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Sentenza 9 marzo 2025
Sentenza 9 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/03/2025, n. 2409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2409 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Carla Hubler - Presidente rel. -
Dott. Ivana Sassi - Giudice -
Dott. Giuseppe Orso - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7316 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. PAOLO Parte_1
ESPOSITO presso il quale elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
, residente in [...], isol. 8, sc. A CP_1
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso: chiede pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 05/04/2024 , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con la resistente in NAPOLI il 16.12.1998 e che dall'unione erano nati il Per_1
Per_ 28.4.99 e il 16.7.03, maggiorenni, nonché premessa la separazione personale intervenuta tra le parti, chiedeva a questo Tribunale:
“a)-Pronunciare,ai sensi dell'art. 3 n. 2,lett. b),della Legge n. 898/ 1970,lo scioglimento del matrimonio celebrato in Napoli in data 16/12/1998 tra i coniugi e Parte_1 CP_1
,ordinando all'Ufficiale dello Sato Civile competente di procedere alla annotazione a margine
[...]
dell'atto di matrimonio;
1 b)-Accertare e dichiarare che nulla è dovuto a titolo di assegno divorzile da parte del sig. Parte_1
in favore della sig.ra ,in quanto la stessa è indipendente ed autosufficiente
[...] CP_1
sul piano patrimoniale;
c)-Accertare e dichiarare che nulla è dovuto a titolo di contributo economico per il mantenimento
Per_ dei figli maggiorenni, e ,in quanto gli stessi sono indipendenti ed autosufficienti sul Per_1
piano patrimoniale;
d)-In via subordinata,accertare e dichiarare,che l'assegno mensile di euro 650,00,deciso in sede di
Per_ separazione,merita di essere ridotto,in quanto i figli e ,ormai maggiorenni,sono Per_1
divenuti indipendenti ed autosufficienti sul piano patrimoniale;
Con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio.”
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss. cpc.
La resistente non si costituiva benché risulti rituale notifica del ricorso.
All'udienza del 9.1.25 il Giudice dichiarava la contumacia della resistente, non costituita e non comparsa. Il difensore del ricorrente munito di procura speciale nell'interesse dello stesso dichiarava:” conferma la volontà di ottenere lo scioglimento del matrimonio, precisa che i figli maggiorenni vivono presso la madre. Rinuncia alla domanda sub c) delle conclusioni di cui al ricorso
chiedendo che venga confermato il contributo al mantenimento dei figli stabilito in sentenza di separazione pari ad € 650,00 mensili “
Il giudice dava atto che non poteva essere esperito in tentativo di conciliazione stante l'assenza della convenuta e non vi erano provvedimenti urgenti da adottare e viste le richieste rimetteva la causa al collegio per la decisione. Il P.M concludeva come sopra.
Va preliminarmente confermata la dichiarazione di contumacia della resistente non costituitasi in giudizio sebbene regolarmene citata.
Nel merito la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 6273/2013, pubblicata il 15.5.13, resa nel procedimento R.G. n. 17984/2009, con attestazione di passaggio in giudicato, previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale il 6.10.09.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 11.5.2015 n. 55 anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, non costituitasi, ai sensi dell'art. 5
L. n. 74/1987.
2 Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, in difetto di costituzione e di domande riconvenzionali fra cui quella di assegno divorzile, nessuna statuizione va adottata pur prendendo atto della disponibilità manifestata nell'interesse del ricorrente in sede di prima udienza in ordine al contributo al mantenimento dei figli, disponendosi in conformità.
Stante la contumacia della resistente e la natura del giudizio, ricorrono eccezionali motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. accoglie la domanda principale di parte ricorrente e, per l'effetto, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in causa a Napoli il 16/12/1998 (atto n. 83, parte I, s., sez. S, reg.
Atti Matrimonio anno 1998);
2. dispone in conformità con la volontà soprariportata in ordine al contributo al mantenimento dei figli.
4. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile).
5. spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 17/01/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Carla Hubler
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