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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 04/11/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1975/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott. Marco Tremolada Presidente
Dott.ssa Marta Paganini Giudice
Dott.ssa Gaia Calafiore Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 1975/2023 promossa da:
(C.F.: rappresentata e difesa dagli avv.ti Samantha Parte_1 C.F._1
HE e FF SA ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Casatenovo, via G.
Sirtori n. 28/E; ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Veronica Controparte_1 C.F._2
Colombo, con elezione di domicilio presso il suo studio sito in Monza, via G. Leopardi n. 12; resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica – SEDE
Conclusioni: come da note scritte congiunte in sostituzione dell'udienza del 22.09.2025 tenutasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.11.2023 , dando atto della fine della Parte_2 relazione sentimentale con , ha chiesto la regolamentazione dell'esercizio Controparte_1 della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato il [...]. Persona_1
1 A tal fine ha dedotto l'inadempimento, per un lungo periodo, dei doveri di mantenimento da parte del ricorrente, peraltro, dedito all'uso di bevande alcoliche e che il padre si è sempre dimostrato disattento e disinteressato al benessere e alle esigenze del figlio.
Per tali motivi ha chiesto disporsi l'affido condiviso del figlio minore, con collocamento prevalente presso di sé; la regolamentazione del diritto di visita del padre secondo le modalità meglio indicate in ricorso;
l'obbligo a carico del resistente di versare la somma mensile di € 400,00
a titolo di contributo del figlio minore , oltre il 50% delle spese straordinarie Persona_1 sostenute nell'interesse di quest'ultimo e che l'assegno unico per il nucleo familiare venga interamente percepito dalla stessa ricorrente.
Si è costituito in giudizio contestando la ricostruzione dei fatti Controparte_1 fornita dalla ricorrente e rappresentando di essersi sempre occupato del figlio, il cui diritto alla bigenitorialità risulterebbe pregiudicato dai comportamenti della madre volti all'allontanamento del figlio nei confronti del padre. Ha concluso chiedendo l'affido condiviso del minore
[...]
con collocamento prevalente presso la madre e la regolamentazione del diritto di visita Per_1 paterna in maniera più ampia rispetto a quella indicata nel ricorso;
la determinazione del contributo al mantenimento del figlio minore a carico del padre nella somma mensile di € 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, la suddivisione dell'assegno unico familiare tra i genitori nella misura del
50% ciascuno.
Le parti hanno depositato memorie ex art. 473bis punto 17 c.p.c. e all'udienza del
12.03.2024, il Giudice in precedenza titolare del ruolo ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti, disponendo l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, Persona_1 con collocamento prevalente presso la madre, nonché le frequentazioni padre/figlio tutti i martedì pomeriggio dall'uscita da scuola sino a dopo cena. Quanto ai profili economici, il Giudice delegato ha posto a carico del sig. l'obbligo di versare in favore del figlio minore un assegno CP_1 mensile pari ad € 300,00, oltre il 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del minore.
È stata inoltre disposto che l'assegno unico familiare sia percepito interamente dalla ricorrente.
All'udienza del 22.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. le parti hanno dato atto di essere addivenute ad un accordo e hanno precisato le conclusioni congiuntamente nei termini che di seguito pedissequamente si riportano:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così giudicare:
a) Affidare congiuntamente il figlio minore ad entrambi i genitori, con Persona_2 collocamento prevalente presso la madre, residenza presso la madre ed iscrizione nello stato di famiglia materno.
2 b) Disporre che il figlio stia con il padre tutti i martedì pomeriggio, dall'uscita da scuola fino a dopo cena, quando il padre riaccompagnerà il figlio a casa della madre.
c) Compatibilmente con gli impegni lavorativi del sig. e tenuto conto, in via assolutamente CP_1
Per_ preliminare, della volontà del minore, disporre che possa pernottare dal padre una notte ogni
15 giorni, nel giorno di riposo lavorativo del padre e previo accordo tra i genitori;
Per_ d) In considerazione dell'attività lavorativa del sig. , durante le vacanze natalizie CP_1 trascorrerà con il padre alternativamente o il giorno di Natale o quello di Santo Stefano. I genitori si accorderanno di anno, non appena il sig. avrà contezza del proprio impegno lavorativo. CP_1
Per_ Il sig. riaccompagnerà dalla madre, alla fine della giornata;
CP_1
Per_ e) In considerazione dell'attività lavorativa del sig. , durante le vacanze di Pasqua CP_1 trascorrerà con il padre alternativamente o la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. I genitori si accorderanno di anno, non appena il sig. avrà contezza del proprio impegno CP_1
Per_ lavorativo. Il sig. riaccompagnerà dalla madre, alla fine della giornata;
CP_1
Per_ f) Durante le vacanze estive trascorrerà con il padre un periodo di 7 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi tra i genitori ogni anno entro il 31 marzo.
g) Il sig. corrisponderà mensilmente alla sig.ra , a mezzo bonifico bancario entro CP_1 Pt_2 il giorno 28 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore
[...]
, la somma mensile di euro 300,00 per dodici mensilità, oltre rivalutazione Istat annuale. Per_1
h) L'assegno unico per il nucleo famigliare verrà interamente percepito dalla sig.ra ; il sig. Pt_2
si rende disponibile a fare tutto quanto necessario affinché sia erogato il suddetto importo. CP_1
i) Sulla base del protocollo adottato dal Tribunale di Lecco, i genitori suddivideranno tra di loro al
50% ciascuno le seguenti spese straordinarie per il figlio, per le quali non si renderà necessario il preventivo accordo:
- visite specialistiche prescritte dal medico curante;
- cure dentistiche presso strutture pubbliche;
- trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal S.S.N.;
- ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
- occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista;
- tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso;
- libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
- gite scolastiche senza pernottamento;
- trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
3 - dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'istituto scolastico;
- assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
- corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come
DSA o BES o equiparabili;
- mensa e buoni pasto;
- gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
- un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi e analoghe manifestazioni;
- bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio. j) I genitori suddivideranno altresì tra di loro, al 50% ciascuno, le seguenti spese straordinarie per il figlio, per le quali si renderà invece necessario il loro preventivo accordo:
- cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto di accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
- cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
- trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal S.S.N.;
- farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante;
- tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
- corsi di specializzazione;
- corsi di recupero e lezioni private;
- alloggio presso la sede universitaria;
- stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero;
- gite scolastiche con pernottamento;
- corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quelle indicate al punto precedente
(comprese le iscrizioni a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
- spese di custodia (baby sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto precedente;
- viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
4 - centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
- tempo prolungato, pre e post-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
- spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni);
- acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità ed urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta. La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
k) I genitori si autorizzano al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per il figlio minore.
l) Le spese legali del presente giudizio verranno compensate.”
Il Tribunale, esaminate le condizioni proposte sopra riportate, ritiene di poter provvedere in conformità agli accordi raggiunti, che appaiono conformi all'interesse del figlio minore.
Alla consensualizzazione del ricorso consegue anche l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecco in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, preso atto dell'accordo raggiunto da e , così Parte_2 Controparte_1 provvede:
- RATIFICA l'accordo sottoscritto dalle parti nonchè le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
- SPESE di causa integralmente compensate tra le parti;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione alle parti della presente sentenza.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 03.11.2025;
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Gaia Calafiore Dott. Marco Tremolada
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott. Marco Tremolada Presidente
Dott.ssa Marta Paganini Giudice
Dott.ssa Gaia Calafiore Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 1975/2023 promossa da:
(C.F.: rappresentata e difesa dagli avv.ti Samantha Parte_1 C.F._1
HE e FF SA ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Casatenovo, via G.
Sirtori n. 28/E; ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Veronica Controparte_1 C.F._2
Colombo, con elezione di domicilio presso il suo studio sito in Monza, via G. Leopardi n. 12; resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica – SEDE
Conclusioni: come da note scritte congiunte in sostituzione dell'udienza del 22.09.2025 tenutasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.11.2023 , dando atto della fine della Parte_2 relazione sentimentale con , ha chiesto la regolamentazione dell'esercizio Controparte_1 della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato il [...]. Persona_1
1 A tal fine ha dedotto l'inadempimento, per un lungo periodo, dei doveri di mantenimento da parte del ricorrente, peraltro, dedito all'uso di bevande alcoliche e che il padre si è sempre dimostrato disattento e disinteressato al benessere e alle esigenze del figlio.
Per tali motivi ha chiesto disporsi l'affido condiviso del figlio minore, con collocamento prevalente presso di sé; la regolamentazione del diritto di visita del padre secondo le modalità meglio indicate in ricorso;
l'obbligo a carico del resistente di versare la somma mensile di € 400,00
a titolo di contributo del figlio minore , oltre il 50% delle spese straordinarie Persona_1 sostenute nell'interesse di quest'ultimo e che l'assegno unico per il nucleo familiare venga interamente percepito dalla stessa ricorrente.
Si è costituito in giudizio contestando la ricostruzione dei fatti Controparte_1 fornita dalla ricorrente e rappresentando di essersi sempre occupato del figlio, il cui diritto alla bigenitorialità risulterebbe pregiudicato dai comportamenti della madre volti all'allontanamento del figlio nei confronti del padre. Ha concluso chiedendo l'affido condiviso del minore
[...]
con collocamento prevalente presso la madre e la regolamentazione del diritto di visita Per_1 paterna in maniera più ampia rispetto a quella indicata nel ricorso;
la determinazione del contributo al mantenimento del figlio minore a carico del padre nella somma mensile di € 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, la suddivisione dell'assegno unico familiare tra i genitori nella misura del
50% ciascuno.
Le parti hanno depositato memorie ex art. 473bis punto 17 c.p.c. e all'udienza del
12.03.2024, il Giudice in precedenza titolare del ruolo ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti, disponendo l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, Persona_1 con collocamento prevalente presso la madre, nonché le frequentazioni padre/figlio tutti i martedì pomeriggio dall'uscita da scuola sino a dopo cena. Quanto ai profili economici, il Giudice delegato ha posto a carico del sig. l'obbligo di versare in favore del figlio minore un assegno CP_1 mensile pari ad € 300,00, oltre il 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del minore.
È stata inoltre disposto che l'assegno unico familiare sia percepito interamente dalla ricorrente.
All'udienza del 22.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. le parti hanno dato atto di essere addivenute ad un accordo e hanno precisato le conclusioni congiuntamente nei termini che di seguito pedissequamente si riportano:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così giudicare:
a) Affidare congiuntamente il figlio minore ad entrambi i genitori, con Persona_2 collocamento prevalente presso la madre, residenza presso la madre ed iscrizione nello stato di famiglia materno.
2 b) Disporre che il figlio stia con il padre tutti i martedì pomeriggio, dall'uscita da scuola fino a dopo cena, quando il padre riaccompagnerà il figlio a casa della madre.
c) Compatibilmente con gli impegni lavorativi del sig. e tenuto conto, in via assolutamente CP_1
Per_ preliminare, della volontà del minore, disporre che possa pernottare dal padre una notte ogni
15 giorni, nel giorno di riposo lavorativo del padre e previo accordo tra i genitori;
Per_ d) In considerazione dell'attività lavorativa del sig. , durante le vacanze natalizie CP_1 trascorrerà con il padre alternativamente o il giorno di Natale o quello di Santo Stefano. I genitori si accorderanno di anno, non appena il sig. avrà contezza del proprio impegno lavorativo. CP_1
Per_ Il sig. riaccompagnerà dalla madre, alla fine della giornata;
CP_1
Per_ e) In considerazione dell'attività lavorativa del sig. , durante le vacanze di Pasqua CP_1 trascorrerà con il padre alternativamente o la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. I genitori si accorderanno di anno, non appena il sig. avrà contezza del proprio impegno CP_1
Per_ lavorativo. Il sig. riaccompagnerà dalla madre, alla fine della giornata;
CP_1
Per_ f) Durante le vacanze estive trascorrerà con il padre un periodo di 7 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi tra i genitori ogni anno entro il 31 marzo.
g) Il sig. corrisponderà mensilmente alla sig.ra , a mezzo bonifico bancario entro CP_1 Pt_2 il giorno 28 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore
[...]
, la somma mensile di euro 300,00 per dodici mensilità, oltre rivalutazione Istat annuale. Per_1
h) L'assegno unico per il nucleo famigliare verrà interamente percepito dalla sig.ra ; il sig. Pt_2
si rende disponibile a fare tutto quanto necessario affinché sia erogato il suddetto importo. CP_1
i) Sulla base del protocollo adottato dal Tribunale di Lecco, i genitori suddivideranno tra di loro al
50% ciascuno le seguenti spese straordinarie per il figlio, per le quali non si renderà necessario il preventivo accordo:
- visite specialistiche prescritte dal medico curante;
- cure dentistiche presso strutture pubbliche;
- trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal S.S.N.;
- ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
- occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista;
- tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso;
- libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
- gite scolastiche senza pernottamento;
- trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
3 - dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'istituto scolastico;
- assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
- corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come
DSA o BES o equiparabili;
- mensa e buoni pasto;
- gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
- un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi e analoghe manifestazioni;
- bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio. j) I genitori suddivideranno altresì tra di loro, al 50% ciascuno, le seguenti spese straordinarie per il figlio, per le quali si renderà invece necessario il loro preventivo accordo:
- cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto di accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
- cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
- trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal S.S.N.;
- farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante;
- tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
- corsi di specializzazione;
- corsi di recupero e lezioni private;
- alloggio presso la sede universitaria;
- stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero;
- gite scolastiche con pernottamento;
- corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quelle indicate al punto precedente
(comprese le iscrizioni a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
- spese di custodia (baby sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto precedente;
- viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
4 - centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
- tempo prolungato, pre e post-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
- spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni);
- acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità ed urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta. La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
k) I genitori si autorizzano al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per il figlio minore.
l) Le spese legali del presente giudizio verranno compensate.”
Il Tribunale, esaminate le condizioni proposte sopra riportate, ritiene di poter provvedere in conformità agli accordi raggiunti, che appaiono conformi all'interesse del figlio minore.
Alla consensualizzazione del ricorso consegue anche l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecco in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, preso atto dell'accordo raggiunto da e , così Parte_2 Controparte_1 provvede:
- RATIFICA l'accordo sottoscritto dalle parti nonchè le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
- SPESE di causa integralmente compensate tra le parti;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione alle parti della presente sentenza.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 03.11.2025;
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Gaia Calafiore Dott. Marco Tremolada
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