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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/06/2025, n. 2556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2556 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7843/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno – Seconda Sezione Civile – Seconda Unità Operativa - in persona della dott.ssa Daniela Oliva in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. n. 7843-20 del Ruolo Generale Affari contenziosi civili
TRA
(c.f. ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Anna
Amantea (c.f. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio C.F._2
in Salerno, alla Via Angelo Andrea Zottoli n.10, come da procura in atti
Opponente
Contro
codice fiscale P.Iva Controparte_1 CodiceFiscale_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. con P.IVA_1 CP_1
sede legale in Nocera Superiore (SA), alla Via Nazionale n. 571, rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Rizzo (c.f. ) ed elettivamente C.F._4
pagina 1 di 9 domiciliata presso il suo studio sito in Roma alla Salita del Grillo, n. 10, come da procura in atti
Opposta
Conclusioni: come da verbale di udienza del 02/03/2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 21/10/2020, il sig. Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1564/2020 del
[...]
28/07/2020 con il quale si ingiungeva all'odierno opponente, di pagare, nel termine di giorni quaranta dalla notifica del provvedimento, in favore della ricorrente, la somma di
€ 73.739,51 oltre gli interessi richiesti e le spese del procedimento monitorio nella misura di € 406,50 per spese, € 1.750,00 per onorari di difesa, oltre spese generali in ragione del 15% sugli onorari, Cnap ed Iva come per legge eccependo, in via preliminare, l'assoluta infondatezza della pretesa avversaria per carenza dei presupposti di cui agli artt. 633 cpc e ss. e chiedendo, per questo, la pronuncia di nullità del provvedimento monitorio con conseguente revoca dello stesso.
L'opponente impugnava analiticamente la documentazione prodotta dalla CP_1
sulla scorta della quale veniva concesso l'opposto monitorio giacché non risultava allegata alcuna prova documentale che rendesse inequivoco il titolo della pretesa e, dunque, provasse la fondatezza del credito. Aggiungeva poi che le fatture, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, non possono integrare di per sé la piena prova del credito in esse indicato.
Nel merito, narrava che egli commissionava, in data 10/5/2019, le sole categorie di lavori indicati nell'allegata CTP dell'Ing. , per l'importo totale di € Persona_1
33.600,00, con ultimazione prevista per il 30/6/2019.
Invero, il committente avrebbe dovuto svolgere, a partire dall'1/7/2019, un'attività commerciale in franchising quale affiliato della Srl Mercatino, con sede in Verona.
pagina 2 di 9 Afferma l'opponente che i lavori venivano ultimati il 17/9/2019 con per l'agibilità CP_2
del 4/10/2019 e dunque consegnati oltre metà ottobre 2019 con un ritardo di quasi quattro mesi.
Il sig. dichiara di aver riscontrato e contestato immediatamente i gravi Parte_1
difetti delle opere invitando la società opposta, previa formale costituzione in mora del
15/1/2020, ad effettuare un sopralluogo in contraddittorio, ma la società disertava l'invito. L'opponente lamentava, dunque, il ritardo di quasi quattro mesi nell'ultimazione e conseguente consegna dei lavori avvenuta oltre metà ottobre del
2019, anziché, come pattuito, il 30/6/2019.
Inoltre, parte opponente riporta di aver contestato più volte, sin dal gennaio 2020, la mancata consegna dello stato di avanzamento dei lavori finale e la non corretta esecuzione delle opere effettuate dalla ditta, rilevando gravi vizi dell'impiantistica e delle opere edili.
Infine, spiegava domanda riconvenzionale nei confronti della onde sentirla CP_1
condannare al risarcimento dei danni patiti in ragione dell'inadempimento contrattuale nonché, in ogni caso, alla riduzione del prezzo oltre al danno per le penali e per il mancato guadagno, nonché danno all'immagine da liquidarsi in via equitativa, con rivalutazione del danno secondo i dati ISTAT ed interessi legali.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11/05/2021, si costituiva nel presente giudizio la chiedendo il rigetto dell'opposizione Controparte_1
e della domanda riconvenzionale formulata e la conferma, in ogni sua parte, del provvedimento monitorio.
In via pregiudiziale, parte opposta chiedeva concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, valutando l'opposizione non di pronta soluzione e non basata su prova scritta e, dunque, di munire il decreto ingiuntivo della clausola di provvisoria esecutività ai sensi dell'art. 648 c.p.c., per l'intero ammontare dell'importo di €
73.739,51 oltre gli interessi richiesti e le spese del procedimento monitorio nella misura pagina 3 di 9 di € 406,50 per spese, € 1750,00 per onorari di difesa, oltre spese generali in ragione del
15% sugli onorari, Cnap ed Iva come per legge.
L'opposta evidenziava che con l'emissione della fattura avrebbe dovuto provvedere al versamento all'Erario della relativa IVA dovuta per euro 11.317,29, con conseguente aggravio di oneri nei confronti della società medesima. In seconda battuta, poneva in evidenza che il contratto stipulato tra le parti non prevedeva alcun termine perentorio per l'espletamento dei lavori di ristrutturazione, ragione per la quale risultava priva di fondamento la domanda riconvenzionale spiegata da parte opponente.
Così introdotto il giudizio, con ordinanza istruttoria del 30/08/2021 veniva concessa provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n. 1564/2020 e si accordavano i termini ex art 183 c.p.c. per il deposito delle memorie.
Depositate le note e completata la fase istruttoria anche con espletamento di prove testimoniali, in data 02/03/2025 la causa veniva assegnata a sentenza con i termini di giorni trenta più dieci.
L'opposizione è fondata e come tale va accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, dovendo, anche al fine di individuare il criterio di riparto dell'onere della prova, procedere ad una preliminare ricostruzione della natura del giudizio di opposizione.
Esso, difatti, rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che oggetto di tale giudizio è la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso.
L'opponente riveste solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, è convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso.
Pertanto, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697
c.c., ed incombe al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la pagina 4 di 9 conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
Logicamente tale principio va coordinato con le difese svolte dalle parti e dalle allegazioni.
Ebbene, nel presente giudizio, l'opponente contesta l'esistenza del credito sostenendo che, dopo il versamento della somma di € 25.000,00, così come riconosciuto anche dalla controparte, nessuna ulteriore fornitura di prodotti per l'agricoltura è stata eseguita all'OASI (cfr doc. all. 2 fascicolo).
Parte opposta, a fronte della contestazione dell'opponente, non ha fornito nel corso del giudizio di cognizione alcuna prova adeguata dei fatti costitutivi del proprio diritto di credito, nessuna idonea prova delle prestazioni effettuate per l'importo di € 120.215,86 né scritta né orale.
In altri termini, la ricorrente non ha arricchito il corredo probatorio posto a base del ricorso per decreto ingiuntivo con ulteriori elementi idonei a sostenere la pretesa nel successivo giudizio a cognizione piena.
Gli unici elementi probatorio su cui è stata fondata l'ingiunzione di pagamento, sono il computo metrico e le fatture emessi in modo unilaterale dalla stessa società istante e che sono stati contestati dalla opponente.
Al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte.
Va rappresentato che, in tema di garanzia per difformità e vizi dell'appalto, ai fini della distribuzione dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 1669 c.c. – vizi e gravi difetti- vige il regime probatorio più favorevole al committente essendo gravato il costruttore di fornire la prova liberatoria di aver eseguito l'opera a regola d'arte.
In tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, una volta che l'opera sia stata accettata senza riserve dal committente, spetta a quest'ultimo, che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate pagina 5 di 9 e, qualora essi risultino provati, si presume la colpa dell'appaltatore, al quale spetta, in base alle regole generali sulla responsabilità del debitore, non solo dimostrare di avere adoperato la diligenza e la perizia tecnica dovute, ma anche il fatto specifico, a lui non imputabile, che abbia causato il difetto.
Nel caso de quo, parte opponente commissionava, come risulta anche dalla documentazione prodotta, in data 10/5/2019, le categorie di lavori indicati nell'allegata
CTP dell'Ing. , per l'importo totale di € 33.600,00, con ultimazione Persona_1
prevista per il 30/6/2019.
L'opponente, infatti, avrebbe dovuto svolgere, a partire dall'1/7/2019 un'attività commerciale in franchising quale affiliato della Srl Mercatino, con sede in Verona. I lavori venivano ultimati il 17/9/2019 con per l'agibilità del 4/10/2019 e dunque CP_2
consegnati oltre metà ottobre 2019.
Ordunque, avvenendo la consegna oltre metà ottobre del 2019, anziché, come pattuito, il
30/6/2019, si verificava un ritardo.
Il profilo della responsabilità dell'appaltatore viene disciplinato dall'art. 1667 c.c., a mente del quale l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera. Il committente deve, a pena di decadenza denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché in questo caso, non siano stati in malafede taciuti dall'appaltatore.
La malafede è integrata anche dal semplice silenzio dell'appaltatore.
Tale ultima circostanza, relativa alla malafede dell'appaltatore, faceva sopravvivere l'operatività della garanzia suddetta, benché l'ingiunto riscontrava e contestava immediatamente i gravi difetti delle opere.
Non risulta, dalla documentazione prodotta, che la abbia mai comunicato CP_1
all'opponente l'esistenza dei vizi e difetti, come illustrati in maniera chiara e dettagliata dall'Ing. . Per_1
pagina 6 di 9 Come stabilito anche dalla Suprema Corte di legittimità nel 2018 con sentenza n.21327 la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente per i difetti dell'opera a norma degli artt. 1667 e 1668 c.c. non ammette esclusioni (salvo quelle dipendenti dall'accettazione senza riserve dell'opera e del venir meno della garanzia per effetto di decadenza) e neppure limitazioni, dato che l'art. 1668, comma 1, c.c. pone a carico dell'appaltatore tutte le conseguenze dell'inesatto adempimento, obbligandolo a sopportare, a seconda della scelta operata dal committente, l'onere integrale dell'eliminazione dei vizi, o la riduzione del prezzo, salvo il risarcimento del danno, senza alcun riguardo alla consistenza e al costo dei lavori di riparazione o alla misura massima della diminuzione del corrispettivo dell'appalto.
Occorre evidenziare che tutto quanto emerso a titolo probatorio ha fatto venire meno il fumus posto a fondamento della pretesa di parte opposta.
L'Ing. accertava, a mezzo di CTP, che l'impiantistica non veniva Persona_1
eseguita a regola d'arte e quanto realizzato non risultava conforme alla normativa.
Anche rispetto ai lavori edili, questi sosteneva che andassero rifatti ex novo, rilevando sia nell'uno che nell'altro caso gravi vizi e difetti, ben visibili nella prodotta documentazione fotografica allegata alla perizia nell'ambito della quale appare evidente la fatiscenza dell'impiantistica (fili e circuiti scoperti, condutture e componenti non istallati a regola d'arte, illuminazione inadeguata) e delle opere edili realizzate (evidente formazioni di muffe e umidità, distacco di vernice ecc).
Si rileva, a tal riguardo, un adempimento inesatto da parte della società opposta.
Il quadro descritto dall'Ing. veniva asseverato, altresì, dai testi Per_1 Testimone_1
e in sede di espletamento della prova testimoniale. Testimone_2
Infatti, le dichiarazioni rese dalla sig.ra confermavano tutte le Testimone_1
circostanze dedotte nella memorie ex art 183 VI comma cpc II termine di parte opponente.
Entrambi i testi confermavano che il Sig. contestava al Sig. Parte_1
immediatamente i gravi difetti delle opere non realizzate a regola d'arte e, CP_1
pagina 7 di 9 in particolare, i continui distacchi dell'energia elettrica e conseguente inutilizzabilità dell'impianto di climatizzazione;
l'impianto di antifurto Bentel non installato a regola d'arte con continui falsi allarmi, tre o quattro volte ogni notte;
l'inadeguatezza dell'impianto di illuminazione;
la rovina del cartongesso in stato di usura dopo appena due mesi con presenza di muffa alle pareti e ai pilastri per mancato isolamento, vernice scadente staccatasi dalle pareti e il distacco dei sostegni degli stand espositivi. Questi, inoltre, affermavano che, a causa del malfunzionamento dell'impianto di antifurto, si rendeva necessaria la disattivazione per le lamentele del condominio e veniva richiesto l'intervento della Vigilanza privata e anche che, nel gennaio del 2020, il Parte_1
invitava il Sig. ad effettuare un sopralluogo onde verificare tutti i vizi CP_1
innanzi elencati cui il predetto non volle partecipare. Il sig. CP_1 Parte_1
aggiungevano, ebbe a lamentare anche il ritardo della consegna dei lavori pattuita per il
30/6/2019 e avvenuta oltre metà ottobre del 2019.
Va posto l'accento sulla circostanza per cui il sig. era il direttore dei Testimone_2
lavori e, pertanto, ancor più rilevante appare la sua testimonianza che confermava tutte le circostanza di cui sopra.
Lo stesso Ing. , relativamente al capo f) della memoria n. 2 art. 183 Persona_1
comma 6 c.p.c., rispondeva dichiarando che effettivamente vi furono distacchi di pezzi e l'impianto elettrico in sua presenza si infiammò. Dunque, confermava l'intero contenuto della perizia redatta.
Va pertanto accolta l'opposizione e va revocato il decreto ingiuntivo.
La domanda riconvenzionale di riduzione del prezzo risulta assorbita dalla revoca del d.i. mentre quella relativa al risarcimento del danno va respinta.
L'opponente, a causa dell'adempimento tardivo della prestazione, non ha fornito prova di avere subito danni in quanto il documento prodotto per le penali comminate dall'affiliante in franchising “Mercatino” € 7.000,00 per il primo mese di ritardo, €
10.000,00 per il secondo e € 13.000,00 per il terzo, come da comunicazione della
Società affiliante del 6/9/2019, sono solo preavvisi e non risultano avere avuto seguito.
pagina 8 di 9 Stessa cosa per il lamentato mancato guadagno per i mesi in cui, a causa del ritardo dell'opposta, non ha potuto svolgere l'attività commerciale.
I danni patiti per il mancato guadagno non risultano adeguatamente provati e pertanto non possono essere liquidati.
Le spese di lite seguono da soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M
Il Tribunale di Salerno – Sezione Seconda – Seconda Unità Operativa - in persona del
Giudice Istruttore dott.ssa Daniela Oliva in funzione di giudice monocratico - definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, respinta ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede:
- in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 1564/2020;
- rigetta le domande riconvenzionali
- condanna parte opposta al pagamento della somma di € 8.000,00 in favore dell'opponente a titolo di compensi professionali oltre accessori come per legge con distrazione in favore del difensore antistatario
Salerno 09 Giu. 25
Il giudice
Dottoressa Daniela Oliva
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno – Seconda Sezione Civile – Seconda Unità Operativa - in persona della dott.ssa Daniela Oliva in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. n. 7843-20 del Ruolo Generale Affari contenziosi civili
TRA
(c.f. ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Anna
Amantea (c.f. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio C.F._2
in Salerno, alla Via Angelo Andrea Zottoli n.10, come da procura in atti
Opponente
Contro
codice fiscale P.Iva Controparte_1 CodiceFiscale_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. con P.IVA_1 CP_1
sede legale in Nocera Superiore (SA), alla Via Nazionale n. 571, rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Rizzo (c.f. ) ed elettivamente C.F._4
pagina 1 di 9 domiciliata presso il suo studio sito in Roma alla Salita del Grillo, n. 10, come da procura in atti
Opposta
Conclusioni: come da verbale di udienza del 02/03/2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 21/10/2020, il sig. Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1564/2020 del
[...]
28/07/2020 con il quale si ingiungeva all'odierno opponente, di pagare, nel termine di giorni quaranta dalla notifica del provvedimento, in favore della ricorrente, la somma di
€ 73.739,51 oltre gli interessi richiesti e le spese del procedimento monitorio nella misura di € 406,50 per spese, € 1.750,00 per onorari di difesa, oltre spese generali in ragione del 15% sugli onorari, Cnap ed Iva come per legge eccependo, in via preliminare, l'assoluta infondatezza della pretesa avversaria per carenza dei presupposti di cui agli artt. 633 cpc e ss. e chiedendo, per questo, la pronuncia di nullità del provvedimento monitorio con conseguente revoca dello stesso.
L'opponente impugnava analiticamente la documentazione prodotta dalla CP_1
sulla scorta della quale veniva concesso l'opposto monitorio giacché non risultava allegata alcuna prova documentale che rendesse inequivoco il titolo della pretesa e, dunque, provasse la fondatezza del credito. Aggiungeva poi che le fatture, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, non possono integrare di per sé la piena prova del credito in esse indicato.
Nel merito, narrava che egli commissionava, in data 10/5/2019, le sole categorie di lavori indicati nell'allegata CTP dell'Ing. , per l'importo totale di € Persona_1
33.600,00, con ultimazione prevista per il 30/6/2019.
Invero, il committente avrebbe dovuto svolgere, a partire dall'1/7/2019, un'attività commerciale in franchising quale affiliato della Srl Mercatino, con sede in Verona.
pagina 2 di 9 Afferma l'opponente che i lavori venivano ultimati il 17/9/2019 con per l'agibilità CP_2
del 4/10/2019 e dunque consegnati oltre metà ottobre 2019 con un ritardo di quasi quattro mesi.
Il sig. dichiara di aver riscontrato e contestato immediatamente i gravi Parte_1
difetti delle opere invitando la società opposta, previa formale costituzione in mora del
15/1/2020, ad effettuare un sopralluogo in contraddittorio, ma la società disertava l'invito. L'opponente lamentava, dunque, il ritardo di quasi quattro mesi nell'ultimazione e conseguente consegna dei lavori avvenuta oltre metà ottobre del
2019, anziché, come pattuito, il 30/6/2019.
Inoltre, parte opponente riporta di aver contestato più volte, sin dal gennaio 2020, la mancata consegna dello stato di avanzamento dei lavori finale e la non corretta esecuzione delle opere effettuate dalla ditta, rilevando gravi vizi dell'impiantistica e delle opere edili.
Infine, spiegava domanda riconvenzionale nei confronti della onde sentirla CP_1
condannare al risarcimento dei danni patiti in ragione dell'inadempimento contrattuale nonché, in ogni caso, alla riduzione del prezzo oltre al danno per le penali e per il mancato guadagno, nonché danno all'immagine da liquidarsi in via equitativa, con rivalutazione del danno secondo i dati ISTAT ed interessi legali.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11/05/2021, si costituiva nel presente giudizio la chiedendo il rigetto dell'opposizione Controparte_1
e della domanda riconvenzionale formulata e la conferma, in ogni sua parte, del provvedimento monitorio.
In via pregiudiziale, parte opposta chiedeva concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, valutando l'opposizione non di pronta soluzione e non basata su prova scritta e, dunque, di munire il decreto ingiuntivo della clausola di provvisoria esecutività ai sensi dell'art. 648 c.p.c., per l'intero ammontare dell'importo di €
73.739,51 oltre gli interessi richiesti e le spese del procedimento monitorio nella misura pagina 3 di 9 di € 406,50 per spese, € 1750,00 per onorari di difesa, oltre spese generali in ragione del
15% sugli onorari, Cnap ed Iva come per legge.
L'opposta evidenziava che con l'emissione della fattura avrebbe dovuto provvedere al versamento all'Erario della relativa IVA dovuta per euro 11.317,29, con conseguente aggravio di oneri nei confronti della società medesima. In seconda battuta, poneva in evidenza che il contratto stipulato tra le parti non prevedeva alcun termine perentorio per l'espletamento dei lavori di ristrutturazione, ragione per la quale risultava priva di fondamento la domanda riconvenzionale spiegata da parte opponente.
Così introdotto il giudizio, con ordinanza istruttoria del 30/08/2021 veniva concessa provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n. 1564/2020 e si accordavano i termini ex art 183 c.p.c. per il deposito delle memorie.
Depositate le note e completata la fase istruttoria anche con espletamento di prove testimoniali, in data 02/03/2025 la causa veniva assegnata a sentenza con i termini di giorni trenta più dieci.
L'opposizione è fondata e come tale va accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, dovendo, anche al fine di individuare il criterio di riparto dell'onere della prova, procedere ad una preliminare ricostruzione della natura del giudizio di opposizione.
Esso, difatti, rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che oggetto di tale giudizio è la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso.
L'opponente riveste solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, è convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso.
Pertanto, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697
c.c., ed incombe al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la pagina 4 di 9 conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
Logicamente tale principio va coordinato con le difese svolte dalle parti e dalle allegazioni.
Ebbene, nel presente giudizio, l'opponente contesta l'esistenza del credito sostenendo che, dopo il versamento della somma di € 25.000,00, così come riconosciuto anche dalla controparte, nessuna ulteriore fornitura di prodotti per l'agricoltura è stata eseguita all'OASI (cfr doc. all. 2 fascicolo).
Parte opposta, a fronte della contestazione dell'opponente, non ha fornito nel corso del giudizio di cognizione alcuna prova adeguata dei fatti costitutivi del proprio diritto di credito, nessuna idonea prova delle prestazioni effettuate per l'importo di € 120.215,86 né scritta né orale.
In altri termini, la ricorrente non ha arricchito il corredo probatorio posto a base del ricorso per decreto ingiuntivo con ulteriori elementi idonei a sostenere la pretesa nel successivo giudizio a cognizione piena.
Gli unici elementi probatorio su cui è stata fondata l'ingiunzione di pagamento, sono il computo metrico e le fatture emessi in modo unilaterale dalla stessa società istante e che sono stati contestati dalla opponente.
Al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte.
Va rappresentato che, in tema di garanzia per difformità e vizi dell'appalto, ai fini della distribuzione dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 1669 c.c. – vizi e gravi difetti- vige il regime probatorio più favorevole al committente essendo gravato il costruttore di fornire la prova liberatoria di aver eseguito l'opera a regola d'arte.
In tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, una volta che l'opera sia stata accettata senza riserve dal committente, spetta a quest'ultimo, che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate pagina 5 di 9 e, qualora essi risultino provati, si presume la colpa dell'appaltatore, al quale spetta, in base alle regole generali sulla responsabilità del debitore, non solo dimostrare di avere adoperato la diligenza e la perizia tecnica dovute, ma anche il fatto specifico, a lui non imputabile, che abbia causato il difetto.
Nel caso de quo, parte opponente commissionava, come risulta anche dalla documentazione prodotta, in data 10/5/2019, le categorie di lavori indicati nell'allegata
CTP dell'Ing. , per l'importo totale di € 33.600,00, con ultimazione Persona_1
prevista per il 30/6/2019.
L'opponente, infatti, avrebbe dovuto svolgere, a partire dall'1/7/2019 un'attività commerciale in franchising quale affiliato della Srl Mercatino, con sede in Verona. I lavori venivano ultimati il 17/9/2019 con per l'agibilità del 4/10/2019 e dunque CP_2
consegnati oltre metà ottobre 2019.
Ordunque, avvenendo la consegna oltre metà ottobre del 2019, anziché, come pattuito, il
30/6/2019, si verificava un ritardo.
Il profilo della responsabilità dell'appaltatore viene disciplinato dall'art. 1667 c.c., a mente del quale l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera. Il committente deve, a pena di decadenza denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché in questo caso, non siano stati in malafede taciuti dall'appaltatore.
La malafede è integrata anche dal semplice silenzio dell'appaltatore.
Tale ultima circostanza, relativa alla malafede dell'appaltatore, faceva sopravvivere l'operatività della garanzia suddetta, benché l'ingiunto riscontrava e contestava immediatamente i gravi difetti delle opere.
Non risulta, dalla documentazione prodotta, che la abbia mai comunicato CP_1
all'opponente l'esistenza dei vizi e difetti, come illustrati in maniera chiara e dettagliata dall'Ing. . Per_1
pagina 6 di 9 Come stabilito anche dalla Suprema Corte di legittimità nel 2018 con sentenza n.21327 la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente per i difetti dell'opera a norma degli artt. 1667 e 1668 c.c. non ammette esclusioni (salvo quelle dipendenti dall'accettazione senza riserve dell'opera e del venir meno della garanzia per effetto di decadenza) e neppure limitazioni, dato che l'art. 1668, comma 1, c.c. pone a carico dell'appaltatore tutte le conseguenze dell'inesatto adempimento, obbligandolo a sopportare, a seconda della scelta operata dal committente, l'onere integrale dell'eliminazione dei vizi, o la riduzione del prezzo, salvo il risarcimento del danno, senza alcun riguardo alla consistenza e al costo dei lavori di riparazione o alla misura massima della diminuzione del corrispettivo dell'appalto.
Occorre evidenziare che tutto quanto emerso a titolo probatorio ha fatto venire meno il fumus posto a fondamento della pretesa di parte opposta.
L'Ing. accertava, a mezzo di CTP, che l'impiantistica non veniva Persona_1
eseguita a regola d'arte e quanto realizzato non risultava conforme alla normativa.
Anche rispetto ai lavori edili, questi sosteneva che andassero rifatti ex novo, rilevando sia nell'uno che nell'altro caso gravi vizi e difetti, ben visibili nella prodotta documentazione fotografica allegata alla perizia nell'ambito della quale appare evidente la fatiscenza dell'impiantistica (fili e circuiti scoperti, condutture e componenti non istallati a regola d'arte, illuminazione inadeguata) e delle opere edili realizzate (evidente formazioni di muffe e umidità, distacco di vernice ecc).
Si rileva, a tal riguardo, un adempimento inesatto da parte della società opposta.
Il quadro descritto dall'Ing. veniva asseverato, altresì, dai testi Per_1 Testimone_1
e in sede di espletamento della prova testimoniale. Testimone_2
Infatti, le dichiarazioni rese dalla sig.ra confermavano tutte le Testimone_1
circostanze dedotte nella memorie ex art 183 VI comma cpc II termine di parte opponente.
Entrambi i testi confermavano che il Sig. contestava al Sig. Parte_1
immediatamente i gravi difetti delle opere non realizzate a regola d'arte e, CP_1
pagina 7 di 9 in particolare, i continui distacchi dell'energia elettrica e conseguente inutilizzabilità dell'impianto di climatizzazione;
l'impianto di antifurto Bentel non installato a regola d'arte con continui falsi allarmi, tre o quattro volte ogni notte;
l'inadeguatezza dell'impianto di illuminazione;
la rovina del cartongesso in stato di usura dopo appena due mesi con presenza di muffa alle pareti e ai pilastri per mancato isolamento, vernice scadente staccatasi dalle pareti e il distacco dei sostegni degli stand espositivi. Questi, inoltre, affermavano che, a causa del malfunzionamento dell'impianto di antifurto, si rendeva necessaria la disattivazione per le lamentele del condominio e veniva richiesto l'intervento della Vigilanza privata e anche che, nel gennaio del 2020, il Parte_1
invitava il Sig. ad effettuare un sopralluogo onde verificare tutti i vizi CP_1
innanzi elencati cui il predetto non volle partecipare. Il sig. CP_1 Parte_1
aggiungevano, ebbe a lamentare anche il ritardo della consegna dei lavori pattuita per il
30/6/2019 e avvenuta oltre metà ottobre del 2019.
Va posto l'accento sulla circostanza per cui il sig. era il direttore dei Testimone_2
lavori e, pertanto, ancor più rilevante appare la sua testimonianza che confermava tutte le circostanza di cui sopra.
Lo stesso Ing. , relativamente al capo f) della memoria n. 2 art. 183 Persona_1
comma 6 c.p.c., rispondeva dichiarando che effettivamente vi furono distacchi di pezzi e l'impianto elettrico in sua presenza si infiammò. Dunque, confermava l'intero contenuto della perizia redatta.
Va pertanto accolta l'opposizione e va revocato il decreto ingiuntivo.
La domanda riconvenzionale di riduzione del prezzo risulta assorbita dalla revoca del d.i. mentre quella relativa al risarcimento del danno va respinta.
L'opponente, a causa dell'adempimento tardivo della prestazione, non ha fornito prova di avere subito danni in quanto il documento prodotto per le penali comminate dall'affiliante in franchising “Mercatino” € 7.000,00 per il primo mese di ritardo, €
10.000,00 per il secondo e € 13.000,00 per il terzo, come da comunicazione della
Società affiliante del 6/9/2019, sono solo preavvisi e non risultano avere avuto seguito.
pagina 8 di 9 Stessa cosa per il lamentato mancato guadagno per i mesi in cui, a causa del ritardo dell'opposta, non ha potuto svolgere l'attività commerciale.
I danni patiti per il mancato guadagno non risultano adeguatamente provati e pertanto non possono essere liquidati.
Le spese di lite seguono da soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M
Il Tribunale di Salerno – Sezione Seconda – Seconda Unità Operativa - in persona del
Giudice Istruttore dott.ssa Daniela Oliva in funzione di giudice monocratico - definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, respinta ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede:
- in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 1564/2020;
- rigetta le domande riconvenzionali
- condanna parte opposta al pagamento della somma di € 8.000,00 in favore dell'opponente a titolo di compensi professionali oltre accessori come per legge con distrazione in favore del difensore antistatario
Salerno 09 Giu. 25
Il giudice
Dottoressa Daniela Oliva
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