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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 03/07/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERNI SEZIONE LAVORO
in persona del giudice del lavoro Dott.ssa Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 193 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa DA
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1 in Terni, Corso del Popolo n. 26 presso lo studio dell'Avv. Maria Teresa Lavari che lo rappresenta e difende giusta procura in atti RICORRENTE CONTRO
, con sede legale in Roma, via IV Novembre n. 144, in persona del Direttore CP_1 Reggente della Direzione Centrale Prestazioni in carica pro-tempore dott.ssa Persona_1 che agisce ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 29/1993 e giusta delibera del Commissario Straordinario dell' del 10.09.2010 n. 78, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio CP_1 Righetti giusta procura generale alle liti conferita con atto pubblico a rogito del Notaio i Roma del 17 dicembre 2010, rep. n. 87595 ed elettivamente domiciliato in Terni, Per_2 via Turati n.18/20, presso l'Avvocatura INAIL di Terni RESISTENTE OGGETTO: riconoscimento malattia professionale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16 marzo 2023, il ricorrente, conducente di autobus, premetteva: - Di lavorare dal 1988 ad oggi come autista alle dipendenze della
[...] di Terni (successivamente denominata Controparte_2 [...]
con Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 mansioni di conducente di autobus lungo il percorso urbano (ed a volte extra urbano) della città di Terni;
- che le strade percorse (prevalentemente del Comune di Terni) sono costellate di buche e presentano ai lati radici affioranti di alberi e che tale situazione del manto stradale accresce vibrazioni e scuotimenti del mezzo pubblico;
- che il sedile del posto del conducente presenta spesso sospensioni usurate, ammortizzatori scarichi e l'imbottitura del sedile deformata per usura e perdita di pezzi avendo il ricorrente, sin dall'assunzione, guidato sempre autobus vetusti;
- Di osservare un orario lavorativo di ore 6 e ½ al giorno articolato in 39 ore ore/ settimana;
Che dal 2013 svolge anche mansioni di addetto al controllo dei titoli di viaggio (pur continuando a svolgere anche mansioni di conducente) 2 o 3 giorni alla settimana oltre alle eventuali sostituzioni dei colleghi assenti, - Che nello svolgimento delle funzioni di controllore, si trova a bordo dell'autobus per 6,30 ore consecutive al giorno, in piedi per il controllo dei titoli di viaggio, sottoposto alle vibrazioni correlate al mezzo in movimento lungo tratti urbani ed extra urbani caratterizzati da manto stradale disconnesso e costellato di buchi richiedendo sforzi del rachide e degli arti inferiori per mantenere l'equilibrio, con impegno della zona lombo-sacrale; - Che le suddette mansioni hanno comportato l'esposizione prolungata a fattori di rischio quali: vibrazioni trasmesse al corpo intero per le attività di guida, assunzione di posture incongrue ed esecuzione di movimenti ripetitivi durante tutto il turno lavorativo (Cfr. All. 3 al ricorso - relazione medico legale Prof.
- Di aver contratto, in ragione di dette esposizioni affezioni a carico del Persona_3 rachide lombosacrale per come risulta dall' esame RM colonna L-S eseguito in data 05/04/2019 e confermato da ulteriore esame diagnostico RM rachide L-S effettuato in data 21/12/2024, Cfr. All.to 2 al ricorso); - Di aver presentato all' , in data CP_1 25/07/2019, domanda amministrativa per il riconoscimento dell'origine professionale della malattia contratta “Ernia discale lombare”; - Che l' , con nota del 22.10.2019 CP_6 rigettava la domanda, ritenendo il rischio lavorativo non idoneo, per intensità e durata, a provocare la malattia denunciata;
- Di aver proposto opposizione avverso tale provvedimento, definita negativamente dall' all'esito di collegiale medica, che CP_1 negava definitivamente il riconoscimento dell'origine professionale della denunciata patologia (Cfr. All.to 8 al ricorso). Parte ricorrente contestava tale valutazione e, pertanto, conveniva l' CP_1 davanti al giudice del lavoro di Terni, chiedendo: - in via principale, di accertare e dichiarare l'origine professionale della patologia sofferta nel distretto del rachide lombo- sacrale, produttiva di un grado di inabilità pari al 14%, o in quella diversa misura ritenuta di giustizia;
- per l'effetto, di condannare l' alla corresponsione dell'indennizzo e/o CP_1 rendita, dalla data della richiesta, con interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese di lite e compenso professionale, da distrarsi. Si costituiva in giudizio l' , deducendo: - che le lavorazioni svolte dal CP_1 ricorrente non risultano essere comprese nelle tabelle predisposte dalla legge in relazione alla patologia lamentata;
- che, dagli accertamenti effettuati in sede amministrativa, non risulta che la malattia denunciata (ernia discale) abbia origine professionale, stante la non idoneità del rischio morbigeno per durata, frequenza e intensità. L' concludeva, quindi, per il rigetto della domanda. CP_6 La causa è stata istruita con l'escussione dei testi di parte ricorrente ed all'esito mediante l'espletamento di CTU medico legale Quindi, sulle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta, la causa veniva decisa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. e successive modifiche
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti di cui appresso.
In materia di malattia professionale il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda le patologie contratte nell'esercizio CP_1
e a causa dell'attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all'art. 4 (art. 3). La Corte Costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nell'indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa
2 di lavoro. In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale 24 maggio 1977 n. 93). Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella. Nella fattispecie in esame, l' ha archiviato in via amministrativa la pratica CP_1 di riconoscimento della malattia sofferta dalla parte ricorrente per carenza del nesso causale tra il rischio lavorativo a cui è stato esposto lo stesso ricorrente e la patologia denunciata stante l'inidoneità del rischio morbigeno per durata, frequenza e intensità, così come risultante dal DVR aziendale, nonché dalla cartella sanitaria e di rischio, evidenziando in particolare che “il datore di lavoro dal 2003 in poi ha effettuato numerose misurazioni delle vibrazioni e sollecitazioni trasmesse al corpo sui vari mezzi utilizzati rilevando sempre un rischio di livello basso, tanto che il medico competente non ha mai indicato tale rischio tra quelli a cui il ricorrente sarebbe stato esposto nello svolgimento delle proprie mansioni” (considerazioni mediche del dr. e parere Persona_4 Per_5 allegati in atti). L'indagine a cui è chiamato il giudice nell'accertamento della natura professionale di una malattia differisce a seconda che questa sia o meno “tabellata”. Dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia, infatti, deriva una presunzione di eziologia professionale. L'indagine a cui è chiamato il giudice nell'accertamento della natura professionale di una malattia differisce a seconda che questa sia o meno “tabellata”. Dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia, infatti, deriva una presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta, “con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' . Nel CP_1 caso, viceversa, di malattia non tabellata la prova del nesso causale è a carico del lavoratore (cfr. Cassazione civile sez. lav., 05/09/2017, n. 20769) e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità (cfr. Cassazione civile sez. lav., 08/10/2007, n. 21021; 21/06/2006, n. 14308; 01/03/2006, n. 4520; 11/06/2004, n. 11128; 25/05/2004, n. 10042). Dalla documentazione allegata al ricorso (cfr. Estratto contributivo all.ti 1 ricorso), è emersa conferma che il ricorrente ha lavorato per i periodi indicati, dal 1988 ad oggi, alle dipendenze della di Terni con Controparte_2 mansioni di conducente di autobus lungo il percorso urbano (ed a volte extra urbano) della città di Terni (anche alle dipendenze di Controparte_3 [...] ed attualmente di e che dal 2013 svolge Controparte_4 Controparte_5 anche mansioni di addetto al controllo dei titoli di viaggio. Le dichiarazioni testimoniali rese dai testi indicati dal ricorrente hanno confermato le circostanze dallo stesso dedotte in ricorso. In particolare, il teste collega di parte ricorrente presso l'ATC Testimone_1 Terni, ha dichiarato “Conosco il ricorrente perché siamo stati colleghi di lavoro per tanti
3 anni presso l'ATC Terni, poi siamo passati ad Umbria Mobilità l'azienda regionale di trasporti urbani ed extra urbani, poi siamo stati assorbiti da Bus Italia. Confermo che il ricorrente è entrato a lavorare nel 1988, entrambi come autisti di autobus. Io sono in pensione da circa tre anni mentre il ricorrente ancora lavora”. Il teste ha confermato tutte le mansioni svolte dal ricorrente e per come dallo stesso descritte in ricorso, precisando che: “Confermo l'orario e la distribuzione settimanale come mi si legge;
Confermo quanto mi si legge, tali autobus venivano guidati a turno da tutti gli autisti, c'era il cambio volante, scendeva un autista e saliva altro autista per cambio turno e cambio linea. Tali mezzi li ho guidati anch'io (…) In merito alla circostanza che il ricorrente svolgeva il controllo dei titoli di viaggio in piedi con mezzo in movimento lungo tratti urbani ha dichiarato: “Confermo quanto mi si legge, il controllore seguiva la linea e i controlli a bordo mezzo si eseguivano anche durante il movimento dell'autobus… Confermo l'orario e la distribuzione settimanale come mi si legge” (Cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 7 dicembre 2023). Il secondo teste escusso, , collega del ricorrente, ha dichiarato: Testimone_2 Conosco il ricorrente perché siamo stati colleghi di lavoro per tanti anni presso l'ATC Terni, poi siamo passati ad l'azienda regionale di trasporti urbani ed Controparte_3 extra urbani, poi è diventata Bus Italia. Siamo entrati insieme nel 1988 a lavorare per l'ATC entrambi come autisti di autobus. Io sono andato in pensione il 1.10.2017 mentre il ricorrente ancora ci lavorava, un po' come autista e un po' come verificatore questo negli ultimi anni”. In merito alle lavorazioni svolte nello specifico dal ricorrente ha dichiarato:” tali autobus venivano guidati a turno da tutti gli autisti. Tali mezzi li ho guidati anch'io. ..non ricordo di preciso quando ha iniziato a svolgere mansioni di controllore ma si è trattato di qualche anno prima del mio pensionamento. Il controllore scendeva da un autobus all'altro per eseguire i controlli dei titoli di viaggio. I controlli a bordo mezzo si eseguivano anche durante il movimento dell'autobus. Confermo che i controlli il ricorrente li eseguiva anche sulle linee di trasporto per Orvieto, Montecchio, calvi,
Otricoli, tutto il bacino dove lavorava l'ATC e le aziende successive”. (Cfr. Pt_2 dichiarazioni rese all'udienza del 9 maggio 2024).
Veniva escusso il terzo teste, , collega di parte ricorrente presso Testimone_3 l'ATC Terni ha dichiarato: Conosco il ricorrente perché siamo stati colleghi di lavoro per 20 anni circa presso l'ATC Terni, poi siamo passati ad l'azienda Controparte_3 regionale di trasporti urbani ed extra urbani, poi è diventata Bus Italia. In merito alle lavorazioni svolte nello specifico dal ricorrente e in merito alla circostanza che il sedile del posto del conducente presenta ammortizzatori scarichi soprattutto sui mezzi degli anni '80 e '90, il teste ha precisato: Confermo quanto mi si legge, tali autobus venivano guidati a turno da tutti gli autisti. Tali mezzi li ho guidati anch'io. Posso riferire che i mezzi sono veicoli usciti dal 1980 al 1995 ed hanno una vita di circa 20 anni. Sono CP_7 stati utilizzati in azienda fino al 2010. Tali mezzi non avevano ammortizzatori sui sedili” Il teste in merito all'orario di lavoro ed alle lavorazioni svolte ha, ulteriormente, precisato che: “Abbiamo svolto mansioni di autisti di autobus. Io sono andato in pensione ad aprile 2017 mentre il ricorrente ancora ci lavorava, un po' come autista e un po' come verificatore questo negli ultimi anni (...) Confermo l'orario e la distribuzione settimanale come mi si legge era anche il mio orario di lavoro, stavamo nello stesso gruppo e stesso giro turni” (Cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 5 dicembre 2024).
4 Confermata quindi dalle prove orali e dalla documentazione prodotta, la verosimile esposizione del ricorrente al rischio di contrarre la patologia oggetto del ricorso, veniva disposta consulenza medico legale. Il CTU nominato, dottor sulla base della Persona_6 documentazione agli atti e dell'obiettività clinica rilevata, ha accertato che il ricorrente è affetto da ““Protrusione erniaria in L3-L4”.
Il CTU, riguardo la patologia riscontrata, ha spiegato che: “L'ernia del disco consiste nella migrazione posteriore o più spesso postero laterale del nucleo polposo, attraverso fissurazioni dell'anello fibroso…rappresenta una frequente manifestazione di tipo cronico degenerativo che interessa il rachide nel suo complesso, ovvero in uno dei suoi tratti (cervicale / dorsale / lombo sacrale)”, per poi specificare quando all'eziologia che: “Le affezioni cronico degenerative della colonna vertebrale (spondilodiscopatie artrosiche) costituiscono patologie di frequente riscontro e riconoscono una etiologia multifattoriale che comprende numerosi fattori: costituzionali, anagrafici, metabolici, endocrini, etc., nonché fattori occupazionali di natura meccanica o traumatica, (...) I fattori di rischio lavorativo per la colonna vertebrale attualmente conosciuti ed evidenziati dagli studi sperimentali e statistico-epidemiologici sono rappresentati da:
1. Movimentazione manuale di carichi 2. WBV (vibrazioni trasmesse a tutto il corpo) 3. Posture incongrue (fisse/protratte) 4. Movimenti e torsioni (abnormi/ripetuti) del tronco… Il CTU in merito al rapporto tra le malattie cronico degenerative del rachide ed attività lavorativa, richiamando la letteratura scientifica (C. “Le CP_8 spondiloartropatie del rachide dorso-lombare come malattia professionale non tabellata”
Sovrintendenza Medica Generale. Edizione 2000) ha evidenziato che: “Il CP_1 CP_1 compito di guida rappresenta un esempio di associazione di più fattori di rischio (da postura e da WBV), presupponendo il mantenimento della postura seduta fissa con contemporanea esposizione a vibrazioni e scuotimenti in relazione alle caratteristiche tecniche del mezzo, alle qualità ergonomiche del posto di guida ed alle condizioni del fondo stradale (…) fattori di stress ergonomico possono concorrere a determinare o aggravare sintomi o patologie: nei conducenti dei mezzi di trasporto e delle macchine operatrici e agricole i fattori sono da un lato la posizione assisa prolungata e dall'altro le flessioni in avanti, le inclinazioni laterali e le torsioni della colonna. (…) patologie riconosciute dall' come di origine professionale sono le spondilodiscopatie del CP_1 tratto lombare e in particolare le ernie discali lombari, in lavoratori esposti a vibrazioni al corpo intero per le attività di guida di automezzi pesanti e conduzione di mezzi meccanici” (F. Tomei et Al: “Manuale di medicina del Lavoro” PICCIN Editore 2019) Fatta questa doverosa premessa, facendo specifico riferimento all'anamnesi lavorativa del ricorrente, il CTU ha affermato che: il caso in esame, in coerenza con quanto desunto dalla letteratura medica sopra esaminata, riguarda un soggetto che ha lavorato come autista di autobus di linea extraurbana, senza soluzione di continuo, dal 1988 (più di 35 anni), come attestato dall'estratto previdenziale INPS e lavorando secondo le modalità da lui riferite e sostanzialmente confermate dalle relazioni testimoniali in atti. L'esposizione al rischio viene confermato nel giudizio di idoneità alla mansione (in atti), redatto dal Medico Competente (MC) dott. , nell'ottobre Per_7 2019” Il consulente, sempre in piena aderenza alle risultanze probatorie in atti (DVR aziendale e cartella sanitaria e di rischio) in merito a quanto sostenuto dall'Istituto circa il mancato riconoscimento dell'origine professionale della malattia denunciata per la
5 rilevazione (effettuata dal datore di lavoro dal 2003 in poi) di un'esposizione a rischio da WBV di livello basso nella mansione svolta dall'assicurato, ha affermato: “La presenza, nel DVR compilato dalle Aziende, di una stima del rischio classificato come basso, non ha valore tassativo, in quanto, come riportato dal “Portale degli Agenti Fisici”Attività lavorative svolte in presenza di vibrazioni, anche di valore inferiore a quello che fa scattare l'azione, non escludono rischi di lesioni o traumi associati alle vibrazioni, soprattutto se avvengono in presenza di importanti cofattori di rischio, quali elevate forze di prensione o di spinta, sforzo muscolare o sovraccarico biomeccanico degli arti superiori o del rachide, basse temperature”. Il CTU, nel pieno rispetto dei caratteri di correttezza metodologica e rigore accertativo ha rilevato, altresì: “la compartecipazione di un ulteriore fattore di natura extralavorativa idoneo alla comparsa della patologia denunciata, presente nel ricorrente, e costituita dalla obesità di II classe (BMI = 36,8)…. fattore che ha sicuramente contribuito alla manifestazione della patologia denunciata: l'obesità aumenta il carico sui componenti articolari del rachide e dei dischi intervertebrali con sovraccarico biomeccanico, facilitando e/o amplificando l'evoluzione delle manifestazioni degenerative”. Procedendo alla determinazione dei riverberi invalidanti derivanti dalla patologia, l'ausiliario ha richiamato la voce tabellare di cui al D. L.vo 38/2000 n. 213 “Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico sensitivi persistenti. al 12%, stimando il Pt_3 danno biologico nella misura del 7% (sette per cento) a motivo della moderata espressione strumentale (RMI del 21/12/2024) e della assenza dei disturbi trofico sensitivi previsti dalla voce, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 29/07/2019. Ritiene il Tribunale che il perito del giudice abbia effettuato un esame del caso attento ed approfondito e che le sue conclusioni siano frutto di valutazioni coerenti rispetto alle premesse di fatto note e, allo stesso tempo, prive di errori sul piano logico e su quello giuridico, sicché, sia rispetto all'origine professionale della patologia denunciata sia rispetto alla determinazione dello stato invalidante, possono essere fatte proprie in questa sede dallo scrivente, stante anche la non contestazione delle parti in causa. Orbene in base al grado di invalidità riscontrato per la patologia discale lombare, pari al 7% (sette per cento), deve essere riconosciuto alla parte ricorrente un indennizzo erogato in capitale ai sensi dell'art. 13, comma 2°, lett. a), del d. lgs. n. 38 del 2000, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, del 29/07/2019. Sulla somma da corrispondere è dovuta la maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa fino al saldo. L' , soccombente, deve essere condannato a rimborsare al ricorrente le spese CP_1 di lite come liquidate in dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche affrontate e del pregio dell'attività defensionale effettivamente svolta. Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono definitivamente essere poste a carico dell' . CP_1 Le spese sostenute per la consulenza di parte (cfr. preavviso di parcella in atti) la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, costituiscono spese giudiziali e rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate (salva la ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art.92, 1° co. c.p.c., cfr. Cass. Civ. n.84/2013, n.1771/2014; n.3380/2015) nella misura di cui al dispositivo.
6
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- In accoglimento del ricorso, accerta e dichiara che la malattia Protrusione erniaria in L3-L4 di cui è affetto il ricorrente, è di origine lavorativa e che dalla stessa è derivata una menomazione psicofisica quantificata nella misura del 7%;
- Condanna, per l'effetto, l' a corrispondere, in favore della parte ricorrente, CP_1 un indennizzo erogato in capitale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera a) D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (29/07/2019) oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa fino al saldo;
- - condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di CP_1 consulenza medica di parte per € 500,00 oltre IVA al 22% e delle spese processuali liquidate in complessivi € 2.200,00 per compensi professionali ed € 43,00 per spese vive, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- - Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica CP_1 liquidate con separato decreto. Lì 3 luglio 2025 Il giudice Manuela Olivieri
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERNI SEZIONE LAVORO
in persona del giudice del lavoro Dott.ssa Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 193 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa DA
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1 in Terni, Corso del Popolo n. 26 presso lo studio dell'Avv. Maria Teresa Lavari che lo rappresenta e difende giusta procura in atti RICORRENTE CONTRO
, con sede legale in Roma, via IV Novembre n. 144, in persona del Direttore CP_1 Reggente della Direzione Centrale Prestazioni in carica pro-tempore dott.ssa Persona_1 che agisce ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 29/1993 e giusta delibera del Commissario Straordinario dell' del 10.09.2010 n. 78, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio CP_1 Righetti giusta procura generale alle liti conferita con atto pubblico a rogito del Notaio i Roma del 17 dicembre 2010, rep. n. 87595 ed elettivamente domiciliato in Terni, Per_2 via Turati n.18/20, presso l'Avvocatura INAIL di Terni RESISTENTE OGGETTO: riconoscimento malattia professionale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16 marzo 2023, il ricorrente, conducente di autobus, premetteva: - Di lavorare dal 1988 ad oggi come autista alle dipendenze della
[...] di Terni (successivamente denominata Controparte_2 [...]
con Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 mansioni di conducente di autobus lungo il percorso urbano (ed a volte extra urbano) della città di Terni;
- che le strade percorse (prevalentemente del Comune di Terni) sono costellate di buche e presentano ai lati radici affioranti di alberi e che tale situazione del manto stradale accresce vibrazioni e scuotimenti del mezzo pubblico;
- che il sedile del posto del conducente presenta spesso sospensioni usurate, ammortizzatori scarichi e l'imbottitura del sedile deformata per usura e perdita di pezzi avendo il ricorrente, sin dall'assunzione, guidato sempre autobus vetusti;
- Di osservare un orario lavorativo di ore 6 e ½ al giorno articolato in 39 ore ore/ settimana;
Che dal 2013 svolge anche mansioni di addetto al controllo dei titoli di viaggio (pur continuando a svolgere anche mansioni di conducente) 2 o 3 giorni alla settimana oltre alle eventuali sostituzioni dei colleghi assenti, - Che nello svolgimento delle funzioni di controllore, si trova a bordo dell'autobus per 6,30 ore consecutive al giorno, in piedi per il controllo dei titoli di viaggio, sottoposto alle vibrazioni correlate al mezzo in movimento lungo tratti urbani ed extra urbani caratterizzati da manto stradale disconnesso e costellato di buchi richiedendo sforzi del rachide e degli arti inferiori per mantenere l'equilibrio, con impegno della zona lombo-sacrale; - Che le suddette mansioni hanno comportato l'esposizione prolungata a fattori di rischio quali: vibrazioni trasmesse al corpo intero per le attività di guida, assunzione di posture incongrue ed esecuzione di movimenti ripetitivi durante tutto il turno lavorativo (Cfr. All. 3 al ricorso - relazione medico legale Prof.
- Di aver contratto, in ragione di dette esposizioni affezioni a carico del Persona_3 rachide lombosacrale per come risulta dall' esame RM colonna L-S eseguito in data 05/04/2019 e confermato da ulteriore esame diagnostico RM rachide L-S effettuato in data 21/12/2024, Cfr. All.to 2 al ricorso); - Di aver presentato all' , in data CP_1 25/07/2019, domanda amministrativa per il riconoscimento dell'origine professionale della malattia contratta “Ernia discale lombare”; - Che l' , con nota del 22.10.2019 CP_6 rigettava la domanda, ritenendo il rischio lavorativo non idoneo, per intensità e durata, a provocare la malattia denunciata;
- Di aver proposto opposizione avverso tale provvedimento, definita negativamente dall' all'esito di collegiale medica, che CP_1 negava definitivamente il riconoscimento dell'origine professionale della denunciata patologia (Cfr. All.to 8 al ricorso). Parte ricorrente contestava tale valutazione e, pertanto, conveniva l' CP_1 davanti al giudice del lavoro di Terni, chiedendo: - in via principale, di accertare e dichiarare l'origine professionale della patologia sofferta nel distretto del rachide lombo- sacrale, produttiva di un grado di inabilità pari al 14%, o in quella diversa misura ritenuta di giustizia;
- per l'effetto, di condannare l' alla corresponsione dell'indennizzo e/o CP_1 rendita, dalla data della richiesta, con interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese di lite e compenso professionale, da distrarsi. Si costituiva in giudizio l' , deducendo: - che le lavorazioni svolte dal CP_1 ricorrente non risultano essere comprese nelle tabelle predisposte dalla legge in relazione alla patologia lamentata;
- che, dagli accertamenti effettuati in sede amministrativa, non risulta che la malattia denunciata (ernia discale) abbia origine professionale, stante la non idoneità del rischio morbigeno per durata, frequenza e intensità. L' concludeva, quindi, per il rigetto della domanda. CP_6 La causa è stata istruita con l'escussione dei testi di parte ricorrente ed all'esito mediante l'espletamento di CTU medico legale Quindi, sulle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta, la causa veniva decisa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. e successive modifiche
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti di cui appresso.
In materia di malattia professionale il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda le patologie contratte nell'esercizio CP_1
e a causa dell'attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all'art. 4 (art. 3). La Corte Costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nell'indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa
2 di lavoro. In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale 24 maggio 1977 n. 93). Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella. Nella fattispecie in esame, l' ha archiviato in via amministrativa la pratica CP_1 di riconoscimento della malattia sofferta dalla parte ricorrente per carenza del nesso causale tra il rischio lavorativo a cui è stato esposto lo stesso ricorrente e la patologia denunciata stante l'inidoneità del rischio morbigeno per durata, frequenza e intensità, così come risultante dal DVR aziendale, nonché dalla cartella sanitaria e di rischio, evidenziando in particolare che “il datore di lavoro dal 2003 in poi ha effettuato numerose misurazioni delle vibrazioni e sollecitazioni trasmesse al corpo sui vari mezzi utilizzati rilevando sempre un rischio di livello basso, tanto che il medico competente non ha mai indicato tale rischio tra quelli a cui il ricorrente sarebbe stato esposto nello svolgimento delle proprie mansioni” (considerazioni mediche del dr. e parere Persona_4 Per_5 allegati in atti). L'indagine a cui è chiamato il giudice nell'accertamento della natura professionale di una malattia differisce a seconda che questa sia o meno “tabellata”. Dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia, infatti, deriva una presunzione di eziologia professionale. L'indagine a cui è chiamato il giudice nell'accertamento della natura professionale di una malattia differisce a seconda che questa sia o meno “tabellata”. Dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia, infatti, deriva una presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta, “con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' . Nel CP_1 caso, viceversa, di malattia non tabellata la prova del nesso causale è a carico del lavoratore (cfr. Cassazione civile sez. lav., 05/09/2017, n. 20769) e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità (cfr. Cassazione civile sez. lav., 08/10/2007, n. 21021; 21/06/2006, n. 14308; 01/03/2006, n. 4520; 11/06/2004, n. 11128; 25/05/2004, n. 10042). Dalla documentazione allegata al ricorso (cfr. Estratto contributivo all.ti 1 ricorso), è emersa conferma che il ricorrente ha lavorato per i periodi indicati, dal 1988 ad oggi, alle dipendenze della di Terni con Controparte_2 mansioni di conducente di autobus lungo il percorso urbano (ed a volte extra urbano) della città di Terni (anche alle dipendenze di Controparte_3 [...] ed attualmente di e che dal 2013 svolge Controparte_4 Controparte_5 anche mansioni di addetto al controllo dei titoli di viaggio. Le dichiarazioni testimoniali rese dai testi indicati dal ricorrente hanno confermato le circostanze dallo stesso dedotte in ricorso. In particolare, il teste collega di parte ricorrente presso l'ATC Testimone_1 Terni, ha dichiarato “Conosco il ricorrente perché siamo stati colleghi di lavoro per tanti
3 anni presso l'ATC Terni, poi siamo passati ad Umbria Mobilità l'azienda regionale di trasporti urbani ed extra urbani, poi siamo stati assorbiti da Bus Italia. Confermo che il ricorrente è entrato a lavorare nel 1988, entrambi come autisti di autobus. Io sono in pensione da circa tre anni mentre il ricorrente ancora lavora”. Il teste ha confermato tutte le mansioni svolte dal ricorrente e per come dallo stesso descritte in ricorso, precisando che: “Confermo l'orario e la distribuzione settimanale come mi si legge;
Confermo quanto mi si legge, tali autobus venivano guidati a turno da tutti gli autisti, c'era il cambio volante, scendeva un autista e saliva altro autista per cambio turno e cambio linea. Tali mezzi li ho guidati anch'io (…) In merito alla circostanza che il ricorrente svolgeva il controllo dei titoli di viaggio in piedi con mezzo in movimento lungo tratti urbani ha dichiarato: “Confermo quanto mi si legge, il controllore seguiva la linea e i controlli a bordo mezzo si eseguivano anche durante il movimento dell'autobus… Confermo l'orario e la distribuzione settimanale come mi si legge” (Cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 7 dicembre 2023). Il secondo teste escusso, , collega del ricorrente, ha dichiarato: Testimone_2 Conosco il ricorrente perché siamo stati colleghi di lavoro per tanti anni presso l'ATC Terni, poi siamo passati ad l'azienda regionale di trasporti urbani ed Controparte_3 extra urbani, poi è diventata Bus Italia. Siamo entrati insieme nel 1988 a lavorare per l'ATC entrambi come autisti di autobus. Io sono andato in pensione il 1.10.2017 mentre il ricorrente ancora ci lavorava, un po' come autista e un po' come verificatore questo negli ultimi anni”. In merito alle lavorazioni svolte nello specifico dal ricorrente ha dichiarato:” tali autobus venivano guidati a turno da tutti gli autisti. Tali mezzi li ho guidati anch'io. ..non ricordo di preciso quando ha iniziato a svolgere mansioni di controllore ma si è trattato di qualche anno prima del mio pensionamento. Il controllore scendeva da un autobus all'altro per eseguire i controlli dei titoli di viaggio. I controlli a bordo mezzo si eseguivano anche durante il movimento dell'autobus. Confermo che i controlli il ricorrente li eseguiva anche sulle linee di trasporto per Orvieto, Montecchio, calvi,
Otricoli, tutto il bacino dove lavorava l'ATC e le aziende successive”. (Cfr. Pt_2 dichiarazioni rese all'udienza del 9 maggio 2024).
Veniva escusso il terzo teste, , collega di parte ricorrente presso Testimone_3 l'ATC Terni ha dichiarato: Conosco il ricorrente perché siamo stati colleghi di lavoro per 20 anni circa presso l'ATC Terni, poi siamo passati ad l'azienda Controparte_3 regionale di trasporti urbani ed extra urbani, poi è diventata Bus Italia. In merito alle lavorazioni svolte nello specifico dal ricorrente e in merito alla circostanza che il sedile del posto del conducente presenta ammortizzatori scarichi soprattutto sui mezzi degli anni '80 e '90, il teste ha precisato: Confermo quanto mi si legge, tali autobus venivano guidati a turno da tutti gli autisti. Tali mezzi li ho guidati anch'io. Posso riferire che i mezzi sono veicoli usciti dal 1980 al 1995 ed hanno una vita di circa 20 anni. Sono CP_7 stati utilizzati in azienda fino al 2010. Tali mezzi non avevano ammortizzatori sui sedili” Il teste in merito all'orario di lavoro ed alle lavorazioni svolte ha, ulteriormente, precisato che: “Abbiamo svolto mansioni di autisti di autobus. Io sono andato in pensione ad aprile 2017 mentre il ricorrente ancora ci lavorava, un po' come autista e un po' come verificatore questo negli ultimi anni (...) Confermo l'orario e la distribuzione settimanale come mi si legge era anche il mio orario di lavoro, stavamo nello stesso gruppo e stesso giro turni” (Cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 5 dicembre 2024).
4 Confermata quindi dalle prove orali e dalla documentazione prodotta, la verosimile esposizione del ricorrente al rischio di contrarre la patologia oggetto del ricorso, veniva disposta consulenza medico legale. Il CTU nominato, dottor sulla base della Persona_6 documentazione agli atti e dell'obiettività clinica rilevata, ha accertato che il ricorrente è affetto da ““Protrusione erniaria in L3-L4”.
Il CTU, riguardo la patologia riscontrata, ha spiegato che: “L'ernia del disco consiste nella migrazione posteriore o più spesso postero laterale del nucleo polposo, attraverso fissurazioni dell'anello fibroso…rappresenta una frequente manifestazione di tipo cronico degenerativo che interessa il rachide nel suo complesso, ovvero in uno dei suoi tratti (cervicale / dorsale / lombo sacrale)”, per poi specificare quando all'eziologia che: “Le affezioni cronico degenerative della colonna vertebrale (spondilodiscopatie artrosiche) costituiscono patologie di frequente riscontro e riconoscono una etiologia multifattoriale che comprende numerosi fattori: costituzionali, anagrafici, metabolici, endocrini, etc., nonché fattori occupazionali di natura meccanica o traumatica, (...) I fattori di rischio lavorativo per la colonna vertebrale attualmente conosciuti ed evidenziati dagli studi sperimentali e statistico-epidemiologici sono rappresentati da:
1. Movimentazione manuale di carichi 2. WBV (vibrazioni trasmesse a tutto il corpo) 3. Posture incongrue (fisse/protratte) 4. Movimenti e torsioni (abnormi/ripetuti) del tronco… Il CTU in merito al rapporto tra le malattie cronico degenerative del rachide ed attività lavorativa, richiamando la letteratura scientifica (C. “Le CP_8 spondiloartropatie del rachide dorso-lombare come malattia professionale non tabellata”
Sovrintendenza Medica Generale. Edizione 2000) ha evidenziato che: “Il CP_1 CP_1 compito di guida rappresenta un esempio di associazione di più fattori di rischio (da postura e da WBV), presupponendo il mantenimento della postura seduta fissa con contemporanea esposizione a vibrazioni e scuotimenti in relazione alle caratteristiche tecniche del mezzo, alle qualità ergonomiche del posto di guida ed alle condizioni del fondo stradale (…) fattori di stress ergonomico possono concorrere a determinare o aggravare sintomi o patologie: nei conducenti dei mezzi di trasporto e delle macchine operatrici e agricole i fattori sono da un lato la posizione assisa prolungata e dall'altro le flessioni in avanti, le inclinazioni laterali e le torsioni della colonna. (…) patologie riconosciute dall' come di origine professionale sono le spondilodiscopatie del CP_1 tratto lombare e in particolare le ernie discali lombari, in lavoratori esposti a vibrazioni al corpo intero per le attività di guida di automezzi pesanti e conduzione di mezzi meccanici” (F. Tomei et Al: “Manuale di medicina del Lavoro” PICCIN Editore 2019) Fatta questa doverosa premessa, facendo specifico riferimento all'anamnesi lavorativa del ricorrente, il CTU ha affermato che: il caso in esame, in coerenza con quanto desunto dalla letteratura medica sopra esaminata, riguarda un soggetto che ha lavorato come autista di autobus di linea extraurbana, senza soluzione di continuo, dal 1988 (più di 35 anni), come attestato dall'estratto previdenziale INPS e lavorando secondo le modalità da lui riferite e sostanzialmente confermate dalle relazioni testimoniali in atti. L'esposizione al rischio viene confermato nel giudizio di idoneità alla mansione (in atti), redatto dal Medico Competente (MC) dott. , nell'ottobre Per_7 2019” Il consulente, sempre in piena aderenza alle risultanze probatorie in atti (DVR aziendale e cartella sanitaria e di rischio) in merito a quanto sostenuto dall'Istituto circa il mancato riconoscimento dell'origine professionale della malattia denunciata per la
5 rilevazione (effettuata dal datore di lavoro dal 2003 in poi) di un'esposizione a rischio da WBV di livello basso nella mansione svolta dall'assicurato, ha affermato: “La presenza, nel DVR compilato dalle Aziende, di una stima del rischio classificato come basso, non ha valore tassativo, in quanto, come riportato dal “Portale degli Agenti Fisici”Attività lavorative svolte in presenza di vibrazioni, anche di valore inferiore a quello che fa scattare l'azione, non escludono rischi di lesioni o traumi associati alle vibrazioni, soprattutto se avvengono in presenza di importanti cofattori di rischio, quali elevate forze di prensione o di spinta, sforzo muscolare o sovraccarico biomeccanico degli arti superiori o del rachide, basse temperature”. Il CTU, nel pieno rispetto dei caratteri di correttezza metodologica e rigore accertativo ha rilevato, altresì: “la compartecipazione di un ulteriore fattore di natura extralavorativa idoneo alla comparsa della patologia denunciata, presente nel ricorrente, e costituita dalla obesità di II classe (BMI = 36,8)…. fattore che ha sicuramente contribuito alla manifestazione della patologia denunciata: l'obesità aumenta il carico sui componenti articolari del rachide e dei dischi intervertebrali con sovraccarico biomeccanico, facilitando e/o amplificando l'evoluzione delle manifestazioni degenerative”. Procedendo alla determinazione dei riverberi invalidanti derivanti dalla patologia, l'ausiliario ha richiamato la voce tabellare di cui al D. L.vo 38/2000 n. 213 “Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico sensitivi persistenti. al 12%, stimando il Pt_3 danno biologico nella misura del 7% (sette per cento) a motivo della moderata espressione strumentale (RMI del 21/12/2024) e della assenza dei disturbi trofico sensitivi previsti dalla voce, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 29/07/2019. Ritiene il Tribunale che il perito del giudice abbia effettuato un esame del caso attento ed approfondito e che le sue conclusioni siano frutto di valutazioni coerenti rispetto alle premesse di fatto note e, allo stesso tempo, prive di errori sul piano logico e su quello giuridico, sicché, sia rispetto all'origine professionale della patologia denunciata sia rispetto alla determinazione dello stato invalidante, possono essere fatte proprie in questa sede dallo scrivente, stante anche la non contestazione delle parti in causa. Orbene in base al grado di invalidità riscontrato per la patologia discale lombare, pari al 7% (sette per cento), deve essere riconosciuto alla parte ricorrente un indennizzo erogato in capitale ai sensi dell'art. 13, comma 2°, lett. a), del d. lgs. n. 38 del 2000, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, del 29/07/2019. Sulla somma da corrispondere è dovuta la maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa fino al saldo. L' , soccombente, deve essere condannato a rimborsare al ricorrente le spese CP_1 di lite come liquidate in dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche affrontate e del pregio dell'attività defensionale effettivamente svolta. Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono definitivamente essere poste a carico dell' . CP_1 Le spese sostenute per la consulenza di parte (cfr. preavviso di parcella in atti) la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, costituiscono spese giudiziali e rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate (salva la ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art.92, 1° co. c.p.c., cfr. Cass. Civ. n.84/2013, n.1771/2014; n.3380/2015) nella misura di cui al dispositivo.
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P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- In accoglimento del ricorso, accerta e dichiara che la malattia Protrusione erniaria in L3-L4 di cui è affetto il ricorrente, è di origine lavorativa e che dalla stessa è derivata una menomazione psicofisica quantificata nella misura del 7%;
- Condanna, per l'effetto, l' a corrispondere, in favore della parte ricorrente, CP_1 un indennizzo erogato in capitale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera a) D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (29/07/2019) oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa fino al saldo;
- - condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di CP_1 consulenza medica di parte per € 500,00 oltre IVA al 22% e delle spese processuali liquidate in complessivi € 2.200,00 per compensi professionali ed € 43,00 per spese vive, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- - Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica CP_1 liquidate con separato decreto. Lì 3 luglio 2025 Il giudice Manuela Olivieri
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