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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 22/08/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1219/2024
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
01.07.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Claudio Lalli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Sonia Guarnieri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale;
resistente
OGGETTO: Impugnazione del licenziamento e richiesta di reintegra nel posto di lavoro, con condanna al risarcimento del danno
Conclusioni
Per la parte ricorrente “1) Voglia dichiarare la nullità/illegittimità del Parte_1 licenziamento adottato dalla nei confronti del Controparte_1 ricorrente in data 08/03/2024 in quanto privo della forma scritta, e comunque dichiarare che il rapporto è stato risolto ad iniziativa del datore di lavoro senza la forma di legge è quindi nullo e comunque inefficace ed illegittimo, perché privo di giusta causa in violazione dell'art. 7 Legge 300/70; 2) Voglia quindi ordinare alla
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con sede in Viale F. Porretti 17/19, di reintegrare il signor CP_1 [...] nel suo posto di lavoro;
3) Voglia quindi condannare la Parte_1 [...]
, con sede in Viale F. Porretti 17/19, in persona Controparte_1 CP_1 del legale rappresentante pro tempore a risarcire al signor i danni Parte_1 subiti a seguito dell'intimato licenziamento verbale nella misura di tante mensilità quante né saranno decorse dal 08/03/2024 al dì della reintegra, quantificando il valore di ciascuna mensilità nella misura di € 1.707,64 (o in quella misura che sarà ritenuta di
Giustizia), oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;
4) Voglia inoltre condannare , con sede in Viale F. Controparte_1 CP_1
Porretti 17/19, in persona del legale rappresentante pro tempore, a versare tutti i contributi previdenziali per il periodo risarcitorio di cui al capo precedente;
- 3 - 5)
Voglia infine condannare , con sede in Controparte_1
Viale F. Porretti 17/19, in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1 pagare alla ricorrente tutte le spese e competenze del presente giudizio”.
Per la parte resistente di : “voglia l'Ill.mo Controparte_2 CP_1
Tribunale adito: -In via preliminare, accertare e dichiarare la decadenza del lavoratore
dal potere proporre impugnazione avverso il licenziamento intimato Parte_1 dalla , Comitato di ODV in data 7 gennaio 2024, e per Controparte_1 CP_1
l'effetto rigettare le richieste ex adverso formulate in quanto infondate. -In ipotesi, qualora venisse respinta l'eccezione di decadenza, accertare la legittimità del licenziamento intimato dalla di nei confronti Controparte_3 CP_1 del sig. per giustificato motivo oggettivo costituito dall'assunzione da Parte_1 parte prima della Direzione della Casa di Reclusione di e poi del Magistrato CP_1
Pag. 2 di 7 di Sorveglianza di due provvedimenti restrittivi della libertà personale del lavoratore datati rispettivamente 12.12.2023 e 14.12.2023 e per l'effetto rigettare le richieste avanzate dalla parte ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa;
IN VIA RICONVENZIONALE. Accertare l'inadempimento contrattuale del sig. per il mancato rispetto degli obblighi di Parte_1 correttezza nell'esecuzione delle mansioni di autista e adeguata custodia delle attrezzature e dei materiali affidati dal datore di lavoro Controparte_1
; per l'effetto condannarlo in favore di
[...] Controparte_1
al risarcimento del danno cagionato quantificato in complessivi € 18.765,00.
[...]
Con vittoria di competenze e spese legali.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10.07.2024, il ricorrente chiedeva di annullare il licenziamento a lui intimato dalla parte resistente, Croce Rossa Italiana –
Comitato di Volterra, in data 08.03.2024, e, conseguentemente, condannare la convenuta a reintegrarlo nel posto di lavoro e a risarcire i danni causati.
2. In particolare, il riferiva: 1) di essere detenuto presso la Casa di Reclusione Pt_1 di (con fine pena maggio 2034); 2) di essere stato autorizzato a lavorare CP_1 fuori dalla struttura carceraria (regime di semilibertà); 3) di avere iniziato a lavorare presso la Croce Rossa Italiana – Comitato di Volterra dal 06.05.2021, con le mansioni di autista-soccorritore; 4) dopo un periodo di ferie (dal
04.12.2023 al 07.01.2024), di essere stato informato verbalmente di essere stato licenziato;
5) di avere ricevuto in data 07.03.2024 una lettera della C.R.I., con cui gli veniva contestato l'ammanco di alcuni oggetti del magazzino di cui il ricorrente sarebbe stato l'unico gestore e, quindi, la giusta causa del licenziamento.
3. Il ricorrente, pertanto, sosteneva la nullità del licenziamento, in quanto intimato in assenza di forma scritta. In subordine, negava ogni addebito della C.R.I. e
Pag. 3 di 7 affermava l'illegittimità del licenziamento, considerato che la datrice di lavoro aveva omesso la contestazione disciplinare e, quindi, gli aveva impedito di esporre le proprie giustificazioni difensive.
4. In data 20.01.2023 si costituiva in giudizio la parte resistente, Croce Rossa
Italiana – Comitato di Volterra, che contestava le argomentazioni esposte dal ricorrente e chiedeva il rigetto della domanda proposta.
5. La resistente, in particolare, evidenziava che: 1) il , prima di essere assunto
Pt_1 dalla C.R.I., aveva svolto per un periodo presso l'ente l'attività di volontariato;
2) durante il rapporto di lavoro il ricorrente dimostrava impegno ed affidabilità, tanto da ricevere in data 23.02.2023 l'incarico di svolgere altre attività, come quella di provvedere alla manutenzione di tutti i mezzi in uso al comitato volterrano oltre alla gestione del garage e del magazzino della Protezione Civile;
3) nell'agosto del 2023, a seguito di verifiche svolte dal personale amministrativo della C.R.I., emergevano delle irregolarità compiute dal;
in particolare, risultava che: a)
Pt_1 il detenuto in plurime occasioni e in assenza di giustificazioni non si era presentato sul posto di lavoro o si era allontanato anticipatamente (prima della fine del turno); b) ripetutamente il aveva omesso di compilare i moduli in
Pt_1 occasione dell'accompagnamento dei pazienti;
c) il ricorrente aveva indebitamente utilizzato la carta carburante e percorso con i mezzi dell'ente chilometri ingiustificati;
d) il aveva firmato un CID per un incidente mai
Pt_1 avvenuto con un veicolo della C.R.I.; e) il ricorrente, alla guida dei veicoli della
C.R.I., in plurime occasioni aveva commesso violazioni alle norme del Codice della Strada;
4) tali condotte venivano verbalmente contestate al in data Pt_1
30.11.2023, che cercava di giustificarsi scaricando la responsabilità sui volontari della C.R.I. A fronte della chiara indicazione che tali comportamenti accertati avrebbero determinato il suo licenziamento, il ricorrente si scusava e chiedeva di poter recedere volontariamente dal rapporto di lavoro;
5) la C.R.I. comunicava quanto accertato alla Casa di Reclusione, che disponeva la sospensione del regime di semilibertà, provvedimento poi confermato dal magistrato di sorveglianza del
14.12.2023; 6) in data 07.01.2024 la C.R.I. deliberava il licenziamento per giusta
Pag. 4 di 7 causa del , preso atto della revoca della semilibertà, e lo comunicava Pt_1 all'ufficio matricola del carcere;
7) con lettera del 07.03.2024 venivano contestati al gli ammanchi di beni della C.R.I. a lui imputabili;
8) parte dei beni Pt_1 sottratti veniva successivamente restituita dal ricorrente alla C.R.I.; 9) il presidente della C.R.I. – Comitato di Volterra presentava denuncia-querela contro il per il delitto di appropriazione indebita. Pt_1
6. La resistente chiedeva il rigetto della domanda, eccependo: 1) la decadenza, in quanto il licenziamento non era stato impugnato nel termine di 60 giorno;
2) la sussistenza della forma scritta del licenziamento, avendo inviato al dipendente plurimi atti di contestazione degli illeciti e di indicazione della volontà di recedere dal rapporto di lavoro (fra tutti, la comunicazione del 07.01.2024, dove veniva indicato espressamente il licenziamento per giusta causa); 3) l'avvenuta contestazione degli illeciti commessi dal nella seduta straordinaria del Pt_1
Consiglio Direttivo del 30 novembre 2023, come risulta dal relativo verbale della riunione;
4) la mancanza della contestazione disciplinare era dipesa dalla sopravvenuta revoca del regime di semilibertà, che determinava automaticamente la cessazione del rapporto di lavoro.
7. La C.R.I. presentava, altresì, domanda riconvenzionale, chiedendo al il Pt_1 risarcimento del danno per tutte le condotte illecite dallo stesso commesse per la somma complessiva 18.765,00 euro.
8. Con decreto del 04.11.2024 questo giudice rilevava che la parte convenuta non aveva presentato istanza di modifica del decreto emesso ai sensi dell'art. 415, comma 2, c.p.c., incorrendo nella decadenza dalla domanda riconvenzionale stessa ex art. 418 c.p.c. Per tali motivi, la parte resistente veniva dichiarata decaduta dalla proposizione della domanda riconvenzionale.
9. All'udienza del 01.07.2025, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa sulla base della documentazione prodotta, con deposito della sentenza nel sistema telematico.
Pag. 5 di 7 10. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
11. Preliminarmente risulta fondata l'eccezione di decadenza avanzata dalla parte resistente, in quanto non risulta che il lavoratore abbia impugnato il licenziamento intimato nei suoi confronti entro il termine di 60 giorni prescritto dal legislatore.
Anche volendo considerare la data di licenziamento indicata nel ricorso
(08.03.2024), l'unico atto di impugnazione del è dato dall'atto introduttivo Pt_1 del presente giudizio, che è stato presentato in data 10.07.2024, ovvero tardivamente.
12. Passando comunque ad esaminare il merito del ricorso, si osserva che il licenziamento in oggetto è stato disposto dalla parte resistente per giusta causa, in quanto il ricorrente, detenuto presso la Casa di Reclusione di , a seguito CP_1 della comunicazione inviata dalla C.R.I., era stato sospeso dal regime di semilibertà in data 12.12.2023, provvedimento poi confermato dal magistrato di sorveglianza in data 14.12.2023 (docc. 13 e 14 di parte resistente).
13. La comunicazione del licenziamento è avvenuta in forma scritta, mediante comunicazione del 07.01.2024, che è stata inoltrata all'ufficio matricola dell'istituto penitenziario ove era recluso il e, quindi, allo stesso recapitata. Pt_1
Quindi, è infondato il motivo della mancanza dell'atto scritto del licenziamento impugnato.
14. È corretto quanto sostenuto dalla C.R.I., ovvero che le plurime condotte illecite commesse dal gli erano comunque state formalmente contestate già nella Pt_1 seduta straordinaria del Consiglio Direttivo del 30 novembre 2023 (doc. 7 di parte resistente), a seguito della quale il ricorrente, pienamente consapevole degli illeciti che la datrice di lavoro sosteneva di aver accertato, chiedeva scusa e di poter recedere volontariamente dal rapporto di lavoro (doc. 11 di parte resistente).
15. Va evidenziato che la condotta successiva tenuta dal ricorrente, che riconsegnava all'ente datore di lavoro alcuni dei beni indicati come oggetto di appropriazione indebita, non fa altro che confermare la bontà delle contestazioni della C.R.I.
Pag. 6 di 7 (doc. 20 di parte resistente).
16. La mancanza di specifica contestazione disciplinare è semplicemente dipesa, come indicato dalla resistente, dal fatto che era sopravvenuta la revoca del regime di semilibertà, che di fatto aveva impedito, in modo ineludibile, la prosecuzione del rapporto di lavoro.
17. Perimenti da rigettare è la domanda riconvenzionale avanzata dalla resistente.
Come già indicato con decreto del 04.11.2024, la convenuta non ha presentato istanza di modifica del decreto emesso ai sensi dell'art. 415, comma 2, c.p.c. e, pertanto, è incorsa nella decadenza dalla domanda ex art. 418 c.p.c.
18. Le spese di lite, in ragione della soccombenza reciproca, possono essere compensate.
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso;
2) rigetta la domanda riconvenzionale;
3) compensa le spese di lite.
Pisa, 22.08.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1219/2024
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
01.07.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Claudio Lalli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Sonia Guarnieri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale;
resistente
OGGETTO: Impugnazione del licenziamento e richiesta di reintegra nel posto di lavoro, con condanna al risarcimento del danno
Conclusioni
Per la parte ricorrente “1) Voglia dichiarare la nullità/illegittimità del Parte_1 licenziamento adottato dalla nei confronti del Controparte_1 ricorrente in data 08/03/2024 in quanto privo della forma scritta, e comunque dichiarare che il rapporto è stato risolto ad iniziativa del datore di lavoro senza la forma di legge è quindi nullo e comunque inefficace ed illegittimo, perché privo di giusta causa in violazione dell'art. 7 Legge 300/70; 2) Voglia quindi ordinare alla
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con sede in Viale F. Porretti 17/19, di reintegrare il signor CP_1 [...] nel suo posto di lavoro;
3) Voglia quindi condannare la Parte_1 [...]
, con sede in Viale F. Porretti 17/19, in persona Controparte_1 CP_1 del legale rappresentante pro tempore a risarcire al signor i danni Parte_1 subiti a seguito dell'intimato licenziamento verbale nella misura di tante mensilità quante né saranno decorse dal 08/03/2024 al dì della reintegra, quantificando il valore di ciascuna mensilità nella misura di € 1.707,64 (o in quella misura che sarà ritenuta di
Giustizia), oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;
4) Voglia inoltre condannare , con sede in Viale F. Controparte_1 CP_1
Porretti 17/19, in persona del legale rappresentante pro tempore, a versare tutti i contributi previdenziali per il periodo risarcitorio di cui al capo precedente;
- 3 - 5)
Voglia infine condannare , con sede in Controparte_1
Viale F. Porretti 17/19, in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1 pagare alla ricorrente tutte le spese e competenze del presente giudizio”.
Per la parte resistente di : “voglia l'Ill.mo Controparte_2 CP_1
Tribunale adito: -In via preliminare, accertare e dichiarare la decadenza del lavoratore
dal potere proporre impugnazione avverso il licenziamento intimato Parte_1 dalla , Comitato di ODV in data 7 gennaio 2024, e per Controparte_1 CP_1
l'effetto rigettare le richieste ex adverso formulate in quanto infondate. -In ipotesi, qualora venisse respinta l'eccezione di decadenza, accertare la legittimità del licenziamento intimato dalla di nei confronti Controparte_3 CP_1 del sig. per giustificato motivo oggettivo costituito dall'assunzione da Parte_1 parte prima della Direzione della Casa di Reclusione di e poi del Magistrato CP_1
Pag. 2 di 7 di Sorveglianza di due provvedimenti restrittivi della libertà personale del lavoratore datati rispettivamente 12.12.2023 e 14.12.2023 e per l'effetto rigettare le richieste avanzate dalla parte ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa;
IN VIA RICONVENZIONALE. Accertare l'inadempimento contrattuale del sig. per il mancato rispetto degli obblighi di Parte_1 correttezza nell'esecuzione delle mansioni di autista e adeguata custodia delle attrezzature e dei materiali affidati dal datore di lavoro Controparte_1
; per l'effetto condannarlo in favore di
[...] Controparte_1
al risarcimento del danno cagionato quantificato in complessivi € 18.765,00.
[...]
Con vittoria di competenze e spese legali.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10.07.2024, il ricorrente chiedeva di annullare il licenziamento a lui intimato dalla parte resistente, Croce Rossa Italiana –
Comitato di Volterra, in data 08.03.2024, e, conseguentemente, condannare la convenuta a reintegrarlo nel posto di lavoro e a risarcire i danni causati.
2. In particolare, il riferiva: 1) di essere detenuto presso la Casa di Reclusione Pt_1 di (con fine pena maggio 2034); 2) di essere stato autorizzato a lavorare CP_1 fuori dalla struttura carceraria (regime di semilibertà); 3) di avere iniziato a lavorare presso la Croce Rossa Italiana – Comitato di Volterra dal 06.05.2021, con le mansioni di autista-soccorritore; 4) dopo un periodo di ferie (dal
04.12.2023 al 07.01.2024), di essere stato informato verbalmente di essere stato licenziato;
5) di avere ricevuto in data 07.03.2024 una lettera della C.R.I., con cui gli veniva contestato l'ammanco di alcuni oggetti del magazzino di cui il ricorrente sarebbe stato l'unico gestore e, quindi, la giusta causa del licenziamento.
3. Il ricorrente, pertanto, sosteneva la nullità del licenziamento, in quanto intimato in assenza di forma scritta. In subordine, negava ogni addebito della C.R.I. e
Pag. 3 di 7 affermava l'illegittimità del licenziamento, considerato che la datrice di lavoro aveva omesso la contestazione disciplinare e, quindi, gli aveva impedito di esporre le proprie giustificazioni difensive.
4. In data 20.01.2023 si costituiva in giudizio la parte resistente, Croce Rossa
Italiana – Comitato di Volterra, che contestava le argomentazioni esposte dal ricorrente e chiedeva il rigetto della domanda proposta.
5. La resistente, in particolare, evidenziava che: 1) il , prima di essere assunto
Pt_1 dalla C.R.I., aveva svolto per un periodo presso l'ente l'attività di volontariato;
2) durante il rapporto di lavoro il ricorrente dimostrava impegno ed affidabilità, tanto da ricevere in data 23.02.2023 l'incarico di svolgere altre attività, come quella di provvedere alla manutenzione di tutti i mezzi in uso al comitato volterrano oltre alla gestione del garage e del magazzino della Protezione Civile;
3) nell'agosto del 2023, a seguito di verifiche svolte dal personale amministrativo della C.R.I., emergevano delle irregolarità compiute dal;
in particolare, risultava che: a)
Pt_1 il detenuto in plurime occasioni e in assenza di giustificazioni non si era presentato sul posto di lavoro o si era allontanato anticipatamente (prima della fine del turno); b) ripetutamente il aveva omesso di compilare i moduli in
Pt_1 occasione dell'accompagnamento dei pazienti;
c) il ricorrente aveva indebitamente utilizzato la carta carburante e percorso con i mezzi dell'ente chilometri ingiustificati;
d) il aveva firmato un CID per un incidente mai
Pt_1 avvenuto con un veicolo della C.R.I.; e) il ricorrente, alla guida dei veicoli della
C.R.I., in plurime occasioni aveva commesso violazioni alle norme del Codice della Strada;
4) tali condotte venivano verbalmente contestate al in data Pt_1
30.11.2023, che cercava di giustificarsi scaricando la responsabilità sui volontari della C.R.I. A fronte della chiara indicazione che tali comportamenti accertati avrebbero determinato il suo licenziamento, il ricorrente si scusava e chiedeva di poter recedere volontariamente dal rapporto di lavoro;
5) la C.R.I. comunicava quanto accertato alla Casa di Reclusione, che disponeva la sospensione del regime di semilibertà, provvedimento poi confermato dal magistrato di sorveglianza del
14.12.2023; 6) in data 07.01.2024 la C.R.I. deliberava il licenziamento per giusta
Pag. 4 di 7 causa del , preso atto della revoca della semilibertà, e lo comunicava Pt_1 all'ufficio matricola del carcere;
7) con lettera del 07.03.2024 venivano contestati al gli ammanchi di beni della C.R.I. a lui imputabili;
8) parte dei beni Pt_1 sottratti veniva successivamente restituita dal ricorrente alla C.R.I.; 9) il presidente della C.R.I. – Comitato di Volterra presentava denuncia-querela contro il per il delitto di appropriazione indebita. Pt_1
6. La resistente chiedeva il rigetto della domanda, eccependo: 1) la decadenza, in quanto il licenziamento non era stato impugnato nel termine di 60 giorno;
2) la sussistenza della forma scritta del licenziamento, avendo inviato al dipendente plurimi atti di contestazione degli illeciti e di indicazione della volontà di recedere dal rapporto di lavoro (fra tutti, la comunicazione del 07.01.2024, dove veniva indicato espressamente il licenziamento per giusta causa); 3) l'avvenuta contestazione degli illeciti commessi dal nella seduta straordinaria del Pt_1
Consiglio Direttivo del 30 novembre 2023, come risulta dal relativo verbale della riunione;
4) la mancanza della contestazione disciplinare era dipesa dalla sopravvenuta revoca del regime di semilibertà, che determinava automaticamente la cessazione del rapporto di lavoro.
7. La C.R.I. presentava, altresì, domanda riconvenzionale, chiedendo al il Pt_1 risarcimento del danno per tutte le condotte illecite dallo stesso commesse per la somma complessiva 18.765,00 euro.
8. Con decreto del 04.11.2024 questo giudice rilevava che la parte convenuta non aveva presentato istanza di modifica del decreto emesso ai sensi dell'art. 415, comma 2, c.p.c., incorrendo nella decadenza dalla domanda riconvenzionale stessa ex art. 418 c.p.c. Per tali motivi, la parte resistente veniva dichiarata decaduta dalla proposizione della domanda riconvenzionale.
9. All'udienza del 01.07.2025, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa sulla base della documentazione prodotta, con deposito della sentenza nel sistema telematico.
Pag. 5 di 7 10. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
11. Preliminarmente risulta fondata l'eccezione di decadenza avanzata dalla parte resistente, in quanto non risulta che il lavoratore abbia impugnato il licenziamento intimato nei suoi confronti entro il termine di 60 giorni prescritto dal legislatore.
Anche volendo considerare la data di licenziamento indicata nel ricorso
(08.03.2024), l'unico atto di impugnazione del è dato dall'atto introduttivo Pt_1 del presente giudizio, che è stato presentato in data 10.07.2024, ovvero tardivamente.
12. Passando comunque ad esaminare il merito del ricorso, si osserva che il licenziamento in oggetto è stato disposto dalla parte resistente per giusta causa, in quanto il ricorrente, detenuto presso la Casa di Reclusione di , a seguito CP_1 della comunicazione inviata dalla C.R.I., era stato sospeso dal regime di semilibertà in data 12.12.2023, provvedimento poi confermato dal magistrato di sorveglianza in data 14.12.2023 (docc. 13 e 14 di parte resistente).
13. La comunicazione del licenziamento è avvenuta in forma scritta, mediante comunicazione del 07.01.2024, che è stata inoltrata all'ufficio matricola dell'istituto penitenziario ove era recluso il e, quindi, allo stesso recapitata. Pt_1
Quindi, è infondato il motivo della mancanza dell'atto scritto del licenziamento impugnato.
14. È corretto quanto sostenuto dalla C.R.I., ovvero che le plurime condotte illecite commesse dal gli erano comunque state formalmente contestate già nella Pt_1 seduta straordinaria del Consiglio Direttivo del 30 novembre 2023 (doc. 7 di parte resistente), a seguito della quale il ricorrente, pienamente consapevole degli illeciti che la datrice di lavoro sosteneva di aver accertato, chiedeva scusa e di poter recedere volontariamente dal rapporto di lavoro (doc. 11 di parte resistente).
15. Va evidenziato che la condotta successiva tenuta dal ricorrente, che riconsegnava all'ente datore di lavoro alcuni dei beni indicati come oggetto di appropriazione indebita, non fa altro che confermare la bontà delle contestazioni della C.R.I.
Pag. 6 di 7 (doc. 20 di parte resistente).
16. La mancanza di specifica contestazione disciplinare è semplicemente dipesa, come indicato dalla resistente, dal fatto che era sopravvenuta la revoca del regime di semilibertà, che di fatto aveva impedito, in modo ineludibile, la prosecuzione del rapporto di lavoro.
17. Perimenti da rigettare è la domanda riconvenzionale avanzata dalla resistente.
Come già indicato con decreto del 04.11.2024, la convenuta non ha presentato istanza di modifica del decreto emesso ai sensi dell'art. 415, comma 2, c.p.c. e, pertanto, è incorsa nella decadenza dalla domanda ex art. 418 c.p.c.
18. Le spese di lite, in ragione della soccombenza reciproca, possono essere compensate.
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso;
2) rigetta la domanda riconvenzionale;
3) compensa le spese di lite.
Pisa, 22.08.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
Pag. 7 di 7