Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 29/01/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
III SEZIONE CIVILE-UFFICIO ESECUZIONE
In persona del giudice dr.ssa Patrizia Acampora ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al N. R.G. A.C. 6058/22
TRA
( elett.te dom.ta in Torre Annunziata alla via Gambardella Parte_1 C.F._1
120 presso lo studio dell'Avv. Gennaro Monsurrò (C.F. dal quale è rapp.ta C.F._2
e difesa in virtù di procura posta in calce all'atto di citazione Pec;
Email_1
ATTORE
E
– in persona del l.r.p. t. con sede in Roma alla via G. Grezar 14, Controparte_1
rapp.ta e difesa dall'Avv. Edmondo Cario presso il cui studio sito in Salerno al Corso V. Emanuele
126 è elettivamente domiciliata. PEC: CONVENUTA Email_2
NONCHE' in persona del l.r.p.t, dom.to ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato Controparte_2
di con sede in alla via A. Diaz n. 11 CONVENUTA-CONTUMACE CP_2 CP_2
OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento, ex art. 615 cpc.
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali in atti
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno
2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
L'attore ha proposto opposizione ex art. 615 cpc. avverso la cartella di pagamento n.
07120210018136775 001 con la quale veniva intimato il pagamento di euro 20.554,68 per i seguenti motivi: 1) per inesistenza del credito preteso, illegittimità della maggiorazione di cui all'art. 27 L.
689/81, vinte le spese.
Si costituiva l la quale eccepiva la carenza di legittimazione passiva;
mentre la CP_3 CP_2
restava contumace.
Va preliminarmente esaminata la eccezione relativa alla carenza di legittimazione passiva dell' : CP_3
la stessa va rigettata poiché non sono stati opposti vizi che riguardano l'attività dell'ente impositore, la legittimazione passiva spetta al solo Ente esattore, senza che quest'ultimo possa mai invocare il proprio difetto di legittimazione passiva. E se pur così non fosse, va rilevato, inoltre, che per giurisprudenza unanime, avendo la litis denuntiatio ai sensi dell'art. 39 D.lgs. 112/99 natura meramente sostanziale e non processuale, e non sussistendo nel caso di specie un litisconsorzio necessario ma facoltativo successivo, il contribuente è legittimato a proporre azione giudiziale indifferentemente nei confronti del Concessionario della Riscossione e/o dell'Ente impositore pur contestando vizi imputabili ad entrambi o eccependo vizi relativi alla pretesa creditoria quali la mancata notifica degli atti prodromici e/o la decadenza e/o prescrizione del credito. Di conseguenza, qualora il contribuente abbia individuato il riscossore quale suo unico litisconsorte, il giudice non è tenuto ad integrare il contraddittorio nei riguardi dell'ente impositore e ciò in quanto l'eventuale ordine di integrazione del contraddittorio, emesso in difetto dei presupposti per la sua emanazione, è improduttivo di effetti (Cass. SS.UU. sentenza n. 16421/2007; tra l'altro, nel caso che ci occupa, la
è stata ritualmente citata. CP_2
L'opposizione nel merito è fondata e pertanto va accolta
L'opponente ha depositato documentazione attestante l'avvenuto pagamento, l'8.6.2019, del verbale n. 70/16449350 elevato il 4.6.2019 notificato in pari data per l'importo di euro 3.577,00; non solo, ha altresì provveduto ad inoltrare istanza di sgravio con allegato il detto versamento.
Tanto emerso è sufficiente all'accoglimento della domanda mentre le spese processuale vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_3
e ogni altra eccezione, deduzione disattesa così provvede: Controparte_2
- Dichiara la contumacia della Controparte_2
- Accoglie la domanda, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n. 07120210018136775 001
- condanna i convenuti in solido alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1
che si liquidano in complessivi euro 1.200,00 oltre esborsi, oltre accessori di legge se dovuti, con attribuzione all'avv. Gennaro Monsurrò, dichiaratosi antistatario.
Torre Annunziata 24-1-25 il Giudice o. dr.ssa Patrizia Acampora