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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 10/11/2025, n. 995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 995 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 420/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 420 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022;
promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso, nel presente giudizio, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giuseppe Di Vito;
(parte appellante)
contro
:
(C.F.: , rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso, nel presente giudizio, dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso;
(parte appellata)
nonché nei confronti di:
(P.IVA: , rappresentata e difesa, nel presente giudizio, Controparte_2 P.IVA_2 dall'avv. Giovanni Fiorella;
(litisconsorte necessario)
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Isernia n. 723/2014;
Conclusioni: come da note scritte in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierno attore ha riassunto l'appello (originariamente proposto dinanzi al Tribunale di Isernia, dichiaratosi, tuttavia, territorialmente incompetente, in favore dell'intestato Tribunale in grado di appello) avverso la sentenza in oggetto, con cui:
- era stata rigettata, nei confronti dell'Istituto comprensivo statale odierno appellato, la domanda di risarcimento del danno cd. differenziale proposta dall'odierno appellante, , per Parte_1
l'infortunio a lui occorso in data 04/12/2009 alle ore 12.30 circa, allorquando, mentre si trovava, in qualità di docente-supplente, nell'aula III C dell'Istituto convenuto, intento a fare lezione, urtava violentemente la cattedra con il piede destro, riportando un “trauma contusivo dell'avampiede destro con infrazione del malleolo peroniero e frattura del quinto metatarso”;
- era stato, invece, dichiarato il difetto di legittimazione passiva in capo alla compagnia assicurativa convenuta, chiamata in giudizio direttamente dall'attore, odierno appellante, senza che l'Istituto comprensivo ne avesse richiesto la chiamata in garanzia.
L'appellante, in particolare, ha dedotto, quali motivi di appello:
1. l'erroneità della sentenza impugnata, nella parte in cui il giudice di prime cure, ritenendo di non potersi pronunciare in ordine all'infortunio sul lavoro subito dall'attore in primo grado per essere funzionalmente competente, in ordine a tale domanda, il giudice del lavoro, non ha riconosciuto il diritto dell'attore al risarcimento del danno differenziale (motivi denominati n. I e II nell'atto di appello);
2. l'erroneità della sentenza impugnata, nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto non raggiunta la prova (che, secondo il Giudice di pace, gravava sull'attore) circa l'insussistenza di un concorso colposo in capo all'attore stesso (motivo denominato n. III nell'atto di appello).
L'appellante ha, quindi, concluso, chiedendo l'accoglimento dell'appello e, per l'effetto, ad integrale riforma della sentenza impugnata, l'accertamento della responsabilità dell' appellato nella CP_1 causazione dell'infortunio/sinistro per cui è causa, con conseguente condanna dell' stesso al CP_1 risarcimento di tutti i danni dallo stesso subiti, quantificati in complessivi € 3.846,18.
Si sono costituiti in giudizio l' appellato e la compagnia assicurativa: Controparte_1
- contestando, quanto all' , le avverse deduzioni, in quanto infondate;
Controparte_1
- eccependo, quanto alla compagnia assicurativa, il proprio difetto di legittimazione passiva e ribadendo la propria estraneità rispetto ai fatti di causa. Gli stessi hanno, quindi, concluso, chiedendo l'integrale rigetto dell'appello proposto.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e, fatte precisare le conclusioni mediante scambio di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., la stessa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del
26/04/2025, previa concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali difensivi.
***
L'appello non è fondato e, pertanto, deve essere rigettato.
1. Infondato è, in primo luogo, il primo motivo di appello (motivi n. I e II dell'atto di appello), derivate da un'errata interpretazione, da parte dell'odierno appellante, della ratio decidendi, sul punto, della sentenza appellata, laddove il giudice di prime cure – dopo aver, correttamente, rilevato che l'incompetenza funzionale del Giudice di pace adito non in funzione di giudice del lavoro non era stata tempestivamente eccepita dalla parte, né rilevata d'ufficio dal giudice stesso – ha ritenuto che fosse a lui preclusa ogni pronuncia “sul punto” (id est: in punto di incompetenza), tanto è vero che il Giudice di pace si è pronunciato nel merito della domanda.
2. Infondato è, inoltre, anche il secondo motivo di appello (motivo n. III dell'atto di appello).
Preliminarmente, è opportuno premettere che, secondo il consolidato orientamento della Suprema corte,
“alla domanda di danno differenziale da infortunio sul lavoro si applica la disciplina sul riparto degli oneri probatori prevista nell'art. 1218 c.c. sull'inadempimento delle obbligazioni, motivo per il quale il lavoratore deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, del danno ed il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile” (così: Cass. civ., Sez. lavoro, n. 20327/2023).
Ebbene, così ricostruita la ripartizione degli oneri probatori in subiecta materia, si osserva che, nel caso di specie, non può ritenersi che l'attore in primo grado, odierno appellante, abbia assolto l'onere probatorio su di sé gravante in ordine alla sussistenza del nesso di causalità tra il danno e la prestazione lavorativa, essendo, piuttosto, emersa – dalle stesse allegazioni attoree – la sussistenza di una diversa causa del danno, non imputabile al datore di lavoro, e ravvisabile, in particolare, nel comportamento del danneggiato stesso, tale da interrompere il nesso di causalità (art. 1227 c.c.).
Dalle stesse allegazioni dell'attore in primo grado, infatti, risulta che egli ha subito il danno riportato e consistito nel “trauma contusivo all'avampiede destro con infrazione del malleolo peroniero e frattura del quinto metatarso”, perché, “mentre era intento a fare lezione […] urtava violentemente con il piede destro la cattedra” (cfr. atto di citazione, in atti).
È, tuttavia, evidente come – secondo l'id quod plerumque accidit – non sia predicabile, in radice, alcun nesso di causalità tra: - la prestazione lavorativa svolta, in concreto, dall'odierno appellante al momento dell'infortunio
(prestazione lavorativa che, come si legge dalla documentazione in atti, è consistita in una lezione teorico-laboratoriale finalizzata alla preparazione dei “festoni” natalizi e che, quindi, non implicava, di per sé, alcun movimento veloce e/o di impatto da parte del docente come, ad esempio, potrebbe, invece, accadere nell'ambito di una lezione di educazione fisica, presupponendo, piuttosto, la prestazione lavorativa svolta, un'attività tendenzialmente statica da parte sua o, comunque, caratterizzata da movimenti non imprevedibili e/o scattosi);
- e l'urto violento del piede destro con la cattedra, caratterizzato, peraltro, da un livello di intensità tale da procurargli, addirittura, una frattura, cioè che – tuttavia – è difficilmente compatibile, pur nella situazione di scarsità di spazi e di sovraffollamento descritta dall'appellante, con un urto accidentale (ad es.: per mera distrazione) del docente con la cattedra da seduto, e/o all'atto di alzarsi e/o di camminare tra i banchi per recarsi da un alunno, dovendosi, quindi, ritenere che un urto così violento, in quelle circostanze concrete, sia dipeso da un comportamento del danneggiato eccedente ciò che è ragionevolmente dato attendersi, sì da integrare esso stesso la causa esclusiva del danno.
Ineccepibile appare, allora, la motivazione della sentenza appellata, nella parte in cui il giudice di prime cure – pur avendo, tecnicamente, errato nel ritenere che la prova circa l'insussistenza di un concorso colposo dell'attore gravasse su quest'ultimo anziché sull' comprensivo, quale fatto interruttivo del CP_1 nesso causale che, peraltro, in quanto tale, ben può essere rilevato, in ogni caso, anche d'ufficio; in tal senso: Cass. civ. n. 6529/2011 – ha, di fatto, correttamente rigettato la domanda risarcitoria, ritenendo non provato il nesso di causalità (cfr., in particolare, la motivazione della sentenza, laddove il giudice ha osservato che “non vi sono elementi per ritenere che il danno si sia verificato nell'ambito del dinamismo connaturato alla cosa o allo sviluppo di un agente dannoso sorto nella cosa, ovvero, ancora, che la lesione sia stata provocata per l'invisibilità dell'ostacolo”; cfr. pag. 4, ultimo par., della sentenza appellata, in atti).
***
Ne deriva, dunque, alla luce di tutto quanto sin qui osservato, l'integrale rigetto dell'appello proposto, con integrale conferma della sentenza appellata.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, sono poste a carico dell'odierno appellante, con esclusivo riferimento a quelle sostenute dall'Istituto scolastico e con compensazione, invece, delle stesse, nei rapporti tra l'appellante e la compagnia assicurativa, non avendo l'appellante proposto alcuna impugnazione avverso il capo della sentenza dichiarativo del difetto di legittimazione passiva della compagnia stessa (parte del presente giudizio in qualità di litisconsorte necessario), e non potendo, quindi, ravvisarsi alcuna soccombenza in senso tecnico dell'appellante sul punto. Le spese di lite sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, in applicazione dei valori minimi (non venendo qui in considerazioni complesse questioni giuridiche) previsti dallo scaglione valoriale di riferimento (da € 1.101,00 a € 5.200,00, individuato avuto riguardo al petitum; così: Cass. civ. n. 15857/2019), con riconoscimento di tutte le fasi, ad esclusione di quella istruttoria, in concreto non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa civile di secondo grado iscritta al 420 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, ogni altra domanda o eccezione disattesa, così provvede:
• Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza in oggetto, che, per Parte_1
l'effetto, conferma;
• Condanna a rifondere le spese di lite sostenute dall' Parte_1 [...]
per il presente giudizio, che si liquidano Controparte_1 in complessivi € 852,00 oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge;
• Compensa integralmente, nei rapporti tra e Parte_1 Controparte_2
le spese di lite del presente giudizio;
[...]
• Rigetta ogni altra domanda;
• Dichiara che sussistono i presupposti per l'applicazione, alla parte appellante, dell'art. 13, co. 1- quater, del T.U. D.P.R. del 115/2002, così come modificato dall'art. 1, co. 17, d.lgs. 228/2012.
Così deciso in Campobasso, 10 novembre 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 420 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022;
promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso, nel presente giudizio, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giuseppe Di Vito;
(parte appellante)
contro
:
(C.F.: , rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso, nel presente giudizio, dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso;
(parte appellata)
nonché nei confronti di:
(P.IVA: , rappresentata e difesa, nel presente giudizio, Controparte_2 P.IVA_2 dall'avv. Giovanni Fiorella;
(litisconsorte necessario)
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Isernia n. 723/2014;
Conclusioni: come da note scritte in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierno attore ha riassunto l'appello (originariamente proposto dinanzi al Tribunale di Isernia, dichiaratosi, tuttavia, territorialmente incompetente, in favore dell'intestato Tribunale in grado di appello) avverso la sentenza in oggetto, con cui:
- era stata rigettata, nei confronti dell'Istituto comprensivo statale odierno appellato, la domanda di risarcimento del danno cd. differenziale proposta dall'odierno appellante, , per Parte_1
l'infortunio a lui occorso in data 04/12/2009 alle ore 12.30 circa, allorquando, mentre si trovava, in qualità di docente-supplente, nell'aula III C dell'Istituto convenuto, intento a fare lezione, urtava violentemente la cattedra con il piede destro, riportando un “trauma contusivo dell'avampiede destro con infrazione del malleolo peroniero e frattura del quinto metatarso”;
- era stato, invece, dichiarato il difetto di legittimazione passiva in capo alla compagnia assicurativa convenuta, chiamata in giudizio direttamente dall'attore, odierno appellante, senza che l'Istituto comprensivo ne avesse richiesto la chiamata in garanzia.
L'appellante, in particolare, ha dedotto, quali motivi di appello:
1. l'erroneità della sentenza impugnata, nella parte in cui il giudice di prime cure, ritenendo di non potersi pronunciare in ordine all'infortunio sul lavoro subito dall'attore in primo grado per essere funzionalmente competente, in ordine a tale domanda, il giudice del lavoro, non ha riconosciuto il diritto dell'attore al risarcimento del danno differenziale (motivi denominati n. I e II nell'atto di appello);
2. l'erroneità della sentenza impugnata, nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto non raggiunta la prova (che, secondo il Giudice di pace, gravava sull'attore) circa l'insussistenza di un concorso colposo in capo all'attore stesso (motivo denominato n. III nell'atto di appello).
L'appellante ha, quindi, concluso, chiedendo l'accoglimento dell'appello e, per l'effetto, ad integrale riforma della sentenza impugnata, l'accertamento della responsabilità dell' appellato nella CP_1 causazione dell'infortunio/sinistro per cui è causa, con conseguente condanna dell' stesso al CP_1 risarcimento di tutti i danni dallo stesso subiti, quantificati in complessivi € 3.846,18.
Si sono costituiti in giudizio l' appellato e la compagnia assicurativa: Controparte_1
- contestando, quanto all' , le avverse deduzioni, in quanto infondate;
Controparte_1
- eccependo, quanto alla compagnia assicurativa, il proprio difetto di legittimazione passiva e ribadendo la propria estraneità rispetto ai fatti di causa. Gli stessi hanno, quindi, concluso, chiedendo l'integrale rigetto dell'appello proposto.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e, fatte precisare le conclusioni mediante scambio di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., la stessa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del
26/04/2025, previa concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali difensivi.
***
L'appello non è fondato e, pertanto, deve essere rigettato.
1. Infondato è, in primo luogo, il primo motivo di appello (motivi n. I e II dell'atto di appello), derivate da un'errata interpretazione, da parte dell'odierno appellante, della ratio decidendi, sul punto, della sentenza appellata, laddove il giudice di prime cure – dopo aver, correttamente, rilevato che l'incompetenza funzionale del Giudice di pace adito non in funzione di giudice del lavoro non era stata tempestivamente eccepita dalla parte, né rilevata d'ufficio dal giudice stesso – ha ritenuto che fosse a lui preclusa ogni pronuncia “sul punto” (id est: in punto di incompetenza), tanto è vero che il Giudice di pace si è pronunciato nel merito della domanda.
2. Infondato è, inoltre, anche il secondo motivo di appello (motivo n. III dell'atto di appello).
Preliminarmente, è opportuno premettere che, secondo il consolidato orientamento della Suprema corte,
“alla domanda di danno differenziale da infortunio sul lavoro si applica la disciplina sul riparto degli oneri probatori prevista nell'art. 1218 c.c. sull'inadempimento delle obbligazioni, motivo per il quale il lavoratore deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, del danno ed il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile” (così: Cass. civ., Sez. lavoro, n. 20327/2023).
Ebbene, così ricostruita la ripartizione degli oneri probatori in subiecta materia, si osserva che, nel caso di specie, non può ritenersi che l'attore in primo grado, odierno appellante, abbia assolto l'onere probatorio su di sé gravante in ordine alla sussistenza del nesso di causalità tra il danno e la prestazione lavorativa, essendo, piuttosto, emersa – dalle stesse allegazioni attoree – la sussistenza di una diversa causa del danno, non imputabile al datore di lavoro, e ravvisabile, in particolare, nel comportamento del danneggiato stesso, tale da interrompere il nesso di causalità (art. 1227 c.c.).
Dalle stesse allegazioni dell'attore in primo grado, infatti, risulta che egli ha subito il danno riportato e consistito nel “trauma contusivo all'avampiede destro con infrazione del malleolo peroniero e frattura del quinto metatarso”, perché, “mentre era intento a fare lezione […] urtava violentemente con il piede destro la cattedra” (cfr. atto di citazione, in atti).
È, tuttavia, evidente come – secondo l'id quod plerumque accidit – non sia predicabile, in radice, alcun nesso di causalità tra: - la prestazione lavorativa svolta, in concreto, dall'odierno appellante al momento dell'infortunio
(prestazione lavorativa che, come si legge dalla documentazione in atti, è consistita in una lezione teorico-laboratoriale finalizzata alla preparazione dei “festoni” natalizi e che, quindi, non implicava, di per sé, alcun movimento veloce e/o di impatto da parte del docente come, ad esempio, potrebbe, invece, accadere nell'ambito di una lezione di educazione fisica, presupponendo, piuttosto, la prestazione lavorativa svolta, un'attività tendenzialmente statica da parte sua o, comunque, caratterizzata da movimenti non imprevedibili e/o scattosi);
- e l'urto violento del piede destro con la cattedra, caratterizzato, peraltro, da un livello di intensità tale da procurargli, addirittura, una frattura, cioè che – tuttavia – è difficilmente compatibile, pur nella situazione di scarsità di spazi e di sovraffollamento descritta dall'appellante, con un urto accidentale (ad es.: per mera distrazione) del docente con la cattedra da seduto, e/o all'atto di alzarsi e/o di camminare tra i banchi per recarsi da un alunno, dovendosi, quindi, ritenere che un urto così violento, in quelle circostanze concrete, sia dipeso da un comportamento del danneggiato eccedente ciò che è ragionevolmente dato attendersi, sì da integrare esso stesso la causa esclusiva del danno.
Ineccepibile appare, allora, la motivazione della sentenza appellata, nella parte in cui il giudice di prime cure – pur avendo, tecnicamente, errato nel ritenere che la prova circa l'insussistenza di un concorso colposo dell'attore gravasse su quest'ultimo anziché sull' comprensivo, quale fatto interruttivo del CP_1 nesso causale che, peraltro, in quanto tale, ben può essere rilevato, in ogni caso, anche d'ufficio; in tal senso: Cass. civ. n. 6529/2011 – ha, di fatto, correttamente rigettato la domanda risarcitoria, ritenendo non provato il nesso di causalità (cfr., in particolare, la motivazione della sentenza, laddove il giudice ha osservato che “non vi sono elementi per ritenere che il danno si sia verificato nell'ambito del dinamismo connaturato alla cosa o allo sviluppo di un agente dannoso sorto nella cosa, ovvero, ancora, che la lesione sia stata provocata per l'invisibilità dell'ostacolo”; cfr. pag. 4, ultimo par., della sentenza appellata, in atti).
***
Ne deriva, dunque, alla luce di tutto quanto sin qui osservato, l'integrale rigetto dell'appello proposto, con integrale conferma della sentenza appellata.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, sono poste a carico dell'odierno appellante, con esclusivo riferimento a quelle sostenute dall'Istituto scolastico e con compensazione, invece, delle stesse, nei rapporti tra l'appellante e la compagnia assicurativa, non avendo l'appellante proposto alcuna impugnazione avverso il capo della sentenza dichiarativo del difetto di legittimazione passiva della compagnia stessa (parte del presente giudizio in qualità di litisconsorte necessario), e non potendo, quindi, ravvisarsi alcuna soccombenza in senso tecnico dell'appellante sul punto. Le spese di lite sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, in applicazione dei valori minimi (non venendo qui in considerazioni complesse questioni giuridiche) previsti dallo scaglione valoriale di riferimento (da € 1.101,00 a € 5.200,00, individuato avuto riguardo al petitum; così: Cass. civ. n. 15857/2019), con riconoscimento di tutte le fasi, ad esclusione di quella istruttoria, in concreto non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa civile di secondo grado iscritta al 420 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, ogni altra domanda o eccezione disattesa, così provvede:
• Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza in oggetto, che, per Parte_1
l'effetto, conferma;
• Condanna a rifondere le spese di lite sostenute dall' Parte_1 [...]
per il presente giudizio, che si liquidano Controparte_1 in complessivi € 852,00 oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge;
• Compensa integralmente, nei rapporti tra e Parte_1 Controparte_2
le spese di lite del presente giudizio;
[...]
• Rigetta ogni altra domanda;
• Dichiara che sussistono i presupposti per l'applicazione, alla parte appellante, dell'art. 13, co. 1- quater, del T.U. D.P.R. del 115/2002, così come modificato dall'art. 1, co. 17, d.lgs. 228/2012.
Così deciso in Campobasso, 10 novembre 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo