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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 06/12/2025, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2119/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr. Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al RG N. 2119/2023 avente ad oggetto: dichiarazione di divorzio e pendente TRA
( ) con l' Avv. ALABISO ROBERTO come da Parte_1 C.F._1 procura in atti RICORRENTE E
( ) con l''Avv. CHIARA TRAPANI come Controparte_1 C.F._2 da procura in atti RESISTENTE
CONCLUSIONI: all'udienza del 18.09.2025 le parti hanno trasmesso note scritte contenenti le rispettive conclusioni da ritenersi riportate e trascritte nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti il Sig. conveniva in giudizio la Sig.ra Parte_1 Controparte_1 chiedendo di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le odierne parti in Caprarola (VT) in data 8/09/2013, atto ritualmente trascritto nel registro degli atti di matrimoni dell'indicato Comune (anno 2013, n.15, P.II, S.A. vol.0). A fondamento della domanda deduceva che: a) dalla unione in data 17/03/2018 era nata a Perso Roma la figlia b) che a seguito di insanabili contrasti, era stato instaurato procedimento di separazione personale tra i coniugi dinanzi al Tribunale di Viterbo, giudizio che si era concluso provvedimento n.1413/2020 che omologava l'intervenuto accordo di separazione tra le parti che prevedeva: - l'affidamento condiviso della figlia minore con sua collocazione presso la madre con specifiche modalità di incontro - un contributo per il Parte_2 mantenimento della minore a carico del padre pari ad euro 500,00 mensili oltre al pagamento del 70% delle spese straordinarie;
- il versamento della somma di euro 100,00 mensili in favore della moglie per il mantenimento della stessa;
nulla sulla casa familiare che restava nella disponibilità del ricorrente che ne era proprietario;
b) che sussistevano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio in quanto la sentenza di separazione passata in giudicato ed era decorso il termine di legge senza che mai si fosse più ristabilita l'unione tra le parti. Quanto alle ulteriori condizioni, chiedeva di non riconoscere nulla a titolo di assegno divorzile, sussistendo in capo alla una piena capacità lavorativa anche CP_1 considerando la sua giovane età, mentre con riguardo al contributo per il mantenimento della figlia chiedeva di confermare quanto già stabilito in sede di separazione (euro 500,00 mensili), considerando, al riguardo, la riduzione della sua condizione reddituale che era nel frattempo intervenuta, a causa del venir meno della disciplina del cd. 100% in edilizia di cui aveva beneficiato nella sua attività di geometra. Parte ricorrente rappresentava, inoltre, la propria disponibilità a rinunciare alla propria quota parte dell'assegno unico, garantendo, in ogni caso il pagamento del 70% delle spese straordinarie e richiedendo modalità di incontro con la figlia più ampie in suo favore, così da garantire appieno il diritto alla bigenitorialità. Costituendosi in giudizio parte resistente, aderendo alla domanda di divorzio, contestava le deduzioni e richieste di parte istante deducendo, in particolare che: a) in sede di separazione la nonostante la evidente differenza reddituale tra le parti, aveva accettato la esigua CP_1 somma di € 100.00 mensili a titolo di contributo per il proprio mantenimento, rinunciando, inoltre, come nel presente giudizio, all'assegnazione della casa coniugale, pur in presenza delle condizioni che avrebbero legittimato una siffatta richiesta risultando la figlia minore collocata presso di lei. Dava conto, inoltre, di una serie criticità che la riguardavano direttamente: una invalidità lavorativa del 46%, un'età, 44 anni, che non le permetteva di ottenere lavori remunerativi, propri redditi certamente non elevati (anno 2020: € 4.492; anno 2021: € 7.789; anno 2022: € 10.873; anno 2023: € 12. 605), soprattutto se rapportati a quelli del coniuge;
in particolare i guadagni di quest'ultimo per il solo anno 2022, erano notevolmente incrementati rispetto all'anno precedente (redditi dell'anno 2021 periodo d'imposta 2020 - reddito € 37.054,00; redditi dell'anno 2023 – periodo di imposta 2022- euro € 117.072,00). Aggiungeva, inoltre, che il ricorrente disponeva di auto di lusso (una Range Rover del valore di € 60.000 ed una Bmw) oltre a unità immobiliari. Quanto alle esigenze della minore rappresentava che le stesse si erano notevolmente incrementate, provvedendo lei stessa, in via prevalente, a prendersi cura di ogni esigenza di quest'ultima. Alla luce di tali considerazioni chiedeva di confermare l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con specifiche modalità di incontro padre/figlia e di stabilire un contributo mensile per il mantenimento della bambina fissandolo in euro 2.000,00 oltre al 100% delle spese straordinarie, con assegno unico percepito per intero dalla sig.ra CP_1 come richiesto dallo stesso ricorrente. Nessuna altra domanda veniva svolta.
Nel corso del processo, emessi in data 15.1.2024 i provvedimenti provvisori ed urgenti, ritenute non necessarie le prove richieste (oltre che inammissibili in ragione della modalità di formulazione delle prove orali), dopo l'acquisizione dei documenti reddituali rispettivamente depositati dalle parti, all'udienza del 18.09.2025 la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio.
La domanda di divorzio è fondata e può essere accolta. Risulta provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale e l'emissione di un provvedimento definitivo in merito alla separazione personale. Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nell'anno anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 co. n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987. D'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi. Passando alle valutazioni sulle principali questioni oggetto del presente giudizio, in via Perso preliminare, si ritiene che, con riguardo all'affidamento della figlia minore - circostanza in merito alla quale non v'è contrasto - in aderenza ai principi stabiliti dall'art. 337 ter CC, possa essere disposto l'affidamento condiviso della minore con collocamento prevalente della stessa presso la madre. Del pari, preso atto di quanto concordemente stabilito dalle parti nel corso dell'udienza dell'11.1.2024 con riguardo alle modalità di incontro padre/figlia, appare legittimo disporre in aderenza a quanto finora già stabilito, secondo le modalità indicate in dispositivo. A tal riguardo si segnala l'opportunità di attribuire, in ogni caso, giusta rilevanza alla libera determinazione delle parti nel regolamentare gli incontri padre/figlia, valendo, in particolare, le modalità stabilite con la presente decisione, nel solo caso di disaccordo tra le parti.
La questione che ha animato il presente giudizio ha riguardato le determinazioni da assumere in merito al contributo per il mantenimento della figlia minore, non essendo state avanzate ulteriori domande. Giova rilevare come l'entità di tale contributo mensile fosse stato, dalle stesse parti, fissato in sede di separazione (23.12.2020), in euro 500,00 mensili. Nel presente giudizio parte ricorrente lo aveva indicato in euro 500,00 avendolo, poi, incrementato fino ad euro 600,00 nelle proprie conclusioni. Parte resistente, da parte sua, lo aveva quantificato in euro 2.000,00 mensili. Nei provvedimenti provvisori ed urgenti, infine, tale contributo era stato fissato in euro 900,00 mensili oltre al 70% delle spese straordinarie. A seguito di tali provvedimenti le parti in data 04 e 05/02/2025 hanno depositato le rispettive dichiarazione reddituali e le movimentazioni bancarie, unici atti utilizzabili in questo giudizio in quanto richiesti dal giudice, non potendo, al contrario, trovare ingresso nel presente procedimento la ulteriore, documentazione depositata in data 17.9.205 da parte resistente, documentazione non autorizzata ed in merito alla quale non v'è stato alcun contraddittorio.
Passando alla verifica dei presupposti da considerare al fine delle determinazioni del contributo per il mantenimento dei figli, giova premettere che lo schema legale da seguire (art. 337 ter c.c.) prevede, come regola generale, la necessità che ogni genitore provveda al mantenimento dei figli secondo un principio di proporzionalità. A tal riguardo il dato normativo indica una serie di parametri di riferimento da tenere in considerazione per la quantificazione di detto contributo: 1) le attuali esigenze dei figli, parametro di primaria importanza, da tenere in considerazione come punto essenziale di partenza per le determinazioni da assumere sulla somma ritenuta necessaria a garantire il mantenimento dei figli. Nel caso in esame, al contrario, l'attenzione delle parti si è focalizzata sulle condizioni economiche di parte ricorrente, senza in alcun modo prima verificare e stabilire quali fossero, in concreto, le esigenze della minore: una bambina, giova rilevare, di 7 anni e rispetto alla quale non sono allegate ulteriori e particolari esigenze, se non quelle tipiche di una bambina di quella età. Né inoltre, nulla si è dedotto in merito a quanto fosse nel frattempo intervenuto considerando la attuale richiesta di parte resistente (euro 2.000 mensili) rispetto a quanto le stesse parti, in accordo tra di loro e quindi consapevoli delle effettive esigenze della bambina, avevano concordemente stabilito in euro 500,00 mensili in sede di separazione. 2) le risorse economiche di entrambi i genitori, dato da considerare al fine di garantire il principio di proporzionalità, stabilendo, quindi, il contributo di ogni genitore per il mantenimento dei figli, una volta verificate le loro esigenze. Nel caso in esame i dati reddituali delle parti registrano una netta prevalenza economica del ricorrente rispetto alla resistente. Per il ricorrente: anno 2024 euro 144mila, euro 128mila imponibile a fronte di un reddito di euro 8.550 di parte resistente, imponibile di euro 3.038,00 seppur risultano, per la resistente somme mensili percepite per canoni di locazione (euro 355 da euro 392 da Sacripanti), oltre Per_2 ad euro 196 da Inps (si ritiene per AU). Le parti poi non sono gravate da oneri abitativi. Sempre con riguardo a tale parametro, non si ritiene di poter considerare quanto dedotto da parte resistente circa la mancata richiesta di un assegno divorzile. Tale dato, infatti, non può assumere alcuna valenza, difettando, appunto, la possibilità di verificare l'incidenza che una siffatta determinazione avrebbe avuto sulle generali condizioni economiche delle parti. Né, ancora, considerare la rinuncia operata dalla parte nel richiedere l'assegnazione della casa familiare, considerando, la impossibilità di verificare gli effetti derivanti da tale rinuncia. Né infine, possono essere collegate tale rinunce alle determinazioni sul contributo per i figli, essendo inammissibile incrementare il contributo per i figli in ragione di siffatte rinunce;
3) la circostanza che vede la figlia minore collocata in via prevalente presso la madre, la quale si è finora preso e continua a prendersi cura della stessa, circostanza, quest'ultima, che rende certamente più onerosa la posizione del genitore presso il quale i minori sono collocati.
Ora, alla luce di tali dati, il contributo in questione - in assenza di specifiche allegazioni sugli indicati parametro dopo l'emissione dei provvedimenti provvisori ed urgenti - può essere determinato in euro 750,00, oltre al pagamento del 80% delle spese straordinarie, spese da concordarsi previamente, facendo riferimento, in caso di disaccordo, al protocollo del Tribunale di Viterbo oltre che a quanto già stabilito in sede di seprazione con riguardo alle modalità di richiesta. Tale contributo potrà essere incrementato in un momento successivo, considerando gli effetti derivanti dal decorso del tempo, sulle esigenze dei figli (Cass n. 8927/2012) Quanto, infine, alle spese processuali, l'esito complessivo del giudizio legittima la compensazione delle stesse.
PQM
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e atto celebrato in Caprarola (VT) in data 8/09/2013 e Parte_1 Controparte_1 trascritto nel registro degli atti di matrimoni dell'indicato Comune (anno 2013, n.15, P.II, S.A. vol.0), disponendo la trasmissione della presente decisione all'ufficio dello stato civile dell'indicato Comune per gli adempimenti di legge;
2. affida la figlia minore congiuntamente ai genitori con permanenza presso la madre, con facoltà per il padre di vederla e averla con sé ogni qualvolta lo desideri, previo accordo telefonico con la madre e con preavviso di almeno ventiquattro ore. In caso di disaccordo tra le parti il padre, compatibilmente con gli impegni scolastici, potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo le seguenti modalità:
-il lunedì, quando la bambina trascorrerà il fine settimana con la madre, dalle ore 15:00, quando prenderà la figlia presso l'abitazione materna, sino alla mattina successiva quando la riaccompagnerà a scuola;
-il giovedì, quando la bambina trascorrerà il fine settimana con la madre, dalle ore 15:00, quando il padre prenderà la figlia presso l'abitazione materna, sino alla mattina successiva quando la riaccompagnerà a scuola. Perso Nel periodo non scolastico il padre prenderà la piccola con le stesse modalità, prendendo la figlia alle ore 10:00 presso l'abitazione materna e consegnandola la mattina successiva entro le ore 9:30 sempre presso l'abitazione materna;
-nei fine settimana di competenza del padre, lo stesso prenderà la figlia all'uscita da scuola del venerdì, tenendola con sé sino alla domenica sera alle ore 19:00 nel periodo scolastico. Perso Nel periodo estivo, invece, terrà la piccola nei giorni di venerdì, sabato e domenica riportandola all'abitazione materna nella giornata di lunedì alle ore 8:30;
-in ordine alle festività la minore trascorrerà le festività religiose nel seguente modo: in maniera alternata (iniziando dalla madre) il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o l'01 gennaio, la Domenica di Pasqua o il Lunedi dell'Angelo, comprese le notti. Nel periodo natalizio il padre potrà inoltre tenere la figlia ulteriori 5 giorni, anche consecutivi, previo accordo con la madre e ferma restando l'alternanza di cui al punto precedente;
-per le vacanze estive il sig. potrà trascorrere con la bambina due settimane, anche non Pt_1 consecutive, con avviso alla madre entro il 31.05 di ogni anno del periodo prescelto;
-nel periodo invernale ciascun genitore, potrà trascorrere con la figlia minore una ulteriore settimana, con l'unico obbligo di segnalare entro il 31/12 di ciascun anno l'esatta indicazione delle date di partenza e ritorno da inserire comunque, nel calendario delle frequentazioni già programmato. 3. corrisponderà a entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro Parte_1 Controparte_1
750,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore, somma da rivalutare ogni anno sulla base degli indici ISTAT, oltre al 80% delle spese straordinarie che, in caso di disaccordo, saranno quelle indicate dal protocollo Tribunale di Viterbo;
4. l'assegno unico erogato dall'INPS sarà interamente percepito dalla sig.ra ; Controparte_1
5. dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 5.12.2025
IL PRESIDENTE est. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr. Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al RG N. 2119/2023 avente ad oggetto: dichiarazione di divorzio e pendente TRA
( ) con l' Avv. ALABISO ROBERTO come da Parte_1 C.F._1 procura in atti RICORRENTE E
( ) con l''Avv. CHIARA TRAPANI come Controparte_1 C.F._2 da procura in atti RESISTENTE
CONCLUSIONI: all'udienza del 18.09.2025 le parti hanno trasmesso note scritte contenenti le rispettive conclusioni da ritenersi riportate e trascritte nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti il Sig. conveniva in giudizio la Sig.ra Parte_1 Controparte_1 chiedendo di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le odierne parti in Caprarola (VT) in data 8/09/2013, atto ritualmente trascritto nel registro degli atti di matrimoni dell'indicato Comune (anno 2013, n.15, P.II, S.A. vol.0). A fondamento della domanda deduceva che: a) dalla unione in data 17/03/2018 era nata a Perso Roma la figlia b) che a seguito di insanabili contrasti, era stato instaurato procedimento di separazione personale tra i coniugi dinanzi al Tribunale di Viterbo, giudizio che si era concluso provvedimento n.1413/2020 che omologava l'intervenuto accordo di separazione tra le parti che prevedeva: - l'affidamento condiviso della figlia minore con sua collocazione presso la madre con specifiche modalità di incontro - un contributo per il Parte_2 mantenimento della minore a carico del padre pari ad euro 500,00 mensili oltre al pagamento del 70% delle spese straordinarie;
- il versamento della somma di euro 100,00 mensili in favore della moglie per il mantenimento della stessa;
nulla sulla casa familiare che restava nella disponibilità del ricorrente che ne era proprietario;
b) che sussistevano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio in quanto la sentenza di separazione passata in giudicato ed era decorso il termine di legge senza che mai si fosse più ristabilita l'unione tra le parti. Quanto alle ulteriori condizioni, chiedeva di non riconoscere nulla a titolo di assegno divorzile, sussistendo in capo alla una piena capacità lavorativa anche CP_1 considerando la sua giovane età, mentre con riguardo al contributo per il mantenimento della figlia chiedeva di confermare quanto già stabilito in sede di separazione (euro 500,00 mensili), considerando, al riguardo, la riduzione della sua condizione reddituale che era nel frattempo intervenuta, a causa del venir meno della disciplina del cd. 100% in edilizia di cui aveva beneficiato nella sua attività di geometra. Parte ricorrente rappresentava, inoltre, la propria disponibilità a rinunciare alla propria quota parte dell'assegno unico, garantendo, in ogni caso il pagamento del 70% delle spese straordinarie e richiedendo modalità di incontro con la figlia più ampie in suo favore, così da garantire appieno il diritto alla bigenitorialità. Costituendosi in giudizio parte resistente, aderendo alla domanda di divorzio, contestava le deduzioni e richieste di parte istante deducendo, in particolare che: a) in sede di separazione la nonostante la evidente differenza reddituale tra le parti, aveva accettato la esigua CP_1 somma di € 100.00 mensili a titolo di contributo per il proprio mantenimento, rinunciando, inoltre, come nel presente giudizio, all'assegnazione della casa coniugale, pur in presenza delle condizioni che avrebbero legittimato una siffatta richiesta risultando la figlia minore collocata presso di lei. Dava conto, inoltre, di una serie criticità che la riguardavano direttamente: una invalidità lavorativa del 46%, un'età, 44 anni, che non le permetteva di ottenere lavori remunerativi, propri redditi certamente non elevati (anno 2020: € 4.492; anno 2021: € 7.789; anno 2022: € 10.873; anno 2023: € 12. 605), soprattutto se rapportati a quelli del coniuge;
in particolare i guadagni di quest'ultimo per il solo anno 2022, erano notevolmente incrementati rispetto all'anno precedente (redditi dell'anno 2021 periodo d'imposta 2020 - reddito € 37.054,00; redditi dell'anno 2023 – periodo di imposta 2022- euro € 117.072,00). Aggiungeva, inoltre, che il ricorrente disponeva di auto di lusso (una Range Rover del valore di € 60.000 ed una Bmw) oltre a unità immobiliari. Quanto alle esigenze della minore rappresentava che le stesse si erano notevolmente incrementate, provvedendo lei stessa, in via prevalente, a prendersi cura di ogni esigenza di quest'ultima. Alla luce di tali considerazioni chiedeva di confermare l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con specifiche modalità di incontro padre/figlia e di stabilire un contributo mensile per il mantenimento della bambina fissandolo in euro 2.000,00 oltre al 100% delle spese straordinarie, con assegno unico percepito per intero dalla sig.ra CP_1 come richiesto dallo stesso ricorrente. Nessuna altra domanda veniva svolta.
Nel corso del processo, emessi in data 15.1.2024 i provvedimenti provvisori ed urgenti, ritenute non necessarie le prove richieste (oltre che inammissibili in ragione della modalità di formulazione delle prove orali), dopo l'acquisizione dei documenti reddituali rispettivamente depositati dalle parti, all'udienza del 18.09.2025 la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio.
La domanda di divorzio è fondata e può essere accolta. Risulta provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale e l'emissione di un provvedimento definitivo in merito alla separazione personale. Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nell'anno anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 co. n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987. D'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi. Passando alle valutazioni sulle principali questioni oggetto del presente giudizio, in via Perso preliminare, si ritiene che, con riguardo all'affidamento della figlia minore - circostanza in merito alla quale non v'è contrasto - in aderenza ai principi stabiliti dall'art. 337 ter CC, possa essere disposto l'affidamento condiviso della minore con collocamento prevalente della stessa presso la madre. Del pari, preso atto di quanto concordemente stabilito dalle parti nel corso dell'udienza dell'11.1.2024 con riguardo alle modalità di incontro padre/figlia, appare legittimo disporre in aderenza a quanto finora già stabilito, secondo le modalità indicate in dispositivo. A tal riguardo si segnala l'opportunità di attribuire, in ogni caso, giusta rilevanza alla libera determinazione delle parti nel regolamentare gli incontri padre/figlia, valendo, in particolare, le modalità stabilite con la presente decisione, nel solo caso di disaccordo tra le parti.
La questione che ha animato il presente giudizio ha riguardato le determinazioni da assumere in merito al contributo per il mantenimento della figlia minore, non essendo state avanzate ulteriori domande. Giova rilevare come l'entità di tale contributo mensile fosse stato, dalle stesse parti, fissato in sede di separazione (23.12.2020), in euro 500,00 mensili. Nel presente giudizio parte ricorrente lo aveva indicato in euro 500,00 avendolo, poi, incrementato fino ad euro 600,00 nelle proprie conclusioni. Parte resistente, da parte sua, lo aveva quantificato in euro 2.000,00 mensili. Nei provvedimenti provvisori ed urgenti, infine, tale contributo era stato fissato in euro 900,00 mensili oltre al 70% delle spese straordinarie. A seguito di tali provvedimenti le parti in data 04 e 05/02/2025 hanno depositato le rispettive dichiarazione reddituali e le movimentazioni bancarie, unici atti utilizzabili in questo giudizio in quanto richiesti dal giudice, non potendo, al contrario, trovare ingresso nel presente procedimento la ulteriore, documentazione depositata in data 17.9.205 da parte resistente, documentazione non autorizzata ed in merito alla quale non v'è stato alcun contraddittorio.
Passando alla verifica dei presupposti da considerare al fine delle determinazioni del contributo per il mantenimento dei figli, giova premettere che lo schema legale da seguire (art. 337 ter c.c.) prevede, come regola generale, la necessità che ogni genitore provveda al mantenimento dei figli secondo un principio di proporzionalità. A tal riguardo il dato normativo indica una serie di parametri di riferimento da tenere in considerazione per la quantificazione di detto contributo: 1) le attuali esigenze dei figli, parametro di primaria importanza, da tenere in considerazione come punto essenziale di partenza per le determinazioni da assumere sulla somma ritenuta necessaria a garantire il mantenimento dei figli. Nel caso in esame, al contrario, l'attenzione delle parti si è focalizzata sulle condizioni economiche di parte ricorrente, senza in alcun modo prima verificare e stabilire quali fossero, in concreto, le esigenze della minore: una bambina, giova rilevare, di 7 anni e rispetto alla quale non sono allegate ulteriori e particolari esigenze, se non quelle tipiche di una bambina di quella età. Né inoltre, nulla si è dedotto in merito a quanto fosse nel frattempo intervenuto considerando la attuale richiesta di parte resistente (euro 2.000 mensili) rispetto a quanto le stesse parti, in accordo tra di loro e quindi consapevoli delle effettive esigenze della bambina, avevano concordemente stabilito in euro 500,00 mensili in sede di separazione. 2) le risorse economiche di entrambi i genitori, dato da considerare al fine di garantire il principio di proporzionalità, stabilendo, quindi, il contributo di ogni genitore per il mantenimento dei figli, una volta verificate le loro esigenze. Nel caso in esame i dati reddituali delle parti registrano una netta prevalenza economica del ricorrente rispetto alla resistente. Per il ricorrente: anno 2024 euro 144mila, euro 128mila imponibile a fronte di un reddito di euro 8.550 di parte resistente, imponibile di euro 3.038,00 seppur risultano, per la resistente somme mensili percepite per canoni di locazione (euro 355 da euro 392 da Sacripanti), oltre Per_2 ad euro 196 da Inps (si ritiene per AU). Le parti poi non sono gravate da oneri abitativi. Sempre con riguardo a tale parametro, non si ritiene di poter considerare quanto dedotto da parte resistente circa la mancata richiesta di un assegno divorzile. Tale dato, infatti, non può assumere alcuna valenza, difettando, appunto, la possibilità di verificare l'incidenza che una siffatta determinazione avrebbe avuto sulle generali condizioni economiche delle parti. Né, ancora, considerare la rinuncia operata dalla parte nel richiedere l'assegnazione della casa familiare, considerando, la impossibilità di verificare gli effetti derivanti da tale rinuncia. Né infine, possono essere collegate tale rinunce alle determinazioni sul contributo per i figli, essendo inammissibile incrementare il contributo per i figli in ragione di siffatte rinunce;
3) la circostanza che vede la figlia minore collocata in via prevalente presso la madre, la quale si è finora preso e continua a prendersi cura della stessa, circostanza, quest'ultima, che rende certamente più onerosa la posizione del genitore presso il quale i minori sono collocati.
Ora, alla luce di tali dati, il contributo in questione - in assenza di specifiche allegazioni sugli indicati parametro dopo l'emissione dei provvedimenti provvisori ed urgenti - può essere determinato in euro 750,00, oltre al pagamento del 80% delle spese straordinarie, spese da concordarsi previamente, facendo riferimento, in caso di disaccordo, al protocollo del Tribunale di Viterbo oltre che a quanto già stabilito in sede di seprazione con riguardo alle modalità di richiesta. Tale contributo potrà essere incrementato in un momento successivo, considerando gli effetti derivanti dal decorso del tempo, sulle esigenze dei figli (Cass n. 8927/2012) Quanto, infine, alle spese processuali, l'esito complessivo del giudizio legittima la compensazione delle stesse.
PQM
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e atto celebrato in Caprarola (VT) in data 8/09/2013 e Parte_1 Controparte_1 trascritto nel registro degli atti di matrimoni dell'indicato Comune (anno 2013, n.15, P.II, S.A. vol.0), disponendo la trasmissione della presente decisione all'ufficio dello stato civile dell'indicato Comune per gli adempimenti di legge;
2. affida la figlia minore congiuntamente ai genitori con permanenza presso la madre, con facoltà per il padre di vederla e averla con sé ogni qualvolta lo desideri, previo accordo telefonico con la madre e con preavviso di almeno ventiquattro ore. In caso di disaccordo tra le parti il padre, compatibilmente con gli impegni scolastici, potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo le seguenti modalità:
-il lunedì, quando la bambina trascorrerà il fine settimana con la madre, dalle ore 15:00, quando prenderà la figlia presso l'abitazione materna, sino alla mattina successiva quando la riaccompagnerà a scuola;
-il giovedì, quando la bambina trascorrerà il fine settimana con la madre, dalle ore 15:00, quando il padre prenderà la figlia presso l'abitazione materna, sino alla mattina successiva quando la riaccompagnerà a scuola. Perso Nel periodo non scolastico il padre prenderà la piccola con le stesse modalità, prendendo la figlia alle ore 10:00 presso l'abitazione materna e consegnandola la mattina successiva entro le ore 9:30 sempre presso l'abitazione materna;
-nei fine settimana di competenza del padre, lo stesso prenderà la figlia all'uscita da scuola del venerdì, tenendola con sé sino alla domenica sera alle ore 19:00 nel periodo scolastico. Perso Nel periodo estivo, invece, terrà la piccola nei giorni di venerdì, sabato e domenica riportandola all'abitazione materna nella giornata di lunedì alle ore 8:30;
-in ordine alle festività la minore trascorrerà le festività religiose nel seguente modo: in maniera alternata (iniziando dalla madre) il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o l'01 gennaio, la Domenica di Pasqua o il Lunedi dell'Angelo, comprese le notti. Nel periodo natalizio il padre potrà inoltre tenere la figlia ulteriori 5 giorni, anche consecutivi, previo accordo con la madre e ferma restando l'alternanza di cui al punto precedente;
-per le vacanze estive il sig. potrà trascorrere con la bambina due settimane, anche non Pt_1 consecutive, con avviso alla madre entro il 31.05 di ogni anno del periodo prescelto;
-nel periodo invernale ciascun genitore, potrà trascorrere con la figlia minore una ulteriore settimana, con l'unico obbligo di segnalare entro il 31/12 di ciascun anno l'esatta indicazione delle date di partenza e ritorno da inserire comunque, nel calendario delle frequentazioni già programmato. 3. corrisponderà a entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro Parte_1 Controparte_1
750,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore, somma da rivalutare ogni anno sulla base degli indici ISTAT, oltre al 80% delle spese straordinarie che, in caso di disaccordo, saranno quelle indicate dal protocollo Tribunale di Viterbo;
4. l'assegno unico erogato dall'INPS sarà interamente percepito dalla sig.ra ; Controparte_1
5. dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 5.12.2025
IL PRESIDENTE est. Eugenio Maria Turco