Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica islamica del Pakistan per evitare la doppia imposizione sui redditi delle imprese di trasporto marittimo ed aereo, firmato a Roma l'8 giugno 1978.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica islamica del Pakistan per evitare la doppia imposizione sui redditi delle imprese di trasporto marittimo ed aereo, firmato a Roma l'8 giugno 1978.