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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 01/08/2025, n. 1021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1021 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Guido Federico Presidente
Dott. Maria Ida Ercoli Consigliere rel.
Consigliere Dott. Anna Bora
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 990/2022 R.G.
promosso da Parte_1 ( C.F. e P.Iva P.IVA_1 ), in persona del legale rappresentante pro/tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via
Epomeo, 81 presso lo studio del suo procuratore Avv. Monica Mandico del foro di Napoli, che la rappresenta e difende(C.F. C.F. 1 giusta procura in atti;
APPELLANTE
nei confronti di Controparte_1 con unico socio, e per essa nella qualità di mandataria
Controparte_2 (già CP_3 rappresentata e difesa per delega in atti dagli Avv.ti Marco Pesenti (C.F. Codice Fiscale_2 ) e
Margherita Domenegotti (C.F. Codice Fiscale_3 elettivamente '
domiciliata presso il loro studio in Viale della Vittoria n. 7, Ancona;
APPELLATA
e nel giudizio riunito n. 991/2022 r.g.
promosso da con unico socio, e per essa nella qualità di mandatariaControparte_1
Controparte_2 (già CP_3 rappresentata e difesa per delega in atti dagli Avv.ti Marco Pesenti (C.F. Codice Fiscale_2 ) e
Margherita Domenegotti (C.F. elettivamente Codice Fiscale_3 '
domiciliata presso il loro studio in Viale della Vittoria n. 7, Ancona;
nei confronti di
( C.F. e P.IvaParte_1 P.IVA_1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in Napoli, alla Via Epomeo, 81 presso lo studio del suo procuratore Avv. Monica Mandico (C.F. C.F. 1 del foro di
Napoli, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come dai rispettivi atti introduttivi e comparse.
Oggetto: opposizione all'esecuzione
FATTI DI CAUSA Il Tribunale di Ancona, con sentenza n. 1060/2022 pubblicata in data
20.09.2022, ha dichiarato l'illegittimità dell'atto di precetto notificato in data 16.02.2021 dalla e per essa quale mandataria, da Controparte_1 alla Pt_1 S.r.l. con cui le si intimava di pagare la CP_3 complessiva somma di euro 619.905,52, oltre interessi e spese successive,
e totale compensazione delle spese di lite.
La Parte_1 propone appello deducendo i motivi di seguito illustrati e chiedendo, in parziale riforma della gravata sentenza in punto di spese di lite, condannare l'opposta al pagamento delle spese del doppio grado.
Controparte_1 e per essa quale mandataria CP_3 costituendosi ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. ed ha concluso chiedendo il rigetto del gravame con vittoria delle spese di lite.
Con separato atto di appello, introduttivo del giudizio 991/20221,
[...]
CP_1 e per essa quale mandataria ha impugnato la CP_3
gravata sentenza chiedendo, in stessa e previa riforma della sospensione, accertare e dichiarare la validità ed efficacia del contratto di mutuo e, conseguentemente, degli atti esecutivi di cui alla procedura esecutiva R.G.E. n. 137/2021, pendente avanti al Tribunale di Ancona, ed il conseguente diritto di Controparte_1 di procedere per l'importo di credito azionato di Euro 619.905,52, oltre interessi convenzionali di mora dal dovuto al saldo;
in ogni caso, accertato il credito di Controparte_1 condannare al pagamento, in favore della odierna appellante, comunque la Parte_1 dell'importo di Euro 619.905,52, ovvero di quella diversa somma accertata nel corso del presente giudizio di gravame, il tutto, con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in favore dell'appellante, con diritto altresì alla restituzione, in favore di delle somme che dovessero essereControparte_1
eventualmente pagate dalla stessa all'appellata a titolo di spese legali liquidate in forza della sentenza di primo grado.
Parte_1 costituendosi nel richiamato giudizio, ha eccepito la tardività dell'appello e la sua inammissibilità ex art. 342 c.p.c. ; in via
subordinata ha eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'appellante per non aver fornito la prova della titolarità del diritto;
nel merito ha l'inidoneità del mutuo, inribadito quanto contratto condizionato, ad assumere la valenza di titolo esecutivo prevedendo l'erogazione delle somme in tempi successivi previa verifica dell'avverarsi delle condizioni ivi allegate. condizionata, e per l'ipotesi di ritenuta fondatezza In via incidentale riproposto la doglianza relativa alla mancanza della dell'appello, ha formula esecutiva sul contratto di vendita
- accollo interno senza rilevanza esterna.
Disposta la riunione dei due giudizi e precisate dalle parti le conclusioni come in epigrafe trascritte, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.) Preliminarmente va esaminata l'eccezione di inammissibilità per tardività dell'appello proposto da Controparte_1
sul rilievoL'eccezione in esame è stata sollevata dalla Parte_1
della intervenuta notificazione della sentenza nei confronti della predetta
Controparte_1 in data 21.9.2022 e della intervenuta notificazione
Controparte_1 solo in data 24.10.2022,dell'appello, da parte della stessa
oltre il termine di giorni trenta.
Controparte_1 la sentenza impugnata è Secondo l' assunto difensivo della il 21.9.22 alle ore 23:59, per cui deve stata notificata da Parte_1
data da cuiritenersi ricevuta il giorno successivo, ossia il 22.9.22,
decorrerebbe il termine breve di 30 gg di cui all'art. 325 c.p.c., fatta applicazione della scissione degli effetti della notifica ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione (Art. 149-bis c.p.c., in combinato disposto con gli art. 147 c.p.c. e 16- septies del d.l. n. 179 del 2012, dichiarato costituzionalmente illegittimo con sent. n. 75/2019 Corte Cost.).
Rileva che la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. art. 16-septies,
comma 1, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv., con modif., in I. 17 dicembre
2012, n. 221, di cui alla sentenza n.75/2019, «nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta» (Corte cost. 9 aprile 2019, n. 75) è stata recepita dalla cd. riforma Cartabia che, all'art. 147 c.p.c., ha disposto che "Le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono essere eseguite senza limiti orari" (Art. 147 comma 2
c.p.c.) e che "Le notificazioni eseguite ai sensi del secondo comma si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna. Se quest'ultima è generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7″ (Art. 147 comma 3 c.p.c.). Osserva, quindi, che non depone in senso contrario la disciplina transitoria della cd. riforma Cartabia, trattandosi di disposizione normativa che codifica la norma di cui al previgente art. 16-septies, comma 1, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, come riscritto a seguito della declaratoria di incostituzionalità (Sent. n. 75/2019 Corte Cost.) 2 , con conseguente infondatezza di quanto eccepito dalla controparte. Risulta incontroverso fra le parti che la ricevuta di accettazione della notificazione della sentenza impugnata effettuata dalla Parte_1 nei
Controparte_1 è stata generata il giorno mercoledì confronti della la ricevuta di avvenuta consegna e che è 21/09/2022 alle ore 23:58:49
stata generata il giorno mercoledì 21/09/2022 alle ore 23:59.
la notifica della sentenza si è Secondo l'assunto della Controparte_1
perfezionata per il notificante mercoledì 21/09/2022 alle ore Parte_1
giovedì 22/09/2022 alle ore 23:59 e per il destinatario, Controparte_1
7.00, per effetto del disposto di cui all'art. art. 16-septies, comma 1, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, come riscritto a seguito della declaratoria di incostituzionalità (Sent. n. 75/2019 Corte Cost.), per cui il termine breve di impugnazione decorre dal giorno 22/09/2022 con conseguente individuazione del termine per l'appello in quello di lunedì 24/10/2022 attesa che il trentesimo giorno sarebbe scaduto sabato 22/10/2022, prorogato di diritto a lunedì 24/10/2022.
La disposizione di cui all'art. 16 septies, comma 1, del d.l. 18.10.2012 n.
179 convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, inserito dall'art. 45-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, è stata dichiarata incostituzionale con sentenza della Consulta n. 75/2019, nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche, la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24, si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta. La successiva disposizione introdotta dalla cd. riforma Cartabia, con cui sono stati aggiunti all'art. 147 c.p.c. due commi al fine di disciplinare il tempo della notificazione eseguita con la posta elettronica certificata, ha dato attuazione ai principi affermati dalla Corte Costituzionale con la richiamata sentenza n. 75 del 2019 stabilendo che le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata possono essere eseguite senza limiti orari e che si perfezionano in momenti diversi per il notificante e per il destinatario, e precisamente: per il notificante al momento in cui è generata la ricevuta di accettazione;
- per il destinatario nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna. Se quest'ultima è generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, alle ore 7.
Tale ultima disposizione non risulta applicabile in base al principio tempus regit actus alla fattispecie in esame in cui si è proceduto alla notificazione nel mese di settembre del 2022 atteso che la disciplina transitoria della cd. riforma Cartabia, contenuta all'art. art. 35 d.lgs. n. 149/2022, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), I. 29 dicembre 2022, n. 197, stabilisce che le "1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". il dies a quo, ai fini della Ne deriva che nella fattispecie in esame va individuato in quello di decorrenza del termine breve di appello, generazione della ricevuta di avvenuta consegna ( mercoledì 21/09/2022 alle ore 23:59) per cui il termine di trenta giorni andava a scadere
venerdì 21 settembre.
L'appello notificato dalla Controparte_1 il successivo 24 settembre risulta, dunque, tardivo.
2.) Va poi disattesa l'eccezione di l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c.
dell'appello principale proposto dalla Parte_1
hannoLe Sezioni Unite della Suprema Corte con recente pronuncia ribadito che: "Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del
2012, conv. con modif. dalla I. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata" (Cass. S.U. Ordinanza n. 36481 del 13/12/2022; v. anche Cass.
S.U.Sentenza, n. 31113 del 28.12.2017).
delle S.U.Si legge nella motivazione della richiamata sentenza n.31113/2017: "Quello che viene richiesto in nome del criterio della
razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata è che la parte appellante ponga il
-
giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. Tutto ciò, inoltre, senza che all'appellante sia richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate". Sulla scorta di questo inquadramento, va rilevato che, nel caso di specie, i motivi proposti dagli appellanti appaiono puntuali rispetto alle
argomentazioni adottate dal primo giudice e sufficientemente specifici in
ragione delle dettagliate censure sollevate in relazione alla decisione impugnata.
3.) Con unico articolato motivo di appello la Parte_1 lamenta la mancata applicazione del principio della soccombenza e censura l'intervenuta compensazione delle spese di lite disposta dal primo giudice sull'erroneo presupposto "novità ermeneutica dei temi e la complessità applicativa di istituti estremamente dibattuti" avendo al contempo il giudicante fatto riferimento a pronunce della giurisprudenza di legittimità da cui emergeva con certezza, e da tempo, che il mutuo condizionato (il medesimo contratto riportava in modo chiaro che si trattava di "un contratto di mutuo condizionato fondiario, che prevede l'erogazione della somma in tempi successivi previa verifica dell'avverarsi delle condizioni ivi elencate) non può costituire titolo esecutivo.
Per tali ragioni, il debitore vittorioso avrebbe avuto diritto a conseguire la condanna al pagamento delle spese di lite a norma degli art. 91 e 92 cpc, non sussistendo in alcun modo l'opportunità di procedere alla compensazione delle spese legali, essendovi stata una soccombenza piena, attesa l'insussistenza di un contrasto giurisprudenziale per cui l'incauta azione esecutiva avrebbe dovuto necessariamente essere sanzionata con il riconoscimento del ristoro delle spese legali, non potendo in alcun modo rimanere a carico del debitore vittorioso.
Con la gravata sentenza si è accertato che "...il contratto condizionato di mutuo fondiario con cui la Parte_2 di Risparmio di Loreto spa concedeva alla Parte_3 un mutuo edilizio a stato avanzamento lavori di €. 900.000,00
è stato stipulato con atto pubblico rogato dal Notaio Dott. Persona_1 il 10 maggio 2007 (doc. 1 allegato all'atto di citazione); -al momento della stipula del a contratto di mutuo non veniva erogata alcuna somma
- in data
11/10/2002 veniva stipulato tra le medesime parti, dinanzi lo stesso Notaio. atto di erogazione e quietanza nel quale veniva dato atto che le condizioni previste nel contratto del 10/5/2007 erano state adempiute e che con quietanza del 1 giugno 2007 il mutuo era stato parzialmente erogato per la somma di €. 700.000,00, rilasciando così quietanza per l'importo residuo di €.
200.000,00". Sulla base di tali elementi il tribunale ha qualificato il contratto di finanziamento sottoscritto dagli opponenti quale "... contratto di mutuo condizionato fondiario, sia perché così indicato nel contratto stesso sia perché prevede l'erogazione della somma in tempi successivi previa verifica dell'avverarsi delle condizioni ivi elencate".
La censura di parte appellante rispetto alla motivazione adottata dal
primo giudice e posta alla base della disposta compensazione non può ritenersi condivisibile ove si consideri che la Suprema Corte con recente pronuncia ha affermato: "Ai fini del perfezionamento di un contratto di mutuo a stato di avanzamento lavori e della sua validità quale titolo esecutivo, non è necessaria la consegna materiale della somma mutuata, poiché è sufficiente la costituzione di un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, risultando irrilevante che l'erogazione della somma non sia immediata ove questa sia ancorata al verificarsi di determinate condizioni oggettive, pattiziamente previste, in presenza delle quali sorge l'obbligo a carico del mutuante di trasferire le somme mutuate al mutuatario. (Nella specie, la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha affermato che il titolo esecutivo costituito da un contratto di mutuo a stato di avanzamento dei lavori era venuto in essere con l'ultima delle erogazioni, tutte anteriori alla emissione del precetto, in attuazione di un piano rateale previsto in contratto, come attestato in atto pubblico di quietanza)" ( Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 34116 del
06/12/2023). La configurabilità, quanto meno, della "...complessità applicativa di istituti estremamente dibattuti" affermata dal primo giudice e desumibile anche dalla richiamata recente pronuncia di legittimità, induce, dunque, ad escludere la fondatezza del gravame con conseguente rigetto dell'appello. 4.) Le spese del grado vanno, infine, interamente compensate fra le parti in ragione della reciproca soccombenza.
5.) Sussistono, quanto ad entrambi gli appellanti, i presupposti processuali per il versamento del contributo come previsto dall'art. 13, comma 1- quater, del DPR 30.05.2002 n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma
17, della L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte, sugli appelli riuniti proposti da Parte_1 nei confronti di e per essa nella qualità di mandataria
[...] Controparte_1
e da quest'ultima nei confronti di Controparte_2 Parte_1 avverso '
del Tribunale di Ancona, n. 1060/2022 pubblicata in data la sentenza dichiara l'inammissibilità dell'appello di cui al giudizio riunito 20.09.2022,
e per essa nella qualità di mandatariaproposto da Controparte_1
[...]
' e rigetta l'appello proposto da Controparte_2 Parte_4 e per l'effetto conferma la gravata sentenza.
Dichiara interamente compensate fra le parti le spese del grado.
Sussistono, quanto ad entrambi gli appellanti, i presupposti processuali di cui all'art. 13 del DPR 30.05.2002 n. 115, così come modificato dall'art.
1, comma 17, della L. 24.12.2012 n. 228.
Ancona, così deciso il 19.03.2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa Maria Ida Ercoli
Il Presidente
Dott. Guido Federico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Guido Federico Presidente
Dott. Maria Ida Ercoli Consigliere rel.
Consigliere Dott. Anna Bora
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 990/2022 R.G.
promosso da Parte_1 ( C.F. e P.Iva P.IVA_1 ), in persona del legale rappresentante pro/tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via
Epomeo, 81 presso lo studio del suo procuratore Avv. Monica Mandico del foro di Napoli, che la rappresenta e difende(C.F. C.F. 1 giusta procura in atti;
APPELLANTE
nei confronti di Controparte_1 con unico socio, e per essa nella qualità di mandataria
Controparte_2 (già CP_3 rappresentata e difesa per delega in atti dagli Avv.ti Marco Pesenti (C.F. Codice Fiscale_2 ) e
Margherita Domenegotti (C.F. Codice Fiscale_3 elettivamente '
domiciliata presso il loro studio in Viale della Vittoria n. 7, Ancona;
APPELLATA
e nel giudizio riunito n. 991/2022 r.g.
promosso da con unico socio, e per essa nella qualità di mandatariaControparte_1
Controparte_2 (già CP_3 rappresentata e difesa per delega in atti dagli Avv.ti Marco Pesenti (C.F. Codice Fiscale_2 ) e
Margherita Domenegotti (C.F. elettivamente Codice Fiscale_3 '
domiciliata presso il loro studio in Viale della Vittoria n. 7, Ancona;
nei confronti di
( C.F. e P.IvaParte_1 P.IVA_1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in Napoli, alla Via Epomeo, 81 presso lo studio del suo procuratore Avv. Monica Mandico (C.F. C.F. 1 del foro di
Napoli, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come dai rispettivi atti introduttivi e comparse.
Oggetto: opposizione all'esecuzione
FATTI DI CAUSA Il Tribunale di Ancona, con sentenza n. 1060/2022 pubblicata in data
20.09.2022, ha dichiarato l'illegittimità dell'atto di precetto notificato in data 16.02.2021 dalla e per essa quale mandataria, da Controparte_1 alla Pt_1 S.r.l. con cui le si intimava di pagare la CP_3 complessiva somma di euro 619.905,52, oltre interessi e spese successive,
e totale compensazione delle spese di lite.
La Parte_1 propone appello deducendo i motivi di seguito illustrati e chiedendo, in parziale riforma della gravata sentenza in punto di spese di lite, condannare l'opposta al pagamento delle spese del doppio grado.
Controparte_1 e per essa quale mandataria CP_3 costituendosi ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. ed ha concluso chiedendo il rigetto del gravame con vittoria delle spese di lite.
Con separato atto di appello, introduttivo del giudizio 991/20221,
[...]
CP_1 e per essa quale mandataria ha impugnato la CP_3
gravata sentenza chiedendo, in stessa e previa riforma della sospensione, accertare e dichiarare la validità ed efficacia del contratto di mutuo e, conseguentemente, degli atti esecutivi di cui alla procedura esecutiva R.G.E. n. 137/2021, pendente avanti al Tribunale di Ancona, ed il conseguente diritto di Controparte_1 di procedere per l'importo di credito azionato di Euro 619.905,52, oltre interessi convenzionali di mora dal dovuto al saldo;
in ogni caso, accertato il credito di Controparte_1 condannare al pagamento, in favore della odierna appellante, comunque la Parte_1 dell'importo di Euro 619.905,52, ovvero di quella diversa somma accertata nel corso del presente giudizio di gravame, il tutto, con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in favore dell'appellante, con diritto altresì alla restituzione, in favore di delle somme che dovessero essereControparte_1
eventualmente pagate dalla stessa all'appellata a titolo di spese legali liquidate in forza della sentenza di primo grado.
Parte_1 costituendosi nel richiamato giudizio, ha eccepito la tardività dell'appello e la sua inammissibilità ex art. 342 c.p.c. ; in via
subordinata ha eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'appellante per non aver fornito la prova della titolarità del diritto;
nel merito ha l'inidoneità del mutuo, inribadito quanto contratto condizionato, ad assumere la valenza di titolo esecutivo prevedendo l'erogazione delle somme in tempi successivi previa verifica dell'avverarsi delle condizioni ivi allegate. condizionata, e per l'ipotesi di ritenuta fondatezza In via incidentale riproposto la doglianza relativa alla mancanza della dell'appello, ha formula esecutiva sul contratto di vendita
- accollo interno senza rilevanza esterna.
Disposta la riunione dei due giudizi e precisate dalle parti le conclusioni come in epigrafe trascritte, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.) Preliminarmente va esaminata l'eccezione di inammissibilità per tardività dell'appello proposto da Controparte_1
sul rilievoL'eccezione in esame è stata sollevata dalla Parte_1
della intervenuta notificazione della sentenza nei confronti della predetta
Controparte_1 in data 21.9.2022 e della intervenuta notificazione
Controparte_1 solo in data 24.10.2022,dell'appello, da parte della stessa
oltre il termine di giorni trenta.
Controparte_1 la sentenza impugnata è Secondo l' assunto difensivo della il 21.9.22 alle ore 23:59, per cui deve stata notificata da Parte_1
data da cuiritenersi ricevuta il giorno successivo, ossia il 22.9.22,
decorrerebbe il termine breve di 30 gg di cui all'art. 325 c.p.c., fatta applicazione della scissione degli effetti della notifica ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione (Art. 149-bis c.p.c., in combinato disposto con gli art. 147 c.p.c. e 16- septies del d.l. n. 179 del 2012, dichiarato costituzionalmente illegittimo con sent. n. 75/2019 Corte Cost.).
Rileva che la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. art. 16-septies,
comma 1, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv., con modif., in I. 17 dicembre
2012, n. 221, di cui alla sentenza n.75/2019, «nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta» (Corte cost. 9 aprile 2019, n. 75) è stata recepita dalla cd. riforma Cartabia che, all'art. 147 c.p.c., ha disposto che "Le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono essere eseguite senza limiti orari" (Art. 147 comma 2
c.p.c.) e che "Le notificazioni eseguite ai sensi del secondo comma si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna. Se quest'ultima è generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7″ (Art. 147 comma 3 c.p.c.). Osserva, quindi, che non depone in senso contrario la disciplina transitoria della cd. riforma Cartabia, trattandosi di disposizione normativa che codifica la norma di cui al previgente art. 16-septies, comma 1, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, come riscritto a seguito della declaratoria di incostituzionalità (Sent. n. 75/2019 Corte Cost.) 2 , con conseguente infondatezza di quanto eccepito dalla controparte. Risulta incontroverso fra le parti che la ricevuta di accettazione della notificazione della sentenza impugnata effettuata dalla Parte_1 nei
Controparte_1 è stata generata il giorno mercoledì confronti della la ricevuta di avvenuta consegna e che è 21/09/2022 alle ore 23:58:49
stata generata il giorno mercoledì 21/09/2022 alle ore 23:59.
la notifica della sentenza si è Secondo l'assunto della Controparte_1
perfezionata per il notificante mercoledì 21/09/2022 alle ore Parte_1
giovedì 22/09/2022 alle ore 23:59 e per il destinatario, Controparte_1
7.00, per effetto del disposto di cui all'art. art. 16-septies, comma 1, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, come riscritto a seguito della declaratoria di incostituzionalità (Sent. n. 75/2019 Corte Cost.), per cui il termine breve di impugnazione decorre dal giorno 22/09/2022 con conseguente individuazione del termine per l'appello in quello di lunedì 24/10/2022 attesa che il trentesimo giorno sarebbe scaduto sabato 22/10/2022, prorogato di diritto a lunedì 24/10/2022.
La disposizione di cui all'art. 16 septies, comma 1, del d.l. 18.10.2012 n.
179 convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, inserito dall'art. 45-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, è stata dichiarata incostituzionale con sentenza della Consulta n. 75/2019, nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche, la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24, si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta. La successiva disposizione introdotta dalla cd. riforma Cartabia, con cui sono stati aggiunti all'art. 147 c.p.c. due commi al fine di disciplinare il tempo della notificazione eseguita con la posta elettronica certificata, ha dato attuazione ai principi affermati dalla Corte Costituzionale con la richiamata sentenza n. 75 del 2019 stabilendo che le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata possono essere eseguite senza limiti orari e che si perfezionano in momenti diversi per il notificante e per il destinatario, e precisamente: per il notificante al momento in cui è generata la ricevuta di accettazione;
- per il destinatario nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna. Se quest'ultima è generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, alle ore 7.
Tale ultima disposizione non risulta applicabile in base al principio tempus regit actus alla fattispecie in esame in cui si è proceduto alla notificazione nel mese di settembre del 2022 atteso che la disciplina transitoria della cd. riforma Cartabia, contenuta all'art. art. 35 d.lgs. n. 149/2022, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), I. 29 dicembre 2022, n. 197, stabilisce che le "1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". il dies a quo, ai fini della Ne deriva che nella fattispecie in esame va individuato in quello di decorrenza del termine breve di appello, generazione della ricevuta di avvenuta consegna ( mercoledì 21/09/2022 alle ore 23:59) per cui il termine di trenta giorni andava a scadere
venerdì 21 settembre.
L'appello notificato dalla Controparte_1 il successivo 24 settembre risulta, dunque, tardivo.
2.) Va poi disattesa l'eccezione di l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c.
dell'appello principale proposto dalla Parte_1
hannoLe Sezioni Unite della Suprema Corte con recente pronuncia ribadito che: "Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del
2012, conv. con modif. dalla I. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata" (Cass. S.U. Ordinanza n. 36481 del 13/12/2022; v. anche Cass.
S.U.Sentenza, n. 31113 del 28.12.2017).
delle S.U.Si legge nella motivazione della richiamata sentenza n.31113/2017: "Quello che viene richiesto in nome del criterio della
razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata è che la parte appellante ponga il
-
giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. Tutto ciò, inoltre, senza che all'appellante sia richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate". Sulla scorta di questo inquadramento, va rilevato che, nel caso di specie, i motivi proposti dagli appellanti appaiono puntuali rispetto alle
argomentazioni adottate dal primo giudice e sufficientemente specifici in
ragione delle dettagliate censure sollevate in relazione alla decisione impugnata.
3.) Con unico articolato motivo di appello la Parte_1 lamenta la mancata applicazione del principio della soccombenza e censura l'intervenuta compensazione delle spese di lite disposta dal primo giudice sull'erroneo presupposto "novità ermeneutica dei temi e la complessità applicativa di istituti estremamente dibattuti" avendo al contempo il giudicante fatto riferimento a pronunce della giurisprudenza di legittimità da cui emergeva con certezza, e da tempo, che il mutuo condizionato (il medesimo contratto riportava in modo chiaro che si trattava di "un contratto di mutuo condizionato fondiario, che prevede l'erogazione della somma in tempi successivi previa verifica dell'avverarsi delle condizioni ivi elencate) non può costituire titolo esecutivo.
Per tali ragioni, il debitore vittorioso avrebbe avuto diritto a conseguire la condanna al pagamento delle spese di lite a norma degli art. 91 e 92 cpc, non sussistendo in alcun modo l'opportunità di procedere alla compensazione delle spese legali, essendovi stata una soccombenza piena, attesa l'insussistenza di un contrasto giurisprudenziale per cui l'incauta azione esecutiva avrebbe dovuto necessariamente essere sanzionata con il riconoscimento del ristoro delle spese legali, non potendo in alcun modo rimanere a carico del debitore vittorioso.
Con la gravata sentenza si è accertato che "...il contratto condizionato di mutuo fondiario con cui la Parte_2 di Risparmio di Loreto spa concedeva alla Parte_3 un mutuo edilizio a stato avanzamento lavori di €. 900.000,00
è stato stipulato con atto pubblico rogato dal Notaio Dott. Persona_1 il 10 maggio 2007 (doc. 1 allegato all'atto di citazione); -al momento della stipula del a contratto di mutuo non veniva erogata alcuna somma
- in data
11/10/2002 veniva stipulato tra le medesime parti, dinanzi lo stesso Notaio. atto di erogazione e quietanza nel quale veniva dato atto che le condizioni previste nel contratto del 10/5/2007 erano state adempiute e che con quietanza del 1 giugno 2007 il mutuo era stato parzialmente erogato per la somma di €. 700.000,00, rilasciando così quietanza per l'importo residuo di €.
200.000,00". Sulla base di tali elementi il tribunale ha qualificato il contratto di finanziamento sottoscritto dagli opponenti quale "... contratto di mutuo condizionato fondiario, sia perché così indicato nel contratto stesso sia perché prevede l'erogazione della somma in tempi successivi previa verifica dell'avverarsi delle condizioni ivi elencate".
La censura di parte appellante rispetto alla motivazione adottata dal
primo giudice e posta alla base della disposta compensazione non può ritenersi condivisibile ove si consideri che la Suprema Corte con recente pronuncia ha affermato: "Ai fini del perfezionamento di un contratto di mutuo a stato di avanzamento lavori e della sua validità quale titolo esecutivo, non è necessaria la consegna materiale della somma mutuata, poiché è sufficiente la costituzione di un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, risultando irrilevante che l'erogazione della somma non sia immediata ove questa sia ancorata al verificarsi di determinate condizioni oggettive, pattiziamente previste, in presenza delle quali sorge l'obbligo a carico del mutuante di trasferire le somme mutuate al mutuatario. (Nella specie, la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha affermato che il titolo esecutivo costituito da un contratto di mutuo a stato di avanzamento dei lavori era venuto in essere con l'ultima delle erogazioni, tutte anteriori alla emissione del precetto, in attuazione di un piano rateale previsto in contratto, come attestato in atto pubblico di quietanza)" ( Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 34116 del
06/12/2023). La configurabilità, quanto meno, della "...complessità applicativa di istituti estremamente dibattuti" affermata dal primo giudice e desumibile anche dalla richiamata recente pronuncia di legittimità, induce, dunque, ad escludere la fondatezza del gravame con conseguente rigetto dell'appello. 4.) Le spese del grado vanno, infine, interamente compensate fra le parti in ragione della reciproca soccombenza.
5.) Sussistono, quanto ad entrambi gli appellanti, i presupposti processuali per il versamento del contributo come previsto dall'art. 13, comma 1- quater, del DPR 30.05.2002 n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma
17, della L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte, sugli appelli riuniti proposti da Parte_1 nei confronti di e per essa nella qualità di mandataria
[...] Controparte_1
e da quest'ultima nei confronti di Controparte_2 Parte_1 avverso '
del Tribunale di Ancona, n. 1060/2022 pubblicata in data la sentenza dichiara l'inammissibilità dell'appello di cui al giudizio riunito 20.09.2022,
e per essa nella qualità di mandatariaproposto da Controparte_1
[...]
' e rigetta l'appello proposto da Controparte_2 Parte_4 e per l'effetto conferma la gravata sentenza.
Dichiara interamente compensate fra le parti le spese del grado.
Sussistono, quanto ad entrambi gli appellanti, i presupposti processuali di cui all'art. 13 del DPR 30.05.2002 n. 115, così come modificato dall'art.
1, comma 17, della L. 24.12.2012 n. 228.
Ancona, così deciso il 19.03.2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa Maria Ida Ercoli
Il Presidente
Dott. Guido Federico