Art. 23. Commissione paritetica 1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si puo' procedere alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 20 e all'aliquota IRPEF di cui all'articolo 21, ad opera di un'apposita commissione paritetica nominata dal Governo italiano e dall'Arcidiocesi.
Articolo 22Articolo 24
Articolo 23 della Legge 30 luglio 2012, n. 126
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22 agosto 2012
22 agosto 2012
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