Sentenza 8 ottobre 1974
Massime • 1
La controversia concernente la legittimita del pagamento alla curatela fallimentare di un credito del fallito, che si asserisce essere stato ceduto da quest'ultimo ad un terzo in parziale corrispettivo di un contratto di compravendita, prima della pronunzia del fallimento, risolvendo una questione relativa ad un diritto soggettivo,esula dalla sfera dei poteri amministrativi attinente alla direzione della procedura fallimentare,attribuiti dagli artt 25 e 26 RD 16 marzo 1942 n 267 al giudice delegato ed, in Sede di reclamo, al tribunale fallimentare, e deve essere, invece, decisa nelle forme e con le garanzie del giudizio di cognizione ordinario, in contraddittorio di tutte le parti, incluso il debitore ceduto. Pertanto, qualora il cessionario abbia proposto reclamo contro il provvedimento del giudice delegato che autorizza il debitore a pagare il debito alla curatela fallimentare ed il tribunale, invece di decidere con le forme ordinarie, abbia respinto tale reclamo con il rito camerale di cui al cit art 26, il relativo provvedimento, impugnabile per Cassazione ai sensi dell'art 111 cost, risolvendo una questione di diritto soggettivo, deve essere cassato senza rinvio, poiche il giudizio non puo essere proseguito.*
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/10/1974, n. 2680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2680 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 1974 |
Testo completo
La controversia concernente la legittimita del pagamento alla curatela fallimentare di un credito del fallito, che si asserisce essere stato ceduto da quest'ultimo ad un terzo in parziale corrispettivo di un contratto di compravendita, prima della pronunzia del fallimento, risolvendo una questione relativa ad un diritto soggettivo,esula dalla sfera dei poteri amministrativi attinente alla direzione della procedura fallimentare,attribuiti dagli artt 25 e 26 RD 16 marzo 1942 n 267 al giudice delegato ed, in Sede di reclamo, al tribunale fallimentare, e deve essere, invece, decisa nelle forme e con le garanzie del giudizio di cognizione ordinario, in contraddittorio di tutte le parti, incluso il debitore ceduto. Pertanto, qualora il cessionario abbia proposto reclamo contro il provvedimento del giudice delegato che autorizza il debitore a pagare il debito alla curatela fallimentare ed il tribunale, invece di decidere con le forme ordinarie, abbia respinto tale reclamo con il rito camerale di cui al cit art 26, il relativo provvedimento, impugnabile per Cassazione ai sensi dell'art 111 cost, risolvendo una questione di diritto soggettivo, deve essere cassato senza rinvio, poiche il giudizio non puo essere proseguito.*