Art. 8.
Per il trattamento di pensione di Stato del personale assunto direttamente nei ruoli statali degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio si applicano il contributo e la ritenuta previsti dal primo e secondo comma del precedente art. 6 a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Per il periodo decorrente dalla data di assunzione del personale di cui al precedente comma e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta del 6 per cento a carico del personale, effettuata mensilmente dal Ministero dell'industria e del commercio e il contributo del 12 per cento a carico degli Enti da conteggiarsi sugli stipendi goduti nel periodo suddetto, verranno versati allo Erario in unica soluzione.
Per il trattamento di pensione di Stato del personale assunto direttamente nei ruoli statali degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio si applicano il contributo e la ritenuta previsti dal primo e secondo comma del precedente art. 6 a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Per il periodo decorrente dalla data di assunzione del personale di cui al precedente comma e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta del 6 per cento a carico del personale, effettuata mensilmente dal Ministero dell'industria e del commercio e il contributo del 12 per cento a carico degli Enti da conteggiarsi sugli stipendi goduti nel periodo suddetto, verranno versati allo Erario in unica soluzione.