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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 13/02/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliere,
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.,
ha emesso la seguente
sentenza
definitiva nella causa civile iscritta al n. 267/2019 R.G., tra:
con sede in Canicattì, Via Regina, 2 (P.I. ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresenta e difesa dall'avv. Salvatore Manganello, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Campobello di Licata, Via Edison, 42 (indirizzo p.e.c. indicato in atti ai fini delle comunicazioni),
appellante,
e
, nato ad [...] il [...] (c.f. Controparte_1 C.F._1
), rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Tortorici, elettivamente
[...] domiciliato in Palermo, viale Scaduto 2/d, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. indicato in atti ai fini delle comunicazioni),
1 convenuto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 22 marzo 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i difensori delle parti hanno così concluso:
avv. Salvatore Manganello per “precisa le conclusioni riportandosi Parte_1 all'atto di appello e chiede che la causa sia posta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.”;
avv. Filippo Tortorici per : “Rigettare l'appello proposto dalla Controparte_1
ritenendo e dichiarando che alla fattispecie andava applicata la legge tedesca Parte_1 ma che, in ogni caso, anche applicando la legge italiana l'eccezione di prescrizione è infondata e che le condanne disposte in primo grado rispondono a criteri di logica e sono correttamente sorrette dalla motivazione e dalle prove acquisite in primo grado. Conseguentemente, confermare la sentenza impugnata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 30 gennaio 2019, la ditta Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 53/2019, del 09 gennaio 2019, pubblicata il 14 gennaio 2019, emessa dal Tribunale di Agrigento.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 22 marzo 2024, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
In sintesi, si espone che evocava in giudizio dinanzi al Controparte_1
Tribunale di Agrigento la ditta riferendo: Parte_1
2 - di avere acquistato, il 27 aprile 2013, presso il mobilificio della convenuta sito in Canicattì, una cucina componibile, da consegnarsi e montarsi presso la sua abitazione in Germania;
- che la cucina, consegnata il 23 settembre 2013, aveva un colore differente rispetto a quello concordato, alcuni pezzi erano mancanti ed altri non funzionanti, il marmo, da utilizzarsi quale piano di lavoro, era rotto in più parti, tanto da risultare impossibile il suo montaggio;
- che la aveva provveduto a sostituire il piano di lavoro in Parte_1 marmo, inviando però, ancora una volta, un pezzo totalmente differente rispetto a quello richiesto, in quanto di colore diverso e di una dimensione che non combaciava con le misure della cucina, tanto da rendersi impossibile il montaggio;
- che, posta a conoscenza dell'accaduto, la ditta convenuta aveva nuovamente sostituito il marmo, che era però risultato altrettanto danneggiato;
- di aver inviato, con raccomandata del 28 maggio 2014, un atto di messa in mora, ma la missiva non era stata recapitata a causa del trasferimento della impresa;
- che il rapporto in questione era regolato dalla legge tedesca, in virtù della quale i beni forniti dalla presentavano i cd. difetti soggettivi Parte_1 ed oggettivi, riconducibili alle fattispecie di cui agli artt. 433 e 434 BGB, in presenza dei quali l'acquirente può pretendere l'adempimento successivo o recedere dal contratto, chiedendo il rimborso di quanto speso ed il risarcimento del danno,
e formulando le seguenti domande:
“Affermata la propria giurisdizione, dichiarare che il rapporto intercorso tra il sig. CP_1
e la è regolato dalla legge tedesca. Parte_1
Conseguentemente, in applicazione dei §§ 433, 434 e 437 BGB, dichiarare che la cucina fornita dalla al sig. presentava vizi materiali, soggettivi ed oggettivi Parte_1 CP_1
e che, conseguentemente, fondata è l'azione di risoluzione del contratto promossa dal sig.
CP_1
Quindi, dichiarata la risoluzione del contratto, condannare la a restituire il Parte_1 prezzo di €10.500,00 pagato dal sig. oltre interessi legali dalla data del CP_1 pagamento, condannando, altresì, la al risarcimento dei danni subiti per Parte_1
l'inadempimento contrattuale pari al prezzo pattuito nel contratto di compravendita o, comunque, da determinarsi in via equitativa. Con vittoria di spese, competenze e onorari”.
3 Con la sentenza oggetto di impugnazione, il Tribunale di Agrigento così statuiva:
“dichiara l'inesatto adempimento della nei confronti di Parte_1 Parte_2 nella vendita della cucina componibile meglio descritta nel contratto di vendita del 27/04/2013; dichiara per l'effetto risolto il contratto di vendita stipulato tra le parti per fatto e colpa della condanna la convenuta alla restituzione in favore di Parte_1
del prezzo sostenuto per l'acquisto del bene pari ad euro 10.500,00 oltre Controparte_1 interessi maturati dalla stipula della pattuizione e maturandi sino al soddisfo;
rigetta, l'ulteriore domanda attorea;
condanna la convenuta, al pagamento in favore dell'attore delle spese processuali che liquida in euro 3000,00, oltre IVA, CPA e spese generali”.
Il Tribunale, riconosciuta la giurisdizione del giudice italiano, afferma che l'attore ha fornito adeguata prova del rispetto del termine entro cui denunciare i vizi della cosa venduta a pena di decadenza, rinvenendosi a tal fine in atti una raccomandata dell'01 ottobre 2013 ed altra del 28 maggio 2014.
Rileva, quindi, che l'intervento di sostituzione posto in essere dalla convenuta costituisce riconoscimento del vizio ex art. 1495, c. 2, c.c..
*****
Proponendo impugnazione, la ditta deduce che, all'esito Parte_1 dell'istruttoria, non è emersa la sussistenza dei denunciati difetti della cosa venduta, posto che , incaricata dal di visionare la Controparte_2 Parte_2 merce prima della consegna al corriere, a sua volta assoldato dallo stesso acquirente per eseguire il trasporto in Germania, presso la sua residenza, non li ha rilevati, con la conseguenza che eventuali danni si sono verificati nelle fasi di trasporto e di successivo montaggio, non imputabili alla venditrice.
Evidenzia che solo in sede di esame testimoniale la - sulla cui CP_3 attendibilità ritiene potersi dubitare in considerazione della condizione di affine dell'attore (perché sua cognata) - ha affermato di essersi accorta delle difformità, ma di non aver denunciato nulla.
Deduce di aver acconsentito alla sostituzione della base in marmo solo per mantenere buoni rapporti commerciali con il cliente e perché doveva ancora ricevere il saldo definitivo del prezzo pattuito, senza mai riconoscere alcuna
4 responsabilità per la presenza delle riferite lesioni, e soggiunge che nessun vizio era presente al momento della consegna dell'oggetto al trasportatore.
Sottolinea l'assenza di una tempestiva denuncia, smentendo l'esistenza di una raccomandata dell'01 ottobre 2013, come richiamata in sentenza, ed evidenziando che, a prestare fede alla i termini di decadenza e di CP_2 prescrizione sarebbero dovuti decorrere dalla consegna della cucina al vettore e risulterebbero, quindi, ampiamente spirati prima della proposizione del giudizio, avvenuta ben oltre l'anno.
Denuncia violazione dell'art. 112 c.p.c. per aver il giudice accolto in base al diritto nazionale una domanda che risultava espressamente formulata con riferimento alla normativa tedesca.
L'appello è fondato.
Preliminarmente, va escluso che ricorra la contestata violazione dell'art. 112 c.p.c..
Premesso, in via generale, che compete al giudicante la decisione in ordine alla legge nazionale da applicare al caso sottoposto al suo esame, nella fattispecie il Tribunale di Agrigento, nel dichiarare la risoluzione del contratto di vendita di beni mobili in base all'art. 1492 c.c. e disporre la restituzione del prezzo versato, non ha esondato rispetto alla causa petendi ed al petitum caratterizzanti le domande proposte da , avendo questi, di fatto, denunciato la Controparte_1 esistenza di vizi tali da rendere la cosa inidonea all'uso e chiesto, di conseguenza, la risoluzione del contratto, proprio come previsto dalla legislazione interna.
Quanto alla individuazione della legge regolativa della transazione oggetto di causa - ove non si ritenga che, in assenza di appello incidentale condizionato da parte del si sia formato il giudicato sulla decisione, implicitamente CP_1 assunta dal giudice di primo grado, di privilegiare il diritto interno - la tesi propugnata dalla difesa dell'acquirente appare priva di fondamento.
La Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, invocata dall'attore, prevedeva, all'art. 5, che, in mancanza di scelta esercitata dalle parti ed in presenza di contratti aventi per oggetto la fornitura di beni mobili materiali al consumatore per un uso estraneo alla sua attività professionale (come nel caso in esame), in
5 deroga all'art. 4, si applicasse la legge del paese nel quale il consumatore aveva la sua residenza abituale, ma solo se ricorrevano le seguenti condizioni:
- se l'altra parte o il suo rappresentante aveva ricevuto l'ordine del consumatore nel paese di residenza;
- se il contratto rappresentava una vendita di merci ed il consumatore si era recato dal paese di residenza in un paese straniero e vi aveva stipulato l'ordine a condizione che il viaggio fosse stato organizzato dal venditore per incitare il consumatore a concludere la vendita.
Nessuna delle due condizioni ricorre nel caso di specie, non emergendo in alcun modo che l'ordine del fosse stato comunicato alla ditta Parte_2 Parte_1 in Germania, ove questa non risulta svolgere alcuna attività, né che
[...]
l'azienda avesse organizzato viaggi per i consumatori da tale paese in Italia al fine di convincerli a concludere gli acquisti.
Il regolamento UE n. 593/2008, che ha sostituito la Convenzione, a sua volta, all'art. 6 dispone che, in assenza di scelta da parte dei contraenti, il contratto concluso dal consumatore con altra persona che agisca nell'esercizio della sua attività commerciale (“professionista”) è disciplinato dalla legge del paese nel quale il consumatore ha la residenza abituale, a condizione che il professionista a) svolga le sue attività commerciali o professionali nel paese in cui il consumatore ha la residenza abituale;
b) diriga tali attività, con qualsiasi mezzo, verso tale paese o vari paesi tra cui quest'ultimo e il contratto rientri nell'ambito di dette attività.
Anche in questo caso, nessuna delle due ipotesi indicate sussiste, sicchè resta applicabile, ex art. 4, comma 1, lett. a) del Regolamento, la legge del paese in cui il venditore ha la residenza abituale, ossia la legge italiana.
Nessuna attinenza con il caso in esame ha, infine, l'art. 52 della L. n. 218/1995, che individua la legge regolativa dei diritti reali su beni in transito e non attiene, quindi, alle obbligazioni contrattuali.
Chiarito quanto sopra, con l'atto introduttivo, successivamente non modificato, l'attore lamentava, oltre alle problematiche della base in marmo di cui si dirà, la
“mancanza di alcuni pezzi” ed il fatto che altri non fossero “funzionanti”.
A fronte di tale estremamente generica descrizione, la teste , Testimone_1
6 incaricata dal cognato di visionare i beni acquistati prima della CP_1 consegna al soggetto deputato a trasportarli in Germania, presso la residenza dell'acquirente, ha riferito, rispondendo in senso affermativo al capitolato predisposto dall'attore, di aver constatato che la vetrina aveva un buco ed era priva di mensole di vetro, la lavastoviglie non si poteva aprire, il tavolo era senza sostegno per le prolunghe, il lavello era lungo 85 cm, mentre il relativo marmo solo 80 cm).
Ora, anche a voler ritenere simile deposizione idonea a descrivere compiutamente i difetti dei beni acquistati, nonché a considerare simili difetti tali da rendere l'intera cucina, o solo alcune parti di essa, inidonea all'uso, appare evidente come siano ampiamente decorsi i termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art. 1495, commi 1 e 3, c.c..
In effetti, nessuna denuncia in ordine ai suddetti vizi, né altro atto interruttivo della prescrizione, risultano intervenuti prima dell'introduzione del giudizio, avvenuta il 20 marzo 2015, a distanza di quasi due anni dalla consegna dei beni e dalla scoperta dei vizi stessi da parte della . CP_3
A tal fine, non rileva la copia di una raccomandata, priva di sottoscrizione, recante data 14 gennaio 2014 (su cui ha evidentemente equivocato il primo giudice), che non è provato sia mai stata inviata, né l'ulteriore raccomandata (di cui non vi è, peraltro, copia), che risulta non pervenuta al destinatario Parte_1 perché “trasferito”, come da annotazione sull'avviso di ricevimento del
[...]
20 maggio 2014 e come riconosciuto dallo stesso CP_1
Quanto alla base in marmo, risultata secondo l'attore più volte danneggiata, va innanzi tutto evidenziato come la stessa teste abbia ricondotto la CP_3 problematica alla fase di trasporto (“Preciso che la maggior parte dei difetti li ho potuti constatare io personalmente ad eccezione del marmo che si è lesionato durante il trasporto in Germania e dunque ciò mi è stato riferito da mia sorella in Germania – Ricordo che la lamentela del marmo lesionato mi fu riferito telefonicamente da mia sorella immediatamente all'arrivo della merce in Germania”).
Tale circostanza di per sé esonererebbe da ogni responsabilità la ditta venditrice, essendo pacifico (e comprovato dalla deposizione di ) che il Testimone_2 trasporto della cucina in Germania era stato preso in carico dall'acquirente, il quale aveva infatti incaricato a tal fine una ditta privata.
7 In ogni caso, è incontestato che la abbia provveduto alla Parte_1 sostituzione del piano stesso.
Il Tribunale ha ravvisato in simile contegno il riconoscimento della sussistenza dei vizi denunciati, idoneo a rendere non necessaria la denuncia, ai sensi dell'art. 1495, comma 2, c.c. ed a consentire l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto.
L'assunto non è condivisibile.
Se, infatti, è pacifico che la ditta abbia nuovamente adempiuto alla propria obbligazione consegnando nuovamente all'acquirente la componente in marmo della cucina che si assumeva danneggiata (peraltro, si è visto, durante il trasporto), nessun elemento di prova è stato richiesto ed acquisito in ordine alla sussistenza di vizi anche riguardo alla nuova fornitura, contestata dalla azienda.
Nessun elemento, in altri termini, consente alla Corte il necessario scrutinio in ordine alla presenza nella base in marmo nuovamente fornita dalla di Pt_1 problematiche tali da renderla inidonea all'uso.
Inoltre, nessuna denuncia risulta tempestivamente proposta all'esito della nuova consegna, vano essendo risultato, come si è detto, l'invio della raccomandata nel maggio 2014.
Per completezza va soggiunto che l'attore ha prodotto nel giudizio di primo grado n. 5 fotografie, risultate inidonee a comprovare l'esistenza dei vizi oggetto di causa.
Per le ragioni esposte, in riforma della sentenza impugnata, le domande proposte da devono essere rigettate. Controparte_1
*****
In presenza della riforma della sentenza impugnata, deve procedersi d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, operando la valutazione della soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 23877/2021).
8 Per quanto sopra, , soccombente, è tenuto al pagamento, in Controparte_1 favore della ditta delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che Parte_1 si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014 ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - per il primo grado, in complessivi €4.500,00 per compensi (scaglione valore da €5.200,01 a
€26.000,00; €900,00 per la fase di studio della controversia, €700,00 per la fase introduttiva del giudizio, €1.400,00 per la fase istruttoria/trattazione ed
€1.500,00 per la fase decisionale), oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge, e, per il secondo grado, in complessivi €4.482,50, di cui €4.100,00 per compensi (scaglione valore da €5.200,01 a €26.000,00; €1.000,00 per la fase di studio della controversia, €900,00 per la fase introduttiva del giudizio, €1.000,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €1.200,00 per la fase decisionale) ed
€382,50 per spese, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge.
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dalla ditta avverso la sentenza n. 53/2019, Parte_1 del 09 gennaio 2019, pubblicata il 14 gennaio 2019, emessa dal Tribunale di Agrigento a nel procedimento già iscritto al n. 817/2015 R.G., così provvede:
- in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, rigetta le domande proposte da;
Controparte_1
- condanna , alla rifusione, in favore della ditta Controparte_1 Parte_1 delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida, per il primo
[...] grado, in complessivi €4.500,00 per compensi, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge, e, per il secondo grado, in complessivi €4.482,50, di cui €4.100,00 per compensi ed €382,50 per spese, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge.
Palermo, così deciso nella camera di consiglio dell'11 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
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LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliere,
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.,
ha emesso la seguente
sentenza
definitiva nella causa civile iscritta al n. 267/2019 R.G., tra:
con sede in Canicattì, Via Regina, 2 (P.I. ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresenta e difesa dall'avv. Salvatore Manganello, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Campobello di Licata, Via Edison, 42 (indirizzo p.e.c. indicato in atti ai fini delle comunicazioni),
appellante,
e
, nato ad [...] il [...] (c.f. Controparte_1 C.F._1
), rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Tortorici, elettivamente
[...] domiciliato in Palermo, viale Scaduto 2/d, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. indicato in atti ai fini delle comunicazioni),
1 convenuto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 22 marzo 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i difensori delle parti hanno così concluso:
avv. Salvatore Manganello per “precisa le conclusioni riportandosi Parte_1 all'atto di appello e chiede che la causa sia posta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.”;
avv. Filippo Tortorici per : “Rigettare l'appello proposto dalla Controparte_1
ritenendo e dichiarando che alla fattispecie andava applicata la legge tedesca Parte_1 ma che, in ogni caso, anche applicando la legge italiana l'eccezione di prescrizione è infondata e che le condanne disposte in primo grado rispondono a criteri di logica e sono correttamente sorrette dalla motivazione e dalle prove acquisite in primo grado. Conseguentemente, confermare la sentenza impugnata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 30 gennaio 2019, la ditta Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 53/2019, del 09 gennaio 2019, pubblicata il 14 gennaio 2019, emessa dal Tribunale di Agrigento.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 22 marzo 2024, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
In sintesi, si espone che evocava in giudizio dinanzi al Controparte_1
Tribunale di Agrigento la ditta riferendo: Parte_1
2 - di avere acquistato, il 27 aprile 2013, presso il mobilificio della convenuta sito in Canicattì, una cucina componibile, da consegnarsi e montarsi presso la sua abitazione in Germania;
- che la cucina, consegnata il 23 settembre 2013, aveva un colore differente rispetto a quello concordato, alcuni pezzi erano mancanti ed altri non funzionanti, il marmo, da utilizzarsi quale piano di lavoro, era rotto in più parti, tanto da risultare impossibile il suo montaggio;
- che la aveva provveduto a sostituire il piano di lavoro in Parte_1 marmo, inviando però, ancora una volta, un pezzo totalmente differente rispetto a quello richiesto, in quanto di colore diverso e di una dimensione che non combaciava con le misure della cucina, tanto da rendersi impossibile il montaggio;
- che, posta a conoscenza dell'accaduto, la ditta convenuta aveva nuovamente sostituito il marmo, che era però risultato altrettanto danneggiato;
- di aver inviato, con raccomandata del 28 maggio 2014, un atto di messa in mora, ma la missiva non era stata recapitata a causa del trasferimento della impresa;
- che il rapporto in questione era regolato dalla legge tedesca, in virtù della quale i beni forniti dalla presentavano i cd. difetti soggettivi Parte_1 ed oggettivi, riconducibili alle fattispecie di cui agli artt. 433 e 434 BGB, in presenza dei quali l'acquirente può pretendere l'adempimento successivo o recedere dal contratto, chiedendo il rimborso di quanto speso ed il risarcimento del danno,
e formulando le seguenti domande:
“Affermata la propria giurisdizione, dichiarare che il rapporto intercorso tra il sig. CP_1
e la è regolato dalla legge tedesca. Parte_1
Conseguentemente, in applicazione dei §§ 433, 434 e 437 BGB, dichiarare che la cucina fornita dalla al sig. presentava vizi materiali, soggettivi ed oggettivi Parte_1 CP_1
e che, conseguentemente, fondata è l'azione di risoluzione del contratto promossa dal sig.
CP_1
Quindi, dichiarata la risoluzione del contratto, condannare la a restituire il Parte_1 prezzo di €10.500,00 pagato dal sig. oltre interessi legali dalla data del CP_1 pagamento, condannando, altresì, la al risarcimento dei danni subiti per Parte_1
l'inadempimento contrattuale pari al prezzo pattuito nel contratto di compravendita o, comunque, da determinarsi in via equitativa. Con vittoria di spese, competenze e onorari”.
3 Con la sentenza oggetto di impugnazione, il Tribunale di Agrigento così statuiva:
“dichiara l'inesatto adempimento della nei confronti di Parte_1 Parte_2 nella vendita della cucina componibile meglio descritta nel contratto di vendita del 27/04/2013; dichiara per l'effetto risolto il contratto di vendita stipulato tra le parti per fatto e colpa della condanna la convenuta alla restituzione in favore di Parte_1
del prezzo sostenuto per l'acquisto del bene pari ad euro 10.500,00 oltre Controparte_1 interessi maturati dalla stipula della pattuizione e maturandi sino al soddisfo;
rigetta, l'ulteriore domanda attorea;
condanna la convenuta, al pagamento in favore dell'attore delle spese processuali che liquida in euro 3000,00, oltre IVA, CPA e spese generali”.
Il Tribunale, riconosciuta la giurisdizione del giudice italiano, afferma che l'attore ha fornito adeguata prova del rispetto del termine entro cui denunciare i vizi della cosa venduta a pena di decadenza, rinvenendosi a tal fine in atti una raccomandata dell'01 ottobre 2013 ed altra del 28 maggio 2014.
Rileva, quindi, che l'intervento di sostituzione posto in essere dalla convenuta costituisce riconoscimento del vizio ex art. 1495, c. 2, c.c..
*****
Proponendo impugnazione, la ditta deduce che, all'esito Parte_1 dell'istruttoria, non è emersa la sussistenza dei denunciati difetti della cosa venduta, posto che , incaricata dal di visionare la Controparte_2 Parte_2 merce prima della consegna al corriere, a sua volta assoldato dallo stesso acquirente per eseguire il trasporto in Germania, presso la sua residenza, non li ha rilevati, con la conseguenza che eventuali danni si sono verificati nelle fasi di trasporto e di successivo montaggio, non imputabili alla venditrice.
Evidenzia che solo in sede di esame testimoniale la - sulla cui CP_3 attendibilità ritiene potersi dubitare in considerazione della condizione di affine dell'attore (perché sua cognata) - ha affermato di essersi accorta delle difformità, ma di non aver denunciato nulla.
Deduce di aver acconsentito alla sostituzione della base in marmo solo per mantenere buoni rapporti commerciali con il cliente e perché doveva ancora ricevere il saldo definitivo del prezzo pattuito, senza mai riconoscere alcuna
4 responsabilità per la presenza delle riferite lesioni, e soggiunge che nessun vizio era presente al momento della consegna dell'oggetto al trasportatore.
Sottolinea l'assenza di una tempestiva denuncia, smentendo l'esistenza di una raccomandata dell'01 ottobre 2013, come richiamata in sentenza, ed evidenziando che, a prestare fede alla i termini di decadenza e di CP_2 prescrizione sarebbero dovuti decorrere dalla consegna della cucina al vettore e risulterebbero, quindi, ampiamente spirati prima della proposizione del giudizio, avvenuta ben oltre l'anno.
Denuncia violazione dell'art. 112 c.p.c. per aver il giudice accolto in base al diritto nazionale una domanda che risultava espressamente formulata con riferimento alla normativa tedesca.
L'appello è fondato.
Preliminarmente, va escluso che ricorra la contestata violazione dell'art. 112 c.p.c..
Premesso, in via generale, che compete al giudicante la decisione in ordine alla legge nazionale da applicare al caso sottoposto al suo esame, nella fattispecie il Tribunale di Agrigento, nel dichiarare la risoluzione del contratto di vendita di beni mobili in base all'art. 1492 c.c. e disporre la restituzione del prezzo versato, non ha esondato rispetto alla causa petendi ed al petitum caratterizzanti le domande proposte da , avendo questi, di fatto, denunciato la Controparte_1 esistenza di vizi tali da rendere la cosa inidonea all'uso e chiesto, di conseguenza, la risoluzione del contratto, proprio come previsto dalla legislazione interna.
Quanto alla individuazione della legge regolativa della transazione oggetto di causa - ove non si ritenga che, in assenza di appello incidentale condizionato da parte del si sia formato il giudicato sulla decisione, implicitamente CP_1 assunta dal giudice di primo grado, di privilegiare il diritto interno - la tesi propugnata dalla difesa dell'acquirente appare priva di fondamento.
La Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, invocata dall'attore, prevedeva, all'art. 5, che, in mancanza di scelta esercitata dalle parti ed in presenza di contratti aventi per oggetto la fornitura di beni mobili materiali al consumatore per un uso estraneo alla sua attività professionale (come nel caso in esame), in
5 deroga all'art. 4, si applicasse la legge del paese nel quale il consumatore aveva la sua residenza abituale, ma solo se ricorrevano le seguenti condizioni:
- se l'altra parte o il suo rappresentante aveva ricevuto l'ordine del consumatore nel paese di residenza;
- se il contratto rappresentava una vendita di merci ed il consumatore si era recato dal paese di residenza in un paese straniero e vi aveva stipulato l'ordine a condizione che il viaggio fosse stato organizzato dal venditore per incitare il consumatore a concludere la vendita.
Nessuna delle due condizioni ricorre nel caso di specie, non emergendo in alcun modo che l'ordine del fosse stato comunicato alla ditta Parte_2 Parte_1 in Germania, ove questa non risulta svolgere alcuna attività, né che
[...]
l'azienda avesse organizzato viaggi per i consumatori da tale paese in Italia al fine di convincerli a concludere gli acquisti.
Il regolamento UE n. 593/2008, che ha sostituito la Convenzione, a sua volta, all'art. 6 dispone che, in assenza di scelta da parte dei contraenti, il contratto concluso dal consumatore con altra persona che agisca nell'esercizio della sua attività commerciale (“professionista”) è disciplinato dalla legge del paese nel quale il consumatore ha la residenza abituale, a condizione che il professionista a) svolga le sue attività commerciali o professionali nel paese in cui il consumatore ha la residenza abituale;
b) diriga tali attività, con qualsiasi mezzo, verso tale paese o vari paesi tra cui quest'ultimo e il contratto rientri nell'ambito di dette attività.
Anche in questo caso, nessuna delle due ipotesi indicate sussiste, sicchè resta applicabile, ex art. 4, comma 1, lett. a) del Regolamento, la legge del paese in cui il venditore ha la residenza abituale, ossia la legge italiana.
Nessuna attinenza con il caso in esame ha, infine, l'art. 52 della L. n. 218/1995, che individua la legge regolativa dei diritti reali su beni in transito e non attiene, quindi, alle obbligazioni contrattuali.
Chiarito quanto sopra, con l'atto introduttivo, successivamente non modificato, l'attore lamentava, oltre alle problematiche della base in marmo di cui si dirà, la
“mancanza di alcuni pezzi” ed il fatto che altri non fossero “funzionanti”.
A fronte di tale estremamente generica descrizione, la teste , Testimone_1
6 incaricata dal cognato di visionare i beni acquistati prima della CP_1 consegna al soggetto deputato a trasportarli in Germania, presso la residenza dell'acquirente, ha riferito, rispondendo in senso affermativo al capitolato predisposto dall'attore, di aver constatato che la vetrina aveva un buco ed era priva di mensole di vetro, la lavastoviglie non si poteva aprire, il tavolo era senza sostegno per le prolunghe, il lavello era lungo 85 cm, mentre il relativo marmo solo 80 cm).
Ora, anche a voler ritenere simile deposizione idonea a descrivere compiutamente i difetti dei beni acquistati, nonché a considerare simili difetti tali da rendere l'intera cucina, o solo alcune parti di essa, inidonea all'uso, appare evidente come siano ampiamente decorsi i termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art. 1495, commi 1 e 3, c.c..
In effetti, nessuna denuncia in ordine ai suddetti vizi, né altro atto interruttivo della prescrizione, risultano intervenuti prima dell'introduzione del giudizio, avvenuta il 20 marzo 2015, a distanza di quasi due anni dalla consegna dei beni e dalla scoperta dei vizi stessi da parte della . CP_3
A tal fine, non rileva la copia di una raccomandata, priva di sottoscrizione, recante data 14 gennaio 2014 (su cui ha evidentemente equivocato il primo giudice), che non è provato sia mai stata inviata, né l'ulteriore raccomandata (di cui non vi è, peraltro, copia), che risulta non pervenuta al destinatario Parte_1 perché “trasferito”, come da annotazione sull'avviso di ricevimento del
[...]
20 maggio 2014 e come riconosciuto dallo stesso CP_1
Quanto alla base in marmo, risultata secondo l'attore più volte danneggiata, va innanzi tutto evidenziato come la stessa teste abbia ricondotto la CP_3 problematica alla fase di trasporto (“Preciso che la maggior parte dei difetti li ho potuti constatare io personalmente ad eccezione del marmo che si è lesionato durante il trasporto in Germania e dunque ciò mi è stato riferito da mia sorella in Germania – Ricordo che la lamentela del marmo lesionato mi fu riferito telefonicamente da mia sorella immediatamente all'arrivo della merce in Germania”).
Tale circostanza di per sé esonererebbe da ogni responsabilità la ditta venditrice, essendo pacifico (e comprovato dalla deposizione di ) che il Testimone_2 trasporto della cucina in Germania era stato preso in carico dall'acquirente, il quale aveva infatti incaricato a tal fine una ditta privata.
7 In ogni caso, è incontestato che la abbia provveduto alla Parte_1 sostituzione del piano stesso.
Il Tribunale ha ravvisato in simile contegno il riconoscimento della sussistenza dei vizi denunciati, idoneo a rendere non necessaria la denuncia, ai sensi dell'art. 1495, comma 2, c.c. ed a consentire l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto.
L'assunto non è condivisibile.
Se, infatti, è pacifico che la ditta abbia nuovamente adempiuto alla propria obbligazione consegnando nuovamente all'acquirente la componente in marmo della cucina che si assumeva danneggiata (peraltro, si è visto, durante il trasporto), nessun elemento di prova è stato richiesto ed acquisito in ordine alla sussistenza di vizi anche riguardo alla nuova fornitura, contestata dalla azienda.
Nessun elemento, in altri termini, consente alla Corte il necessario scrutinio in ordine alla presenza nella base in marmo nuovamente fornita dalla di Pt_1 problematiche tali da renderla inidonea all'uso.
Inoltre, nessuna denuncia risulta tempestivamente proposta all'esito della nuova consegna, vano essendo risultato, come si è detto, l'invio della raccomandata nel maggio 2014.
Per completezza va soggiunto che l'attore ha prodotto nel giudizio di primo grado n. 5 fotografie, risultate inidonee a comprovare l'esistenza dei vizi oggetto di causa.
Per le ragioni esposte, in riforma della sentenza impugnata, le domande proposte da devono essere rigettate. Controparte_1
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In presenza della riforma della sentenza impugnata, deve procedersi d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, operando la valutazione della soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 23877/2021).
8 Per quanto sopra, , soccombente, è tenuto al pagamento, in Controparte_1 favore della ditta delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che Parte_1 si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014 ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - per il primo grado, in complessivi €4.500,00 per compensi (scaglione valore da €5.200,01 a
€26.000,00; €900,00 per la fase di studio della controversia, €700,00 per la fase introduttiva del giudizio, €1.400,00 per la fase istruttoria/trattazione ed
€1.500,00 per la fase decisionale), oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge, e, per il secondo grado, in complessivi €4.482,50, di cui €4.100,00 per compensi (scaglione valore da €5.200,01 a €26.000,00; €1.000,00 per la fase di studio della controversia, €900,00 per la fase introduttiva del giudizio, €1.000,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €1.200,00 per la fase decisionale) ed
€382,50 per spese, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge.
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dalla ditta avverso la sentenza n. 53/2019, Parte_1 del 09 gennaio 2019, pubblicata il 14 gennaio 2019, emessa dal Tribunale di Agrigento a nel procedimento già iscritto al n. 817/2015 R.G., così provvede:
- in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, rigetta le domande proposte da;
Controparte_1
- condanna , alla rifusione, in favore della ditta Controparte_1 Parte_1 delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida, per il primo
[...] grado, in complessivi €4.500,00 per compensi, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge, e, per il secondo grado, in complessivi €4.482,50, di cui €4.100,00 per compensi ed €382,50 per spese, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge.
Palermo, così deciso nella camera di consiglio dell'11 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
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