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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 25/09/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
n. 926/2021 RG.Lav.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE - SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marialuisa Nitti, ha pronunciato, la seguente SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 926/2021 RG Lav., promossa da:
(CF Parte_1 C.F._1 con l'avv. A. Righi ricorrente contro CF/P. IVA Controparte_1 P.IVA_1
Con gli avv. P. Ioele e L.Ioele
(CF/P.IVA Controparte_2 P.IVA_2
CON GLI Avv. Prof. R. De Luca Tamajo, S. De Luca Tamajo e G. Cristiani resistenti
conclusioni: come precisate - ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 bis cpc - nel corso dell'udienza del 25/09/2025 mediante l'applicativo Teams. Oggetto: retribuzione pagina 1 di 7 Premesso che:
• Il ricorrente chiamava in causa le società
[...]
e (d'ora CP_1 Controparte_2 identificata per celerità come per ottenere – previo Contro accertamento dell'esistenza di un contratto di appalto stipulato tra la e Controparte_1 CP_2
e/o della sussistenza del vincolo di
[...] solidarietà ex art. 29 comma 2 D. Lgs 276/2003 – la condanna delle società resistenti in solido al pagamento delle differenze retributive maturate a titolo di trasferta, lavoro straordinario, altri elementi retributivi e TFR, per un importo complessivo lordo di € 17.268,08=; il tutto oltre alle spese di lite.
• Precisava il ricorrente come pur essendo formalmente assunto dalla società si era occupato Controparte_1 per la datrice e per la Società di effettuare – come Contro autista - il servizio di consegna dei pacchi postali conseguentemente riteneva sussistere un CP_3 vincolo di solidarietà tra le due società per le differenze retributive rivendicate.
• Si costituiva la contestando le Controparte_1 somme pretese dal ricorrente, ritenendo non dovuta la trasferta e gli straordinari;
precisava come tra la
[...]
e non sussisteva alcun contratto di CP_1 Contro appalto e/o alcun vincolo di solidarietà ex art. 29 comma 2 D. Lgs 276/2003; insisteva quindi per il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
• Si costituiva comprovando la Controparte_4 sussistenza di un contratto di trasporto (doc.1 di Contro sottoscritto con una ditta di autotrasporti locali e precisamente la società Controparte_1 contestando la sussistenza di un vincolo di solidarietà tra le odierne resistenti per le richieste del Parte_1
pagina 2 di 7 contestando nei fatti le pretese del ricorrente;
e nell'ipotesi eventuale di condanna chiedeva applicarsi la manleva prevista dall'art. 10 del contratto stipulato con il tutto oltre alla refusione delle Controparte_1 spese di lite.
• Dopo l'escussione delle prove orali e della successiva CT, le parti nel verbale d'udienza del 08/05/2025 davano atto di aver trovato un “accordo alle seguenti condizioni economiche: “La si Controparte_1 impegna a corrispondere a favore del ricorrente l'importo complessivo netto di € 21.000,00= con le seguenti modalità: Quanto ad € 6.000,00= entro il 10/05/2025; Quanto ad € 6.000,00= entro il 10/06/2025; Quanto al residuo in rate di pari importo di € 3.000,00= cadauna con decorrenza rispettivamente al 10/07/2025, 10/08/2025 e 10/09/2025. I pagamenti avverranno sul conto corrente dello studio legale VIS con delega alla riscossione. Con i pagamenti di cui sopra le parti null'altro avranno reciprocamente a pretendere e provvederanno a sottoscrivere il verbale di conciliazione””;
• Quindi all'esito dell'udienza che precede i procuratori chiedevano un rinvio a fine settembre 2025 per la verifica dei pagamenti.-
• La causa veniva rinviata all'udienza del 25/09/2025, tenutasi con modalità da remoto ex art. 127 bis cpc, in cui le parti davano atto: dell'intervenuta esecuzione parziale dell'accordo avendo il Sig. già ricevuto Parte_1 dalla l'importo complessivo netto di Controparte_1
€ 15.000,00=; del mancato versamento del residuo importo netto di € 6.000,00= (totali) di cui alle rate di agosto e settembre 2025.
pagina 3 di 7 • Alla riferita udienza il procuratore della resistente
[...] precisava che il mancato versamento delle CP_1 rate di agosto e settembre era da imputare alla momentanea carenza di liquidità della società e non per volontà di far saltare l'accordo, tant'è che manifestava tutta l'intenzione di onorare l'accordo raggiunto visto gli importi già versati al ricorrente.-
• Quindi alla richiesta di parte ricorrente di insistere per la discussione i procuratori delle resistenti si rimettevano alla decisione del GL, con la precisazione di tenere conto in caso di condanna delle somme già corrisposte al Sig.
- Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato che:
▪ Le domande di parte ricorrente andranno accolte limitatamente all'importo di cui all'accordo conciliativo contenuto nel verbale del 08/05/2025.
▪ Infatti dalle dichiarazioni delle parti è emerso come l'accordo contenuto nel verbale d'udienza del 08/05/2025 (da intendersi come riconoscimento di debito da parte di visto l'intenzione di onorare l'accordo Controparte_1 pure riconfermata nel verbale d'udienza del 25/09/2025) è stato pure accettato dal ricorrente Parte_1
▪ Come se ciò non bastasse l'accordo dell'8/05/2025 ha pure trovato parziale esecuzione, residuando - come pacificamente ammesso da tutte le parti - il pagamento dell'importo minore di € 6.000,00= netti a fronte del totale complessivo definito in sede di accordo e pari ad € 21.000,00= netti.
pagina 4 di 7 ▪ E' di tutta evidenza che l'accordo oltre ad essersi perfezionato – essendo stato inserito nel verbale d'udienza - ha avuto pure una sua esecuzione, che se pur non completa, ha portato alla già avvenuta corresponsione in favore di parte ricorrente di una somma importante e pari ad € 15.000,00= netti.
▪ Peraltro l'importo complessivo di € 21.000,00= netti, stabilito dalle parti nel verbale d'udienza del 08/05/2025, deve ritenersi pienamente satisfattivo delle pretese del Sig. e - quindi - pure comprensivo delle Parte_1 somme dovute a titolo di spese legali e di CT già sostenute dal ricorrente, laddove si consideri la circostanza che la CT (a cui si è pure richiamato il procuratore di parte ricorrente nel verbale di discussione della causa del 25/09/2025) aveva riconosciuto – in favore del lavoratore – un importo lordo minore e pari ad
€ 16.749,64=.
▪ Infatti, l'intento delle parti, riportato nel verbale di accordo del 08/05/2025 e consistente nel riconoscere da parte di a favore del Sig. l'importo Controparte_1 Parte_1 netto di € 21.000,00= (e quindi superiore rispetto all'importo lordo di cui alla CT), era quello di ricomprendere nella somma accettata dal tutte Parte_1 le spese e competenze di causa;
diversamente non avrebbe spiegazione alcuna la somma proposta da ed accettata dal CP_1 Parte_1
▪ Alla luce delle riferite considerazioni, considerato l'accordo intercorso fra le parti di cui al verbale del 08/05/2025; appurato che detto accordo è stato eseguito pagina 5 di 7 dalla resistente in buona parte, Controparte_1 residuando il minor importo di € 6.000,00= quali somme ancora dovute al ricorrente e non corrisposte per la momentanea carenza di liquidità della resistente;
ritiene lo scrivente giudicante non sussistere l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio con conseguente dichiarazione di cessazione della materia del contendere riguardo alle somme già corrisposte dalla
[...] in favore di e pari all'importo CP_1 Parte_1 netto di € 15.000,00=:
▪ Conseguentemente, anche alla luce degli accordi intercorsi fra le parti, la resistente Controparte_1 andrà condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma residua netta di € 6.000,00= di cui alle rate di agosto e settembre 2025, non ancora corrisposte;
somma che deve ritenersi già comprensiva delle spese legali e di CT, dato l'importo maggiore riconosciuto rispetto all'esito della CT.
▪ Infine, tutte le ulteriori domande ed eccezioni delle parti devono ritenersi assorbite.-
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
➢ DICHIARA cessata la materia del contendere limitatamente alle somme già corrisposte da
[...] in favore del ricorrente e pari ad € CP_1
15.000,00= netti;
pagina 6 di 7 ➢ CONDANNA la società – in pers. Controparte_1 del legale rappr.te pro-tempore - alla corresponsione in favore del ricorrente della somma residua netta di € 6.000,00=, come quantificata in parte motiva.- Vicenza, 25/09/2025 Il Giudice del lavoro Dott. Marialuisa Nitti
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE - SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marialuisa Nitti, ha pronunciato, la seguente SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 926/2021 RG Lav., promossa da:
(CF Parte_1 C.F._1 con l'avv. A. Righi ricorrente contro CF/P. IVA Controparte_1 P.IVA_1
Con gli avv. P. Ioele e L.Ioele
(CF/P.IVA Controparte_2 P.IVA_2
CON GLI Avv. Prof. R. De Luca Tamajo, S. De Luca Tamajo e G. Cristiani resistenti
conclusioni: come precisate - ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 bis cpc - nel corso dell'udienza del 25/09/2025 mediante l'applicativo Teams. Oggetto: retribuzione pagina 1 di 7 Premesso che:
• Il ricorrente chiamava in causa le società
[...]
e (d'ora CP_1 Controparte_2 identificata per celerità come per ottenere – previo Contro accertamento dell'esistenza di un contratto di appalto stipulato tra la e Controparte_1 CP_2
e/o della sussistenza del vincolo di
[...] solidarietà ex art. 29 comma 2 D. Lgs 276/2003 – la condanna delle società resistenti in solido al pagamento delle differenze retributive maturate a titolo di trasferta, lavoro straordinario, altri elementi retributivi e TFR, per un importo complessivo lordo di € 17.268,08=; il tutto oltre alle spese di lite.
• Precisava il ricorrente come pur essendo formalmente assunto dalla società si era occupato Controparte_1 per la datrice e per la Società di effettuare – come Contro autista - il servizio di consegna dei pacchi postali conseguentemente riteneva sussistere un CP_3 vincolo di solidarietà tra le due società per le differenze retributive rivendicate.
• Si costituiva la contestando le Controparte_1 somme pretese dal ricorrente, ritenendo non dovuta la trasferta e gli straordinari;
precisava come tra la
[...]
e non sussisteva alcun contratto di CP_1 Contro appalto e/o alcun vincolo di solidarietà ex art. 29 comma 2 D. Lgs 276/2003; insisteva quindi per il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
• Si costituiva comprovando la Controparte_4 sussistenza di un contratto di trasporto (doc.1 di Contro sottoscritto con una ditta di autotrasporti locali e precisamente la società Controparte_1 contestando la sussistenza di un vincolo di solidarietà tra le odierne resistenti per le richieste del Parte_1
pagina 2 di 7 contestando nei fatti le pretese del ricorrente;
e nell'ipotesi eventuale di condanna chiedeva applicarsi la manleva prevista dall'art. 10 del contratto stipulato con il tutto oltre alla refusione delle Controparte_1 spese di lite.
• Dopo l'escussione delle prove orali e della successiva CT, le parti nel verbale d'udienza del 08/05/2025 davano atto di aver trovato un “accordo alle seguenti condizioni economiche: “La si Controparte_1 impegna a corrispondere a favore del ricorrente l'importo complessivo netto di € 21.000,00= con le seguenti modalità: Quanto ad € 6.000,00= entro il 10/05/2025; Quanto ad € 6.000,00= entro il 10/06/2025; Quanto al residuo in rate di pari importo di € 3.000,00= cadauna con decorrenza rispettivamente al 10/07/2025, 10/08/2025 e 10/09/2025. I pagamenti avverranno sul conto corrente dello studio legale VIS con delega alla riscossione. Con i pagamenti di cui sopra le parti null'altro avranno reciprocamente a pretendere e provvederanno a sottoscrivere il verbale di conciliazione””;
• Quindi all'esito dell'udienza che precede i procuratori chiedevano un rinvio a fine settembre 2025 per la verifica dei pagamenti.-
• La causa veniva rinviata all'udienza del 25/09/2025, tenutasi con modalità da remoto ex art. 127 bis cpc, in cui le parti davano atto: dell'intervenuta esecuzione parziale dell'accordo avendo il Sig. già ricevuto Parte_1 dalla l'importo complessivo netto di Controparte_1
€ 15.000,00=; del mancato versamento del residuo importo netto di € 6.000,00= (totali) di cui alle rate di agosto e settembre 2025.
pagina 3 di 7 • Alla riferita udienza il procuratore della resistente
[...] precisava che il mancato versamento delle CP_1 rate di agosto e settembre era da imputare alla momentanea carenza di liquidità della società e non per volontà di far saltare l'accordo, tant'è che manifestava tutta l'intenzione di onorare l'accordo raggiunto visto gli importi già versati al ricorrente.-
• Quindi alla richiesta di parte ricorrente di insistere per la discussione i procuratori delle resistenti si rimettevano alla decisione del GL, con la precisazione di tenere conto in caso di condanna delle somme già corrisposte al Sig.
- Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato che:
▪ Le domande di parte ricorrente andranno accolte limitatamente all'importo di cui all'accordo conciliativo contenuto nel verbale del 08/05/2025.
▪ Infatti dalle dichiarazioni delle parti è emerso come l'accordo contenuto nel verbale d'udienza del 08/05/2025 (da intendersi come riconoscimento di debito da parte di visto l'intenzione di onorare l'accordo Controparte_1 pure riconfermata nel verbale d'udienza del 25/09/2025) è stato pure accettato dal ricorrente Parte_1
▪ Come se ciò non bastasse l'accordo dell'8/05/2025 ha pure trovato parziale esecuzione, residuando - come pacificamente ammesso da tutte le parti - il pagamento dell'importo minore di € 6.000,00= netti a fronte del totale complessivo definito in sede di accordo e pari ad € 21.000,00= netti.
pagina 4 di 7 ▪ E' di tutta evidenza che l'accordo oltre ad essersi perfezionato – essendo stato inserito nel verbale d'udienza - ha avuto pure una sua esecuzione, che se pur non completa, ha portato alla già avvenuta corresponsione in favore di parte ricorrente di una somma importante e pari ad € 15.000,00= netti.
▪ Peraltro l'importo complessivo di € 21.000,00= netti, stabilito dalle parti nel verbale d'udienza del 08/05/2025, deve ritenersi pienamente satisfattivo delle pretese del Sig. e - quindi - pure comprensivo delle Parte_1 somme dovute a titolo di spese legali e di CT già sostenute dal ricorrente, laddove si consideri la circostanza che la CT (a cui si è pure richiamato il procuratore di parte ricorrente nel verbale di discussione della causa del 25/09/2025) aveva riconosciuto – in favore del lavoratore – un importo lordo minore e pari ad
€ 16.749,64=.
▪ Infatti, l'intento delle parti, riportato nel verbale di accordo del 08/05/2025 e consistente nel riconoscere da parte di a favore del Sig. l'importo Controparte_1 Parte_1 netto di € 21.000,00= (e quindi superiore rispetto all'importo lordo di cui alla CT), era quello di ricomprendere nella somma accettata dal tutte Parte_1 le spese e competenze di causa;
diversamente non avrebbe spiegazione alcuna la somma proposta da ed accettata dal CP_1 Parte_1
▪ Alla luce delle riferite considerazioni, considerato l'accordo intercorso fra le parti di cui al verbale del 08/05/2025; appurato che detto accordo è stato eseguito pagina 5 di 7 dalla resistente in buona parte, Controparte_1 residuando il minor importo di € 6.000,00= quali somme ancora dovute al ricorrente e non corrisposte per la momentanea carenza di liquidità della resistente;
ritiene lo scrivente giudicante non sussistere l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio con conseguente dichiarazione di cessazione della materia del contendere riguardo alle somme già corrisposte dalla
[...] in favore di e pari all'importo CP_1 Parte_1 netto di € 15.000,00=:
▪ Conseguentemente, anche alla luce degli accordi intercorsi fra le parti, la resistente Controparte_1 andrà condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma residua netta di € 6.000,00= di cui alle rate di agosto e settembre 2025, non ancora corrisposte;
somma che deve ritenersi già comprensiva delle spese legali e di CT, dato l'importo maggiore riconosciuto rispetto all'esito della CT.
▪ Infine, tutte le ulteriori domande ed eccezioni delle parti devono ritenersi assorbite.-
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
➢ DICHIARA cessata la materia del contendere limitatamente alle somme già corrisposte da
[...] in favore del ricorrente e pari ad € CP_1
15.000,00= netti;
pagina 6 di 7 ➢ CONDANNA la società – in pers. Controparte_1 del legale rappr.te pro-tempore - alla corresponsione in favore del ricorrente della somma residua netta di € 6.000,00=, come quantificata in parte motiva.- Vicenza, 25/09/2025 Il Giudice del lavoro Dott. Marialuisa Nitti
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