che tutte le eccezioni avverso le cartelle di pagamento devono considerarsi inammissibili poiché tardivamente proposte. Gli atti non sono stati impugnati entro il termine di decadenza di sessanta giorni successivi a quello della loro notificazione, pertanto, il contribuente dev'essere ritenuto decaduto dal potere di sollevare censure che, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 546/92, avrebbero dovuto essere proposte – a pena di preclusione – entro il menzionato termine 3 di decadenza;
con la conseguenza che, i relativi crediti, devono essere considerati divenuti definitivi e, quindi, non più contestabili. Sarà cura dell'agente della riscossione dare prova della correttezza del proprio operato, mediante il deposito delle relate di notifica agli atti del giudizio.
inammissibilità delle eccezioni avverso la cartella di pagamento n. 29320080106025008 - sui precedenti giudizi incardinati dal ricorrente;
Inammissibilità delle eccezioni proposte nei confronti della cartella di pagamento n.
29320120044254433000, infatti, è stato oggetto di definizione agevolata ai sensi del D.L. 148/2017, così come si evince dal prospetto estratto dai sistemi di anagrafe tributaria che veniva riportato, invero, il provvedimento è stato emesso in data 10/05/2019 e revocato in data 16/04/2020. Le attività poste in essere dal ricorrente dimostrano con lampante evidenza che la cartella di pagamento è stata ritualmente notificata, che il contribuente fosse pienamente a conoscenza della pretesa fiscale a proprio carico.
Inammissibilità delle eccezioni sollevate in ricorso in materia di di cui all'art. 25 d.p.r. 602/73 in relazione all'art. 36 bis del d.p.r. 600/73, precisava che la cartella di pagamento n. 29320080106025008 è stata emessa all'esito di controllo automatizzato ex art. 36 bis D.P.R. 600/73, per l'anno di imposta 2005. Ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 602/73, tale cartella avrebbe dovuto essere notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione oggetto di controllo (nel caso di specie, l'anno 2006). Il ruolo è stato consegnato il 25/10/2008, sì da consentire all'Agente della
Riscossione di predisporre le opportune attività di notifica entro i termini di legge. Le medesime considerazioni vanno svolte con riferimento alla cartella di pagamento n. 29320090017296620, emessa per Tassazione Separata ai sensi dell'art. 36 bis D.P.R. 600/73 per l'anno di imposta 2005. Trattandosi di somme dovute ai sensi degli art. 19 e 20 del T.U. 917/86, l'art. 25 D.P.R. 602/73 impone che la cartella recante il ruolo sia notificata al contribuente entro il 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta. L'ufficio, anche in tal caso, ha proceduto tempestivamente alla consegna dei ruoli, e segnatamente in data 13/02/2009. Infine, con riferimento alla cartella di pagamento n. 29320120044254433, segnalava che il termine di decadenza è fissato al 31 dicembre del quarto anno successivo all'anno di presentazione della dichiarazione, trattandosi di somme iscritte a ruolo a seguito di controllo formale della dichiarazione ex art. 36 ter D.P.R. 600/73 per l'anno di imposta 2008. L'Ufficio ha consegnato il ruolo in data 25/07/2012, ed ha posto in essere ogni adempimento necessario alla tutela del credito erariale, al fine di consentire all'Agente della Riscossione di notificare tempestivamente l'atto de quo.
Rilevava:
che il contribuente non formula alcuna doglianza specifica in ordine alla fondatezza, nel merito, della pretesa impositiva.
Concludeva chiedendo: dichiarare inammissibile il ricorso;
rigettare il ricorso perché infondato, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio;
confermare la legittimità dei ruoli, e tenere indenne l'Ufficio da ogni pregiudizio derivante da eventuali vizi propri dell'attività del concessionario.
Allegava: controdeduzioni
In data 2/12/2025 il difensore del ricorrente depositava memorie difensive con le quali dichiarava che successivamente alla proposizione del ricorso è venuto meno l'interesse ad ottenere una decisione giudiziale che rende la prosecuzione del giudizio priva di utilità concreta e attuale, ai sensi degli artt. 100
c.p.c. e 44 D.lgs. 546/1992, per cui venuto meno l'interesse, il processo deve essere dichiarato estinto.
Per tali ragioni, il ricorrente dichiara espressamente di rinunciare all'azione e chiede che il giudizio sia dichiarato estinto, non residuando più alcuna utilità nella prosecuzione. Si precisa che la presente rinuncia riguarda l'azione proposta nel presente giudizio, non contenendo alcuna ammissione né riconoscimento della fondatezza della pretesa tributaria, né alcuna novazione o rinuncia sostanziale a diritti diversi da quelli dedotti in causa.
Sulle spese Considerata la sopravvenuta carenza di interesse non imputabile a condotta colposa del
Ricorrente, e trattandosi di rinuncia resa per cause indipendenti dalla volontà delle parti, si chiede che le spese siano integralmente compensate ai sensi dell'art. 15, comma 2, D.lgs. 546/1992.
Concludeva chiedendo: dichiarare l'estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli artt. 44 D.lgs. 546/1992 e 100 c.p.c. e compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione non si costituiva-
All'udienza del 12/12/2025 il ricorso è posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, rileva ed osserva:
che il ricorrente con atto depositato il 2/12/2025 ha rinunciato al ricorso, per carenza di interesse;
che la rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
che nulla ha richiesto ulteriormente la parte esistente costituita.
Per l'effetto la Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere per rinuncia al ricorso e compensa le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1 grado, sez. 12, visto l'art. 44 D.Lgs. 546/1992 dichiara esinto il giudizio per rinuncia al ricorso. Spese compensate.