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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 27/05/2025, n. 1230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1230 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 6258/2021 R.G.A.C. dell'anno 2021, avente ad oggetto, aventi ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. GAIOLA Parte_1
SONIA, come da mandato in calce all'atto introduttivo,
ATTORE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. LIUZZI EMILIANO come da CP_1
mandato in calce alla comparsa di costituzione,
CONVENUTO
Nonché
Avv. PAOLA GRECO, curatore speciale della minore Persona_1
INTERVENUTO
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 3 giugno 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni come da note depositate ritualmente in atti.
Il Pubblico Ministero concludeva con note del 18 giugno 2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14/10/2021, , premesso Parte_1
di aver contratto in data 19/07/2008 matrimonio in Masate (MI) con , CP_2
che dalla loro unione era nata la IA in data 29.10.2006, che in Persona_1
data 31.10.2014 con decreto del Tribunale di Taranto era stata omologata la loro separazione consensuale, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorsi i termini di legge dalla loro separazione e non essendo, nelle more, intervenuta alcuna forma di riconciliazione.
Chiedeva inoltre la conferma delle condizioni della separazione.
Instauratosi il contraddittorio, la convenuta non si opponeva al divorzio e domandava la conferma dei provvedimenti relativi al mantenimento della prole.
Adottati in data 10.4.2022 i provvedimenti presidenziali, con sentenza non definitiva n. 2238/2022 il Tribunale pronunziava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Masate in data 19.7.2008 da Parte_1
e disponendo con separata ordinanza per la ulteriore prosecuzione del CP_1
giudizio.
Con ordinanza presidenziale del 10.4.2022 veniva nominato in favore della IA
, all'epoca minorenne, un curatore speciale nella persona dell'avv. Paola Per_1
Greco (già nominata curatore speciale della minore dal TM di Taranto nell'ambito del proc. n. 22/22 VG), in considerazione della elevata conflittualità coniugale, della reciprocità delle gravi accuse mosse dalle parti e della rilevata compromissione delle loro prerogative genitoriali;
in linea con le statuizioni assunte nell'ambito del giudizio minorile, in sede presidenziale veniva confermato in via provvisoria l'affido della minore alla nonna materna, presso la quale già risultava di fatto collocata, in quanto venivano rappresentate importanti problematiche relazionali padre – IA, oltre che una importante compromissione
Con del ruolo genitoriale materno, in connessione alla vicinanza della alle sostanze stupefacenti.
Rimessa la causa innanzi all'istruttore dopo la pronuncia di sentenza sullo status, all'udienza cartolare del 3 giugno 2024, fatte precisare le conclusioni, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione, con concessione alle parti dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, ex art. 190 c.p.c..
Passando all'esame delle questioni riservate alla presente fase del giudizio, il collegio prende atto del raggiungimento della maggiore età da parte della IA
, sulla cui condizione di non autosufficienza sul piano economico non vi è Per_1
contestazione.
Nulla opponendo sul punto le parti, considerato il persistente collocamento della IA presso la nonna materna, il collegio reputa opportuno confermare il Per_1 regime di mantenimento vigente, che prevede l'obbligo a carico di entrambi i genitori di contribuire al mantenimento della IA , mediante il Per_1
versamento di un assegno di mantenimento in favore della nonna collocataria,
. Parte_2
Con specifico riferimento al quantum dovuto da ciascun genitore, comparate le attuali capacità reddituali del ricorrente con quelle della resistente, il Collegio reputa congruo confermare in € 300,00 ed € 100,00 l'entità dell'importo che e verseranno, rispettivamente, alla nonna Parte_1 CP_2
materna , a titolo di contributo al mantenimento per la IA Parte_2
maggiorenne , oltre al pagamento, in ragione del 50%, delle spese Persona_1
straordinarie sostenute per la IA maggiorenne.
In considerazione della materia del contendere e del tenore della decisione, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunziando nella causa promossa da Parte_1
nei confronti di , con l'intervento del curatore speciale
[...] CP_1
della minore avv. PAOLA GRECO, disattesa ogni altra domanda, così provvede:
1) pone a carico di l'obbligo di Parte_1
corrispondere a , a titolo di contributo al Parte_2 mantenimento di , la somma mensile di € 300,00, oltre Persona_1
rivalutazione secondo gli indici Istat ed al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute in favore della IA;
2) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a CP_2 Parte_2
la somma mensile di € 100,00, a titolo di contributo per il
[...]
mantenimento della IA , oltre alla rivalutazione secondo Persona_1 gli indici Istat ed al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute in favore della IA;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Taranto, nella Camera di Consiglio del 23 maggio 2025.
Il Presidente
Martino Casavola
Il Giudice est.
Anna Carbonara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 6258/2021 R.G.A.C. dell'anno 2021, avente ad oggetto, aventi ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. GAIOLA Parte_1
SONIA, come da mandato in calce all'atto introduttivo,
ATTORE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. LIUZZI EMILIANO come da CP_1
mandato in calce alla comparsa di costituzione,
CONVENUTO
Nonché
Avv. PAOLA GRECO, curatore speciale della minore Persona_1
INTERVENUTO
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 3 giugno 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni come da note depositate ritualmente in atti.
Il Pubblico Ministero concludeva con note del 18 giugno 2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14/10/2021, , premesso Parte_1
di aver contratto in data 19/07/2008 matrimonio in Masate (MI) con , CP_2
che dalla loro unione era nata la IA in data 29.10.2006, che in Persona_1
data 31.10.2014 con decreto del Tribunale di Taranto era stata omologata la loro separazione consensuale, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorsi i termini di legge dalla loro separazione e non essendo, nelle more, intervenuta alcuna forma di riconciliazione.
Chiedeva inoltre la conferma delle condizioni della separazione.
Instauratosi il contraddittorio, la convenuta non si opponeva al divorzio e domandava la conferma dei provvedimenti relativi al mantenimento della prole.
Adottati in data 10.4.2022 i provvedimenti presidenziali, con sentenza non definitiva n. 2238/2022 il Tribunale pronunziava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Masate in data 19.7.2008 da Parte_1
e disponendo con separata ordinanza per la ulteriore prosecuzione del CP_1
giudizio.
Con ordinanza presidenziale del 10.4.2022 veniva nominato in favore della IA
, all'epoca minorenne, un curatore speciale nella persona dell'avv. Paola Per_1
Greco (già nominata curatore speciale della minore dal TM di Taranto nell'ambito del proc. n. 22/22 VG), in considerazione della elevata conflittualità coniugale, della reciprocità delle gravi accuse mosse dalle parti e della rilevata compromissione delle loro prerogative genitoriali;
in linea con le statuizioni assunte nell'ambito del giudizio minorile, in sede presidenziale veniva confermato in via provvisoria l'affido della minore alla nonna materna, presso la quale già risultava di fatto collocata, in quanto venivano rappresentate importanti problematiche relazionali padre – IA, oltre che una importante compromissione
Con del ruolo genitoriale materno, in connessione alla vicinanza della alle sostanze stupefacenti.
Rimessa la causa innanzi all'istruttore dopo la pronuncia di sentenza sullo status, all'udienza cartolare del 3 giugno 2024, fatte precisare le conclusioni, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione, con concessione alle parti dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, ex art. 190 c.p.c..
Passando all'esame delle questioni riservate alla presente fase del giudizio, il collegio prende atto del raggiungimento della maggiore età da parte della IA
, sulla cui condizione di non autosufficienza sul piano economico non vi è Per_1
contestazione.
Nulla opponendo sul punto le parti, considerato il persistente collocamento della IA presso la nonna materna, il collegio reputa opportuno confermare il Per_1 regime di mantenimento vigente, che prevede l'obbligo a carico di entrambi i genitori di contribuire al mantenimento della IA , mediante il Per_1
versamento di un assegno di mantenimento in favore della nonna collocataria,
. Parte_2
Con specifico riferimento al quantum dovuto da ciascun genitore, comparate le attuali capacità reddituali del ricorrente con quelle della resistente, il Collegio reputa congruo confermare in € 300,00 ed € 100,00 l'entità dell'importo che e verseranno, rispettivamente, alla nonna Parte_1 CP_2
materna , a titolo di contributo al mantenimento per la IA Parte_2
maggiorenne , oltre al pagamento, in ragione del 50%, delle spese Persona_1
straordinarie sostenute per la IA maggiorenne.
In considerazione della materia del contendere e del tenore della decisione, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunziando nella causa promossa da Parte_1
nei confronti di , con l'intervento del curatore speciale
[...] CP_1
della minore avv. PAOLA GRECO, disattesa ogni altra domanda, così provvede:
1) pone a carico di l'obbligo di Parte_1
corrispondere a , a titolo di contributo al Parte_2 mantenimento di , la somma mensile di € 300,00, oltre Persona_1
rivalutazione secondo gli indici Istat ed al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute in favore della IA;
2) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a CP_2 Parte_2
la somma mensile di € 100,00, a titolo di contributo per il
[...]
mantenimento della IA , oltre alla rivalutazione secondo Persona_1 gli indici Istat ed al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute in favore della IA;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Taranto, nella Camera di Consiglio del 23 maggio 2025.
Il Presidente
Martino Casavola
Il Giudice est.
Anna Carbonara