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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 15/04/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 294/2024
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 294/2024 tra
Pt_1 [...]
Parte_2
RICORRENTI
e
Controparte_1
[...]
RESISTENTI
Oggi 15 aprile 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per e Per l'avv. CALVANI LORENZO Parte_3 Parte_2
Per nessuno Controparte_1 Per l'avv. PACINI GIAMPAOLO, oggi sostituito dall'avv. Carolina Di Rocco Controparte_1
Il Giudice invita le parti a rassegnare le conclusioni.
Le parti si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento.
L'avv. Di Rocco ribadisce l'inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 2112 c.c., non essendo intervenuta alcuna retrocessione dell'azienda, essendo il reparto rimasto nella disponibilità di di CP
, seppure per un titolo diverso, non avendo mai avuto rapporti con i Controparte_1 Controparte_1
ricorrenti.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti,
pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 294/2024 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_3 C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. ST AN, dell'avv. CALVANI C.F._2
LORENZO e dell'avv. SIMONI SARA, con elezione di domicilio in FIRENZE, VIALE SPARTACO
LAVAGNINI N. 13, presso il difensore avv. ST AN
PARTE RICORRENTE contro con il patrocinio dell'avv. PACINI GIAMPAOLO, elettivamente domiciliata in Controparte_1
FIRENZE VIA DEL BOBOLINO N. 12, presso il difensore avv. PACINI GIAMPAOLO;
PARTE RESISTENTE
Controparte_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 23.01.2024, e hanno esposto e dedotto: Parte_3 Parte_2
a) di avere prestato attività lavorativa presso il punto vendita Penny Market di Castelfiorentino
(FI), via Niccoli n. 4, alle dipendenze di di , cessionaria del ramo CP Controparte_1
di azienda costituito dal reparto macelleria: il ricorrente dal 25.05.2023 al 31.07.2023, Pt_3
con mansioni di aiuto commesso e con inquadramento nel V livello CCNL applicato, con orario di lavoro di n. 35 ore settimanali, dal lunedì al sabato, e il ricorrente dal 1.04.2023 al Pt_2
3.07.2023, con mansioni di commesso e con inquadramento nel IV livello CCNL applicato, con orario di lavoro di n. 40 ore settimanali, dal lunedì al sabato;
b) che dalla scheda anagrafico professionale del ricorrente risulta che lo stesso è stato Pt_3
assunto con contratto a tempo determinato part time; contratto mai sottoscritto dal lavoratore;
2 c) che dalle buste paga di maggio e di giugno 2023 risulta che il ricorrente è stato assunto Pt_2
con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ma il datore di lavoro gli aveva detto di averlo assunto a tempo determinato fino al 3.07.2023;
d) di avere impugnato, con lettere del 31.08.2023, la legittimità dei termini apposti ai contratti di lavoro subordinato, in quanto mai sottoscritti, chiedendo, altresì, il pagamento delle retribuzioni non corrisposte;
e) di avere diritto, il ricorrente , al pagamento di euro 2.010,86, a titolo di retribuzione del Pt_3
mese di luglio 2023, e, il ricorrente , al pagamento di euro 2.662,50, a titolo di Pt_2
retribuzione dei mesi di giugno e di luglio 2023, come emergente dalle buste paga versate in atti;
f) che Penny Market concedeva in affitto a il ramo di azienda costituito dal reparto Controparte_1
macelleria, con riferimento al punto vendita di Castelfiorentino, via Niccoli n. 4, e che quest'ultima società cedeva in affitto il suddetto ramo di azienda a di CP CP
, con atto notarile del 28.03.2023, con decorrenza dal 1.04.2023, per la durata di un anno;
[...]
g) che, con atto pubblico datato 28.07.2023, ha nuovamente ceduto alla ditta Controparte_1
individuale , con decorrenza dal 1.08.2023, il ramo di azienda Controparte_1 avente ad oggetto l'attività di commercio al dettaglio di carni e prodotti a base di carne all'interno del punto vendita Penny Market di Castelfiorentino, via Niccoli n. 4.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno chiesto all'intestato Tribunale di: “accertare quanto segue: IN VIA
PRELIMINARE che tra la società Penny Market, e è intercorso un affitto di CP CP ramo di azienda avente ad oggetto l'attività di commercio al dettaglio di carni e prodotti di carni presso il punto vendita di Castelfiorentino;
che in data 31.7.2023 il suddetto ramo di azienda è retrocesso dalla società alla società e che, contestualmente alla retrocessione CP CP de qua, quest'ultima società ha (ri)ceduto senza soluzione di continuità alla società il CP
ramo di azienda di Castelfiorentino ex art 2112 c.c., per tutti i motivi dedotti. LA
NULLITÀ/ILLEGITTIMITÀ/INEFFICACIA dei termini apposti ai contratti di lavoro dei ricorrenti (e/o contratto di lavoro del sig. e la nullità dell'orario di lavoro parziale del sig. con Pt_3 Pt_3
conseguente conversione dei rapporti di lavoro a termine in ordinari rapporti di lavoro a tempo indeterminato full-time sin dall'origine (o dalla diversa decorrenza e orario ritenuti di giustizia). LA
NULLITÀ/ILLEGITTIMITÀ/INEFFICACIA dei licenziamenti intimati ai ricorrenti per i motivi esposti
e per l'effetto condanni la società a reintegrare i ricorrenti ex art. 2112 c.c., e al CP
pagamento in loro favore di tutte le retribuzioni maturate dalla data del licenziamento sino alla effettiva reintegra e/o riammissione (o nella diversa misura ritenuta di giustizia). In ipotesi, ferma la
3 nullità dei termini apposti ai contratti di assunzione e/o contratto di assunzione del sig. accerti Pt_3
per entrambi i ricorrenti la mancanza di un valido atto interruttivo del rapporto di lavoro e condanni la società a riassumere i ricorrenti e al pagamento in loro favore di tutte le retribuzioni CP
maturate dalla data del licenziamento sino alla effettiva riammissione e/o nella diversa misura ritenuta di giustizia. In ulteriore ipotesi, ferma la nullità dei termini apposti ai contratti di assunzione e/o contratto di assunzione del sig. condanni la convenuta e in solido tra Pt_3 CP CP
loro, al pagamento in favore dei ricorrenti e/o del sig. di una indennità risarcitoria pari 12 Pt_3
mensilità ex art. 28 Dlgs 81/15 (o nella diversa misura di giustizia) e condanni la società CP
a riassumere i ricorrenti. CONDANNI, inoltre, le società convenute, così come in epigrafe, al
[...] pagamento in solido tra loro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 c.c., dei seguenti importi: - €
2.010,86 in favore del sig. - € 2.662,50 in favore del sig. . O le diverse somme ritenute di Pt_3 Pt_2
giustizia. IN IPOTESI: condanni la società al pagamento nei confronti dei ricorrenti, CP per i motivi esposti, dei seguenti importi: € 2.330,69 a titolo di retribuzione di luglio 2023; Pt_3
: € 2.943,23 a titolo di retribuzioni di giugno e luglio 2023 (o le diverse somme ritenute di Pt_2 giustizia). CONDANNI la società al risarcimento del danno ai sensi dell'art 10 Dlgs CP
81/15 in favore del sig. da quantificarsi in € 100,00 per ogni giorno di lavoro prestato per i Pt_3
motivi di cui in narrativa o le diverse somme ritenute di giustizia. Con espressa riserva di agire in separato giudizio per la determinazione del quantum debeatur. VINTE LE SPESE”.
Nonostante la regolarità della notifica, effettuata a mezzo PEC in data 2.02.2024, Controparte_1
non si è costituita in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia, con ordinanza del Controparte_1
22.07.2024.
In memoria di costituzione, ha contestato le domande e ne ha chiesto la reiezione, in Controparte_1 quanto infondate, non essendo applicabile nella fattispecie l'art. 2112 c.c., non essendosi verificata alcuna retrocessione di azienda.
La causa è stata istruita con la documentazione versata in atti dalle parti e con quella prodotta da
[...]
, a seguito dell'ordinanza del 22.07.2024, e discussa e decisa all'odierna udienza, con CP_2
dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
L'art. 19 (Apposizione del termine e durata massima) D.lgs. 81/2015 prevede che: “(…) 4. Con
l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali
4 è stipulato;
in caso di proroga e di rinnovo dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi”.
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno contestato di avere mai sottoscritto i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato risultanti dalle comunicazioni obbligatorie effettuate dal Pt_4
datore di lavoro al competente Centro per l'Impiego (v. la documentazione allegata da parte ricorrente alla nota di deposito del 29.07.2022, proveniente da dalla quale risulta che entrambi i CP_2
lavoratori sono stati formalmente assunti da parte resistente con Controparte_1 Controparte_1
contratti di lavoro a tempo determinato, rispettivamente, dal 25.05.2023 al 30.06.2023, Parte_3
scadenza poi prorogata al 31.07.2023, e dal 4.05.2023 al 3.07.2023), nonché dalla Parte_2
scheda anagrafico professionale del ricorrente di cui al doc. n. 5 del fascicolo di parte ricorrente Pt_3
e dalle buste paga di entrambi i ricorrenti, di cui ai doc. n. 4, 6, 7 del fascicolo di parte ricorrente
(peraltro, dalla busta paga di cui al doc. n. 7 del fascicolo di parte ricorrente emerge che il rapporto di lavoro del ricorrente è iniziato il 4.05.2023, conformemente a quanto previsto nella Pt_2
comunicazione ). Pt_4
Trattandosi di una forma scritta prevista ad substantiam (v. Cass. S.L. ord. n. 2774/2018), incombeva sul datore di lavoro, a fronte della radicale contestazione dei ricorrenti, l'onere di produrre in giudizio i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato muniti della sottoscrizione dei lavoratori, onere che, non essendosi costituita in giudizio, parte resistente non ha Controparte_1 Controparte_1
evidentemente assolto.
Conseguentemente, deve essere dichiarata priva di effetto l'apposizione dei termini apposti ai contratti di lavoro subordinato dei ricorrenti, in difetto della necessaria forma scritta, con conseguente accertamento della sussistenza inter partes di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, rispettivamente, dal 25.05.2023 per il ricorrente e dal 4.05.2023 per il ricorrente (non Pt_3 Pt_2 avendo quest'ultimo specificamente allegato in ricorso l'anticipata decorrenza del rapporto di lavoro rispetto a quanto risultante dalle buste paga in atti;
peraltro, nella lettera di impugnazione del termine del 31.08.2023, sottoscritta dal ricorrente, si fa riferimento ad un rapporto di lavoro instaurato in data
4.05.2023 e terminato in data 3.07.2023).
Ciò posto, i ricorrenti hanno invocato, in primo luogo (v. pag. n. 7 del ricorso), l'applicabilità, alla fattispecie, delle tutele di cui all'art. 2 D.lgs. 23/2015, non essendovi stato alcun valido atto interruttivo scritto dei rapporti di lavoro de quibus ed essendo, di fatto, detti rapporti cessati nelle date delle previste scadenze degli asseriti contratti a termine (ovvero, rispettivamente, in data 31.07.2023 e in data
3.07.2023), a fronte, tuttavia, della nullità/inefficacia dei predetti termini, per difetto di forma scritta.
5 A tal proposito, si vedano la scheda anagrafico professionale del ricorrente , dalla quale risulta la Pt_3
cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato e parziale intercorso con di CP
al 31.07.2023 (v. doc. n. 5 del fascicolo di parte ricorrente) e la busta paga del mese di Controparte_1
luglio 2023, dalla quale, parimenti, emerge la data di cessazione del rapporto al 31.07.2023 (v. doc. n. 6 del fascicolo di parte ricorrente); nonché, per il ricorrente , la busta paga del mese di luglio 2023, Pt_2
dalla quale risulta la cessazione del rapporto di lavoro intercorso con di CP Controparte_1
al 3.07.2023 (v. doc. n. 7 del fascicolo di parte ricorrente).
Si ritiene, pertanto, documentalmente accertato che i predetti rapporti di lavoro siano di fatto cessati, per esclusiva volontà datoriale (manifestata con comportamenti concludenti), alle date di scadenza previste dai contratti di lavoro asseritamente a termine;
termini, tuttavia, da ritenersi inefficaci, in difetto del requisito, previsto ad substantiam, della forma scritta, con la conseguenza che anche i recessi risultano essere stati intimati in difetto di atto scritto, con conseguente applicazione della previsione di cui all'art. 2 D.lgs. 23/2015, invocata in principalità dai ricorrenti in ricorso.
Si veda, a tal proposito, Cass. S.L. sent. n. 2346/2025 e Corte d'Appello di Milano, sent. n. 706/2019.
In particolare, l'art. 2 D.lgs. 23/2015 prevede che: “1. Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio a norma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero perché riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto.
A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità di cui al comma 3. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale. ((9)) 2. Con la pronuncia di cui al comma 1, il giudice condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità e l'inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. 3. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al comma 2, al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della
6 reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennità deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione. 4. La disciplina di cui al presente articolo trova applicazione anche nelle ipotesi in cui il giudice accerta il difetto di giustificazione per motivo consistente nella disabilità fisica o psichica del lavoratore, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68”.
Conseguentemente, deve essere dichiarata l'inefficacia dei licenziamenti orali intimati ai ricorrenti in data 31.07.2023 e 3.07.2023 e parte resistente deve essere condannata Controparte_1
alla reintegrazione dei lavoratori nel posto di lavoro e al risarcimento dei danni subiti dai lavoratori per i licenziamenti inefficaci, quantificati in un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito dai lavoratori, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Con riferimento al rapporto di lavoro del ricorrente , lo stesso non ha contestato di avere di fatto Pt_3
effettivamente osservato un orario di lavoro part time di n. 35 ore settimanali, dal 25.05.2023 al
31.07.2023, deducendo, tuttavia, di non avere sottoscritto il contratto di lavoro a tempo parziale, invocando, a tal fine, la previsione di cui all'art. 5 D.lgs. 81/2015, che prevede che il contratto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta ai fini della prova (v. pag. n. 11 del ricorso).
A tal proposito, l'art. 10 D.lgs. 81/2015 prevede che: “1. In difetto di prova in ordine alla stipulazione
a tempo parziale del contratto di lavoro, su domanda del lavoratore è dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno, fermo restando, per il periodo antecedente alla data della pronuncia giudiziale, il diritto alla retribuzione ed al versamento dei contributi previdenziali dovuti per le prestazioni effettivamente rese. 2. Qualora nel contratto scritto non sia determinata la durata della prestazione lavorativa, su domanda del lavoratore è dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla pronuncia. Qualora l'omissione riguardi la sola collocazione temporale dell'orario, il giudice determina le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale, tenendo conto delle responsabilità familiari del lavoratore interessato e della sua necessità di integrazione del reddito mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa,
7 nonché delle esigenze del datore di lavoro. Per il periodo antecedente alla pronuncia, il lavoratore ha in entrambi i casi diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta per le prestazioni effettivamente rese, a un'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno. 3. Lo svolgimento di prestazioni in esecuzione di clausole elastiche senza il rispetto delle condizioni, delle modalità e dei limiti previsti dalla legge o dai contratti collettivi comporta il diritto del lavoratore, in aggiunta alla retribuzione dovuta, a un'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno”.
Pertanto, deve essere dichiarata la sussistenza tra il ricorrente e la resistente Pt_3 Controparte_1
di un rapporto di lavoro a tempo pieno, in difetto di prova scritta in ordine alla Controparte_1
stipulazione del contratto a tempo parziale, fermo restando, per il periodo antecedente alla data della presente pronuncia giudiziale, il diritto alla retribuzione ed al versamento dei contributi previdenziali dovuti per le prestazioni effettivamente rese (ovvero con riferimento ad un orario di n. 35 ore settimanali).
Deve essere, invece, rigettata la domanda risarcitoria formulata dal ricorrente , ai sensi dell'art. Pt_3
10, comma 2, D.lgs. 81/2015, che presuppone, diversamente da quanto verificatosi nella fattispecie, che il contratto di lavoro sia stato redatto per iscritto.
Ancora, parte resistente deve essere condannata al pagamento, a Controparte_1
favore del ricorrente , della somma di euro 2.010,86, dovuta a titolo di retribuzione del mese di Pt_3
luglio 2023 (v. la busta paga di cui al doc. n. 6 del fascicolo di parte ricorrente), e, a favore del ricorrente della somma di euro 2.662,50, dovuta a titolo di retribuzione dei mesi di giugno e di Pt_2
luglio 2023 (v. le buste paga di cui al doc. n. 7 del fascicolo di parte ricorrente), avendo i ricorrenti specificamente allegato l'inadempimento della resistente delle predette obbligazioni di pagamento della retribuzione e non avendo parte resistente, sulla quale incombeva il relativo onere probatorio, provato di avere correttamente adempiuto, ovvero provato la sussistenza di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo di tali obbligazioni, essendo rimasta contumace nel presente giudizio.
Si ritiene, al contrario, che, nella fattispecie, non possa affermarsi la responsabilità solidale della resistente ai sensi dell'art. 2112 c.c., a fronte della radicale contestazione di Controparte_1 quest'ultima in relazione alla sussistenza di una retrocessione del ramo di azienda, incombendo il relativo onere della prova sui ricorrenti.
Infatti, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in materia di trasferimento d'azienda, la disciplina dell'art. 2112 c.c. si applica anche nell'ipotesi di cessazione del contratto di affitto d'azienda e conseguente retrocessione della stessa all'originario cedente, purché quest'ultimo prosegua l'attività già esercitata in precedenza, mediante l'immutata organizzazione
8 aziendale, con onere della prova a carico di chi invoca gli effetti dell'avvenuto trasferimento (Cass. Sez.
L -, Sentenza n. 23765 del 01/10/2018 (Rv. 650570 - 01).
Nel caso in esame, in qualità di cedente, e di , in qualità Controparte_1 CP Controparte_1
di cessionaria, hanno stipulato, in ordine al punto vendita Penny Market di Castelfiorentino, dapprima, in data 28.03.2023, per atto pubblico, un contratto denominato “contratto di sub affidamento gestione reparti”, con decorrenza dal 1.04.2023, della durata di 12 mesi, che prevedeva l'operatività dell'art. 2112 c.c., e, poi, per atto pubblico, in data 28.07.2023, un contratto di cessione di ramo di azienda, con decorrenza dal 1.08.2023, senza che risulti documentalmente la risoluzione anticipata del precedente contratto di sub affidamento gestione reparti, con conseguente retrocessione del ramo di azienda a
[...]
e con prosecuzione, da parte di quest'ultima, dell'attività esercitata in precedenza;
al CP
contrario, come dedotto da parte resistente in memoria di costituzione, risulta dai Controparte_1 documenti versati in atti da parte ricorrente che, dall'aprile al luglio 2023 e anche successivamente, il ramo di azienda oggetto di causa è di fatto rimasto nella esclusiva disponibilità di di CP
. Controparte_1
Pertanto, le domande svolte dai ricorrenti nei confronti della resistente e fondate sulla Controparte_1 responsabilità solidale di cui all'art. 2112 c.c. devono essere respinte.
Ogni altra questione di rito, di merito o istruttoria risulta assorbita.
SPESE
Le spese processuali, nel rapporto processuale intercorso tra i ricorrenti e di CP CP
, seguono la prevalente soccombenza di parte resistente e sono liquidate in dispositivo, tenuto
[...]
conto del D.M. n. 147/2022, con riferimento al valore della causa (valori compresi tra i minimi ed i medi) e all'attività in concreto espletata.
Considerate le peculiarità della fattispecie, le spese processuali devono essere, invece, integralmente compensate nel rapporto processuale intercorso tra i ricorrenti e parte resistente Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la nullità/inefficacia del termine apposto al contratto di lavoro subordinato intercorso tra di e , per difetto di forma scritta, e, per l'effetto, accerta CP Controparte_1 Parte_3
la sussistenza inter partes di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 25.05.2023, con orario di lavoro - con decorrenza dalla data della presente pronuncia - a tempo pieno, con inquadramento nel livello V CCNL applicato e con mansioni di aiuto commesso;
9 - dichiara la nullità/inefficacia del termine apposto al contratto di lavoro subordinato intercorso tra di e per difetto di forma scritta, e, per l'effetto, accerta CP Controparte_1 Parte_2
la sussistenza inter partes di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 4.05.2023, con orario di lavoro a tempo pieno, con inquadramento nel livello IV CCNL applicato e con mansioni di commesso;
- dichiara l'inefficacia del licenziamento orale intimato al ricorrente in data 31.07.2023 Parte_3
e, per l'effetto, condanna parte resistente alla reintegrazione del Controparte_1
lavoratore nel posto di lavoro e al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento inefficace, quantificato in un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito dal lavoratore, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative;
in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
condanna il datore di lavoro, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- dichiara l'inefficacia del licenziamento orale intimato al ricorrente in data 3.07.2023 Parte_2
e, per l'effetto, condanna parte resistente alla reintegrazione del Controparte_1 Controparte_1
lavoratore nel posto di lavoro e al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento inefficace, quantificato in un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito dal lavoratore, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative;
in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
condanna il datore di lavoro, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- condanna parte resistente al pagamento, a favore del ricorrente CP Controparte_1
, della somma lorda di euro 2.010,86, a titolo di retribuzione del mese di luglio 2023, Parte_3
oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- condanna parte resistente al pagamento, a favore del ricorrente Controparte_1
della somma lorda di euro 2.662,50, a titolo di retribuzione dei mesi di giugno e di Parte_2
luglio 2023, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- per il resto, rigetta il ricorso;
10 - condanna parte resistente al pagamento, a favore dei ricorrenti, delle Controparte_1
spese processuali, liquidate in complessivi euro 7.000,00 per compenso, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre all'IVA ed al CPA, se dovute, come per legge;
- compensa integralmente le spese processuali nel rapporto processuale intercorso tra i ricorrenti e parte resistente Controparte_1
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 15 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
11
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 294/2024 tra
Pt_1 [...]
Parte_2
RICORRENTI
e
Controparte_1
[...]
RESISTENTI
Oggi 15 aprile 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per e Per l'avv. CALVANI LORENZO Parte_3 Parte_2
Per nessuno Controparte_1 Per l'avv. PACINI GIAMPAOLO, oggi sostituito dall'avv. Carolina Di Rocco Controparte_1
Il Giudice invita le parti a rassegnare le conclusioni.
Le parti si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento.
L'avv. Di Rocco ribadisce l'inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 2112 c.c., non essendo intervenuta alcuna retrocessione dell'azienda, essendo il reparto rimasto nella disponibilità di di CP
, seppure per un titolo diverso, non avendo mai avuto rapporti con i Controparte_1 Controparte_1
ricorrenti.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti,
pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 294/2024 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_3 C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. ST AN, dell'avv. CALVANI C.F._2
LORENZO e dell'avv. SIMONI SARA, con elezione di domicilio in FIRENZE, VIALE SPARTACO
LAVAGNINI N. 13, presso il difensore avv. ST AN
PARTE RICORRENTE contro con il patrocinio dell'avv. PACINI GIAMPAOLO, elettivamente domiciliata in Controparte_1
FIRENZE VIA DEL BOBOLINO N. 12, presso il difensore avv. PACINI GIAMPAOLO;
PARTE RESISTENTE
Controparte_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 23.01.2024, e hanno esposto e dedotto: Parte_3 Parte_2
a) di avere prestato attività lavorativa presso il punto vendita Penny Market di Castelfiorentino
(FI), via Niccoli n. 4, alle dipendenze di di , cessionaria del ramo CP Controparte_1
di azienda costituito dal reparto macelleria: il ricorrente dal 25.05.2023 al 31.07.2023, Pt_3
con mansioni di aiuto commesso e con inquadramento nel V livello CCNL applicato, con orario di lavoro di n. 35 ore settimanali, dal lunedì al sabato, e il ricorrente dal 1.04.2023 al Pt_2
3.07.2023, con mansioni di commesso e con inquadramento nel IV livello CCNL applicato, con orario di lavoro di n. 40 ore settimanali, dal lunedì al sabato;
b) che dalla scheda anagrafico professionale del ricorrente risulta che lo stesso è stato Pt_3
assunto con contratto a tempo determinato part time; contratto mai sottoscritto dal lavoratore;
2 c) che dalle buste paga di maggio e di giugno 2023 risulta che il ricorrente è stato assunto Pt_2
con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ma il datore di lavoro gli aveva detto di averlo assunto a tempo determinato fino al 3.07.2023;
d) di avere impugnato, con lettere del 31.08.2023, la legittimità dei termini apposti ai contratti di lavoro subordinato, in quanto mai sottoscritti, chiedendo, altresì, il pagamento delle retribuzioni non corrisposte;
e) di avere diritto, il ricorrente , al pagamento di euro 2.010,86, a titolo di retribuzione del Pt_3
mese di luglio 2023, e, il ricorrente , al pagamento di euro 2.662,50, a titolo di Pt_2
retribuzione dei mesi di giugno e di luglio 2023, come emergente dalle buste paga versate in atti;
f) che Penny Market concedeva in affitto a il ramo di azienda costituito dal reparto Controparte_1
macelleria, con riferimento al punto vendita di Castelfiorentino, via Niccoli n. 4, e che quest'ultima società cedeva in affitto il suddetto ramo di azienda a di CP CP
, con atto notarile del 28.03.2023, con decorrenza dal 1.04.2023, per la durata di un anno;
[...]
g) che, con atto pubblico datato 28.07.2023, ha nuovamente ceduto alla ditta Controparte_1
individuale , con decorrenza dal 1.08.2023, il ramo di azienda Controparte_1 avente ad oggetto l'attività di commercio al dettaglio di carni e prodotti a base di carne all'interno del punto vendita Penny Market di Castelfiorentino, via Niccoli n. 4.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno chiesto all'intestato Tribunale di: “accertare quanto segue: IN VIA
PRELIMINARE che tra la società Penny Market, e è intercorso un affitto di CP CP ramo di azienda avente ad oggetto l'attività di commercio al dettaglio di carni e prodotti di carni presso il punto vendita di Castelfiorentino;
che in data 31.7.2023 il suddetto ramo di azienda è retrocesso dalla società alla società e che, contestualmente alla retrocessione CP CP de qua, quest'ultima società ha (ri)ceduto senza soluzione di continuità alla società il CP
ramo di azienda di Castelfiorentino ex art 2112 c.c., per tutti i motivi dedotti. LA
NULLITÀ/ILLEGITTIMITÀ/INEFFICACIA dei termini apposti ai contratti di lavoro dei ricorrenti (e/o contratto di lavoro del sig. e la nullità dell'orario di lavoro parziale del sig. con Pt_3 Pt_3
conseguente conversione dei rapporti di lavoro a termine in ordinari rapporti di lavoro a tempo indeterminato full-time sin dall'origine (o dalla diversa decorrenza e orario ritenuti di giustizia). LA
NULLITÀ/ILLEGITTIMITÀ/INEFFICACIA dei licenziamenti intimati ai ricorrenti per i motivi esposti
e per l'effetto condanni la società a reintegrare i ricorrenti ex art. 2112 c.c., e al CP
pagamento in loro favore di tutte le retribuzioni maturate dalla data del licenziamento sino alla effettiva reintegra e/o riammissione (o nella diversa misura ritenuta di giustizia). In ipotesi, ferma la
3 nullità dei termini apposti ai contratti di assunzione e/o contratto di assunzione del sig. accerti Pt_3
per entrambi i ricorrenti la mancanza di un valido atto interruttivo del rapporto di lavoro e condanni la società a riassumere i ricorrenti e al pagamento in loro favore di tutte le retribuzioni CP
maturate dalla data del licenziamento sino alla effettiva riammissione e/o nella diversa misura ritenuta di giustizia. In ulteriore ipotesi, ferma la nullità dei termini apposti ai contratti di assunzione e/o contratto di assunzione del sig. condanni la convenuta e in solido tra Pt_3 CP CP
loro, al pagamento in favore dei ricorrenti e/o del sig. di una indennità risarcitoria pari 12 Pt_3
mensilità ex art. 28 Dlgs 81/15 (o nella diversa misura di giustizia) e condanni la società CP
a riassumere i ricorrenti. CONDANNI, inoltre, le società convenute, così come in epigrafe, al
[...] pagamento in solido tra loro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 c.c., dei seguenti importi: - €
2.010,86 in favore del sig. - € 2.662,50 in favore del sig. . O le diverse somme ritenute di Pt_3 Pt_2
giustizia. IN IPOTESI: condanni la società al pagamento nei confronti dei ricorrenti, CP per i motivi esposti, dei seguenti importi: € 2.330,69 a titolo di retribuzione di luglio 2023; Pt_3
: € 2.943,23 a titolo di retribuzioni di giugno e luglio 2023 (o le diverse somme ritenute di Pt_2 giustizia). CONDANNI la società al risarcimento del danno ai sensi dell'art 10 Dlgs CP
81/15 in favore del sig. da quantificarsi in € 100,00 per ogni giorno di lavoro prestato per i Pt_3
motivi di cui in narrativa o le diverse somme ritenute di giustizia. Con espressa riserva di agire in separato giudizio per la determinazione del quantum debeatur. VINTE LE SPESE”.
Nonostante la regolarità della notifica, effettuata a mezzo PEC in data 2.02.2024, Controparte_1
non si è costituita in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia, con ordinanza del Controparte_1
22.07.2024.
In memoria di costituzione, ha contestato le domande e ne ha chiesto la reiezione, in Controparte_1 quanto infondate, non essendo applicabile nella fattispecie l'art. 2112 c.c., non essendosi verificata alcuna retrocessione di azienda.
La causa è stata istruita con la documentazione versata in atti dalle parti e con quella prodotta da
[...]
, a seguito dell'ordinanza del 22.07.2024, e discussa e decisa all'odierna udienza, con CP_2
dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
L'art. 19 (Apposizione del termine e durata massima) D.lgs. 81/2015 prevede che: “(…) 4. Con
l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali
4 è stipulato;
in caso di proroga e di rinnovo dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi”.
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno contestato di avere mai sottoscritto i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato risultanti dalle comunicazioni obbligatorie effettuate dal Pt_4
datore di lavoro al competente Centro per l'Impiego (v. la documentazione allegata da parte ricorrente alla nota di deposito del 29.07.2022, proveniente da dalla quale risulta che entrambi i CP_2
lavoratori sono stati formalmente assunti da parte resistente con Controparte_1 Controparte_1
contratti di lavoro a tempo determinato, rispettivamente, dal 25.05.2023 al 30.06.2023, Parte_3
scadenza poi prorogata al 31.07.2023, e dal 4.05.2023 al 3.07.2023), nonché dalla Parte_2
scheda anagrafico professionale del ricorrente di cui al doc. n. 5 del fascicolo di parte ricorrente Pt_3
e dalle buste paga di entrambi i ricorrenti, di cui ai doc. n. 4, 6, 7 del fascicolo di parte ricorrente
(peraltro, dalla busta paga di cui al doc. n. 7 del fascicolo di parte ricorrente emerge che il rapporto di lavoro del ricorrente è iniziato il 4.05.2023, conformemente a quanto previsto nella Pt_2
comunicazione ). Pt_4
Trattandosi di una forma scritta prevista ad substantiam (v. Cass. S.L. ord. n. 2774/2018), incombeva sul datore di lavoro, a fronte della radicale contestazione dei ricorrenti, l'onere di produrre in giudizio i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato muniti della sottoscrizione dei lavoratori, onere che, non essendosi costituita in giudizio, parte resistente non ha Controparte_1 Controparte_1
evidentemente assolto.
Conseguentemente, deve essere dichiarata priva di effetto l'apposizione dei termini apposti ai contratti di lavoro subordinato dei ricorrenti, in difetto della necessaria forma scritta, con conseguente accertamento della sussistenza inter partes di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, rispettivamente, dal 25.05.2023 per il ricorrente e dal 4.05.2023 per il ricorrente (non Pt_3 Pt_2 avendo quest'ultimo specificamente allegato in ricorso l'anticipata decorrenza del rapporto di lavoro rispetto a quanto risultante dalle buste paga in atti;
peraltro, nella lettera di impugnazione del termine del 31.08.2023, sottoscritta dal ricorrente, si fa riferimento ad un rapporto di lavoro instaurato in data
4.05.2023 e terminato in data 3.07.2023).
Ciò posto, i ricorrenti hanno invocato, in primo luogo (v. pag. n. 7 del ricorso), l'applicabilità, alla fattispecie, delle tutele di cui all'art. 2 D.lgs. 23/2015, non essendovi stato alcun valido atto interruttivo scritto dei rapporti di lavoro de quibus ed essendo, di fatto, detti rapporti cessati nelle date delle previste scadenze degli asseriti contratti a termine (ovvero, rispettivamente, in data 31.07.2023 e in data
3.07.2023), a fronte, tuttavia, della nullità/inefficacia dei predetti termini, per difetto di forma scritta.
5 A tal proposito, si vedano la scheda anagrafico professionale del ricorrente , dalla quale risulta la Pt_3
cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato e parziale intercorso con di CP
al 31.07.2023 (v. doc. n. 5 del fascicolo di parte ricorrente) e la busta paga del mese di Controparte_1
luglio 2023, dalla quale, parimenti, emerge la data di cessazione del rapporto al 31.07.2023 (v. doc. n. 6 del fascicolo di parte ricorrente); nonché, per il ricorrente , la busta paga del mese di luglio 2023, Pt_2
dalla quale risulta la cessazione del rapporto di lavoro intercorso con di CP Controparte_1
al 3.07.2023 (v. doc. n. 7 del fascicolo di parte ricorrente).
Si ritiene, pertanto, documentalmente accertato che i predetti rapporti di lavoro siano di fatto cessati, per esclusiva volontà datoriale (manifestata con comportamenti concludenti), alle date di scadenza previste dai contratti di lavoro asseritamente a termine;
termini, tuttavia, da ritenersi inefficaci, in difetto del requisito, previsto ad substantiam, della forma scritta, con la conseguenza che anche i recessi risultano essere stati intimati in difetto di atto scritto, con conseguente applicazione della previsione di cui all'art. 2 D.lgs. 23/2015, invocata in principalità dai ricorrenti in ricorso.
Si veda, a tal proposito, Cass. S.L. sent. n. 2346/2025 e Corte d'Appello di Milano, sent. n. 706/2019.
In particolare, l'art. 2 D.lgs. 23/2015 prevede che: “1. Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio a norma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero perché riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto.
A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità di cui al comma 3. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale. ((9)) 2. Con la pronuncia di cui al comma 1, il giudice condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità e l'inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. 3. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al comma 2, al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della
6 reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennità deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione. 4. La disciplina di cui al presente articolo trova applicazione anche nelle ipotesi in cui il giudice accerta il difetto di giustificazione per motivo consistente nella disabilità fisica o psichica del lavoratore, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68”.
Conseguentemente, deve essere dichiarata l'inefficacia dei licenziamenti orali intimati ai ricorrenti in data 31.07.2023 e 3.07.2023 e parte resistente deve essere condannata Controparte_1
alla reintegrazione dei lavoratori nel posto di lavoro e al risarcimento dei danni subiti dai lavoratori per i licenziamenti inefficaci, quantificati in un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito dai lavoratori, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Con riferimento al rapporto di lavoro del ricorrente , lo stesso non ha contestato di avere di fatto Pt_3
effettivamente osservato un orario di lavoro part time di n. 35 ore settimanali, dal 25.05.2023 al
31.07.2023, deducendo, tuttavia, di non avere sottoscritto il contratto di lavoro a tempo parziale, invocando, a tal fine, la previsione di cui all'art. 5 D.lgs. 81/2015, che prevede che il contratto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta ai fini della prova (v. pag. n. 11 del ricorso).
A tal proposito, l'art. 10 D.lgs. 81/2015 prevede che: “1. In difetto di prova in ordine alla stipulazione
a tempo parziale del contratto di lavoro, su domanda del lavoratore è dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno, fermo restando, per il periodo antecedente alla data della pronuncia giudiziale, il diritto alla retribuzione ed al versamento dei contributi previdenziali dovuti per le prestazioni effettivamente rese. 2. Qualora nel contratto scritto non sia determinata la durata della prestazione lavorativa, su domanda del lavoratore è dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla pronuncia. Qualora l'omissione riguardi la sola collocazione temporale dell'orario, il giudice determina le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale, tenendo conto delle responsabilità familiari del lavoratore interessato e della sua necessità di integrazione del reddito mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa,
7 nonché delle esigenze del datore di lavoro. Per il periodo antecedente alla pronuncia, il lavoratore ha in entrambi i casi diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta per le prestazioni effettivamente rese, a un'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno. 3. Lo svolgimento di prestazioni in esecuzione di clausole elastiche senza il rispetto delle condizioni, delle modalità e dei limiti previsti dalla legge o dai contratti collettivi comporta il diritto del lavoratore, in aggiunta alla retribuzione dovuta, a un'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno”.
Pertanto, deve essere dichiarata la sussistenza tra il ricorrente e la resistente Pt_3 Controparte_1
di un rapporto di lavoro a tempo pieno, in difetto di prova scritta in ordine alla Controparte_1
stipulazione del contratto a tempo parziale, fermo restando, per il periodo antecedente alla data della presente pronuncia giudiziale, il diritto alla retribuzione ed al versamento dei contributi previdenziali dovuti per le prestazioni effettivamente rese (ovvero con riferimento ad un orario di n. 35 ore settimanali).
Deve essere, invece, rigettata la domanda risarcitoria formulata dal ricorrente , ai sensi dell'art. Pt_3
10, comma 2, D.lgs. 81/2015, che presuppone, diversamente da quanto verificatosi nella fattispecie, che il contratto di lavoro sia stato redatto per iscritto.
Ancora, parte resistente deve essere condannata al pagamento, a Controparte_1
favore del ricorrente , della somma di euro 2.010,86, dovuta a titolo di retribuzione del mese di Pt_3
luglio 2023 (v. la busta paga di cui al doc. n. 6 del fascicolo di parte ricorrente), e, a favore del ricorrente della somma di euro 2.662,50, dovuta a titolo di retribuzione dei mesi di giugno e di Pt_2
luglio 2023 (v. le buste paga di cui al doc. n. 7 del fascicolo di parte ricorrente), avendo i ricorrenti specificamente allegato l'inadempimento della resistente delle predette obbligazioni di pagamento della retribuzione e non avendo parte resistente, sulla quale incombeva il relativo onere probatorio, provato di avere correttamente adempiuto, ovvero provato la sussistenza di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo di tali obbligazioni, essendo rimasta contumace nel presente giudizio.
Si ritiene, al contrario, che, nella fattispecie, non possa affermarsi la responsabilità solidale della resistente ai sensi dell'art. 2112 c.c., a fronte della radicale contestazione di Controparte_1 quest'ultima in relazione alla sussistenza di una retrocessione del ramo di azienda, incombendo il relativo onere della prova sui ricorrenti.
Infatti, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in materia di trasferimento d'azienda, la disciplina dell'art. 2112 c.c. si applica anche nell'ipotesi di cessazione del contratto di affitto d'azienda e conseguente retrocessione della stessa all'originario cedente, purché quest'ultimo prosegua l'attività già esercitata in precedenza, mediante l'immutata organizzazione
8 aziendale, con onere della prova a carico di chi invoca gli effetti dell'avvenuto trasferimento (Cass. Sez.
L -, Sentenza n. 23765 del 01/10/2018 (Rv. 650570 - 01).
Nel caso in esame, in qualità di cedente, e di , in qualità Controparte_1 CP Controparte_1
di cessionaria, hanno stipulato, in ordine al punto vendita Penny Market di Castelfiorentino, dapprima, in data 28.03.2023, per atto pubblico, un contratto denominato “contratto di sub affidamento gestione reparti”, con decorrenza dal 1.04.2023, della durata di 12 mesi, che prevedeva l'operatività dell'art. 2112 c.c., e, poi, per atto pubblico, in data 28.07.2023, un contratto di cessione di ramo di azienda, con decorrenza dal 1.08.2023, senza che risulti documentalmente la risoluzione anticipata del precedente contratto di sub affidamento gestione reparti, con conseguente retrocessione del ramo di azienda a
[...]
e con prosecuzione, da parte di quest'ultima, dell'attività esercitata in precedenza;
al CP
contrario, come dedotto da parte resistente in memoria di costituzione, risulta dai Controparte_1 documenti versati in atti da parte ricorrente che, dall'aprile al luglio 2023 e anche successivamente, il ramo di azienda oggetto di causa è di fatto rimasto nella esclusiva disponibilità di di CP
. Controparte_1
Pertanto, le domande svolte dai ricorrenti nei confronti della resistente e fondate sulla Controparte_1 responsabilità solidale di cui all'art. 2112 c.c. devono essere respinte.
Ogni altra questione di rito, di merito o istruttoria risulta assorbita.
SPESE
Le spese processuali, nel rapporto processuale intercorso tra i ricorrenti e di CP CP
, seguono la prevalente soccombenza di parte resistente e sono liquidate in dispositivo, tenuto
[...]
conto del D.M. n. 147/2022, con riferimento al valore della causa (valori compresi tra i minimi ed i medi) e all'attività in concreto espletata.
Considerate le peculiarità della fattispecie, le spese processuali devono essere, invece, integralmente compensate nel rapporto processuale intercorso tra i ricorrenti e parte resistente Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la nullità/inefficacia del termine apposto al contratto di lavoro subordinato intercorso tra di e , per difetto di forma scritta, e, per l'effetto, accerta CP Controparte_1 Parte_3
la sussistenza inter partes di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 25.05.2023, con orario di lavoro - con decorrenza dalla data della presente pronuncia - a tempo pieno, con inquadramento nel livello V CCNL applicato e con mansioni di aiuto commesso;
9 - dichiara la nullità/inefficacia del termine apposto al contratto di lavoro subordinato intercorso tra di e per difetto di forma scritta, e, per l'effetto, accerta CP Controparte_1 Parte_2
la sussistenza inter partes di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 4.05.2023, con orario di lavoro a tempo pieno, con inquadramento nel livello IV CCNL applicato e con mansioni di commesso;
- dichiara l'inefficacia del licenziamento orale intimato al ricorrente in data 31.07.2023 Parte_3
e, per l'effetto, condanna parte resistente alla reintegrazione del Controparte_1
lavoratore nel posto di lavoro e al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento inefficace, quantificato in un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito dal lavoratore, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative;
in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
condanna il datore di lavoro, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- dichiara l'inefficacia del licenziamento orale intimato al ricorrente in data 3.07.2023 Parte_2
e, per l'effetto, condanna parte resistente alla reintegrazione del Controparte_1 Controparte_1
lavoratore nel posto di lavoro e al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento inefficace, quantificato in un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito dal lavoratore, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative;
in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
condanna il datore di lavoro, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- condanna parte resistente al pagamento, a favore del ricorrente CP Controparte_1
, della somma lorda di euro 2.010,86, a titolo di retribuzione del mese di luglio 2023, Parte_3
oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- condanna parte resistente al pagamento, a favore del ricorrente Controparte_1
della somma lorda di euro 2.662,50, a titolo di retribuzione dei mesi di giugno e di Parte_2
luglio 2023, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- per il resto, rigetta il ricorso;
10 - condanna parte resistente al pagamento, a favore dei ricorrenti, delle Controparte_1
spese processuali, liquidate in complessivi euro 7.000,00 per compenso, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre all'IVA ed al CPA, se dovute, come per legge;
- compensa integralmente le spese processuali nel rapporto processuale intercorso tra i ricorrenti e parte resistente Controparte_1
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 15 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
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