Articolo 8 della Legge 17 maggio 1952, n. 608
Articolo 7Articolo 9
Versione
2 luglio 1952
Art. 8.
Per il trattamento di pensione di Stato del personale assunto direttamente nei ruoli statali degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio si applicano il contributo e la ritenuta previsti dal primo e secondo comma del precedente art. 6 a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Per il periodo decorrente dalla data di assunzione del personale di cui al precedente comma e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta del 6 per cento a carico del personale, effettuata mensilmente dal Ministero dell'industria e del commercio e il contributo del 12 per cento a carico degli Enti da conteggiarsi sugli stipendi goduti nel periodo suddetto, verranno versati allo Erario in unica soluzione.
Entrata in vigore il 2 luglio 1952