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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 17/12/2025, n. 2859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2859 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del GOT dott.ssa Bernardina Massari ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2473/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione L'udienza del 11.12.2024, con i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui L'art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
, nato il [...] a [...] cf. Parte_1 C.F._1
, nata il [...] a [...]. Parte_2 C.F._2
entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi dL'avv. Francesco
Potenza cf. , elettivamente domiciliato presso il suo studio Potenza alla Via G. C.F._3
Racioppi n. 48
-attore-
CONTRO
, (anche ) nella persona del Controparte_1 Controparte_2
legale rappresentante p.t. dott. , con sede legale in Potenza alla Via dell'Edilizia p.iva CP_3
e sede locale in ME alla Via dell'Armonia 31, rappresentata e difesa dL'avv. P.IVA_1
EP US (cf. ), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._4
Potenza alla Via Vespucci 24
-convenuta-
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 11.12.2024
FATTO Con atto di citazione del 30.07.2018, ritualmente notificato in data 02.08.2018, i signori Parte_1
e , quali proprietari di numerosi appezzamenti di terreni siti in agro di ME
[...] Parte_2
alla Contrada Lamiola e Bizzarro, adivano dinanzi al Tribunale di Potenza la , Controparte_1
(anche ) nella persona del legale rappresentante p.t .per Controparte_2
ottenere la le relativa condanna al pagamento della somma di €.39.988,62 per il mancato ottenimento del “ premio unico nazionale”.
Gli attori nell'anno 2009 aderivano alla cosiddetta rotazione biennale, che prevedeva un pagamento supplementare a favore degli agricoltori che sui propri terreni attuassero tecniche di avvicendamento biennale come previsto dL'art. 10 del D.M. 290/.07.2009.
Tale misura aveva inizio con la campagna agraria 2009/2010 (Domanda Unica 2009) e l'importo massimo del contributo era fissato ad euro 100,00 per ettaro di terreno, L'interno di un massimale di 99 milioni di euro per tutte le colture beneficiari ed il pagamento effettivo erogato dipendeva dalle richieste pervenute L'AG (Ente pagatore).
La relativa domanda Unica per l'accesso al premio unico fondiario veniva curata da operatori della sede locale di ME, sita in Via dell'Armonia3 2. CP_1
Gli attori aderivano alla rotazione biennale sin dL'anno dell'entrata in vigore della normativa con la campagna agraria 2009-2010, percependo regolarmente il premio unico aziendale relativo alla domanda unica 2010 curata appunto dalla che a sua volta inoltrava L'AG le relative CP_1
domande uniche annuali.
Gli attori dopo aver percepito l'intero premio relativo alla domanda unica 2010, nulla percepivano per la domanda unica 2011, pur rispettando la rotazione biennale prevista dL'art 68 del citato regolamento Ce 73/2009.
Tale anomalia trovava giustificazione nel fatto che l'operatore della per errore, aveva CP_1
inoltrato anche per l'anno 2011 una domanda invariata nelle colture indicate rispetto a quella inoltrata dell'anno 2010, tant'e che per rimediare al detto errore e consentire agli attori di fruire del premio relativo L'anno 2011, mai percepito.
Nell'anno successivo 2012 la sempre a mezzo del proprio operatore, inoltrava una CP_1
ulteriore domanda di rettifica della DU 2011 errata ma tale operazione produceva l'effetto dello sfasamento del biennio con conseguente rigetto della domanda di premio e addirittura provocava la conseguente azione di recupero delle somme erogate negli anni precedenti.
La conseguenza è stata che gli attori non hanno più potuto percepire i premi relativi agli anni successivi 2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017 per un danno economico pari ad euro 39.988,62.
A nulla è valso esperire la procedura di negoziazione assistita ex art.2 e 3 del D.L. 132/2014 convertito in legge 162/2014, effettuato con invio tramite a/r del 27.11.2017, non riscontrato nei termini di legge.
Con comparsa depositata il 02.09.2019, si costituiva in giudizio la (anche Controparte_1
) nella persona del legale rappresentante p.t. dott. Controparte_2
, con sede legale in Potenza alla Via dell'Edilizia p.iva e sede locale in CP_3 P.IVA_1
ME alla Via dell'Armonia 31, la quale concludeva per la dichiarazione di inammissibilità della domanda per carenza di legittimazione passiva e in subordine insisteva per il rigetto della domanda attorea in quanto infondate in fatto e diritto, oltre al risarcimento del danno ex art 96 cpc e con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Il giudizio veniva istruito con produzione documentale e con l'articolazione di prova testimoniale che veniva ritualmente raccolta.
La causa, sulle conclusioni delle parti, è stata assegnata in decisione alla udienza del 11.12.2024
con i termini ex art.190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
A parere di questo giudizio, la domanda appare fondata per cui va accolta.
1.Dalla istruttoria espletata è emersa la prova che effettivamente le domande uniche a nome degli attori venivano espletate attraverso la sede di ME della . Controparte_1
In effetti dalla deposizione resa dal teste alla udienza del 21.11.2023 dinanzi Testimone_1
al dr.ssa , lo stesso, in qualità di Presidente della e quindi a perfetta Per_1 Controparte_4
conoscenza dei fatti, è emerso dettagliatamente quanto segue: che effettivamente i signori e dL'ano 2009 avevano Parte_1 Parte_2 aderito alla “rotazione annuale” per ottenere i benefici di cui L'art.68 del Reg.CE 73/2009
che le loro domande erano state curate dagli operatori della Controparte_4
che gli attori avevano aderito alla rotazione biennale ed avevano ottenuto il premio unico aziendale relativo alla campagna agraria 2029-2010
che effettivamente gli attori avevano conferito incarico alla di curare le Controparte_4
pratiche delle Domane Uniche annuali che in effetti vi fu un errore del dipendente segretario della Persona_2 Controparte_4
nella presentazione della domanda 2010 che poi fu corretta che gli attori avevano fatto anche le domande degli anni successivi (2012) ma senza ottenere il premio che dopo questi inconvenienti gli attori si arrabbiarono e abbandonarono la Controparte_4
Anche dalla deposizione degli altri testi emerge una sostanziale conferma da un verso dell'affidamento delle pratiche alla di ME e per altro verso la prova dell'errore CP_1
commesso dal Segretario . Persona_2
Pertanto, a parere di questo Giudice, risulta provata la responsabilità della convenuta e CP_1
conseguentemente la stessa deve essere tenuta a risarcire i danni subìti dagli attori per il mancato introito dei premi di cui L'art.68 del reg.CE 73/2009 non percepiti.
2.In relazione al quantum debatur si ritiene che agli atti sia stata data la prova sufficiente dimostrativa che gli attori hanno provveduto ad inoltrare le domande per il biennio 2009/2010, per il biennio 2011/2012 e per il successivo biennio 2013/2014.
Relativamente a tali domande essi hanno percepito solo il premio per l'anno 2009 mentre non hanno percepito i premi per gli anni 2010-2011-2012-2013 e 2014.
L'ammontare dei premi non percepiti sono ben evidenziati nel riepilogo allegato alla domanda introduttiva, come depositato nel fascicolo di parte attrice, per un totale di €.14.718,12 in favore di e di e. 9.205,46 in favore di . Parte_1 Parte_2
In merito alle suddette domande ed alle somme spettanti la convenuta non ha fornito CP_1
alcuna prova di resistenza per cui tali conteggi possono essere ritenuti esatti in quanto non contestati specificamente. Le suddette somme costituiscono un evidente danno emergente e come tale vanno poste a carico della convenuta CP_1
Nessuna prova è stata fornita in atti in relazione alle somme che sarebbero state oggetto di recupero da parte di AG per cui l'importo complessivo dovuto è pari ad €. (14.718,12+9.205,46) e non quello richiesto dagli attori in atto di citazione.
Su tali importi sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla domanda.
3.Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, con applicazione dei minimi tariffari, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in composizione monocratica nella persona del GOT Bernardina Massari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione reietta, così provvede
Accoglie la domanda principale come avanzata dai sigg.ri e Parte_1 Pt_2
, nei limiti indicati in narrativa, e condanna la conventa , in persona del
[...] Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di la Parte_1
somma di €.14.718,12 ed in favore di la somma di €. 9.205,46, oltre interessi legali Parte_2
dalla domanda al saldo.
Condanna la convenuta in persona del legale rapp.pro tempore al pagamento Controparte_1
delle spese del giudizio in favore degli attori che liquida in complessivi e. 2.540,00 oltre accessori
(spese genali, cap ed iva) come per legge.
Cosi deciso in Potenza oggi 13.12.2025
Il G.O.T
Dott.ssa Bernardina Massari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del GOT dott.ssa Bernardina Massari ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2473/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione L'udienza del 11.12.2024, con i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui L'art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
, nato il [...] a [...] cf. Parte_1 C.F._1
, nata il [...] a [...]. Parte_2 C.F._2
entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi dL'avv. Francesco
Potenza cf. , elettivamente domiciliato presso il suo studio Potenza alla Via G. C.F._3
Racioppi n. 48
-attore-
CONTRO
, (anche ) nella persona del Controparte_1 Controparte_2
legale rappresentante p.t. dott. , con sede legale in Potenza alla Via dell'Edilizia p.iva CP_3
e sede locale in ME alla Via dell'Armonia 31, rappresentata e difesa dL'avv. P.IVA_1
EP US (cf. ), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._4
Potenza alla Via Vespucci 24
-convenuta-
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 11.12.2024
FATTO Con atto di citazione del 30.07.2018, ritualmente notificato in data 02.08.2018, i signori Parte_1
e , quali proprietari di numerosi appezzamenti di terreni siti in agro di ME
[...] Parte_2
alla Contrada Lamiola e Bizzarro, adivano dinanzi al Tribunale di Potenza la , Controparte_1
(anche ) nella persona del legale rappresentante p.t .per Controparte_2
ottenere la le relativa condanna al pagamento della somma di €.39.988,62 per il mancato ottenimento del “ premio unico nazionale”.
Gli attori nell'anno 2009 aderivano alla cosiddetta rotazione biennale, che prevedeva un pagamento supplementare a favore degli agricoltori che sui propri terreni attuassero tecniche di avvicendamento biennale come previsto dL'art. 10 del D.M. 290/.07.2009.
Tale misura aveva inizio con la campagna agraria 2009/2010 (Domanda Unica 2009) e l'importo massimo del contributo era fissato ad euro 100,00 per ettaro di terreno, L'interno di un massimale di 99 milioni di euro per tutte le colture beneficiari ed il pagamento effettivo erogato dipendeva dalle richieste pervenute L'AG (Ente pagatore).
La relativa domanda Unica per l'accesso al premio unico fondiario veniva curata da operatori della sede locale di ME, sita in Via dell'Armonia3 2. CP_1
Gli attori aderivano alla rotazione biennale sin dL'anno dell'entrata in vigore della normativa con la campagna agraria 2009-2010, percependo regolarmente il premio unico aziendale relativo alla domanda unica 2010 curata appunto dalla che a sua volta inoltrava L'AG le relative CP_1
domande uniche annuali.
Gli attori dopo aver percepito l'intero premio relativo alla domanda unica 2010, nulla percepivano per la domanda unica 2011, pur rispettando la rotazione biennale prevista dL'art 68 del citato regolamento Ce 73/2009.
Tale anomalia trovava giustificazione nel fatto che l'operatore della per errore, aveva CP_1
inoltrato anche per l'anno 2011 una domanda invariata nelle colture indicate rispetto a quella inoltrata dell'anno 2010, tant'e che per rimediare al detto errore e consentire agli attori di fruire del premio relativo L'anno 2011, mai percepito.
Nell'anno successivo 2012 la sempre a mezzo del proprio operatore, inoltrava una CP_1
ulteriore domanda di rettifica della DU 2011 errata ma tale operazione produceva l'effetto dello sfasamento del biennio con conseguente rigetto della domanda di premio e addirittura provocava la conseguente azione di recupero delle somme erogate negli anni precedenti.
La conseguenza è stata che gli attori non hanno più potuto percepire i premi relativi agli anni successivi 2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017 per un danno economico pari ad euro 39.988,62.
A nulla è valso esperire la procedura di negoziazione assistita ex art.2 e 3 del D.L. 132/2014 convertito in legge 162/2014, effettuato con invio tramite a/r del 27.11.2017, non riscontrato nei termini di legge.
Con comparsa depositata il 02.09.2019, si costituiva in giudizio la (anche Controparte_1
) nella persona del legale rappresentante p.t. dott. Controparte_2
, con sede legale in Potenza alla Via dell'Edilizia p.iva e sede locale in CP_3 P.IVA_1
ME alla Via dell'Armonia 31, la quale concludeva per la dichiarazione di inammissibilità della domanda per carenza di legittimazione passiva e in subordine insisteva per il rigetto della domanda attorea in quanto infondate in fatto e diritto, oltre al risarcimento del danno ex art 96 cpc e con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Il giudizio veniva istruito con produzione documentale e con l'articolazione di prova testimoniale che veniva ritualmente raccolta.
La causa, sulle conclusioni delle parti, è stata assegnata in decisione alla udienza del 11.12.2024
con i termini ex art.190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
A parere di questo giudizio, la domanda appare fondata per cui va accolta.
1.Dalla istruttoria espletata è emersa la prova che effettivamente le domande uniche a nome degli attori venivano espletate attraverso la sede di ME della . Controparte_1
In effetti dalla deposizione resa dal teste alla udienza del 21.11.2023 dinanzi Testimone_1
al dr.ssa , lo stesso, in qualità di Presidente della e quindi a perfetta Per_1 Controparte_4
conoscenza dei fatti, è emerso dettagliatamente quanto segue: che effettivamente i signori e dL'ano 2009 avevano Parte_1 Parte_2 aderito alla “rotazione annuale” per ottenere i benefici di cui L'art.68 del Reg.CE 73/2009
che le loro domande erano state curate dagli operatori della Controparte_4
che gli attori avevano aderito alla rotazione biennale ed avevano ottenuto il premio unico aziendale relativo alla campagna agraria 2029-2010
che effettivamente gli attori avevano conferito incarico alla di curare le Controparte_4
pratiche delle Domane Uniche annuali che in effetti vi fu un errore del dipendente segretario della Persona_2 Controparte_4
nella presentazione della domanda 2010 che poi fu corretta che gli attori avevano fatto anche le domande degli anni successivi (2012) ma senza ottenere il premio che dopo questi inconvenienti gli attori si arrabbiarono e abbandonarono la Controparte_4
Anche dalla deposizione degli altri testi emerge una sostanziale conferma da un verso dell'affidamento delle pratiche alla di ME e per altro verso la prova dell'errore CP_1
commesso dal Segretario . Persona_2
Pertanto, a parere di questo Giudice, risulta provata la responsabilità della convenuta e CP_1
conseguentemente la stessa deve essere tenuta a risarcire i danni subìti dagli attori per il mancato introito dei premi di cui L'art.68 del reg.CE 73/2009 non percepiti.
2.In relazione al quantum debatur si ritiene che agli atti sia stata data la prova sufficiente dimostrativa che gli attori hanno provveduto ad inoltrare le domande per il biennio 2009/2010, per il biennio 2011/2012 e per il successivo biennio 2013/2014.
Relativamente a tali domande essi hanno percepito solo il premio per l'anno 2009 mentre non hanno percepito i premi per gli anni 2010-2011-2012-2013 e 2014.
L'ammontare dei premi non percepiti sono ben evidenziati nel riepilogo allegato alla domanda introduttiva, come depositato nel fascicolo di parte attrice, per un totale di €.14.718,12 in favore di e di e. 9.205,46 in favore di . Parte_1 Parte_2
In merito alle suddette domande ed alle somme spettanti la convenuta non ha fornito CP_1
alcuna prova di resistenza per cui tali conteggi possono essere ritenuti esatti in quanto non contestati specificamente. Le suddette somme costituiscono un evidente danno emergente e come tale vanno poste a carico della convenuta CP_1
Nessuna prova è stata fornita in atti in relazione alle somme che sarebbero state oggetto di recupero da parte di AG per cui l'importo complessivo dovuto è pari ad €. (14.718,12+9.205,46) e non quello richiesto dagli attori in atto di citazione.
Su tali importi sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla domanda.
3.Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, con applicazione dei minimi tariffari, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in composizione monocratica nella persona del GOT Bernardina Massari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione reietta, così provvede
Accoglie la domanda principale come avanzata dai sigg.ri e Parte_1 Pt_2
, nei limiti indicati in narrativa, e condanna la conventa , in persona del
[...] Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di la Parte_1
somma di €.14.718,12 ed in favore di la somma di €. 9.205,46, oltre interessi legali Parte_2
dalla domanda al saldo.
Condanna la convenuta in persona del legale rapp.pro tempore al pagamento Controparte_1
delle spese del giudizio in favore degli attori che liquida in complessivi e. 2.540,00 oltre accessori
(spese genali, cap ed iva) come per legge.
Cosi deciso in Potenza oggi 13.12.2025
Il G.O.T
Dott.ssa Bernardina Massari