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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 21/10/2025, n. 2785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2785 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2950/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. ER SI LL Presidente rel. dr. CE Distefano Consigliere dr. Irene Lupo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA MONTE GRAPPA 9/B - 20044 ARESE - presso lo studio dell'avv. TURCO GIANNI ( ), che lo rappresenta e C.F._2
difende come da delega in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in VIA FREGUGLIA 1 - 20100 MILANO - presso lo studio dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI MILANO, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
pagina 1 di 9 APPELLATA
E
(C.F. ) CP_2 C.F._3
APPELLATA - CONTUMACE
Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Causa avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 7674/2024 emessa dal
Tribunale di Milano in data 19/07/2024 e pubblicata in data 16/08/2024.
CONCLUSIONI PER Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis: in via pregiudiziale e cautelare sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto. in via principale e nel merito:
- Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 7674/2024 emessa dal Tribunale di Milano, Giudice dott.
CE IC, nel procedimento RG. 30062/2021 pubblicata il 16.08.2024 e non notificata dalla controparte, accertare l'assenza dei presupposti richiesti dall'art. 2901
c.c. e nello specifico di alcuna consapevolezza lesiva in capo al signor ed Pt_1
eventus damni, come da conclusioni di cui al giudizio di primo grado.
Conseguentemente disattendere tutte le avverse eccezioni, istanze e domande che verranno formulate dall'appellata per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
In via subordinata:
- Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa l'appello proposto in tema di spese di liti del giudizio di primo grado e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 7674/2024 emessa dal Tribunale di Milano, Giudice dott. CE IC, nel procedimento pagina 2 di 9 RG. 30062/2021 pubblicata il 16.08.2024 e non notificata dalla controparte, riconoscendo la soccombenza reciproca e pertanto facendo applicazione dell'art. 92 co.
2 c.p.c., disponendo la compensazione delle spese di liti relativa al giudizio di primo grado.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio e, in subordine rispetto a tale punto, la compensazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio.”
CONCLUSIONI PER Controparte_1
“Pertanto alla luce dei suindicati elementi ut supra rappresentata e difesa chiede, CP_1
contariis reiectis, che l'appello venga rigettato, in quanto destituito di fondamento e venga confermata interamente la sentenza emessa dal Tribunale di Milano e pertanto condannata controparte alla refusione delle spese di entrambi i giudizi.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvedeva:
- rigettava la domanda di simulazione assoluta e di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. proposte dall nei Controparte_1
confronti dei convenuti e Controparte_3 CP_2
- accoglieva l'azione revocatoria proposta dall' e Controparte_1
per l'effetto dichiarava l'inefficacia nei suoi confronti dell'atto di donazione, sottoscritto il 15/01/2018, con il quale donava alla Controparte_3
figlia la proprietà dell'appartamento facente parte di un fabbricato CP_2
sito nel Comune di Arese (MI) – foglio 3, particella 99, subalterno 8;
- condannava i convenuti e in solido Controparte_3 CP_2
tra di loro, alla rifusione delle spese di lite in favore dell Controparte_1
.
[...]
La vicenda può essere sunteggiata come segue. pagina 3 di 9 L (d'ora in avanti ) citava in Controparte_1 Controparte_1
giudizio e (d'ora in avanti anche convenuti) Controparte_3 CP_2
proponendo, avverso l'atto di donazione sottoscritto da questi ultimi in data 15/01/2018,
l'azione di simulazione assoluta e l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c..
Si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto di tutte le domande Controparte_3
proposte dall;
non si costituiva la quale veniva Controparte_1 CP_2
conseguente dichiarata contumace dal Giudice di prime cure.
Il Tribunale dopo aver concesso i termini per memorie, e senza il compimento di attività istruttoria, fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni e, in tale sede, tratteneva la causa in decisione previa assegnazione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 190 c.p.c..
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 7674/2024, rigettava la domanda di simulazione assoluta;
accoglieva, invece, l'azione revocatoria ordinaria - ritenendone sussistenti tutti i presupposti - e per l'effetto, dichiarava l'inefficacia nei confronti dell dell'atto di donazione posto in essere dalle parti convenute in Controparte_1
data 15/01/2018. Conseguentemente, condannava i convenuti alla rifusione delle spese di lite in favore dell . Controparte_1
Avverso la summenzionata sentenza propone appello Controparte_3
affidandolo a tre motivi.
1) Con il primo motivo l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il
Tribunale ritiene sussistente il presupposto oggettivo dell'eventus damni. Il
Tribunale, seguendo la ricostruzione proposta dall'appellante, avrebbe adottato una decisione contrastante con il dato documentale, dal quale emergerebbe che prima di procedere con la donazione dell'immobile oggetto del contendere, sarebbero stati acquistati altri immobili;
secondo l'appellante, in tal modo, il patrimonio immobiliare sarebbe rimasto nella sostanza invariato e risulterebbe tale da consentire l'eventuale soddisfazione coattiva delle pretese dell CP_1
pagina 4 di 9 delle con un valore pari a € 224.157,00 e non pari a € 114.027,48 come CP_1
erroneamente indicato dal primo Giudice. Sempre secondo l'appellante dovrebbe tenersi in considerazione il valore dei beni mobili registrati e del reddito percepito nel 2018, quest'ultimo aggredibile integralmente e non nella misura di 1/5.
2) Con il secondo motivo l'appellante contesta la sentenza nella parte in cui il
Tribunale accerta la sussistenza dell'elemento soggettivo. Secondo l'appellante con la donazione sub revoca non sarebbe stata perseguita alcuna finalità elusiva, posto che lo stesso atto di donazione è stato preceduto da altri atti volti ad accrescere il patrimonio. Deduce l'appellante che il complessivo valore patrimoniale e reddituale sussistente al netto della donazione sarebbe in grado di consentire il soddisfacimento del credito dell' . Controparte_1
3) Con il terzo motivo l'appellante impugna il capo della sentenza in cui il Tribunale dispone la sua condanna, in solido con alla rifusione delle spese di CP_2
lite del primo grado di giudizio in favore dell' . Ritiene Controparte_1
l'appellante che, stante l'intervenuto rigetto della domanda di simulazione assoluta proposta dall' , il Tribunale, versandosi in un'ipotesi Controparte_1
di soccombenza reciproca, avrebbe potuto compensare le spese di lite.
Si è costituita in giudizio l e ha chiesto il rigetto Controparte_1
dell'appello con conferma dell'appellata sentenza.
Alla prima udienza del 17/04/2025, rilevata l'omessa citazione in giudizio di CP_2
è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della litisconsorte
[...]
necessaria.
All'udienza del 18/09/2025, dichiarata la contumacia di anche in sede CP_2
d'appello (alla quale era stata notificata la citazione in giudizio), il Presidente istruttore ha invitato le parti a precisare le conclusioni e, previa assegnazione di un termine fino al giorno 01/10/2025 per il deposito di memorie conclusionali, ha fissato l'udienza per la discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. dinnanzi al Collegio. All'udienza del pagina 5 di 9 09/10/2025 le parti hanno discusso la causa oralmente e la Corte, all'esito della discussione, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Il primo ed il secondo motivo d'appello, strettamente connessi sotto il profilo logico - giuridico possono essere trattati congiuntamente.
Con essi l'appellante ha evidenziato che l'atto di donazione non avrebbe comportato alcuna lesione della garanzia patrimoniale per l'odierna appellante – essendo stato preceduto da altri atti volti ad accrescere il patrimonio disponibile – e che, conseguentemente, sarebbe da escludere la sussistenza dell'eventus damni (e della scientia damni, seguendo l'appellante)
Tali doglianze sono prive di pregio.
In primo luogo l'eventus damni è stato provato, in quanto, come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, il valore dell'immobile donato dall'appellante, stimato in 252.322,56 euro ai sensi dell'art. 79 D.P.R. 602/73, avrebbe potuto soddisfare quasi interamente il debito nei confronti dell' pari a Controparte_1
273.172,81(cfr. doc. n. 2,3,8 e 11 del fascicolo di primo grado dell'appellata).
Peraltro, l'appellante non ha neppure dimostrato di avere un patrimonio residuo idoneo a garantire il credito erariale, giacché, come pure correttamente affermato dal giudice di prime cure: “il contribuente risulta essere proprietario di quote di altri beni immobili, la cui valutazione ex art. 79 DPR 602/73 è pari ad euro 114.027,48”.
A tal riguardo, non è corretto quanto argomentato dall'appellante in merito al valore dei suoi immobili residui, a suo dire di ammontare pari a euro 224.157,00.
Infatti, tale cifra è stata calcolata nel complesso, ovverosia senza valutare la circostanza che tali beni fossero stati acquistati in comproprietà con la moglie;
di conseguenza, se pagina 6 di 9 avesse calcolato solo il valore della sua quota di proprietà, avrebbe ottenuto un risultato pressoché identico alla somma di 114.027,48 euro, come individuata dal giudice di prime cure ai sensi dell'art. 79 D.P.R. 602/73.
Per quanto riguarda i compensi percepiti dal debitore, occorre precisare quanto segue.
A differenza dei redditi da lavoro dipendente, per i quali l'art. 545 c.p.c. quarto comma prevede la soglia di pignorabilità di 1/5, i redditi da lavoro autonomo, come quelli dell'odierno appellante, non sono soggetti a limiti, salvo quanto stabilito dalla giurisprudenza in tema di salvaguardia del cosiddetto “minimo vitale” (cfr. Cass. n. 795 del 2022).
Dunque, astrattamente l' avrebbe potuto aggredire per intero i Controparte_1
compensi spettanti all'appellante, nelle forme del pignoramento presso terzi.
Malgrado ciò, in concreto, tale operazione sarebbe stata onerosa e aleatoria, posto che l' avrebbe dovuto cercare chi fossero i committenti dell'appellante Controparte_1
senza neppure sapere con certezza se i compensi da pignorare potessero soddisfare adeguatamente la sua pretesa creditoria.
Occorre altresì chiarire che vi è un refuso laddove il giudice di prime cure ha statuito che: “la banca dovrebbe affrontare, lunghi giudizi di divisione endoescutiva…”(cfr. p.
12 della sentenza), con tutta evidenza, il giudice di prime cure non si riferiva alla banca ma all . Controparte_1
Alla luce di quanto ricostruito, la privazione dei cespiti immobiliari, da parte dell'appellante, si è sostanziata in una trasformazione in peius della sua garanzia patrimoniale.
Per quanto concerne la scientia damni, vista la gratuità dell'atto dispositivo, essa non deve essere dimostrata in capo al terzo;
per quanto riguarda l'appellante, come correttamente affermato dal giudice di prime cure: “la c.d. scientia fraudis e damni in capo al risulta dimostrata dai seguenti indizi gravi, precisi e concordanti e CP_2
pagina 7 di 9 quindi dalla concatenazione temporale degli eventi, dai quali emerge che il convenuto, al momento della donazione (15 gennaio 2018), ben conosceva le pendenze erariali, e ciò nonostante si era determinato a donare l'immobile alla figlia per sottrarlo alle ragioni creditorie facendolo permanere nella cerchia familiare…. senza alcuna oggettiva ragione giustificatrice, neppure trattandosi di dover tutelare le esigenze di mantenimento di una figlia minorenne o in giovane età (all'epoca quasi quarantenne)”.
Con il terzo motivo di appello l'appellante afferma che le spese di lite avrebbero dovuto essere compensate giacché il giudice di prime cure aveva rigettato la domanda principale sollevata dall , avente ad oggetto l'accertamento della simulazione Controparte_1
assoluta ex art. 1414 c.c. dell'atto di donazione.
Tale doglianza è priva di pregio se si considera che, in ogni caso, la domanda revocatoria è stata accolta pienamente, e dunque è stata legittima la decisione del giudice di prime cure di condannare l'appellante alla rifusione totale delle spese di lite.
Sulla base delle considerazioni svolte, la Corte ritiene che la sentenza impugnata debba essere confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza tra l'appellante e l'appellata . Possono compensarsi Controparte_1
tra la terza chiamata contumace e l . CP_2 Controparte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7674, Controparte_3
pubblicata il 16/08/2024, così dispone:
1. respinge l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante a Controparte_3
rimborsare a , appellata, le Controparte_1
pagina 8 di 9 spese di lite del grado d'appello, liquidate in euro 14.539,00 oltre accessori tariffari, previdenziali e fiscali di legge;
dichiara compensate le spese del grado tra la terza chiamata contumace e l CP_2 CP_1
[...]
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, da parte dell'appellante a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art.
1 comma 17 della L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano in camera di consiglio in data 9/10/2025
Il Presidente rel. est.
ER SI LL
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. ER SI LL Presidente rel. dr. CE Distefano Consigliere dr. Irene Lupo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA MONTE GRAPPA 9/B - 20044 ARESE - presso lo studio dell'avv. TURCO GIANNI ( ), che lo rappresenta e C.F._2
difende come da delega in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in VIA FREGUGLIA 1 - 20100 MILANO - presso lo studio dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI MILANO, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
pagina 1 di 9 APPELLATA
E
(C.F. ) CP_2 C.F._3
APPELLATA - CONTUMACE
Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Causa avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 7674/2024 emessa dal
Tribunale di Milano in data 19/07/2024 e pubblicata in data 16/08/2024.
CONCLUSIONI PER Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis: in via pregiudiziale e cautelare sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto. in via principale e nel merito:
- Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 7674/2024 emessa dal Tribunale di Milano, Giudice dott.
CE IC, nel procedimento RG. 30062/2021 pubblicata il 16.08.2024 e non notificata dalla controparte, accertare l'assenza dei presupposti richiesti dall'art. 2901
c.c. e nello specifico di alcuna consapevolezza lesiva in capo al signor ed Pt_1
eventus damni, come da conclusioni di cui al giudizio di primo grado.
Conseguentemente disattendere tutte le avverse eccezioni, istanze e domande che verranno formulate dall'appellata per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
In via subordinata:
- Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa l'appello proposto in tema di spese di liti del giudizio di primo grado e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 7674/2024 emessa dal Tribunale di Milano, Giudice dott. CE IC, nel procedimento pagina 2 di 9 RG. 30062/2021 pubblicata il 16.08.2024 e non notificata dalla controparte, riconoscendo la soccombenza reciproca e pertanto facendo applicazione dell'art. 92 co.
2 c.p.c., disponendo la compensazione delle spese di liti relativa al giudizio di primo grado.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio e, in subordine rispetto a tale punto, la compensazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio.”
CONCLUSIONI PER Controparte_1
“Pertanto alla luce dei suindicati elementi ut supra rappresentata e difesa chiede, CP_1
contariis reiectis, che l'appello venga rigettato, in quanto destituito di fondamento e venga confermata interamente la sentenza emessa dal Tribunale di Milano e pertanto condannata controparte alla refusione delle spese di entrambi i giudizi.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvedeva:
- rigettava la domanda di simulazione assoluta e di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. proposte dall nei Controparte_1
confronti dei convenuti e Controparte_3 CP_2
- accoglieva l'azione revocatoria proposta dall' e Controparte_1
per l'effetto dichiarava l'inefficacia nei suoi confronti dell'atto di donazione, sottoscritto il 15/01/2018, con il quale donava alla Controparte_3
figlia la proprietà dell'appartamento facente parte di un fabbricato CP_2
sito nel Comune di Arese (MI) – foglio 3, particella 99, subalterno 8;
- condannava i convenuti e in solido Controparte_3 CP_2
tra di loro, alla rifusione delle spese di lite in favore dell Controparte_1
.
[...]
La vicenda può essere sunteggiata come segue. pagina 3 di 9 L (d'ora in avanti ) citava in Controparte_1 Controparte_1
giudizio e (d'ora in avanti anche convenuti) Controparte_3 CP_2
proponendo, avverso l'atto di donazione sottoscritto da questi ultimi in data 15/01/2018,
l'azione di simulazione assoluta e l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c..
Si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto di tutte le domande Controparte_3
proposte dall;
non si costituiva la quale veniva Controparte_1 CP_2
conseguente dichiarata contumace dal Giudice di prime cure.
Il Tribunale dopo aver concesso i termini per memorie, e senza il compimento di attività istruttoria, fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni e, in tale sede, tratteneva la causa in decisione previa assegnazione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 190 c.p.c..
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 7674/2024, rigettava la domanda di simulazione assoluta;
accoglieva, invece, l'azione revocatoria ordinaria - ritenendone sussistenti tutti i presupposti - e per l'effetto, dichiarava l'inefficacia nei confronti dell dell'atto di donazione posto in essere dalle parti convenute in Controparte_1
data 15/01/2018. Conseguentemente, condannava i convenuti alla rifusione delle spese di lite in favore dell . Controparte_1
Avverso la summenzionata sentenza propone appello Controparte_3
affidandolo a tre motivi.
1) Con il primo motivo l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il
Tribunale ritiene sussistente il presupposto oggettivo dell'eventus damni. Il
Tribunale, seguendo la ricostruzione proposta dall'appellante, avrebbe adottato una decisione contrastante con il dato documentale, dal quale emergerebbe che prima di procedere con la donazione dell'immobile oggetto del contendere, sarebbero stati acquistati altri immobili;
secondo l'appellante, in tal modo, il patrimonio immobiliare sarebbe rimasto nella sostanza invariato e risulterebbe tale da consentire l'eventuale soddisfazione coattiva delle pretese dell CP_1
pagina 4 di 9 delle con un valore pari a € 224.157,00 e non pari a € 114.027,48 come CP_1
erroneamente indicato dal primo Giudice. Sempre secondo l'appellante dovrebbe tenersi in considerazione il valore dei beni mobili registrati e del reddito percepito nel 2018, quest'ultimo aggredibile integralmente e non nella misura di 1/5.
2) Con il secondo motivo l'appellante contesta la sentenza nella parte in cui il
Tribunale accerta la sussistenza dell'elemento soggettivo. Secondo l'appellante con la donazione sub revoca non sarebbe stata perseguita alcuna finalità elusiva, posto che lo stesso atto di donazione è stato preceduto da altri atti volti ad accrescere il patrimonio. Deduce l'appellante che il complessivo valore patrimoniale e reddituale sussistente al netto della donazione sarebbe in grado di consentire il soddisfacimento del credito dell' . Controparte_1
3) Con il terzo motivo l'appellante impugna il capo della sentenza in cui il Tribunale dispone la sua condanna, in solido con alla rifusione delle spese di CP_2
lite del primo grado di giudizio in favore dell' . Ritiene Controparte_1
l'appellante che, stante l'intervenuto rigetto della domanda di simulazione assoluta proposta dall' , il Tribunale, versandosi in un'ipotesi Controparte_1
di soccombenza reciproca, avrebbe potuto compensare le spese di lite.
Si è costituita in giudizio l e ha chiesto il rigetto Controparte_1
dell'appello con conferma dell'appellata sentenza.
Alla prima udienza del 17/04/2025, rilevata l'omessa citazione in giudizio di CP_2
è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della litisconsorte
[...]
necessaria.
All'udienza del 18/09/2025, dichiarata la contumacia di anche in sede CP_2
d'appello (alla quale era stata notificata la citazione in giudizio), il Presidente istruttore ha invitato le parti a precisare le conclusioni e, previa assegnazione di un termine fino al giorno 01/10/2025 per il deposito di memorie conclusionali, ha fissato l'udienza per la discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. dinnanzi al Collegio. All'udienza del pagina 5 di 9 09/10/2025 le parti hanno discusso la causa oralmente e la Corte, all'esito della discussione, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Il primo ed il secondo motivo d'appello, strettamente connessi sotto il profilo logico - giuridico possono essere trattati congiuntamente.
Con essi l'appellante ha evidenziato che l'atto di donazione non avrebbe comportato alcuna lesione della garanzia patrimoniale per l'odierna appellante – essendo stato preceduto da altri atti volti ad accrescere il patrimonio disponibile – e che, conseguentemente, sarebbe da escludere la sussistenza dell'eventus damni (e della scientia damni, seguendo l'appellante)
Tali doglianze sono prive di pregio.
In primo luogo l'eventus damni è stato provato, in quanto, come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, il valore dell'immobile donato dall'appellante, stimato in 252.322,56 euro ai sensi dell'art. 79 D.P.R. 602/73, avrebbe potuto soddisfare quasi interamente il debito nei confronti dell' pari a Controparte_1
273.172,81(cfr. doc. n. 2,3,8 e 11 del fascicolo di primo grado dell'appellata).
Peraltro, l'appellante non ha neppure dimostrato di avere un patrimonio residuo idoneo a garantire il credito erariale, giacché, come pure correttamente affermato dal giudice di prime cure: “il contribuente risulta essere proprietario di quote di altri beni immobili, la cui valutazione ex art. 79 DPR 602/73 è pari ad euro 114.027,48”.
A tal riguardo, non è corretto quanto argomentato dall'appellante in merito al valore dei suoi immobili residui, a suo dire di ammontare pari a euro 224.157,00.
Infatti, tale cifra è stata calcolata nel complesso, ovverosia senza valutare la circostanza che tali beni fossero stati acquistati in comproprietà con la moglie;
di conseguenza, se pagina 6 di 9 avesse calcolato solo il valore della sua quota di proprietà, avrebbe ottenuto un risultato pressoché identico alla somma di 114.027,48 euro, come individuata dal giudice di prime cure ai sensi dell'art. 79 D.P.R. 602/73.
Per quanto riguarda i compensi percepiti dal debitore, occorre precisare quanto segue.
A differenza dei redditi da lavoro dipendente, per i quali l'art. 545 c.p.c. quarto comma prevede la soglia di pignorabilità di 1/5, i redditi da lavoro autonomo, come quelli dell'odierno appellante, non sono soggetti a limiti, salvo quanto stabilito dalla giurisprudenza in tema di salvaguardia del cosiddetto “minimo vitale” (cfr. Cass. n. 795 del 2022).
Dunque, astrattamente l' avrebbe potuto aggredire per intero i Controparte_1
compensi spettanti all'appellante, nelle forme del pignoramento presso terzi.
Malgrado ciò, in concreto, tale operazione sarebbe stata onerosa e aleatoria, posto che l' avrebbe dovuto cercare chi fossero i committenti dell'appellante Controparte_1
senza neppure sapere con certezza se i compensi da pignorare potessero soddisfare adeguatamente la sua pretesa creditoria.
Occorre altresì chiarire che vi è un refuso laddove il giudice di prime cure ha statuito che: “la banca dovrebbe affrontare, lunghi giudizi di divisione endoescutiva…”(cfr. p.
12 della sentenza), con tutta evidenza, il giudice di prime cure non si riferiva alla banca ma all . Controparte_1
Alla luce di quanto ricostruito, la privazione dei cespiti immobiliari, da parte dell'appellante, si è sostanziata in una trasformazione in peius della sua garanzia patrimoniale.
Per quanto concerne la scientia damni, vista la gratuità dell'atto dispositivo, essa non deve essere dimostrata in capo al terzo;
per quanto riguarda l'appellante, come correttamente affermato dal giudice di prime cure: “la c.d. scientia fraudis e damni in capo al risulta dimostrata dai seguenti indizi gravi, precisi e concordanti e CP_2
pagina 7 di 9 quindi dalla concatenazione temporale degli eventi, dai quali emerge che il convenuto, al momento della donazione (15 gennaio 2018), ben conosceva le pendenze erariali, e ciò nonostante si era determinato a donare l'immobile alla figlia per sottrarlo alle ragioni creditorie facendolo permanere nella cerchia familiare…. senza alcuna oggettiva ragione giustificatrice, neppure trattandosi di dover tutelare le esigenze di mantenimento di una figlia minorenne o in giovane età (all'epoca quasi quarantenne)”.
Con il terzo motivo di appello l'appellante afferma che le spese di lite avrebbero dovuto essere compensate giacché il giudice di prime cure aveva rigettato la domanda principale sollevata dall , avente ad oggetto l'accertamento della simulazione Controparte_1
assoluta ex art. 1414 c.c. dell'atto di donazione.
Tale doglianza è priva di pregio se si considera che, in ogni caso, la domanda revocatoria è stata accolta pienamente, e dunque è stata legittima la decisione del giudice di prime cure di condannare l'appellante alla rifusione totale delle spese di lite.
Sulla base delle considerazioni svolte, la Corte ritiene che la sentenza impugnata debba essere confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza tra l'appellante e l'appellata . Possono compensarsi Controparte_1
tra la terza chiamata contumace e l . CP_2 Controparte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7674, Controparte_3
pubblicata il 16/08/2024, così dispone:
1. respinge l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante a Controparte_3
rimborsare a , appellata, le Controparte_1
pagina 8 di 9 spese di lite del grado d'appello, liquidate in euro 14.539,00 oltre accessori tariffari, previdenziali e fiscali di legge;
dichiara compensate le spese del grado tra la terza chiamata contumace e l CP_2 CP_1
[...]
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, da parte dell'appellante a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art.
1 comma 17 della L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano in camera di consiglio in data 9/10/2025
Il Presidente rel. est.
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