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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/12/2025, n. 5327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5327 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, dott. PE TA nella causa civile iscritta al n. 12719/2023 R.G.L., promossa
D A
rappresentato e difeso dagli avv.ti DANIELE BIAGINI e
Parte_1
SC LI ed elettivamente domiciliato in Carrara, Piazza Garibaldi, n. 1.
Il Cancelliere
- ricorrente -
C O N T R O in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. DANIELA FARANA ed elettivamente domiciliata in Palermo, via Epicarmo, n. 3.
- resistente –
All'udienza del 04/12/2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A mediante lettura del seguente
D I S P O S I T I V O
In accoglimento del ricorso, condanna la parte convenuta al pagamento Controparte_1 in favore della parte ricorrente della somma complessiva di € 3.662,91, a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione al soddisfo.
Condanna parte convenuta alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%,
CPA e IVA, se dovute come per legge
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20/10/2023 la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio Controparte_1 per sentire “accertare e dichiarare che la parte ricorrente, per i motivi di cui in premessa, ha
[...] diritto alla retribuzione ordinaria con maggiorazione straordinaria sulla prestazione lavorativa resa, in applicazione della contrattazione collettiva tempo per tempo applicabile, aziendale e di legge, anche in applicazione dell'art. 36 Cost. e art. 2126 cc;
2. Voglia, per i motivi di cui in premessa, accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente al trattamento contrattuale ed economico spettante di cui alla maggiorazione straordinaria, per il
1 periodo dal 16/04/2010 al febbraio 2016 pari ad € 3.500,99 di cui alle n. 542,32 ore di retribuzione ordinaria con maggiorazione straordinaria, per il periodo dal marzo 2016 al luglio 2019 pari ad €
161,92 di cui alle n. 25,176 ore di retribuzione ordinaria con maggiorazione straordinaria, e così complessivi € 3.662,91, come da prospetto di parte allegato, o somma maggiore o minore che sia ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione al saldo;
3. Voglia, quindi, condannare la Società , in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante p.t, c.f. , corrente in Roma Viale Europa, 190, a pagare alla parte P.IVA_1 ricorrente la somma complessiva pari ad € 3.662,91, come da prospetto allegato, o somma maggiore o minore che sia ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo;
4. Voglia, infine, condannare in persona del suo legale rappresentante p.t, c.f. Controparte_1
, corrente in Roma viale Europa, 190, a pagare tutte le spese, diritti ed onorari del P.IVA_1 giudizio”
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società convenuta variamente contestando la fondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto
La causa, senza alcuna istruzione, veniva discussa e decisa all'udienza del 4 dicembre 2025.
Il ricorso è fondato a va accolto.
Deve, infatti, condividersi l'interpretazione accolta dalla Corte d'Appello di Trieste con la sentenza versata in atti, che si condivide e richiama anche ex art. 118 disp att. c.p.c..
In particolare, deve condividersi quanto ritenuto dalla Corte triestina in relazione al fatto che il limite delle quaranta ore settimanali di cui all'art. 3, comma 1, d.lgs. 66/2D03, non può trovare applicazione al caso di specie, posto che l'art. 16 del medesimo d.lgs. esclude dall'applicazione dell'art. 3 “le prestazioni rese da personale addetto alle aree operative, per assicurare .la continuità del servizio nei settori appresso indica ti: l.) personale dipendente da imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste, delle autostrade e dei servizi portuali e aeroportuali ...", con la conseguenza che la prestazione in flessibilità non soggiace al limite delle 40 ore di lavoro settimanali (che non costituiscono l'orario normale di lavoro dei dipendenti delle poste, fissato dalla contrattazione collettiva in 36 ore).
Ciò, peraltro, non significa che non esista alcun limite orario per l'operatività dei compensi previsti per la flessibilità operativa, limite che va ricercato all'interno dello stesso accordo del l5.9.2006, sicché andrà retribuito come lavoro straordinario quello prestato oltre le l2 ore mensili di flessibilità operativa, incidendo il consenso del lavoratore solo sulla legittimità del superamento del l:imite, ma non sulle modalità di retribuzione delle ore lavorate oltre le predette 12 mensili.
2 Risulta, quindi, evidente che le ore eccedenti le 12 ore mensili di fatto prestate dal ricorrente vanno retribuite con i compensi previsti dal CCNL per il lavoro straordinario, in aggiunta all'indennità di flessibilità, che compensa solo quelle 12 ore.
Quanto all' ulteriore questione sollevata dalla convenuta, secondo cui le ore di lavoro oltre le 12 non potevano essere compensate come straordinario perché non espressamente autorizzate, non può non rilevarsi come l'autorizzazione allo svolgimento di lavoro straordinario può ben essere implicitamente dedotta dalla condotta complessiva del datore di lavoro, che ha fatto compiere le prestazioni di lavoro oltre le 12 ore di flessibilità, ben conoscendo il numero di ore di lavoro in realtà svolte dal ricorrente – che si desumono dai prospetti paga in atti;
risulta, quindi, evidente che la società resistente ha prestato il proprio consenso allo svolgimento della prestazione di lavoro straordinario, potendo il consenso - come nella fattispecie - ricavarsi da qualunque comportamento del datore di lavoro implicante accettazione, anche tacita, del superamento dell'orario contrattuale.
Sul punto, oltre alla citata sentenza della Corte d'Appello di Trieste, si è pronunciata in tal senso anche la Suprema Corte di legittimità, già con sentenza della sez. Lavoro del 18/05/2007 n. 11629.
Passando alla quantificazione del dovuto, vanno ritenute corrette, poiché esenti da vizi logico- giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni, le conclusioni cui è pervenuta parte ricorrente e, segnatamente, il conteggio in atti (cfr. allegato n. 10 del ricorso) di importo pari a €
3.662,91.
Il ricorso, pertanto, va accolto nei termini di cui al dispositivo, al quale si rinvia anche per la liquidazione delle spese di lite che seguono la soccombenza.
P.Q.M.
come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 04/12/2025.
Il Giudice
PE TA
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, dott. PE TA nella causa civile iscritta al n. 12719/2023 R.G.L., promossa
D A
rappresentato e difeso dagli avv.ti DANIELE BIAGINI e
Parte_1
SC LI ed elettivamente domiciliato in Carrara, Piazza Garibaldi, n. 1.
Il Cancelliere
- ricorrente -
C O N T R O in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. DANIELA FARANA ed elettivamente domiciliata in Palermo, via Epicarmo, n. 3.
- resistente –
All'udienza del 04/12/2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A mediante lettura del seguente
D I S P O S I T I V O
In accoglimento del ricorso, condanna la parte convenuta al pagamento Controparte_1 in favore della parte ricorrente della somma complessiva di € 3.662,91, a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione al soddisfo.
Condanna parte convenuta alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%,
CPA e IVA, se dovute come per legge
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20/10/2023 la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio Controparte_1 per sentire “accertare e dichiarare che la parte ricorrente, per i motivi di cui in premessa, ha
[...] diritto alla retribuzione ordinaria con maggiorazione straordinaria sulla prestazione lavorativa resa, in applicazione della contrattazione collettiva tempo per tempo applicabile, aziendale e di legge, anche in applicazione dell'art. 36 Cost. e art. 2126 cc;
2. Voglia, per i motivi di cui in premessa, accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente al trattamento contrattuale ed economico spettante di cui alla maggiorazione straordinaria, per il
1 periodo dal 16/04/2010 al febbraio 2016 pari ad € 3.500,99 di cui alle n. 542,32 ore di retribuzione ordinaria con maggiorazione straordinaria, per il periodo dal marzo 2016 al luglio 2019 pari ad €
161,92 di cui alle n. 25,176 ore di retribuzione ordinaria con maggiorazione straordinaria, e così complessivi € 3.662,91, come da prospetto di parte allegato, o somma maggiore o minore che sia ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione al saldo;
3. Voglia, quindi, condannare la Società , in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante p.t, c.f. , corrente in Roma Viale Europa, 190, a pagare alla parte P.IVA_1 ricorrente la somma complessiva pari ad € 3.662,91, come da prospetto allegato, o somma maggiore o minore che sia ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo;
4. Voglia, infine, condannare in persona del suo legale rappresentante p.t, c.f. Controparte_1
, corrente in Roma viale Europa, 190, a pagare tutte le spese, diritti ed onorari del P.IVA_1 giudizio”
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società convenuta variamente contestando la fondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto
La causa, senza alcuna istruzione, veniva discussa e decisa all'udienza del 4 dicembre 2025.
Il ricorso è fondato a va accolto.
Deve, infatti, condividersi l'interpretazione accolta dalla Corte d'Appello di Trieste con la sentenza versata in atti, che si condivide e richiama anche ex art. 118 disp att. c.p.c..
In particolare, deve condividersi quanto ritenuto dalla Corte triestina in relazione al fatto che il limite delle quaranta ore settimanali di cui all'art. 3, comma 1, d.lgs. 66/2D03, non può trovare applicazione al caso di specie, posto che l'art. 16 del medesimo d.lgs. esclude dall'applicazione dell'art. 3 “le prestazioni rese da personale addetto alle aree operative, per assicurare .la continuità del servizio nei settori appresso indica ti: l.) personale dipendente da imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste, delle autostrade e dei servizi portuali e aeroportuali ...", con la conseguenza che la prestazione in flessibilità non soggiace al limite delle 40 ore di lavoro settimanali (che non costituiscono l'orario normale di lavoro dei dipendenti delle poste, fissato dalla contrattazione collettiva in 36 ore).
Ciò, peraltro, non significa che non esista alcun limite orario per l'operatività dei compensi previsti per la flessibilità operativa, limite che va ricercato all'interno dello stesso accordo del l5.9.2006, sicché andrà retribuito come lavoro straordinario quello prestato oltre le l2 ore mensili di flessibilità operativa, incidendo il consenso del lavoratore solo sulla legittimità del superamento del l:imite, ma non sulle modalità di retribuzione delle ore lavorate oltre le predette 12 mensili.
2 Risulta, quindi, evidente che le ore eccedenti le 12 ore mensili di fatto prestate dal ricorrente vanno retribuite con i compensi previsti dal CCNL per il lavoro straordinario, in aggiunta all'indennità di flessibilità, che compensa solo quelle 12 ore.
Quanto all' ulteriore questione sollevata dalla convenuta, secondo cui le ore di lavoro oltre le 12 non potevano essere compensate come straordinario perché non espressamente autorizzate, non può non rilevarsi come l'autorizzazione allo svolgimento di lavoro straordinario può ben essere implicitamente dedotta dalla condotta complessiva del datore di lavoro, che ha fatto compiere le prestazioni di lavoro oltre le 12 ore di flessibilità, ben conoscendo il numero di ore di lavoro in realtà svolte dal ricorrente – che si desumono dai prospetti paga in atti;
risulta, quindi, evidente che la società resistente ha prestato il proprio consenso allo svolgimento della prestazione di lavoro straordinario, potendo il consenso - come nella fattispecie - ricavarsi da qualunque comportamento del datore di lavoro implicante accettazione, anche tacita, del superamento dell'orario contrattuale.
Sul punto, oltre alla citata sentenza della Corte d'Appello di Trieste, si è pronunciata in tal senso anche la Suprema Corte di legittimità, già con sentenza della sez. Lavoro del 18/05/2007 n. 11629.
Passando alla quantificazione del dovuto, vanno ritenute corrette, poiché esenti da vizi logico- giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni, le conclusioni cui è pervenuta parte ricorrente e, segnatamente, il conteggio in atti (cfr. allegato n. 10 del ricorso) di importo pari a €
3.662,91.
Il ricorso, pertanto, va accolto nei termini di cui al dispositivo, al quale si rinvia anche per la liquidazione delle spese di lite che seguono la soccombenza.
P.Q.M.
come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 04/12/2025.
Il Giudice
PE TA
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