CA
Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 20/01/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 3599/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Adriana Cassano Cicuto Presidente relatore
Dott. Maura Caterina Barberis Consigliere
Dott. Isabella Ciriaco Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 22.12.2023 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9839/2023, pubblicata il 05/12/2023,
TRA
CON L'Avv. Prof. Mariacarla Giorgetti Parte_1
-APPELLANTE
CONTRO
con gli Avv.ti Enzo Robaldo, Pietro Ferraris e Francesco Caliandro Controparte_1
-APPELLATO-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9839/2023, pubblicata il
05/12/2023, in materia di “Somministrazione”.
CONCLUSIONI:
Per 2I Parte_1
Voglia Codesto Ecc.ma Corte d'Appello, in riforma della sentenza impugnata, così giudicare Nel merito
In via principale
- Rigettare integralmente le domande avverse perché infondate in fatto e diritto per tutti i motivi riportati nelle difese svolte in corso di causa, stante la piena validità ed efficacia del contratto stipulato in data 04.02.2016 quale unica fonte negoziale destinata a regolamentare i rapporti economici delle parti nel periodo di prosecuzione obbligata nella gestione del servizio pagina 1 di 6 e sino al nuovo affidamento oltre che la legittimità della delibera di Giunta Comunale n.
117/2015.
- accertare e dichiarare l'inesistenza e l'infondatezza del diritto dell'ente locale a percepire, ai sensi dell'art. 1, comma 453, della legge n. 232/2016, un canone concessorio secondo i criteri di calcolo di cui al previgente contratto di concessione del servizio di distribuzione del gas rep.
n. 927/2003.
In via subordinata Nel solo caso in cui non si ritenga che i rapporti tra le parti siano validamente regolati dal contratto stipulato in data 04.02.2016, preferendo fare riferimento al previgente contratto di concessione del servizio di distribuzione del gas rep. n. 927/2003, si chiede di accertare e dichiarare la necessità di ridurre la somma dovuta all'Ente locale, stabilendo un corrispettivo ritenuto di giustizia per tutte le ragioni di cui in narrativa e per la necessità di rispettare l'equilibrio economico-giuridico del rapporto ad oggi in essere.
In ogni caso, per l'effetto Condannare il alla restituzione delle somme versate in adempimento Controparte_1 spontaneo della sentenza gravata, come da documenti che in questa sede si depositano (doc. E1, E2), ovvero alla minor somma pari alla differenza matematica derivante dall'eventuale accoglimento della domanda subordinata
In ogni caso Con vittoria di competenze professionali e spese, di entrambi i gradi di giudizio
Per il : Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello:
rigettare l'appello proposto da e confermare integralmente la sentenza del Parte_1
Tribunale di Milano;
stante l'effetto devolutivo dell'appello, comunque accogliere tutte le domande formulate in primo grado dal che vengono integralmente riproposte e che, per comodità, vengono CP_1 di seguito riportate:
- nel merito accertare e dichiarare, la nullità totale o parziale dell'atto sottoscritto in data 4 febbraio 2016 dal e della società e denominato “atto Controparte_1 Parte_1 per la definizione del rapporto di gestione degli impianti afferenti il servizio pubblico di distribuzione del gas naturale ai sensi dell'art. 14, comma 7 del D.Lgs. n. 164/2000” e/o l'intervenuta eterointegrazione dello stesso, nei sensi meglio specificati nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e comunque nella presente comparsa;
- nel merito accertare e dichiarare, la società tenuta al pagamento in favore Parte_1 del del canone concessorio per la distribuzione del gas all'interno del Controparte_1 territorio comunale secondo i criteri di calcolo previsti nel contratto di servizio del 18 aprile
2003, con riferimento alle annualità 2015, 2016, 2017 e 2018, e quindi al pagamento della somma complessiva di Euro 392.750,45, o della maggiore o minore somma che dovesse risultare all'esito del giudizio, pari alla differenza tra l'importo dovuto per queste annualità e quanto effettivamente versato da come meglio illustrato nella narrativa Parte_1 dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e comunque nella presente comparsa;
- sempre nel merito condannare la società al pagamento in favore del Parte_1 del canone concessorio per la distribuzione del gas all'interno del Controparte_1 territorio comunale secondo i criteri di calcolo previsti nel contratto di servizio del 18 aprile
2003, con riferimento alle annualità 2015, 2016, 2017 e 2018, e quindi al pagamento della pagina 2 di 6 somma di Euro 392.750,45, o della maggiore o minore somma che dovesse risultare all'esito del giudizio, pari alla differenza tra l'importo dovuto per queste annualità e quanto effettivamente versato da come meglio illustrato nella narrativa dell'atto di Parte_1 citazione introduttivo del giudizio di primo grado e comunque nella presente comparsa;
- nel merito, ove occorrer possa, accertata e dichiarata l'illegittimità e/o la nullità della delibera di Giunta Comunale 22 dicembre 2015, n. 117, disapplicare la stessa ai sensi dell'articolo 5 della l. n. 2248/1865, Allegato E;
Pa
- sempre nel merito accertare e dichiarare la società tenuta al pagamento in Parte_1 favore del degli interessi moratori, o in subordine legali, sulle somme Controparte_1 dovute a titolo di conguaglio in accoglimento delle domande precedentemente formulate e, per l'effetto, condannare la stessa a pagare i predetti interessi in favore del CP_1
- sempre nel merito condannare la società al pagamento delle spese di lite Parte_1 in favore del . Controparte_1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato il conveniva avanti il Controparte_1
Tribunale di Milano la società instando per la declaratoria di nullità di un Parte_1
accordo intercorso con la società appellante stipulato in data 4.2.2016 per contrarietà a norme imperative ovvero la sua eterointegrazione per il sopravvenuto disposto interpretativo di cui all'art.1 comma 453 L.232/2016 con conseguente condanna della società di somministrazione al pagamento della somma complessiva di € 392.750,45 pari alla differenza dovuta per canoni concessori relativi alle annualità 2015, 2016, 2017 e 2018.
Si costituiva la società convenuta rilevando un profilo di contrasto tra la citata norma di interpretazione autentica e gli artt. 16 e 17 della CEDU nonché l'art.4 par.3 del Trattato sull'Unione Europea e dei principi di cui alla Direttiva 73/2009, chiedendo pertanto la disapplicazione della norma e nel merito il rigetto della pretesa.
Con sentenza n.9839/2023 il Tribunale di Milano accoglieva le domande del CP_1 dichiarando la nullità dell'accordo e condannando la società convenuta al pagamento delle differenze, mentre respingeva le questioni preliminari svolte dalla suddetta.
Il giudizio di secondo grado
Avverso la suddetta sentenza interponeva appello la società di somministrazione deducendo i seguenti motivi di gravame:
1) omessa ed insufficiente motivazione per mancata spiegazione del ragionamento logico sul punto relativo la qualifica di transazione dell'atto dichiarato nullo;
pagina 3 di 6 2) errata interpretazione della normativa rilevante e delle sue conseguenze in tema di inderogabilità.
Si costituiva il appellato contestando i motivi di appello ed instando per la conferma CP_1
della sentenza di primo grado.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti ex art. 350 c.p.c. la causa veniva rinviata per la rimessione in decisione al collegio ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 10 dicembre 2024 e discussa nella camera di consiglio del 16.12.2024.
******
L'appello è infondato e va respinto.
I motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente.
Ritiene la Corte che non sussista alcun difetto di motivazione in ordine al capo della sentenza impugnata che definisce l'atto negoziale concluso il 4 febbraio 2016 quale accordo transattivo.
Invero il Tribunale ha correttamente dato atto che le parti, quale premessa dell'atto stesso, hanno con esso voluto “tacitare” ogni potenziale controversia in ordine alla “definizione del rapporto di gestione degli impianti afferenti al servizio pubblico di distribuzione del gas naturale ai sensi dell'art. 14 co.7 d.lgs. 164/2000” , concordando che dal maggio 2015 fino al nuovo affidamento della gara d'ambito territoriale, il canone concessorio annuo dovuto dalla società somministratrice sarebbe stato inferiore.
La natura di accordo transattivo può essere dedotta non solo dal tenore letterale dell'intento dichiarato espressamente dalle parti, ma altresì dal fatto che la stessa società prima Parte_1 di addivenire all'accordo con il aveva, da un lato sostenuto che la prosecuzione CP_1
temporale del rapporto fosse illegittima in assenza di nuova concessione e dall'altro che in virtù dell'assenza di una esplicita regolamentazione normativa, non fosse perciò dovuto alcuna somma a titolo di canone al (doc.4 . CP_1 Pt_1
Deve pertanto ritenersi corretta la valutazione operata dal Giudice di primo grado in ordine alla natura giuridica dell'accordo.
Ciò premesso ne deriva che altrettanto correttamente il Tribunale ha posto la questione se detta transazione, della quale il ha eccepito la nullità, avesse per oggetto diritti disponibili CP_1
optando per la soluzione negativa in considerazione della natura imperativa delle disposizioni normative disciplinanti la materia e della natura degli interessi in gioco, ciò in considerazione della stessa previsione legislativa secondo la quale “ l'attività di distribuzione di gas naturale
è attività di servizio pubblico” ( art. 14 D. Lgs 164/2000) e che “i Comuni ed i concessionari devono regolare i loro rapporti attraverso appositi contratti di servizio sulla base di un
pagina 4 di 6 contratto-tipo predisposto dall'autorità per l'energia elettrica ed il gas ed approvato dal
Ministero dell'industria, commercio, ed artigianato” e di tutta la normativa richiamata dal
Tribunale sul presupposto indefettibile che essa, in quanto volta a garantire la correttezza nella gestione amministrativa e razionalizzazione della spesa pubblica ed equilibrio economico- finanziario degli enti locali, ha rilevanza sul piano della definizione dell'ordine pubblico con conseguente natura di normativa imperativa e non derogabile dalle parti.
Se infatti è lo stesso legislatore che prevede che il gestore uscente debba proseguire la gestione del servizio sino a nuova gara e che lo stesso debba corrispondere lo stesso canone previsto nel contratto è evidente che l'accordo che contrasti, come quello stipulato inter partes, una diversa regolamentazione in ordine alla misura dei canoni concessori è certamente nullo in quanto contrastante con la normativa imperativa regolante la materia.
Né a diverso avviso può condurre la diversa valutazione dell'atto operata dall'appellante vale a dire la qualifica di “atto modificativo della concessione prorogata ex art. 14 comma 7 D.Lgs
164/2000” posto che esso è certamente inidoneo a disporre una modifica in materia di diritti indisponibili e non liberamente negoziabili dalle parti.
Ne consegue che una diversa regolamentazione dei canoni appare illegittima alla luce del principio fondamentale che il corrispettivo del contratto deve essere necessariamente parametrato al corrispettivo offerto nell'ambito della predetta gara, senza possibilità di diminuzioni.
Consegue pertanto l'infondatezza dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado in ogni sua parte.
In applicazione del principio di soccombenza processuale, a carico dell'appellante andranno poste le spese affrontate dal per il giudizio di appello, liquidate con Controparte_1
applicazione dei parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e minimi per le fasi di trattazione tenuto conto della mancanza di fase istruttoria.
Deve darsi altresì atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n.
115/2002, art. 13 c. 1 quater.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9839/2023, pubblicata il Parte_1
05/12/2023, così provvede:
-Rigetta l'appello;
-Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado liquidate in complessi €
17.179,00 oltre accessori di legge, Iva e Cpa;
-Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 16/12/2024.
Il Presidente relatore
Adriana Cassano Cicuto
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Adriana Cassano Cicuto Presidente relatore
Dott. Maura Caterina Barberis Consigliere
Dott. Isabella Ciriaco Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 22.12.2023 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9839/2023, pubblicata il 05/12/2023,
TRA
CON L'Avv. Prof. Mariacarla Giorgetti Parte_1
-APPELLANTE
CONTRO
con gli Avv.ti Enzo Robaldo, Pietro Ferraris e Francesco Caliandro Controparte_1
-APPELLATO-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9839/2023, pubblicata il
05/12/2023, in materia di “Somministrazione”.
CONCLUSIONI:
Per 2I Parte_1
Voglia Codesto Ecc.ma Corte d'Appello, in riforma della sentenza impugnata, così giudicare Nel merito
In via principale
- Rigettare integralmente le domande avverse perché infondate in fatto e diritto per tutti i motivi riportati nelle difese svolte in corso di causa, stante la piena validità ed efficacia del contratto stipulato in data 04.02.2016 quale unica fonte negoziale destinata a regolamentare i rapporti economici delle parti nel periodo di prosecuzione obbligata nella gestione del servizio pagina 1 di 6 e sino al nuovo affidamento oltre che la legittimità della delibera di Giunta Comunale n.
117/2015.
- accertare e dichiarare l'inesistenza e l'infondatezza del diritto dell'ente locale a percepire, ai sensi dell'art. 1, comma 453, della legge n. 232/2016, un canone concessorio secondo i criteri di calcolo di cui al previgente contratto di concessione del servizio di distribuzione del gas rep.
n. 927/2003.
In via subordinata Nel solo caso in cui non si ritenga che i rapporti tra le parti siano validamente regolati dal contratto stipulato in data 04.02.2016, preferendo fare riferimento al previgente contratto di concessione del servizio di distribuzione del gas rep. n. 927/2003, si chiede di accertare e dichiarare la necessità di ridurre la somma dovuta all'Ente locale, stabilendo un corrispettivo ritenuto di giustizia per tutte le ragioni di cui in narrativa e per la necessità di rispettare l'equilibrio economico-giuridico del rapporto ad oggi in essere.
In ogni caso, per l'effetto Condannare il alla restituzione delle somme versate in adempimento Controparte_1 spontaneo della sentenza gravata, come da documenti che in questa sede si depositano (doc. E1, E2), ovvero alla minor somma pari alla differenza matematica derivante dall'eventuale accoglimento della domanda subordinata
In ogni caso Con vittoria di competenze professionali e spese, di entrambi i gradi di giudizio
Per il : Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello:
rigettare l'appello proposto da e confermare integralmente la sentenza del Parte_1
Tribunale di Milano;
stante l'effetto devolutivo dell'appello, comunque accogliere tutte le domande formulate in primo grado dal che vengono integralmente riproposte e che, per comodità, vengono CP_1 di seguito riportate:
- nel merito accertare e dichiarare, la nullità totale o parziale dell'atto sottoscritto in data 4 febbraio 2016 dal e della società e denominato “atto Controparte_1 Parte_1 per la definizione del rapporto di gestione degli impianti afferenti il servizio pubblico di distribuzione del gas naturale ai sensi dell'art. 14, comma 7 del D.Lgs. n. 164/2000” e/o l'intervenuta eterointegrazione dello stesso, nei sensi meglio specificati nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e comunque nella presente comparsa;
- nel merito accertare e dichiarare, la società tenuta al pagamento in favore Parte_1 del del canone concessorio per la distribuzione del gas all'interno del Controparte_1 territorio comunale secondo i criteri di calcolo previsti nel contratto di servizio del 18 aprile
2003, con riferimento alle annualità 2015, 2016, 2017 e 2018, e quindi al pagamento della somma complessiva di Euro 392.750,45, o della maggiore o minore somma che dovesse risultare all'esito del giudizio, pari alla differenza tra l'importo dovuto per queste annualità e quanto effettivamente versato da come meglio illustrato nella narrativa Parte_1 dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e comunque nella presente comparsa;
- sempre nel merito condannare la società al pagamento in favore del Parte_1 del canone concessorio per la distribuzione del gas all'interno del Controparte_1 territorio comunale secondo i criteri di calcolo previsti nel contratto di servizio del 18 aprile
2003, con riferimento alle annualità 2015, 2016, 2017 e 2018, e quindi al pagamento della pagina 2 di 6 somma di Euro 392.750,45, o della maggiore o minore somma che dovesse risultare all'esito del giudizio, pari alla differenza tra l'importo dovuto per queste annualità e quanto effettivamente versato da come meglio illustrato nella narrativa dell'atto di Parte_1 citazione introduttivo del giudizio di primo grado e comunque nella presente comparsa;
- nel merito, ove occorrer possa, accertata e dichiarata l'illegittimità e/o la nullità della delibera di Giunta Comunale 22 dicembre 2015, n. 117, disapplicare la stessa ai sensi dell'articolo 5 della l. n. 2248/1865, Allegato E;
Pa
- sempre nel merito accertare e dichiarare la società tenuta al pagamento in Parte_1 favore del degli interessi moratori, o in subordine legali, sulle somme Controparte_1 dovute a titolo di conguaglio in accoglimento delle domande precedentemente formulate e, per l'effetto, condannare la stessa a pagare i predetti interessi in favore del CP_1
- sempre nel merito condannare la società al pagamento delle spese di lite Parte_1 in favore del . Controparte_1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato il conveniva avanti il Controparte_1
Tribunale di Milano la società instando per la declaratoria di nullità di un Parte_1
accordo intercorso con la società appellante stipulato in data 4.2.2016 per contrarietà a norme imperative ovvero la sua eterointegrazione per il sopravvenuto disposto interpretativo di cui all'art.1 comma 453 L.232/2016 con conseguente condanna della società di somministrazione al pagamento della somma complessiva di € 392.750,45 pari alla differenza dovuta per canoni concessori relativi alle annualità 2015, 2016, 2017 e 2018.
Si costituiva la società convenuta rilevando un profilo di contrasto tra la citata norma di interpretazione autentica e gli artt. 16 e 17 della CEDU nonché l'art.4 par.3 del Trattato sull'Unione Europea e dei principi di cui alla Direttiva 73/2009, chiedendo pertanto la disapplicazione della norma e nel merito il rigetto della pretesa.
Con sentenza n.9839/2023 il Tribunale di Milano accoglieva le domande del CP_1 dichiarando la nullità dell'accordo e condannando la società convenuta al pagamento delle differenze, mentre respingeva le questioni preliminari svolte dalla suddetta.
Il giudizio di secondo grado
Avverso la suddetta sentenza interponeva appello la società di somministrazione deducendo i seguenti motivi di gravame:
1) omessa ed insufficiente motivazione per mancata spiegazione del ragionamento logico sul punto relativo la qualifica di transazione dell'atto dichiarato nullo;
pagina 3 di 6 2) errata interpretazione della normativa rilevante e delle sue conseguenze in tema di inderogabilità.
Si costituiva il appellato contestando i motivi di appello ed instando per la conferma CP_1
della sentenza di primo grado.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti ex art. 350 c.p.c. la causa veniva rinviata per la rimessione in decisione al collegio ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 10 dicembre 2024 e discussa nella camera di consiglio del 16.12.2024.
******
L'appello è infondato e va respinto.
I motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente.
Ritiene la Corte che non sussista alcun difetto di motivazione in ordine al capo della sentenza impugnata che definisce l'atto negoziale concluso il 4 febbraio 2016 quale accordo transattivo.
Invero il Tribunale ha correttamente dato atto che le parti, quale premessa dell'atto stesso, hanno con esso voluto “tacitare” ogni potenziale controversia in ordine alla “definizione del rapporto di gestione degli impianti afferenti al servizio pubblico di distribuzione del gas naturale ai sensi dell'art. 14 co.7 d.lgs. 164/2000” , concordando che dal maggio 2015 fino al nuovo affidamento della gara d'ambito territoriale, il canone concessorio annuo dovuto dalla società somministratrice sarebbe stato inferiore.
La natura di accordo transattivo può essere dedotta non solo dal tenore letterale dell'intento dichiarato espressamente dalle parti, ma altresì dal fatto che la stessa società prima Parte_1 di addivenire all'accordo con il aveva, da un lato sostenuto che la prosecuzione CP_1
temporale del rapporto fosse illegittima in assenza di nuova concessione e dall'altro che in virtù dell'assenza di una esplicita regolamentazione normativa, non fosse perciò dovuto alcuna somma a titolo di canone al (doc.4 . CP_1 Pt_1
Deve pertanto ritenersi corretta la valutazione operata dal Giudice di primo grado in ordine alla natura giuridica dell'accordo.
Ciò premesso ne deriva che altrettanto correttamente il Tribunale ha posto la questione se detta transazione, della quale il ha eccepito la nullità, avesse per oggetto diritti disponibili CP_1
optando per la soluzione negativa in considerazione della natura imperativa delle disposizioni normative disciplinanti la materia e della natura degli interessi in gioco, ciò in considerazione della stessa previsione legislativa secondo la quale “ l'attività di distribuzione di gas naturale
è attività di servizio pubblico” ( art. 14 D. Lgs 164/2000) e che “i Comuni ed i concessionari devono regolare i loro rapporti attraverso appositi contratti di servizio sulla base di un
pagina 4 di 6 contratto-tipo predisposto dall'autorità per l'energia elettrica ed il gas ed approvato dal
Ministero dell'industria, commercio, ed artigianato” e di tutta la normativa richiamata dal
Tribunale sul presupposto indefettibile che essa, in quanto volta a garantire la correttezza nella gestione amministrativa e razionalizzazione della spesa pubblica ed equilibrio economico- finanziario degli enti locali, ha rilevanza sul piano della definizione dell'ordine pubblico con conseguente natura di normativa imperativa e non derogabile dalle parti.
Se infatti è lo stesso legislatore che prevede che il gestore uscente debba proseguire la gestione del servizio sino a nuova gara e che lo stesso debba corrispondere lo stesso canone previsto nel contratto è evidente che l'accordo che contrasti, come quello stipulato inter partes, una diversa regolamentazione in ordine alla misura dei canoni concessori è certamente nullo in quanto contrastante con la normativa imperativa regolante la materia.
Né a diverso avviso può condurre la diversa valutazione dell'atto operata dall'appellante vale a dire la qualifica di “atto modificativo della concessione prorogata ex art. 14 comma 7 D.Lgs
164/2000” posto che esso è certamente inidoneo a disporre una modifica in materia di diritti indisponibili e non liberamente negoziabili dalle parti.
Ne consegue che una diversa regolamentazione dei canoni appare illegittima alla luce del principio fondamentale che il corrispettivo del contratto deve essere necessariamente parametrato al corrispettivo offerto nell'ambito della predetta gara, senza possibilità di diminuzioni.
Consegue pertanto l'infondatezza dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado in ogni sua parte.
In applicazione del principio di soccombenza processuale, a carico dell'appellante andranno poste le spese affrontate dal per il giudizio di appello, liquidate con Controparte_1
applicazione dei parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e minimi per le fasi di trattazione tenuto conto della mancanza di fase istruttoria.
Deve darsi altresì atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n.
115/2002, art. 13 c. 1 quater.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9839/2023, pubblicata il Parte_1
05/12/2023, così provvede:
-Rigetta l'appello;
-Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado liquidate in complessi €
17.179,00 oltre accessori di legge, Iva e Cpa;
-Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 16/12/2024.
Il Presidente relatore
Adriana Cassano Cicuto
pagina 6 di 6