TRIB
Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/07/2025, n. 1815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1815 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8830/2021
TRIBUNALE di BOLOGNA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8830/2021
tra
Parte_1
ATTORE/I
e
CP_1
[...]
Parte_2
Parte_3
[...]
CONVENUTO/I
Oggi 10 luglio 2025 ad ore 13.39 innanzi al dott. Marco D'Orazi, sono comparsi:
Per 'avv. LENZI NICOLA, oggi sostituito da Parte_1 CP_2
Per , in quanto è oggi non più fra i vivi ed ha alter Parte_4
ego nell'erede signora come oltre Pt_2
Per l'avv. DESCOVICH MARCATO GREGORIO Parte_2
pagina 1 di 5 Per l'avv. AUFIERO ANDREA Parte_2
Per l'avv. GRANDE GIUSEPPE CARLO Parte_3
Per l'avv. GRANDE GIUSEPPE CARLO. Parte_3
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
TUTTE le parti chiedono che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, per accordi;
nonché la compensazione integrale delle spese;
i patroni presenti dichiarano a verbale di rinunciare alla solidarietà professionale. Le parti,
inoltre, chiedono che il giudice disponga la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, che fu già disposta presso la Agenzia delle Entrate Dir. Prov.
Bologna in data 22 luglio 2021, nel particolare 28365 nel generale 40250, con repertorio del titolo 8830/2021
Le parti rinunciano tutte, in base ai poteri in atti, alla impugnazione della emananda sentenza.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
dandone lettura.
Il Giudice
dott. Marco D'Orazi
pagina 2 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco D'Orazi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8830/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LENZI NICOLA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA BARBERIA N. 30
40123 BOLOGNApresso il difensore avv. LENZI NICOLA
ATTORE/I
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e CP_1 C.F._2
dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._3
DESCOVICH MARCATO GREGORIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in
VIA SANTO STEFANO 25 40125 BOLOGNApresso il difensore avv. DESCOVICH
MARCATO GREGORIO
pagina 3 di 5 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._4
AUFIERO ANDREA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA SANTO
STEFANO, 25 40125 BOLOGNApresso il difensore avv. AUFIERO ANDREA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._5
GRANDE GIUSEPPE CARLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA
ORSONI 16 BOLOGNApresso il difensore avv. GRANDE GIUSEPPE CARLO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._6
GRANDE GIUSEPPE CARLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA
ORSONI 16 BOLOGNApresso il difensore avv. GRANDE GIUSEPPE CARLO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come sopra a verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vi è accordo delle parti, rispetto al quale non vi è ragione di discostarsi. La estinzione del giudizio comporta la cancellazione della causa dal ruolo, nonché la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale. Le parti, nella odierna discussione,
hanno dichiarato che tale cancellazione potrebbe essere già avvenuta ma ciò non impedisce l'ordine al signor conservatore.
Le parti hanno rinunciato alla impugnazione, dichiarazione di cui il giudice può solo prendere atto
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita,
così dispone:
1. DICHIARA la cessazione della materia del contendere.
2. SPESE COMPENSATE.
3. ESTINTO QUESTO GIUDIZIO.
4. ORDINA al signor OR dei RR. II. di questa provincia, modernamente
Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Bologna-territorio, di cancellare la
trascrizione della domanda che ha dato origine a questo processo, avvenuta in
data 22 luglio 2021, nel particolare 28365 nel generale 40250, con repertorio
del titolo che ha dato luogo alla trascrizione n. 8830/2021, corrispondente al
REGISTRO GENERALE di questo processo;
esonerando il signor OR
da ogni responsabilità per tale cancellazione. Qualora la stessa non sia già
avvenuta.
5. PRENDE ATTO DELLA RINUNCIA ALLA IMPUGNAZIONE.
6. LETTO ALLE PARTI PRESENTI.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Bologna, 10 luglio 2025
Il Giudice
dott. Marco D'Orazi pagina 5 di 5
TRIBUNALE di BOLOGNA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8830/2021
tra
Parte_1
ATTORE/I
e
CP_1
[...]
Parte_2
Parte_3
[...]
CONVENUTO/I
Oggi 10 luglio 2025 ad ore 13.39 innanzi al dott. Marco D'Orazi, sono comparsi:
Per 'avv. LENZI NICOLA, oggi sostituito da Parte_1 CP_2
Per , in quanto è oggi non più fra i vivi ed ha alter Parte_4
ego nell'erede signora come oltre Pt_2
Per l'avv. DESCOVICH MARCATO GREGORIO Parte_2
pagina 1 di 5 Per l'avv. AUFIERO ANDREA Parte_2
Per l'avv. GRANDE GIUSEPPE CARLO Parte_3
Per l'avv. GRANDE GIUSEPPE CARLO. Parte_3
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
TUTTE le parti chiedono che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, per accordi;
nonché la compensazione integrale delle spese;
i patroni presenti dichiarano a verbale di rinunciare alla solidarietà professionale. Le parti,
inoltre, chiedono che il giudice disponga la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, che fu già disposta presso la Agenzia delle Entrate Dir. Prov.
Bologna in data 22 luglio 2021, nel particolare 28365 nel generale 40250, con repertorio del titolo 8830/2021
Le parti rinunciano tutte, in base ai poteri in atti, alla impugnazione della emananda sentenza.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
dandone lettura.
Il Giudice
dott. Marco D'Orazi
pagina 2 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco D'Orazi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8830/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LENZI NICOLA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA BARBERIA N. 30
40123 BOLOGNApresso il difensore avv. LENZI NICOLA
ATTORE/I
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e CP_1 C.F._2
dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._3
DESCOVICH MARCATO GREGORIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in
VIA SANTO STEFANO 25 40125 BOLOGNApresso il difensore avv. DESCOVICH
MARCATO GREGORIO
pagina 3 di 5 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._4
AUFIERO ANDREA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA SANTO
STEFANO, 25 40125 BOLOGNApresso il difensore avv. AUFIERO ANDREA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._5
GRANDE GIUSEPPE CARLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA
ORSONI 16 BOLOGNApresso il difensore avv. GRANDE GIUSEPPE CARLO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._6
GRANDE GIUSEPPE CARLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA
ORSONI 16 BOLOGNApresso il difensore avv. GRANDE GIUSEPPE CARLO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come sopra a verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vi è accordo delle parti, rispetto al quale non vi è ragione di discostarsi. La estinzione del giudizio comporta la cancellazione della causa dal ruolo, nonché la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale. Le parti, nella odierna discussione,
hanno dichiarato che tale cancellazione potrebbe essere già avvenuta ma ciò non impedisce l'ordine al signor conservatore.
Le parti hanno rinunciato alla impugnazione, dichiarazione di cui il giudice può solo prendere atto
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita,
così dispone:
1. DICHIARA la cessazione della materia del contendere.
2. SPESE COMPENSATE.
3. ESTINTO QUESTO GIUDIZIO.
4. ORDINA al signor OR dei RR. II. di questa provincia, modernamente
Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Bologna-territorio, di cancellare la
trascrizione della domanda che ha dato origine a questo processo, avvenuta in
data 22 luglio 2021, nel particolare 28365 nel generale 40250, con repertorio
del titolo che ha dato luogo alla trascrizione n. 8830/2021, corrispondente al
REGISTRO GENERALE di questo processo;
esonerando il signor OR
da ogni responsabilità per tale cancellazione. Qualora la stessa non sia già
avvenuta.
5. PRENDE ATTO DELLA RINUNCIA ALLA IMPUGNAZIONE.
6. LETTO ALLE PARTI PRESENTI.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Bologna, 10 luglio 2025
Il Giudice
dott. Marco D'Orazi pagina 5 di 5