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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 18/11/2025, n. 1935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1935 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1254/2022 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di VI EN, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'esito della trattazione scritta esperita nella data del 13.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Italo Lococo (PEC: Parte_1
Email_1
RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti, dagli avv.ti Francesco Muscari Tomaioli (PEC: E
) e AN IT (PEC: Email_2
t) Email_4
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione ordinanza ingiunzione. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 31/05/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n. OI-000191553 notificata il 2.5.2022, emessa a titolo di sanzione per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali dell'anno 2012, in ragione dell'omessa ricezione della notifica degli avvisi di accertamento prodromici all'ordinanza impugnata, della decadenza dal potere di irrogare la sanzione oltre il termine di 90 giorni dall'accertamento della violazione imputatale e dell'estinzione della pretesa per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Previa concessione della sospensione della provvisoria esecutività dell'impugnata Ordinanza – Ingiunzione n. 0I – 000191533, sussistendone i presupposti del presumibile accoglimento nel merito del presente ricorso e del periculum in mora, dichiarare l'annullamento e/o la revoca dell'Ordinanza – Ingiunzione n. OI – 000191553 emessa dall di VI EN e delle sanzioni accessorie per tutti gli spiegati CP_1 motivi. 2)Con vittoria di spese competenze ed onorari come per legge, da distarsi in favore dell'Avv. Italo Rocco Lococo, che fa la dichiarazione ex art 93 c.p.c.”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese, rimodulando la sanzione imputata e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'esito della trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Nel caso in esame, l'Ente previdenziale contesta al ricorrente l'omesso versamento delle ritenute previdenziali, fattispecie ormai depenalizzata e trasformata in illecito amministrativo, in virtù del D. Lgs. n. 8 del 15 gennaio 2016 (“Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'art. 2, comma 2, della L. 28 aprile 2014, n. 67).
2.1. Ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, del D.L. 463/1983 (convertito con modifiche, in L. n. 638/1983), da ultimo modificato dall'art. 23, co. 1, D.L. 48/2023: «L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione».
3. La sanzione irrogata per il tramite dell'ordinanza ingiunzione deve, tuttavia, ritenersi nulla.
4. L'eccezione di decadenza dall'azione previdenziale, dedotta da parte ricorrente può trovare accoglimento, poiché sebbene l'Ente previdenziale abbia provato di aver validamente notificato gli atti prodromici, ossia l'atto di accertamento n. 2202.19/07/2017.0094405, il CP_1
27/7/2017 e l'atto di accertamento n. 2202.19/07/2017.0094406, notificato il 1.8.2017 CP_1 alla – di cui il ricorrente è rappresentante Controparte_2 legale – la contestazione della violazione di parte resistente è avvenuta oltre il termine decadenziale previsto dalla legge.
4.1. Infatti, secondo quanto enunciato dall'art. 14 della L. n. 689/1981: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. […]”.
5. Al fine di stabilire il momento da cui l'Ente previdenziale può avere contezza di un'eventuale trasgressione da parte del datore di lavoro nel versamento delle spettanze, occorre segnalare che trattandosi di contributi previdenziali, il termine ultimo per il versamento coincide con il 16 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.
5.1. Nel caso in esame: relativamente all'anno 2012, contestato con l'atto di accertamento n. 2202.19/07/2017.0094405, poi riportato dall'ordinanza ingiunzione impugnata, i novanta CP_1 giorni sarebbero decorsi, al più, dal 16 febbraio 2013.
5.2. La notifica dell'atto di accertamento prodromico, invece, è stata eseguita solo il 27.7.2017, oltre il termine decadenziale di 90 giorni.
6. Pertanto, la tardività dell'azione dell'Ente previdenziale, comporta la nullità dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
7. Da ciò discende l'accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzionale opposta.
8. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie il ricorso e per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI-000191553;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
VI EN, 18/11/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di VI EN, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'esito della trattazione scritta esperita nella data del 13.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Italo Lococo (PEC: Parte_1
Email_1
RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti, dagli avv.ti Francesco Muscari Tomaioli (PEC: E
) e AN IT (PEC: Email_2
t) Email_4
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione ordinanza ingiunzione. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 31/05/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n. OI-000191553 notificata il 2.5.2022, emessa a titolo di sanzione per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali dell'anno 2012, in ragione dell'omessa ricezione della notifica degli avvisi di accertamento prodromici all'ordinanza impugnata, della decadenza dal potere di irrogare la sanzione oltre il termine di 90 giorni dall'accertamento della violazione imputatale e dell'estinzione della pretesa per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Previa concessione della sospensione della provvisoria esecutività dell'impugnata Ordinanza – Ingiunzione n. 0I – 000191533, sussistendone i presupposti del presumibile accoglimento nel merito del presente ricorso e del periculum in mora, dichiarare l'annullamento e/o la revoca dell'Ordinanza – Ingiunzione n. OI – 000191553 emessa dall di VI EN e delle sanzioni accessorie per tutti gli spiegati CP_1 motivi. 2)Con vittoria di spese competenze ed onorari come per legge, da distarsi in favore dell'Avv. Italo Rocco Lococo, che fa la dichiarazione ex art 93 c.p.c.”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese, rimodulando la sanzione imputata e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'esito della trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Nel caso in esame, l'Ente previdenziale contesta al ricorrente l'omesso versamento delle ritenute previdenziali, fattispecie ormai depenalizzata e trasformata in illecito amministrativo, in virtù del D. Lgs. n. 8 del 15 gennaio 2016 (“Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'art. 2, comma 2, della L. 28 aprile 2014, n. 67).
2.1. Ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, del D.L. 463/1983 (convertito con modifiche, in L. n. 638/1983), da ultimo modificato dall'art. 23, co. 1, D.L. 48/2023: «L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione».
3. La sanzione irrogata per il tramite dell'ordinanza ingiunzione deve, tuttavia, ritenersi nulla.
4. L'eccezione di decadenza dall'azione previdenziale, dedotta da parte ricorrente può trovare accoglimento, poiché sebbene l'Ente previdenziale abbia provato di aver validamente notificato gli atti prodromici, ossia l'atto di accertamento n. 2202.19/07/2017.0094405, il CP_1
27/7/2017 e l'atto di accertamento n. 2202.19/07/2017.0094406, notificato il 1.8.2017 CP_1 alla – di cui il ricorrente è rappresentante Controparte_2 legale – la contestazione della violazione di parte resistente è avvenuta oltre il termine decadenziale previsto dalla legge.
4.1. Infatti, secondo quanto enunciato dall'art. 14 della L. n. 689/1981: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. […]”.
5. Al fine di stabilire il momento da cui l'Ente previdenziale può avere contezza di un'eventuale trasgressione da parte del datore di lavoro nel versamento delle spettanze, occorre segnalare che trattandosi di contributi previdenziali, il termine ultimo per il versamento coincide con il 16 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.
5.1. Nel caso in esame: relativamente all'anno 2012, contestato con l'atto di accertamento n. 2202.19/07/2017.0094405, poi riportato dall'ordinanza ingiunzione impugnata, i novanta CP_1 giorni sarebbero decorsi, al più, dal 16 febbraio 2013.
5.2. La notifica dell'atto di accertamento prodromico, invece, è stata eseguita solo il 27.7.2017, oltre il termine decadenziale di 90 giorni.
6. Pertanto, la tardività dell'azione dell'Ente previdenziale, comporta la nullità dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
7. Da ciò discende l'accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzionale opposta.
8. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie il ricorso e per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI-000191553;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
VI EN, 18/11/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani