Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 25/03/2025, n. 1361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1361 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 7839/2024
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice relatore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7839/2024 R.G. avente ad oggetto: divorzio contenzioso vertente
TRA
, (CF. , rapp.to e difeso come in Parte_1 C.F._1 atti dagli Avv. Mariangela Cassano e Gianluigi Lembo, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di mandato in atti RICORRENTE E
, (CF. ), rapp.ta e difesa Controparte_1 C.F._2 come in atti dall'Avv. Mariapia Arcaro, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di procura in atti
RESISTENTE C O N L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 25.3.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.47 c.p.c. depositato in data 17.10.2025
[...]
[nato a [...] in data [...], C.F. Parte_1 C.F._1
1
ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con [nata a Salerno in [...] Controparte_1
22.08.1977 (C.F. )] in data 21.8.1997 in Felitto (SA), dal C.F._2 quale erano nati i figli maggiorenni (6.9.1998) e (17.8.2006). Per_1 Per_2 si costituiva con comparsa del 23.2.2025 aderendo alla Controparte_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti, comparse personalmente alla prima udienza del 25.3.2025, raggiungevano un accordo in ordine alle condizioni del divorzio.
Alla medesima udienza il G.D., ai sensi dell'art. 473-bis.22, ult. comma, c.p.c., faceva precisare ai difensori le conclusioni e tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso il termine di legge dal giorno in cui i ricorrenti comparvero innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
Quanto ai provvedimenti accessori, le parti alla udienza del 25.3.2025 hanno raggiunto il seguente accordo:
“ 1) il sig. verserà per il mantenimento del figlio maggiorenne Parte_1 non autosufficiente un assegno di mantenimento di euro 200,00 oltre Per_2 aggiornamento annuale ed automatico Istat entro il 5 di ogni mese alla sig.ra
Controparte_1
2) le spese straordinarie contratte nell'interesse del figlio maggiorenne non
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autosufficiente – per le quali le parti richiamano e fanno proprio il Per_2
Protocollo del CNF – verranno divise al 50% tra i genitori;
3) le parti concordano che l'assegno unico per il figlio maggiorenne verrà Per_2 chiesto direttamente dal ragazzo all'INPS e da lui direttamente percepito”.
Gli accordi espressi raggiunti dalle parti non sono contrari a norme imperative e rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. e, pertanto, il Tribunale ritiene di poterli recepire integralmente.
L'esito del giudizio consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando, così provvede:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
[...]
[nato a [...] in data [...], C.F. Parte_1 C.F._1
e [nata a [...] in data [...] (C.F. Controparte_1
)] in data 21.8.1997 in Felitto (SA), regolarmente C.F._2 trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del predetto Comune anno 1997,
Atto n. 5 Parte II Serie A;
- RECEPISCE integralmente le condizioni concordate tra le parti alla udienza del
25.3.2025 e riportate in motivazione;
- spese compensate;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Felitto (Sa) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 25.3.2025
Il Giudice est. dott.ssa Caterina Costabile Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
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