Ordinanza cautelare 19 giugno 2025
Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 30/12/2025, n. 8538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8538 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08538/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02676/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2676 del 2025, proposto da
AR TE, rappresentato e difeso dall'avvocato Ida Laudisa, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, piazza Cavour, 139;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del decreto di rigetto di regolarizzazione ex art.103, co.1, d.l. 34/20 NA4707011017 osteso a seguito di accesso agli atti il 26.02.2025, nonché d'ogni atto presupposto, conseguente e connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 la dott.ssa LA NT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente impugna il provvedimento, indicato in epigrafe, con il quale è stata respinta l’istanza volta alla regolarizzazione del rapporto di lavoro.
Il diniego fonda sul fatto che “ in sede di convocazione la pratica risultava sprovvista di ospitalità e n 5 contributi tripartiti F24 CFDL ”.
2. In sede amministrativa, la datrice di lavoro rappresentava che il mancato pagamento dei contributi era dipeso dalla circostanza che l’ente previdenziale non le aveva inviato i bollettini per il pagamento e, con riguardo alla mancanza del requisito alloggiativo, che aveva avuto difficoltà a reperire una abitazione con parametri corrispondenti a quanto richiesto dalla legge.
In ogni caso, i detti requisiti venivano regolarizzati in quanto tutti i contributi venivano pagati a far dara dal 15.12.2023 (pagando fino al 03.02.2025 le rate di €269,82 ed un idoneo alloggio veniva reperito in data 16.05.2024.
3. La determinazione reiettiva è impugnata dalla ricorrente che ne deduce la illegittimità per difetto di contraddittorio; per difetto di motivazione; per difetto di istruttoria.
La ricorrente rappresenta, infatti, che l’amministrazione non ha consentito il pieno contraddittorio sul preavviso di diniego, per omessa notifica dello stesso alle parti e per il fatto che, in ogni caso, tenuto conto delle difese rese a seguito del preavviso di diniego, l’amministrazione ha del tutto ignorato la rilevanza della documentazione integrata dalla parte.
4. Il ricorso è fondato.
In particolare, è fondato il motivo di ricorso in cui è dedotta la illegittimità del diniego impugnato per difetto di istruttoria.
A seguito della comunicazione del preavviso di diniego, infatti, la parte ha depositato le ricevute di pagamento dei contributi per il lavoro domestico ed il certificato di idoneità alloggiativa relativo all’immobile occupato dalla lavoratrice.
Di contro, l’amministrazione ha adottato il provvedimento di diniego senza tener conto della detta integrazione.
Nel caso in esame, la valenza sostanziale della produzione documentale della parte, sottoposta all’amministrazione anche con istanza di riesame della determinazione impugnata, consente allo stato di ritenere che i requisiti, in origine mancanti, siano stati integrati e di tanto l’amministrazione dovrà tenere conto nella riedizione del potere.
5. Le peculiari connotazioni della controversia consentono di compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il diniego impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NT ER, Presidente
LA NT, Consigliere, Estensore
RO Vampa, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA NT | NT ER |
IL SEGRETARIO