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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/06/2025, n. 2418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2418 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4184/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Andrea Chibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4184/2022 promossa da in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., con il patrocinio dell'Avv. REFOLO Ernesto, giusta procura in atti;
ATTRICE contro
, con il patrocinio dell'Avv. CASAREALE Sergio, giusta Controparte_1 procura in atti;
, in persona del legale rappresentante p.t., contumace CP_2
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 21/05/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. – Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione, giusta il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., l'iter del processo e le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1. – in data 17/12/2019, Controparte_3 notificava a , atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. Controparte_1
pagina 1 di 7 , ex art. 72 bis del D.P.R. nr. 602/1973, con il quale veniva PartitaIVA_1 pignorata presso l' di Bari, quale debitor debitoris, la Controparte_4 somma complessiva di €. 6.685,82 con riferimento a n. 4 cartelle di pagamento ivi espressamente indicate.
I.2. – , con ricorso ex art. 615 c.p.c., proponeva Controparte_1 opposizione avverso il predetto atto di pignoramento crediti verso terzi, al fine di eccepire la prescrizione del credito scaturente dalle cartelle esattoriali e, in particolare, adducendo che la fonte del credito era rinvenibile in titoli maturati dal
1999 al 2005, che per la cartella di pagamento nr. 01420030007312570000 erano già decorsi dieci anni, per la cartella la cartella di pagamento nr.
0140080003956288000 erano già decorsi dieci anni;
per la cartella di pagamento nr. 01420110095437004000, erano già decorsi tre anni. Pertanto, il medesimo richiedeva, ai sensi dell'art. 624 c.p.c., la sospensione della procedura esecutiva mobiliare nr. 01484201900009036000 R.G.E., l'accertamento e la dichiarazione di intervenuta prescrizione del diritto di credito per cui la società di riscossione agiva in executivis, con condanna per la società resistente a rifondere spese e compensi tutti del presente giudizio, secondo il principio della soccombenza processuale.
I.3. – Durante il giudizio cautelare, depositava la sentenza nr. CP_1
465/2021 emessa dal Tribunale di Bari, passata in giudicato, e con la quale veniva dichiarata prescritta la pretesa erariale di cui alla cartella di pagamento nr.
1420110095437004000.
I.4. – Con ordinanza del 31/01/2021, il giudice dell'esecuzione, ritenuta la sussistenza dei gravi motivi per disporre sospensione della procedura esecutiva in ragione della eccepita prescrizione quinquennale dei crediti tributari, applicabile nella specie poiché parte dei crediti vantati costituivano un'obbligazione periodica, soggetta quindi, ex art. 2948 c.c., alla prescrizione quinquennale, e che il termine appariva decorso senza che fosse stato compiuto alcun tempestivo atto interruttivo per almeno tre delle quattro cartelle azionate, con conferma del provvedimento reso inaudita altera parte il 24/02/2020, sospendeva la procedura esecutiva e assegnava il termine perentorio di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
pagina 2 di 7 I.5. – Ai sensi dell'art. 616 c.p.c., Controparte_3 riassumeva tempestivamente in giudizio, ed eccependo il difetto di giurisdizione del giudice orinario in favore di quello tributario e l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. ed ex art. 617, c.p.c., contestando l'intervenuta prescrizione cosi come eccepita dalla controparte e la richiesta di sospensione dell'atto opposto, richiedeva la dichiarazione della cessata materia del contendere in riferimento a crediti rispettivamente scaturenti dalle cartelle di pagamento n. 01420030007312570 e n. 01420080003956288, sottese all'atto di pignoramento crediti verso terzi n. 01484201900009036000, in quanto interamente azzerate per effetto del D.L. n. 41/2021; l'accertamento e la dichiarazione della legittimità della procedura esecutiva azionata e degli atti esecutivi emessi, con conferma della validità ed efficacia dell'atto di pignoramento opposto, limitatamente ai crediti scaturenti dalle cartelle esattoriali n.
01420110095437004 e n. 01420160016335656; per l'effetto, il rigetto dell'opposizione ex art. 615 cpc promossa avverso l'atto di pignoramento crediti verso terzi n. 01484201900009036000 per il credito scaturente dalle cartelle n.
01420110095437004 e n. 01420160016335656, con ogni consequenziale statuizione in ordine alla condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
I.6. – Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio il debitore esecutato , il quale contestando tutto quanto ex adverso CP_1 dedotto e argomentato, richiedeva il rigetto di ogni domanda avanzata dall , in quanto infondata in punto di fatto e di Parte_1 diritto, con conferma del provvedimento cautelare e condanna di spese e compensi tutti di giudizio, ivi compresi quelli della fase cautelare, e con l'inflizione della sanzione afflittiva prevista dall'art. 96, co.3 c.p.c..
I.7. – Il terzo pignorato , pur ritualmente citato, è rimasto contumace. CP_2
I.8. – Acquisito il fascicolo del procedimento di esecuzione, la causa, giunta all'udienza del 15/03/2023, veniva rinviata con la concessione dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
pagina 3 di 7 I.9. – Pervenuta infine all'udienza del 21/05/2025, la causa è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c..
II. - Le questioni sorte nel contraddittorio devono essere esaminate secondo l'ordine logico-giuridico.
II.1. – Deve essere innanzitutto disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione, atteso che, pur avendo alcuni crediti oggetto delle cartelle di pagamento sottese al pignoramento opposto natura tributaria, con l'opposizione in esame il debitore esecutato ha dedotto l'intervenuta maturazione della prescrizione a seguito della notificazione delle cartelle di pagamento, con la conseguenza che l'azione, pienamente ammissibile, va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, a cui, secondo l'insegnamento della Corte regolatrice, spetta “la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella (effettivamente e validamente eseguita) e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata” (Cass. Sez. Un., n. 7822/2020; nella citata pronuncia, la Corte di legittimità ha chiarito, proprio con riferimento all'ipotesi di deduzione della prescrizione, che “se essa si assume verificata perché la notifica della cartella o dell'intimazione mancò, fu nulla o fu eseguita in modo inesistente e, quindi, non si poté verificare un effetto interruttivo del corso della prescrizione, il preteso fatto estintivo "prescrizione" suppone, per essere apprezzato, l'accertamento di detti vizi della notifica e, dunque, si risolve in una censura il cui esame risulta riservato alla giurisdizione tributaria tramite
l'impugnazione della cartella o dell'intimazione, in quanto conosciute per il tramite ed in forza dell'atto esecutivo che ne rivela l'esistenza. L'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. non è data. Essa è data, invece, se la prescrizione si assume verificata per il decorso del tempo dopo una valida notifica o comunque per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza o dalla sua nullità: si pensi al caso in cui un pignoramento sia compiuto in un momento che si colloca oltre il termine di prescrizione ancorché calcolato dalla valida notifica della cartella o dell'intimazione (si veda, per questa ipotesi, di recente, Cass. Sez. Un., n. 34447 del 2019, per un'applicazione in
pagina 4 di 7 tema di esecuzione forzata concorsuale) oppure dal momento in cui si sarebbe in thesi collocata la notifica nulla, mancante o inesistente di detti atti.” (v. anche
Cass. Sez. Un., n. 12642/2021 e n. 8465/202)”).
Nella specie, non essendo demandato all'esame del giudice la definitività̀ o meno delle cartelle di pagamento, la cognizione spetta dunque al giudice ordinario.
II.2. – Ciò posto, è poi incontroverso l'intervenuto sgravio automatico dei crediti portati dalle cartelle di pagamento n. 01420030007312570 e n.
01420080003956288 per effetto della novella normativa di cui al D.L. 22/03/2021
n. 41, che ha previsto l'annullamento automatico dei ruoli affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra l'1/1/2000 e il 31/12/2010 con riferimento a debiti residui fino a 5.000 euro.
Deve dunque essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in parte qua.
II.3. – Con riferimento alla cartella n. 01420110095437004000, essendosi formato il giudicato sulla questione concernente la prescrizione del credito in essa riportato, così come accertata dalla sentenza n. 465/2021 emessa dal Tribunale di
Bari, all'esito del giudizio iscritto al b. 5054/2017 R.G. celebrato tra le stesse parti, e non impugnata (circostanza non contestata), tale aspetto preclude il riesame, in questa sede, del profilo accertato e risolto nel primo giudizio (cfr.
Cass., Sez. Un., n. 13916/2006: “qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo”).
pagina 5 di 7 Sotto questo profilo, deve dunque essere dichiarata l'insussistenza del diritto del creditore di procedere in executivis con riferimento al credito scaturente dalla predetta cartella esattoriale.
II.4. – Con riferimento, infine, alla cartella di pagamento n.
01420160016335656000 nessuna contestazione specifica è stata mossa, per vero, dal debitore esecutato, che, rassegnando conclusioni affatto generiche sia nella fase sommaria che nell'atto di costituzione nel presente giudizio, pure ha chiesto, in sede di opposizione esecutiva la sospensione della procedura esecutiva nella sua integralità, la cui effettiva adozione ha poi indotto il creditore procedente a instaurare il giudizio di merito, in ciò giustificato dalla ampiezza del petitum del rimedio oppositivo attivato e dalla latitudine applicativa del provvedimento conclusivo della fase sommaria.
Deve dunque essere affermato il diritto del creditore di procedere in executivis con riferimento alla cartella esattoriale suindicata.
III. – Il complessivo esito della lite – contrassegnato dalla incidenza della citata sopravvenienza normativa in corso di causa, dalla soltanto circoscritta fondatezza dell'opposizione per effetto del sopravvenuto giudicato e dalla validità del pignoramento con riferimento a una della quattro cartelle di pagamento ad esso sottostanti – giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
Non sussistono, per le ragioni già evidenziate, i presupposti applicativi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere con riferimento cartelle di pagamento n. 01420030007312570 e n. 01420080003956288;
- dichiara illegittima la procedura esecutiva limitatamente al credito scaturente dalla cartella di pagamento n. 01420110095437004000, con conseguente declaratoria di invalidità dell'atto di pignoramento opposto nella parte relativa;
- dichiara il diritto del creditore di procedere in executivis con riferimento al credito scaturente dalla cartella di pagamento n. 01420160016335656000,
pagina 6 di 7 confermando, per l'effetto, la validità ed efficacia dell'atto di pignoramento opposto limitatamente al credito ad essa relativo;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Bari, 20 giugno 2025
Il giudice
Andrea Chibelli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Andrea Chibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4184/2022 promossa da in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., con il patrocinio dell'Avv. REFOLO Ernesto, giusta procura in atti;
ATTRICE contro
, con il patrocinio dell'Avv. CASAREALE Sergio, giusta Controparte_1 procura in atti;
, in persona del legale rappresentante p.t., contumace CP_2
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 21/05/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. – Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione, giusta il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., l'iter del processo e le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1. – in data 17/12/2019, Controparte_3 notificava a , atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. Controparte_1
pagina 1 di 7 , ex art. 72 bis del D.P.R. nr. 602/1973, con il quale veniva PartitaIVA_1 pignorata presso l' di Bari, quale debitor debitoris, la Controparte_4 somma complessiva di €. 6.685,82 con riferimento a n. 4 cartelle di pagamento ivi espressamente indicate.
I.2. – , con ricorso ex art. 615 c.p.c., proponeva Controparte_1 opposizione avverso il predetto atto di pignoramento crediti verso terzi, al fine di eccepire la prescrizione del credito scaturente dalle cartelle esattoriali e, in particolare, adducendo che la fonte del credito era rinvenibile in titoli maturati dal
1999 al 2005, che per la cartella di pagamento nr. 01420030007312570000 erano già decorsi dieci anni, per la cartella la cartella di pagamento nr.
0140080003956288000 erano già decorsi dieci anni;
per la cartella di pagamento nr. 01420110095437004000, erano già decorsi tre anni. Pertanto, il medesimo richiedeva, ai sensi dell'art. 624 c.p.c., la sospensione della procedura esecutiva mobiliare nr. 01484201900009036000 R.G.E., l'accertamento e la dichiarazione di intervenuta prescrizione del diritto di credito per cui la società di riscossione agiva in executivis, con condanna per la società resistente a rifondere spese e compensi tutti del presente giudizio, secondo il principio della soccombenza processuale.
I.3. – Durante il giudizio cautelare, depositava la sentenza nr. CP_1
465/2021 emessa dal Tribunale di Bari, passata in giudicato, e con la quale veniva dichiarata prescritta la pretesa erariale di cui alla cartella di pagamento nr.
1420110095437004000.
I.4. – Con ordinanza del 31/01/2021, il giudice dell'esecuzione, ritenuta la sussistenza dei gravi motivi per disporre sospensione della procedura esecutiva in ragione della eccepita prescrizione quinquennale dei crediti tributari, applicabile nella specie poiché parte dei crediti vantati costituivano un'obbligazione periodica, soggetta quindi, ex art. 2948 c.c., alla prescrizione quinquennale, e che il termine appariva decorso senza che fosse stato compiuto alcun tempestivo atto interruttivo per almeno tre delle quattro cartelle azionate, con conferma del provvedimento reso inaudita altera parte il 24/02/2020, sospendeva la procedura esecutiva e assegnava il termine perentorio di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
pagina 2 di 7 I.5. – Ai sensi dell'art. 616 c.p.c., Controparte_3 riassumeva tempestivamente in giudizio, ed eccependo il difetto di giurisdizione del giudice orinario in favore di quello tributario e l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. ed ex art. 617, c.p.c., contestando l'intervenuta prescrizione cosi come eccepita dalla controparte e la richiesta di sospensione dell'atto opposto, richiedeva la dichiarazione della cessata materia del contendere in riferimento a crediti rispettivamente scaturenti dalle cartelle di pagamento n. 01420030007312570 e n. 01420080003956288, sottese all'atto di pignoramento crediti verso terzi n. 01484201900009036000, in quanto interamente azzerate per effetto del D.L. n. 41/2021; l'accertamento e la dichiarazione della legittimità della procedura esecutiva azionata e degli atti esecutivi emessi, con conferma della validità ed efficacia dell'atto di pignoramento opposto, limitatamente ai crediti scaturenti dalle cartelle esattoriali n.
01420110095437004 e n. 01420160016335656; per l'effetto, il rigetto dell'opposizione ex art. 615 cpc promossa avverso l'atto di pignoramento crediti verso terzi n. 01484201900009036000 per il credito scaturente dalle cartelle n.
01420110095437004 e n. 01420160016335656, con ogni consequenziale statuizione in ordine alla condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
I.6. – Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio il debitore esecutato , il quale contestando tutto quanto ex adverso CP_1 dedotto e argomentato, richiedeva il rigetto di ogni domanda avanzata dall , in quanto infondata in punto di fatto e di Parte_1 diritto, con conferma del provvedimento cautelare e condanna di spese e compensi tutti di giudizio, ivi compresi quelli della fase cautelare, e con l'inflizione della sanzione afflittiva prevista dall'art. 96, co.3 c.p.c..
I.7. – Il terzo pignorato , pur ritualmente citato, è rimasto contumace. CP_2
I.8. – Acquisito il fascicolo del procedimento di esecuzione, la causa, giunta all'udienza del 15/03/2023, veniva rinviata con la concessione dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
pagina 3 di 7 I.9. – Pervenuta infine all'udienza del 21/05/2025, la causa è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c..
II. - Le questioni sorte nel contraddittorio devono essere esaminate secondo l'ordine logico-giuridico.
II.1. – Deve essere innanzitutto disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione, atteso che, pur avendo alcuni crediti oggetto delle cartelle di pagamento sottese al pignoramento opposto natura tributaria, con l'opposizione in esame il debitore esecutato ha dedotto l'intervenuta maturazione della prescrizione a seguito della notificazione delle cartelle di pagamento, con la conseguenza che l'azione, pienamente ammissibile, va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, a cui, secondo l'insegnamento della Corte regolatrice, spetta “la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella (effettivamente e validamente eseguita) e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata” (Cass. Sez. Un., n. 7822/2020; nella citata pronuncia, la Corte di legittimità ha chiarito, proprio con riferimento all'ipotesi di deduzione della prescrizione, che “se essa si assume verificata perché la notifica della cartella o dell'intimazione mancò, fu nulla o fu eseguita in modo inesistente e, quindi, non si poté verificare un effetto interruttivo del corso della prescrizione, il preteso fatto estintivo "prescrizione" suppone, per essere apprezzato, l'accertamento di detti vizi della notifica e, dunque, si risolve in una censura il cui esame risulta riservato alla giurisdizione tributaria tramite
l'impugnazione della cartella o dell'intimazione, in quanto conosciute per il tramite ed in forza dell'atto esecutivo che ne rivela l'esistenza. L'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. non è data. Essa è data, invece, se la prescrizione si assume verificata per il decorso del tempo dopo una valida notifica o comunque per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza o dalla sua nullità: si pensi al caso in cui un pignoramento sia compiuto in un momento che si colloca oltre il termine di prescrizione ancorché calcolato dalla valida notifica della cartella o dell'intimazione (si veda, per questa ipotesi, di recente, Cass. Sez. Un., n. 34447 del 2019, per un'applicazione in
pagina 4 di 7 tema di esecuzione forzata concorsuale) oppure dal momento in cui si sarebbe in thesi collocata la notifica nulla, mancante o inesistente di detti atti.” (v. anche
Cass. Sez. Un., n. 12642/2021 e n. 8465/202)”).
Nella specie, non essendo demandato all'esame del giudice la definitività̀ o meno delle cartelle di pagamento, la cognizione spetta dunque al giudice ordinario.
II.2. – Ciò posto, è poi incontroverso l'intervenuto sgravio automatico dei crediti portati dalle cartelle di pagamento n. 01420030007312570 e n.
01420080003956288 per effetto della novella normativa di cui al D.L. 22/03/2021
n. 41, che ha previsto l'annullamento automatico dei ruoli affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra l'1/1/2000 e il 31/12/2010 con riferimento a debiti residui fino a 5.000 euro.
Deve dunque essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in parte qua.
II.3. – Con riferimento alla cartella n. 01420110095437004000, essendosi formato il giudicato sulla questione concernente la prescrizione del credito in essa riportato, così come accertata dalla sentenza n. 465/2021 emessa dal Tribunale di
Bari, all'esito del giudizio iscritto al b. 5054/2017 R.G. celebrato tra le stesse parti, e non impugnata (circostanza non contestata), tale aspetto preclude il riesame, in questa sede, del profilo accertato e risolto nel primo giudizio (cfr.
Cass., Sez. Un., n. 13916/2006: “qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo”).
pagina 5 di 7 Sotto questo profilo, deve dunque essere dichiarata l'insussistenza del diritto del creditore di procedere in executivis con riferimento al credito scaturente dalla predetta cartella esattoriale.
II.4. – Con riferimento, infine, alla cartella di pagamento n.
01420160016335656000 nessuna contestazione specifica è stata mossa, per vero, dal debitore esecutato, che, rassegnando conclusioni affatto generiche sia nella fase sommaria che nell'atto di costituzione nel presente giudizio, pure ha chiesto, in sede di opposizione esecutiva la sospensione della procedura esecutiva nella sua integralità, la cui effettiva adozione ha poi indotto il creditore procedente a instaurare il giudizio di merito, in ciò giustificato dalla ampiezza del petitum del rimedio oppositivo attivato e dalla latitudine applicativa del provvedimento conclusivo della fase sommaria.
Deve dunque essere affermato il diritto del creditore di procedere in executivis con riferimento alla cartella esattoriale suindicata.
III. – Il complessivo esito della lite – contrassegnato dalla incidenza della citata sopravvenienza normativa in corso di causa, dalla soltanto circoscritta fondatezza dell'opposizione per effetto del sopravvenuto giudicato e dalla validità del pignoramento con riferimento a una della quattro cartelle di pagamento ad esso sottostanti – giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
Non sussistono, per le ragioni già evidenziate, i presupposti applicativi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere con riferimento cartelle di pagamento n. 01420030007312570 e n. 01420080003956288;
- dichiara illegittima la procedura esecutiva limitatamente al credito scaturente dalla cartella di pagamento n. 01420110095437004000, con conseguente declaratoria di invalidità dell'atto di pignoramento opposto nella parte relativa;
- dichiara il diritto del creditore di procedere in executivis con riferimento al credito scaturente dalla cartella di pagamento n. 01420160016335656000,
pagina 6 di 7 confermando, per l'effetto, la validità ed efficacia dell'atto di pignoramento opposto limitatamente al credito ad essa relativo;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Bari, 20 giugno 2025
Il giudice
Andrea Chibelli
pagina 7 di 7