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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 22/04/2025, n. 1414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1414 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Terza Sezione Civile
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, nella persona del GOP dott.
Gianfranco Apollonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 3866/2023 promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Lorenzo Mariotti attore-opponente contro
(P.I. : e per essa quale mandataria Controparte_1 P.IVA_1 [...] con il patrocinio degli Avv.ti Lucio Ghia ed Enrica Maria Ghia. Controparte_2 convenuta-opposta
****
Conclusioni della parte opponente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Firenze, revocare in base alle eccezioni svolte il decreto ingiuntivo n. 38/2023 emesso dal Tribunale di
Firenze. In subordine rideterminare il debito nella minor somma che risulterà giusta e provata. Respingere in ogni caso le domande di . Con Controparte_3 vittoria di compensi legali e costi di causa”.
Conclusioni della parte opposta : “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni contraria domanda ed istanza, per tutti i motivi esposti in narrativa che si intendono richiamati: - in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inapplicabilità, al caso di specie, della riforma Cartabia per tutte le ragioni esposte in atti;
- nel merito in via principale, rigettare tutte le eccezioni e le domande avversarie in quanto prive di ogni fondamento, sia in fatto che in diritto, per tutte le ragioni esposte in narrativa, confermando integralmente il decreto ingiuntivo n. 38/2023 (R.G. 14787/2022) emesso dal Tribunale Civile di Firenze. - in ogni caso, condannare il sig. Parte_1
al pagamento, in favore di delle spese e dei
[...] Controparte_1 compensi del presente giudizio”.
1 Svolgimento del processo
Con atto di citazione regolarmente notificato si opponeva al Parte_1 decreto n. 38/2023 del 02.01.2023, con cui l'intestato Tribunale aveva ingiunto, su C istanza della (di seguito, breviter, anche solo ), con sede Controparte_1 legale in Milano, via Panfilo Castaldi, 18, spa il pagamento della somma di € 5.935,04 oltre interessi di legge e le spese del relativo procedimento monitorio.
L'importo in parola – proseguiva parte attrice - rappresentava il saldo di un contratto di finanziamento, di complessivi € 12.160,00 (finalizzato all'acquisto di un'autovettura), stipulato in data 03.05.2006 tra e la società Controparte_4
Consum.it (appartenente al gruppo Monte dei Paschi di Siena), da restituire in 60 rate di € 249,00 mensili, con garanzia fideiussoria dell'attore. C
Il suddetto credito era stato poi ceduto alla (all'epoca ) con atto di CP_3 cessione del 22.06.15
Le motivazioni addotte a sostegno del procedimento oppositivo venivano individuate, inter alia, nella carenza probatoria del credito ingiunto, stante l'insufficienza, a tale fine, degli estratti conto prodotti;
nella decadenza della garanzia fideiussoria ex art. 1957 c.c. (atteso il termine ultra semestrale con cui risultavano attivate le varie istanze creditorie); nella prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. delle rate di finanziamento ed, in via gradata, in quella decennale ex art. 2946 c.c. C
Si costituiva la la quale contestava le deduzioni avversarie ritenendo pienamente provato il credito sulla base della documentazione allegata in atti.
Assumeva, altresì, l'infondatezza della eccepita decadenza ex art. 1957 c.c. avendo l'opponente sottoscritto il contratto de quo in veste di coobbligato e non di fideiussore.
Del pari non fondata – sempre secondo l'assunto di parte opposta – l'eccepita prescrizione, non risultando maturato il relativo termine di legge decennale.
Ritenuta la sussistenza dei presupposti ex art. 648 c.p.c. chiedeva, pertanto, la concessione della provvisoria esecuzione.
Chiamata alla prima udienza del 09 ottobre 2023, la causa (proseguita secondo il rito ante Cartabia, così come disposto con provvedimento del 19.06.23) vedeva, con ordinanza del successivo 23 ottobre, l'attribuzione della provvisoria esecuzione al decreto opposto e, dopo vari rinvii – resi necessari per l'espletamento della mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. n. 28/10 e per la pendenza di trattative tra le parti -, l'assunzione in decisione, alla udienza del 25 novembre 2024, con assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c.
2 Motivazioni in fatto ed in diritto
L'opposizione non risulta fondata e, pertanto, non può essere accolta. C
La sulla quale incombeva, quale attrice in senso sostanziale, il relativo onere
(vedasi in tal senso, ex plurimis, Cass. 25499/21), ha provato, attraverso la documentazione prodotta sia a corredo del ricorso per ingiunzione che della successiva fase oppositiva, il diritto monitoriamente azionato.
Risulta, infatti, provata la titolarità del credito in capo alla banca opposta, nella sua qualità di cessionaria, come evincibile dal relativo contratto di cessione in atti, del
22.06.2015, peraltro non oggetto di contestazione da parte dell'opponente (non potendosi attribuire tale valenza alle generiche deduzioni formulate in parte qua), a cui faceva seguito la relativa comunicazione ex art. 1264 c.c. del 21.08.2015, con relativa diffida, regolarmente ricevuta dall'odierno debitore, contenente sia l'indicazione del contratto che dell'importo dovuto.
Quanto all'an della pretesa creditoria, la stessa, rinvenendo il proprio fondamento nel rimborso di un finanziamento, può ritenersi provata attraverso la produzione del relativo contratto (come avvenuto nel caso in specie) e l'allegazione di elementi probatoriamente idonei a comprovare l'erogazione della somma mutuata, non essendo necessaria, al suddetto fine, la ricostruzione dell'andamento del rapporto, mediante l'individuazione dei movimenti a debito e a credito intervenuti dall'ultimo saldo e delle condizioni attive e passive concretamente praticate dalla banca (cfr. da ultimo, in tal senso, ord. Cass. 21/2023); in questo caso, infatti, “…la somma che il mutuatario deve restituire al soggetto erogatore del finanziamento è predeterminata ab origine nel suo esatto ammontare, comprensiva, sia, dell'importo capitale, sia, dell'importo a titolo di interessi contrattualmente pattuiti”, rendendo così irrilevante la produzione degli estratti conto (come ribadito dalla Corte d'Appello di L'Aquila con la sentenza n. 1417 del 18.11.2024).
L'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili da un dirigente bancario, nelle forme di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 avrebbe avuto, se del caso (e contrariamente all'assunto dell'opponente), un sua giustificazione probatoria in presenza di una richiesta – non ravvisabile nella odierna fattispecie – di pagamento del saldo debitore di un conto corrente bancario
Come già evidenziato nella ordinanza del 23.10.23 il “documento contabile in parola
(n.d.r. l'estratto conto) rinviene la propria ratio nella necessità di provare il saldo che la banca intende azionare, a motivo della natura di rapporto “aperto” del contratto di conto corrente bancario “su cui possono innestarsi una serie di ulteriori vicende
3 negoziali i cui esiti economici sono idonei ad incidere in vario modo sul saldo finale”
(in tal senso sent. Trib. Pavia del 06.07.2023; conformi Trib. Lecce 09.03.20, n. 764
e Trib. Napoli 13.09.22, n. 8035); esigenza, questa, non rinvenibile nel contratto di finanziamento con piano di ammortamento prestabilito, laddove è possibile desumere, sulla base dei dati contrattuali e della lista movimenti l'ammontare della esposizione debitoria del cliente”.
Anche a voler prescindere dalle superiori (quanto assorbenti) argomentazioni, il credito risulterebbe, comunque, supportato – sempre sotto il profilo probatorio – dalla lista movimenti e/o saldaconto prodotto dalla convenuta opposta che, seppur non conforme ai requisiti previsti dall'art. 50 del TUB - difettandovi alcune delle attestazioni come ivi richieste – riveste, nondimeno, una valenza probatoria, quantomeno di natura indiziaria, ove riferito alle somme ivi portate, dal momento che non risultano, agli atti, specifiche contestazioni circa le movimentazioni come ivi indicate, compresa la relativa esposizione debitoria di cui al saldo finale.
Ulteriore elemento da valutare è rappresentato dal contegno processuale assunto dalla parte opponente che – in contraddizione rispetto a quanto dallo stesso opinato circa l'infondatezza del credito e l'inidoneità probatoria del salda conto– deduce, a sostegno della eccepita decadenza ex art. 1957 c.c., la presenza di vari insoluti nella lista movimenti con ciò, implicitamente, valorizzando l'efficacia probatoria del predetto documento contabile.
Da non trascurare, poi, ai presenti fini, l'acquiescenza dimostrata dall'ingiunto rispetto alla comunicazione ex art. 1264 c.c. con relativa diffida, contenente l'indicazione del contratto e del quantum dovuto, pari ad € 5.935,04, corrispondente all'importo ingiunto.
In tale contesto perde di rilievo anche l'ulteriore doglianza riguardante l'asserita mancata erogazione del finanziamento, ponendosi, in senso opposto a tale asserto
(oltre alle argomentazioni sopra esposte), il pagamento, non contestato, di varie rate da parte di (come evincibile dalla suddetta lista contabile), contegno, Controparte_4 quest'ultimo, difficilmente compatibile (secondo l'id quod plerumque accidit) con la mancata percezione dell'importo finanziato.
Ultimo, ma non meno decisivo, elemento di valutazione è rappresentato dalla mancanza di prove e/o indizi da cui poter desumere eventuali fatti estintivi e/o modificativi della obbligazione assunta a base del monitorio opposto.
In definitiva tutti i suddetti elementi, ove complessivamente considerati, portano a ritenere la ragionevole fondatezza del credito de quo.
4 Passando alla eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. la stessa è da ritenersi parimenti infondata.
Difatti, contrariamente alla tesi attorea, la posizione del non può essere Parte_1 ricondotta a quella del fideiussore, non rinvenendosi nel corpo del documento contrattuale e nelle allegazioni della parte opponente, alcun elemento da cui poter inferire la sussistenza di tale forma di garanzia;
dall'esame del contratto in esame emerge con chiarezza la sottoscrizione dell'opponente nella sua qualità di coobbligato, ovvero quale debitore solidale ex art. 1292 c.c..
La clausola n. 2 di cui al contratto in discorso, rubricata “Eventuali garanzie”, richiamata dalla parte opponente a conforto delle proprie deduzioni difensive, non fa che avvalorare – contrariamente a quanto ivi ritenuto - la suddetta esegesi, subordinando l'operatività di una eventuale fideiussione (che, ricordiamo, essere caratterizzata da una inequivoca volontà in tal senso, ex art. 1937 c.c.) alla espressa indicazione nel relativo frontespizio (“Ove indicato nel frontespizio, la concessione del finanziamento può essere subordinata al rilascio delle seguenti garanzie : ...d) prestazioni di fideiussione”), laddove, invece, risulta presente la sola dicitura
“coobligato”.
Sostanzialmente il coobbligato, diversamente dal predetto garante, non risponde di un debito altrui bensì di un proprio debito contrattualmente assunto, in via solidale, non rilevando, a tal fine, l'identificazione dello stesso con il beneficiario della provvista erogata.
Da quanto sopra se ne ricava che non sussistendo una obbligazione di garanzia accessoria rispetto a quella principale, non risulta ravvisabile alcun onere di attivazione delle relative istanze entro il termine decadenziale normativamente previsto ex art. 1957 (vedasi in tali termini, da ultimo, Trib. Bari n. 1573/24; nello stesso senso Trib. Trani n. 11/2024; Trib. Ancona n. 1773/23).
Una analoga valutazione di infondatezza deve essere espressa per la eccepita prescrizione del credito ingiunto.
Come più volte ribadito dai giudici di legittimità (e diversamente da quanto dedotto dall'ingiunto che individua nel termine prescrizionale quinquennale quello applicabile alla fattispecie in scrutinio), ai contratti di finanziamento si applica la prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., non potendosi attribuire alle relative rate mensili la funzione di corrispettivo di singole prestazioni autonome, quanto, piuttosto, quella di un adempimento parziale di un'unica obbligazione restitutoria;
in tal senso, Cass. n.
4323/23 laddove viene precisato che “Il frazionamento del debito non muta, dunque,
5 la natura unitaria del contratto di mutuo cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata”; tale considerazione va, peraltro. estesa anche agli interessi previsti nel piano di ammortamento che costituiscono il corrispettivo del finanziamento, o agli interessi moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento
(in questi termini, ex multis, Cass. n. 18915/13).
Applicando le suddette coordinate esegetiche al caso in esame e considerato che nel contratto di finanziamento si prevede il rimborso delle somme erogate in 60 rate mensili (pari a 5 anni) a partire da giugno 2006 (ovvero dal mese successivo a quello di stipula del contratto in questione, avvenuta il 03.05.2006), la scadenza dell'ultimo rateo verrebbe ad identificarsi con il mese di giugno 2011, da cui la conseguente decorrenza del termine decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c..
Date le premesse di cui sopra, il suddetto termine risulta interrotto dalla diffida e messa in mora inviata, a mezzo raccomanda a.r., dall'istituto di credito il 21.08.2015
e regolarmente ricevuta dal coobbligato in data 11.09.2015 – come attestato dal relativo avviso di ricevimento in atti - risultando priva di pregio, in assenza di specifica contestazione e/o di impugnativa per falso della relativa attestazione dell'agente postale, l'asserita mancata riferibilità della suddetta ricevuta al destinatario, atteso, comunque, l'avvenuto recapito della missiva de qua all'indirizzo di residenza di quest'ultimo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo facendo applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. stante la non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- respinge l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 38/2023 del
02.01.2023 (RG 14787/22) emesso dal Tribunale di Firenze;
- condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano Parte_1 in € 2.540,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese vive, oltre alle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovute, come per legge.
Firenze, 22 aprile 2025
Il GOP
dott. Gianfranco Apollonio
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