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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 09/06/2025, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati: 1) Dott. Michele De Maria - Presidente
2) Dott. Caterina Greco - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere relatore
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.151/2022 R.G.L. promossa in grado di appello d a rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Di Fede. Parte_1
- APPELLANTE - contro in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dall'avvocato Valeria Tesè.
- APPELLATA -
Oggetto: retribuzione.
All'udienza del 29.05.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale, in atti. In Fatto e in Diritto
1) Con ricorso depositato il 19.12.2019, , già dipendente della Parte_1 [...] dal 20 febbraio 1991 al 9 dicembre 2018, riferiva di: CP_1
- avere osservato un orario di lavoro (dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00 dal lunedì al venerdì, il sabato dalle 8,30 alle 13,00 per un totale di 52 ore settimanali) superiore a quelle contrattualmente previsto (40 ore settimanali, poi ridotto a 24 ore settimanali e poi nuovamente aumentato a 30 ore settimanali);
- avere goduto solo parzialmente delle ferie e dei permessi retribuiti e di avere percepito euro 200,00 per le ore aggiuntive svolte.
Tanto premesso chiedeva la condanna di controparte alla corresponsione degli emolumenti spettategli, giusta applicazione del CCNL Commercio Confcommercio, a titolo di retribuzioni, ferie maturate e non godute, lavoro straordinario, tredicesima e quattordicesima mensilità.
1 Ritualmente instauratosi il contraddittorio, la convenuta eccepiva in via preliminare la prescrizione estintiva quinquennale dei rivendicati crediti ex art. 2948 c.c., mentre, nel merito, deduceva la genericità delle allegazioni svolte in ricorso e l'integrale pagamento al lavoratore di quanto spettantegli come da allegate buste paga quietanzate. Precisava, quanto al TFR, di avere corrisposto due acconti netti, per un totale di euro 22.535,00, rimanendo debitrice della somma di euro 11.724,52.
L'adito Tribunale, istruita la controversia con l'escussione di due testimoni, con sentenza n.12/2022 dell'11.01.2022, rigettava il ricorso, rilevando che:
- nel caso di specie, trattandosi di rapporto di lavoro privato ed in assenza di allegazioni circa la ricorrenza della tutela reale, il termine di prescrizione iniziava a decorrere dalla cessazione dello stesso e doveva ritenersi interrotto, dapprima, con l'invio della diffida avvenuta in 12.04.2018 e, poi, con il deposito del ricorso effettuato il 19.12.2019;
- l'istruttoria espletata, “posta la non contestazione del rapporto di lavoro da parte datoriale”, non aveva confermato l'osservanza di un orario di lavoro superiore a quello contrattualizzato per tutto il periodo lavorativo, né l'omessa percezione della 14^ mensilità e il mancato godimento delle ferie;
- inattendibile doveva reputarsi la testimonianza resa dal teste in quanto Testimone_1 le date da questi riferite in merito alla durata del proprio rapporto di lavorativo non coincidevano con il periodo in cui lo stesso aveva lavorato alle dipendenze della
[...] come riscontrato dalla documentazione prodotta da quest'ultima (contratto CP_1 di assunzione del 30/06/2008 e lettera di licenziamento del 27/12/2016, nonché buste paga per il periodo dal 1998 – 1999);
- dalla testimonianza del teste era emerso che il lavoratore aveva correttamente Tes_2 usufruito sia dei permessi che delle ferie retribuite, mentre la prova della corresponsione della 14 esima mensilità era stata documentata attraverso la produzione delle buste paga con la dicitura “per ricevuta-quietanza”;
- per quanto concerne la prestazione di lavoro straordinario, non era stata fornita una prova precisa e puntuale “né in merito alle ore lavorate in eccedenza, né in merito al quantum del dovuto”, tenuto altresì conto che il ricorrente, “pur avendo dedotto di aver ricevuto, forfettariamente, euro 200,00” non aveva specificato “né la durata di tali elargizioni né la periodicità delle stesse”.
Per la riforma della predetta sentenza ha interposto gravame, con ricorso depositato il
29.05.2025, , lamentando: Parte_1
- che dalle precise dichiarazioni dei testi escussi doveva ritersi dimostrato, quanto meno fino al 2016, l'espletamento di un orario di lavoro superiore a quello contrattualmente convenuto;
- di avere adeguatamente provato il mancato godimento delle ferie [“rispetto alle ferie spettanti contrattualmente (26 gg) il ricorrente ne usufruiva una parte e da un controllo a campione delle buste paga di agosto in genere si trattava di 15/16 giorni, con le domeniche
2 e le festività intervallate arrivavano a 20 giorni di riposo complessivi. Le altre giornate di ferie sono con metodo, costantemente scaricate, così come i permessi retribuiti, su ogni busta paga per ogni mese per 8 ore complessivi: o 8 ore di ferie, oppure 4 di ferie e 4 di permesso retribuito”] e l'omessa corresponsione della 14 esima mensilità [la prova del pagamento “che è sempre comunque a carico del datore di lavoro non è sufficiente se non si allega la copia del bonifico e del relativo tracciamento trascritto in contabilità” ed inoltre non si rivengono in atti “tutte le buste paga quietanzate” avendone a difesa “rivenute solo 4 (2010, 2012, 2013, 2014)];
- che “il trattamento di fine rapporto, essendo retribuzione differita”, non poteva “essere richiesto prima dell'interruzione del rapporto di lavoro” e “Nella presente fattispecie, in cui si chiede che lo stesso venga ricalcolato sulle differenze retributive accertate a qualunque titolo, non soggiace ad alcuna prescrizione essendo stato richiesto entro i termini prescrizionali quinquennali”, ragion per cui “a cominciare dal costante pagamento fuori busta di 200 euro al mese, corrisposto a titolo di straordinario per concorde dichiarazione di entrambe le parti (maturati circa 9000 euro per differenziale sul TFR dovuto), andava certamente disposto il ricalcolo della differenza del TFR dovuto anche per la restante parte di lavoro straordinario prestato e non pagato, quantomeno nella parte in cui il decidente avrebbe dovuto ritenere raggiunta la prova”.
Ha resistito in giudizio, con memoria del 17.12.2024 la (d'ora in Controparte_1 avanti anche la Società), deducendo in via preliminare l'improcedibilità dell'appello per inosservanza del termine perentorio di 25 giorni tra la notifica del ricorso introduttivo del giudizio e quello dell'udienza di discussione. Rileva in particolare che:
- a seguito del deposito l'11.02.2022 del ricorso ex art.414 c.p.c. il Presidente della Corte di Appello di Palermo Sezione Lavoro aveva emesso, in data 02.03.2022, decreto di fissazione della prima udienza di discussione per il giorno 01.02.2024;
- controparte non aveva provveduto alla notifica del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza entro il termine perentorio sancito dall'art. 435, terzo comma, c.p.c. (in scadenza il 5.01.2024);
- irrilevante è “il fatto che detta udienza sia stata rinviata d'ufficio al 10.10.2024, poiché il provvedimento presidenziale che lo stesso rinvio aveva disposto è intervenuto soltanto il 19.01.2024, quando era ormai scaduto da ben 14 giorni il termine per la notifica ed era, dunque, già maturata, in capo all'appellante, la decadenza dall'impugnazione”;
- “anche con riferimento alla data di rinvio della prima udienza di discussione del
10.10.2024”, l'appellante aveva violato “i termini perentori previsti dalla legge, provvedendo questa volta sì alla notifica, ma solamente due giorni prima dell'udienza ossia il 08.10.2024, chiedendo alla Corte, il giorno stesso dell'udienza, di essere rimesso in termini, senza però addurre alcun giustificato impedimento”. Circa il merito della controversia insiste per la conferma della sentenza per non essere riuscito il lavoratore “a dare la prova rigorosa delle ore di lavoro straordinario e/o
3 supplementare che assumeva di aver svolto, né di avere goduto delle ferie previste dal contratto e dei permessi retribuiti né, tanto meno, di non avere ricevuto il pagamento delle quattordicesima mensilità”. Rileva a tal fine:
- di avere prodotto le buste paga sottoscritte per quietanza dal lavoratore, “peraltro mai contestate in primo grado”, attestanti “puntualmente l'avvenuto pagamento di tutte le voci di cui il lavoratore chiedeva in giudizio il pagamento”, senza che controparte, sulla quale ricadeva il relativo onere, avesse dimostrato la “non corrispondenza tra le annotazioni della busta paga e la retribuzione effettivamente erogata al dipendente”;
- l'inconferenza ai fini decisori delle risultanze della prova orale stante l'inattendibilità del teste e la genericità della deposizione del teste;
Testimone_1 Testimone_3
- l'integrale versamento del TFR maturato al lavoratore come dimostrato dalla rinuncia di quest'ultimo al decreto ingiuntivo chiesto al Tribunale di Agrigento per la medesima causale;
- l'erronea identificazione da parte del primo giudice della data di ricezione dell'atto di diffida nel 12.04.2018, anziché come correttamente nel 12.04.2019, e l'inidoneità dello stesso ad interrompere la prescrizione quinquennale perché carente di ogni sollecitazione al pagamento delle maggiorazioni retributive, dell'indennità per lavoro straordinario e della 14 esima mensilità.
Indi, disposta consulenza tecnica d'ufficio, depositato l'elaborato peritale, in assenza di attività istruttoria, la causa, all'udienza del 29.05.2025, all'esito di discussione, è stata decisa, come da dispositivo steso in calce alla presente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via del tutto preliminare deve essere rigettata l'eccezione di improcedibilità dell'appello per violazione dell'art.435, comma terzo, c.p.c. (“Tra la data di notificazione all'appellato e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venticinque giorni”).
Basti in proposito riprendere due assunti della Suprema Corte per i quali:
- “Nel rito del lavoro, in caso di rinvio d'ufficio dell'udienza di trattazione da parte della corte d'appello prima della sua apertura, ove l'appellante abbia proceduto, nel rispetto dei termini di legge, alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione con riferimento alla nuova udienza e l'appellato si sia ritualmente costituito, il gravame non può essere dichiarato improcedibile per inesistenza della notificazione” (Cass. Ord. n.16517 del 05/08/2016);
- “Nel rito del lavoro il mancato rispetto da parte dell'appellante del termine di venticinque giorni (contemplato dall'art. 435, terzo comma, cod. proc. civ.) che deve intercorrere tra la data della notifica dell'impugnazione all'appellato e quella dell'udienza di discussione, comporta - non già l'inammissibilità del gravame - ma l'obbligo di fissare (ex art. 291 cod. proc. civ.) un nuovo termine per rinnovare la notificazione, che ha carattere perentorio, con la conseguenza, in caso di mancato rispetto da parte dell'appellante di questo termine,
4 dell'estinzione del processo e non dell'improcedibilità del gravame” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 8530 del 19/11/1987).
Traslando i suddetti principi nell'odierna fattispecie processuale, non ci può esimere dal rilevare che alcuna decadenza si è verificata rispetto all'udienza di rinvio d'ufficio (10.10.2024) per la quale il lavoratore ha provveduto comunque alla notifica a controparte del ricorso introduttivo del giudizio unitamente all'originario decreto di fissazione dell'udienza e a quello di differimento della stessa.
E' vero che tale ultima notifica si è perfezionata tardivamente l'8.10.2024, ma ciò non determina l'inammissibilità del gravame per avere il tempestivamente notificato Pt_2
(il 15.10.2024) il ricorso entro il termine (20.11.2024), questa volta sicuramente perentorio ex art.291 c.p.c., assegnatogli dall'adita Corte di Appello all'atto dell'autorizzazione alla nuova notifica (cfr. verbale udienza 10.10.2024).
Passando al merito della vicenda, i motivi di appello, che possono trattarsi congiuntamente per l'evidente connessione delle questioni che ne costituiscono l'oggetto a prescindere dalla differente articolazione delle censure, meritano accoglimento nei limiti di cui in seguito.
Invero, vertendosi in un'ipotesi di riconoscimento di lavoro straordinario richiedente un rigoroso supporto probatorio gravante sul dipendente, rileva questo collegio che, all'esito della complessiva prova testimoniale non siano emersi elementi sufficienti a dimostrare un impegno lavorativo del ricorrente per un orario ultroneo rispetto a quello contrattualmente convenuto.
E' infatti condivisibile la valutazione dell'adito Tribunale circa l'inattendibilità del teste stante la palese difformità fra i periodi di lavoro dallo stesso indicati Testimone_1 alle dipendenze della Società e quelli emersi dalla documentazione - non oggetto di alcuna censura in ordine alla sua regolarità formale e veridicità contenutistica - prodotti dall'appellata.
A non diversa conclusione possono indurre le argomentazioni difensive dell'appellante, come illustrate a pagina 9 del ricorso di secondo grado (“un semplice errore, sulla presunta non esatta individuazione dei periodi effettivi di tempo nei quali si era svolto il proprio rapporto di lavoro, compiuta dal teste non può tout court comportare una Tes_1 valutazione sulla inattendibilità”; “controparte si è limitata a produrre le certificazioni con le quali si attestava un periodo di lavoro regolarizzato diverso da quello dichiarato dal teste, ma le dichiarazioni non sono mai state chiaramente contestate da controparte né da questa è stata proposta una azione dinanzi al Giudice Penale per false dichiarazioni”; “si tenga conto che il teste è assai preciso sulla data di cessazione del rapporto di lavoro”; “E plausibile che, un teste “non preparato” tenda ad essere impreciso nelle circostanze più lontane e più esatto nel riferire le circostanze più prossime”), tenuto conto, seguendo il medesimo ordine espositivo, che:
5 - non si tratta di “un semplice errore” ma di una sensibile difformità nell'indicazione della data di inizio del rapporto di lavoro (anticipata dal teste di almeno due anni riguardo a quella effettiva, con riferimento al primo contratto di assunzione e di almeno tre anni rispetto al secondo contratto), con riguardo alla quale non può reclamarsi una sorta di
“inattendibilità parziale, secondo cui le dichiarazioni del teste risulterebbero credibili limitatamente ai profili fattuali confermati dai documenti prodotti e inverosimili per il resto, perché opzione valutativa contraria ad ogni logica di razionale interpretazione istruttoria;
- la Società ha contestato le dichiarazioni del teste (nel corso dell'udienza di Tes_1 assunzione dello stesso attraverso la produzione del contratto di assunzione e delle buste paga, nonché a pagina quattro delle note autorizzate depositate telematicamente il
29.12.2021), senza che la scelta della medesima parte di non avviare un'azione dinanzi all'autorità penale per falsa testimonianza possa certificare una sorta di acquiescenza al contenuto della deposizione del teste;
- la circostanza che il sia “assai preciso sulla data di cessazione del rapporto di Tes_1 lavoro” è un elemento fattuale irrilevante stante le riscontrate incongruenze dichiarative circa la data di inizio e la durata del medesimo vincolo di dipendenza;
- assolutamente metagiuridiche sono le considerazioni difensive per le quali un teste “non preparato” tenderebbe “ad essere impreciso nelle circostanze più lontane e più esatto nel riferire le circostanze più prossime”, alle quali si potrebbe agevolmente contrapporre la lineare considerazione che a fronte di incertezze mnemoniche (giustificate dal prolungato arco temporale rispetto agli eventi ai quali ha assistito) relative ad uno o più aspetti dei capitolati sui quali è interrogato un teste dovrebbe manifestare i propri dubbi e non rispondere con immediata e incondizionata sicurezza (con il rischio di essere smentito, come avvenuto nella fattispecie, da ulteriori risultanze istruttorie).
Irrilevanti sono poi le dichiarazioni del teste in quanto i fatti dallo stesso Testimone_3 narrati si riferiscono ad un periodo ormai coperto dalla prescrizione (“Ho lavorato alle dipendenze della società per circa quattro anni e mezzo o cinque dal Controparte_1
1990 al 1995, mi pare”).
Deduce in proposito la difesa del che la deposizione del , sia pur superflua Pt_1 Tes_2 ai fini della liquidazione della reclamata indennità per lavoro straordinario - trattandosi, come riconosciuto dallo stesso appellante di poste retributive estinte per prescrizione - rileverebbe in termini di quantificazione della maggiorazione del TFR quale conseguenza del più intenso impegno lavorativo.
Tale assunto non può essere condiviso in quanto, una volta esclusa la possibilità per il ricorrente di conseguire, per l'accertata prescrizione, qualsiasi incremento retributivo legato all'asserito svolgimento di lavoro straordinario egli non può rivendicare una maggiorazione del TFR che proprio nei preclusi incrementi retributivi troverebbe la propria fonte.
6 In assenza della prova dello svolgimento di lavoro straordinario deve essere, dunque, escluso il diritto del al pagamento sia della relativa indennità che delle reclamate Pt_1 maggiorazioni del trattamento di fine rapporto e della 13esima mensilità.
Deve essere del pari disattesa la richiesta di pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie, in quanto l'istante, sul quale ricade il relativo onere (da ultimo Cass. ord. n.15258/2024, ord. n.8521/2015), non ha provato l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta.
Regole di distribuzione dell'onere probatorio e relative ricadute istruttorie nell'odierna vicenda processuale operative, mutatis mutandis, anche rispetto alla richiesta di monetizzazione dei permessi retribuiti non goduti in costanza di rapporto, che deve essere ugualmente rigettata.
Residua la richiesta di pagamento della 14sima mensilità a detta dell'odierno appellante mai corrispostagli durante l'intero rapporto di lavoro.
Si ricorda in proposito come la Suprema Corte sia costante nell'affermare (da ultimo Cass. ord. n.100663/2024) che, “una volta accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, la prova rigorosa del pagamento della retribuzione spetta al datore di lavoro, il quale se non può provare di aver corrisposto la retribuzione dovuta al dipendente mediante la normale documentazione liberatoria rappresentata dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente, deve fornire idonea documentazione dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore”.
Accertamento che nella fattispecie di causa deve essere però limitato alle annualità dal
2015 al 2018 in accoglimento dell'eccezione di prescrizione quinquennale avanzata dalla difesa della Società, laddove il primo atto interruttivo non deve essere identificato nella lettera di messa in mora del 12.04.2019 (data da preferirsi a quella erronea del 12.04.2018 trascritta in sentenza), perché priva di ogni riferimento al pagamento della 14esima mensilità, ma nella notifica del ricorso ex art.414 c.p.c. (evento perfezionatosi l'8.4.2020).
Così delimitato il campo d'indagine, ritiene questa Corte che la Società, alla luce della documentazione in atti, abbia dimostrato il pagamento dell'indennità in parola limitatamente all'anno 2018, mentre alcuna prova è stata fornita con riferimento alle ulteriori tre annualità (non risultando prodotte le relative buste paga quietanzate).
Tanto premesso sulla base delle riferite rinnovate risultanze processuali in questa sede è stato conferito mandato al ctu di quantificare le somme spettanti al ricorrente “al lordo delle ritenute di legge, a titolo di 14^ mensilità per gli anni 2015, 2016, 2017”, da parametrare, fermi restando l'incontroversa durata complessiva del rapporto di lavoro e il pacifico inquadramento contrattuale del lavoratore, all'orario di lavoro come contrattualmente convenuto.
7 Il C.T.U. ha eseguito l'incarico ricevuto con relazione depositata in data 11.04.2025 (cfr. doc. in atti) ed è pervenuto alla determinazione del complessivo credito di € 4.550,25 (comprensivo di interessi legali e rivalutazione monetaria fino al 31.01.2025).
Trattasi di relazione contabile - alla quale si fa espresso rinvio (Cass. 10222/2009, nonché
Cass. 16277/2010, 3367/2011 - le cui conclusioni questa Corte condivide, anche alla luce delle risposte fornite in risposta alle osservazioni critiche del ctp, in quanto immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti espletati.
Preme evidenziare che la difesa dell'appellata ha allegato per la prima volta le buste paga relative alla 14esima mensilità con riferimento alle predette tre annualità alla nota contente le osservazioni critiche al CTU e poi ha chiesto di produrle all'odierna udienza di discussione. Produzione inammissibile perché tardivamente effettuata rispetto alle rigide decadenze istruttorie operative nel processo del lavoro.
Pur a fronte del parziale accoglimento del gravame, il sensibile ridimensionamento delle pretese del lavoratore e l'esclusione di ogni pretesa retributiva legata all'espletamento del lavoro straordinario, appaiono ragioni idonee a giustificare la compensazione nella misura di 2/3 (due terzi) delle spese del doppio grado del giudizio, con condanna della
[...] al pagamento della residua quota, quantificata, come in dispositivo, nel CP_1 rispetto dei parametri fissati dal D.M. 55/2014 (da ultimo modificato dal 147/2022), tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 1.101,00 ad euro € 5.200,00).
Sono poste in via definitiva a carico della società appellata le spese della CTU espletata nel presente grado.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n.12/2022, pronunciata dal Tribunale di Agrigento G.L. l'11 gennaio 2022, condanna la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento Controparte_1 in favore di , per la causale di cui in motivazione, della somma di €4.550,25 Parte_1 oltre interessi legali sulla sola sorte capitale (pari ad € 3.435,84) decorrenti dal 1° febbraio 2025 al soddisfo.
Condanna la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 al pagamento, in favore di , di 1/3 (un terzo) del doppio grado del giudizio, Parte_1 compensate nella restante quota, che liquida, per il primo grado in € 460,00 e per il presente grado in euro 486,00 oltre, per entrambi i gradi, spese generali, iva e cpa, come per legge.
Pone in via definitiva a carico della in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, le spese della CTU espletata in appello.
Così deciso in Palermo il 29 maggio 2025.
Il Consigliere estensore
Claudio Antonelli Il Presidente
Michele De Maria
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