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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/11/2025, n. 2525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2525 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. 5295/2021 R.G.
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott.
Francesco Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 5295/2021 R.G., vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Sorrento al Corso Italia n. 210, Parte_1 presso lo studio degli avvocati Giovanni Lucenteforte e RI SO, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura apposta in calce all'atto di citazione.
ATTORE
E
, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Napoli CP_1 presso lo studio dell'avvocato Antonio Sasso che lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione.
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni: come da note di trattazione depositate per l'udienza cartolare del 16-9-2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 6-10-2021, mediante p.e.c. ex art. 3 bis legge
53/1994, evocava in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, il Parte_1 CP_1 per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, ex
[...] art. 2043 e 2051 c.c., riportati a seguito dell'evento verificatosi in data 31-10-2020 alle ore pag. 1 22.30 circa in Via Cosenza, in quantificati euro 22.856,44 o in quella diversa CP_1 maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione.
A tal fine premetteva che: nelle circostanze di luogo e tempo indicate, l'attore era alla guida del motociclo Vespa targato NA221876 di sua proprietà, e percorreva a velocità moderata Via Cosenza in con casco regolarmente allacciato;
giunto nei pressi del CP_1 semaforo posto sul lato destro per chi percorre Via Cosenza con direzione monti, rovinava al suolo unitamente al suo motociclo;
la caduta avveniva per la presenza di una sostanza scivolosa presente sul manto stradale, né segnalata né recintata né visibile;
a seguito del sinistro, l'attore riportava lesioni per le quali fu ricoverato presso il P.S. del P.O. di
Sorrento dove i medici gli diagnosticavano “frattura del calcagno chiusa, frattura scafoide piede destro, contusione polso destro” con prognosi di 30 gg.; seguivano ulteriori controlli e visite specialistiche;
il danno per le lesioni subite ammontava ad euro 20.252,20; a causa del descritto evento, il motociclo Vespa di sua proprietà riportava danni allo scudo anteriore, al parafango anteriore, alla carenatura sottosella destra, alla modanatura carenatura fianco posteriore destra, per un importo pari ad euro 2.694,24; ricorrevano i presupposti della responsabilità del di cui all'art. 2051 c.c. o, in subordine, di cui CP_1 all'art. 2043 c.c..
Instaurato il contraddittorio, il contestava la domanda e ne chiedeva il CP_1 rigetto con vittoria delle spese in favore del difensore antistatario.
In particolare, contestava la propria responsabilità non essendo pervenuta al CP_1 alcuna richiesta di intervento per la presenza della lamentata insidia stradale, di cui non vi era prova, per cui riteneva non sussistessero i presupposti dell'art. 2051 c.c., né dell'art. 2043 c.c..
2. La domanda è stata proposta, in via principale, ai sensi dell'art. 2051 c.c., che disciplina il danno derivante da cose in custodia.
La fattispecie di cui all'articolo 2043 c.c. è ravvisabile al cospetto della violazione degli obblighi di segnalazione e manutenzione delle strade e degli spazi aperti al pubblico accesso o transito di cui è proprietaria la pubblica amministrazione, che è chiamata a rispondere dei danni dipendenti dalle condizioni di tali strade e spazi aperti al pubblico accesso o transito solo quando siano determinati da una situazione di pericolo occulto, caratterizzata congiuntamente dall'elemento obiettivo della non visibilità e da quello soggettivo della non prevedibilità.
pag. 2 La fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., invece, presuppone unicamente la sussistenza di un rapporto di custodia tra la res ed il titolare di detto obbligo e costituisce un'ipotesi di responsabilità oggettiva, basata sul potere di signoria del custode, per cui l'oggettiva impossibilità della custodia rende inapplicabile il citato art. 2051 c.c. e la tutela risarcitoria del danneggiato rimane esclusivamente affidata alla disciplina di cui all'art. 2043 c.c.; la norma non si riferisce alla custodia nel senso contrattuale del termine ma ad un effettivo potere fisico, che implica il governo e l'uso della cosa ed a cui sono riconducibili l'esigenza e l'onere della vigilanza affinché dalla cosa stessa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivi danno ad altri (Cass. civile 11016/2011).
Nella specie, l'attore ha dedotto che il sinistro è stato provocato dalla presenza della insidia sul bene demaniale (di proprietà del e che l'ente proprietario ne doveva CP_1 rispondere, ricollegando l'evento all'azione causale svolta direttamente dalla cosa (cfr.
Cass. civ., 4591/2008), e ciò è sufficiente per ritenere che l'azione sia stata proposta in relazione alla responsabilità specifica del custode prevista dall'art. 2051 c.c.
In riferimento al demanio stradale, si è sostenuto che il rapporto di custodia si configura solo laddove vi sia la possibilità concreta di esercitare il potere di vigilanza, alla luce di una serie di criteri, quali l'estensione della strada, la posizione, le dotazioni e i sistemi di assistenza che la connotano, gli strumenti che il progresso tecnologico appresta, in quanto tali caratteristiche assumono rilievo condizionante anche delle aspettative degli utenti
(Cass. civ., 6-7-2006, n. 15383; Cass. civ., 6-6-2008, n. 15042; Cass. civ., 23-1-2009, n.
1691), per cui l'oggettiva impossibilità della custodia rende inapplicabile il citato art. 2051
c.c. e la tutela risarcitoria del danneggiato rimane esclusivamente affidata alla disciplina di cui all'art. 2043 c.c.
Nella specie, il non ha specificamente allegato la propria concreta impossibilità CP_1 di esercitare il potere di vigilanza sulla strada de qua con la conseguenza che la fattispecie in questione è riconducibile nella fattispecie di cui all'art. 2051 c.c.
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone, né implica, uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario.
pag. 3 L'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi, l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. 19-2-
2008 n. 4279; Cass. 19-5-2011 n. 1106; v. anche Cass. 11-3-2011 n. 5910).
Tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere, sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e che, attraverso l'impropria utilizzazione del bene pubblico, abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno
(Cass. civ., 13-3-2013, n. 6306; Cass. civ., 5-2-2013, n. 2660; Cass. civ., 18-10-2011, n.
2108; Cass. civ., 25-5-2010, n. 12695; Cass. civ., 7-4-2010, n. 8229; Cass. civ., 20-11-
2009, n. 24529; Cass. civ., 19-11-2009, n. 24419; Cass. civ., 25-7-2008, n. 20247; v. anche Cass. civ., 28-9-2012, n. 16542).
La fattispecie, alla luce degli illustrati principi di diritto, deve essere esaminata in questa prospettiva sulla base della norma dell'art. 2051 c.c. e dei principi, anche in tema di prova, sopra enunciati (cfr., Cass. civ., sez. III 9-4-2014 n. 8282).
3. Sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali e delle altre emergenze istruttorie (verbale di pronto soccorso 2020015454 del 1-11-2021 ore 07:57 dell' , P.O. di Controparte_2
Sorrento; lettera di costituzione in mora del 12-1-2021), risulta accertato che l'attore, mentre circolava a bordo del motociclo Vespa, scivolava a causa della presenza di una sostanza scivolosa sul manto stradale.
Il testimone escusso - – ha, invero, riferito che il 31-10-2020, verso le Testimone_1
22:30 in si trovava alla guida della proprio auto nei pressi dell'Hotel Panorama ove si CP_1 era fermato al semaforo della rotonda e di aver visto una Vespa di colore bianco, condotta da , che indossava il casco, che, nel mentre percorreva Via Cosenza, con Parte_1 direzione mare, improvvisamente perdeva il controllo cadendo al suolo sul lato destro;
avvicinatosi all'attore, che lamentava dolore al lato destro, notava la presenza di una sostanza oleosa sul manto stradale.
pag. 4 Il teste, inoltre, ha riferito che la strada “non era tanto illuminata”, che la sostanza oleosa era sparsa in modo ampio e non vi erano segnalazioni di pericolo;
aveva accompagnato l'attore al pronto soccorso;
la vespa aveva riportato danni sul lato destro.
Conferma e riscontro di tali dichiarazioni, emergono da quanto riferito dal secondo testimone escusso – – il quale, anch'egli ha visto l'evento mentre era Testimone_2 fermo al semaforo a bordo della propria auto in via Cosenza a CP_1
Il teste ha aggiunto di aver visto che il danneggiato, a seguito della caduta, lamentava dolori alla gamba, al braccio e al piede destro;
inoltre, ha precisato che, una volta portatosi nel punto in cui l'attore era caduto – dopo che questi era stato accompagnato a
Sorrento dall'auto in cui egli lo aveva aiutato ad entrare – ebbe a constatare che sulla strada “vi era del liquido scivoloso, viscoso, una macchia che risultava scura, come se fosse assorbita dall'asfalto”, sottolineando che quando aveva visto la caduta ad una distanza di circa 5/6 metri, sul lato opposto della strada, non si ero reso conto della presenza della macchia. Infine, riconosceva nella documentazione fotografica prodotta i danni riportati al motociclo di proprietà dell'attore (cfr. verbale di causa del 14-11-2023).
Tali dichiarazioni, valutate unitamente al contenuto del menzionato verbale di pronto soccorso (da cui risulta che era stato visitato al pronto soccorso alle ore Parte_1
07:57, e che gli erano state diagnosticate frattura del calcagno chiusa, frattura scafoide piede destro, contusione polso destro) e alla lettera di costituzione in mora poi inviata dal suo difensore, costituiscono emergenze istruttorie sufficienti per ritenere provato, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., la verificazione dell'evento posto a base della domanda.
Può, quindi, ritenersi accertato che l'attore, nelle circostanze di tempo e di luogo descritte in citazione, sia caduto sul manto stradale mentre era a bordo del proprio motociclo a causa della presenza di una sostanza scivolosa sul fondo stradale.
Sulla scorta di tali emergenze, deve ritenersi che il danneggiato-attore ha assolto l'onere probatorio su di lui incombente, costituito dalla dimostrazione della sussistenza dell'evento, del danno e del nesso causale fra la cosa in custodia ed il fatto lesivo.
4. Nulla è emerso circa la riconducibilità dell'evento in oggetto al caso fortuito, non risultando provato che il descritto stato della strada sia improvvisamente derivato da un evento imprevedibile e non evitabile con l'uso dell'ordinaria diligenza nell'attività di manutenzione, né che l'incidente sia ascrivibile a colpa dell'attore in dipendenza di una sua condotta non prudente o di altri fattori alla stessa riconducibili.
pag. 5 In particolare, il ha contestato la propria responsabilità asserendo che non vi CP_1 era alcuna insidia sulla strada e che l'attore non aveva formulato alcuna richiesta di intervento il 31-10-2020; ciò trovava riscontro nella nota del 1°-2-2021 del Comando di
Polizia Municipale del , che aveva confermato che non vi erano relazioni di CP_1 servizio del presunto sinistro, non essendo pervenute richieste d'intervento, né segnalazioni di tale inconveniente, nonché nella nota prot. n. 0001933 del 3-2-2001 del
Dipartimento 2, Settore Manutenzione del che ribadiva la mancanza di CP_1 richieste di manutenzione della pavimentazione stradale nel tratto in questione nel giorno
31-10-2021 e successivamente.
Le argomentazioni descritte non escludono la responsabilità della P.A..
Invero, si osserva che la regola di riparto dell'onere probatorio ricavabile dall'art. 2051
c.c. pone, come è ormai acquisito, una regola di responsabilità che può dirsi “oggettiva”, ossia che prescinde dalla colpa del custode;
questa ricostruzione trova conferma proprio nel contenuto della prova liberatoria che non coincide con la dimostrazione dell'assenza di colpa, ma richiede, per l'appunto, la prova del caso fortuito, ossia di un elemento esterno al rapporto tra il custode e la cosa, e che incide autonomamente sul nesso causale;
questa ricostruzione corrisponde anche alla ratio della norma, che attribuisce la responsabilità al custode fino al limite del fortuito in quanto il custode è il soggetto in grado di governare la cosa.
Ciò comporta che, una volta che sia stata fornita la prova (dal danneggiato) della sussistenza del nesso causale tra la cosa ed il danno, compete al custode la prova liberatoria, ossia la dimostrazione della estraneità dell'evento alla sua sfera, allegando elementi, anche presuntivi, a supporto del caso fortuito.
Secondo i principi affermati dalla S.C., invero: “La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo la P.A. liberata dalla responsabilità suddetta ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di pag. 6 appello che aveva ritenuto provato il caso fortuito nella verificazione del sinistro in ragione della mancanza di prova, da parte dell'attore, della conoscenza, da parte dell'ente custode, della presenza sulla strada dell'olio che aveva causato la caduta). – (Cass. civ., ordinanza n. 6703 del 19-3-2018); “La prova della presenza recente di una macchia d'olio, non prevedibile e dunque non evitabile da parte del a cagione del fatto di essersi CP_1 formata poco prima dell'incidente, in quanto prova di un fatto esterno al rapporto tra il custode e la cosa, e come tale in grado di costituire da solo causa del danno, grava sul custode medesimo, ossia sull'ente comunale che deve allegare elementi, anche semplicemente fonti di presunzioni, tali da consentire di affermare l'incidenza del fortuito nella causazione dell'evento” (Nella specie, in una fattispecie analoga, ha affermato: “Nel momento in cui la Corte non ritiene provato che la macchia sia risalente inverte l'onere della prova, che avrebbe dovuto avere ad oggetto non già la dimostrazione che la macchia si era formata da molto tempo, ma semmai che era recente. Il fatto che la macchia sia recente, non avendo il proprietario della strada la possibilità di evitare in tempi brevissimi l'incidente, fa sì che questo sia per lui imprevedibile ed inevitabile, secondo lo schema del caso fortuito. Ciò significa che la corte doveva chiedersi se vi fossero prove che la macchia era recente, non già presumere che lo fosse, per difetto di prove del contrario. Spettava invece al anche sulla base di presunzioni semplici, dimostrare che la macchia era CP_1 tanto recente rispetto all'incidente da non potersi evitare che lo causasse”) - (Cass. civ., sentenza n. 7361 del 15-3-2019); “La P.A. è liberata dalla responsabilità civile ex art. 2051
c.c., con riferimento ai beni demaniali, ove dimostri che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero che l'evento stesso ha esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode. (In applicazione del principio di cui in massima, la
S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso contro la decisione di appello di rigetto della domanda risarcitoria del conducente di un motociclo che aveva perso il controllo del veicolo asseritamente a causa di una sostanza oleosa presente sul manto stradale)” –
(Cass. civ., ordinanza n. 6826 dell'11-3-2021; cfr. anche Cass. civ., ordinanza n. 8827 del
31-3-2021).
Alla stregua dei principi evidenziati è evidente che la P.A. non ha provato la ricorrenza del caso fortuito atteso che l'attore ha provato la presenza di sostanze scivolose sul fondo pag. 7 stradale e il non ha allegato, né provato, che questa si era formata di recente, CP_1 ovvero che l'evento era stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, nulla avendo allegato circa le modalità e i tempi osservati per la manutenzione ordinaria delle strade comunali, sulla ubicazione e frequentazione della strada in questione o sulle caratteristiche della sostanza oleosa, limitandosi a dedurre che non vi erano state segnalazioni della presenza di esse;
anzi, il ha espressamente dedotto – facendo riferimento alla menzionata nota CP_1 prot. n. 0001933 del 3-2-2001 del Dipartimento 2, Settore Manutenzione del CP_1
a riprova della assunta integrità del tratto stradale in questione -, “…che in
[...] concomitanza della suddetta data non sono stati eseguiti interventi manutentivi da parte dello scrivente Servizio”, in tal modo riconoscendo che non vi era stata alcuna attività di manutenzione e controllo del tratto stradale in questione precedente all'evento rispetto alla quale presumere la inevitabilità di questo.
Né appaiono sussistere profili di colpa addebitabili al danneggiato, non risultando la sostanza scivolosa visibile, né segnalata, per come emerso dalle dichiarazioni testimoniali, né risultando che l'attore abbia impegnato il tratto di strada in questione con una condotta di guida imprudente.
5. Per ciò che attiene alla liquidazione del danno alla persona connesso alle lesioni, va, preliminarmente, tenuto presente l'indirizzo assunto negli ultimi anni dalla Corte di cassazione enunciabile, in sintesi, mediante il richiamo alla pronuncia della stessa Suprema
Corte (cfr. Cass. civ. sentenza n. 7513/2018 e Cass. xiv. sentenza n. 25164/2020), che ha riassunto con estrema chiarezza l'approdo giurisprudenziale al quale è pervenuta la giurisprudenza di legittimità mediante il travagliato iter susseguito alle sentenze emesse a
Sezioni Unite nell'anno 2008 (Cass. civ., se.x. un., novembre 2008 nn. 26972 – 26973 –
26974 -26975).
Secondo i principi enunciati, integralmente condivisi dal Tribunale: 1) l'ordinamento prevede e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale;
2) il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomenologicamente) unitaria;
3) “categoria unitaria" vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056, 2059 c.c.); 4) nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame pag. 8 tutte le conseguenze dannose dell'illecito; e dall'altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici;
5) in sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito;
utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio;
6) in presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale); 7) in presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose de/tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento;
8) in presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione); 9) ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico- legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di “danno non patrimoniale”, distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello “morale”); 10) il danno non pag. 9 patrimoniale non derivante da una lesione della salute, ma conseguente alla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, va liquidato, non diversamente che nel caso di danno biologico, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con sé stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso. Nell'uno come nell'altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria”.
Quanto ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale – per i postumi diversi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti o da responsabilità sanitaria, ex art. 139 cod. ass. nonché ex art. 3, comma 3, d.l. 158/2012, convertito in l. 189/2012 e ex art. 7 comma 4 l. 24/2017 -, va evidenziato che la Suprema Corte ha affermato che nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli art. 1226 e 2056 c.c. - salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.
In buona sostanza, secondo la Suprema Corte, i valori di riferimento elaborati per la liquidazione del danno alla persona adottati dal Tribunale di Milano devono ritenersi equi e cioè quelli in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità
(cfr. Cassazione civile, sez. III, sentenza, n. 12408 del 7-6-2011; conf. Cass. civ., sez. III, sentenza n. 28290 del 22-12-2011 e Cass. civ., sez. III, sentenza n. 11754 del 15-5-2018; cfr. anche Cass. civ., sentenza n. 8532 del 6-5-2020: “Le tabelle per la liquidazione del danno alla persona predisposte dal Tribunale di Milano sono munite di efficacia para-
pag. 10 normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226
c.c.”).
Alla luce di tanto, si procederà alla valutazione dei danni per cui è causa secondo le
Tabelle di Milano elaborate per l'anno 2024.
5.1. Nella specie, dalla espletata consulenza medico-legale, a firma dal dott.
[...]
, depositata in data 21-7-2025 - effettuata dopo altra c.t.u. redatta dal dott. Per_1
e depositata in data 14-5-2025 - redatta sulla scorta dell'esame diretto del Persona_2 danneggiato e della valutazione della documentazione in atti, risulta che Pt_1
, che all'epoca dei fatti aveva 40 anni, aveva riportato “frattura composta margine
[...] inferiore dello scafoide tarsale dx.con interessamento della articolazione astragalo- scafoidea e cubo-navicolare. Distacco del margine superiore del cuboide dx. Falda fluida articolare”.
L'ausiliario, conformemente a quanto accertato dal dott. (che ha Per_2 dettagliatamente esposto le ragioni di tale conclusione e che devono intendersi qui per intero riportate), ha accertato il nesso causale tra l'evento e le lesioni riportate dal danneggiato e che, quale conseguenza dell'evento, aveva subito “Esiti di frattura dello scafoide tarsale e del cuboide piede destro con assenza di sintomatologia oggettiva”.
Il c.t.u. ha precisato che in conseguenza del sinistro:
A) la incapacità temporanea parziale è stata di giorni 20 al valore medio del
75%;
B) la incapacità temporanea parziale è stata di giorni 20 al valore medio del
50%;
C) la incapacità temporanea parziale è stata di giorni 50 al valore medio del
25%;
D) residuano postumi permanenti specificamente indicati nella perizia di parte valutabili nella misura complessiva del 3% della totale invalidità.
Le conclusioni dell'ausiliario sono condivise dal Tribunale, in quanto basate su un completo esame anamnestico e su un obiettivo, approfondito e coerente studio della documentazione medica prodotta, valutata con criteri medico-legali immuni da errori e da vizi.
Il c.d. danno biologico subito dall'attore (risarcibile indipendentemente da un pregiudizio della capacità di lavoro e di guadagno del danneggiato in quanto incidente pag. 11 sull'integrità psico-fisica della persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica), può dunque essere liquidato sulla base dei criteri fissati dalle Tabelle Milanesi aggiornate al 2024, riconoscendo al danneggiato la complessiva somma di euro 12.829,00 così determinata: euro 9.044,0 a titolo di invalidità temporanea, di cui euro 1.725,00 per I.T.P al 75%
(giorni 20 per euro 86,25 pari al 50% di euro 115,00); la somma di euro 1.150,00 per
I.T.P. al 50% (giorni 20 per euro 57,50, pari al 50% di euro 115,00); la somma di euro
1.437,50 per I.T.P. al 25% (giorni 50 per euro 28,75, pari al 25% di euro 115,00). euro 3.785,00 a titolo di invalidità permanente riconosciuta nella misura del 3%.
5.2. Per quanto concerne il cd. “danno morale” – come prima esposto - la Suprema
Corte ha chiarito che, in presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione).
Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati della L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 17, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di “danno non patrimoniale”, distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello “morale”).
Secondo la giurisprudenza, sul giudice del merito incombe l'obbligo di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze in peius derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa,
e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
con la conseguenza che “a fini liquidatori, si deve procedere a una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, sotto il profilo istruttorio, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni” (Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 6443 del 3-3-
2023).
pag. 12 Il danno conseguente alla lesione dell'integrità psicologica della persona è risarcibile come danno morale, se si mantiene nei termini della mera compromissione dell'equilibrio emotivo-affettivo del soggetto, e come danno biologico nel caso di degenerazione patologica, suscettibile di accertamento medico-legale, idonea ad esplicare un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, ferma restando la possibilità, per quest'ultimo, di dimostrare l'effettiva compresenza nel caso concreto delle due voci di pregiudizio.
In tal caso, sarà cura dell'interessato fornire la prova rigorosa, tanto della specifica diversità di tali conseguenze (al fine di evitare duplicazioni risarcitorie), quanto dell'effettiva compresenza di entrambe le serie consequenziali dedotte.
Sottolinea la S.C., “A tal fine, tuttavia, la possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione psicologica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legittimare, in termini inferenziali,
l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale, dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di natura psicologica di lieve entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità, tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale”. E di qui la conseguenza, sotto il profilo probatorio, che “al riconoscimento di danni biologici di lieve entità, corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di natura psicologica di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale” (Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 6443 del 3-3-2023).
Ciò evidenziato, nella specie l'attore nulla ha dedotto al riguardo, per cui alcuna somma deve essere riconosciuta a tale titolo.
6.1. Alcuna somma può essere riconosciuta a titolo di danno patrimoniale per l'avvenuto esborso di spese mediche, nulla avendo allegato al riguardo.
pag. 13 Non può, invero, sopperire alla descritta lacuna assertiva la documentazione prodotta a tal fine, trattandosi di allegazioni silenti che non possono essere utilizzate attesa la funzione asseverativa dei documenti rispetto a specifiche circostanze espressamente dedotte.
6.2. Per quanto concerne i danni subiti alla Vespa, l'attore ha depositato un preventivo di spesa del 18-9-2021, non sottoscritto, emesso da “Ing. ” in cui è Persona_3 indicato un costo stimato di riparazione complessivo di euro 2.640.00.
Orbene, il preventivo di parte relativo alle riparazioni da effettuarsi su un veicolo danneggiato costituisce mero giudizio tecnico di valutazione dei danni da esso subiti e, essendo documento di parte, non è dotato di risolutiva efficacia probatoria. Esso può fungere, però, se non da prova, da argomento di prova utilizzabile unitamente ad altri elementi al fine di pervenire alla liquidazione, se del caso anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c. Ciò richiede, tuttavia, che il preventivo sia sufficientemente dettagliato e sia riscontrabile la rapportabilità di esso ai danni, esattamente individuati, cagionati dal sinistro. (Corte d'Appello di Roma - Sez. III, Sen. n. 4978/2012).
Tenuto conto di quanto evidenziato, delle cattive condizioni della Vespa al momento del sinistro (evincibili dalla documentazione fotografica prodotta, e riconosciuta dal teste) e del fatto che il teste ha riferito di aver visto che i danni riportati dalla Vespa erano Tes_2 alla scocca posteriore destra, essendosi graffiata poiché era scivolata per diversi metri, è necessario scorporare dal preventivo parti che non risultano danneggiate nelle foto e che non sono confermate da altri elementi di prova (scudo anteriore, parafango anteriore, carenatura, cruscotto cupolino, faro anteriore, carenatura sottosella destra, pedana poggiapiede).
Sulla scorta di tali circostanze, considerata la difficoltà di una quantificazione precisa dei danni, il tribunale ritiene equo riconoscere la liquidazione dei danni in complessivi euro
300,00, IVA esclusa, aggiornato all'attualità.
In merito alla spettanza dell'Iva, il tribunale, al riguardo, condivide la tesi giurisprudenziale, secondo la quale: “poiché il risarcimento del danno patrimoniale si estende agli oneri accessori e consequenziali, se esso è liquidato in base alle spese da affrontare per riparare un veicolo, il risarcimento comprende anche l'IVA, pur se la riparazione non è ancora avvenuta - e a meno che il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'IVA versata, perché l'autoriparatore è tenuto pag. 14 per legge ad addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente ” (cfr., per tutte, Cass. n.
14535/2013); nel caso in esame, pertanto, può essere riconosciuta tale voce di danno, e quindi la somma complessiva di euro 366,00.
7. Oltre al complessivo importo di euro 13.195,00, come sopra determinato, al danneggiato va attribuita la somma di euro 1.333,11 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento.
Tale somma è stata determinata equitativamente ex art. 2056 co. I c.c., secondo il noto orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. civ., Sez. Un. 17-2-1995, n. 1712), ponendo a base di calcolo non la somma sopra liquidata (cioè rivalutata ad oggi), ma l'originario importo devalutato all'epoca del sinistro e rivalutato anno per anno ed applicando il saggio degli interessi legali nel periodo considerato.
Per tutto quanto sopra, il deve essere condannato al pagamento, in CP_1 favore dell'attore, della complessiva somma di euro 14.528,11 oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284 comma 1 c.c. dalla data odierna sino al saldo.
Ogni altra questione resta assorbita.
8. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano di ufficio, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att.
c.p.c., con applicazione dei parametri medi di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022, tenuto conto del pregio delle difese, delle questioni affrontate, della natura e del valore della causa, nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00: fase studio, euro 919,00; fase introduttiva, euro 777,00; fase istruttoria, euro 1.680,00; fase decisoria, euro 1.701,00), da distrarre in favore dei difensori, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Le spese di c.t.u. vanno poste a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Pt_1
nei confronti di , in persona del Sindaco p.t., ogni altra istanza,
[...] CP_1 eccezione, deduzione disattese, così provvede:
A) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il in persona del CP_1
Sindaco p.t., al pagamento in favore di , della somma di euro Parte_1
14.528,11, oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284 comma 1 c.c. dalla data odierna sino al saldo;
pag. 15 B) condanna il in persona del Sindaco p.t., al pagamento delle spese CP_1 processuali in favore di , che liquida in euro 264,00 per spese ed euro Parte_1
5.077540,00 per compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, con distrazione in favore degli avvocati Giovanni Lucenteforte e
RI SO, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Torre Annunziata, 12 novembre 2025
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola
pag. 16
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott.
Francesco Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 5295/2021 R.G., vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Sorrento al Corso Italia n. 210, Parte_1 presso lo studio degli avvocati Giovanni Lucenteforte e RI SO, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura apposta in calce all'atto di citazione.
ATTORE
E
, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Napoli CP_1 presso lo studio dell'avvocato Antonio Sasso che lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione.
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni: come da note di trattazione depositate per l'udienza cartolare del 16-9-2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 6-10-2021, mediante p.e.c. ex art. 3 bis legge
53/1994, evocava in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, il Parte_1 CP_1 per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, ex
[...] art. 2043 e 2051 c.c., riportati a seguito dell'evento verificatosi in data 31-10-2020 alle ore pag. 1 22.30 circa in Via Cosenza, in quantificati euro 22.856,44 o in quella diversa CP_1 maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione.
A tal fine premetteva che: nelle circostanze di luogo e tempo indicate, l'attore era alla guida del motociclo Vespa targato NA221876 di sua proprietà, e percorreva a velocità moderata Via Cosenza in con casco regolarmente allacciato;
giunto nei pressi del CP_1 semaforo posto sul lato destro per chi percorre Via Cosenza con direzione monti, rovinava al suolo unitamente al suo motociclo;
la caduta avveniva per la presenza di una sostanza scivolosa presente sul manto stradale, né segnalata né recintata né visibile;
a seguito del sinistro, l'attore riportava lesioni per le quali fu ricoverato presso il P.S. del P.O. di
Sorrento dove i medici gli diagnosticavano “frattura del calcagno chiusa, frattura scafoide piede destro, contusione polso destro” con prognosi di 30 gg.; seguivano ulteriori controlli e visite specialistiche;
il danno per le lesioni subite ammontava ad euro 20.252,20; a causa del descritto evento, il motociclo Vespa di sua proprietà riportava danni allo scudo anteriore, al parafango anteriore, alla carenatura sottosella destra, alla modanatura carenatura fianco posteriore destra, per un importo pari ad euro 2.694,24; ricorrevano i presupposti della responsabilità del di cui all'art. 2051 c.c. o, in subordine, di cui CP_1 all'art. 2043 c.c..
Instaurato il contraddittorio, il contestava la domanda e ne chiedeva il CP_1 rigetto con vittoria delle spese in favore del difensore antistatario.
In particolare, contestava la propria responsabilità non essendo pervenuta al CP_1 alcuna richiesta di intervento per la presenza della lamentata insidia stradale, di cui non vi era prova, per cui riteneva non sussistessero i presupposti dell'art. 2051 c.c., né dell'art. 2043 c.c..
2. La domanda è stata proposta, in via principale, ai sensi dell'art. 2051 c.c., che disciplina il danno derivante da cose in custodia.
La fattispecie di cui all'articolo 2043 c.c. è ravvisabile al cospetto della violazione degli obblighi di segnalazione e manutenzione delle strade e degli spazi aperti al pubblico accesso o transito di cui è proprietaria la pubblica amministrazione, che è chiamata a rispondere dei danni dipendenti dalle condizioni di tali strade e spazi aperti al pubblico accesso o transito solo quando siano determinati da una situazione di pericolo occulto, caratterizzata congiuntamente dall'elemento obiettivo della non visibilità e da quello soggettivo della non prevedibilità.
pag. 2 La fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., invece, presuppone unicamente la sussistenza di un rapporto di custodia tra la res ed il titolare di detto obbligo e costituisce un'ipotesi di responsabilità oggettiva, basata sul potere di signoria del custode, per cui l'oggettiva impossibilità della custodia rende inapplicabile il citato art. 2051 c.c. e la tutela risarcitoria del danneggiato rimane esclusivamente affidata alla disciplina di cui all'art. 2043 c.c.; la norma non si riferisce alla custodia nel senso contrattuale del termine ma ad un effettivo potere fisico, che implica il governo e l'uso della cosa ed a cui sono riconducibili l'esigenza e l'onere della vigilanza affinché dalla cosa stessa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivi danno ad altri (Cass. civile 11016/2011).
Nella specie, l'attore ha dedotto che il sinistro è stato provocato dalla presenza della insidia sul bene demaniale (di proprietà del e che l'ente proprietario ne doveva CP_1 rispondere, ricollegando l'evento all'azione causale svolta direttamente dalla cosa (cfr.
Cass. civ., 4591/2008), e ciò è sufficiente per ritenere che l'azione sia stata proposta in relazione alla responsabilità specifica del custode prevista dall'art. 2051 c.c.
In riferimento al demanio stradale, si è sostenuto che il rapporto di custodia si configura solo laddove vi sia la possibilità concreta di esercitare il potere di vigilanza, alla luce di una serie di criteri, quali l'estensione della strada, la posizione, le dotazioni e i sistemi di assistenza che la connotano, gli strumenti che il progresso tecnologico appresta, in quanto tali caratteristiche assumono rilievo condizionante anche delle aspettative degli utenti
(Cass. civ., 6-7-2006, n. 15383; Cass. civ., 6-6-2008, n. 15042; Cass. civ., 23-1-2009, n.
1691), per cui l'oggettiva impossibilità della custodia rende inapplicabile il citato art. 2051
c.c. e la tutela risarcitoria del danneggiato rimane esclusivamente affidata alla disciplina di cui all'art. 2043 c.c.
Nella specie, il non ha specificamente allegato la propria concreta impossibilità CP_1 di esercitare il potere di vigilanza sulla strada de qua con la conseguenza che la fattispecie in questione è riconducibile nella fattispecie di cui all'art. 2051 c.c.
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone, né implica, uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario.
pag. 3 L'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi, l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. 19-2-
2008 n. 4279; Cass. 19-5-2011 n. 1106; v. anche Cass. 11-3-2011 n. 5910).
Tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere, sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e che, attraverso l'impropria utilizzazione del bene pubblico, abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno
(Cass. civ., 13-3-2013, n. 6306; Cass. civ., 5-2-2013, n. 2660; Cass. civ., 18-10-2011, n.
2108; Cass. civ., 25-5-2010, n. 12695; Cass. civ., 7-4-2010, n. 8229; Cass. civ., 20-11-
2009, n. 24529; Cass. civ., 19-11-2009, n. 24419; Cass. civ., 25-7-2008, n. 20247; v. anche Cass. civ., 28-9-2012, n. 16542).
La fattispecie, alla luce degli illustrati principi di diritto, deve essere esaminata in questa prospettiva sulla base della norma dell'art. 2051 c.c. e dei principi, anche in tema di prova, sopra enunciati (cfr., Cass. civ., sez. III 9-4-2014 n. 8282).
3. Sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali e delle altre emergenze istruttorie (verbale di pronto soccorso 2020015454 del 1-11-2021 ore 07:57 dell' , P.O. di Controparte_2
Sorrento; lettera di costituzione in mora del 12-1-2021), risulta accertato che l'attore, mentre circolava a bordo del motociclo Vespa, scivolava a causa della presenza di una sostanza scivolosa sul manto stradale.
Il testimone escusso - – ha, invero, riferito che il 31-10-2020, verso le Testimone_1
22:30 in si trovava alla guida della proprio auto nei pressi dell'Hotel Panorama ove si CP_1 era fermato al semaforo della rotonda e di aver visto una Vespa di colore bianco, condotta da , che indossava il casco, che, nel mentre percorreva Via Cosenza, con Parte_1 direzione mare, improvvisamente perdeva il controllo cadendo al suolo sul lato destro;
avvicinatosi all'attore, che lamentava dolore al lato destro, notava la presenza di una sostanza oleosa sul manto stradale.
pag. 4 Il teste, inoltre, ha riferito che la strada “non era tanto illuminata”, che la sostanza oleosa era sparsa in modo ampio e non vi erano segnalazioni di pericolo;
aveva accompagnato l'attore al pronto soccorso;
la vespa aveva riportato danni sul lato destro.
Conferma e riscontro di tali dichiarazioni, emergono da quanto riferito dal secondo testimone escusso – – il quale, anch'egli ha visto l'evento mentre era Testimone_2 fermo al semaforo a bordo della propria auto in via Cosenza a CP_1
Il teste ha aggiunto di aver visto che il danneggiato, a seguito della caduta, lamentava dolori alla gamba, al braccio e al piede destro;
inoltre, ha precisato che, una volta portatosi nel punto in cui l'attore era caduto – dopo che questi era stato accompagnato a
Sorrento dall'auto in cui egli lo aveva aiutato ad entrare – ebbe a constatare che sulla strada “vi era del liquido scivoloso, viscoso, una macchia che risultava scura, come se fosse assorbita dall'asfalto”, sottolineando che quando aveva visto la caduta ad una distanza di circa 5/6 metri, sul lato opposto della strada, non si ero reso conto della presenza della macchia. Infine, riconosceva nella documentazione fotografica prodotta i danni riportati al motociclo di proprietà dell'attore (cfr. verbale di causa del 14-11-2023).
Tali dichiarazioni, valutate unitamente al contenuto del menzionato verbale di pronto soccorso (da cui risulta che era stato visitato al pronto soccorso alle ore Parte_1
07:57, e che gli erano state diagnosticate frattura del calcagno chiusa, frattura scafoide piede destro, contusione polso destro) e alla lettera di costituzione in mora poi inviata dal suo difensore, costituiscono emergenze istruttorie sufficienti per ritenere provato, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., la verificazione dell'evento posto a base della domanda.
Può, quindi, ritenersi accertato che l'attore, nelle circostanze di tempo e di luogo descritte in citazione, sia caduto sul manto stradale mentre era a bordo del proprio motociclo a causa della presenza di una sostanza scivolosa sul fondo stradale.
Sulla scorta di tali emergenze, deve ritenersi che il danneggiato-attore ha assolto l'onere probatorio su di lui incombente, costituito dalla dimostrazione della sussistenza dell'evento, del danno e del nesso causale fra la cosa in custodia ed il fatto lesivo.
4. Nulla è emerso circa la riconducibilità dell'evento in oggetto al caso fortuito, non risultando provato che il descritto stato della strada sia improvvisamente derivato da un evento imprevedibile e non evitabile con l'uso dell'ordinaria diligenza nell'attività di manutenzione, né che l'incidente sia ascrivibile a colpa dell'attore in dipendenza di una sua condotta non prudente o di altri fattori alla stessa riconducibili.
pag. 5 In particolare, il ha contestato la propria responsabilità asserendo che non vi CP_1 era alcuna insidia sulla strada e che l'attore non aveva formulato alcuna richiesta di intervento il 31-10-2020; ciò trovava riscontro nella nota del 1°-2-2021 del Comando di
Polizia Municipale del , che aveva confermato che non vi erano relazioni di CP_1 servizio del presunto sinistro, non essendo pervenute richieste d'intervento, né segnalazioni di tale inconveniente, nonché nella nota prot. n. 0001933 del 3-2-2001 del
Dipartimento 2, Settore Manutenzione del che ribadiva la mancanza di CP_1 richieste di manutenzione della pavimentazione stradale nel tratto in questione nel giorno
31-10-2021 e successivamente.
Le argomentazioni descritte non escludono la responsabilità della P.A..
Invero, si osserva che la regola di riparto dell'onere probatorio ricavabile dall'art. 2051
c.c. pone, come è ormai acquisito, una regola di responsabilità che può dirsi “oggettiva”, ossia che prescinde dalla colpa del custode;
questa ricostruzione trova conferma proprio nel contenuto della prova liberatoria che non coincide con la dimostrazione dell'assenza di colpa, ma richiede, per l'appunto, la prova del caso fortuito, ossia di un elemento esterno al rapporto tra il custode e la cosa, e che incide autonomamente sul nesso causale;
questa ricostruzione corrisponde anche alla ratio della norma, che attribuisce la responsabilità al custode fino al limite del fortuito in quanto il custode è il soggetto in grado di governare la cosa.
Ciò comporta che, una volta che sia stata fornita la prova (dal danneggiato) della sussistenza del nesso causale tra la cosa ed il danno, compete al custode la prova liberatoria, ossia la dimostrazione della estraneità dell'evento alla sua sfera, allegando elementi, anche presuntivi, a supporto del caso fortuito.
Secondo i principi affermati dalla S.C., invero: “La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo la P.A. liberata dalla responsabilità suddetta ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di pag. 6 appello che aveva ritenuto provato il caso fortuito nella verificazione del sinistro in ragione della mancanza di prova, da parte dell'attore, della conoscenza, da parte dell'ente custode, della presenza sulla strada dell'olio che aveva causato la caduta). – (Cass. civ., ordinanza n. 6703 del 19-3-2018); “La prova della presenza recente di una macchia d'olio, non prevedibile e dunque non evitabile da parte del a cagione del fatto di essersi CP_1 formata poco prima dell'incidente, in quanto prova di un fatto esterno al rapporto tra il custode e la cosa, e come tale in grado di costituire da solo causa del danno, grava sul custode medesimo, ossia sull'ente comunale che deve allegare elementi, anche semplicemente fonti di presunzioni, tali da consentire di affermare l'incidenza del fortuito nella causazione dell'evento” (Nella specie, in una fattispecie analoga, ha affermato: “Nel momento in cui la Corte non ritiene provato che la macchia sia risalente inverte l'onere della prova, che avrebbe dovuto avere ad oggetto non già la dimostrazione che la macchia si era formata da molto tempo, ma semmai che era recente. Il fatto che la macchia sia recente, non avendo il proprietario della strada la possibilità di evitare in tempi brevissimi l'incidente, fa sì che questo sia per lui imprevedibile ed inevitabile, secondo lo schema del caso fortuito. Ciò significa che la corte doveva chiedersi se vi fossero prove che la macchia era recente, non già presumere che lo fosse, per difetto di prove del contrario. Spettava invece al anche sulla base di presunzioni semplici, dimostrare che la macchia era CP_1 tanto recente rispetto all'incidente da non potersi evitare che lo causasse”) - (Cass. civ., sentenza n. 7361 del 15-3-2019); “La P.A. è liberata dalla responsabilità civile ex art. 2051
c.c., con riferimento ai beni demaniali, ove dimostri che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero che l'evento stesso ha esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode. (In applicazione del principio di cui in massima, la
S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso contro la decisione di appello di rigetto della domanda risarcitoria del conducente di un motociclo che aveva perso il controllo del veicolo asseritamente a causa di una sostanza oleosa presente sul manto stradale)” –
(Cass. civ., ordinanza n. 6826 dell'11-3-2021; cfr. anche Cass. civ., ordinanza n. 8827 del
31-3-2021).
Alla stregua dei principi evidenziati è evidente che la P.A. non ha provato la ricorrenza del caso fortuito atteso che l'attore ha provato la presenza di sostanze scivolose sul fondo pag. 7 stradale e il non ha allegato, né provato, che questa si era formata di recente, CP_1 ovvero che l'evento era stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, nulla avendo allegato circa le modalità e i tempi osservati per la manutenzione ordinaria delle strade comunali, sulla ubicazione e frequentazione della strada in questione o sulle caratteristiche della sostanza oleosa, limitandosi a dedurre che non vi erano state segnalazioni della presenza di esse;
anzi, il ha espressamente dedotto – facendo riferimento alla menzionata nota CP_1 prot. n. 0001933 del 3-2-2001 del Dipartimento 2, Settore Manutenzione del CP_1
a riprova della assunta integrità del tratto stradale in questione -, “…che in
[...] concomitanza della suddetta data non sono stati eseguiti interventi manutentivi da parte dello scrivente Servizio”, in tal modo riconoscendo che non vi era stata alcuna attività di manutenzione e controllo del tratto stradale in questione precedente all'evento rispetto alla quale presumere la inevitabilità di questo.
Né appaiono sussistere profili di colpa addebitabili al danneggiato, non risultando la sostanza scivolosa visibile, né segnalata, per come emerso dalle dichiarazioni testimoniali, né risultando che l'attore abbia impegnato il tratto di strada in questione con una condotta di guida imprudente.
5. Per ciò che attiene alla liquidazione del danno alla persona connesso alle lesioni, va, preliminarmente, tenuto presente l'indirizzo assunto negli ultimi anni dalla Corte di cassazione enunciabile, in sintesi, mediante il richiamo alla pronuncia della stessa Suprema
Corte (cfr. Cass. civ. sentenza n. 7513/2018 e Cass. xiv. sentenza n. 25164/2020), che ha riassunto con estrema chiarezza l'approdo giurisprudenziale al quale è pervenuta la giurisprudenza di legittimità mediante il travagliato iter susseguito alle sentenze emesse a
Sezioni Unite nell'anno 2008 (Cass. civ., se.x. un., novembre 2008 nn. 26972 – 26973 –
26974 -26975).
Secondo i principi enunciati, integralmente condivisi dal Tribunale: 1) l'ordinamento prevede e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale;
2) il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomenologicamente) unitaria;
3) “categoria unitaria" vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056, 2059 c.c.); 4) nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame pag. 8 tutte le conseguenze dannose dell'illecito; e dall'altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici;
5) in sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito;
utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio;
6) in presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale); 7) in presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose de/tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento;
8) in presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione); 9) ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico- legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di “danno non patrimoniale”, distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello “morale”); 10) il danno non pag. 9 patrimoniale non derivante da una lesione della salute, ma conseguente alla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, va liquidato, non diversamente che nel caso di danno biologico, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con sé stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso. Nell'uno come nell'altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria”.
Quanto ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale – per i postumi diversi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti o da responsabilità sanitaria, ex art. 139 cod. ass. nonché ex art. 3, comma 3, d.l. 158/2012, convertito in l. 189/2012 e ex art. 7 comma 4 l. 24/2017 -, va evidenziato che la Suprema Corte ha affermato che nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli art. 1226 e 2056 c.c. - salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.
In buona sostanza, secondo la Suprema Corte, i valori di riferimento elaborati per la liquidazione del danno alla persona adottati dal Tribunale di Milano devono ritenersi equi e cioè quelli in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità
(cfr. Cassazione civile, sez. III, sentenza, n. 12408 del 7-6-2011; conf. Cass. civ., sez. III, sentenza n. 28290 del 22-12-2011 e Cass. civ., sez. III, sentenza n. 11754 del 15-5-2018; cfr. anche Cass. civ., sentenza n. 8532 del 6-5-2020: “Le tabelle per la liquidazione del danno alla persona predisposte dal Tribunale di Milano sono munite di efficacia para-
pag. 10 normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226
c.c.”).
Alla luce di tanto, si procederà alla valutazione dei danni per cui è causa secondo le
Tabelle di Milano elaborate per l'anno 2024.
5.1. Nella specie, dalla espletata consulenza medico-legale, a firma dal dott.
[...]
, depositata in data 21-7-2025 - effettuata dopo altra c.t.u. redatta dal dott. Per_1
e depositata in data 14-5-2025 - redatta sulla scorta dell'esame diretto del Persona_2 danneggiato e della valutazione della documentazione in atti, risulta che Pt_1
, che all'epoca dei fatti aveva 40 anni, aveva riportato “frattura composta margine
[...] inferiore dello scafoide tarsale dx.con interessamento della articolazione astragalo- scafoidea e cubo-navicolare. Distacco del margine superiore del cuboide dx. Falda fluida articolare”.
L'ausiliario, conformemente a quanto accertato dal dott. (che ha Per_2 dettagliatamente esposto le ragioni di tale conclusione e che devono intendersi qui per intero riportate), ha accertato il nesso causale tra l'evento e le lesioni riportate dal danneggiato e che, quale conseguenza dell'evento, aveva subito “Esiti di frattura dello scafoide tarsale e del cuboide piede destro con assenza di sintomatologia oggettiva”.
Il c.t.u. ha precisato che in conseguenza del sinistro:
A) la incapacità temporanea parziale è stata di giorni 20 al valore medio del
75%;
B) la incapacità temporanea parziale è stata di giorni 20 al valore medio del
50%;
C) la incapacità temporanea parziale è stata di giorni 50 al valore medio del
25%;
D) residuano postumi permanenti specificamente indicati nella perizia di parte valutabili nella misura complessiva del 3% della totale invalidità.
Le conclusioni dell'ausiliario sono condivise dal Tribunale, in quanto basate su un completo esame anamnestico e su un obiettivo, approfondito e coerente studio della documentazione medica prodotta, valutata con criteri medico-legali immuni da errori e da vizi.
Il c.d. danno biologico subito dall'attore (risarcibile indipendentemente da un pregiudizio della capacità di lavoro e di guadagno del danneggiato in quanto incidente pag. 11 sull'integrità psico-fisica della persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica), può dunque essere liquidato sulla base dei criteri fissati dalle Tabelle Milanesi aggiornate al 2024, riconoscendo al danneggiato la complessiva somma di euro 12.829,00 così determinata: euro 9.044,0 a titolo di invalidità temporanea, di cui euro 1.725,00 per I.T.P al 75%
(giorni 20 per euro 86,25 pari al 50% di euro 115,00); la somma di euro 1.150,00 per
I.T.P. al 50% (giorni 20 per euro 57,50, pari al 50% di euro 115,00); la somma di euro
1.437,50 per I.T.P. al 25% (giorni 50 per euro 28,75, pari al 25% di euro 115,00). euro 3.785,00 a titolo di invalidità permanente riconosciuta nella misura del 3%.
5.2. Per quanto concerne il cd. “danno morale” – come prima esposto - la Suprema
Corte ha chiarito che, in presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione).
Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati della L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 17, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di “danno non patrimoniale”, distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello “morale”).
Secondo la giurisprudenza, sul giudice del merito incombe l'obbligo di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze in peius derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa,
e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
con la conseguenza che “a fini liquidatori, si deve procedere a una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, sotto il profilo istruttorio, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni” (Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 6443 del 3-3-
2023).
pag. 12 Il danno conseguente alla lesione dell'integrità psicologica della persona è risarcibile come danno morale, se si mantiene nei termini della mera compromissione dell'equilibrio emotivo-affettivo del soggetto, e come danno biologico nel caso di degenerazione patologica, suscettibile di accertamento medico-legale, idonea ad esplicare un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, ferma restando la possibilità, per quest'ultimo, di dimostrare l'effettiva compresenza nel caso concreto delle due voci di pregiudizio.
In tal caso, sarà cura dell'interessato fornire la prova rigorosa, tanto della specifica diversità di tali conseguenze (al fine di evitare duplicazioni risarcitorie), quanto dell'effettiva compresenza di entrambe le serie consequenziali dedotte.
Sottolinea la S.C., “A tal fine, tuttavia, la possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione psicologica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legittimare, in termini inferenziali,
l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale, dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di natura psicologica di lieve entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità, tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale”. E di qui la conseguenza, sotto il profilo probatorio, che “al riconoscimento di danni biologici di lieve entità, corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di natura psicologica di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale” (Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 6443 del 3-3-2023).
Ciò evidenziato, nella specie l'attore nulla ha dedotto al riguardo, per cui alcuna somma deve essere riconosciuta a tale titolo.
6.1. Alcuna somma può essere riconosciuta a titolo di danno patrimoniale per l'avvenuto esborso di spese mediche, nulla avendo allegato al riguardo.
pag. 13 Non può, invero, sopperire alla descritta lacuna assertiva la documentazione prodotta a tal fine, trattandosi di allegazioni silenti che non possono essere utilizzate attesa la funzione asseverativa dei documenti rispetto a specifiche circostanze espressamente dedotte.
6.2. Per quanto concerne i danni subiti alla Vespa, l'attore ha depositato un preventivo di spesa del 18-9-2021, non sottoscritto, emesso da “Ing. ” in cui è Persona_3 indicato un costo stimato di riparazione complessivo di euro 2.640.00.
Orbene, il preventivo di parte relativo alle riparazioni da effettuarsi su un veicolo danneggiato costituisce mero giudizio tecnico di valutazione dei danni da esso subiti e, essendo documento di parte, non è dotato di risolutiva efficacia probatoria. Esso può fungere, però, se non da prova, da argomento di prova utilizzabile unitamente ad altri elementi al fine di pervenire alla liquidazione, se del caso anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c. Ciò richiede, tuttavia, che il preventivo sia sufficientemente dettagliato e sia riscontrabile la rapportabilità di esso ai danni, esattamente individuati, cagionati dal sinistro. (Corte d'Appello di Roma - Sez. III, Sen. n. 4978/2012).
Tenuto conto di quanto evidenziato, delle cattive condizioni della Vespa al momento del sinistro (evincibili dalla documentazione fotografica prodotta, e riconosciuta dal teste) e del fatto che il teste ha riferito di aver visto che i danni riportati dalla Vespa erano Tes_2 alla scocca posteriore destra, essendosi graffiata poiché era scivolata per diversi metri, è necessario scorporare dal preventivo parti che non risultano danneggiate nelle foto e che non sono confermate da altri elementi di prova (scudo anteriore, parafango anteriore, carenatura, cruscotto cupolino, faro anteriore, carenatura sottosella destra, pedana poggiapiede).
Sulla scorta di tali circostanze, considerata la difficoltà di una quantificazione precisa dei danni, il tribunale ritiene equo riconoscere la liquidazione dei danni in complessivi euro
300,00, IVA esclusa, aggiornato all'attualità.
In merito alla spettanza dell'Iva, il tribunale, al riguardo, condivide la tesi giurisprudenziale, secondo la quale: “poiché il risarcimento del danno patrimoniale si estende agli oneri accessori e consequenziali, se esso è liquidato in base alle spese da affrontare per riparare un veicolo, il risarcimento comprende anche l'IVA, pur se la riparazione non è ancora avvenuta - e a meno che il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'IVA versata, perché l'autoriparatore è tenuto pag. 14 per legge ad addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente ” (cfr., per tutte, Cass. n.
14535/2013); nel caso in esame, pertanto, può essere riconosciuta tale voce di danno, e quindi la somma complessiva di euro 366,00.
7. Oltre al complessivo importo di euro 13.195,00, come sopra determinato, al danneggiato va attribuita la somma di euro 1.333,11 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento.
Tale somma è stata determinata equitativamente ex art. 2056 co. I c.c., secondo il noto orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. civ., Sez. Un. 17-2-1995, n. 1712), ponendo a base di calcolo non la somma sopra liquidata (cioè rivalutata ad oggi), ma l'originario importo devalutato all'epoca del sinistro e rivalutato anno per anno ed applicando il saggio degli interessi legali nel periodo considerato.
Per tutto quanto sopra, il deve essere condannato al pagamento, in CP_1 favore dell'attore, della complessiva somma di euro 14.528,11 oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284 comma 1 c.c. dalla data odierna sino al saldo.
Ogni altra questione resta assorbita.
8. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano di ufficio, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att.
c.p.c., con applicazione dei parametri medi di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022, tenuto conto del pregio delle difese, delle questioni affrontate, della natura e del valore della causa, nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00: fase studio, euro 919,00; fase introduttiva, euro 777,00; fase istruttoria, euro 1.680,00; fase decisoria, euro 1.701,00), da distrarre in favore dei difensori, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Le spese di c.t.u. vanno poste a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Pt_1
nei confronti di , in persona del Sindaco p.t., ogni altra istanza,
[...] CP_1 eccezione, deduzione disattese, così provvede:
A) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il in persona del CP_1
Sindaco p.t., al pagamento in favore di , della somma di euro Parte_1
14.528,11, oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284 comma 1 c.c. dalla data odierna sino al saldo;
pag. 15 B) condanna il in persona del Sindaco p.t., al pagamento delle spese CP_1 processuali in favore di , che liquida in euro 264,00 per spese ed euro Parte_1
5.077540,00 per compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, con distrazione in favore degli avvocati Giovanni Lucenteforte e
RI SO, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Torre Annunziata, 12 novembre 2025
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola
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