Art. 2.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 800 milioni in ragione di anno, si provvede mediante riduzione del capitolo 1117 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1984 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 800 milioni in ragione di anno, si provvede mediante riduzione del capitolo 1117 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1984 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.