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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/08/2025, n. 11672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11672 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 610/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa IA ME
Magarò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 610/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...] C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. BASSI ANTONELLA C.F._1
(C.F. ); C.F._2
- ricorrente -
contro
[...]
Controparte_1 in persona del Ministro p.t., rappresentato ex lege dall'Avvocatura
[...]
Generale dello Stato;
- resistente -
OGGETTO: rilascio visto per ricongiungimento familiare.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato telematicamente in data 09/01/2025, il ricorrente proponeva opposizione contro il diniego del visto d'ingresso per motivi familiari Prot. n. 2443 dd. 21.11.2024, Pos. N. 5117/2024, per il figlio nato in [...] Persona_1 il 26/05/2005.
Il ricorrente esponeva che, su richiesta dello stesso, in data 10/08/2023 lo Sportello
Unico per l'Immigrazione di Udine emetteva il nulla osta n. UD1408547440 per il ricongiungimento familiare del figlio , nato in [...] il Persona_1
26/05/2005; che immediatamente il ricorrente fissava tramite agenzia VFS appuntamento presso l' ad per il giorno 11/01/2024 al Controparte_1 CP_1 fine di ottenere il visto per l'ingresso in del figlio;
che una persona incaricata CP_1 dal ricorrente si recava a tale appuntamento e consegnava i documenti necessari;
che il ricorrente attendeva, quindi, comunicazioni dall'agenzia VFS;
che, non ricevendo alcuna notizia, lo stesso incaricava un legale di verificare lo stato della pratica;
che in risposta alla richiesta dell'avvocato, in data 12/09/2024 l' CP_1
di comunicava che il visto non era stato rilasciato in quanto era
[...] CP_1 necessaria l'emissione di un nuovo passaporto e la legalizzazione dei documenti;
che l' altresì testualmente indicava: “Se l'interessato ha provveduto alle CP_1 legalizzazioni, può recarsi all'Agenzia VFS per presentare correttamente domanda di visto. Il nulla osta si ritiene valido poiché l'interessato si è manifestato prima della scadenza”; che il ricorrente, pertanto, tramite agenzia VFS richiedeva e otteneva nuovo appuntamento presso l' per il giorno 11/11/2024; che in CP_1 tale data veniva consegnato quanto indicato nella comunicazione a mezzo e-mail del 12/09/2024; che in data 21/11/2024 la stessa ad Controparte_2 CP_1 emetteva provvedimento di rifiuto del visto d'ingresso in quanto “Il nulla osta rilasciato dal SUI competente è scaduto (oltre sei mesi dal rilascio); nulla osta scaduto in data 10.02.2024”; che il nulla osta rilasciato dal SUI non è scaduto in data 10/02/2024, in quanto non solo l'appuntamento del giorno 11/01/2024 presso l' ha interrotto il decorso del termine di scadenza del nulla osta, ma CP_1
l' stessa ha esplicitamente riconosciuto con comunicazione a mezzo e- CP_1 mail del 12/09/2024 che il termine di validità del nulla osta non era spirato in quanto
“l'interessato si è manifestato prima della scadenza”; che il provvedimento impugnato, pertanto, è illegittimo in quanto non tiene conto dell'interruzione del decorso del termine semestrale né delle indicazioni fornite dalla stessa CP_1
Chiedeva, pertanto, di annullare il provvedimento di diniego del visto d'ingresso per motivi familiari Prot. n. 2443 dd. 21.11.2024, Pos. N. 5117/2024, , Persona_1
n. il 26/05/2005, nonché, accertato e dichiarato il diritto al ricongiungimento familiare, di condannare parte resistente al rilascio del visto d'ingresso per motivi familiari in favore di , nato il [...], figlio del ricorrente. Persona_1
L'Amministrazione resistente si costituiva in giudizio, sostenendo di non aver tenuto un comportamento omissivo, negligente o comunque preclusivo del rilascio del visto per il ricongiungimento e chiedendo il rigetto del ricorso poiché infondato.
***
Il provvedimento di rigetto impugnato dal ricorrente si fonda sulla seguente motivazione: “Il nulla osta rilasciato dal sui competente è scaduto (oltre sei mesi dal rilascio); nulla osta scaduto in data 10/02/2024”. Nel caso di specie il nulla osta rilasciato in data 10/08/2023 non è scaduto in quanto l'appuntamento fissato per il giorno 11/01/2024 presso l' ha interrotto CP_1 il decorso del termine di scadenza del nulla osta e l' stessa ha CP_1 esplicitamente riconosciuto con comunicazione a mezzo e-mail del 12/09/2024 che il termine di validità del nulla osta non era spirato in quanto “l'interessato si è manifestato prima della scadenza”
L'Amministrazione aveva il dovere di concludere il procedimento nei termini di cui all'art. 6 c. 5 D.P.R. 394/1999, rispetto al quale occorre tener conto delle proroghe per la chiusura dei procedimenti amministrativi, e in base alla medesima norma aveva anche il dovere di provvedere, effettuate le dovute verifiche, alla legalizzazione dei documenti necessari.
Il ricorrente aveva, pertanto, diritto di proporre domanda di visto, posto che il nulla osta ha una validità di sei mesi e quindi l'inerzia dell'Amministrazione rischia di fatto di vanificare il diritto all'unità familiare.
Ferma restando l'impossibilità da parte di questo Tribunale di provvedere all'annullamento, ma al più alla disapplicazione del provvedimento impugnato, la domanda di parte ricorrente, tuttavia, non può essere accolta, dal momento che parte ricorrente non ha prodotto in giudizio alcuna documentazione idonea a comprovare il rapporto di parentela, necessaria ai fini delle verifiche previste dall'art.29 comma
7 D.lgs. 286/98.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
Tenuto conto della soccombenza reciproca delle parti, risultando fondato uno dei motivi di ricorso, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 04/08/2025
La Giudice
d.ssa IA ME Magarò
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa IA ME
Magarò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 610/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...] C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. BASSI ANTONELLA C.F._1
(C.F. ); C.F._2
- ricorrente -
contro
[...]
Controparte_1 in persona del Ministro p.t., rappresentato ex lege dall'Avvocatura
[...]
Generale dello Stato;
- resistente -
OGGETTO: rilascio visto per ricongiungimento familiare.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato telematicamente in data 09/01/2025, il ricorrente proponeva opposizione contro il diniego del visto d'ingresso per motivi familiari Prot. n. 2443 dd. 21.11.2024, Pos. N. 5117/2024, per il figlio nato in [...] Persona_1 il 26/05/2005.
Il ricorrente esponeva che, su richiesta dello stesso, in data 10/08/2023 lo Sportello
Unico per l'Immigrazione di Udine emetteva il nulla osta n. UD1408547440 per il ricongiungimento familiare del figlio , nato in [...] il Persona_1
26/05/2005; che immediatamente il ricorrente fissava tramite agenzia VFS appuntamento presso l' ad per il giorno 11/01/2024 al Controparte_1 CP_1 fine di ottenere il visto per l'ingresso in del figlio;
che una persona incaricata CP_1 dal ricorrente si recava a tale appuntamento e consegnava i documenti necessari;
che il ricorrente attendeva, quindi, comunicazioni dall'agenzia VFS;
che, non ricevendo alcuna notizia, lo stesso incaricava un legale di verificare lo stato della pratica;
che in risposta alla richiesta dell'avvocato, in data 12/09/2024 l' CP_1
di comunicava che il visto non era stato rilasciato in quanto era
[...] CP_1 necessaria l'emissione di un nuovo passaporto e la legalizzazione dei documenti;
che l' altresì testualmente indicava: “Se l'interessato ha provveduto alle CP_1 legalizzazioni, può recarsi all'Agenzia VFS per presentare correttamente domanda di visto. Il nulla osta si ritiene valido poiché l'interessato si è manifestato prima della scadenza”; che il ricorrente, pertanto, tramite agenzia VFS richiedeva e otteneva nuovo appuntamento presso l' per il giorno 11/11/2024; che in CP_1 tale data veniva consegnato quanto indicato nella comunicazione a mezzo e-mail del 12/09/2024; che in data 21/11/2024 la stessa ad Controparte_2 CP_1 emetteva provvedimento di rifiuto del visto d'ingresso in quanto “Il nulla osta rilasciato dal SUI competente è scaduto (oltre sei mesi dal rilascio); nulla osta scaduto in data 10.02.2024”; che il nulla osta rilasciato dal SUI non è scaduto in data 10/02/2024, in quanto non solo l'appuntamento del giorno 11/01/2024 presso l' ha interrotto il decorso del termine di scadenza del nulla osta, ma CP_1
l' stessa ha esplicitamente riconosciuto con comunicazione a mezzo e- CP_1 mail del 12/09/2024 che il termine di validità del nulla osta non era spirato in quanto
“l'interessato si è manifestato prima della scadenza”; che il provvedimento impugnato, pertanto, è illegittimo in quanto non tiene conto dell'interruzione del decorso del termine semestrale né delle indicazioni fornite dalla stessa CP_1
Chiedeva, pertanto, di annullare il provvedimento di diniego del visto d'ingresso per motivi familiari Prot. n. 2443 dd. 21.11.2024, Pos. N. 5117/2024, , Persona_1
n. il 26/05/2005, nonché, accertato e dichiarato il diritto al ricongiungimento familiare, di condannare parte resistente al rilascio del visto d'ingresso per motivi familiari in favore di , nato il [...], figlio del ricorrente. Persona_1
L'Amministrazione resistente si costituiva in giudizio, sostenendo di non aver tenuto un comportamento omissivo, negligente o comunque preclusivo del rilascio del visto per il ricongiungimento e chiedendo il rigetto del ricorso poiché infondato.
***
Il provvedimento di rigetto impugnato dal ricorrente si fonda sulla seguente motivazione: “Il nulla osta rilasciato dal sui competente è scaduto (oltre sei mesi dal rilascio); nulla osta scaduto in data 10/02/2024”. Nel caso di specie il nulla osta rilasciato in data 10/08/2023 non è scaduto in quanto l'appuntamento fissato per il giorno 11/01/2024 presso l' ha interrotto CP_1 il decorso del termine di scadenza del nulla osta e l' stessa ha CP_1 esplicitamente riconosciuto con comunicazione a mezzo e-mail del 12/09/2024 che il termine di validità del nulla osta non era spirato in quanto “l'interessato si è manifestato prima della scadenza”
L'Amministrazione aveva il dovere di concludere il procedimento nei termini di cui all'art. 6 c. 5 D.P.R. 394/1999, rispetto al quale occorre tener conto delle proroghe per la chiusura dei procedimenti amministrativi, e in base alla medesima norma aveva anche il dovere di provvedere, effettuate le dovute verifiche, alla legalizzazione dei documenti necessari.
Il ricorrente aveva, pertanto, diritto di proporre domanda di visto, posto che il nulla osta ha una validità di sei mesi e quindi l'inerzia dell'Amministrazione rischia di fatto di vanificare il diritto all'unità familiare.
Ferma restando l'impossibilità da parte di questo Tribunale di provvedere all'annullamento, ma al più alla disapplicazione del provvedimento impugnato, la domanda di parte ricorrente, tuttavia, non può essere accolta, dal momento che parte ricorrente non ha prodotto in giudizio alcuna documentazione idonea a comprovare il rapporto di parentela, necessaria ai fini delle verifiche previste dall'art.29 comma
7 D.lgs. 286/98.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
Tenuto conto della soccombenza reciproca delle parti, risultando fondato uno dei motivi di ricorso, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 04/08/2025
La Giudice
d.ssa IA ME Magarò