Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 23/04/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 23/04/2025, alle ore 13,02 sono presenti in videoconferenza i procuratori delle parti l'Avv. LALLI CLAUDIO per la parte ricorrente e l'Avv. GAVAZZI
LAURA per la parte resistente. È pure presente il funzionario UPP Dott.ssa Persona_1
che provvede all'assistenza del magistrato e
[...] all'odierna verbalizzazione. I difensori sono noti all'ufficio.
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
IL GIUDICE
Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c. I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie. Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice interrompe il collegamento e si ritira in camera di consiglio, previo accordo delle parti di essere esonerate dalla presenza in udienza in videoconferenza al momento della lettura Il funzionario UPP termina l'attività di assistenza alle ore
13,05.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA
1
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Erminia Agostini all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di Lavoro proc. n. 860 /2023 promossa da:
assistito dall'Avv. LALLI CLAUDIO Parte_1
CONTRO
assistito dall'Avv. GAVAZZI LAURA CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/12/2023 Parte_1 deduceva che aveva lavorato alle dipendenze della
[...]
società svolgente attività di lavorazione e CP_1 segagione di prodotti marmorei e lapidei, dal 26/04/2013 al
21/10/2022, con la qualifica ufficiale di lucidatore ed inquadramento nella categoria 6^ del CCNL Lapidei Artigiano;
che aveva svolto mansioni riconducibili a detta qualifica unitamente ad altre mansioni, quali quelle di resinatore e di fresatore, nonché addetto allo scarico e carico di camion;
che la società convenuta, nata come ditta individuale Geometra nel 1990, era proseguita, senza soluzione di CP_2 continuità, dal 22/05/2012 in poi come CP_1 operando sempre nella stessa sede, con gli stessi macchinari e maestranze, pur essendosi formalmente costituita il 06/03/2012
e divenuta attiva il 22/05/2012; che la società convenuta in data 15/04/2013 aveva ottenuto la iscrizione nella categoria di società artigiana, venuta meno in data 3.05.2015 per
2 cancellazione d'ufficio.
Il ricorrente chiedeva pertanto l'applicazione al rapporto de quo del CCNL del settore rivendicando, in Parte_2 forza del contratto integrativo di Massa Carrara Lapidei
RI del 1988, l'inquadramento nella categoria C, con conseguente diritto alle differenze retributive per complessivi € 77.826,31, come analiticamente indicato nell'allegato conteggio sindacale.
Si costituiva in giudizio la società convenuta che non contestava la ricostruzione in fatto di cui al ricorso, ma eccepiva l'inapplicabilità al ricorrente del contratto integrativo di Massa Carrara Lapidei RI, in quanto lo stesso trovava applicazione solo nei confronti dei lavoratori che fossero già in forza alla data della sua introduzione, il che non era nel caso di specie, visto che il ricorrente era stato assunto nel 2012.
Osservava inoltre parte resistente che quand'anche applicabile, l'inquadramento corretto sarebbe stato comunque quello nella cat. D o E del CCNL settore RI , Pt_2 atteso che le mansioni di resinatore-fresatore rientravano nella cat. D, mentre quelle di lucidatore e di addetto allo scarico e carico di camion erano riconducibili alla Cat. E.
Parte resistente chiedeva quindi il rigetto del ricorso in quando infondato in fatto e in diritto, contestando anche in maniera dettagliata i conteggi di parte ricorrente, specialmente quelli relativi alle cd. indennità variabili, lamentandone in ogni caso la genericità, oltre all'assenza di qualunque prova documentale a supporto.
I. APPLICABILITA' DELL'ART. 6 DEL CONTRATTO INTEGRATIVO MASSA
CARRARA LAPIDEI INDUSTRIA 1988
Parte ricorrente rivendica l'inquadramento al livello C del
CCNL industria lapideo, in forza del contratto integrativo
Massa Carrara lapidei industria del 01.08.1988 e dei successivi contratti integrativi provinciali succedutosi.
3 Detta contrattazione integrativa provinciale, infatti, a partire dal 1988 e, con una disposizione mai modificata in tutte le successive contrattazioni integrative provinciali, avrebbe previsto l'inquadramento del lavoratore che svolge le stesse mansioni di cui è causa nel livello C del CCNL Lapidei
RI.
Diversamente da quanto dedotto, l'art. 6 “classificazione e professionalità” del contratto integrativo del Massa Carrara lapidei industria del 1988 prevede: “a far tempo dal 1° maggio
1985 i lavoratori già inquadrati nella categoria "D" operai, che nelle segherie e nei laboratori svolgono alternativamente
e in concorso tra loro anche le mansioni di: conduttore di macchine operatrici semoventi - autotrenista (autogrù, gru a ponte con cabina, trattrici autocaricanti, ecc.) primo segatore, primo fresatore, primo lucidatore sono inquadrati nella cat. "C" operai”.
E' evidente dal tenore letterale di detta disposizione la applicabilità della stessa ai soli lavoratori già assunti ed inquadrati a far tempo dal 1.05.1985.
Ciò coerentemente alla ratio della disposizione collettiva, come peraltro espressamente dichiarata, rappresentata dall'esigenza di garantire una maggiore professionalità proprio a quei lavoratori che alla data del 1.05.1985 di fatto svolgevano con frequenza una pluralità di mansioni. Ciò in attesa della verifica in sede nazionale dei profili esistenti contenuti nel mansionario, profili che le parti sociali dichiaravano sarebbero stati sottoposti ad un esame congiunto a livello territoriale nell'anno
1989.
Si legge infatti nell'art. 6: “Con riferimento alla nota a verbale dell'art. 4 del C.C.N.L. 18.2.1978 si conviene di procedere entro il corrente anno, ad un primo esame congiunto
a livello territoriale degli attuali profili contenuti nel mansionario, in preparazione della prevista verifica in sede nazionale.
4 In attesa che venga effettuata detta verifica e tenuta presente la situazione di fatto esistente nel settore dove si evidenzia con frequenza un cumulo di mansioni;
ritenuto che
questa situazione debba essere uniformata attraverso il riconoscimento di una maggiore professionalità”.
Il ricorrente è stato assunto nel 2012 e, quindi, non può legittimamente rivendicare l'applicabilità di tale disposizione per ottenere l'inquadramento nella cat. C.
Si rileva infine che non è rinvenibile nella contrattazione provinciale successiva al 1988 alcuna previsione che valga a legittimare la pretesa di ricorrente.
Il lavoratore non ha pertanto acquisto alcun diritto all'inquadramento automatico nella categoria rivendicata.
II - APPLICABILITÀ DEL CCNL SETTORE INDUSTRIA LAPIDEI E
INQUADRAMENTO NELLA CATEGORIA D
L'applicabilità al rapporto per cui è causa del CCNL settore
RI lapidei già a far data dal 3.05.2015 in ragione dell'avvenuta cancellazione d'ufficio della società dall'albo dalle imprese artigiane non è contestata.
Parimenti nessuna contestazione è ravvisabile circa le mansioni svolte dal ricorrente e la prevalenza delle mansioni di primo lucidatore rispetto a quelle di resinatore-fresatore e di addetto al carico e allo scarico merci.
Orbene, in base alle declaratorie relative alla classificazione del personale del CCNL settore industria lapidei appartengono alla Categoria D:
- lavoratore che esegue a regola d'arte qualsiasi lavoro di lucidatura su qualunque materiale lapideo a mano e/o a macchina e/o al tornio. Ha inoltre specifica competenza nella preparazione ed applicazione degli stucchi, mastici, resine, ecc. nonché nell'impiego degli abrasivi (primo lucidatore);
- lavoratore che, alla fresatrice o segatrice e con adeguata conoscenza dell'impiego degli abrasivi, esegue a regola d'arte
5 qualsiasi lavoro di rifilatura, taglio e sagomatura su qualunque materiale lapideo (fresatore)
Appartengono invece alla cat. E:
-i “lavoratori che effettuino operazioni di carico, manovra e stivaggio su mezzi di trasporto con l'ausilio di autogrù, paranchi, martinetti, argani, binde ed altri mezzi di sollevamento e trasporto (addetti al carico e movimento);
- lavoratori che compiono lavori di manovra, carico e scarico di materiali nel cantiere di lavorazione e nei depositi e/o provvedono, anche collaborando, alla sistemazione di blocchi sui carrelli dei telai, dietro istruzione dell'addetto
(addetti alla manovra dei materiali, al carico e scarico su piani di lavoro, preparatore di carrelli, addetti all'imballaggio).
Laddove durante lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato vi sia l'assegnazione, al medesimo dipendente, di mansioni diverse, corrispondenti a livelli di inquadramento differenti, l'inquadramento, in mancanza di specifiche regole dettate dalla contrattazione collettiva, dev'essere stabilito in base alle attività in concreto prevalenti, perché maggiormente significative sul piano professionale, combinando il criterio qualitativo con quello quantitativo.
La qualifica, pertanto, va determinata con riferimento al contenuto della mansione primaria e caratterizzante, purché non sia svolta in maniera sporadica o del tutto occasionale
(cfr. ex aliis, ordinanza Cass n. 2969 del 8.02.2021).
Ne consegue il diritto del ricorrente all'inquadramento nella cat. D del CCNL RI Lapidei a far data dal 3.05.2015 e, conseguentemente, il diritto del medesimo a vedersi corrisposte le relative differenze retributive, anche con riferimento ai contratti integrativi provinciali, considerata la non contestazione circa l'applicabilità degli stessi (a parte il precitato art. 6), nonché la spontanea applicazione da parte della società, rilevabile dalle buste paga in atti.
III - QUANTUM: RISULTANZE DELLA CTU CONTABILE
Al CTU è stato chiesto di quantificare “GLI EVENTUALI CREDITI
6 DI PARTE RICORRENTE A TITOLO DI RETRIBUZIONE E TFR DAL
03/05/2015 IN RAGIONE DELL'APPLICAZIONE DEL CCNL Lapidei
INDUSTRIA Livello D E DEI CONTRATTI INTEGRATIVI CON
RIFERIMENTO ALLE ALLEGAZIONI DEL RICORSO”.
Non sono state depositate osservazioni in merito alla metodologia di calcolo adottata dal CTU per l'esecuzione dei conteggi, né relativamente al computo delle indennità cd. variabili (i cui conteggi, depositati in allegato al ricorso, erano stati oggetto di contestazione), né in ordine al corretto calcolo della 14° mensilità (anche questa voce oggetto di contestazione iniziale) in ragione della pacifica assenza del ricorrente dal lavoro per aspettativa dal
28.08.2022 e sino al 21.10.2022.
Da evidenziare come il C.T.U. abbia rilevato che le buste paga in atti contengano le voci tabellari riguardanti il Ccnl lapideo artigiani e voci del contratto integrativo del settore lapideo, nonché voci ad personam (indennità di trasferta e premio individuale).
Si condivide la opzione dei consulenti delle parti che hanno concordato che i premi (premio individuale, già premio lapidei industria) possano essere ricondotti ai trattamenti
(complessivi) del settore lapideo, mentre non devono essere defalcate eventuali indennità di trasferta.
Per le spettanze retributive che maturano solo in caso di effettiva presenza al lavoro (indennità di presenza, indennità di mensa, indennità di disagio e il premio di assiduità nocività, quest'ultimo con decorrenza dal luglio 2019), il
CTU, in accordo con i CTP, ha condivisibilmente preso a riferimento le buste paga disponibili riportanti l'indicazione delle giornate lavorate o, comunque, le ore di riconoscimento dell'indennità di mensa.
Il CTU ha quantificato le differenze retributive e per TFR nell'importo lordo di € 61.605,51.
Segue conferma condanna.
7 L'accoglimento parziale del ricorso induce alla compensazione tra le parti del 20% delle spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa respinte,
1) dichiara che in ragione delle Parte_1 prevalenti mansioni di lucidatore svolte nel corso dell'intero rapporto di lavoro alle dipendenze della aveva il diritto all'inquadramento CP_1 nella cat. D del CCNL RI Lapidei a far data dal
3.05.2015;
2) dichiara tenuta e condanna la , in persona CP_1 del legale rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente a titolo di differenze retributive, compreso il TFR, la complessiva somma € 61.605,51, oltre a rivalutazione ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle rispettive scadenze fino al saldo;
3) condanna inoltre parte resistente alla rifusione dell'80% delle spese di causa sostenute da parte ricorrente, che liquida, in tale frazione, in € 7.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge con compensazione tra le parti del residuo;
4) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Massa, 23/04/2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Agostini
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