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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 389/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 25/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CASSANO PAOLO, Presidente e Relatore
INFANTE ENRICO GIACOMO, Giudice
VIGORITA CELESTE, Giudice
in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 998/2022 depositato il 16/06/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lesina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1663 IMU 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. 2020, notificatole il 27.9.2021, con il quale il Comune di Lesina le ha richiesto il pagamento della maggiore IMU per l'anno di imposta 2016 in relazione alla disponibilità dell'immobile sito in Lesina Marina, censito in catasto al Indirizzo_1, cat. A3, Classe 2, R.C. € 225.95, con percentuale di possesso del 50% per 12 mesi.
Ha lamentato l'illegittimità dell'accertamento in quanto l'immobile versa in condizioni di inagibilità, tanto da essere interessato da ordinanza di sgombero emessa dal sindaco di Lesina il 3.2.2016. Ha soggiunto che a seguito di istanza di accertamento con adesione il Comune di Lesina ha accolto soltanto parzialmente l'istanza di annullamento dell'accertamento.
Il Comune di Lesina non si è costituito.
Con memoria illustrativa Ricorrente_1 ha ribadito quanto argomentato in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che è preliminare la verifica della tempestività del ricorso.
L'avviso di accertamento è stato notificato, per dichiarazione della ricorrente, in data 27.9.2021, con la conseguenza che il termine di sessanta giorni ex art. 21 d. lgs. n. 546/1992, per la proposizione del ricorso, scadeva in data 26.11.2021.
Il ricorso è stato spedito a mezzo PEC il 21.2.2022, quindi ben oltre il termine di sessanta giorni di cui sopra.
La ricorrente deduce, però, nel corpo del ricorso, di aver presentato al Comune di Lesina istanza di accertamento con adesione.
Orbene, in primo luogo deve osservarsi che della presentazione di detta istanza non v'è prova in atti.
Inoltre, l'istituto dell'accertamento con adesione di cui al d. lgs. n. 218/1997 -che all'art. 6 prevede espressamente la sospensione di novanta giorni del termine per la proposizione dell'impugnazione in sede giurisdizionale- è previsto esclusivamente per gli accertamenti concernenti i tributi erariali, segnatamente per gli accertamenti dell'imposta sui redditi, sul valore aggiunto, dell'imposta sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria e catastale.
I tributi locali non sono contemplati tra quelli definibili mediante accertamento con adesione. Anche nell'ipotesi in cui l'istituto in esame fosse previsto dal regolamento comunale (non prodotto in causa), questo, in quanto fonte di natura secondaria, non potrebbe derogare alla norma di legge di cui all'art. 21 del d. lgs. n. 546/92 che fissa i termini per l'impugnazione degli atti di natura tributaria. Esso, peraltro, regolerebbe in parte qua una materia, quella dei termini di impugnazione degli atti tributari, sottratta alla competenza dell'ente locale.
Di conseguenza, quand'anche l'istanza di accertamento con adesione fosse stata (tempestivamente) presentata, i termini per la proposizione dell'impugnazione non sarebbero stati suscettibili di sospensione.
Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile per tardività. Nulla sulle spese in assenza di costituzione dell'ente impositore.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso;
nulla sulle spese.
Così deciso in Foggia, il 25 febbraio 2026
Il Presidente est.
PA SA
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 25/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CASSANO PAOLO, Presidente e Relatore
INFANTE ENRICO GIACOMO, Giudice
VIGORITA CELESTE, Giudice
in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 998/2022 depositato il 16/06/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lesina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1663 IMU 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. 2020, notificatole il 27.9.2021, con il quale il Comune di Lesina le ha richiesto il pagamento della maggiore IMU per l'anno di imposta 2016 in relazione alla disponibilità dell'immobile sito in Lesina Marina, censito in catasto al Indirizzo_1, cat. A3, Classe 2, R.C. € 225.95, con percentuale di possesso del 50% per 12 mesi.
Ha lamentato l'illegittimità dell'accertamento in quanto l'immobile versa in condizioni di inagibilità, tanto da essere interessato da ordinanza di sgombero emessa dal sindaco di Lesina il 3.2.2016. Ha soggiunto che a seguito di istanza di accertamento con adesione il Comune di Lesina ha accolto soltanto parzialmente l'istanza di annullamento dell'accertamento.
Il Comune di Lesina non si è costituito.
Con memoria illustrativa Ricorrente_1 ha ribadito quanto argomentato in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che è preliminare la verifica della tempestività del ricorso.
L'avviso di accertamento è stato notificato, per dichiarazione della ricorrente, in data 27.9.2021, con la conseguenza che il termine di sessanta giorni ex art. 21 d. lgs. n. 546/1992, per la proposizione del ricorso, scadeva in data 26.11.2021.
Il ricorso è stato spedito a mezzo PEC il 21.2.2022, quindi ben oltre il termine di sessanta giorni di cui sopra.
La ricorrente deduce, però, nel corpo del ricorso, di aver presentato al Comune di Lesina istanza di accertamento con adesione.
Orbene, in primo luogo deve osservarsi che della presentazione di detta istanza non v'è prova in atti.
Inoltre, l'istituto dell'accertamento con adesione di cui al d. lgs. n. 218/1997 -che all'art. 6 prevede espressamente la sospensione di novanta giorni del termine per la proposizione dell'impugnazione in sede giurisdizionale- è previsto esclusivamente per gli accertamenti concernenti i tributi erariali, segnatamente per gli accertamenti dell'imposta sui redditi, sul valore aggiunto, dell'imposta sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria e catastale.
I tributi locali non sono contemplati tra quelli definibili mediante accertamento con adesione. Anche nell'ipotesi in cui l'istituto in esame fosse previsto dal regolamento comunale (non prodotto in causa), questo, in quanto fonte di natura secondaria, non potrebbe derogare alla norma di legge di cui all'art. 21 del d. lgs. n. 546/92 che fissa i termini per l'impugnazione degli atti di natura tributaria. Esso, peraltro, regolerebbe in parte qua una materia, quella dei termini di impugnazione degli atti tributari, sottratta alla competenza dell'ente locale.
Di conseguenza, quand'anche l'istanza di accertamento con adesione fosse stata (tempestivamente) presentata, i termini per la proposizione dell'impugnazione non sarebbero stati suscettibili di sospensione.
Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile per tardività. Nulla sulle spese in assenza di costituzione dell'ente impositore.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso;
nulla sulle spese.
Così deciso in Foggia, il 25 febbraio 2026
Il Presidente est.
PA SA