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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/10/2025, n. 2209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2209 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
MA ZI Presidente
Filomena Albano Giudice
RI SA OR Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13673/2024, vertente
TRA
Parte_1
nato a [...] il [...]
E
Parte_2
nata a [...] il [...] entrambi con il patrocinio dell'avv. Antonio Casillo
-ricorrenti -
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e chiedono al Tribunale di dichiarare lo Parte_1 Parte_2 scioglimento del loro matrimonio contratto in Roma in data 31 ottobre 2015.
Dall'unione coniugale sono nati i figli (nato a [...] il [...]) e Per_1 Per_2
(nato a [...] l'[...]). Le parti riferiscono di essersi separati nell'anno 2022 in virtù di decreto di omologa della separazione emesso dal Tribunale di Roma in data 4.03.2022 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
1) i coniugi vivranno separatamente, all'uopo il Sig. si è Parte_1 allontanato dalla casa coniugale, sita in Roma alla Via Ponte degli Incastri n.
322, la quale rimarrà con quanto in essa contenuto alla Sig.ra Parte_2
2) come contributo al mantenimento dei due figli minori, il Sig. Parte_1 si obbliga a versare alla Sig.ra la somma di € 400,00 mensili, oltre Parte_2
Istat come per legge, ed oltre il 50% delle spese sportive, d'istruzione e mediche;
3) i figli minori sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la casa della madre. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita il padre potrà vedere e tenere con sé i due figli: nei week-end a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera ore 21.00 circa;
nel corso di ciascuna settimana potrà tenerli con sé il venerdì dall'uscita da scuola sino alle ore 10.00 del sabato;
durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé i figli ad anni alterni dal 23 al
29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali i minori trascorreranno due giorni con il padre;
nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
4) i coniugi prestano reciproco consenso all'espatrio ed autorizzazione al rilascio del passaporto da parte delle competenti autorità.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in Roma in data 31 ottobre 2015, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Ritenuto che nulla osti all'accoglimento della domanda congiunta come ora esposta, valutato quanto dedotto nel ricorso, può disporsi in conformità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle condizioni che esulano dal contenuto tipico del presente procedimento. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13673/2024 R.G.A.C.:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data 31 ottobre
2015 tra nato a [...] il [...] e nata Parte_1 Parte_2
a Roma il 25 febbraio 1990, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Roma al n. 00675, Parte 1, Serie 04, Anno 2015, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c.
Roma, 9.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
RI SA OR MA ZI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
MA ZI Presidente
Filomena Albano Giudice
RI SA OR Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13673/2024, vertente
TRA
Parte_1
nato a [...] il [...]
E
Parte_2
nata a [...] il [...] entrambi con il patrocinio dell'avv. Antonio Casillo
-ricorrenti -
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e chiedono al Tribunale di dichiarare lo Parte_1 Parte_2 scioglimento del loro matrimonio contratto in Roma in data 31 ottobre 2015.
Dall'unione coniugale sono nati i figli (nato a [...] il [...]) e Per_1 Per_2
(nato a [...] l'[...]). Le parti riferiscono di essersi separati nell'anno 2022 in virtù di decreto di omologa della separazione emesso dal Tribunale di Roma in data 4.03.2022 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
1) i coniugi vivranno separatamente, all'uopo il Sig. si è Parte_1 allontanato dalla casa coniugale, sita in Roma alla Via Ponte degli Incastri n.
322, la quale rimarrà con quanto in essa contenuto alla Sig.ra Parte_2
2) come contributo al mantenimento dei due figli minori, il Sig. Parte_1 si obbliga a versare alla Sig.ra la somma di € 400,00 mensili, oltre Parte_2
Istat come per legge, ed oltre il 50% delle spese sportive, d'istruzione e mediche;
3) i figli minori sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la casa della madre. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita il padre potrà vedere e tenere con sé i due figli: nei week-end a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera ore 21.00 circa;
nel corso di ciascuna settimana potrà tenerli con sé il venerdì dall'uscita da scuola sino alle ore 10.00 del sabato;
durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé i figli ad anni alterni dal 23 al
29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali i minori trascorreranno due giorni con il padre;
nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
4) i coniugi prestano reciproco consenso all'espatrio ed autorizzazione al rilascio del passaporto da parte delle competenti autorità.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in Roma in data 31 ottobre 2015, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Ritenuto che nulla osti all'accoglimento della domanda congiunta come ora esposta, valutato quanto dedotto nel ricorso, può disporsi in conformità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle condizioni che esulano dal contenuto tipico del presente procedimento. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13673/2024 R.G.A.C.:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data 31 ottobre
2015 tra nato a [...] il [...] e nata Parte_1 Parte_2
a Roma il 25 febbraio 1990, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Roma al n. 00675, Parte 1, Serie 04, Anno 2015, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c.
Roma, 9.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
RI SA OR MA ZI