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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 16/04/2025, n. 1115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1115 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito allo scambio di note scritte, sostitutive dell'udienza del 15 aprile 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6580/2023 R.G., instaurata da
, cod. fisc. , nata a [...] il [...] ed Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliata in Messina presso lo studio legale dell'avv. Teresa Notaro, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti ricorrente nei confronti di
, in persona del Presidente pro-tempore, con Controparte_1
sede in Roma, cod. fisc. , elettivamente domiciliato in Messina presso gli Uffici P.IVA_1 dell'Avvocatura, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Fazio del ruolo professionale
resistente
Avente ad oggetto: recupero d'indebito
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Esami degli atti di causa.
Con ricorso depositato in cancelleria in data 27/12/2023, ha adito il Tribunale Parte_1
di Messina, in funzione di Giudice del lavoro, per sentire dichiarare l'illegittimità del provvedimento di recupero per la somma di € 19.625,23, quale indebito per la percezione della pensione categoria Inv. civ. numero 07150441 relativa al periodo compreso tra da luglio
2020 a gennaio 2023.
Parte ricorrente esponeva di aver presentato ricorso amministrativo avverso il sollecito con cui l'Ente chiedeva il rimborso della somma suddetta, rilevando, preliminarmente, la mancata notifica al proprio indirizzo di residenza ed eccependo la nullità dell'atto per carenza di motivazione;
deduceva l'inapplicabilità dell'art. 2033 c.c. agli indebiti previdenziali ed assistenziali – posto l'incolpevole affidamento sulla legittimità della prestazione percepita - e la sussistenza dei requisiti sanitari per il godimento del beneficio.
chiedeva il pagamento delle somme trattenute per il recupero dell'indebito, Parte_1
oltre interessi di legge dalla data delle singole trattenute rateali al soddisfo, con vittoria di spese di lite da distrarsi.
Resisteva all'azione l' , contestando la fondatezza delle domande ex Controparte_2
adverso avanzate ed osservando come il recupero dell'indebito fosse dovuto, perchè venivano percepiti assegni non dovuti per il superamento dei limiti di legge.
Ritualmente instaurato il contraddittorio e depositate le note a trattazione scritta, il procedimento viene deciso come segue.
2. Esami dei presupposti per il diritto.
In materia di indebito previdenziale, la giurisprudenza ha ripetutamente specificato come presenti tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico, in ragione dell'affidamento del pensionato nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede, perché destinati al soddisfacimento di bisogni alimentari propri o di familiari.
Posto che, con pronuncia n. 264/2004, la Corte Cost. ha precisato che l'indebito previdenziale e quello assistenziale non presentano un'identica disciplina, atteso che rientra nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione, ad ogni modo l'indebito previdenziale potrebbe non prevedere l'irripetibilità delle somme indebitamente percepiti ex art. 52 Legge n. 88/1989.
Ciò premesso, ai sensi del co. II, art. 13 Legge 412/91 “l' procede annualmente alla CP_3
verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
Nel caso in esame, l'ente resistente si avvedeva del superamento del limite reddituale a seguito della dichiarazione dei redditi per l'anno 2020 (doc. 1), presentata da controparte il 13 settembre 2021, dalla quale si desumeva come la stessa fosse titolare di un reddito imponibile pari ad € 24.290,00 per l'anno in parola.
La stessa parte ricorrente, inoltre, risultava titolare di un reddito pari a € 24.699,00 per l'anno
2021 (doc. 2) e di € 26.617,00 per il 2022 (doc. 3).
Come specificato nella delibera del Comitato Provinciale, “per avere diritto alla pensione, la sig. non avrebbe dovuto superare i limiti di reddito di seguito indicati: per il 2020 Parte_1
€ 16.925,23, per il 2021 € 16.982,19, per il 2022 e per il 2023 € 17.920,00”.
L'acquisita consapevolezza della modifica della situazione reddituale dell'istante – alla luce anche dell'intervenuta maggiorazione sociale dell'indennità per ciechi assoluti di cui la ricorrente è titolare - comportava la rideterminazione della prestazione in godimento, comunicata dall' l'anno successivo, ovvero entro i termini di Legge. CP_3
Peraltro nella suddetta comunicazione di indebito del 26/12/2022 veniva asserito specificamente: la sua pensione … è stata ricalcolata … sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2020. Il ricalcolo comprende la revoca della maggiorazione sociale e la revoca della maggiorazione prevista dall'art. 38 Legge 448/2001.
Alla luce di quanto specificato dall'ente, la ricorrente avrebbe potuto effettuare i necessari controlli ed approntare le conseguenti difese già nell'ambito del procedimento amministrativo da quest'ultima avviato.
Infine, la parte ricorrente veniva resa edotta della rideterminazione della prestazione in oggetto, essendo la relativa comunicazione inviatale nel cassetto previdenziale;
ciò poiché non sono necessarie particolari formalità per la notifica di comunicazioni tra l' e l'utenza. CP_3
Va infine osservato, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di merito (C.a. Palermo sez. lav., 08/05/2023, n.459), come in queste fattispecie di rideterminazione automatica, non viene in considerazione il dolo del pensionato: “L'obbligo dell di verificare CP_3
annualmente i redditi dei pensionati per poi eventualmente procedere alla ripetizione, entro
l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge solo in caso di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo. In sostanza nell'anno civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi deve procedersi alla verifica ed entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica deve procedersi, a pena di decadenza, al recupero, senza che, in tal caso, venga in considerazione la mancanza del dolo del pensionato.”
Tanto premesso, il ricorso è rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell'Ente resistente come da dispositivo, secondo i parametri di cui al d.m. n. 55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia, delle fasi espletate e della durata del procedimento.
P.Q.M.
II Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dalla ricorrente nei confronti dell' in persona del Legale Rappresentante pro- CP_3
tempore, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna al pagamento delle spese giudiziali in favore dell' che Parte_1 CP_3
liquida in € 2.695,5 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali.
Così deciso in Messina, il 16/04/2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Roberta Rando