Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 02/04/2025, n. 6644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6644 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06644/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00607/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 607 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe D'Amico, Angelo Mastrandrea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del diniego reso dal Ministero della Difesa con nota prot. n. M_D AB05933 REG2024 0722809 del 12.12.2024, trasmessa a mezzo pec in pari data, sull’istanza di accesso alla documentazione amministrativa ex artt. 22 e ss. L. 241/1990 presentata dal ricorrente a mezzo pec in data 19.11.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 il dott. Gianluca Amenta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il ricorrente rappresenta di aver partecipato alla procedura concorsuale per la nomina di 28 sottotenenti in servizio permanente del ruolo normale dell’Arma dei Carabinieri indetta dal Ministero intimato con decreto del 17/03/2020, collocandosi tra gli idonei non vincitori; avverso la graduatoria definitiva presentava ricorso straordinario, seguito da motivi aggiunti, al Presidente della Repubblica e il giudizio si concludeva con l’ “annullamento dei provvedimenti impugnati, nella parte in cui hanno determinato il posizionamento del ricorrente al 43° posto della graduatoria di merito, omettendo di considerare il punteggio per titoli come previsto dal bando di concorso e, in particolare, la durata del servizio militare prestato nei termini e secondo i criteri stabiliti nella procedura dell’anno precedente a quello di concorso e il punteggio per la qualità dell’intero servizio militare svolto.”
In seguito alla rivalutazione dei titoli di servizio da parte della Commissione, il ricorrente si è collocato alla posizione 35-bis e, pertanto, in posizione non utile per l’avanzamento; la medesima graduatoria, tuttavia, era stata oggetto di rideterminazione anche in relazione ad altro candidato ivi inserito, l’odierno controinteressato -OMISSIS-, in seguito ad accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti da quest’ultimo presentati innanzi a questo Tribunale e definiti con sentenza di questa Sezione n. -OMISSIS- del 13 marzo 2023, solo che in tale caso, a differenza di quanto avvenuto con il ricorrente, il candidato, all’esito della rivalutazione dei titoli, è stato inserito in graduatoria in posizione utile per l’avanzamento di grado.
Ciò posto, il ricorrente in data 19.11.2024 ha presentato al Ministero istanza di accesso agli atti al fine di ottenere tutta la documentazione utile per un’eventuale tutela in giudizio del proprio interesse alla regolarità della procedura di rivalutazione dei titoli di servizio da parte della Commissione; nello specifico, il ricorrente chiedeva copia della seguente documentazione:
“1. Copia del decreto dirigenziale di integrazione della relativa graduatoria di merito, con il quale il Mar. Magg. -OMISSIS- è stato inserito in graduatoria in esecuzione della sentenza del Tar Lazio-Roma, Sez. I Bis n. -OMISSIS- del 13 marzo 2023 (resa sul ricorso n.r.g. -OMISSIS-);
2. Copia del Verbale della commissione esaminatrice inerente alla “riunione preliminare e individuazione dei criteri di valutazione dei titoli” (in esteso) riferito al ricorso presentato dal Mar. Magg. -OMISSIS-;
3. Copia del Verbale della commissione esaminatrice inerente alla “valutazione dei titoli a attribuzione punteggio” (in esteso), riferito al ricorso presentato dal Mar. Magg. -OMISSIS-;
4. Copia della lettera della Direzione Generale per il Personale Militare relativa all’esecuzione della sentenza del Tar Lazio-Roma, Sez. I Bis n. -OMISSIS- del 13 marzo 2023 (resa sul ricorso n.r.g. -OMISSIS-);
5. Copia di tutti i verbali di rivalutazione dei titoli di merito effettuata nei confronti del Mar. Magg. -OMISSIS- da parte della Commissione all’uopo incaricata in esecuzione della sentenza del Tar Lazio-Roma, Sez. I Bis n. -OMISSIS- del 13 marzo 2023 (resa sul ricorso n.r.g. -OMISSIS-);
6. Copia di tutti i verbali di rivalutazione dei titoli di merito effettuata nei confronti del Mar. S. Ten. -OMISSIS- da parte della Commissione all’uopo incaricata in esecuzione della sentenza del Tar Lazio-Roma, Sez. I Bis n. -OMISSIS- del 13 marzo 2023 (resa sul ricorso n.r.g. -OMISSIS-);
7. Copia del decreto di nomina della Commissione incaricata della rivalutazione dei titoli di merito del Magg. -OMISSIS-, in esecuzione della sentenza del Tar Lazio-Roma, Sez. I Bis n. -OMISSIS- del 13 marzo 2023 (resa sul ricorso n.r.g. -OMISSIS-);
8. Copia del verbale con cui sono stati determinati i criteri di valutazione dei titoli di merito nei confronti del Magg. -OMISSIS-, in esecuzione della sentenza del Tar Lazio-Roma, Sez. I Bis n. -OMISSIS- del 13 marzo 2023 (resa sul ricorso n.r.g. -OMISSIS-)”.
Con il gravato provvedimento, il Ministero della Difesa respingeva l’istanza di accesso agli atti sulla scorta della seguente motivazione: “In esito ai contenuti dell’istanza in oggetto, si specifica che le sentenze adottate del Giudice Amministrativo, come noto, producono giurisprudenza tra le parti, non andando, pertanto, a interessare, per l’effetto, la sfera giuridica di terze persone. 2. Tra l’altro, le fattispecie di ricorso indicate nell’istanza medesima, non sono assolutamente sovrapponibili né “gemelle” stante il diverso esito espresso dal rispettivo organo giudicante. 3. In tal quadro, l’istanza d’accesso di cui trattasi, ancorché non sia pervenuta alcuna opposizione dal controinteressato di cui alla lettera a seguito, non può trovare accoglimento in quanto carente di un interesse diretto e concreto da parte dell’istante, né tantomeno attuale considerato che il ricorso instaurato nei confronti della Scrivente Amministrazione si è concluso con il Decreto del Presidente della Repubblica del 23 luglio 2024. Il tutto, ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera a) della Legge 241/90.”
2. Con il ricorso in esame il ricorrente ha impugnato il diniego dell’Amministrazione, censurando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 22 ss. della legge n. 241/1990. Nel dettaglio, il ricorrente evidenzia la sussistenza di un suo interesse diretto, concreto ed attuale a conoscere i documenti richiesti; invero, sarebbe suo interesse conoscere le ragioni per le quali l’odierno controinteressato, a seguito della rideterminazione della graduatoria all’esito del ricorso giurisdizionale proposto, è passato dalla 37° posizione con 52,436 punti alla 26° posizione con punti 54,415, mentre il ricorrente, nonostante l’esito favorevole del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, si è collocato in posizione non utile per l’avanzamento, alla posizione 35-bis. Sul punto, viene inoltre evidenziato che la Commissione esaminatrice avrebbe errato nel non effettuare il contestuale ricalcolo dei titoli anche per il Ten. -OMISSIS- (controinteressato del processo azionato su impulso del -OMISSIS- e posizionato nella graduatoria originaria alla 26° posizione con punti 54,415), evitando così il fisiologico peggioramento della sua posizione in graduatoria, con possibilità di superamento anche da parte dell’odierno ricorrente; da ultimo, si sottolinea che nel ricorso giurisdizionale proposto dal -OMISSIS- questi deduceva di meritare un punteggio inferiore rispetto a quello assegnato all’odierno ricorrente cosicché risulta allo stato impossibile determinare le ragioni per le quali il controinteressato è riuscito ad ottenere l’avanzamento di grado, a contrario di quanto avvenuto con il ricorrente.
3. Il Ministero intimato si è costituito in giudizio e ha allegato agli atti una relazione predisposta dalla Direzione Generale per il personale militare con la quale si chiede il rigetto nel merito del ricorso, ribadendosi l’assenza di un interesse attuale e concreto di parte attorea all’ostensione dei documenti richiesti; in particolare, pur in assenza di una opposizione da parte del controinteressato, viene evidenziata la differenza sussistente tra il procedimento giustiziale che ha interessato il ricorrente e quello giurisdizionale che ha interessato il controinteressato, con la conseguenza che alcuna utilità potrebbe derivare al ricorrente dalla conoscenza della documentazione richiesta dal momento che la stessa non potrebbe essere di ausilio in un eventuale domanda giudiziaria volta ad ottenere l’avanzamento di grado anche per il ricorrente.
4. Parte ricorrente ha depositato memorie con cui insiste per l’accoglimento del gravame.
5. Alla camera di consiglio del 26.03.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento.
7. Secondo granitica giurisprudenza amministrativa, infatti, “In tema di diritto di accesso agli atti, la necessaria sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto di accedere, non implica la riduzione dell'accesso ad una situazione meramente strumentale rispetto alla difesa in giudizio della situazione sottostante. L'accesso, in tal senso, assume invece una valenza autonoma, non dipendente dalla sorte del processo principale, ma anche dall'eventuale infondatezza o inammissibilità della domanda giudiziale che il richiedente, una volta conosciuti gli atti in questione, potrebbe proporre; ed invero, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, introdotto dall'art. 22 l. n. 241/1990 s.m.i. costituisce un principio generale dell'ordinamento giuridico, il quale si colloca in un sistema ispirato al contemperamento delle esigenze di celerità ed efficienza dell'azione amministrativa con i principi di partecipazione e di concreta conoscibilità della funzione pubblica da parte dell'amministrato, basato sul riconoscimento del principio di pubblicità dei documenti amministrativi. In quest'ottica, il collegamento tra l'interesse giuridicamente rilevante del soggetto che richiede l'accesso e la documentazione oggetto della relativa istanza, di cui al cit. art. 22, comma 1, lett. b), non può che essere inteso in senso ampio, posto che la documentazione richiesta deve essere, genericamente, mezzo utile per la difesa dell'interesse giuridicamente rilevante, e non strumento di prova diretta della lesione di tale interesse.” (TAR –Lazio, Sez. III, 15 dicembre 2020, n. 13530); in questa sede pertanto non deve essere scrutinata la fondatezza della eventuale domanda giudiziaria che il ricorrente voglia avanzare, ma solamente verificare la sussistenza di una utilità per l’istante dall’ostensione della documentazione richiesta. Invero, così come affermato recentemente dal Consiglio di Stato con riferimento ad una istanza di accesso volta ad ottenere documentazione riguardante un avanzamento di grado “ La sentenza di primo grado non è affatto contraddittoria poiché ha premesso che il diritto sussisterebbe sia che l’istante avesse presentato un ricorso sia che non vi fosse alcun contenzioso pendente, perché l’acquisizione dei documenti serve proprio a valutare la probabile fondatezza di un ricorso. Quindi in ogni caso la conoscenza dei documenti è finalizzata alla tutela dell’interesse sostanziale alla base dell’azione giudiziaria in questo caso già esercitata dall’istante oppure alla valutazione della opportunità di promuovere un giudizio a tutela del proprio interesse. L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato già con la sentenza 5 del 1997 affermo il diritto di un funzionario pubblico di conoscere ogni documentato nel quale fossero riportate lamentele o altri elementi negativi presentate da utenti del servizio nei suoi confronti superando qualsiasi eccezione in merito ad un eventuale diritto alla riservatezza. La successiva sentenza n. 5 del 2006 della stessa Adunanza Plenaria, ha costruito l'istituto come situazione soggettiva strumentale per la tutela di situazioni sostanziali, a prescindere dalla qualificazione della situazione finale in termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo. Si è giunti, infine alla sentenza n. 18 del 2020 nella quale il supremo consesso della giustizia amministrativa ha affermato tra l’altro che l'accesso documentale difensivo può essere esercitato indipendentemente dalla previsione e dall'esercizio dei poteri processuali di esibizione istruttoria di documenti amministrativi e di richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione nel processo civile ai sensi degli artt. 210,211 e 213 cod. proc. civ. In quella occasione è stato ritenuto rientrare nella sfera di applicazione dell’istituto anche la consegna di documenti contenenti elementi reddituali e patrimoniali di altra persona con cui vi era un contenzioso in corso. Nessuna limitazione, pertanto, può essere apposta alla richiesta presentata dall’appellato, dal momento che, senza conoscere i documenti sulla base dei quali è stato emesso il giudizio della Commissione, costui non potrà articolare le sue difese contestando il punteggio attribuito a lui stesso ed agli altri concorrenti”.
Così ristretto il tema della controversia, a questo Collegio non resta che osservare in questa sede che non è possibile escludere che i documenti richiesti possano essere utili a parte ricorrente al fine di agire in giudizio; al contrario, sembra verosimile che, così come sostenuto da parte ricorrente, la documentazione richiesta possa rivelarsi utile per un eventuale giudizio volto a contestare l’erroneità della rideterminazione della graduatoria a seguito dell’esito favorevole del ricorso straordinario. In altri termini, in base a quanto risulta dalla documentazione agli atti, il Collegio ritiene sussistente un nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e la situazione finale controversa, con la conseguenza che la richiesta ostensiva deve ritenersi adeguatamente motivata.
Riconosciuta l’esistenza dell’interesse e la finalizzazione alla tutela di interessi giuridici nonché l’assenza di opposizione da parte del controinteressato, non resta che affermare la sussistenza del diritto del ricorrente di accedere ai documenti dei quali è stata rifiutata l’ostensione.
8. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto, con conseguente annullamento del diniego e ordine all’Amministrazione di consentire all’odierno ricorrente la visione e l’estrazione di copia dei documenti richiesti, entro trenta giorni dalla notificazione della presente sentenza.
9. Le spese del presente giudizio sono poste a carico del Ministero della Difesa, in virtù del criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero della Difesa di consentire all’odierno ricorrente la visione e l’estrazione di copia dei documenti richiesti, entro trenta giorni dalla notificazione della presente sentenza.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Domenico De Martino, Referendario
Gianluca Amenta, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianluca Amenta | Giovanni Iannini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.