TRIB
Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 25/02/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8477/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
18.12.2024, assunto in decisione in data 20.2.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ), nato a [...] il [...], entrambi con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato Giulia Fumagalli ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Mezzago, Via F.lli Brasca
n. 10;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
1) REVOCARE la limitazione della responsabilità genitoriale nei confronti dei sigg.ri e Parte_1 ed affidare agli stessi, in modalità condivisa, la figlia minore con suo Parte_2 Per_1 collocamento presso la madre, nella casa della nonna materna;
2) Il padre potrà vedere e tenere con sé con i seguenti tempi: un fine settimana ogni due dal sabato Per_1 sera al martedì mattina, quando la riaccompagnerà a scuola;
nella settimana in cui non ha il week-end, potrà tenerla con sé un pomeriggio da concordare, dall'uscita da scuola alla mattina successiva, quando la riaccompagnerà a scuola. VACANZE NATALIZIE: la minore trascorrerà con i genitori in modalità alternata il giorno di Natale e quello di Santo Stefano, il 1 gennaio e il 6 gennaio. VACANZE PASQUALI: la minore trascorrerà con i genitori in modalità alternata il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo.
VACANZE ESTIVE: la minore trascorrerà con i genitori due settimane, anche non consecutive, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno. Il tutto, salvo diverso accordo tra i genitori.
3) I ricorrenti si impegnano a non coinvolgere la minore nei rapporti riguardanti gli adulti e ad inserire con gradualità eventuali nuovi/e partner al fine di tutelare il benessere psico-fisico della minore;
ciò, al fine di meglio esercitare la responsabilità genitoriale che deve avere come primario interesse proprio il benessere dei figli;
4) Il sig. verserà alla sig.ra a decorrere dal mese di ottobre prossimo, a titolo di contributo Pt_2 Pt_1 al mantenimento della figlia la somma mensile di €. 300,00 entro il giorno 7 di ogni mese, per 12 Per_1 mensilità oltre rivalutazione ISTAT come per legge dal mese di ottobre 2025. L'assegno unico verrà percepito integralmente dalla sig.ra In merito alle spese straordinarie i genitori concordano che Pt_1 saranno a carico della sig.ra fatta eccezione per le spese che supereranno le €. 300,00 mensili nel Pt_1 qual caso l'eccedenza sarà a carico di metà ciascuno.
5) In merito alle somme arretrate non versate dal sig. a titolo di contributo al mantenimento della Pt_2 figlia lo stesso si impegna a corrispondere alla sig.ra la somma complessiva di €. 3.000,00 Per_1 Pt_1 frazionata su sei mesi. Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno intrattenuto una relazione dalla quale è nata Parte_1 Parte_2 Per_2 in data 21.1.2015.
[...]
Ritenuto che:
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia ( 21.1.2015) e, per le restanti pattuizioni, tali da Persona_2 comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Invero, dalla relazione di aggiornamento dei servizi sociali competenti per territorio emerge che Pt_1 vive a Mezzago con la figlia presso l'abitazione della nonna materna;
ha trovato un impiego part Per_1 time ed ha iniziato a frequentare la scuola serale, conseguendo il diploma;
si è trasferito a Cornate Pt_2
D'Adda, dove esercita la professione di parrucchiere presso un negozio che ha preso in gestione;
entrambi stanno seguendo un percorso di sostegno psicologico;
è ben inserita a scuola, sia dal punto di vista Per_1 didattico che relazionale, e pratica come sport la pallavolo;
è in lista di attesa presso UONPIA per percorso di sostegno psicologico, ma visti i tempi di attesa, i genitori stanno valutando la sua effettuazione presso professionista privata;
i genitori riferiscono che oggi il clima è disteso, di aver riacquisito stima reciproca, e di aver raggiunto accordi per la formalizzazione della situazione di fatto;
richiedono il persistere del monitoraggio della situazione da parte dei servizi sociali, visto come un supporto ulteriore;
i servizi sociali hanno concluso nel senso del ripristino dell'affido condiviso con monitoraggio della situazione ed invito alle parti all'effettuazione di percorso di sostegno individuale (cfr. relazione pervenuta il 14.2.2025).
Alla luce di tutto quanto precede, gli accordi raggiunti dalle parti, come sopra riportati, appaiono rispondenti al benessere morale e materiale della minore.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Parte_2 con ricorso depositato in data 18.12.2024, così provvede:
[...]
1. Provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Manda la Cancelleria di comunicare il presente provvedimento ai servizi sociali competenti per il territorio di Mezzago.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 20.2.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
18.12.2024, assunto in decisione in data 20.2.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ), nato a [...] il [...], entrambi con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato Giulia Fumagalli ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Mezzago, Via F.lli Brasca
n. 10;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
1) REVOCARE la limitazione della responsabilità genitoriale nei confronti dei sigg.ri e Parte_1 ed affidare agli stessi, in modalità condivisa, la figlia minore con suo Parte_2 Per_1 collocamento presso la madre, nella casa della nonna materna;
2) Il padre potrà vedere e tenere con sé con i seguenti tempi: un fine settimana ogni due dal sabato Per_1 sera al martedì mattina, quando la riaccompagnerà a scuola;
nella settimana in cui non ha il week-end, potrà tenerla con sé un pomeriggio da concordare, dall'uscita da scuola alla mattina successiva, quando la riaccompagnerà a scuola. VACANZE NATALIZIE: la minore trascorrerà con i genitori in modalità alternata il giorno di Natale e quello di Santo Stefano, il 1 gennaio e il 6 gennaio. VACANZE PASQUALI: la minore trascorrerà con i genitori in modalità alternata il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo.
VACANZE ESTIVE: la minore trascorrerà con i genitori due settimane, anche non consecutive, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno. Il tutto, salvo diverso accordo tra i genitori.
3) I ricorrenti si impegnano a non coinvolgere la minore nei rapporti riguardanti gli adulti e ad inserire con gradualità eventuali nuovi/e partner al fine di tutelare il benessere psico-fisico della minore;
ciò, al fine di meglio esercitare la responsabilità genitoriale che deve avere come primario interesse proprio il benessere dei figli;
4) Il sig. verserà alla sig.ra a decorrere dal mese di ottobre prossimo, a titolo di contributo Pt_2 Pt_1 al mantenimento della figlia la somma mensile di €. 300,00 entro il giorno 7 di ogni mese, per 12 Per_1 mensilità oltre rivalutazione ISTAT come per legge dal mese di ottobre 2025. L'assegno unico verrà percepito integralmente dalla sig.ra In merito alle spese straordinarie i genitori concordano che Pt_1 saranno a carico della sig.ra fatta eccezione per le spese che supereranno le €. 300,00 mensili nel Pt_1 qual caso l'eccedenza sarà a carico di metà ciascuno.
5) In merito alle somme arretrate non versate dal sig. a titolo di contributo al mantenimento della Pt_2 figlia lo stesso si impegna a corrispondere alla sig.ra la somma complessiva di €. 3.000,00 Per_1 Pt_1 frazionata su sei mesi. Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno intrattenuto una relazione dalla quale è nata Parte_1 Parte_2 Per_2 in data 21.1.2015.
[...]
Ritenuto che:
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia ( 21.1.2015) e, per le restanti pattuizioni, tali da Persona_2 comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Invero, dalla relazione di aggiornamento dei servizi sociali competenti per territorio emerge che Pt_1 vive a Mezzago con la figlia presso l'abitazione della nonna materna;
ha trovato un impiego part Per_1 time ed ha iniziato a frequentare la scuola serale, conseguendo il diploma;
si è trasferito a Cornate Pt_2
D'Adda, dove esercita la professione di parrucchiere presso un negozio che ha preso in gestione;
entrambi stanno seguendo un percorso di sostegno psicologico;
è ben inserita a scuola, sia dal punto di vista Per_1 didattico che relazionale, e pratica come sport la pallavolo;
è in lista di attesa presso UONPIA per percorso di sostegno psicologico, ma visti i tempi di attesa, i genitori stanno valutando la sua effettuazione presso professionista privata;
i genitori riferiscono che oggi il clima è disteso, di aver riacquisito stima reciproca, e di aver raggiunto accordi per la formalizzazione della situazione di fatto;
richiedono il persistere del monitoraggio della situazione da parte dei servizi sociali, visto come un supporto ulteriore;
i servizi sociali hanno concluso nel senso del ripristino dell'affido condiviso con monitoraggio della situazione ed invito alle parti all'effettuazione di percorso di sostegno individuale (cfr. relazione pervenuta il 14.2.2025).
Alla luce di tutto quanto precede, gli accordi raggiunti dalle parti, come sopra riportati, appaiono rispondenti al benessere morale e materiale della minore.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Parte_2 con ricorso depositato in data 18.12.2024, così provvede:
[...]
1. Provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Manda la Cancelleria di comunicare il presente provvedimento ai servizi sociali competenti per il territorio di Mezzago.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 20.2.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi