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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/02/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N.N. 65/2017 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
Prima Sezione Civile
In composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 65/2017 R.Gen.Aff.Cont.,, riservato in decisione alla udienza del 19 novembre 2024, con concessione alle parti di giorni 60 per il deposito delle memorie conclusionali e di ulteriori 20 giorni per quelle di replica, venuti a scadere il 10 febbraio 2025, vertente
TRA
(P.I.: ), Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t., (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
(C.F.: ), (C.F. Parte_2 C.F._2 Parte_3
), (C.F.: ), tutti rappresentati e C.F._3 Parte_4 C.F._4
difesi, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Nunziata Fusco, unitamente al quale elettivamente domiciliano in Portici, alla Via C. e L. Giordano n. 14;
- OPPONENTI–
CONTRO
P.I.: , in persona del legale rappresentante p.t., e per essa quale Controparte_1 P.IVA_2
mandataria (già P.I.: , in persona del legale CP_2 CP_3 P.IVA_3
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 14.06.2017, dall'avv. Cecilia Uva, unitamente alla quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via Ugo Iutta n. 4;
- OPPOSTA –
E
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., e per essa Controparte_4 P.IVA_4
quale mandataria (già P.I.: ), in persona del legale CP_2 CP_3 P.IVA_3
Procedimento N. 65/2017 R.G.– Sentenza - Pag. 1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 27.11.2017, dall'avv. Cecilia Uva, unitamente alla quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via Ugo Iutta n. 4;
- TERZA INTERVENTRICE AI SENSI DELL'ART. 111 c.p.c. -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2373/2016 in materia di contratti bancari.
Conclusioni: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 19.11.2024.
Svolgimento del processo.
1. Con decreto n. 2373/2016 emesso in data 9 novembre 2016 e notificato il 22-23 novembre 2016, questo Tribunale, su istanza della per il tramite della mandataria ha Controparte_1 CP_3
ingiunto alla società (d'ora in poi per brevità Parte_5
“ ”), in qualità di debitore principale e a , e Parte_5 Parte_2 Pt_4 Pt_3
nella veste di garanti per fideiussione della predetta società, il pagamento della somma di Parte_1
euro 39.757,89, di cui euro 39.468,94 quale saldo debitore del conto corrente n. 10362014, euro 68,90
a titolo di saldo debitore del rapporto di conto corrente n. 10369889 ed euro 220,05 quale saldo debitore del contratto di conto corrente flexicredito n. 10574940, con il carico degli interessi e delle spese della procedura monitoria.
2. Avverso il predetto decreto ingiuntivo hanno proposto opposizione tutti gli ingiunti, lamentando con un unico motivo di opposizione la violazione da parte della Banca dell'art. 1956 c.c. per avere continuato a concedere credito alla correntista nonostante fosse consapevole, Parte_5 come desumibile dalla riduzione dell'anticipo fatture concesso dalla banca nel gennaio del 2005 per euro 50.000,00 ad 30.000,00 nel maggio del 2012, delle difficoltà economiche della società. Hanno, quindi, insistito per la revoca del decreto ingiuntivo opposto o, in subordine, per la rideterminazione delle somme dovute alla banca a mezzo di una CTU contabile da espletarsi in corso di causa.
3. Ha resistito all'opposizione per il tramite della mandataria (che nelle more Controparte_1 CP_3 ha cambiato la propria denominazione in in seguito breviter “ , eccependo CP_2 CP_5
l'inammissibilità dell'opposizione spiegata dai garanti in considerazione del carattere autonomo della garanzia prestata e la sua totale infondatezza nel merito. Ha, quindi, concluso, previa concessione della provvisoria esecuzione, per il rigetto co integrale conferma del titolo monitorio.
4. Con provvedimento del 15.06.2017 è stata concessa la provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648
c.p.c. ed è stato vanamente delegato alle parti il tentativo obbligatorio di mediazione, con rinvio della causa all'udienza del 28.11.2017.
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5. Con comparsa di costituzione depositata telematicamente in data 27.11.2017 è intervenuta in giudizio per il tramite della mandataria (nelle more divenuta Controparte_4 CP_3
, in qualità di cessionaria del credito, facendo proprie tutte le difese già spiegate in atti. CP_2
6. Sono stati, quindi, assegnati alle parti i termini per lo scambio delle memorie istruttorie e, all'esito la causa è stata spedita dall'allora giudice istruttore per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 25.11.2021, poi differita al 14 dicembre 2023. Indi, nel subentro dello scrivente magistrato (solo a far data dal 14 giugno 2022), è stata rinviata d'ufficio per un periodo di congedo ordinario per maternità, al 19 novembre 2024, allorquando, sulle conclusioni rassegnate in via definitiva dai procuratori costituiti a mezzo dell'autorizzato deposito di note scritte, è stata riservata a sentenza con l'assegnazione del duplice termine di legge per lo scambio degli scritti difensivi finali.
Svolgimento del processo.
1. In limine litis, deve darsi atto che si è costituita in giudizio la per il Controparte_4
tramite della mandataria (nelle more divenuta , nella qualità di cessionaria del CP_3 CP_2
credito in forza del contratto di cessione di crediti in blocco stipulato con la in data Controparte_1
14 luglio 2017, documentata mediante la produzione dell'estratto in gazzetta ufficiale, senza, tuttavia, che sia stata chiesta l'estromissione dal giudizio dell'istituto di credito cedente.
Come è noto, la cessione del credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso di intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (cass. Civ. Sez. I, sent. 22424 del 22 ottobre 2009).
Ciò in quanto, come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, << la successione per atto tra vivi a titolo particolare nel diritto controverso, disciplinata dall'art. 111 c.p.c., concerne la titolarità attiva e passiva dell'azione, e non già la capacità di agire applicata al processo, con la conseguenza che essa non far venir meno né l'interesse ad agire o resistere in capo agli originari attori o convenuti, né la legittimazione dell'originario titolare del diritto. Tale legittimazione, tuttavia, ha portata meramente sostitutiva e processuale, con la conseguenza che gli effetti sostanziali della pronuncia si spiegano solo nei confronti dell'effettivo nuovo titolare, sia o meno il medesimo intervenuto in giudizio>> (Cass. civ., Sez. III, sentenza n. 22503 del 23 ottobre 2014; Cass. Civ.
SS.UU. sentenza n. 22727 del 3 novembre 2011).
Procedimento N. 65/2017 R.G.– Sentenza - Pag. 3
In applicazione dei summenzionati principi, siccome, come detto, non è stata neppure chiesta la estromissione dal giudizio di la presente sentenza deve essere pronunciata nei confronti CP_1
delle parti originariamente costituite.
2. Tanto premesso, venendo al merito, mette conto, in diritto, innanzitutto evidenziare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, il cui oggetto non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza – e non a quello anteriore della domanda o del provvedimento opposto – dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (Cass. SS. UU. n. 7448/1993; Cass. n. 4121/2001; Cass. n.
15339/2000). Ne segue che il creditore opposto può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (cfr. Cass. n. 14473/2019, n. 9927/2004 e n. 10280/1990).
In sintonia con siffatta natura giuridica, l'ordinario processo di cognizione introdotto dalla opposizione ha inizio con il ricorso del creditore che contiene in sé, sia l'azione sommaria sia quella ordinaria (che emerge solo di fronte all'eventuale opposizione).
Ne consegue, sul piano della situazione sostanziale, che mentre il creditore mantiene la veste sostanziale di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto e, coerentemente sul piano processuale, che l'atto di opposizione, pur avendo la struttura dell'atto di citazione, presenta il contenuto della comparsa di risposta con la quale si chiede il rigetto anche parziale della domanda
(Cass. n. 2124/1994).
Con specifico riferimento poi all'azione intrapresa dalla banca per ottenere il pagamento del saldo passivo del conto corrente, la Cassazione ha copiosamente e anche recentemente ribadito che l'istituto di credito ha l'onere di produrre in giudizio il contratto e i relativi estratti conto a partire dalla data della sua apertura (cfr. Cass. n. 13139/2023, n. 9365/2018 e n. 23313/2018)
3.1 Alla luce di tale premessa, deve ritenersi che la opposta abbia pienamente assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente, mediante la produzione in giudizio dei contratti di conto corrente ordinario n. 10362014 e n. 10369889 e del contratto di conto corrente flexicredito n. 10574940, in uno con la serie integrale degli estratti conto analitici e scalari.
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Ha, inoltre, offerto in comunicazione il contratto di garanzia omibus rilasciata da , Parte_2
e in favore della fino alla concorrenza di euro Pt_4 Pt_3 Parte_1 Parte_6
100.000,00.
3.2. Ora, come si è detto in parte narrativa, l'opposizione è sostanzialmente incentrata sulla violazione dell'art. 1956 c.c. imputata alla banca. In particolare, gli opponenti sostengono che l'istituto di credito avesse continuato a concedere credito alla pur essendo consapevole del Parte_5
peggioramento delle condizioni patrimoniali di quest'ultima.
In proposito, si può dire ormai acquisito il principio secondo il quale la fideiussione che, come nella specie, contenga la clausola “a semplice/prima richiesta” debba essere qualificata come garanzia autonoma priva del vincolo di accessorietà con l'obbligazione principale, vincolo invece esistente e
“tipizzante” il negozio fideiussorio (cfr. (cfr. Cass. Civ. S.U. n. 3947/2010, Cass. Civ. n. 11890/2008, nonché Cass. Civ. n. 22233/14; 19736/11).
In linea astratta, il principio di pacifica applicazione, se comporta l'inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 1957 c.c., non porta tuttavia ad escludere l'applicabilità al contratto autonomo di garanzia del disposto di cui all'art. 1956 c.c. “liberazione del fideiussore per obbligazione futura”.
Infatti, la liberazione del fideiussore derivante dal disposto di cui all'art. 1956 c.c. non risulta di per sé derivante dal vincolo di accessorietà tra obbligazione del debitore principale e obbligazione del garante, ma, piuttosto, riguardare una esigenza di protezione del garante che prescinde dalla esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale, e può essere considerata meritevole di tutela anche nelle ipotesi in cui tale collegamento sia assente, risolvendosi, in sostanza, nella applicazione del canone generale di buona fede al rapporto tra beneficiario della garanzia e garante, canone la cui mancata applicazione rispetto a tale rapporto non risulta giustificata dal carattere autonomo della garanzia, anche in presenza del quale la condotta del beneficiario che abusi della propria posizione in spregio di quella del garante merita dunque di essere sanzionata con la liberazione del garante, così come, sempre nell'ipotesi di garanzia autonoma, la assenza di accessorietà tra il rapporto principale e quello di garanzia non impedisce al garante l'exeptio doli laddove il beneficiario escuta il garante pur se consapevole della sopravvenuta estinzione del debito garantito.
È evidente che il problema concreto risiede nella prova che il garante deve fornire della sussistenza dei presupposti dell'applicabilità dell'art. 1956 c.c.: concessione di ulteriore credito al debitore principale;
peggioramento significativo delle condizioni patrimoniali del debitore del rapporto garantito;
la sopravvenienza di tale modifica in peius delle condizioni patrimoniali rispetto alla stipulazione della fideiussione e che tale peggioramento sia tale da mettere a repentaglio la solvibilità
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del debitore e rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito;
la conoscenza, da parte del creditore, di tale deterioramento patrimoniale;
l'assenza di speciale autorizzazione del fideiussore all'elargizione di ulteriore credito al debitore principale.
Nel caso in disamina tale prova, che incombeva senza dubbio sugli opponenti, non è stata in alcun modo fornita.
Ed invero, giova rilevare che l'art. 4 della fideiussione prestata dagli odierni opponenti sanciva l'obbligo per i garanti di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e di informarsi dei suoi rapporti con la banca.
Ma non emerge dagli atti che gli opponenti, avvalendosi della facoltà contemplata dal richiamato art. 4, abbiano richiesto notizie circa l'entità dell'esposizione debitoria maturata in capo alla
[...]
. Parte_5
Discende dalla richiamata pattuizione negoziale, che i garanti non possono lamentare di avere ignorato quale fosse la reale situazione patrimoniale della debitrice, atteso che, per contratto, essi erano tenuti ad informarsi di tanto.
Ciò tanto più ove si consideri che la garanzia risulta sottoscritta il 30.05.2012, ovvero proprio nel momento in cui nell'atto di citazione si sostiene che la banca avesse avuto consapevolezza delle difficoltà economiche della società alla quale aveva ridotto l'affido per anticipo fatture dagli originari euro 50.000,00 (concesso nel 2005) ad euro 30.000,00.
A tanto deve poi aggiungersi che, come emerge dall'intestazione dell'atto di citazione, Parte_1
era il legale rappresentante della società e, quindi, questi era in grado di avere piena
[...]
conoscenza dello stato di salute della società e anche di intervenire per impedire la sua negativa gestione.
Ed infatti, non può configurarsi una violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune, o dev'essere presunta tale, come nell'ipotesi in cui debitrice sia una società nella quale il fideiussore ricopre la carica di amministratore
(cfr. Trib. Milano Sez. VI, 15/07/2010; Cass. civ., Sez. I, 21/02/2006 n. 3761).
4. Le esposte considerazioni giustificano il rigetto dell'opposizione, senza che - in difetto di specifiche censure circa l'applicazione di condizioni illegittime da parte della ai rapporti di CP_5
conto corrente per cui è causa – possa darsi luogo alla più volte sollecitata CTU che assumere un carattere inammissibilmente esplorativo, non potendo detto mezzo istruttorio essere utilizzato al fine di sopperire all'onere allegatorio e probatorio incombente sulle parti. Discende da tanto che il decreto ingiuntivo opposto essere dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
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5. Gli opponenti, in applicazione del principio di soccombenza (art. 91 c.p.c.), vanno condannati in solido per la comunanza dell'interesse ai sensi dell'art. 97 c.p.c., alla rifusione delle spese di lite in favore della opposta, nella misura liquidata - in assenza del deposito della specifica notula da parte del patrono della parte vittoriosa - in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi (in ragione della semplicità delle questioni affrontate e dell'attività in concreto svolta) previsti dal D.M. 55/2014, così come integrato dal successivo D.M. 147/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, per le cause di valore compreso tra euro 26.000,00 ed euro 52.000,00 (così determinato in base all'importo del credito ingiunto).
5.1. Ritiene, invece, il Tribunale che la volontarietà dell'intervento della terza cessionaria e la mancata estromissione dal giudizio dell'istituto di credito cedente giustifica la compensazione delle spese di lite in parte qua.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo n. 2373/2016, emesso da questo Tribunale in data 9.11.2016 e notificato il 22-23.11.2016, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
2) condanna gli opponenti, in solido, alla rifusione in favore della in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., e per essa della , in persona del legale rappresentante p.t., CP_2
delle spese di lite che si liquidano in euro 3.809,00 per compenso professionale (di cui euro 851,00 per la fase di studio, euro 602,00 per quella introduttiva, euro 903,00 per quella istruttoria ed euro
1.453,00 per quella decisionale), oltre spese generali nella misura del 15 %, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Nola, il 17/02/2025
Il Giudice
(dott. ssa Donatella Cennamo)
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