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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 28/03/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE
dott. Grazia Maria Bagella CONSIGLIERA
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
in esito all'udienza del 29 gennaio 2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al R.G. N. 143 dell'anno 2021, proposta da:
elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Mario Pisano, Parte_1
che lo rappresenta e difende giusta procura speciale come in atti
APPELLANTE
CONTRO
con sede in Vicopisano (PI), in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, elettivamente domiciliata presso gli indirizzi pec degli avv.ti Federico M. Ferrara e
Giuliana Caira, che la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale come in atti
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Cagliari, depositato il 15 settembre 2015, aveva Parte_1
convenuto in giudizio la e aveva domandato che la medesima fosse Controparte_1
condannata al pagamento, in suo favore, della somma di €. 10.850,23 a titolo di indennità di fine rapporto, della somma di €. 26.475,85 a titolo di indennità suppletiva di clientela, della somma di
€. 5.531,13 a titolo di indennità meritocratica, della somma di €. 22.580,57 e della somma di €.
7.489,63 a titolo di indennità sostitutiva del mancato preavviso e delle somme di €. 23.715,00, di
€. 25.245,00 e di €. 25.245,00 a titolo di provvigioni dovute per le forniture pubbliche di cui,
rispettivamente, alla delibera n. 1864 del 30 dicembre 2011 e alla delibera n. 1215 del 1 luglio
2013 della e alla proroga dell'approvvigionamento alla medesima per l'anno Parte_2
2014, oltre, per ogni somma indicata, interessi e rivalutazione sino al saldo.
Il ricorrente aveva, in particolare, premesso di avere prestato la propria attività lavorativa in qualità di agente di commercio nell'interesse della convenuta dal 22 gennaio 1996 ed aveva precisato che al rapporto di agenzia era stato applicato l'A.E.C. 1988 e successive modificazioni e integrazioni per gli agenti di commercio del settore industria.
In data 29 gennaio 2015, aveva allegato Mancini, egli aveva comunicato alla società preponente il proprio recesso, concedendo alla medesima il termine di preavviso previsto dall'art. 9, comma
B, AEC 30 luglio 2014.
La predetta decisione, aveva chiarito il ricorrente, era nata dall'ulteriore variazione del contratto di agenzia adottata dalla mandante in data 7 ottobre 2014 con decorrenza dal 1 gennaio 2015, la quale lo aveva indotto a non poter proseguire il rapporto di lavoro in atto con la società
[...]
CP_1
Infatti, aveva proseguito durante il rapporto di agenzia vi erano state, negli anni Parte_1
1997, 1998, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013 e 2014, non meno di dieci variazioni e/o rettifiche del contratto, le quali avevano avuto ad oggetto clientela, zona,
provvigioni e prodotti, tutte avvenute su iniziativa della società convenuta, senza il rispetto dei dovuti periodi di preavviso e senza la corresponsione della relativa indennità sostitutiva.
In diverse occasioni, aveva evidenziato il ricorrente, la convenuta gli aveva sottoposto la stipulazione di un nuovo contratto di agenzia, apportando significative variazioni riduttive rispetto al contratto precedente: nello specifico, in data 10 gennaio 2010, la con CP_1
2 decorrenza dal 1 gennaio 2010, senza rispettare il dovuto periodo di preavviso previsto dall'art. 2
AEC e senza corrispondergli l'indennità sostitutiva, aveva apportato modifiche rilevanti al contratto di agenzia in essere, riducendo l'aliquota provvigionale dal 4% al 3% e così
oltrepassando i limiti consentiti negli AEC per le variazioni unilaterali e causandogli una sensibile riduzione dei guadagni;
analogamente, in data 7 ottobre 2014, aveva apportato, con decorrenza dal 1 gennaio 2015 e senza rispettare il preavviso previsto dall'art. 2 AEC, rilevanti modifiche al contratto di agenzia allora in essere, riducendogli l'aliquota provvigionale in misura superiore al 20%.
Il ricorrente aveva, quindi, sostenuto che i descritti comportamenti della avessero CP_1
integrato delle violazioni degli obblighi di correttezza e buona fede contrattuale idonei a giustificare il recesso per giusta causa da lui operato il 29 gennaio 2015, tanto più che le continue variazioni apportate ai contratti apparivano come uno strumento adottato dalla mandante al fine di porlo in una posizione più debole, indurlo a dare le dimissioni e fargli perdere il diritto alle indennità finali, mentre invece le stesse avevano costituito fatti imputabili alla preponente che avevano impedito la prosecuzione del rapporto.
Inoltre, aveva aggiunto a far data dal 2 ottobre 2000, la società preponente gli aveva Pt_1
conferito la delega a partecipare, in nome e per conto della società medesima, ai bandi di gara e
/o alle procedure pubbliche di approvvigionamento dei farmaci, alcune delle quali poi erano state aggiudicate alla stessa grazie all'opera da lui prestata.
Tra queste, aveva precisato il ricorrente, andava, in particolare, menzionata la procedura affidata
Parte alla dalla di Cagliari con delibera del 30 dicembre 2011, avente ad oggetto la CP_1
fornitura di farmaci per un importo complessivi di €. 790.500,00 per la durata di 12 mesi, la quale era stata poi prorogata, sempre per la durata di 12 mesi, dapprima con delibera n. 1215 del
1 luglio 2013 per l'importo di €. 841.500,00 e successivamente, per il medesimo importo e sempre per 12 mesi, per l'anno 2014.
Infine, aveva allegato che, a decorrere dal rinnovo contrattuale del 2006, la Parte_1
3 preponente aveva cominciato a serbare nei suoi confronti atteggiamenti ostili e refrattari, tendenti a marginalizzarlo dalla vita e dalla politica aziendale, provvedendo, ad esempio, a non convocarlo più alle riunioni formative periodicamente organizzate, a non coinvolgerlo sul lancio di nuovi prodotti, a non fornirgli più tutte quelle informazioni e/o notizie utili a svolgere il proprio mandato in maniera più producente.
Si era integrata così, aveva proseguito sul punto il ricorrente, una violazione grave, reiterata e protratta nel tempo dei principi sanciti dall'art. 5 AEC, tale da giustificare il suo recesso per giusta causa, oltreché fortemente lesiva degli obblighi di buona fede e lealtà contrattuale richiesti al preponente.
Ciò premesso, dopo avere sostenuto la chiara sussistenza, nella fattispecie, della Parte_1
giusta causa di recesso e dopo avere precisato di avere, da parte sua, comunicando il recesso il 29
gennaio 2015 e proseguendo nello svolgimento dell'attività lavorativa sino al 29 giugno 2015,
rispettato i termini di preavviso previsti dall'art. 9, comma B, AEC 30 luglio 2014, aveva evidenziato di avere inutilmente esperito il tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c. e di avere richiesto senza esito in via stragiudiziale il pagamento delle somme dovute.
Aveva, infine, concluso come sopra riportato.
La società convenuta si era costituita in giudizio e aveva resistito, domandando il rigetto di tutte le domande proposte.
La aveva, in particolare, evidenziato come tutte le modiche e i nuovi contratti CP_1
fossero stati sempre conosciuti, accettati e sottoscritti dalle parti e come il ricorrente, il quale non aveva impugnato le modifiche nei termini previsti dalla legge, non avesse, comunque,
comprovato che le medesime erano state rilevanti ed in pejus.
In ogni caso, aveva evidenziato la preponente, quelle del 2010 e del 2014 non erano state modifiche, ma nuovi contratti sottoscritti dalle parti.
La società resistente aveva, quindi, escluso che sussistesse nella fattispecie la giusta causa e che fossero, quindi, dovuti al ricorrente le indennità richieste.
4 Inoltre, aveva aggiunto la il Firr era stato corrisposto, mentre le provvigioni legate alla CP_1
gara pubblica erano sempre state quantificate, non sulla base del valore della stessa, ma in
Part relazione agli ordini effettuati dalla d erano state, comunque, regolarmente pagate, né mai il ricorrente aveva impugnato il mancato pagamento delle stesse nei termini indicati dal contratto.
Quanto alle asserite condotte vessatorie, la società preponente aveva evidenziato come Pt_1
non avesse fornito alcuna prova delle medesime e come risultasse inverosimile che, pur in presenza di detti comportamenti, che a detta del ricorrente si erano svolti per l'intero corso del rapporto e avevano avuto la finalità di spingerlo alle dimissioni, il rapporto di lavoro avesse avuto durata ventennale.
La società resistente aveva, comunque, contestato i conteggi prodotti dal ricorrente e aveva,
altresì, sottolineato il difetto di allegazione e prova, da parte del medesimo, in ordine ai requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento dell'indennità meritocratica, la mancata previsione, da parte dell'art. 2 AEC, in relazione alle variazioni unilaterali, del diritto dell'agente all'indennità
di mancato preavviso, l'avvenuta consegna al ricorrente di tutto il materiale utile per la conoscenza e la commercializzazione dei prodotti, tanto è vero che alcuna lamentela, né richiesta formale, era mai stata formulata dallo stesso in corso di rapporto, l'incompatibilità del comportamento posto in essere da attraverso la concessione, all'atto del recesso, del Pt_1
termine di preavviso, con la sussistenza di circostanze idonee ad impedire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro.
***
Il Tribunale di Cagliari, con la sentenza impugnata, aveva, innanzitutto, dato atto che,
nell'udienza del 21 dicembre 2016, il ricorrente, in sede di interrogatorio libero, aveva dichiarato di avere percepito le provvigioni sulle forniture effettuate dalla preponente alla di Cagliari Pt_2
fino al giugno 2015 e che, nell'udienza del 28 febbraio 2018, il difensore del ricorrente aveva confermato quanto dichiarato dal ricorrente, rinunciato alla domanda proposta nel punto 4 delle conclusioni e sollecitato il giudice affinché procedesse mediante CTU al calcolo delle
5 provvigioni maturate dal ricorrente dal luglio al dicembre 2015.
Inoltre, il primo giudice aveva aggiunto di avere conferito l'incarico al CTU perché conteggiasse gli importi dovuti al ricorrente a titolo di Firr, apprendendo, peraltro, dall'ausiliare che il ricorrente gli aveva riferito di avere già ricevuto le somme dovute al detto titolo, come poi era stato confermato dal difensore di che, infatti, con le note del 18 marzo 2021, aveva Pt_1
dichiarato di rinunciare alla relativa domanda.
Ciò premesso, il Tribunale aveva deciso sulle domande residue, dichiarando inammissibile la domanda di condanna della al pagamento delle provvigioni connesse alle forniture CP_1
eseguite in favore della Asl 8 di Cagliari per il periodo da luglio a dicembre 2015, rigettando le altre domande proposte e condannando il ricorrente al rimborso, in favore della resistente, delle spese del giudizio.
In particolare, la domanda di pagamento delle provvigioni luglio-dicembre 2015 era stata ritenuta tardiva, in quanto, anche a volerla qualificare in termini di emendatio della domanda originaria, essa era stata formulata ben oltre la prima udienza di discussione.
Per il resto, il Tribunale aveva ritenuto manifestamente infondata la domanda avente ad oggetto il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, in difetto di un recesso in tronco e, in difetto, in ogni caso, di giusta causa, considerato, quanto a tale ultimo punto, che le asserite variazioni unilaterali del 2014 altro non erano se non un contratto modificativo delle precedenti pattuizioni e che la disciplina prevista dall'AEC sulle variazioni unilaterali stabiliva che le stesse, purché di media o rilevante entità, più che costituire una giusta causa di dimissioni,
potessero giustificare il rifiuto espresso dell'agente che, in quanto tempestivo, provocava la risoluzione del rapporto, assimilata dal testo contrattuale alla cessazione ad iniziativa della casa mandante.
In difetto di giusta causa di dimissioni e degli altri eventi tipici previsti dalla disciplina contrattuale, aveva proseguito il primo giudice, il rapporto di agenzia doveva, d'altra parte,
ritenersi sciolto per un fatto imputabile all'agente con la conseguenza che anche l'indennità
6 meritocratica e quella suppletiva di clientela dovevano ritenersi non dovute al ricorrente.
***
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello Parte_1
La ha resistito. Controparte_1
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
“Per i suesposti motivi, l'appellante chiede a Codesta Onorevole Commissione, in riforma della
sentenza impugnata, l'accoglimento del presente appello… 1) in via principale, di accogliere
l'appello e per l'effetto riformare la sentenza impugnata, per i motivi sopra dedotti,
condannando, conseguentemente, la a corrispondere all'appellante l'indennità CP_1
suppletiva di clientela per €. 26.485,85, l'indennità meritocratica per €. 5.531,13, l'indennità di
mancato preavviso per la variazione contrattuale del 7.10.2014 per €. 7.489,13 per un totale di
€. 39.506,11, oltre interessi dalla data della domanda sino al saldo effettivo;
2) disporre CTU
per calcolare l'importo delle provvigioni dovute all'agente per le fatture emesse dalla
[...]
alla per il semestre successivo alla cessazione del rapporto di lavoro tra Pt_2 CP_1
le parti;
3) Con vittoria di spese e onorari relativi a questo e al precedente grado di giudizio.
Nell'interesse dell'appellata:
“…la Corte d'Appello di Cagliari, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
* In via preliminare e/o comunque nel merito:
(a) respinga l'appello, in quanto inammissibile, e comunque infondato in fatto ed in diritto, e per
effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata;
(b) condanni l'appellante al pagamento dei compensi e delle spese, oltre al rimborso delle spese
generali nella misura del 15% sui compensi, oltre a IVA e CPA come per legge.
* In via istruttoria:
Ove ritenuto necessario, ammetta i mezzi di prova articolati da nel Giudizio Controparte_1
7 di primo grado e che devono intendersi qui di seguito come integralmente trascritti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Violazione e falsa applicazione dell'art. 10 dell'Accordo Economico Collettivo del
30.07.2014 disciplinante i rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale nei settori
industriali e della cooperazione.
Mancato riconoscimento di giusta causa di recesso.
Con riferimento all'indennità suppletiva di clientela, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata per avere il Tribunale negato la sussistenza della giusta causa di recesso malgrado la rilevante entità della variazione apportata al contratto di agenzia il 7 ottobre 2014 con decorrenza dal 1 gennaio 2015, arrivando ad equiparare erroneamente il suo recesso a delle dimissioni, come tali ostative alla corresponsione dell'indennità in discussione.
Nel caso di specie, ha aggiunto egli, in realtà, a fronte della indicata variazione, aveva, Pt_1
ai sensi dell'art. 2 AEC ed entro il termine di trenta giorni ivi previsto, comunicato di non accettare la variazione medesima, cosicché la comunicazione del preponente aveva costituito
“preavviso per la cessazione del rapporto di agenzia o rappresentanza ad iniziativa della casa
mandante ossia giusta causa”.
Con riferimento all'indennità di mancato preavviso ex art. 2 AEC, l'appellante ha lamentato che il Tribunale avesse erroneamente ritenuto l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'indennità stessa in difetto di recesso in tronco e giusta causa.
In realtà, ha osservato l'appellante, nella fattispecie la società preponente con la variazione del 7
ottobre 2014 aveva apportato al contratto di agenzia modifiche in pejus di rilevante entità, che avevano avuto decorso dal 1 gennaio 2015, così non rispettando i termini di preavviso richiesti dall'art. 2 AEC.
Non solo, quindi, ha concluso sul punto l'appellante, sussisteva, in virtù della sensibile entità
della variazione apportata, la giusta causa di recesso, ma erano stati comunque violati i termini di preavviso.
8 L'appellante, dopo avere, altresì, rilevato come l'erroneo convincimento maturato dal primo giudice in ordine alla (in)sussistenza della giusta causa avesse altrettanto erroneamente condotto il medesimo a non riconoscere, in suo favore, il diritto all'indennità meritocratica, aveva evidenziato come fosse presente in atti anche la prova del sensibile incremento della clientela e del giro d'affari da lui apportato al preponente, desumibile dalla procura notarile che la società
gli aveva conferito per la partecipazione alla gara d'appalto per la fornitura dei farmaci alla ASL
Parte 8 e dalle due delibere del 2011 e del 1 luglio 2013 prodotte in giudizio dalla medesima.
Infine, quanto alle provvigioni per le forniture suddette relative al periodo luglio 2015-dicembre
2015, l'appellante, dopo avere evidenziato come l'integrazione della domanda avesse avuto natura di mera emendatio libelli, dovuta all'impossibilità per lui di essere a conoscenza degli sviluppi dell'appalto in data successiva alla cessazione del rapporto di lavoro con la preponente,
ha sostenuto che il primo giudice, attraverso l'ordine di esibizione delle fatture relative al semestre successivo alla cessazione del rapporto in questione, pronunciato nei confronti della
Parte nell'udienza del 28 febbraio 2018, avesse implicitamente autorizzato l'integrazione della domanda, rispetto alla quale, d'altra parte, anche la preponente aveva accettato il contraddittorio,
tanto è vero che non aveva sollevato al riguardo alcuna opposizione.
***
L'appello è infondato.
Preliminarmente, occorre escludere la tardività della costituzione della parte appellata, eccepita dall'appellante nelle note di trattazione depositate il 13 maggio 2024.
Come risulta dagli atti, infatti, la prima udienza di discussione, originariamente fissata per il 15
giugno 2022, era stata differita d'ufficio, alla data del 15 marzo 2023, con provvedimento depositato dal Presidente del Collegio il 9 maggio 2022, ben prima, quindi, dello scadere del termine previsto per la costituzione della parte appellata, la quale, quindi, costituendosi il 3
marzo 2023, direttamente entro il termine di dieci giorni prima dell'udienza del 15 marzo 2023,
non era incorsa in alcuna decadenza.
9 Quanto al merito della controversia, come correttamente ritenuto dal Tribunale, deve,
innanzitutto, escludersi che la variazione contrattuale apportata dalla società preponente il 7
ottobre 2014 con decorrenza dal 1 gennaio 2015 (l'unica che l'appellante ha continuato a denunciare in questa sede) rientrasse tra le “variazioni di zona (territorio, clientela e prodotti) e
misura delle provvigioni” disciplinate dall'art. 2, commi 3 e ss., AEC richiamato dalle parti.
Le variazioni disciplinate dalla norma richiamata sono, infatti, unicamente quelle unilaterali, cioè
quelle che costituiscono espressione della volontà negoziale del solo preponente, le quali, come affermato anche dalla Suprema Corte, sono espressione di un potere che è giustificato dalla necessità di meglio adeguare il rapporto alle esigenze delle parti, così come le stesse si sono modificate durante il corso del tempo, ma che, proprio in quanto unilaterale, trova il suo limite nel fatto che il titolare lo eserciti nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, visto che, in caso contrario, si tradurrebbe in un sostanziale aggiramento della forza cogente del contratto (si veda Cass. 13580 del 2015, nonché, sempre in ordine ai limiti del potere unilaterale, e proprio in quanto tale, stabilito a favore della casa mandante, Cass. 5467/2000, Cass. 29164/2021, Cass.
9365/2023).
Nella vicenda in oggetto, invece, come già osservato dal primo giudice, la variazione contrattuale del 7 ottobre 2014, decorrente dal 1 gennaio 2015, non è altro che un contratto di agenzia, che aveva sostituito il precedente contratto di agenzia vigente tra le parti, sottoscritto dalle medesime (in tutte le pagine, compreso l'allegato B “Prospetto Provvigionale”: benché
l'appellante nelle note di trattazione depositate il 13 maggio 2024 abbia sostenuto che il contratto in questione non fosse stato da lui sottoscritto, si veda la copia prodotta dallo stesso appellante fin dal primo grado di giudizio, allegato 1F) nell'esercizio della propria rispettiva autonomia contrattuale, in difetto di qualunque, in alcun modo allegato nella fattispecie, vizio del consenso.
A prescindere da qualunque altra argomentazione, deve, quindi, escludersi che la disciplina dell'art. 2 AEC avesse e abbia ragione di applicazione alla variazione in esame, non avendo la stessa carattere unilaterale.
10 Per le stesse ragioni, deve, altresì, escludersi che la variazione in esame, adottata concordemente dalle parti, potesse in alcun modo costituire un fatto imputabile alla mandante idoneo a giustificare il recesso dell'agente, recesso che, quindi, come correttamente affermato dal
Tribunale, aveva determinato lo scioglimento del rapporto per fatto imputabile all'agente
(l'agente, in questa fase di appello, non ha più insistito sul fatto che avessero integrato la giusta causa di recesso anche l'ulteriore variazione del 10 gennaio 2010 denunciata in primo grado, né
le condotte asseritamente vessatorie ivi lamentate, prospettazioni che erano state espressamente disattese dal primo giudice).
Le domande di pagamento dell'indennità suppletiva di clientela, dell'indennità sostitutiva del preavviso e dell'indennità meritocratica non potevano, pertanto, trovare accoglimento ed erano state, pertanto, correttamente rigettate dal primo giudice.
Con riferimento alle provvigioni relative al periodo luglio-dicembre 2015, anche a qualificare la modificazione della domanda originaria in termini di emendatio, deve escludersi, come correttamente già deciso dal Tribunale, che la richiesta di modifica fosse stata tempestiva.
infatti, già nel corso della prima udienza del 21 dicembre 2016, sentito Parte_1
liberamente sui fatti di causa, aveva dichiarato di lamentarsi, non di non avere ricevuto le provvigioni maturate sino al giugno 2015, ma di non avere ricevuto le provvigioni per le forniture successive al giugno 2015.
Già in quell'udienza, quindi, il difensore di avrebbe potuto e dovuto modificare la Pt_1
domanda, richiedendo al giudice la relativa autorizzazione e illustrando l'esistenza dei gravi motivi previsti dall'art. 420 c.p.c.
Autorizzazione che, peraltro, il difensore non aveva domandato neanche nell'udienza successiva,
nella quale si era limitato a insistere, sul punto, per la nomina di un CTU “al fine di calcolare le
Part provvigioni maturate dal ricorrente per le fatture prodotte dalla dal luglio 2015 al
dicembre 2015”, aggiungendo che, quindi, la domanda doveva “intendersi limitata con rinuncia
alla richiesta di pagamento somme di cui al punto 4 delle conclusioni”, contenente tutte le
11 richieste di pagamento di provvigioni relative alla fornitura ASL 8.
E se già si stenta ad individuare nelle indicate espressioni una richiesta (tardiva) di modifica della domanda, certamente deve escludersi che nelle stesse fosse contenuta la necessaria richiesta di autorizzazione giudiziale.
Autorizzazione che, d'altronde, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, non è neanche
Parte ravvisabile, in forma implicita, nella richiesta di informazioni alla effettuata dal Tribunale
nel corso della prima udienza, visto che la richiesta di informazioni in questione era stata effettuata nell'udienza precedente a quella nella quale il difensore di aveva formulato la Pt_1
riportata richiesta di modifica della domanda.
In ogni caso, il rilevato difetto di tempestività della richiesta di modifica, risolvendosi in una violazione del principio del contraddittorio, non potrebbe considerarsi sanato per effetto di un'eventuale intervenuta autorizzazione giudiziale alla modifica e neppure, come anche sostenuto dall'appellante, per effetto dell'eventuale avvenuta accettazione del contraddittorio da parte della controparte.
***
Sulla base di tutte le motivazioni svolte, l'appello proposto deve, quindi, essere rigettato e la sentenza impugnata deve, pertanto, essere confermata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M.
55/14 e del D.M. 147/22, secondo i valori medi previsti per ciascuna fase, con esclusione di quella istruttoria non svoltasi, nello scaglione di valore da €. 26.000,00 a €. 52.000,00 della tabella relativa ai giudizi innanzi alla Corte D'Appello, devono essere poste a carico dell'appellante.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30
maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
12
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
rigetta l'appello proposto da Parte_1
condanna l'appellante al rimborso, in favore di delle spese del giudizio, che Controparte_1
liquida in complessivi €. 6.946,00, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori previsti per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante,
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115,
come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
Cagliari, 28 marzo 2025.
L'estensore……………… ………………………………….La Presidente
dott. Daniela Coinu…………………………………………dott. Maria Luisa Scarpa
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE
dott. Grazia Maria Bagella CONSIGLIERA
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
in esito all'udienza del 29 gennaio 2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al R.G. N. 143 dell'anno 2021, proposta da:
elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Mario Pisano, Parte_1
che lo rappresenta e difende giusta procura speciale come in atti
APPELLANTE
CONTRO
con sede in Vicopisano (PI), in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, elettivamente domiciliata presso gli indirizzi pec degli avv.ti Federico M. Ferrara e
Giuliana Caira, che la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale come in atti
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Cagliari, depositato il 15 settembre 2015, aveva Parte_1
convenuto in giudizio la e aveva domandato che la medesima fosse Controparte_1
condannata al pagamento, in suo favore, della somma di €. 10.850,23 a titolo di indennità di fine rapporto, della somma di €. 26.475,85 a titolo di indennità suppletiva di clientela, della somma di
€. 5.531,13 a titolo di indennità meritocratica, della somma di €. 22.580,57 e della somma di €.
7.489,63 a titolo di indennità sostitutiva del mancato preavviso e delle somme di €. 23.715,00, di
€. 25.245,00 e di €. 25.245,00 a titolo di provvigioni dovute per le forniture pubbliche di cui,
rispettivamente, alla delibera n. 1864 del 30 dicembre 2011 e alla delibera n. 1215 del 1 luglio
2013 della e alla proroga dell'approvvigionamento alla medesima per l'anno Parte_2
2014, oltre, per ogni somma indicata, interessi e rivalutazione sino al saldo.
Il ricorrente aveva, in particolare, premesso di avere prestato la propria attività lavorativa in qualità di agente di commercio nell'interesse della convenuta dal 22 gennaio 1996 ed aveva precisato che al rapporto di agenzia era stato applicato l'A.E.C. 1988 e successive modificazioni e integrazioni per gli agenti di commercio del settore industria.
In data 29 gennaio 2015, aveva allegato Mancini, egli aveva comunicato alla società preponente il proprio recesso, concedendo alla medesima il termine di preavviso previsto dall'art. 9, comma
B, AEC 30 luglio 2014.
La predetta decisione, aveva chiarito il ricorrente, era nata dall'ulteriore variazione del contratto di agenzia adottata dalla mandante in data 7 ottobre 2014 con decorrenza dal 1 gennaio 2015, la quale lo aveva indotto a non poter proseguire il rapporto di lavoro in atto con la società
[...]
CP_1
Infatti, aveva proseguito durante il rapporto di agenzia vi erano state, negli anni Parte_1
1997, 1998, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013 e 2014, non meno di dieci variazioni e/o rettifiche del contratto, le quali avevano avuto ad oggetto clientela, zona,
provvigioni e prodotti, tutte avvenute su iniziativa della società convenuta, senza il rispetto dei dovuti periodi di preavviso e senza la corresponsione della relativa indennità sostitutiva.
In diverse occasioni, aveva evidenziato il ricorrente, la convenuta gli aveva sottoposto la stipulazione di un nuovo contratto di agenzia, apportando significative variazioni riduttive rispetto al contratto precedente: nello specifico, in data 10 gennaio 2010, la con CP_1
2 decorrenza dal 1 gennaio 2010, senza rispettare il dovuto periodo di preavviso previsto dall'art. 2
AEC e senza corrispondergli l'indennità sostitutiva, aveva apportato modifiche rilevanti al contratto di agenzia in essere, riducendo l'aliquota provvigionale dal 4% al 3% e così
oltrepassando i limiti consentiti negli AEC per le variazioni unilaterali e causandogli una sensibile riduzione dei guadagni;
analogamente, in data 7 ottobre 2014, aveva apportato, con decorrenza dal 1 gennaio 2015 e senza rispettare il preavviso previsto dall'art. 2 AEC, rilevanti modifiche al contratto di agenzia allora in essere, riducendogli l'aliquota provvigionale in misura superiore al 20%.
Il ricorrente aveva, quindi, sostenuto che i descritti comportamenti della avessero CP_1
integrato delle violazioni degli obblighi di correttezza e buona fede contrattuale idonei a giustificare il recesso per giusta causa da lui operato il 29 gennaio 2015, tanto più che le continue variazioni apportate ai contratti apparivano come uno strumento adottato dalla mandante al fine di porlo in una posizione più debole, indurlo a dare le dimissioni e fargli perdere il diritto alle indennità finali, mentre invece le stesse avevano costituito fatti imputabili alla preponente che avevano impedito la prosecuzione del rapporto.
Inoltre, aveva aggiunto a far data dal 2 ottobre 2000, la società preponente gli aveva Pt_1
conferito la delega a partecipare, in nome e per conto della società medesima, ai bandi di gara e
/o alle procedure pubbliche di approvvigionamento dei farmaci, alcune delle quali poi erano state aggiudicate alla stessa grazie all'opera da lui prestata.
Tra queste, aveva precisato il ricorrente, andava, in particolare, menzionata la procedura affidata
Parte alla dalla di Cagliari con delibera del 30 dicembre 2011, avente ad oggetto la CP_1
fornitura di farmaci per un importo complessivi di €. 790.500,00 per la durata di 12 mesi, la quale era stata poi prorogata, sempre per la durata di 12 mesi, dapprima con delibera n. 1215 del
1 luglio 2013 per l'importo di €. 841.500,00 e successivamente, per il medesimo importo e sempre per 12 mesi, per l'anno 2014.
Infine, aveva allegato che, a decorrere dal rinnovo contrattuale del 2006, la Parte_1
3 preponente aveva cominciato a serbare nei suoi confronti atteggiamenti ostili e refrattari, tendenti a marginalizzarlo dalla vita e dalla politica aziendale, provvedendo, ad esempio, a non convocarlo più alle riunioni formative periodicamente organizzate, a non coinvolgerlo sul lancio di nuovi prodotti, a non fornirgli più tutte quelle informazioni e/o notizie utili a svolgere il proprio mandato in maniera più producente.
Si era integrata così, aveva proseguito sul punto il ricorrente, una violazione grave, reiterata e protratta nel tempo dei principi sanciti dall'art. 5 AEC, tale da giustificare il suo recesso per giusta causa, oltreché fortemente lesiva degli obblighi di buona fede e lealtà contrattuale richiesti al preponente.
Ciò premesso, dopo avere sostenuto la chiara sussistenza, nella fattispecie, della Parte_1
giusta causa di recesso e dopo avere precisato di avere, da parte sua, comunicando il recesso il 29
gennaio 2015 e proseguendo nello svolgimento dell'attività lavorativa sino al 29 giugno 2015,
rispettato i termini di preavviso previsti dall'art. 9, comma B, AEC 30 luglio 2014, aveva evidenziato di avere inutilmente esperito il tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c. e di avere richiesto senza esito in via stragiudiziale il pagamento delle somme dovute.
Aveva, infine, concluso come sopra riportato.
La società convenuta si era costituita in giudizio e aveva resistito, domandando il rigetto di tutte le domande proposte.
La aveva, in particolare, evidenziato come tutte le modiche e i nuovi contratti CP_1
fossero stati sempre conosciuti, accettati e sottoscritti dalle parti e come il ricorrente, il quale non aveva impugnato le modifiche nei termini previsti dalla legge, non avesse, comunque,
comprovato che le medesime erano state rilevanti ed in pejus.
In ogni caso, aveva evidenziato la preponente, quelle del 2010 e del 2014 non erano state modifiche, ma nuovi contratti sottoscritti dalle parti.
La società resistente aveva, quindi, escluso che sussistesse nella fattispecie la giusta causa e che fossero, quindi, dovuti al ricorrente le indennità richieste.
4 Inoltre, aveva aggiunto la il Firr era stato corrisposto, mentre le provvigioni legate alla CP_1
gara pubblica erano sempre state quantificate, non sulla base del valore della stessa, ma in
Part relazione agli ordini effettuati dalla d erano state, comunque, regolarmente pagate, né mai il ricorrente aveva impugnato il mancato pagamento delle stesse nei termini indicati dal contratto.
Quanto alle asserite condotte vessatorie, la società preponente aveva evidenziato come Pt_1
non avesse fornito alcuna prova delle medesime e come risultasse inverosimile che, pur in presenza di detti comportamenti, che a detta del ricorrente si erano svolti per l'intero corso del rapporto e avevano avuto la finalità di spingerlo alle dimissioni, il rapporto di lavoro avesse avuto durata ventennale.
La società resistente aveva, comunque, contestato i conteggi prodotti dal ricorrente e aveva,
altresì, sottolineato il difetto di allegazione e prova, da parte del medesimo, in ordine ai requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento dell'indennità meritocratica, la mancata previsione, da parte dell'art. 2 AEC, in relazione alle variazioni unilaterali, del diritto dell'agente all'indennità
di mancato preavviso, l'avvenuta consegna al ricorrente di tutto il materiale utile per la conoscenza e la commercializzazione dei prodotti, tanto è vero che alcuna lamentela, né richiesta formale, era mai stata formulata dallo stesso in corso di rapporto, l'incompatibilità del comportamento posto in essere da attraverso la concessione, all'atto del recesso, del Pt_1
termine di preavviso, con la sussistenza di circostanze idonee ad impedire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro.
***
Il Tribunale di Cagliari, con la sentenza impugnata, aveva, innanzitutto, dato atto che,
nell'udienza del 21 dicembre 2016, il ricorrente, in sede di interrogatorio libero, aveva dichiarato di avere percepito le provvigioni sulle forniture effettuate dalla preponente alla di Cagliari Pt_2
fino al giugno 2015 e che, nell'udienza del 28 febbraio 2018, il difensore del ricorrente aveva confermato quanto dichiarato dal ricorrente, rinunciato alla domanda proposta nel punto 4 delle conclusioni e sollecitato il giudice affinché procedesse mediante CTU al calcolo delle
5 provvigioni maturate dal ricorrente dal luglio al dicembre 2015.
Inoltre, il primo giudice aveva aggiunto di avere conferito l'incarico al CTU perché conteggiasse gli importi dovuti al ricorrente a titolo di Firr, apprendendo, peraltro, dall'ausiliare che il ricorrente gli aveva riferito di avere già ricevuto le somme dovute al detto titolo, come poi era stato confermato dal difensore di che, infatti, con le note del 18 marzo 2021, aveva Pt_1
dichiarato di rinunciare alla relativa domanda.
Ciò premesso, il Tribunale aveva deciso sulle domande residue, dichiarando inammissibile la domanda di condanna della al pagamento delle provvigioni connesse alle forniture CP_1
eseguite in favore della Asl 8 di Cagliari per il periodo da luglio a dicembre 2015, rigettando le altre domande proposte e condannando il ricorrente al rimborso, in favore della resistente, delle spese del giudizio.
In particolare, la domanda di pagamento delle provvigioni luglio-dicembre 2015 era stata ritenuta tardiva, in quanto, anche a volerla qualificare in termini di emendatio della domanda originaria, essa era stata formulata ben oltre la prima udienza di discussione.
Per il resto, il Tribunale aveva ritenuto manifestamente infondata la domanda avente ad oggetto il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, in difetto di un recesso in tronco e, in difetto, in ogni caso, di giusta causa, considerato, quanto a tale ultimo punto, che le asserite variazioni unilaterali del 2014 altro non erano se non un contratto modificativo delle precedenti pattuizioni e che la disciplina prevista dall'AEC sulle variazioni unilaterali stabiliva che le stesse, purché di media o rilevante entità, più che costituire una giusta causa di dimissioni,
potessero giustificare il rifiuto espresso dell'agente che, in quanto tempestivo, provocava la risoluzione del rapporto, assimilata dal testo contrattuale alla cessazione ad iniziativa della casa mandante.
In difetto di giusta causa di dimissioni e degli altri eventi tipici previsti dalla disciplina contrattuale, aveva proseguito il primo giudice, il rapporto di agenzia doveva, d'altra parte,
ritenersi sciolto per un fatto imputabile all'agente con la conseguenza che anche l'indennità
6 meritocratica e quella suppletiva di clientela dovevano ritenersi non dovute al ricorrente.
***
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello Parte_1
La ha resistito. Controparte_1
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
“Per i suesposti motivi, l'appellante chiede a Codesta Onorevole Commissione, in riforma della
sentenza impugnata, l'accoglimento del presente appello… 1) in via principale, di accogliere
l'appello e per l'effetto riformare la sentenza impugnata, per i motivi sopra dedotti,
condannando, conseguentemente, la a corrispondere all'appellante l'indennità CP_1
suppletiva di clientela per €. 26.485,85, l'indennità meritocratica per €. 5.531,13, l'indennità di
mancato preavviso per la variazione contrattuale del 7.10.2014 per €. 7.489,13 per un totale di
€. 39.506,11, oltre interessi dalla data della domanda sino al saldo effettivo;
2) disporre CTU
per calcolare l'importo delle provvigioni dovute all'agente per le fatture emesse dalla
[...]
alla per il semestre successivo alla cessazione del rapporto di lavoro tra Pt_2 CP_1
le parti;
3) Con vittoria di spese e onorari relativi a questo e al precedente grado di giudizio.
Nell'interesse dell'appellata:
“…la Corte d'Appello di Cagliari, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
* In via preliminare e/o comunque nel merito:
(a) respinga l'appello, in quanto inammissibile, e comunque infondato in fatto ed in diritto, e per
effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata;
(b) condanni l'appellante al pagamento dei compensi e delle spese, oltre al rimborso delle spese
generali nella misura del 15% sui compensi, oltre a IVA e CPA come per legge.
* In via istruttoria:
Ove ritenuto necessario, ammetta i mezzi di prova articolati da nel Giudizio Controparte_1
7 di primo grado e che devono intendersi qui di seguito come integralmente trascritti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Violazione e falsa applicazione dell'art. 10 dell'Accordo Economico Collettivo del
30.07.2014 disciplinante i rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale nei settori
industriali e della cooperazione.
Mancato riconoscimento di giusta causa di recesso.
Con riferimento all'indennità suppletiva di clientela, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata per avere il Tribunale negato la sussistenza della giusta causa di recesso malgrado la rilevante entità della variazione apportata al contratto di agenzia il 7 ottobre 2014 con decorrenza dal 1 gennaio 2015, arrivando ad equiparare erroneamente il suo recesso a delle dimissioni, come tali ostative alla corresponsione dell'indennità in discussione.
Nel caso di specie, ha aggiunto egli, in realtà, a fronte della indicata variazione, aveva, Pt_1
ai sensi dell'art. 2 AEC ed entro il termine di trenta giorni ivi previsto, comunicato di non accettare la variazione medesima, cosicché la comunicazione del preponente aveva costituito
“preavviso per la cessazione del rapporto di agenzia o rappresentanza ad iniziativa della casa
mandante ossia giusta causa”.
Con riferimento all'indennità di mancato preavviso ex art. 2 AEC, l'appellante ha lamentato che il Tribunale avesse erroneamente ritenuto l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'indennità stessa in difetto di recesso in tronco e giusta causa.
In realtà, ha osservato l'appellante, nella fattispecie la società preponente con la variazione del 7
ottobre 2014 aveva apportato al contratto di agenzia modifiche in pejus di rilevante entità, che avevano avuto decorso dal 1 gennaio 2015, così non rispettando i termini di preavviso richiesti dall'art. 2 AEC.
Non solo, quindi, ha concluso sul punto l'appellante, sussisteva, in virtù della sensibile entità
della variazione apportata, la giusta causa di recesso, ma erano stati comunque violati i termini di preavviso.
8 L'appellante, dopo avere, altresì, rilevato come l'erroneo convincimento maturato dal primo giudice in ordine alla (in)sussistenza della giusta causa avesse altrettanto erroneamente condotto il medesimo a non riconoscere, in suo favore, il diritto all'indennità meritocratica, aveva evidenziato come fosse presente in atti anche la prova del sensibile incremento della clientela e del giro d'affari da lui apportato al preponente, desumibile dalla procura notarile che la società
gli aveva conferito per la partecipazione alla gara d'appalto per la fornitura dei farmaci alla ASL
Parte 8 e dalle due delibere del 2011 e del 1 luglio 2013 prodotte in giudizio dalla medesima.
Infine, quanto alle provvigioni per le forniture suddette relative al periodo luglio 2015-dicembre
2015, l'appellante, dopo avere evidenziato come l'integrazione della domanda avesse avuto natura di mera emendatio libelli, dovuta all'impossibilità per lui di essere a conoscenza degli sviluppi dell'appalto in data successiva alla cessazione del rapporto di lavoro con la preponente,
ha sostenuto che il primo giudice, attraverso l'ordine di esibizione delle fatture relative al semestre successivo alla cessazione del rapporto in questione, pronunciato nei confronti della
Parte nell'udienza del 28 febbraio 2018, avesse implicitamente autorizzato l'integrazione della domanda, rispetto alla quale, d'altra parte, anche la preponente aveva accettato il contraddittorio,
tanto è vero che non aveva sollevato al riguardo alcuna opposizione.
***
L'appello è infondato.
Preliminarmente, occorre escludere la tardività della costituzione della parte appellata, eccepita dall'appellante nelle note di trattazione depositate il 13 maggio 2024.
Come risulta dagli atti, infatti, la prima udienza di discussione, originariamente fissata per il 15
giugno 2022, era stata differita d'ufficio, alla data del 15 marzo 2023, con provvedimento depositato dal Presidente del Collegio il 9 maggio 2022, ben prima, quindi, dello scadere del termine previsto per la costituzione della parte appellata, la quale, quindi, costituendosi il 3
marzo 2023, direttamente entro il termine di dieci giorni prima dell'udienza del 15 marzo 2023,
non era incorsa in alcuna decadenza.
9 Quanto al merito della controversia, come correttamente ritenuto dal Tribunale, deve,
innanzitutto, escludersi che la variazione contrattuale apportata dalla società preponente il 7
ottobre 2014 con decorrenza dal 1 gennaio 2015 (l'unica che l'appellante ha continuato a denunciare in questa sede) rientrasse tra le “variazioni di zona (territorio, clientela e prodotti) e
misura delle provvigioni” disciplinate dall'art. 2, commi 3 e ss., AEC richiamato dalle parti.
Le variazioni disciplinate dalla norma richiamata sono, infatti, unicamente quelle unilaterali, cioè
quelle che costituiscono espressione della volontà negoziale del solo preponente, le quali, come affermato anche dalla Suprema Corte, sono espressione di un potere che è giustificato dalla necessità di meglio adeguare il rapporto alle esigenze delle parti, così come le stesse si sono modificate durante il corso del tempo, ma che, proprio in quanto unilaterale, trova il suo limite nel fatto che il titolare lo eserciti nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, visto che, in caso contrario, si tradurrebbe in un sostanziale aggiramento della forza cogente del contratto (si veda Cass. 13580 del 2015, nonché, sempre in ordine ai limiti del potere unilaterale, e proprio in quanto tale, stabilito a favore della casa mandante, Cass. 5467/2000, Cass. 29164/2021, Cass.
9365/2023).
Nella vicenda in oggetto, invece, come già osservato dal primo giudice, la variazione contrattuale del 7 ottobre 2014, decorrente dal 1 gennaio 2015, non è altro che un contratto di agenzia, che aveva sostituito il precedente contratto di agenzia vigente tra le parti, sottoscritto dalle medesime (in tutte le pagine, compreso l'allegato B “Prospetto Provvigionale”: benché
l'appellante nelle note di trattazione depositate il 13 maggio 2024 abbia sostenuto che il contratto in questione non fosse stato da lui sottoscritto, si veda la copia prodotta dallo stesso appellante fin dal primo grado di giudizio, allegato 1F) nell'esercizio della propria rispettiva autonomia contrattuale, in difetto di qualunque, in alcun modo allegato nella fattispecie, vizio del consenso.
A prescindere da qualunque altra argomentazione, deve, quindi, escludersi che la disciplina dell'art. 2 AEC avesse e abbia ragione di applicazione alla variazione in esame, non avendo la stessa carattere unilaterale.
10 Per le stesse ragioni, deve, altresì, escludersi che la variazione in esame, adottata concordemente dalle parti, potesse in alcun modo costituire un fatto imputabile alla mandante idoneo a giustificare il recesso dell'agente, recesso che, quindi, come correttamente affermato dal
Tribunale, aveva determinato lo scioglimento del rapporto per fatto imputabile all'agente
(l'agente, in questa fase di appello, non ha più insistito sul fatto che avessero integrato la giusta causa di recesso anche l'ulteriore variazione del 10 gennaio 2010 denunciata in primo grado, né
le condotte asseritamente vessatorie ivi lamentate, prospettazioni che erano state espressamente disattese dal primo giudice).
Le domande di pagamento dell'indennità suppletiva di clientela, dell'indennità sostitutiva del preavviso e dell'indennità meritocratica non potevano, pertanto, trovare accoglimento ed erano state, pertanto, correttamente rigettate dal primo giudice.
Con riferimento alle provvigioni relative al periodo luglio-dicembre 2015, anche a qualificare la modificazione della domanda originaria in termini di emendatio, deve escludersi, come correttamente già deciso dal Tribunale, che la richiesta di modifica fosse stata tempestiva.
infatti, già nel corso della prima udienza del 21 dicembre 2016, sentito Parte_1
liberamente sui fatti di causa, aveva dichiarato di lamentarsi, non di non avere ricevuto le provvigioni maturate sino al giugno 2015, ma di non avere ricevuto le provvigioni per le forniture successive al giugno 2015.
Già in quell'udienza, quindi, il difensore di avrebbe potuto e dovuto modificare la Pt_1
domanda, richiedendo al giudice la relativa autorizzazione e illustrando l'esistenza dei gravi motivi previsti dall'art. 420 c.p.c.
Autorizzazione che, peraltro, il difensore non aveva domandato neanche nell'udienza successiva,
nella quale si era limitato a insistere, sul punto, per la nomina di un CTU “al fine di calcolare le
Part provvigioni maturate dal ricorrente per le fatture prodotte dalla dal luglio 2015 al
dicembre 2015”, aggiungendo che, quindi, la domanda doveva “intendersi limitata con rinuncia
alla richiesta di pagamento somme di cui al punto 4 delle conclusioni”, contenente tutte le
11 richieste di pagamento di provvigioni relative alla fornitura ASL 8.
E se già si stenta ad individuare nelle indicate espressioni una richiesta (tardiva) di modifica della domanda, certamente deve escludersi che nelle stesse fosse contenuta la necessaria richiesta di autorizzazione giudiziale.
Autorizzazione che, d'altronde, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, non è neanche
Parte ravvisabile, in forma implicita, nella richiesta di informazioni alla effettuata dal Tribunale
nel corso della prima udienza, visto che la richiesta di informazioni in questione era stata effettuata nell'udienza precedente a quella nella quale il difensore di aveva formulato la Pt_1
riportata richiesta di modifica della domanda.
In ogni caso, il rilevato difetto di tempestività della richiesta di modifica, risolvendosi in una violazione del principio del contraddittorio, non potrebbe considerarsi sanato per effetto di un'eventuale intervenuta autorizzazione giudiziale alla modifica e neppure, come anche sostenuto dall'appellante, per effetto dell'eventuale avvenuta accettazione del contraddittorio da parte della controparte.
***
Sulla base di tutte le motivazioni svolte, l'appello proposto deve, quindi, essere rigettato e la sentenza impugnata deve, pertanto, essere confermata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M.
55/14 e del D.M. 147/22, secondo i valori medi previsti per ciascuna fase, con esclusione di quella istruttoria non svoltasi, nello scaglione di valore da €. 26.000,00 a €. 52.000,00 della tabella relativa ai giudizi innanzi alla Corte D'Appello, devono essere poste a carico dell'appellante.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30
maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
12
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
rigetta l'appello proposto da Parte_1
condanna l'appellante al rimborso, in favore di delle spese del giudizio, che Controparte_1
liquida in complessivi €. 6.946,00, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori previsti per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante,
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115,
come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
Cagliari, 28 marzo 2025.
L'estensore……………… ………………………………….La Presidente
dott. Daniela Coinu…………………………………………dott. Maria Luisa Scarpa
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