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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 28/01/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 4225/2024
r.g., decisa nella udienza del 28.1.2025, promossa da
, con l'avv. Francesco Murianni;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Francesco Bianco;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: rendita ai superstiti e assegno funerario.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 24.4.2024, l'istante in epigrafe, premesso di essere vedova di , deceduto il 31.8.2023 a causa di malattia Persona_1
professionale, chiedeva condannarsi l' a corrispondere la rendita ai CP_1
superstiti e l'assegno funerario ex art. 66 n. 4) d.p.r. 30.6.1965 n. 1124.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. All'odierna CP_1
udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata.
L'espletata consulenza tecnica di ufficio – le cui conclusioni, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su valutazioni medico-legali congruamente motivate, devono essere condivise in quanto immuni da vizi logici e giuridici – ha infatti accertato che la malattia dalla quale l'assicurato era affetto (bpco) aveva natura professionale ed ha causato il decesso.
Ne consegue il diritto dell'istante, quale vedova dell'assicurato deceduto,
alla rendita in favore dei superstiti nella misura del 50% della retribuzione
ex art. 85 co. 1 n. 1) d.p.r. 30.6.1965 n. 1124, a decorrere, ex art. 105 co. 2
d.p.r. citato, dal giorno successivo a quello della morte, nonché all'assegno
una tantum di cui all'art. 85 co. 3 d.p.r. citato.
L va pertanto condannato al pagamento dei relativi importi, con CP_1
aggravio di interessi legali e rivalutazione monetaria, da riconoscersi nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412 e con decorrenza, ex art. 7
l. 11.8.1973 n. 533, dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante, mentre devono restare poste in via definitiva a carico dell' quelle peritali come già liquidate. CP_1
P.q.m.
2 dichiara il diritto dell'istante, quale coniuge di , alla rendita Persona_1
in favore dei superstiti a decorrere dal 1.9.2023 e all'assegno una tantum e condanna l' a corrispondere in suo favore i relativi importi, oltre CP_1
interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa, nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n.
412; condanna l a rifondere all'istante le spese di causa, liquidate in CP_1
euro 4.000,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Francesco Murianni.
Taranto, 28.1.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
3
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 4225/2024
r.g., decisa nella udienza del 28.1.2025, promossa da
, con l'avv. Francesco Murianni;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Francesco Bianco;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: rendita ai superstiti e assegno funerario.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 24.4.2024, l'istante in epigrafe, premesso di essere vedova di , deceduto il 31.8.2023 a causa di malattia Persona_1
professionale, chiedeva condannarsi l' a corrispondere la rendita ai CP_1
superstiti e l'assegno funerario ex art. 66 n. 4) d.p.r. 30.6.1965 n. 1124.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. All'odierna CP_1
udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata.
L'espletata consulenza tecnica di ufficio – le cui conclusioni, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su valutazioni medico-legali congruamente motivate, devono essere condivise in quanto immuni da vizi logici e giuridici – ha infatti accertato che la malattia dalla quale l'assicurato era affetto (bpco) aveva natura professionale ed ha causato il decesso.
Ne consegue il diritto dell'istante, quale vedova dell'assicurato deceduto,
alla rendita in favore dei superstiti nella misura del 50% della retribuzione
ex art. 85 co. 1 n. 1) d.p.r. 30.6.1965 n. 1124, a decorrere, ex art. 105 co. 2
d.p.r. citato, dal giorno successivo a quello della morte, nonché all'assegno
una tantum di cui all'art. 85 co. 3 d.p.r. citato.
L va pertanto condannato al pagamento dei relativi importi, con CP_1
aggravio di interessi legali e rivalutazione monetaria, da riconoscersi nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412 e con decorrenza, ex art. 7
l. 11.8.1973 n. 533, dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante, mentre devono restare poste in via definitiva a carico dell' quelle peritali come già liquidate. CP_1
P.q.m.
2 dichiara il diritto dell'istante, quale coniuge di , alla rendita Persona_1
in favore dei superstiti a decorrere dal 1.9.2023 e all'assegno una tantum e condanna l' a corrispondere in suo favore i relativi importi, oltre CP_1
interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa, nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n.
412; condanna l a rifondere all'istante le spese di causa, liquidate in CP_1
euro 4.000,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Francesco Murianni.
Taranto, 28.1.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
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