TRIB
Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 13/02/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 936/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa riunita iscritta al n.
936/2022 RG., promossa da:
, in proprio e quale titolare dell'omonima impresa Controparte_1
individuale, con sede legale in Rizziconi (RC), Contrada Grasso snc, rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'Avv.to Maria
Giuseppina Bubbo del Foro di Pisa, ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio professionale, sito in Pisa, Via Zamenhof, n. 8;
OPPONENTE contro
, sede territoriale di Parma-Reggio Controparte_2
Emilia, in persona del Direttore pro tempore, rappresenta ex art. 417 bis c.p.c., dall'Avv. Paolo Gramazio, dalla dott.ssa Adriana Maselli e dall'Avv. Andrea
Carbonaro, ed elettivamente domiciliato presso la sede del predetto Controparte_2
sito in Parma, Piazza Matteotti n. 9;
[...]
OPPOSTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del giudizio - Motivi della decisione
1. Lo svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato il giorno 16.12.2022 e ritualmente notificato, parte ricorrente conveniva in giudizio l - sede territoriale Controparte_2
di Parma-Reggio Emilia - impugnando l'ordinanza-ingiunzione n. 114/2022, notificata in data 17.11.2022, a mezzo della quale l gli aveva ingiunto il CP_2
pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, della somma di Euro 3.960,00, in ragione della violazione dell'art. 3, comma 3, D.L. n. 12 del 2002, convertito con modificazioni in L. n. 73 del 2002, come sostituito dall'art. 22, comma 1, D.Lgs. n.
151 del 2015, per aver occupato il lavoratore senza la preventiva Persona_1
comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
A fondamento dell'opposizione, parte ricorrente deduceva l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione opposta sotto un duplice profilo: a) l'intervenuta decadenza dalla contestazione per superamento del termine di 90 giorni stabilito dall'art. 14 della L. n. 689/1981; b) l'insussistenza della violazione dedotta.
A sostegno dell'opposizione, eccepiva l'intervenuta decadenza dalla potestà sanzionatoria per violazione del termine di cui all'art. 14 della L. n. 689/1981 e contestava i presupposti di fatto posti alla base dell'accertamento ispettivo concluso con Verbale Unico di Accertamento n. PR00000/2020-261-01 del 24.04.2020, Prot.
10861, chiedendo, dunque, l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione ed instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“che l'Ill.mo Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, contrariis reiectis, previa sospensione degli effetti del verbale, per le causali di cui in narrativa: 1) Voglia annullare e/o revocare e/o archiviare l'ordinanza di ingiunzione n. 114/2022 (prot. n.
27840) e conseguentemente dichiarare illegittima e pertanto annullare e/o revocare
e/o archiviare gli atti presupposti tra cui il Verbale Unico di Accertamento e
Notificazione N. PR00000/2020 – 261 – 02 (Protocollo n. 108611 del 24.04.2020).
Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
1.2. Con memoria difensiva del 23.03.2023, si costituiva in giudizio l Controparte_3
, contestando la fondatezza dell'opposizione ed instando
[...]
per la reiezione del ricorso, con conferma dell'ordinanza-ingiunzione opposta.
1.3. La causa veniva istruita, dunque, sulla scorta della documentazione versata in atti dalle parti nonché delle risultanze dell'istruttoria orale.
1.4. All'udienza del giorno 13.02.2025, il Giudice decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. Motivi della decisione.
2.1. In via preliminare, si rileva l'ammissibilità della presente opposizione in quanto tempestivamente proposta nel rispetto del termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento previsto, a pena di inammissibilità, dall'art. 6, comma 6, del
D.Lgs. n. 150 del 2011: invero, il ricorso in opposizione è stato depositato in data
16.12.2022, e, pertanto, entro 30 giorni dalla notificazione dell'ordinanza - ingiunzione impugnata, perfezionatasi in data 17.11.2022.
2.2. L'opponente ha lamentato, innanzitutto, l'illegittimità del verbale unico di accertamento e notificazione, deducendo la violazione dell'art.14 L. n. 689 del 1981.
Sul punto, ha individuato, quale data di decorrenza del termine decadenziale di 90 giorni, quella del 7.10.2019; termine, questo, concesso dagli ispettori, entro il quale l'impresa ricorrente avrebbe dovuto trasmettere la documentazione richiesta con il verbale di primo accesso del 25.09.2019.
Ha rilevato, sotto tale profilo, che il verbale di accertamento è stato, per contro, notificato solo in data 24.04.2020, in violazione, per quanto riguarda le sanzioni amministrative, del disposto di cui all'art. 14 L. n. 689 del 1981. Cont L'assunto attoreo è stato contestato dall , che ha rilevato di aver rispettato il termine di cui all'art. 14 L. n. 689 del 1981, poiché l'accertamento ispettivo è iniziato in data 25.09.2019 e si è concluso in data 24.04.2020, con l'emissione del Verbale
Unico di accertamento e notificazione n. PR00000/2020-261-01. Infine, il suddetto
Verbale Unico è stato ritualmente notificato all'odierno opponente in data
15.07.2020, come confermato dallo stesso e come risulta dalla documentazione in atti
(doc. n. 1 fasc. parte opponente).
L'Amministrazione convenuta sostiene, in particolare, che il 7.10.2019 – data in cui ha prodotto al funzionario incaricato della pratica, la Controparte_1
documentazione ritenuta utile a dimostrare la regolarità del rapporto con il lavoratore
, trovato, al momento del controllo, alla guida Persona_1
dell'automezzo di proprietà della omonima impresa e sprovvisto della documentazione di lavoro - non può considerarsi quella di conclusione degli accertamenti in quanto la definitiva contezza degli illeciti si è avuta soltanto a seguito della chiusura degli accertamenti, a seguito della disamina della documentazione acquisita, evidenziando, altresì, la complessità degli accertamenti resisi necessari per tutto il periodo di lavoro oggetto di ispezione donde la congruità del tempo impiegato, essendo stato il Verbale di Accertamento notificato in data 20.07.2020: il tutto1 nel pieno ed assoluto rispetto del termine di 90 giorni.
La prospettazione dell'opponente non può essere condivisa.
L'art. 14 L. n. 689 del 1981 dispone che “la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente ... se non è avvenuta la contestazione immediata ... gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati ... entro il termine di novanta giorni ...”. Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 14 cit.,
“L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nel cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”. La Corte di legittimità ha più volte affermato che, in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, l'attività di accertamento dell'illecito, in relazione alla quale collocare il dies a quo del termine per la notifica degli estremi della violazione, non può coincidere con il momento in cui viene acquisito il “fatto” nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti gli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità, nella fattispecie, delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza dell'illecito, sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione;
compete, poi, al giudice di merito - cui è consentito di esaminare tutti gli atti relativi all'accertamento (art.23 secondo comma L. n. 689 del 1981)) e di richiedere che l'autorità specifichi quali accertamenti, indispensabili ai fini delle indagini sopra indicate, abbia eseguito e quale ne sia stata la durata - determinare il tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per giungere ad una simile, completa conoscenza, in modo da individuare il dies a quo di decorrenza del termine nel caso concreto, tenendo conto della maggiore o minore difficoltà del caso stesso e della necessità, comunque, che tali indagini, pur nell'assenza di limiti temporali predeterminati, avvengano entro un termine congruo a seconda delle circostanze ed il relativo giudizio, conseguendo a un apprezzamento di fatto è sindacabile, in sede di legittimità, solo sotto il profilo del vizio di motivazione
Nel caso di specie, muovendo dalla considerazione che l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il “fatto” nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti e afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione, si osserva che il procedimento ispettivo, nei confronti dell'odierno opponente, ha avuto inizio in data 25.09.2019, a seguito della segnalazione della Polizia di Stato - sottosezione Polizia stradale di Bologna - Cont trasmessa all di Parma in data 21.08.2019.
Nella segnalazione si riferiva che, in data 20.08.2019, alle ore 22:50, presso il casello autostradale di Borgo Panicale Bologna, venivano trovati a bordo di un automezzo di proprietà dell'impresa individuale di , due soggetti che venivano Controparte_1
identificati come sig. e il sig. Persona_1 Persona_2
In tale occasione, l'ispettorato avviava le indagini effettuando un sopralluogo presso la sede operativa della ditta, sita in Torrile (PR) via Salvatore Allende, n. 12, richiedendo, con verbale di primo accesso ispettivo (n. 22/10 del 25.09.19), la documentazione di lavoro comprovante la regolarizzazione del rapporto di lavoro con l'autista , e, nello specifico: - la lettera di assunzione con decorrenza Persona_1
15/8/19; - la comunicazione di assunzione al Centro per Impiego;
- la copia del LUL di agosto;
la prova della consegna della relativa busta paga, oltre a quella del pagamento della dovuta retribuzione;
il tutto da produrre entro il 7.10.2019.
Nella predetta data, l'odierno opponente trasmetteva all'Amministrazione procedente: - un contratto di collaborazione ex art. 61, co. 2 del d.lgs 276/2003; - una ricevuta per prestazione occasionale riportante l'importo lordo di euro 500, soggetta a ritenuta d'acconto del 20%; - un bonifico bancario emesso a favore del lavoratore, solo successivamente alla data del controllo ispettivo.
Solo all'esito dell'acquisizione e valutazione della predetta documentazione, in data
21.01.2020, il funzionario incaricato della pratica ha, dunque, acquisito compiuta contezza dell'illecito consumato.
Poiché, dunque, in sede di primo accesso ispettivo, per come evincibile dal relativo verbale, l'amministrazione ha iniziato ad acquisire elementi utili, provvedendo a richiedere la documentazione ritenuta necessaria per svolgere i propri accertamenti, è Cont evidente che, in sede di primo accesso, non avendo avuto l la possibilità di disamina della predetta documentazione, non era certamente in possesso di fondamentali elementi per esprimere le sue valutazioni;
di talché, considerando la necessità di ulteriori indagini - che, invero, risultano espletate - e di acquisizione di ulteriore documentazione nonché la non immediata riscontrabilità e valutabilità dei dati acquisiti, ritiene questo Giudice che, soltanto dopo tali verifiche documentali, gli ispettori, non solo hanno acquisito pienamente contezza del fatto nella sua materialità, ma sono entrati, altresì, in possesso di tutti gli elementi utili e sufficienti per compiere le loro valutazioni.
Dunque, dalla data di conclusione degli accertamenti a quello della notifica del verbale unico di accertamento (20.07.2020), tenuto conto della causa di sospensione del termine decadenziale introdotto dalla normativa emergenziale, il lasso di tempo intercorso può dirsi assolutamente congruo, avendo l'accertamento dell'illecito richiesto ulteriori indagini documentali, necessarie e, invero, compiute nel caso di specie.
L'amministrazione, invero, non disponeva di tutti gli elementi poi valorizzati in sede di verbale di contestazione prima del compimento, in tempi relativamente celeri, a seguito del primo accesso ispettivo, di ulteriori indagini e della disamina di ulteriore documentazione successivamente acquisita.
Invero, soltanto dopo l'acquisizione della documentazione richiesta e l'approfondita disamina della stessa, l'attività ispettiva poteva dirsi conclusa;
ne consegue che appare giustificabile ed assolutamente congrua la data del 21.01.2020 indicata nel verbale di illecito come conclusiva degli accertamenti, atteso che la parte opposta ha provato – com'era suo onere - di aver compiuto specifici atti di indagine nel periodo successivo all'accesso ispettivo.
Pertanto, deve concludersi, sul punto, nel senso che l'amministrazione ha provveduto alla notificazione del verbale unico di accertamento nel rispetto del termine di 90 giorni.
Tale motivo di opposizione si rivela, pertanto, infondato.
2.3. Venendo alla disamina del merito della contestazione, giova preliminarmente evidenziare che il sindacato del giudice dell'opposizione sull'ordinanza-ingiunzione o verbale di contestazione si svolge sul rapporto, ovvero sull'accertamento della conformità della irrogata sanzione ai casi, alle forme e all'entità previsti dalla legge, atteso che si fa valere il diritto a non essere tenuti ad una prestazione patrimoniale se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge (Cass. Civ., Sez. Un., n. 1786/2010).
Dovendosi, dunque, accertare, non già la legittimità degli atti amministrativi, bensì
l'effettiva sussistenza dell'illecito, va, altresì, rammentato che è consolidato il principio secondo il quale, con l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa, viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'amministrazione, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'Amministrazione e dall'opponente. Ne deriva che “ove l'amministrazione non adempia all'onere di dimostrare compiutamente la esistenza di fatti costitutivi dell'illecito, secondo il disposto dell'art. 23, comma 12, della L. n. 689 del 1981,
l'opposizione deve essere accolta” (così, Cass. Civ., Sez. I, n. 5095/199; nello stesso senso, Cass. Civ., Sez. III, n. 3741/1999, secondo la quale, in tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, il citato art. 23 - a norma del quale il pretore accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità della parte opponente - recepisce le regole civilistiche sull'onere della prova, spettando all'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato, e restando a carico di quest'ultimo la dimostrazione di eventuali fatti impeditivi o estintivi anche se, tuttavia, i fatti allegati da una parte e non contestati dall'altra possono considerarsi implicitamente ammessi da quest'ultima se gli altri argomenti addotti dalla medesima siano incompatibili con il disconoscimento dei fatti stessi;
ancora, Cass. Civ., Sez. I, n.
5277/2007; cfr. anche Trib. di Modena, n. 347/2013 e n. 269/2013). Del resto, l'art. 7, comma 10, D.Lgs. n. 150 del 2011 prevede che il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.
Occorrerà, dunque, valutare se, alla stregua delle risultanze istruttorie acquisite nel corso del presente giudizio - nonché dello standard epistemologico proprio del processo civile -, se l'Amministrazione opposta abbia dimostrato la ricorrenza, nel caso di specie, degli elementi costitutivi della fattispecie invocata.
2.4. In primis, merita di essere evidenziato come l'ordinanza ingiunzione opposta sia stata preceduta da un accertamento delle violazioni che ha preso avvio, in data
25.09.2019, a seguito della segnalazione della Polizia di Stato - sottosezione Polizia Cont stradale di Bologna - trasmessa all di Parma in data 21.08.2019.
Nella segnalazione, si riferiva che, in data 20.08.2019, alle ore 22:50, presso il casello autostradale di Borgo Panicale Bologna, venivano trovati a bordo di un automezzo di proprietà dell'impresa di autotrasporti di , due soggetti che venivano Controparte_1
identificati come sig. e sig. Persona_1 Persona_2
Alla richiesta della documentazione ritenuta necessaria a verificare la regolarità dei suddetti rapporti di lavoro - mentre il sig. esibiva un regolare Persona_2
contratto di lavoro - il sig. (che, al momento del controllo, era alla Persona_1
guida del mezzo) dichiarava di non essere ancora stato assunto regolarmente, ma che stava svolgendo per la medesima impresa, un periodo di prova in nero.
In particolare, così ha dichiarato agli agenti della Polizia Stradale: Persona_1
“Il giorno 20 agosto 2019 sono partito da Parma dopo aver caricato la merce per poi dirigermi a Bologna. Alla data odierna non sono ancora assunto dalla ditta ma sto svolgendo un periodo di prova dal giorno 15 agosto 2019. Il titolare mi riferiva che dal giorno 26 agosto 2019 avrebbe regolarizzato la mia posizione con relativo contratto di lavoro, ma al momento non dispongo di nessuna documentazione”. Come precedentemente evidenziato, in data 25.09.2019, l'Amministrazione procedente ha, dunque, avviato le indagini, effettuando un sopralluogo presso la sede operativa della ditta, sita in Torrile (PR) via Salvatore Allende, n. 12, e richiedendo, con verbale di primo accesso ispettivo (n. 22/10 del 25.09.19), la documentazione di lavoro comprovante la regolarizzazione del rapporto di lavoro con l'autista R_
, e, nello specifico: - la lettera di assunzione con decorrenza 15/8/19; - la
[...]
comunicazione di assunzione al Centro per Impiego;
- la copia del LUL di agosto;
- la prova della consegna della relativa busta paga, oltre a quella del pagamento della dovuta retribuzione.
In data 7.10.2019, l'odierno opponente ha prodotto: - un contratto di collaborazione ex art. 61, co. 2 del d.lgs 276/2003; - una ricevuta per prestazione occasionale riportante l'importo lordo di euro 500, soggetta a ritenuta d'acconto del 20%; - un bonifico bancario emesso a favore del lavoratore, solo successivamente alla data del controllo ispettivo.
Alla stregua dei predetti elementi, globalmente considerati, è possibile confermare la correttezza delle risultanze ispettive sulle quali si fonda l'ordinanza ingiunzione opposta.
Tali risultanze si fondano, anzitutto, sulle dichiarazioni rese dallo stesso R_
– che, al momento del controllo, era alla guida del mezzo – il quale ha
[...]
dichiarato di non essere ancora stato assunto regolarmente e di svolgere attualmente,
a favore dell'odierno opponente, un periodo di prova in nero.
Tali circostanze trovano, peraltro, riscontro nella stessa dichiarazione resa da , CP_1
in sede di audizione ex art. 18. L. 689/81, il giorno 30.11.2021, allorquando - diversamente da quanto asseritamente concordato nel contratto di collaborazione al punto 1) – il medesimo ha così riferito: “il sig. non avrebbe dovuto R_
prestare alcuna attività lavorativa e men che meno guidare il camion, ma avrebbe dovuto limitarsi a guardare il lavoro che svolgeva il mio dipendente PE
.
[...] Né, la documentazione prodotta può essere ritenuta suscettibile di attestare la regolarità del rapporto di lavoro, sia poiché la tipologia contrattuale della
“collaborazione occasionale” ex art. 61 del D.Lgs. n. 276/2003, è stata abrogat, nel
2015, dal d.lgs 81/2015, sia perché il compenso è stato corrisposto al sig. R_
, con modalità tracciabile, solo successivamente alla richiesta di esibizione
[...]
documentale avanzata dall'Amministrazione procedente, ovvero il giorno
30.09.2019; così come successivo a tale data risulta essere l'F24 attestante il versamento della ritenuta d'acconto del 20%, datato 16.10.2019.
Di talché, poiché, per questo rapporto di lavoro, con riguardo al periodo intercorrente tra il 15 ed il 20 agosto 2020, non è stata trasmessa la prevista comunicazione preventiva al centro provinciale per l'Impiego, né è stata attivata la procedura per il lavoro accessorio, si condividono gli esiti ispettivi cui è approdata l'Amministrazione convenuta, essendosi le prestazioni lavorative svolte in termini irregolari, in violazione delle norme poste a tutela del lavoro subordinato.
Né, peraltro, a fronte della previsione di cui all'art.1 del dlgs. n.81/15 - secondo cui
“Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro” - parte opponente si è offerto di provare la natura autenticamente autonoma del rapporto, omettendo di richiedere, sul punto, di procedersi ad istruttoria orale.
3. Le spese di lite.
Le spese del presente giudizio, liquidate nella misura di cui in dispositivo, seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno, dunque, poste a carico dell'opponente.
Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014, nel loro valore medio (per controversie in materia di lavoro in relazione allo scaglione di valore ricompreso da€ 1.101 a € 5.200): nel caso di specie, all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti e tenendo conto della riduzione del
20%, si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in Euro 2.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'ordinanza-ingiunzione n. 114/2022.
2. Condanna l'odierno opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Amministrazione convenuta, spese che si liquidano in euro 2.000 per compensi professionali, oltre spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Parma, il giorno 13 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In considerazione della speciale causa di sospensione dei termini prescrizionali e di decadenza stabilita, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con riguardo al periodo dal 23 febbraio al 31 maggio 2020, dall'art. 103 del Decreto-legge 18/20.
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa riunita iscritta al n.
936/2022 RG., promossa da:
, in proprio e quale titolare dell'omonima impresa Controparte_1
individuale, con sede legale in Rizziconi (RC), Contrada Grasso snc, rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'Avv.to Maria
Giuseppina Bubbo del Foro di Pisa, ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio professionale, sito in Pisa, Via Zamenhof, n. 8;
OPPONENTE contro
, sede territoriale di Parma-Reggio Controparte_2
Emilia, in persona del Direttore pro tempore, rappresenta ex art. 417 bis c.p.c., dall'Avv. Paolo Gramazio, dalla dott.ssa Adriana Maselli e dall'Avv. Andrea
Carbonaro, ed elettivamente domiciliato presso la sede del predetto Controparte_2
sito in Parma, Piazza Matteotti n. 9;
[...]
OPPOSTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del giudizio - Motivi della decisione
1. Lo svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato il giorno 16.12.2022 e ritualmente notificato, parte ricorrente conveniva in giudizio l - sede territoriale Controparte_2
di Parma-Reggio Emilia - impugnando l'ordinanza-ingiunzione n. 114/2022, notificata in data 17.11.2022, a mezzo della quale l gli aveva ingiunto il CP_2
pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, della somma di Euro 3.960,00, in ragione della violazione dell'art. 3, comma 3, D.L. n. 12 del 2002, convertito con modificazioni in L. n. 73 del 2002, come sostituito dall'art. 22, comma 1, D.Lgs. n.
151 del 2015, per aver occupato il lavoratore senza la preventiva Persona_1
comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
A fondamento dell'opposizione, parte ricorrente deduceva l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione opposta sotto un duplice profilo: a) l'intervenuta decadenza dalla contestazione per superamento del termine di 90 giorni stabilito dall'art. 14 della L. n. 689/1981; b) l'insussistenza della violazione dedotta.
A sostegno dell'opposizione, eccepiva l'intervenuta decadenza dalla potestà sanzionatoria per violazione del termine di cui all'art. 14 della L. n. 689/1981 e contestava i presupposti di fatto posti alla base dell'accertamento ispettivo concluso con Verbale Unico di Accertamento n. PR00000/2020-261-01 del 24.04.2020, Prot.
10861, chiedendo, dunque, l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione ed instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“che l'Ill.mo Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, contrariis reiectis, previa sospensione degli effetti del verbale, per le causali di cui in narrativa: 1) Voglia annullare e/o revocare e/o archiviare l'ordinanza di ingiunzione n. 114/2022 (prot. n.
27840) e conseguentemente dichiarare illegittima e pertanto annullare e/o revocare
e/o archiviare gli atti presupposti tra cui il Verbale Unico di Accertamento e
Notificazione N. PR00000/2020 – 261 – 02 (Protocollo n. 108611 del 24.04.2020).
Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
1.2. Con memoria difensiva del 23.03.2023, si costituiva in giudizio l Controparte_3
, contestando la fondatezza dell'opposizione ed instando
[...]
per la reiezione del ricorso, con conferma dell'ordinanza-ingiunzione opposta.
1.3. La causa veniva istruita, dunque, sulla scorta della documentazione versata in atti dalle parti nonché delle risultanze dell'istruttoria orale.
1.4. All'udienza del giorno 13.02.2025, il Giudice decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. Motivi della decisione.
2.1. In via preliminare, si rileva l'ammissibilità della presente opposizione in quanto tempestivamente proposta nel rispetto del termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento previsto, a pena di inammissibilità, dall'art. 6, comma 6, del
D.Lgs. n. 150 del 2011: invero, il ricorso in opposizione è stato depositato in data
16.12.2022, e, pertanto, entro 30 giorni dalla notificazione dell'ordinanza - ingiunzione impugnata, perfezionatasi in data 17.11.2022.
2.2. L'opponente ha lamentato, innanzitutto, l'illegittimità del verbale unico di accertamento e notificazione, deducendo la violazione dell'art.14 L. n. 689 del 1981.
Sul punto, ha individuato, quale data di decorrenza del termine decadenziale di 90 giorni, quella del 7.10.2019; termine, questo, concesso dagli ispettori, entro il quale l'impresa ricorrente avrebbe dovuto trasmettere la documentazione richiesta con il verbale di primo accesso del 25.09.2019.
Ha rilevato, sotto tale profilo, che il verbale di accertamento è stato, per contro, notificato solo in data 24.04.2020, in violazione, per quanto riguarda le sanzioni amministrative, del disposto di cui all'art. 14 L. n. 689 del 1981. Cont L'assunto attoreo è stato contestato dall , che ha rilevato di aver rispettato il termine di cui all'art. 14 L. n. 689 del 1981, poiché l'accertamento ispettivo è iniziato in data 25.09.2019 e si è concluso in data 24.04.2020, con l'emissione del Verbale
Unico di accertamento e notificazione n. PR00000/2020-261-01. Infine, il suddetto
Verbale Unico è stato ritualmente notificato all'odierno opponente in data
15.07.2020, come confermato dallo stesso e come risulta dalla documentazione in atti
(doc. n. 1 fasc. parte opponente).
L'Amministrazione convenuta sostiene, in particolare, che il 7.10.2019 – data in cui ha prodotto al funzionario incaricato della pratica, la Controparte_1
documentazione ritenuta utile a dimostrare la regolarità del rapporto con il lavoratore
, trovato, al momento del controllo, alla guida Persona_1
dell'automezzo di proprietà della omonima impresa e sprovvisto della documentazione di lavoro - non può considerarsi quella di conclusione degli accertamenti in quanto la definitiva contezza degli illeciti si è avuta soltanto a seguito della chiusura degli accertamenti, a seguito della disamina della documentazione acquisita, evidenziando, altresì, la complessità degli accertamenti resisi necessari per tutto il periodo di lavoro oggetto di ispezione donde la congruità del tempo impiegato, essendo stato il Verbale di Accertamento notificato in data 20.07.2020: il tutto1 nel pieno ed assoluto rispetto del termine di 90 giorni.
La prospettazione dell'opponente non può essere condivisa.
L'art. 14 L. n. 689 del 1981 dispone che “la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente ... se non è avvenuta la contestazione immediata ... gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati ... entro il termine di novanta giorni ...”. Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 14 cit.,
“L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nel cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”. La Corte di legittimità ha più volte affermato che, in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, l'attività di accertamento dell'illecito, in relazione alla quale collocare il dies a quo del termine per la notifica degli estremi della violazione, non può coincidere con il momento in cui viene acquisito il “fatto” nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti gli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità, nella fattispecie, delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza dell'illecito, sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione;
compete, poi, al giudice di merito - cui è consentito di esaminare tutti gli atti relativi all'accertamento (art.23 secondo comma L. n. 689 del 1981)) e di richiedere che l'autorità specifichi quali accertamenti, indispensabili ai fini delle indagini sopra indicate, abbia eseguito e quale ne sia stata la durata - determinare il tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per giungere ad una simile, completa conoscenza, in modo da individuare il dies a quo di decorrenza del termine nel caso concreto, tenendo conto della maggiore o minore difficoltà del caso stesso e della necessità, comunque, che tali indagini, pur nell'assenza di limiti temporali predeterminati, avvengano entro un termine congruo a seconda delle circostanze ed il relativo giudizio, conseguendo a un apprezzamento di fatto è sindacabile, in sede di legittimità, solo sotto il profilo del vizio di motivazione
Nel caso di specie, muovendo dalla considerazione che l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il “fatto” nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti e afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione, si osserva che il procedimento ispettivo, nei confronti dell'odierno opponente, ha avuto inizio in data 25.09.2019, a seguito della segnalazione della Polizia di Stato - sottosezione Polizia stradale di Bologna - Cont trasmessa all di Parma in data 21.08.2019.
Nella segnalazione si riferiva che, in data 20.08.2019, alle ore 22:50, presso il casello autostradale di Borgo Panicale Bologna, venivano trovati a bordo di un automezzo di proprietà dell'impresa individuale di , due soggetti che venivano Controparte_1
identificati come sig. e il sig. Persona_1 Persona_2
In tale occasione, l'ispettorato avviava le indagini effettuando un sopralluogo presso la sede operativa della ditta, sita in Torrile (PR) via Salvatore Allende, n. 12, richiedendo, con verbale di primo accesso ispettivo (n. 22/10 del 25.09.19), la documentazione di lavoro comprovante la regolarizzazione del rapporto di lavoro con l'autista , e, nello specifico: - la lettera di assunzione con decorrenza Persona_1
15/8/19; - la comunicazione di assunzione al Centro per Impiego;
- la copia del LUL di agosto;
la prova della consegna della relativa busta paga, oltre a quella del pagamento della dovuta retribuzione;
il tutto da produrre entro il 7.10.2019.
Nella predetta data, l'odierno opponente trasmetteva all'Amministrazione procedente: - un contratto di collaborazione ex art. 61, co. 2 del d.lgs 276/2003; - una ricevuta per prestazione occasionale riportante l'importo lordo di euro 500, soggetta a ritenuta d'acconto del 20%; - un bonifico bancario emesso a favore del lavoratore, solo successivamente alla data del controllo ispettivo.
Solo all'esito dell'acquisizione e valutazione della predetta documentazione, in data
21.01.2020, il funzionario incaricato della pratica ha, dunque, acquisito compiuta contezza dell'illecito consumato.
Poiché, dunque, in sede di primo accesso ispettivo, per come evincibile dal relativo verbale, l'amministrazione ha iniziato ad acquisire elementi utili, provvedendo a richiedere la documentazione ritenuta necessaria per svolgere i propri accertamenti, è Cont evidente che, in sede di primo accesso, non avendo avuto l la possibilità di disamina della predetta documentazione, non era certamente in possesso di fondamentali elementi per esprimere le sue valutazioni;
di talché, considerando la necessità di ulteriori indagini - che, invero, risultano espletate - e di acquisizione di ulteriore documentazione nonché la non immediata riscontrabilità e valutabilità dei dati acquisiti, ritiene questo Giudice che, soltanto dopo tali verifiche documentali, gli ispettori, non solo hanno acquisito pienamente contezza del fatto nella sua materialità, ma sono entrati, altresì, in possesso di tutti gli elementi utili e sufficienti per compiere le loro valutazioni.
Dunque, dalla data di conclusione degli accertamenti a quello della notifica del verbale unico di accertamento (20.07.2020), tenuto conto della causa di sospensione del termine decadenziale introdotto dalla normativa emergenziale, il lasso di tempo intercorso può dirsi assolutamente congruo, avendo l'accertamento dell'illecito richiesto ulteriori indagini documentali, necessarie e, invero, compiute nel caso di specie.
L'amministrazione, invero, non disponeva di tutti gli elementi poi valorizzati in sede di verbale di contestazione prima del compimento, in tempi relativamente celeri, a seguito del primo accesso ispettivo, di ulteriori indagini e della disamina di ulteriore documentazione successivamente acquisita.
Invero, soltanto dopo l'acquisizione della documentazione richiesta e l'approfondita disamina della stessa, l'attività ispettiva poteva dirsi conclusa;
ne consegue che appare giustificabile ed assolutamente congrua la data del 21.01.2020 indicata nel verbale di illecito come conclusiva degli accertamenti, atteso che la parte opposta ha provato – com'era suo onere - di aver compiuto specifici atti di indagine nel periodo successivo all'accesso ispettivo.
Pertanto, deve concludersi, sul punto, nel senso che l'amministrazione ha provveduto alla notificazione del verbale unico di accertamento nel rispetto del termine di 90 giorni.
Tale motivo di opposizione si rivela, pertanto, infondato.
2.3. Venendo alla disamina del merito della contestazione, giova preliminarmente evidenziare che il sindacato del giudice dell'opposizione sull'ordinanza-ingiunzione o verbale di contestazione si svolge sul rapporto, ovvero sull'accertamento della conformità della irrogata sanzione ai casi, alle forme e all'entità previsti dalla legge, atteso che si fa valere il diritto a non essere tenuti ad una prestazione patrimoniale se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge (Cass. Civ., Sez. Un., n. 1786/2010).
Dovendosi, dunque, accertare, non già la legittimità degli atti amministrativi, bensì
l'effettiva sussistenza dell'illecito, va, altresì, rammentato che è consolidato il principio secondo il quale, con l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa, viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'amministrazione, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'Amministrazione e dall'opponente. Ne deriva che “ove l'amministrazione non adempia all'onere di dimostrare compiutamente la esistenza di fatti costitutivi dell'illecito, secondo il disposto dell'art. 23, comma 12, della L. n. 689 del 1981,
l'opposizione deve essere accolta” (così, Cass. Civ., Sez. I, n. 5095/199; nello stesso senso, Cass. Civ., Sez. III, n. 3741/1999, secondo la quale, in tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, il citato art. 23 - a norma del quale il pretore accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità della parte opponente - recepisce le regole civilistiche sull'onere della prova, spettando all'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato, e restando a carico di quest'ultimo la dimostrazione di eventuali fatti impeditivi o estintivi anche se, tuttavia, i fatti allegati da una parte e non contestati dall'altra possono considerarsi implicitamente ammessi da quest'ultima se gli altri argomenti addotti dalla medesima siano incompatibili con il disconoscimento dei fatti stessi;
ancora, Cass. Civ., Sez. I, n.
5277/2007; cfr. anche Trib. di Modena, n. 347/2013 e n. 269/2013). Del resto, l'art. 7, comma 10, D.Lgs. n. 150 del 2011 prevede che il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.
Occorrerà, dunque, valutare se, alla stregua delle risultanze istruttorie acquisite nel corso del presente giudizio - nonché dello standard epistemologico proprio del processo civile -, se l'Amministrazione opposta abbia dimostrato la ricorrenza, nel caso di specie, degli elementi costitutivi della fattispecie invocata.
2.4. In primis, merita di essere evidenziato come l'ordinanza ingiunzione opposta sia stata preceduta da un accertamento delle violazioni che ha preso avvio, in data
25.09.2019, a seguito della segnalazione della Polizia di Stato - sottosezione Polizia Cont stradale di Bologna - trasmessa all di Parma in data 21.08.2019.
Nella segnalazione, si riferiva che, in data 20.08.2019, alle ore 22:50, presso il casello autostradale di Borgo Panicale Bologna, venivano trovati a bordo di un automezzo di proprietà dell'impresa di autotrasporti di , due soggetti che venivano Controparte_1
identificati come sig. e sig. Persona_1 Persona_2
Alla richiesta della documentazione ritenuta necessaria a verificare la regolarità dei suddetti rapporti di lavoro - mentre il sig. esibiva un regolare Persona_2
contratto di lavoro - il sig. (che, al momento del controllo, era alla Persona_1
guida del mezzo) dichiarava di non essere ancora stato assunto regolarmente, ma che stava svolgendo per la medesima impresa, un periodo di prova in nero.
In particolare, così ha dichiarato agli agenti della Polizia Stradale: Persona_1
“Il giorno 20 agosto 2019 sono partito da Parma dopo aver caricato la merce per poi dirigermi a Bologna. Alla data odierna non sono ancora assunto dalla ditta ma sto svolgendo un periodo di prova dal giorno 15 agosto 2019. Il titolare mi riferiva che dal giorno 26 agosto 2019 avrebbe regolarizzato la mia posizione con relativo contratto di lavoro, ma al momento non dispongo di nessuna documentazione”. Come precedentemente evidenziato, in data 25.09.2019, l'Amministrazione procedente ha, dunque, avviato le indagini, effettuando un sopralluogo presso la sede operativa della ditta, sita in Torrile (PR) via Salvatore Allende, n. 12, e richiedendo, con verbale di primo accesso ispettivo (n. 22/10 del 25.09.19), la documentazione di lavoro comprovante la regolarizzazione del rapporto di lavoro con l'autista R_
, e, nello specifico: - la lettera di assunzione con decorrenza 15/8/19; - la
[...]
comunicazione di assunzione al Centro per Impiego;
- la copia del LUL di agosto;
- la prova della consegna della relativa busta paga, oltre a quella del pagamento della dovuta retribuzione.
In data 7.10.2019, l'odierno opponente ha prodotto: - un contratto di collaborazione ex art. 61, co. 2 del d.lgs 276/2003; - una ricevuta per prestazione occasionale riportante l'importo lordo di euro 500, soggetta a ritenuta d'acconto del 20%; - un bonifico bancario emesso a favore del lavoratore, solo successivamente alla data del controllo ispettivo.
Alla stregua dei predetti elementi, globalmente considerati, è possibile confermare la correttezza delle risultanze ispettive sulle quali si fonda l'ordinanza ingiunzione opposta.
Tali risultanze si fondano, anzitutto, sulle dichiarazioni rese dallo stesso R_
– che, al momento del controllo, era alla guida del mezzo – il quale ha
[...]
dichiarato di non essere ancora stato assunto regolarmente e di svolgere attualmente,
a favore dell'odierno opponente, un periodo di prova in nero.
Tali circostanze trovano, peraltro, riscontro nella stessa dichiarazione resa da , CP_1
in sede di audizione ex art. 18. L. 689/81, il giorno 30.11.2021, allorquando - diversamente da quanto asseritamente concordato nel contratto di collaborazione al punto 1) – il medesimo ha così riferito: “il sig. non avrebbe dovuto R_
prestare alcuna attività lavorativa e men che meno guidare il camion, ma avrebbe dovuto limitarsi a guardare il lavoro che svolgeva il mio dipendente PE
.
[...] Né, la documentazione prodotta può essere ritenuta suscettibile di attestare la regolarità del rapporto di lavoro, sia poiché la tipologia contrattuale della
“collaborazione occasionale” ex art. 61 del D.Lgs. n. 276/2003, è stata abrogat, nel
2015, dal d.lgs 81/2015, sia perché il compenso è stato corrisposto al sig. R_
, con modalità tracciabile, solo successivamente alla richiesta di esibizione
[...]
documentale avanzata dall'Amministrazione procedente, ovvero il giorno
30.09.2019; così come successivo a tale data risulta essere l'F24 attestante il versamento della ritenuta d'acconto del 20%, datato 16.10.2019.
Di talché, poiché, per questo rapporto di lavoro, con riguardo al periodo intercorrente tra il 15 ed il 20 agosto 2020, non è stata trasmessa la prevista comunicazione preventiva al centro provinciale per l'Impiego, né è stata attivata la procedura per il lavoro accessorio, si condividono gli esiti ispettivi cui è approdata l'Amministrazione convenuta, essendosi le prestazioni lavorative svolte in termini irregolari, in violazione delle norme poste a tutela del lavoro subordinato.
Né, peraltro, a fronte della previsione di cui all'art.1 del dlgs. n.81/15 - secondo cui
“Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro” - parte opponente si è offerto di provare la natura autenticamente autonoma del rapporto, omettendo di richiedere, sul punto, di procedersi ad istruttoria orale.
3. Le spese di lite.
Le spese del presente giudizio, liquidate nella misura di cui in dispositivo, seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno, dunque, poste a carico dell'opponente.
Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014, nel loro valore medio (per controversie in materia di lavoro in relazione allo scaglione di valore ricompreso da€ 1.101 a € 5.200): nel caso di specie, all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti e tenendo conto della riduzione del
20%, si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in Euro 2.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'ordinanza-ingiunzione n. 114/2022.
2. Condanna l'odierno opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Amministrazione convenuta, spese che si liquidano in euro 2.000 per compensi professionali, oltre spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Parma, il giorno 13 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In considerazione della speciale causa di sospensione dei termini prescrizionali e di decadenza stabilita, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con riguardo al periodo dal 23 febbraio al 31 maggio 2020, dall'art. 103 del Decreto-legge 18/20.