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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 21/10/2025, n. 1295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1295 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa AB
UZ, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza odierna, promossa da:
Parte_1 con l'avv. PEZZUTO ANDREA FRANCESCO
Ricorrente
Contro
CP_1 con l'avv. ZAMBONI GIULIANO
Resistente
Oggetto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Nell'ambito del presente giudizio l'istante ha depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo chiedendo il riconoscimento del requisito sanitario ivi indicato e, in particolare, la sussistenza di una condizione di invalidità utile ai fini del riconoscimento della prestazione sanitaria invocata (indennità di accompagnamento).
Espletate le attività tecniche necessarie alla verifica della sussistenza dei requisiti legittimanti il riconoscimento di tale prestazione, il consulente incaricato ne ha escluso la sussistenza.
Quindi, assegnato il termine per la formulazione delle dichiarazioni di contestazione delle conclusioni raggiunte dal Consulente tecnico d'Ufficio, la ricorrente ha fatto pervenire la propria dichiarazione di dissenso cui ha fatto seguito il deposito del ricorso.
Si è costituito l' che, ricostruiti gli aspetti problematici connessi alla seconda fase Controparte_3 del giudizio di opposizione con riferimento alle attività consentite e quelle precluse, ha contestato la fondatezza della richiesta assumendo la correttezza e l'esaustività della consulenza medico-legale espletata in sede di atp. Istruita la causa con il rinnovo della ctu, all'udienza odierna, all'esito della discussione, il Giudice decideva come da dispositivo, con sentenza recante contestuale motivazione.
***
La domanda attrice relativa alla richiesta di indennità di accompagnamento è infondata e deve esser rigettata per le ragioni di seguito esposte, con assorbimento di qualsiasi altra questione anche di carattere preliminare.
Le censure sollevate dall'istante avverso le conclusioni del ctu (tese a contestare la non corretta valutazione dello stato di invalidità della ricorrente in considerazione della gravità delle patologie riscontrate), infatti, non risultano fondate.
Tanto emerge alla luce delle risultanze del procedimento di opposizione ad atp che complessivamente offrono elementi sufficienti e determinanti ai fini della decisione.
Il ctu nominato in fase di merito, infatti, dott.ssa , con motivazioni rese in forza di Persona_1 ragionamento logico immune da vizi e censure, da cui lo scrivente magistrato ritiene di non doversi discostare, ha accuratamente valutato il complesso di patologie accertate, giungendo ad escludere la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del requisito sanitario utile ai fini dell'ammissione del beneficio richiesto.
Ed invero, lo stesso consulente, ha effettuato le sue valutazioni cliniche così come ampiamente argomentato nella perizia resa, alla quale integralmente si rimanda, riportandosene qui, per brevità, le sole conclusioni: “Dalla disamina della documentazione medica visionata e dalle risultanze degli accertamenti eseguiti, è possibile rispondere con parere motivato ai quesiti posti dalla S.V. Ill.ma.
Il sig. , di anni 77, risulta affetto dalle seguenti patologie invalidanti: Parte_1
• EV US OO in esiti di maculopatia essudativa evoluta pluritrattata con IVT in OO, cataratta OD, esiti di vitrectomia e impianto di IOL in OS (VcOD 0,15; VnOS conta dita a 1 metro) (cod. 5031);
• Cardiopatia ipertensiva con lieve insufficienza mitralica ed extrasistolia ventricolare in compenso (I Classe Nyha – FE 61%) (cod. 6442);
• Canalolitiasi geotropa con episodi di vertigini recidivanti (cod. 4106);
• Ipoacusia neurosensoriale bilaterale di medio grave entità (cod. 4005);
• Ipertrofia RO GN (cod. 6204).
Le infermità suddette (esclusa quella a carico dell'apparato visivo) ossia:
• Cardiopatia ipertensiva con lieve insufficienza mitralica ed extrasistolia ventricolare in compenso (I Classe Nyha – FE 61%) (cod. 6442);
• Canalolitiasi geotropa con episodi di vertigini recidivanti (cod. 4106);
• Ipoacusia neurosensoriale bilaterale di medio grave entità (cod. 4005); • Ipertrofia RO GN (cod. 6204).
sono in grado di determinare, per il ricorrente, “difficoltà persistenti gravi a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età di appartenenza (100%)”, con decorrenza dal mese di settembre 2023.
Tuttavia si precisa che l'infermità relativa all'apparato visivo:
• EV US OO in esiti di maculopatia essudativa evoluta pluritrattata con IVT in OO, cataratta OD, esiti di vitrectomia e impianto di IOL in OS (VcOD 0,15; VnOS conta dita a 1 metro) (cod. 5031); si caratterizza per la presenza di un deficit visivo inquadrabile nei requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento di una condizione di cecità civile parziale o con residuo visivo. Tuttavia il ricorrente ha riferito in anamnesi di non aver mai presentato istanza per il riconoscimento dello status di cieco civile.
Per quanto innanzi descritto, tale condizione visiva, unitamente alle restanti patologie riscontrate ed in concorso con le stesse, non appare in grado di determinare né una impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore né un'incapacità al compimento degli atti quotidiani della vita in misura tale da rendere necessaria un'assistenza continua per il ricorrente (non sussistono i requisiti sanitari utili al riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento).”
Avverso tali risultanze inoltrate in bozza alle parti pervenivano le sole note critiche del legale della ricorrente pure dettagliatamente vagliate dal Ctu - siccome ampiamente argomentato nella perizia resa alla quale, per brevità, integralmente si rimanda - che, all'esito, rendeva la sua consulenza definitiva confermandola in ogni sua parte.
Le conclusioni cui giunge il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto)
- la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che
- secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione
(anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza”: così, in motivazione, Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn°
125/2003, 12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n° 9929/94. Tanto, evidentemente, come nella specie, ove le contrarie argomentazioni delle parti ovvero i vizi e le omissioni rilevate non sono tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche
Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
È del tutto evidente dunque come, nell'ambito del presente giudizio, il ctu nominato in sede di merito, alla luce del riesame della documentazione in atti, con motivazioni rese in forza di ragionamento logico immune da vizi e scevro da censure, da cui lo scrivente magistrato ritiene di non doversi discostare, ha accuratamente valutato il complesso di patologie accertate, giungendo ad escludere la sussistenza delle condizioni utili al riconoscimento del requisito sanitario necessario ai fini della concessione del beneficio richiesto.
Tanto premesso, il Tribunale ritiene che non ricorrano i presupposti per modificare l'esito delle conclusioni del ctu avendo lo stesso valutato la situazione clinica globale del paziente tenendo conto di ogni patologia riscontrata.
Le spese di lite vista la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. cpc devono esser dichiarate irripetibili. CP_ Spese di ctu a carico dell'
P.T.M. definitivamente pronunciando, così provvede:
a) - rigetta il ricorso;
b) - spese di lite irripetibili. CP_ c)- Spese di ctu a carico dell'
Brindisi, 21/10/2025
Il Giudice
AB UZ