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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/05/2025, n. 3271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3271 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
DO. Camillo Romandini Presidente
DO.ssa Maria Delle Donne Consigliere Relatore
DO.ssa Lilia Papoff Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.1857 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, passata in decisione all'udienza del 27 maggio 2025 e vertente
TRA
CF in persona del Presidente del Parte_1 P.IVA_1
Consiglio dei pro-tempore, ope legis rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Pt_1
Stato
ATTORE IN REVOCAZIONE
E
), (C.F. , C.F._2 Parte_4 C.F._3 [...]
(C.F. ), (C.F. Parte_5 C.F._4 Parte_6
), (C.F. ), C.F._5 Parte_7 C.F._6 rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Ferraù per procura in atti;
2) , P_ CP_2 CP_3 CP_4 [...]
; contumaci CP_5 CP_6
CONVENUTI IN REVOCAZIONE
Oggetto: revocazione ex art.395 n.5 c.p.c. della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma n.
5447/2019, in data 10 settembre 2019, nel procedimento r.g.n. 560/15.
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
Gli odierni convenuti in revocazione - indicati in epigrafe –, unitamente ad altri medici specializzandi, convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Roma la Parte_1 chiedendo che gli fosse riconosciuto il diritto a percepire un'adeguata remunerazione in relazione all'avvenuta frequenza con successo dei corsi di specializzazione nelle materie e nei periodi temporali segnatamente indicati, ai sensi delle direttive 75/362CEE, 75/363CEE e 82/76CEE, tardivamente recepite nel nostro ordinamento.
Si costituiva in giudizio la la quale eccepiva in via preliminare Parte_1 la prescrizione del diritto e, nel merito, domandava il rigetto delle domande attoree.
Con ordinanza ex art. 702-bis n. 29580/14, depositata l'8 gennaio 2015, il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione del diritto, rigettava le domande attoree.
Avverso la suddetta ordinanza hanno proposto appello gli odierni convenuti in revocazione e gli altri medici specializzandi, chiedendone l'integrale riforma. La causa veniva iscritta al n.r.g. 560/2015 di questa Corte.
Si è costituita nel secondo grado di giudizio la deducendo Parte_1
l'infondatezza delle censure mosse alla decisione di primo grado e concludendo per il rigetto dell'impugnazione.
Con sentenza n. 5447/2019 del 10.09.2019 questa Corte, in accoglimento dell'appello principale, ha riformato la sentenza del primo grado, accogliendo le domande degli specializzandi e condannando la a versare agli appellanti elencati nella tabella contenuta nella Parte_1 sentenza la somma di € 3.962,65 per la frazione temporale dell'anno accademico 1982/83 successiva al 31.12.82 frequentata a partire dall'1.1.83 e di € 6.713,94 per ognuno degli ulteriori anni di specializzazione frequentati come specificati nella medesima tabella, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Con atto di citazione in revocazione ex art. 395 n. 5 c.p.c. la ha Parte_1 convenuto in giudizio innanzi a questa Corte i medici specializzandi indicati in epigrafe, deducendo che nei loro confronti vi è un precedente giudicato sfavorevole e, quindi, che sussistono i presupposti per la revocazione della suddetta sentenza di questa Corte nei loro confronti. La stessa ha pertanto concluso “Piaccia all'ecc.ma Corte di Appello, in accoglimento della domanda proposta ai sensi dell'art. 395 n. 5 c.p.c., revocare in parte qua la sentenza di codesta ecc.ma Corte n. 5447/2019 e, per l'effetto, rigettare le domande dei convenuti, con condanna al pagamento dei diritti e degli onorari di giudizio”.
A sostegno delle proprie ragioni, parte attrice in revocazione ha dedotto che, in particolare:
“- i dott.ri (cardiologia e medicina dello sport), (biologia Parte_2 Parte_3 clinica), (igiene e medicina preventiva) e (igiene Parte_4 Parte_5
e medicina preventiva), risultano destinatari della sentenza del Tribunale di Roma n. 17039/2005
(doc. 1);
- il dott. (chirurgia generale) risulta destinatario della sentenza del Tribunale di P_
Catania n. 1975/2006 (doc. 2);
- la dott.ssa (ginecologia e ostetricia) risulta destinataria della sentenza del Tribunale CP_2 di Roma n. 14089/2004 (doc. 3);
- i dott.ri (neurologia), (endocrinologia e malattie del ricambio), CP_3 CP_4
(pediatria) e (radiologia) risultano destinatari dell'Ordinanza Controparte_5 CP_6 del Tribunale di Catania del 12 maggio 2013 (doc. 4);
- le dott.sse (igiene e medicina preventiva) e (igiene e Parte_6 Parte_7 medicina preventiva) risultano destinatarie della sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 1018/2012 (doc. 5)”.
Si sono costituiti nell'odierno giudizio di revocazione i medici , , Parte_2 Parte_3
, e chiedendo il Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 rigetto della revocazione e concludendo “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
- dichiarare inammissibile la richiesta di revocazione per difetto del presupposto oggettivo (mancata prova dell'esistenza del giudicato);
- in ogni caso, per le motivazioni sopra esposte, rigettare la richiesta di revocazione ex adverso dispiegata in quanto infondata in fatto ed in diritto e, comunque, carente di prova con riferimento alle posizioni dei dottori , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, e;
[...] Parte_6 Parte_7
- Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio”.
A sostegno delle proprie ragioni, i convenuti in revocazione hanno dedotto, nella propria comparsa conclusionale: - In via preliminare, l'inammissibilità della produzione documentale avversaria del 28 aprile
2025 e, in ogni caso, l'infondatezza e irrilevanza della medesima, per avere gli attori depositato le asserite prove del passaggio in giudicato delle varie sentenze a distanza di oltre cinque anni dall'introduzione del giudizio, quindi tardivamente;
- Sempre in via preliminare, l'inammissibilità della domanda di revocazione per difetto di prova del giudicato, non avendo la Presidenza del Consiglio dei Ministri depositato tempestivamente l'attestazione del passaggio in giudicato ex art. 124 disp. att. c.p.c.
- Nel merito, con riferimento alla posizione dei DO. e , l'infondatezza della Pt_2 Pt_3 richiesta di revocazione per difetto assoluto di prova. Secondo la prospettazione degli specializzandi, invero, nella sent. 17039/2005 del Tribunale di Roma – depositata dalla
Presidenza del Consiglio a riprova dell'esistenza di un precedente giudicato – non sarebbe indicato alcun dato anagrafico delle parti “ ” e ”, sicchè vi è Parte_2 Parte_3 un'incertezza assoluta circa l'identità delle parti;
non vi sarebbe alcuna indicazione da cui evincere per quali scuole di specializzazione i concludenti avessero agito, sicchè non è possibile sapere per quale corso di specializzazione i predetti avessero eventualmente chiesto il risarcimento del danno, ben potendo trattarsi di altra e diversa specializzazione rispetto a quella oggetto del giudizio oggi impugnato;
i detti convenuti non avrebbero rilasciato alcuna procura per altro giudizio;
- Con riferimento alla posizione dei DO.ri e , Pt_6 Parte_7 Parte_4 Pt_5
l'infondatezza della richiesta di revocazione per inesistenza di giudicato esterno e del ne bis in idem, dal momento che le domande svolte da ciascuno di essi nei due distinti giudizi riguarderebbero differenti tipologie di scuole di specializzazione. In particolare, secondo gli odierni convenuti, la avrebbe chiesto la revocazione parziale della Parte_1 sentenza ritenendo erroneamente che i dottori e Pt_6 Parte_7 Parte_4 Pt_5 avessero già richiesto il risarcimento del danno per la medesima scuola di specializzazione
(igiene e medicina preventiva), mentre sin dall'atto introduttivo del giudizio di cui oggi si chiede la revocazione emergerebbe chiaramente che i predetti medici hanno dedotto di agire per una specializzazione diversa rispetto al propedeutico corso in Igiene e medicina preventiva, e segnatamente:
a) Igiene e medicina preventiva – orientamento igiene e tecnica Parte_6 ospedaliera 1989/1991
b) preventiva – orientamento igiene e tecnica ospedaliera Controparte_7
1989/1991 Par c) – orientamento tecnica ospedaliera Controparte_8
1989/1991
d) medicina preventiva - orientamento laboratorio Controparte_9
1988/1990.
I medici e P_ CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_5 CP_6
, sebbene ritualmente evocati, non si sono costituiti nell'odierno giudizio di revocazione e,
[...] pertanto, deve esserne dichiarata la contumacia.
Con provvedimento del 16.03.2021 la causa, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio,
è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12.10.2021 e da qui, a seguito di ulteriori differimenti, è stata fissata per i medesimi incombenti all'udienza a trattazione scritta del
27.05.2025, con termini anticipati per memorie conclusionali e note cartolari. La causa veniva assegnata a questo relatore con provvedimento presidenziale in data 12 luglio
2023.
§ 2 — All'udienza indicata in epigrafe – sostituita dalla trattazione cartolare – le parti hanno precisato le conclusioni con note e memorie conclusive anticipate e la Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'atto di citazione in revocazione, composto di 10 pagine, è articolato in un unico motivo di revocazione.
Con tale motivo la ha impugnato la sentenza della Corte Parte_1
d'Appello di Roma n. 5447/2019, deducendo che nei confronti dei medici specializzandi indicati in epigrafe la sentenza deve essere revocata in quanto gli stessi risultano portatori di precedente giudicato esterno. In particolare, secondo la prospettazione di parte attrice “- i dott.ri Parte_2
(cardiologia e medicina dello sport), (biologia clinica), Parte_3 Parte_4
(igiene e medicina preventiva) e (igiene e medicina preventiva), Parte_5 risultano destinatari della sentenza del Tribunale di Roma n. 17039/2005 (doc. 1);
- il dott. (chirurgia generale) risulta destinatario della sentenza del Tribunale di P_
Catania n. 1975/2006 (doc. 2);
- la dott.ssa (ginecologia e ostetricia) risulta destinataria della sentenza del Tribunale CP_2 di Roma n. 14089/2004 (doc. 3);
- i dott.ri (neurologia), (endocrinologia e malattie del ricambio), CP_3 CP_4
(pediatria) e (radiologia) risultano destinatari dell'Ordinanza Controparte_5 CP_6 del Tribunale di Catania del 12 maggio 2013 (doc. 4);
- le dott.sse (igiene e medicina preventiva) e (igiene e Parte_6 Parte_7 medicina preventiva) risultano destinatarie della sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 1018/2012 (doc. 5)”.
In via preliminare deve essere rigettata l'eccezione – avanzata dai convenuti - di inammissibilità della revocazione per mancata allegazione – contestualmente all'atto di citazione - delle sentenze munite di attestazione di passaggio in giudicato ex art. 124 disp.att.c.p.c.
Ed invero l'art. 398 c.2 c.p.c., nello stabilire i casi in cui la revocazione deve essere dichiarata inammissibile, prevede espressamente che “La citazione deve indicare, a pena di inammissibilità, il motivo della revocazione e le prove relative alla dimostrazione dei fatti di cui ai nn. 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395, del giorno della scoperta o dell'accertamento del dolo o della falsità o del recupero dei documenti”. Dal tenore letterale della norma si evince, senza incertezza alcuna, che il legislatore non ha inteso estendere alla fattispecie del contrasto di giudicati la sanzione dell'inammissibilità nei casi in cui i documenti comprovanti il motivo di revocazione non siano stati allegati all'atto di citazione in revocazione. In applicazione del criterio interpretativo per cui ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit – il quale prescrive che se in un disposto normativo non è stata prevista una fattispecie o non è stato analizzato un determinato aspetto, si deve presupporre che il legislatore non lo abbia voluto normare e che pertanto non si debba procedere a interpretazioni estensive -, l'eccezione di inammissibilità della revocazione non può trovare accoglimento.
A ciò si aggiunga che, in ogni caso, parte attrice, sin dalla proposizione dell'azione in revocazione, ha puntualmente indicato le sentenze alle quali far riferimento come elemento costitutivo del giudicato, comprovando anche di aver effettuato, in data 19.06.2020, specifica richiesta alle cancellerie degli Uffici che hanno emanato le sentenze della relativa attestazione ex art. 124 disp att.
CPC (cfr. nota di deposito del 25.6.2020) , alla quale non è stato dato seguito perché trattasi di contenzioso con azioni di natura collettiva che rendono (sotto il profilo amministrativo) particolarmente difficoltoso il rilascio di attestazioni per singole posizioni.
E' pure comprovato che - in ragione di tale difficoltà nel reperire le certificazioni presso i vari Uffici da parte degli attori - tali attestazioni sono state rilasciate dalle cancellerie degli Uffici con estremo ritardo (talune solo nell'aprile del 2025) e sono ormai allegate agli atti.
Dunque, l'allegazione è avvenuta sin dall'origine della proposizione dell'azione così come la richiesta di certificazione presso un ufficio pubblico, sicchè la tardiva produzione delle attestazioni ex art. 124 sopra citato non è addebitabile a negligenza della parte attrice.
Ne consegue che non può, per questo motivo, dichiararsi la inammissibilità della azione di revocazione, né l'inammissibilità della produzione documentale di parte attrice datata 28.4.25.
Quanto, invece, al merito della vicenda, è necessario effettuare alcune doverose distinzioni.
Con riferimento alle posizioni dei medici , , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
, la domanda di revocazione della sentenza deve essere rigettata. Parte_5
Ed invero si rileva che, ai fini dell'applicazione dell'art. 395 n. 5 c.p.c., una sentenza può considerarsi contraria ad altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata, e, quindi, essere oggetto di revocazione, solo se vi sia identità di soggetti, oltrechè di oggetto. L'onere di provare l'esistenza del giudicato esterno grava, secondo le regole generali, su colui che intende avvalersi di tale circostanza.
La del a tale proposito, a parte l'identità di nome e di questioni Parte_1 Parte_1 trattate, non ha fornito prova certa della circostanza che l'“ ”, il ”, il Parte_2 Parte_3
e la ”, parti nel giudizio concluso con la sentenza Pt_4 Parte_4 Pt_5 Parte_5 del Tribunale di Roma 17039/2005, dai medesimi non impugnata e pertanto passata in giudicato, siano gli stessi costituiti nel procedimento di cui alla sentenza oggi oggetto di revocazione. Non è infatti possibile rinvenire nell'atto di citazione introduttivo del processo concluso con la sentenza
17039/2005 né in alcun altro atto – ivi compresa la sentenza stessa - elementi utili (codice fiscale, residenza o altro) per definire quali fossero con certezza i dati anagrafici dei predetti medici nel precedente giudizio;
manca quindi il primo termine di confronto rispetto ai dati anagrafici delle parti costituite nel presente processo;
la Presidenza del Consiglio poi a tale proposito non ha presentato istanze istruttorie.
Anche con riferimento alle posizioni dei medici e la domanda Parte_6 Parte_7 di revocazione non è meritevole di accoglimento. In questo caso, però, a difettare non è la prova della corrispondenza dell'identità delle parti nei due distinti giudizi, né la prova del passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'Appello di Catania
n. 1018/2012 (cfr. nota di deposito del 18 luglio 2020), ma vi è una vera e propria insussistenza del ne bis in idem.
Ed invero secondo la Corte di Cassazione “ricorre l'effetto preclusivo del giudicato esterno allorché tra il giudizio in corso e quello definito con sentenza inoppugnabile sussista una piena identità di causa petendi e di petitum, il che non può verificarsi qualora siano azionati in giudizio due crediti diversi, sebbene relativi a uno stesso rapporto che si protrae nel tempo” (Cassazione civile, Sez. I,
10 febbraio 2020, n. 3032).
Nel caso di specie la Presidenza del Consiglio ha chiesto la revocazione parziale della predetta sentenza ritenendo erroneamente che i medici e avessero già richiesto il risarcimento Pt_6 Parte_7 del danno per la medesima scuola di specializzazione (igiene e medicina preventiva).
In realtà, sin dall'atto introduttivo del presente giudizio, la dott.ssa e la dott.ssa hanno Pt_6 Parte_7 dedotto di agire per una specializzazione diversa rispetto al propedeutico corso in “Igiene e medicina preventiva”, e segnatamente per il corso di “Igiene e medicina preventiva – orientamento igiene e tecnica ospedaliera” frequentato da entrambe negli anni 1989/1991.
Appare dunque ictu oculi la diversità di petitum e causa petendi nei due distinti giudizi, sicchè non può ritenersi sussistente alcuna preclusione derivante da asseriti giudicati esterni. Peraltro, va segnalato che entrambe le convenute hanno dedotto sin dall'atto introduttivo del presente giudizio di avere precedentemente conseguito la propedeutica specializzazione in “igiene e medicina preventiva” negli anni 1983/87, allegando il relativo certificato di specializzazione (cfr. doc. 3 e 4 per la – Pt_6 doc. 5 e 6 per la e di aver già percepito, per tale specializzazione, il risarcimento del danno, Parte_7 proprio in virtù della sentenza n. 1018/2012 Corte d'Appello Catania ex adverso posta a fondamento della richiesta di revocazione (cfr. atto di intervento in primo grado, pag. 17).
Ne discende il rigetto della domanda di revocazione della sentenza n. 5447/2019 nei confronti delle dott.sse e Pt_6 Parte_7
La revocazione deve invece essere accolta nei confronti delle posizioni dei restanti convenuti.
In particolare:
- è risultato portatore di un precedente giudicato sfavorevole, rappresentato P_ dalla sent. N. 1975/2006 del Tribunale di Catania, rispetto al quale è stato provato che vi è corrispondenza di identità dei soggetti, che vi è corrispondenza di petitum e di causa petendi
(in entrambi i giudizi l'odierno convenuto ha agito per la specializzazione in “Chirurgia Generale”), e che la sentenza “precedente” risulta passata in giudicato (cfr. doc. 8 della nota di deposito della Presidenza del Consiglio datata 28.5.25);
- è risultata portatrice di un precedente giudicato sfavorevole, rappresentato dalla CP_2 sent. N. 14089/2004 del Tribunale di Roma, rispetto al quale è stato provato che vi è corrispondenza di identità dei soggetti, che vi è corrispondenza di petitum e di causa petendi
(in entrambi i giudizi l'odierno convenuto ha agito per la specializzazione in “Ginecologia e Ostetricia”), e che la sentenza “precedente” risulta passata in giudicato (cfr. doc. 9 della nota di deposito della Presidenza del Consiglio datata 28.5.25);
- e sono risultati portatori di un CP_3 CP_4 Controparte_5 CP_6 precedente giudicato sfavorevole, rappresentato dall'ordinanza del 12.5.2013 del Tribunale di
Catania, emessa all'esito del procedimento r.g. 6524/2012, rispetto al quale è stato provato che vi è corrispondenza di identità dei soggetti, che vi è corrispondenza di petitum e di causa petendi ha agito in entrambi i giudizi per la specializzazione in “Neurologia”, CP_3 per la specializzazione in “Endocrinologia e malattie del ricambio”, CP_4 CP_5 per la specializzazione in “Pediatria” e per la specializzazione in
[...] CP_6
“Radiologia”) e che la sentenza “precedente” risulta passata in giudicato (cfr. doc. 14 della nota di deposito della Presidenza del Consiglio datata 28.5.25).
Deve, poi, precisarsi che non risulta costituita in giudizio sicchè le difese formulate dal CP_2 procuratore dei resistenti costituiti sono, per tale posizioni, non utilizzabili, così come eccepito dalla parte attrice in revocazione nelle note di trattazione cartolare.
Osserva la Corte che nel giudizio di revocazione si distingue una fase rescindente –diretta alla verifica del motivo di revocazione della sentenza- ed una successiva fase rescissoria diretta alla decisione di merito (che nel caso in esame ha ad oggetto l'impugnazione proposta alla sentenza di primo grado) e che tuttavia l'unicità del giudizio per revocazione conduce a considerare che vi debba essere un concreto interesse a far valere il motivo di revocazione, nel senso che –accertatane la sussistenza- il giudice della revocazione perviene poi ad una decisione di merito differente da quella adottata dal giudice della sentenza revocanda.
Parimenti da evidenziare è il fatto che le parti rimangono vincolate alle conclusioni assunte nel giudizio revocando (cfr. art 400 cpc sulla necessità di osservare le norme stabilite per il processo davanti al giudice adito e quindi anche il principio di immodificabilità dei motivi di appello).
Pertanto, previa revoca della sentenza impugnata per revocazione nella parte che riguarda P_
, e , vanno respinte
[...] CP_2 CP_3 CP_4 Pt_5 CP_5 CP_6 le domande da questi proposte in ragione del giudicato esterno acclarato tra le parti.
§ 4 – Quanto alle spese di lite, queste restano a carico di parte attrice, a causa della soccombenza nei confronti di , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
e e si liquidano secondo le tabelle vigenti, tenuto conto del valore Parte_6 Parte_7 della controversia e dei parametri medi, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 4.326,00
Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00
Compenso tabellare (valori medi) € 14.317,00
Quanto, invece, alle posizioni di , P_ CP_2 CP_3 CP_4 [...]
e , tenuto conto della soccombenza di questi ultimi e del principio di CP_5 CP_6 causalità - avendo essi provocato la necessità per la di procedere Parte_1 all'azione di revocazione a seguito della duplice iniziativa giudiziaria dagli stessi intrapresa per il medesimo "petitum" - le spese devono essere poste a loro carico, liquidate in base al valore della controversia per la sua posizione e dei parametri medi, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 4.326,00
Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00
Compenso tabellare (valori medi) € 14.317,00
PQM
La Corte, pronunciando sull'azione per revocazione formulata dalla Parte_1 avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 5447/19 così provvede:
[...]
1) dichiara la contumacia dei DO.ri , P_ CP_2 CP_3 CP_4 [...]
e ; CP_5 CP_6
2) Rigetta la revocazione nei confronti dei DO.ri , , Parte_2 Parte_3 Pt_4 [...]
, e e, per l'effetto, conferma Pt_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 la sent. N. 5447/2019 della Corte D'Appello di Roma nei confronti di questi ultimi;
3) Condanna parte attrice in revocazione alla rifusione, in favore di P_ CP_2
e , delle spese del grado che si liquidano CP_3 CP_4 Controparte_5 CP_6 in Euro 14.317,00 oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
4) Accoglie la revocazione nei confronti dei DO.ri P_ CP_2 CP_3
e e, per l'effetto, dispone la revoca della sentenza n. CP_4 Controparte_5 CP_6
5447/2019 di questa Corte limitatamente alla condanna della al pagamento Parte_1 delle somme di cui al dispositivo in favore di , P_ CP_2 CP_3 CP_4
e disponendo la restituzione delle somme eventualmente
[...] Controparte_5 CP_6 ricevute a tale titolo;
5) Condanna , e P_ CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_5 CP_6
- in solido tra loro - alla rifusione, in favore della delle
[...] Parte_1 spese del grado che si liquidano in Euro 14.317,00 oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27 maggio 2025
IL PRESIDENTE
Il giudice estensore