Art. 1. Articolo unico.
Il contributo a favore dell'Associazione nazionale tra mutilati ed invalidi di guerra - previsto dal regio decreto-legge 20 dicembre 1929, n. 2163 , convertito nella legge 2 giugno 1930, n. 820 , modificato dal regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 114, dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 645, dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 799 , e dalla legge 18 aprile 1951, n. 295 - e' aumentato da lire 50 a lire 100 mensili a decorrere dalla rata di pensione avente scadenza posteriore al novantesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente legge.
Il contributo a favore dell'Associazione nazionale tra mutilati ed invalidi di guerra - previsto dal regio decreto-legge 20 dicembre 1929, n. 2163 , convertito nella legge 2 giugno 1930, n. 820 , modificato dal regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 114, dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 645, dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 799 , e dalla legge 18 aprile 1951, n. 295 - e' aumentato da lire 50 a lire 100 mensili a decorrere dalla rata di pensione avente scadenza posteriore al novantesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente legge.