Sentenza 17 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 17/02/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 3032/2023 RG
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 3032/2023 promossa da:
nata in [...] il 22 Parte_1 aprile 1966 (Codice Fiscale ), nato in CodiceFiscale_1 Parte_2
Pennsylvania (Stati Uniti d'America del Nord) il 3 aprile 1959 (Codice Fiscale C.F._2
), nata in [...] il 10
[...] Parte_3 maggio 1965(Codice Fiscale ), rappresentati e difesi nel presente giudizio CodiceFiscale_3 dall'Avv. Lorenzo Agnoloni del Foro di Roma, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Francesco
Mazza del Foro di Roma e all'Avv. Amalia Sprovieri del Foro di Cosenza, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dei medesimi procuratori in Foro Traiano 1/A – 00187 Roma (Studio
MEPLaw), come da procura allegata in calce al ricorso autenticata
- parte ricorrente-
contro
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria e domiciliato ex lege in Via del Plebiscito
n. 15 - Reggio Calabria
- resistente non costituita-
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare lo status di cittadini italiani iure sanguinis, Controparte_1 deducendo di essere discendenti della “Sig.ra cittadina italiana nata in [...]_1 di Mammola (Provincia di Reggio Calabria), in data 06/07/1921, emigrata negli stati Uniti
d'America dopo essersi sposata in Italia con nato in [...], Parte_4
Provincia di Reggio Calabria in data 26/07/1915, e dopo avere dato alla luce il figlio, _2
(nato a [...], RC, in data 06/05/1938), quando dunque ancora vivevano in Italia (vd.
[...] certificato di nascita doc. 1)”. Persona_2
Quest'ultimo era emigrato in Pennsylvania (USA), unitamente alla propria famiglia di origine, e ivi aveva generato due figlie: in e nate Parte_1 Pt_1 Parte_3 rispettivamente il 22/04/1966 e il 10/05/1965 (cfr. doc in atti nn. 2 e 3). Solo in seguito, il 1° maggio
1985, aveva acquistato la cittadinanza americana (cfr. “Certificato di Cittadinanza N. 11476262 –
Petizione N. 6824”, doc. in atti n.7). Infine, era deceduto in Pennsylvania (USA) il 3 ottobre 2019.
Gli odierni ricorrenti deducevano che era “cittadino italiano a tutti gli effetti al Persona_2 momento della nascita delle figlie, anche se residente di fatto negli Stati Uniti, nello Stato della
Pennsylvania. Egli non aveva rinunciato alla cittadinanza italiana, pervenutagli sia in quanto nato in [...] e sia perché gli era stata trasmessa iure sanguinis dai propri genitori”.
Pertanto, e quali discendenti di Parte_3 Parte_1 Persona_2 avendo acquistato la cittadinanza iure sanguinis, chiedevano il riconoscimento in loro favore e del coniuge di (nato il [...] e sposatosi il Parte_1 Parte_2
21.04.1992, cfr. doc in atti nn. 4 e 5) della cittadinanza italiana.
Conseguentemente, chiedevano di ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello Controparte_1
Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il si costituiva in giudizio in data 16.12.2024, per il tramite dell'Avvocatura Controparte_1 dello Stato, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
Con note depositate in data 18.12.2024, ai sensi dell'art.127 ter Codice di procedura civile, la difesa riportandosi al ricorso introduttivo e alla documentazione depositata, insisteva nell'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Il 18.01.2025 il giudice riservava il deposito della sentenza.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può essere presentata in via Controparte_1 amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3
DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché
l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Orbene, si osserva che le ricorrenti e dirette Parte_3 Parte_1 discendenti di avo italiano, non hanno provato in alcun modo di aver presentato le richieste di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis ai sensi della Legge n. 91 del
05.02.1992 in via amministrativa al competente Consolato americano.
La circostanza per cui sia stata omessa, nel caso di specie, la presentazione della richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana per via amministrativa assume particolare rilievo ai fini della valutazione dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., che rappresenta una condizione dell'azione.
Si rammenta, in proposito, che esso consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. II Sez., Sent. n. 2721/2002):
“L'interesse ad agire previsto dall'art. 100 del codice di rito consiste nell'esigenza di ottenere un risultato giuridicamente apprezzabile (e non altrimenti conseguibile se non) mediante il ricorso all'autorità giurisdizionale, sì che l'indagine circa la sua esistenza è volta ad accertare se l'istante possa ottenere, attraverso lo strumento processuale, il risultato ripromessosi, a prescindere da ogni esame del merito della controversia (e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili), senza che tale interesse possa legittimamente dirsi escluso dalla possibilità di esperimento di azioni alternative, pur volte alla tutela della medesima situazione giuridica contro lo stesso (o contro altro) soggetto” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 486 del 20/01/1998). Esso deve essere apprezzato in relazione all'utilità concreta che dall'eventuale accoglimento della domanda, dell'eccezione o del gravame può derivare al proponente (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13906 del
24/09/2002) e non anche in relazione a qualsiasi altro vantaggio da questi prospettato (cfr. Cass. Sez.
3, Sentenza n. 8236 del 24/05/2003): “L'accertamento e la valutazione dell'interesse ad agire (da compiersi in via preliminare, prescindendo dall'esame del merito della controversia e dall'ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili) si risolve in un'indagine sull'idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato e non altrimenti conseguibile se non con l'intervento del giudice, e va, pertanto, distinta dalla valutazione relativa al diritto sostanziale fatto valere in giudizio, poiché, nella prima, assume rilievo la questione dell'utilità dell'effetto giuridico richiesto e considerato con giudizio ipotetico conforme alla norma giuridica invocata, mentre, nella seconda, spiega influenza la (diversa) questione dell'effettiva conformità alla norma sostanziale dell'effetto giuridico che si chiede al giudice” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4984 del 04/04/2001).
Chi agisce deve vantare un diritto rilevante per l'ordinamento, che sia stato leso o risulti inattuato e necessiti, rispettivamente, del ripristino dello status quo ante o della sua attuazione da parte dell'Organo Giudiziario.
È chiaro quindi, che, qualora non si sia verificato alcun diniego di quel diritto né espresso né tacito, non vi sia necessità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria e conseguentemente non si abbia alcun interesse ad agire per vedere tutelato quel determinato diritto.
Calando nella fattispecie i principi appena enunciati, deve ritenersi che parte ricorrente, non avendo nemmeno tentato di esperire la via amministrativa al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto ad avere la cittadinanza italiana, non vantino alcun interesse ad agire, in quanto l'intervento del Giudice non sarebbe posto a tutela di un diritto negato o rimasto inattuato da parte delle Autorità
a ciò preposte, mai interpellate.
Non muta i termini della questione l'ulteriore circostanza dedotta dai ricorrenti per cui i tempi di attesa dell'evasione delle domande di cittadinanza da parte del consolato americano sarebbero molto lunghi (“per fissare un appuntamento per depositare l'istanza amministrativa occorrono piu' di 2/3 anni, come nel caso della Rappresentanza Consolare Italiana in New York, Los Angeles ed altre negli
Stati Uniti”, cfr.pag.6 ricorso).
Si osserva, infatti, da un canto che la circostanza in questione è stata allegata in modo molto generico senza alcuno specifico riferimento al periodo attuale e, dall'altro, che non risulta provata.
In particolare, si rileva che i ricorrenti avrebbero dovuto dettagliatamente argomentare sugli attuali tempi di attesa di evasione delle istanze in generale e, poi, nello specifico di quelle presentate negli anni più recenti e contestualmente avrebbero dovuto dare adeguata dimostrazione della circostanza per cui essi siano ben superiori all'attualità ai 730 giorni di legge.
In definitiva, l'omessa prova dell'invio della domanda amministrativa, unitamente considerata all'omessa specifica allegazione e prova dei tempi di attesa dell'evasione della stessa, che non può presumersi - sic et simpliciter ed in via automatica - essere sempre superiore ai 730 giorni di legge, la domanda deve dichiararsi inammissibile per carenza di interesse ad agire.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto il ricorrente deve rifondere al resistente CP_1 la somma di € 1.453 per onorari oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%, calcolata ex
DM 55/2014 tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della non complessità della stessa e delle sole due fasi iniziali (di studio ed introduttiva), in quanto la fase istruttoria non è stata svolta ed il non ha partecipato alla fase decisionale. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara il ricorso inammissibile;
2) condanna il ricorrente a rifondere al resistente gli onorari del giudizio, liquidati in € 1.453 oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c..
Così deciso in Reggio Calabria, 15.02.2025
Il giudice unico
Dott. Flavio Tovani