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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 04/12/2024, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
Riunita in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 29/2024 r.g. lavoro, vertente
TRA
rappr.ta e difesa per procura in atti dall'Avv. Marco Vorano del Foro di Parte_1
Venezia
Appellante
E in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa per procura in atti Controparte_1 dall'Avv. Chiara Torino del Foro di Bologna
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 26 gennaio 2024 ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza del 25 luglio 2023, con la quale il Tribunale di Ancona in funzione di giudice del lavoro aveva respinto la domanda di essa ricorrente, intesa ad ottenere la declaratoria di nullità del patto di non concorrenza concluso con la in costanza del rapporto di lavoro subordinato Controparte_1 cessato il 30 dicembre 2022 per dimissioni volontarie. L'appellante ha censurato la decisione del
Tribunale per palese illogicità delle conclusioni alle quali era pervenuta, rispetto ai presupposti di principio ivi affermati in ordine alla proporzione tra l'indennità annua pattuita ed il sacrificio imposto all'ex dipendente, in base ad una valutazione fondata sulla mera considerazione del valore percentuale (15%) riferito alla retribuzione annua lorda, ed avulsa da una concreta e rigorosa verifica circa l'effettiva idoneità dell'emolumento a realizzare la funzione corrispettiva;
ha, inoltre, criticato l'affermazione del Tribunale, in merito alla non equivalenza tra mancanza di limiti di luogo e presenza di limiti non particolarmente ristretti, laddove il patto era stato impugnato in primo luogo per l'eccessiva estensione territoriale del divieto ( tre regioni) a fronte dell'indennità percepita, per l'appunto inidonea a coprire le spese di viaggio necessarie a raggiungere una sede lavorativa “consentita”. Con riferimento, poi, alla denuncia del vizio di indeterminabilità dei limiti territoriali, l'appellante ha censurato il carattere laconico dell'affermazione del Tribunale secondo cui l'eventuale ulteriore regione di futura assegnazione non rende il limite indeterminabile né modificabile dal datore di lavoro con mero arbitrio, tenuto conto che, al contrario, la “mobilità di confini”, riconducibile alla unilaterale possibilità riservatasi dalla datrice di lavoro di aggiornare e modificare i predetti limiti, era una sostanziale violazione del precetto sancito dall'art. 2125 c.c., poiché inibiva la conoscenza sin dall'inizio dei confini del divieto ed obbligava il dipendente a non svolgere attività concorrenziale in luoghi dei quali ignorava la posizione. In merito ai limiti di estensione dell'oggetto, l'appellante ha censurato la contrarietà a diritto dell'operazione ermeneutica restrittiva compiuta dal primo giudice, in omaggio al principio di conservazione, invocabile nei casi di dubbio, che lo aveva condotto a ritenere l'oggetto del patto limitato alla
(consulenza o assistenza per) attività, rivolta al pubblico, di intermediazione finanziaria e/o gestione di portafogli finanziari, mentre la volontà di così come espressa in seno ad esso, CP_1
non dava adito a dubbi circa la sua estensione alle attività e/o mansioni uguali analoghe e/o comunque riconducibili a quelle esercitate durante il rapporto di lavoro, che si pongano in concorrenza con le attività svolte dalla nostra Società nei citati settori, quindi incontestatamente a tutte le mansioni bancarie svolte presso la convenuta, confacenti con il proprio inquadramento, così da non residuare alcun posto ove esser utilmente collocata. Con riferimento alla denunciata nullità del patto per attribuzione di un autonomo potere di recesso in favore dell'ex datore di lavoro,
l'appellante ha censurato, perché contraria al principio affermato dai giudici di legittimità in fattispecie analoghe, l'affermazione del Tribunale secondo cui non sarebbe sussistita ex art. 2125 cc una previsione di invalidità derivante dall'attribuzione del potere di recesso in esclusivo favore del datore di lavoro. L'appellante ha chiesto, pertanto, riformarsi la sentenza impugnata in accoglimento delle proprie istanze, con vittoria di spese di lite. ha resistito al gravame chiedendone il rigetto. Controparte_1
Allo scadere del termine assegnato per il deposito delle note sostitutive d'udienza, la causa è stata trattenuta in decisione MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Ritiene il Collegio che la lettura offerta dal Tribunale al patto di non concorrenza, intercorso tra le parti il 23 ottobre 2019, non sia conforme ai criteri dettati dall'art. 2125 c.c. onde stabilirne la validità.
In primo luogo, con riferimento ai limiti di estensione del suo oggetto, il patto non è suscettibile di interpretazione nel restrittivo senso inteso dal Tribunale, dal momento che ivi risulta chiaramente ed univocamente espressa la volontà delle parti di includere tra le attività inibite all'ex dipendente tutte le mansioni uguali, analoghe e/o comunque riconducibili a quelle esercitate durante il rapporto di lavoro.
Si consideri, in proposito, che non ha trovato smentita l'allegazione dell'originaria ricorrente in ordine alla circostanza di fatto che essa abbia eseguito presso la Società convenuta tutte le attività inerenti alla gestione del settore bancario, oltre alle specifiche attività di intermediazione finanziaria e di gestione di portafogli finanziari della Clientela, e che, quindi, la sua prestazione lavorativa all'interno del Settore Creditizio si sia svolta in maniera alquanto aspecifica;
si deve, quindi, presumere che la stessa si sia occupata della negoziazione di tutte le possibili tipologie di strumenti finanziari, ivi compresi i mutui e i depositi bancari, e che abbia esercitato non soltanto compiti riconducibili alla figura professionale dell'Esperto in consulenza finanziaria in senso stretto, ma anche mansioni inerenti alla figura dell'operatore presso Istituti di Credito, chiamato a gestire i rapporti tanto con la clientela interessata ad effettuare investimenti, sulla scorta di approfondite analisi finanziarie, quanto con i clienti interessati a contrarre mutui o prestiti, nell'ambito delle tipiche negoziazioni bancarie.
Ciò detto, non si può negare che i limiti di oggetto imposti dal patto in esame siano così estesi da precludere, in sostanza, all'ex dipendente lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa avente minima attinenza con il proprio bagaglio di competenze professionali, evidentemente spendibili nel settore bancario-creditizio, e di fatto inutilizzabili se non attraverso il contatto con la clientela, che in seno al patto risulta espressamente vietato, non solo rispetto alle operazioni di intermediazione finanziaria e di gestione dei portafogli finanziari - il riferimento alle quali viene testualmente fatto in via meramente esemplificativa - bensì rispetto a tutte le attività concernenti la gestione di relazioni commerciali (cfr. clausola 2.b).
Dall'eccessiva estensione dell'oggetto del patto, valutata alla stregua del criterio della pressoché totale compressione delle concrete possibilità esplicative della professionalità del lavoratore all'interno dei limiti territoriali di seguito indicati, discende inevitabilmente la valutazione di inadeguatezza del compenso pattuito, la cui misura non appare, alla stregua di parametri oggettivi, sufficiente a compensare il sacrificio imposto all'obbligato, il quale viene a trovarsi di fronte all'alternativa di restare inoccupato per un anno oppure di trasferire il centro dei propri interessi personali e professionali a notevole distanza dal luogo di attuale residenza, con intuibile aggravio dei costi legati al complessivo mutamento delle condizioni di vita.
Al riguardo, è ormai consolidato l'orientamento dei giudici di legittimità secondo cui Nel rapporto di lavoro subordinato il patto di non concorrenza è nullo se il divieto di attività successive alla risoluzione del rapporto non è contenuto entro limiti determinati di oggetto, di tempo e di luogo, poiché l'ampiezza del relativo vincolo deve essere tale da comprimere l'esplicazione della concreta professionalità del lavoratore in limiti che non ne compromettano la possibilità di assicurarsi un guadagno idoneo alle esigenze di vita. La valutazione circa la compatibilità del suddetto vincolo concernente l'attività con la necessità di non compromettere la possibilità di assicurarsi il riferito guadagno come pure la valutazione della congruità del corrispettivo pattuito costituiscono oggetto di apprezzamento riservato al giudice del merito, come tale insindacabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato.(Cass.n.7835/2006).
Quanto detto innanzi non esclude l'ulteriore profilo problematico inerente alla definizione dei limiti territoriali, la cui esatta determinazione viene affidata al possibile verificarsi di una serie di evenienze future, che impediscono all'obbligato di compiere, al momento della sottoscrizione del patto, una personale valutazione circa la concreta collocabilità geografica futura delle proprie energie lavorative. Al riguardo, si tenga conto dell'incidenza delle diverse realtà territoriali rispetto alle possibili forme di espressione e di sviluppo del mercato creditizio e finanziario. Non appare, dunque, irrilevante per il dipendente, nella considerazione circa la convenienza del patto, conoscere esattamente, al momento della sua sottoscrizione, quali siano le zone geografiche in cui l'attività lavorativa nel Settore in discorso viene interdetta ovvero consentita.
Le suesposte considerazioni bastano a ritenere affetto da nullità il patto oggetto di impugnativa.
Alla riforma della sentenza del Tribunale, in adesione a quanto richiesto dall'originaria ricorrente, non segue la menzione in dispositivo dell'obbligo, sorto in capo a quest'ultima, di restituire il compenso percepito in esecuzione del patto nullo, stante la riserva di futura azione a tal fine formulata in via condizionata dalla Società convenuta nella memoria di costituzione in primo grado.
Il regime delle spese di lite dell'intero giudizio segue il criterio della soccombenza;
può essere ridotta la liquidazione effettuata dal Tribunale, posto che tale capo di sentenza è stato specificamente impugnato dall'appellante per dedotta violazione delle tariffe vigenti, con richiesta di ricondurre la misura delle spese ad euro 4.400,00, in relazione al mancato espletamento di attività istruttoria
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara la nullità del patto di non concorrenza intercorso tra le parti in data 23 ottobre 2019;
2)condanna al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in favore di Controparte_1 Pt_1
nella misura di euro 4.400,00 per il primo grado e in misura di euro 3.800,00 per il
[...]
presente grado, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, iva e cpa come per legge
Ancona, 15 novembre 2024
Il Consigliere est. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
Riunita in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 29/2024 r.g. lavoro, vertente
TRA
rappr.ta e difesa per procura in atti dall'Avv. Marco Vorano del Foro di Parte_1
Venezia
Appellante
E in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa per procura in atti Controparte_1 dall'Avv. Chiara Torino del Foro di Bologna
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 26 gennaio 2024 ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza del 25 luglio 2023, con la quale il Tribunale di Ancona in funzione di giudice del lavoro aveva respinto la domanda di essa ricorrente, intesa ad ottenere la declaratoria di nullità del patto di non concorrenza concluso con la in costanza del rapporto di lavoro subordinato Controparte_1 cessato il 30 dicembre 2022 per dimissioni volontarie. L'appellante ha censurato la decisione del
Tribunale per palese illogicità delle conclusioni alle quali era pervenuta, rispetto ai presupposti di principio ivi affermati in ordine alla proporzione tra l'indennità annua pattuita ed il sacrificio imposto all'ex dipendente, in base ad una valutazione fondata sulla mera considerazione del valore percentuale (15%) riferito alla retribuzione annua lorda, ed avulsa da una concreta e rigorosa verifica circa l'effettiva idoneità dell'emolumento a realizzare la funzione corrispettiva;
ha, inoltre, criticato l'affermazione del Tribunale, in merito alla non equivalenza tra mancanza di limiti di luogo e presenza di limiti non particolarmente ristretti, laddove il patto era stato impugnato in primo luogo per l'eccessiva estensione territoriale del divieto ( tre regioni) a fronte dell'indennità percepita, per l'appunto inidonea a coprire le spese di viaggio necessarie a raggiungere una sede lavorativa “consentita”. Con riferimento, poi, alla denuncia del vizio di indeterminabilità dei limiti territoriali, l'appellante ha censurato il carattere laconico dell'affermazione del Tribunale secondo cui l'eventuale ulteriore regione di futura assegnazione non rende il limite indeterminabile né modificabile dal datore di lavoro con mero arbitrio, tenuto conto che, al contrario, la “mobilità di confini”, riconducibile alla unilaterale possibilità riservatasi dalla datrice di lavoro di aggiornare e modificare i predetti limiti, era una sostanziale violazione del precetto sancito dall'art. 2125 c.c., poiché inibiva la conoscenza sin dall'inizio dei confini del divieto ed obbligava il dipendente a non svolgere attività concorrenziale in luoghi dei quali ignorava la posizione. In merito ai limiti di estensione dell'oggetto, l'appellante ha censurato la contrarietà a diritto dell'operazione ermeneutica restrittiva compiuta dal primo giudice, in omaggio al principio di conservazione, invocabile nei casi di dubbio, che lo aveva condotto a ritenere l'oggetto del patto limitato alla
(consulenza o assistenza per) attività, rivolta al pubblico, di intermediazione finanziaria e/o gestione di portafogli finanziari, mentre la volontà di così come espressa in seno ad esso, CP_1
non dava adito a dubbi circa la sua estensione alle attività e/o mansioni uguali analoghe e/o comunque riconducibili a quelle esercitate durante il rapporto di lavoro, che si pongano in concorrenza con le attività svolte dalla nostra Società nei citati settori, quindi incontestatamente a tutte le mansioni bancarie svolte presso la convenuta, confacenti con il proprio inquadramento, così da non residuare alcun posto ove esser utilmente collocata. Con riferimento alla denunciata nullità del patto per attribuzione di un autonomo potere di recesso in favore dell'ex datore di lavoro,
l'appellante ha censurato, perché contraria al principio affermato dai giudici di legittimità in fattispecie analoghe, l'affermazione del Tribunale secondo cui non sarebbe sussistita ex art. 2125 cc una previsione di invalidità derivante dall'attribuzione del potere di recesso in esclusivo favore del datore di lavoro. L'appellante ha chiesto, pertanto, riformarsi la sentenza impugnata in accoglimento delle proprie istanze, con vittoria di spese di lite. ha resistito al gravame chiedendone il rigetto. Controparte_1
Allo scadere del termine assegnato per il deposito delle note sostitutive d'udienza, la causa è stata trattenuta in decisione MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Ritiene il Collegio che la lettura offerta dal Tribunale al patto di non concorrenza, intercorso tra le parti il 23 ottobre 2019, non sia conforme ai criteri dettati dall'art. 2125 c.c. onde stabilirne la validità.
In primo luogo, con riferimento ai limiti di estensione del suo oggetto, il patto non è suscettibile di interpretazione nel restrittivo senso inteso dal Tribunale, dal momento che ivi risulta chiaramente ed univocamente espressa la volontà delle parti di includere tra le attività inibite all'ex dipendente tutte le mansioni uguali, analoghe e/o comunque riconducibili a quelle esercitate durante il rapporto di lavoro.
Si consideri, in proposito, che non ha trovato smentita l'allegazione dell'originaria ricorrente in ordine alla circostanza di fatto che essa abbia eseguito presso la Società convenuta tutte le attività inerenti alla gestione del settore bancario, oltre alle specifiche attività di intermediazione finanziaria e di gestione di portafogli finanziari della Clientela, e che, quindi, la sua prestazione lavorativa all'interno del Settore Creditizio si sia svolta in maniera alquanto aspecifica;
si deve, quindi, presumere che la stessa si sia occupata della negoziazione di tutte le possibili tipologie di strumenti finanziari, ivi compresi i mutui e i depositi bancari, e che abbia esercitato non soltanto compiti riconducibili alla figura professionale dell'Esperto in consulenza finanziaria in senso stretto, ma anche mansioni inerenti alla figura dell'operatore presso Istituti di Credito, chiamato a gestire i rapporti tanto con la clientela interessata ad effettuare investimenti, sulla scorta di approfondite analisi finanziarie, quanto con i clienti interessati a contrarre mutui o prestiti, nell'ambito delle tipiche negoziazioni bancarie.
Ciò detto, non si può negare che i limiti di oggetto imposti dal patto in esame siano così estesi da precludere, in sostanza, all'ex dipendente lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa avente minima attinenza con il proprio bagaglio di competenze professionali, evidentemente spendibili nel settore bancario-creditizio, e di fatto inutilizzabili se non attraverso il contatto con la clientela, che in seno al patto risulta espressamente vietato, non solo rispetto alle operazioni di intermediazione finanziaria e di gestione dei portafogli finanziari - il riferimento alle quali viene testualmente fatto in via meramente esemplificativa - bensì rispetto a tutte le attività concernenti la gestione di relazioni commerciali (cfr. clausola 2.b).
Dall'eccessiva estensione dell'oggetto del patto, valutata alla stregua del criterio della pressoché totale compressione delle concrete possibilità esplicative della professionalità del lavoratore all'interno dei limiti territoriali di seguito indicati, discende inevitabilmente la valutazione di inadeguatezza del compenso pattuito, la cui misura non appare, alla stregua di parametri oggettivi, sufficiente a compensare il sacrificio imposto all'obbligato, il quale viene a trovarsi di fronte all'alternativa di restare inoccupato per un anno oppure di trasferire il centro dei propri interessi personali e professionali a notevole distanza dal luogo di attuale residenza, con intuibile aggravio dei costi legati al complessivo mutamento delle condizioni di vita.
Al riguardo, è ormai consolidato l'orientamento dei giudici di legittimità secondo cui Nel rapporto di lavoro subordinato il patto di non concorrenza è nullo se il divieto di attività successive alla risoluzione del rapporto non è contenuto entro limiti determinati di oggetto, di tempo e di luogo, poiché l'ampiezza del relativo vincolo deve essere tale da comprimere l'esplicazione della concreta professionalità del lavoratore in limiti che non ne compromettano la possibilità di assicurarsi un guadagno idoneo alle esigenze di vita. La valutazione circa la compatibilità del suddetto vincolo concernente l'attività con la necessità di non compromettere la possibilità di assicurarsi il riferito guadagno come pure la valutazione della congruità del corrispettivo pattuito costituiscono oggetto di apprezzamento riservato al giudice del merito, come tale insindacabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato.(Cass.n.7835/2006).
Quanto detto innanzi non esclude l'ulteriore profilo problematico inerente alla definizione dei limiti territoriali, la cui esatta determinazione viene affidata al possibile verificarsi di una serie di evenienze future, che impediscono all'obbligato di compiere, al momento della sottoscrizione del patto, una personale valutazione circa la concreta collocabilità geografica futura delle proprie energie lavorative. Al riguardo, si tenga conto dell'incidenza delle diverse realtà territoriali rispetto alle possibili forme di espressione e di sviluppo del mercato creditizio e finanziario. Non appare, dunque, irrilevante per il dipendente, nella considerazione circa la convenienza del patto, conoscere esattamente, al momento della sua sottoscrizione, quali siano le zone geografiche in cui l'attività lavorativa nel Settore in discorso viene interdetta ovvero consentita.
Le suesposte considerazioni bastano a ritenere affetto da nullità il patto oggetto di impugnativa.
Alla riforma della sentenza del Tribunale, in adesione a quanto richiesto dall'originaria ricorrente, non segue la menzione in dispositivo dell'obbligo, sorto in capo a quest'ultima, di restituire il compenso percepito in esecuzione del patto nullo, stante la riserva di futura azione a tal fine formulata in via condizionata dalla Società convenuta nella memoria di costituzione in primo grado.
Il regime delle spese di lite dell'intero giudizio segue il criterio della soccombenza;
può essere ridotta la liquidazione effettuata dal Tribunale, posto che tale capo di sentenza è stato specificamente impugnato dall'appellante per dedotta violazione delle tariffe vigenti, con richiesta di ricondurre la misura delle spese ad euro 4.400,00, in relazione al mancato espletamento di attività istruttoria
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara la nullità del patto di non concorrenza intercorso tra le parti in data 23 ottobre 2019;
2)condanna al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in favore di Controparte_1 Pt_1
nella misura di euro 4.400,00 per il primo grado e in misura di euro 3.800,00 per il
[...]
presente grado, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, iva e cpa come per legge
Ancona, 15 novembre 2024
Il Consigliere est. Il Presidente