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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 21/01/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Il Tribunale di Catanzaro, II sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice, Dr.ssa Alessia Dattilo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 407 R.G.A.C. per l'anno 2020,
promossa da:
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Catanzaro alla Via Pio XI n.63, presso lo studio dell'Avv. Bruno Doria che la rappresenta e difende nel presente giudizio, giusta procura a margine dell'atto di citazione in opposizione.
-OPPONENTE-
(P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Catanzaro, alla via Vincenzo de Grazia n.17 presso lo studio dall'Avv. Gianni Russano che la difende e rappresenta nel presente giudizio, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Roberto Fiorino giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
-OPPOSTA-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1758/2019.
Conclusioni delle parti: come da verbali ed atti di causa.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La ha proposto formale opposizione avverso il Parte_2
decreto ingiuntivo in epigrafe indicato con il quale le è stato ingiunto il pagamento in favore dell' odierna opposta della somma di € 152.158,33, oltre ad interessi legali e spese del monitorio.
A fondamento dell'opposizione ha rilevato in diritto che la perizia contrattuale del
18.10.2019 con la quale le parti hanno attribuito ai periti il compito di svolgere una determinata attività tecnica, rientra nel genus del mandato collettivo e ricorre specificatamente nelle clausole di un contratto di assicurazione, conseguentemente ad essa si possono applicare le norme relative all'arbitrato irrituale.
Pertanto ha rilevato che la perizia può essere impugnata ed invalidata per i motivi che determinano l'annullamento del contratto, come l'errore, la violenza, il dolo o l'incapacità delle parti o dell'arbitro stesso.
Alla luce di ciò ha eccepito la nullità e/o annullabilità del verbale di liquidazione conclusiva dei danni, stante il dissenso del proprio perito.
All'uopo ha precisato che alla data in cui è stato redatto il verbale di liquidazione di anticipato indennizzo era ancora pendente il giudizio di accertamento tecnico preventivo con r.g. n. 328/2019, e che si era in attesa di giuramento del CTU Ing.
. Persona_1
Ha dedotto che nel procedimento di atp aveva evidenziato diversi elementi contraddittori ed anomali, che avevano fatto ritenere non congruenti le modalità di avvenimento del fatto tali da non permettere di addivenire ad alcuna soluzione stragiudiziale della vertenza.
In particolare ha evidenziato che i due focolai dell'incendio sebbene vicini e posizionati l'uno al piano terra e l'altro al piano seminterrato erano assolutamente indipendenti. Ha inoltre rilevato che la versava in una difficile Controparte_1
situazione finanziaria prima dell'evento del 28.5.2018 e che la polizza in vigore aveva sostituito quella precedente che non prevedeva la garanzia atti vandalici e
2 dolosi, prevedendo una cifra assicurata maggiore per la porzione Contenuto rispetto a quella Fabbricato.
Ha rilevato che il perito di parte originariamente nominato, a seguito di un sopralluogo in data 13.8.2018, aveva constatato che l'incendio non avesse avuto origine all'interno del controsoffitto di cartongesso, rilevando inoltre che l'impianto elettrico posto al suo interno risultasse perfettamente integro e scevro da qualsivoglia schiacciamento.
Il perito evidenziava altresì la coesistenza di altra garanzia assicurativa, limitatamente alla porzione Fabbricato, che avrebbe dovuto comportare la partecipazione della Lloyd Assicurazioni nella procedura di accertamento.
Ha inoltre dedotto che non si è potuto escludere categoricamente la natura dolosa dell'incendio, che comporterebbe l'applicabilità dei limiti e delle scoperture previsti dalle condizioni generali di polizza.
Ha quindi evidenziato come il processo verbale conclusivo di liquidazione del danno impugnato è errato, poiché è stato redatto sul presupposto che essa assicurazione non avesse mai eccepito e/o formalizzato contestazioni sull'indennizzabilità del danno, mentre sussistevano chiare contestazioni da parte del proprio perito.
Ha aggiunto che è stato violato l'art 10.1. delle condizioni generali di polizza, poiché il collegio dei periti ha redatto la perizia contrattuale nella consapevolezza che la non avesse mai fornito l'elenco dettagliato dei danni. CP_1
Ha da ultimo evidenziato che il contratto di polizza agli atti assicura il solo piano terra e non anche i locali seminterrati, con l'ovvio palese difetto di legittimazione attiva della in relazione ai locali posti al piano seminterrato. CP_1
Ha ancora dedotto come il collegio peritale abbia proceduto a quantificare l'indennizzo senza indicare se abbia o meno proceduto ad effettuare una valutazione sulla preesistenza delle merci e delle attrezzature all'interno dei locali assicurati alla data del sinistro, accertamento necessario ai fini della valutazione del danno ai sensi dell'art. 10.2. delle condizioni generali di assicurazione.
3 Pertanto ha chiesto che venga revocato il decreto ingiuntivo opposto, stante l'inefficacia, nullità e/o annullabilità della perizia contrattuale del 18.10.2019.
In subordine ha chiesto che venga dichiarato il difetto di legittimazione attiva della per i danni alle pareti murarie, ai relativi impianti ed al Controparte_1
contenuto dei locali posti al piano seminterrato. Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Si è costituita la precisando in fatto che il ricorso in monitorio e Controparte_1
quindi i fatti costitutivi del diritto azionato hanno avuto origine da un incendio di natura accidentale che, in data 28.05.2018, ha interessato i locali commerciali con danni sia al fabbricato sia al contenuto, assicurati con la Parte_1
A seguito di regolare denunzia la inviava sui luoghi di causa il Dott. CP_2
mentre essa si avvaleva del perito e ai due periti Persona_2 Persona_3
veniva demandato il compito di quantificare i danni e liquidare l'indennizzo, conformemente a quanto previsto dall'art. 10.4 lett. b) delle condizioni generali di polizza.
Senonché in data 13.08.2018 i mandatari delle rispettive parti davano avvio agli accertamenti per dare risposta ai quesiti specificati nella clausola compromissoria di cui all'art. 10.5 delle condizioni generali del contratto.
Ha evidenziato che il proprio perito di parte, Ing. , consegnava il proprio Per_3
elaborato peritale nonché l'analisi del danno al perito di parte opponente, dott.
, il quale non trasmetteva alcuna relazione tecnica né comunicava Per_4
eventuali eccezioni o riserve.
Pertanto si decideva di dare impulso alla procedura per la definizione concordata del danno, prevista dal contratto di polizza, con sostituzione del proprio perito con il dott. . Controparte_3
A tal fine il perito nominato invitava il perito della a fornirgli dei CP_2
nominativi per la costituzione di un Collegio.
Tale invito tuttavia rimaneva inevaso per cui in base agli artt. 3 e 4 dell'art. 10.4 delle condizioni di polizza si avvaleva della facoltà di ricorrere al Presidente del
4 Tribunale per la designazione di un terzo arbitro.
Ha rilevato che il Presidente del Tribunale nominava, in data 11.07.2019, il terzo arbitro nella persona dell'Ing. che provvedeva a convocare i Persona_5
periti delle parti.
Senonché ha rilevato che il perito della non rispondeva alla convocazione CP_2
e che in data 29.07.2019 la maggioranza collegiale, deliberava la richiesta della contraente di ricevere un anticipo indennizzo a norma e per gli effetti dell'art. 10.7. Ha inoltre rilevato che perdurando l'indifferenza del perito ad ogni Per_4
attività collegiale, provvedeva a richiedere la sua sostituzione, ma che nel frattempo la stessa compagnia assicurativa procedeva alla nomina di un nuovo perito nella persona del Dott. . Persona_6
Ha così rilevato che in data 18.10.2019 la maggioranza collegiale sottoscriveva il processo verbale conclusivo dando atto del dissenso del perito alle Per_6
determinazioni contenute e del suo rifiuto alla sottoscrizione.
Ha rilevato che il danno veniva pertanto liquidato in € 420.324,50, oltre alle spese di salvataggio pari ad € 682,52, al netto del supplemento di indennità da corrispondersi ad avvenuto rimpiazzo.
In diritto ha rilevato che la volontà dell'assicuratrice è stata sempre quella di rimettere ai periti/arbitri la soluzione negoziale del conflitto su tutti gli aspetti della clausola compromissoria, salva la possibilità di agire e/o eccepire in giudizio nei limiti precisati dal mandato, rimanendo inderogabile solo l'impugnabilità del lodo per vizi del consenso.
Sul punto ha dedotto che nella clausola che demanda ai periti il compito di verificare il rispetto da parte dell'assicurato degli obblighi in caso di sinistro non è configurabile una perizia contrattuale ma un arbitrato irrituale.
Ha precisato che, in ogni caso, sia nell'arbitrato irrituale che nella perizia contrattuale l'esperto deve accertare il rispetto da parte del contraente degli obblighi in caso di sinistro e che nel caso di specie il terzo arbitro e il suo perito non hanno violato alcuna norma contrattuale.
5 In particolare ha evidenziato che il presupposto per la liquidazione del danno non
è l'inesistenza di eccezioni sull'indennizzabilità del sinistro, poiché nessuna norma lo prescrive e che la perizia è valida anche se uno dei periti si rifiuta di sottoscrivere il processo verbale conclusivo.
Quanto all'asserita necessita di un processo penale per far luce sulla natura del sinistro, ha dedotto che anche qualora si volesse limitare l'indagine alla responsabilità di un'azione dolosa ad opera di terzi, opererebbe comunque la garanzia assicurativa, prevista senza alcuna distinzione tra incendio doloso ed incendio accidentale e che in ogni caso la natura dolosa dell'incendio è smentita dal verbale dei vigili del fuoco.
In merito alla circostanza della coesistenza di altra polizza, per cui la procedura accertativa dei danni avrebbe dovuto svolgersi in contraddittorio anche della coassicuratice, ha evidenziato che il preteso vizio non rientra nel novero di quelli per i quali può essere impugnato l'arbitrato irrituale.
In ogni caso ha dedotto che si verte in un'ipotesi di coassicurazione indiretta o plurima in cui l'obbligazione è solidale, salvo riparto interno tra gli assicuratore, ovvero salvo rivalsa per le quote di rispettiva competenza.
Sulla mancata redazione dell'elenco dettagliato dei danni ha dedotto che il processo verbale di sopralluogo ha attestato che tutte le merci , le attrezzature e le componenti di arredamento sono state oggetto di inventario e verifica da parte dei periti e che nel prosieguo della procedura sono state acquisite le certificazioni di smaltimento delle merci deteriorate.
Ha dedotto che non sussiste alcun difetto di legittimazione attiva relativamente al locale sottostante al piano terra e quanto in esso contenuto poiché ciò che costituisce oggetto dell'assicurazione è l'attività commerciale che consta di tutti i beni funzionali al suo servizio, comprese le opere di fondazione o interrate, le dipendenze e le pertinenze. Ha da ultimo rilevato che il danno non è liquidabile sulla base delle scritture contabili, ma che si basa sull'accertamento dei periti, che
6 si è regolarmente concluso con il verbale conclusivo, vincolante per le parti e valido anche se uno dei periti si rifiuta di sottoscriverlo.
Per tutti questi motivi ha chiesto in via preliminare la concessione della provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto e sempre in via preliminare ha chiesto il rigetto della chiamata in causa della Lloyd Italico assicurazioni.
Nel merito ha chiesto il rigetto dell'opposizione e di qualsiasi altra domanda ex adverso formulata. Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Questo giudicante, ritenuto di non dover riunire il presente giudizio con altri due procedimenti, così come richiesto dalle parti, ritenuto altresì di non dover autorizzare la chiamata di terzo richiesta dall'opponente, con ordinanza del
9.03.2021 ha concesso la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto, nonché i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.
Ritenuta la causa documentalmente istruita senza la necessità di dover disporre l'ordine di esibizione e la CTU contabile richiesta da parte opponente, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo tre ulteriori rinvii per la precisazione delle conclusioni dovuti al carico di ruolo aggravato dall'emergenza Covid, all'udienza dell'1.10.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Preliminarmente non può trovare accoglimento l'eccezione di improcedibilità del decreto ingiuntivo per mancato esperimento della mediazione sollevata da parte opponente per la prima volta nella comparsa conclusionale. Giova precisare sul punto che si tratta di eccezione che può essere sollevata nella prima difesa utile ovvero nella prima comparsa di risposta o tuttalpiù nella prima udienza di comparizione o su rilievo di parte o d'ufficio, come previsto dall'art. 5 comma
1bis Dlgs n.28/2010.
Superato tale termine il vizio si considera sanato dal momento che il legislatore ha tenuto presente la peculiarità del procedimento monitorio ed ha ritenuto di
7 collocare la mediazione, e non già il regime della sua eccezione, solo nel momento successivo a quello in cui è stata decisa, in un senso o nell'altro, la questione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo (così Sez. UU, Sentenza n. 19596 del 18/09/2020).
2.1.Parimenti infondato è il rilievo relativo alla mancata autorizzazione alla chiamata in causa della Lloyd ora Controparte_4 Controparte_5
Ed invero per come già chiarito da questo giudicante con la sentenza n. 900/2024 pronuncia nell'ambito del procedimento n.1074/2020, allegata dall'opposta con le note di trattazione scritta per l'udienza dell'1.10.2024, la coesistenza di più assicurazioni in relazione allo stesso interesse e per lo stesso rischio rileva solo nei rapporti interni tra assicurazioni, ma non nei rapporti tra assicurazioni ed assicurato che ha diritto all'integrale corresponsione della somma dovuta a titolo di indennizzo
(in tal senso Cass. Civ. , Sentenza n. 4273 del 16/02/2024 in cui i giudici di legittimità hanno affermato che Se più assicuratori hanno coperto in modo indipendente l'uno dall'altro il medesimo rischio (c.d. assicurazione plurima), quello tra loro che ha pagato all'assicurato l'intero indennizzo dovuto secondo il contratto ha diritto di regresso, nei confronti degli altri, in misura proporzionale all'indennizzo contrattualmente dovuto da ciascuno di essi - ossia in misura pari al prodotto del danno patito dall'assicurato per l'indennizzo concretamente dovuto dal singolo assicuratore, diviso per la sommatoria degli indennizzi concretamente dovuti da tutti gli assicuratori - e non al massimale rispettivamente garantito, in tal senso deponendo sia la lettera dell'art. 1910 c.c. (che fa riferimento all'"indennità dovuta", espressione sempre usata per indicare l'indennizzo) che la ratio della norma (che è quella di ridurre il peso economico del sinistro per ciascuno degli assicuratori) nonché l'argomento logico secondo il quale il diverso criterio proporzionale al massimale, in caso di massimale illimitato, resterebbe inapplicabile).
3.Nel merito l'opposizione deve essere rigettata per le ragioni di seguito evidenziate.
In diritto occorre rilevare che il decreto ingiuntivo opposto nell'odierno giudizio è stato emesso sulla base di un arbitrato irrituale per la quantificazione del danno e
8 dell'indennizzo come previsto dalle condizioni generali del contratto di assicurazione sottoscritto dalle parti.
L'importo richiesto ed ottenuto con il ricorso in monitorio di € 152.158,33 è parte dell'indennizzo complessivo, pari ad € 421.007.02, essendo stato riconosciuto un anticipato indennizzo al perito dell'opposta ed all'arbitro nominato dal tribunale, a seguito di due distinti ricorsi in monitorio, le cui opposizioni che ne sono derivate, sono già state decise da questo giudicante in procedimenti separati, per non appesantire il procedimento ove fosse stata disposta la riunione.
Tanto premesso agli artt. 10.4 e 10.5 del contratto intercorso tra le parti viene stabilito che nel caso in cui ci sia difetto di accordo sulla quantificazione del danno e dell'indennizzo, questa verrà effettuata dai rispettivi periti, con effetti obbligatori per le parti, che rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di vizi del consenso o del contratto.
Sulla qualificazione giuridica dell'arbitrato de quo la giurisprudenza della Suprema
Corte ha ritenuto che : “L' arbitrato irrituale costituisce uno strumento di risoluzione contrattuale delle contestazioni insorte o che possono insorgere tra le parti in ordine
a determinati rapporti giuridici, imperniato sull'affidamento a terzi del compito di ricercare una composizione amichevole, conciliante o transattiva. Poiché le parti si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà, il lodo irrituale ha natura negoziale (Cass .Civ. n.14986/2021).
Sui vizi che possono inficiare il lodo irrituale si condivide a fini decisori l'orientamento giurisprudenziale per cui “il lodo arbitrale irrituale - come la perizia contrattuale - per la sua natura, "quoad effectum", negoziale, essendo volto a integrare una manifestazione di volontà negoziale con funzione sostitutiva di quella delle parti in conflitto, e per esse vincolante, è impugnabile soltanto per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale. Pertanto, l'errore del giudizio arbitrale, per essere rilevante, secondo la previsione dell'art. 1428 c.c., deve essere sostanziale - o essenziale - e riconoscibile - artt. 1429 e 1431 c.c. - e cioè, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, devono essere gli arbitri
9 incorsi in una falsa rappresentazione o alterata percezione degli elementi di fatto determinata dall'aver ritenuto esistenti fatti che certamente non lo sono e viceversa, ovvero contestati fatti che tali non sono, mentre non rileva l'errore degli arbitri che attiene alla determinazione da essi adottata in base al convincimento raggiunto dopo aver interpretato ed esaminato gli elementi acquisiti, ivi compresi i criteri di valutazione indicati dalle parti, perché costoro, nel dare contenuto alla volontà delle parti, esplicano un'attività interpretativa e non percettiva, che si trasfonde nel giudizio loro demandato e che, per volontà delle medesime, è inoppugnabile, pur essendo un negozio stipulato tramite i rispettivi arbitri-mandatari.(cosi Cass.Civ.
15665/2019).
Applicando i principi summenzionati al caso di specie si ritiene che parte opponente non abbia dato prova di vizi nella volontà negoziale, o della violazione delle condizioni generali del contratto, tali da inficiare la perizia del 18.10.2019 .
Innanzitutto per come già chiarito da questo giudicante nelle sentenze già rese in relazione al medesimo fatto, allegate agli atti da parte opposta, per ciò che attiene alla validità del verbale del 29.07.2019, dalla documentazione in atti risulta in modo incontrovertibile che il perito della Dott. , dopo aver Parte_1 Persona_7
ricevuto formalmente il mandato in data 13.08.2018, non ha in alcun modo partecipato all'arbitrato contrattuale per cui è causa, risultando assente sia al momento di composizione del collegio arbitrale, avvenuto in data 18.07.2019 sia alla redazione del verbale di liquidazione di anticipo dell'indennizzo datato 29.07.2019.
Ciò posto, a seguito dell'inerzia del perito della parte opposta ha Parte_1
presentato apposita istanza per la nomina di un terzo arbitro al Presidente del
Tribunale di Catanzaro, così come previsto dell'art. 10.4 delle condizioni generali del contratto (all.1.), che veniva individuato nel Dott. Persona_5
Cosicché, in data 29.07.2019 il collegio dei periti composto dal Dott. CP_3
per la e dal terzo arbitro designato dal Tribunale , dopo aver
[...] Controparte_1
dato atto della sussistenza dei presupposti per la liquidazione dell'anticipo dell'indennizzo, così come previsto dall'art. 10.7 delle C.G.C., deliberava a
10 maggioranza, a favore della , la liquidazione dell'importo di € 200.000,00 di CP_1
cui € 25.000,00 per la partita fabbricato, € 45.000,00 per la partita contenuto ed €
30.000,00 a titolo di garanzie accessorie. Il collegio dei periti ha correttamente accertato nel verbale di liquidazione la circostanza per cui il Dott. per Persona_7
la benché formalmente convocato, non intendeva intervenire né Parte_1
comunicare eventuali impedimenti o revoche di mandato o di rinunzie da parte sua.
Peraltro la partecipazione di tutti gli arbitri alla perizia collegiale è richiesta solo per il verbale conclusivo dei lavori e non anche per il verbale di liquidazione di anticipazione dell'indennizzo per cui è causa, che rappresenta solo una mera fase che si inserisce all'interno dell'intero procedimento arbitrale, rispetto al quale l'assenza, peraltro arbitraria, di un solo componente non è idonea ad inficiarne la validità.
Per ciò che attiene al verbale conclusivo che ha portato alla redazione della perizia contrattuale, di cui si chiede l'accertamento dell'invalidità nel presente giudizio, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, questo giudicante ritiene che siano state rispettate le disposizioni di cui all'art. 823 c.p.c. recepite dall'art. 10.5. delle condizioni generali del contratto, per cui la perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla, purché tale rifiuto sia attestato nel verbale definitivo.
Oltretutto parte opposta ha prodotto il verbale del primo sopralluogo sui luoghi del sinistro datato 13.08.2018 (doc.6) da cui si evince che il Dott. ha dato atto Per_4
che tutte le merci e le attrezzature fossero state oggetto di inventario e che nulla ostava all'inizio delle operazioni di ripristino dei locali, con ciò dimostrando di non dover muovere alcuna contestazione sulle cause dell'incendio.
A nulla rileva la circostanza per cui la solo nella fase successiva alla Parte_1
delibera di liquidazione di anticipo dell'indennizzo abbia provveduto a revocare il mandato al Dott. sostituendolo con il Dott. dal momento che le Per_4 Per_6
sue valutazioni non sono state condivise dalla maggioranza del collegio che pertanto a norma delle condizioni generali del contratto ha assunto la decisione definitiva, dando atto del proprio rifiuto di firma (allegato 6 della comparsa di costituzione e risposta).
11 Ed invero il dato incontrovertibile che emerge dal verbale definitivo di perizia contrattuale è il rifiuto della firma da parte di uno dei componenti del collegio, circostanza che lo rende pienamente valido in base al disposto di cui all'art. 823 c.p.c.
In particolare la norma è stata interpretata dalla giurisprudenza di legittimità con la
Sentenza n. 9544 del 30/04/2014 con la quale i giudici della Suprema Corte hanno chiarito che In tema di lodo arbitrale, l'attestazione che la deliberazione è stata adottata in conferenza personale di tutti gli arbitri e che, in ipotesi di omessa sottoscrizione da parte di arbitro dissenziente, questi non abbia voluto sottoscriverlo, benché costituisca - ai sensi del combinato disposto degli artt. 823, commi primo, secondo, n. 6, e terzo, e 829, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., nel testo vigente
"ratione temporis" - requisito di validità della pronuncia, non richiede formule particolari, essendo sufficiente che dal testo del provvedimento risulti, anche in modo implicito, l'osservanza di dette modalità di deliberazione.
Ciò posto, benché la norma appena richiamata non sia direttamente applicabile all'arbitrato per cui è causa, trattandosi di norma prevista per l'arbitrato rituale, le parti hanno voluto espressamente contrattualizzare tale norma e renderla efficace anche per l'arbitrato irrituale per cui è causa.
In definitiva dalla condotta generale tenuta nel corso dell'arbitrato si evince che la compagnia assicuratrice opponente, omettendo di muovere delle contestazioni già in fase di sopralluogo, non ha correttamente specificato quali fossero le eventuali ragioni impeditive all'indennizzo, per poi farle valere in sede di verbale conclusivo in via del tutto generica, dove in ogni caso rimaneva in minoranza.
Quanto infine alla contestazione sull'eccessiva quantificazione dei danni, per come già evidenziato da questo giudicante nella pronuncia resa nel 2024 il collegio arbitrale ha quantificato i danni con votazione a maggioranza (vedi allegato 6 della comparsa costitutiva relativo al procedimento conclusivo di liquidazione dei danni), votazione consentita in base al disposto di cui all'art. 823 c.p.c., norma prevista per l'arbitrato rituale ma che le parti hanno deciso di contrattualizzare e di ritenere applicabile anche al loro arbitrato, benché di natura irrituale.
12 Ciò posto, alla luce delle risultanze probatorie in atti si deve ritenere che l'arbitrato raggiunto tra le parti sia valido ed efficace e che pertanto vada confermato il decreto ingiuntivo emesso a favore della restando assorbita ogni altra Controparte_1
questione.
4.Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M 147/2022, con la precisazione che in base al valore della controversia è stato applicato lo scaglione compreso tra € 52.001,00 e € 260.000,00 nei valori medi.
PQM
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1)rigetta l'opposizione per le ragioni chiarite in parte motiva e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto che viene dichiarato definitivamente esecutivo;
2) condanna la , in persona del l.r.p.t., alla rifusione delle Parte_1
spese di lite in favore della che si liquidano in complessivi € Controparte_1
14.103,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari che ne hanno fatto richiesta.
Catanzaro, 21.01.2025
Il giudice
Dott.ssa Alessia Dattilo
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Il Tribunale di Catanzaro, II sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice, Dr.ssa Alessia Dattilo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 407 R.G.A.C. per l'anno 2020,
promossa da:
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Catanzaro alla Via Pio XI n.63, presso lo studio dell'Avv. Bruno Doria che la rappresenta e difende nel presente giudizio, giusta procura a margine dell'atto di citazione in opposizione.
-OPPONENTE-
(P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Catanzaro, alla via Vincenzo de Grazia n.17 presso lo studio dall'Avv. Gianni Russano che la difende e rappresenta nel presente giudizio, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Roberto Fiorino giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
-OPPOSTA-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1758/2019.
Conclusioni delle parti: come da verbali ed atti di causa.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La ha proposto formale opposizione avverso il Parte_2
decreto ingiuntivo in epigrafe indicato con il quale le è stato ingiunto il pagamento in favore dell' odierna opposta della somma di € 152.158,33, oltre ad interessi legali e spese del monitorio.
A fondamento dell'opposizione ha rilevato in diritto che la perizia contrattuale del
18.10.2019 con la quale le parti hanno attribuito ai periti il compito di svolgere una determinata attività tecnica, rientra nel genus del mandato collettivo e ricorre specificatamente nelle clausole di un contratto di assicurazione, conseguentemente ad essa si possono applicare le norme relative all'arbitrato irrituale.
Pertanto ha rilevato che la perizia può essere impugnata ed invalidata per i motivi che determinano l'annullamento del contratto, come l'errore, la violenza, il dolo o l'incapacità delle parti o dell'arbitro stesso.
Alla luce di ciò ha eccepito la nullità e/o annullabilità del verbale di liquidazione conclusiva dei danni, stante il dissenso del proprio perito.
All'uopo ha precisato che alla data in cui è stato redatto il verbale di liquidazione di anticipato indennizzo era ancora pendente il giudizio di accertamento tecnico preventivo con r.g. n. 328/2019, e che si era in attesa di giuramento del CTU Ing.
. Persona_1
Ha dedotto che nel procedimento di atp aveva evidenziato diversi elementi contraddittori ed anomali, che avevano fatto ritenere non congruenti le modalità di avvenimento del fatto tali da non permettere di addivenire ad alcuna soluzione stragiudiziale della vertenza.
In particolare ha evidenziato che i due focolai dell'incendio sebbene vicini e posizionati l'uno al piano terra e l'altro al piano seminterrato erano assolutamente indipendenti. Ha inoltre rilevato che la versava in una difficile Controparte_1
situazione finanziaria prima dell'evento del 28.5.2018 e che la polizza in vigore aveva sostituito quella precedente che non prevedeva la garanzia atti vandalici e
2 dolosi, prevedendo una cifra assicurata maggiore per la porzione Contenuto rispetto a quella Fabbricato.
Ha rilevato che il perito di parte originariamente nominato, a seguito di un sopralluogo in data 13.8.2018, aveva constatato che l'incendio non avesse avuto origine all'interno del controsoffitto di cartongesso, rilevando inoltre che l'impianto elettrico posto al suo interno risultasse perfettamente integro e scevro da qualsivoglia schiacciamento.
Il perito evidenziava altresì la coesistenza di altra garanzia assicurativa, limitatamente alla porzione Fabbricato, che avrebbe dovuto comportare la partecipazione della Lloyd Assicurazioni nella procedura di accertamento.
Ha inoltre dedotto che non si è potuto escludere categoricamente la natura dolosa dell'incendio, che comporterebbe l'applicabilità dei limiti e delle scoperture previsti dalle condizioni generali di polizza.
Ha quindi evidenziato come il processo verbale conclusivo di liquidazione del danno impugnato è errato, poiché è stato redatto sul presupposto che essa assicurazione non avesse mai eccepito e/o formalizzato contestazioni sull'indennizzabilità del danno, mentre sussistevano chiare contestazioni da parte del proprio perito.
Ha aggiunto che è stato violato l'art 10.1. delle condizioni generali di polizza, poiché il collegio dei periti ha redatto la perizia contrattuale nella consapevolezza che la non avesse mai fornito l'elenco dettagliato dei danni. CP_1
Ha da ultimo evidenziato che il contratto di polizza agli atti assicura il solo piano terra e non anche i locali seminterrati, con l'ovvio palese difetto di legittimazione attiva della in relazione ai locali posti al piano seminterrato. CP_1
Ha ancora dedotto come il collegio peritale abbia proceduto a quantificare l'indennizzo senza indicare se abbia o meno proceduto ad effettuare una valutazione sulla preesistenza delle merci e delle attrezzature all'interno dei locali assicurati alla data del sinistro, accertamento necessario ai fini della valutazione del danno ai sensi dell'art. 10.2. delle condizioni generali di assicurazione.
3 Pertanto ha chiesto che venga revocato il decreto ingiuntivo opposto, stante l'inefficacia, nullità e/o annullabilità della perizia contrattuale del 18.10.2019.
In subordine ha chiesto che venga dichiarato il difetto di legittimazione attiva della per i danni alle pareti murarie, ai relativi impianti ed al Controparte_1
contenuto dei locali posti al piano seminterrato. Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Si è costituita la precisando in fatto che il ricorso in monitorio e Controparte_1
quindi i fatti costitutivi del diritto azionato hanno avuto origine da un incendio di natura accidentale che, in data 28.05.2018, ha interessato i locali commerciali con danni sia al fabbricato sia al contenuto, assicurati con la Parte_1
A seguito di regolare denunzia la inviava sui luoghi di causa il Dott. CP_2
mentre essa si avvaleva del perito e ai due periti Persona_2 Persona_3
veniva demandato il compito di quantificare i danni e liquidare l'indennizzo, conformemente a quanto previsto dall'art. 10.4 lett. b) delle condizioni generali di polizza.
Senonché in data 13.08.2018 i mandatari delle rispettive parti davano avvio agli accertamenti per dare risposta ai quesiti specificati nella clausola compromissoria di cui all'art. 10.5 delle condizioni generali del contratto.
Ha evidenziato che il proprio perito di parte, Ing. , consegnava il proprio Per_3
elaborato peritale nonché l'analisi del danno al perito di parte opponente, dott.
, il quale non trasmetteva alcuna relazione tecnica né comunicava Per_4
eventuali eccezioni o riserve.
Pertanto si decideva di dare impulso alla procedura per la definizione concordata del danno, prevista dal contratto di polizza, con sostituzione del proprio perito con il dott. . Controparte_3
A tal fine il perito nominato invitava il perito della a fornirgli dei CP_2
nominativi per la costituzione di un Collegio.
Tale invito tuttavia rimaneva inevaso per cui in base agli artt. 3 e 4 dell'art. 10.4 delle condizioni di polizza si avvaleva della facoltà di ricorrere al Presidente del
4 Tribunale per la designazione di un terzo arbitro.
Ha rilevato che il Presidente del Tribunale nominava, in data 11.07.2019, il terzo arbitro nella persona dell'Ing. che provvedeva a convocare i Persona_5
periti delle parti.
Senonché ha rilevato che il perito della non rispondeva alla convocazione CP_2
e che in data 29.07.2019 la maggioranza collegiale, deliberava la richiesta della contraente di ricevere un anticipo indennizzo a norma e per gli effetti dell'art. 10.7. Ha inoltre rilevato che perdurando l'indifferenza del perito ad ogni Per_4
attività collegiale, provvedeva a richiedere la sua sostituzione, ma che nel frattempo la stessa compagnia assicurativa procedeva alla nomina di un nuovo perito nella persona del Dott. . Persona_6
Ha così rilevato che in data 18.10.2019 la maggioranza collegiale sottoscriveva il processo verbale conclusivo dando atto del dissenso del perito alle Per_6
determinazioni contenute e del suo rifiuto alla sottoscrizione.
Ha rilevato che il danno veniva pertanto liquidato in € 420.324,50, oltre alle spese di salvataggio pari ad € 682,52, al netto del supplemento di indennità da corrispondersi ad avvenuto rimpiazzo.
In diritto ha rilevato che la volontà dell'assicuratrice è stata sempre quella di rimettere ai periti/arbitri la soluzione negoziale del conflitto su tutti gli aspetti della clausola compromissoria, salva la possibilità di agire e/o eccepire in giudizio nei limiti precisati dal mandato, rimanendo inderogabile solo l'impugnabilità del lodo per vizi del consenso.
Sul punto ha dedotto che nella clausola che demanda ai periti il compito di verificare il rispetto da parte dell'assicurato degli obblighi in caso di sinistro non è configurabile una perizia contrattuale ma un arbitrato irrituale.
Ha precisato che, in ogni caso, sia nell'arbitrato irrituale che nella perizia contrattuale l'esperto deve accertare il rispetto da parte del contraente degli obblighi in caso di sinistro e che nel caso di specie il terzo arbitro e il suo perito non hanno violato alcuna norma contrattuale.
5 In particolare ha evidenziato che il presupposto per la liquidazione del danno non
è l'inesistenza di eccezioni sull'indennizzabilità del sinistro, poiché nessuna norma lo prescrive e che la perizia è valida anche se uno dei periti si rifiuta di sottoscrivere il processo verbale conclusivo.
Quanto all'asserita necessita di un processo penale per far luce sulla natura del sinistro, ha dedotto che anche qualora si volesse limitare l'indagine alla responsabilità di un'azione dolosa ad opera di terzi, opererebbe comunque la garanzia assicurativa, prevista senza alcuna distinzione tra incendio doloso ed incendio accidentale e che in ogni caso la natura dolosa dell'incendio è smentita dal verbale dei vigili del fuoco.
In merito alla circostanza della coesistenza di altra polizza, per cui la procedura accertativa dei danni avrebbe dovuto svolgersi in contraddittorio anche della coassicuratice, ha evidenziato che il preteso vizio non rientra nel novero di quelli per i quali può essere impugnato l'arbitrato irrituale.
In ogni caso ha dedotto che si verte in un'ipotesi di coassicurazione indiretta o plurima in cui l'obbligazione è solidale, salvo riparto interno tra gli assicuratore, ovvero salvo rivalsa per le quote di rispettiva competenza.
Sulla mancata redazione dell'elenco dettagliato dei danni ha dedotto che il processo verbale di sopralluogo ha attestato che tutte le merci , le attrezzature e le componenti di arredamento sono state oggetto di inventario e verifica da parte dei periti e che nel prosieguo della procedura sono state acquisite le certificazioni di smaltimento delle merci deteriorate.
Ha dedotto che non sussiste alcun difetto di legittimazione attiva relativamente al locale sottostante al piano terra e quanto in esso contenuto poiché ciò che costituisce oggetto dell'assicurazione è l'attività commerciale che consta di tutti i beni funzionali al suo servizio, comprese le opere di fondazione o interrate, le dipendenze e le pertinenze. Ha da ultimo rilevato che il danno non è liquidabile sulla base delle scritture contabili, ma che si basa sull'accertamento dei periti, che
6 si è regolarmente concluso con il verbale conclusivo, vincolante per le parti e valido anche se uno dei periti si rifiuta di sottoscriverlo.
Per tutti questi motivi ha chiesto in via preliminare la concessione della provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto e sempre in via preliminare ha chiesto il rigetto della chiamata in causa della Lloyd Italico assicurazioni.
Nel merito ha chiesto il rigetto dell'opposizione e di qualsiasi altra domanda ex adverso formulata. Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Questo giudicante, ritenuto di non dover riunire il presente giudizio con altri due procedimenti, così come richiesto dalle parti, ritenuto altresì di non dover autorizzare la chiamata di terzo richiesta dall'opponente, con ordinanza del
9.03.2021 ha concesso la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto, nonché i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.
Ritenuta la causa documentalmente istruita senza la necessità di dover disporre l'ordine di esibizione e la CTU contabile richiesta da parte opponente, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo tre ulteriori rinvii per la precisazione delle conclusioni dovuti al carico di ruolo aggravato dall'emergenza Covid, all'udienza dell'1.10.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Preliminarmente non può trovare accoglimento l'eccezione di improcedibilità del decreto ingiuntivo per mancato esperimento della mediazione sollevata da parte opponente per la prima volta nella comparsa conclusionale. Giova precisare sul punto che si tratta di eccezione che può essere sollevata nella prima difesa utile ovvero nella prima comparsa di risposta o tuttalpiù nella prima udienza di comparizione o su rilievo di parte o d'ufficio, come previsto dall'art. 5 comma
1bis Dlgs n.28/2010.
Superato tale termine il vizio si considera sanato dal momento che il legislatore ha tenuto presente la peculiarità del procedimento monitorio ed ha ritenuto di
7 collocare la mediazione, e non già il regime della sua eccezione, solo nel momento successivo a quello in cui è stata decisa, in un senso o nell'altro, la questione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo (così Sez. UU, Sentenza n. 19596 del 18/09/2020).
2.1.Parimenti infondato è il rilievo relativo alla mancata autorizzazione alla chiamata in causa della Lloyd ora Controparte_4 Controparte_5
Ed invero per come già chiarito da questo giudicante con la sentenza n. 900/2024 pronuncia nell'ambito del procedimento n.1074/2020, allegata dall'opposta con le note di trattazione scritta per l'udienza dell'1.10.2024, la coesistenza di più assicurazioni in relazione allo stesso interesse e per lo stesso rischio rileva solo nei rapporti interni tra assicurazioni, ma non nei rapporti tra assicurazioni ed assicurato che ha diritto all'integrale corresponsione della somma dovuta a titolo di indennizzo
(in tal senso Cass. Civ. , Sentenza n. 4273 del 16/02/2024 in cui i giudici di legittimità hanno affermato che Se più assicuratori hanno coperto in modo indipendente l'uno dall'altro il medesimo rischio (c.d. assicurazione plurima), quello tra loro che ha pagato all'assicurato l'intero indennizzo dovuto secondo il contratto ha diritto di regresso, nei confronti degli altri, in misura proporzionale all'indennizzo contrattualmente dovuto da ciascuno di essi - ossia in misura pari al prodotto del danno patito dall'assicurato per l'indennizzo concretamente dovuto dal singolo assicuratore, diviso per la sommatoria degli indennizzi concretamente dovuti da tutti gli assicuratori - e non al massimale rispettivamente garantito, in tal senso deponendo sia la lettera dell'art. 1910 c.c. (che fa riferimento all'"indennità dovuta", espressione sempre usata per indicare l'indennizzo) che la ratio della norma (che è quella di ridurre il peso economico del sinistro per ciascuno degli assicuratori) nonché l'argomento logico secondo il quale il diverso criterio proporzionale al massimale, in caso di massimale illimitato, resterebbe inapplicabile).
3.Nel merito l'opposizione deve essere rigettata per le ragioni di seguito evidenziate.
In diritto occorre rilevare che il decreto ingiuntivo opposto nell'odierno giudizio è stato emesso sulla base di un arbitrato irrituale per la quantificazione del danno e
8 dell'indennizzo come previsto dalle condizioni generali del contratto di assicurazione sottoscritto dalle parti.
L'importo richiesto ed ottenuto con il ricorso in monitorio di € 152.158,33 è parte dell'indennizzo complessivo, pari ad € 421.007.02, essendo stato riconosciuto un anticipato indennizzo al perito dell'opposta ed all'arbitro nominato dal tribunale, a seguito di due distinti ricorsi in monitorio, le cui opposizioni che ne sono derivate, sono già state decise da questo giudicante in procedimenti separati, per non appesantire il procedimento ove fosse stata disposta la riunione.
Tanto premesso agli artt. 10.4 e 10.5 del contratto intercorso tra le parti viene stabilito che nel caso in cui ci sia difetto di accordo sulla quantificazione del danno e dell'indennizzo, questa verrà effettuata dai rispettivi periti, con effetti obbligatori per le parti, che rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di vizi del consenso o del contratto.
Sulla qualificazione giuridica dell'arbitrato de quo la giurisprudenza della Suprema
Corte ha ritenuto che : “L' arbitrato irrituale costituisce uno strumento di risoluzione contrattuale delle contestazioni insorte o che possono insorgere tra le parti in ordine
a determinati rapporti giuridici, imperniato sull'affidamento a terzi del compito di ricercare una composizione amichevole, conciliante o transattiva. Poiché le parti si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà, il lodo irrituale ha natura negoziale (Cass .Civ. n.14986/2021).
Sui vizi che possono inficiare il lodo irrituale si condivide a fini decisori l'orientamento giurisprudenziale per cui “il lodo arbitrale irrituale - come la perizia contrattuale - per la sua natura, "quoad effectum", negoziale, essendo volto a integrare una manifestazione di volontà negoziale con funzione sostitutiva di quella delle parti in conflitto, e per esse vincolante, è impugnabile soltanto per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale. Pertanto, l'errore del giudizio arbitrale, per essere rilevante, secondo la previsione dell'art. 1428 c.c., deve essere sostanziale - o essenziale - e riconoscibile - artt. 1429 e 1431 c.c. - e cioè, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, devono essere gli arbitri
9 incorsi in una falsa rappresentazione o alterata percezione degli elementi di fatto determinata dall'aver ritenuto esistenti fatti che certamente non lo sono e viceversa, ovvero contestati fatti che tali non sono, mentre non rileva l'errore degli arbitri che attiene alla determinazione da essi adottata in base al convincimento raggiunto dopo aver interpretato ed esaminato gli elementi acquisiti, ivi compresi i criteri di valutazione indicati dalle parti, perché costoro, nel dare contenuto alla volontà delle parti, esplicano un'attività interpretativa e non percettiva, che si trasfonde nel giudizio loro demandato e che, per volontà delle medesime, è inoppugnabile, pur essendo un negozio stipulato tramite i rispettivi arbitri-mandatari.(cosi Cass.Civ.
15665/2019).
Applicando i principi summenzionati al caso di specie si ritiene che parte opponente non abbia dato prova di vizi nella volontà negoziale, o della violazione delle condizioni generali del contratto, tali da inficiare la perizia del 18.10.2019 .
Innanzitutto per come già chiarito da questo giudicante nelle sentenze già rese in relazione al medesimo fatto, allegate agli atti da parte opposta, per ciò che attiene alla validità del verbale del 29.07.2019, dalla documentazione in atti risulta in modo incontrovertibile che il perito della Dott. , dopo aver Parte_1 Persona_7
ricevuto formalmente il mandato in data 13.08.2018, non ha in alcun modo partecipato all'arbitrato contrattuale per cui è causa, risultando assente sia al momento di composizione del collegio arbitrale, avvenuto in data 18.07.2019 sia alla redazione del verbale di liquidazione di anticipo dell'indennizzo datato 29.07.2019.
Ciò posto, a seguito dell'inerzia del perito della parte opposta ha Parte_1
presentato apposita istanza per la nomina di un terzo arbitro al Presidente del
Tribunale di Catanzaro, così come previsto dell'art. 10.4 delle condizioni generali del contratto (all.1.), che veniva individuato nel Dott. Persona_5
Cosicché, in data 29.07.2019 il collegio dei periti composto dal Dott. CP_3
per la e dal terzo arbitro designato dal Tribunale , dopo aver
[...] Controparte_1
dato atto della sussistenza dei presupposti per la liquidazione dell'anticipo dell'indennizzo, così come previsto dall'art. 10.7 delle C.G.C., deliberava a
10 maggioranza, a favore della , la liquidazione dell'importo di € 200.000,00 di CP_1
cui € 25.000,00 per la partita fabbricato, € 45.000,00 per la partita contenuto ed €
30.000,00 a titolo di garanzie accessorie. Il collegio dei periti ha correttamente accertato nel verbale di liquidazione la circostanza per cui il Dott. per Persona_7
la benché formalmente convocato, non intendeva intervenire né Parte_1
comunicare eventuali impedimenti o revoche di mandato o di rinunzie da parte sua.
Peraltro la partecipazione di tutti gli arbitri alla perizia collegiale è richiesta solo per il verbale conclusivo dei lavori e non anche per il verbale di liquidazione di anticipazione dell'indennizzo per cui è causa, che rappresenta solo una mera fase che si inserisce all'interno dell'intero procedimento arbitrale, rispetto al quale l'assenza, peraltro arbitraria, di un solo componente non è idonea ad inficiarne la validità.
Per ciò che attiene al verbale conclusivo che ha portato alla redazione della perizia contrattuale, di cui si chiede l'accertamento dell'invalidità nel presente giudizio, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, questo giudicante ritiene che siano state rispettate le disposizioni di cui all'art. 823 c.p.c. recepite dall'art. 10.5. delle condizioni generali del contratto, per cui la perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla, purché tale rifiuto sia attestato nel verbale definitivo.
Oltretutto parte opposta ha prodotto il verbale del primo sopralluogo sui luoghi del sinistro datato 13.08.2018 (doc.6) da cui si evince che il Dott. ha dato atto Per_4
che tutte le merci e le attrezzature fossero state oggetto di inventario e che nulla ostava all'inizio delle operazioni di ripristino dei locali, con ciò dimostrando di non dover muovere alcuna contestazione sulle cause dell'incendio.
A nulla rileva la circostanza per cui la solo nella fase successiva alla Parte_1
delibera di liquidazione di anticipo dell'indennizzo abbia provveduto a revocare il mandato al Dott. sostituendolo con il Dott. dal momento che le Per_4 Per_6
sue valutazioni non sono state condivise dalla maggioranza del collegio che pertanto a norma delle condizioni generali del contratto ha assunto la decisione definitiva, dando atto del proprio rifiuto di firma (allegato 6 della comparsa di costituzione e risposta).
11 Ed invero il dato incontrovertibile che emerge dal verbale definitivo di perizia contrattuale è il rifiuto della firma da parte di uno dei componenti del collegio, circostanza che lo rende pienamente valido in base al disposto di cui all'art. 823 c.p.c.
In particolare la norma è stata interpretata dalla giurisprudenza di legittimità con la
Sentenza n. 9544 del 30/04/2014 con la quale i giudici della Suprema Corte hanno chiarito che In tema di lodo arbitrale, l'attestazione che la deliberazione è stata adottata in conferenza personale di tutti gli arbitri e che, in ipotesi di omessa sottoscrizione da parte di arbitro dissenziente, questi non abbia voluto sottoscriverlo, benché costituisca - ai sensi del combinato disposto degli artt. 823, commi primo, secondo, n. 6, e terzo, e 829, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., nel testo vigente
"ratione temporis" - requisito di validità della pronuncia, non richiede formule particolari, essendo sufficiente che dal testo del provvedimento risulti, anche in modo implicito, l'osservanza di dette modalità di deliberazione.
Ciò posto, benché la norma appena richiamata non sia direttamente applicabile all'arbitrato per cui è causa, trattandosi di norma prevista per l'arbitrato rituale, le parti hanno voluto espressamente contrattualizzare tale norma e renderla efficace anche per l'arbitrato irrituale per cui è causa.
In definitiva dalla condotta generale tenuta nel corso dell'arbitrato si evince che la compagnia assicuratrice opponente, omettendo di muovere delle contestazioni già in fase di sopralluogo, non ha correttamente specificato quali fossero le eventuali ragioni impeditive all'indennizzo, per poi farle valere in sede di verbale conclusivo in via del tutto generica, dove in ogni caso rimaneva in minoranza.
Quanto infine alla contestazione sull'eccessiva quantificazione dei danni, per come già evidenziato da questo giudicante nella pronuncia resa nel 2024 il collegio arbitrale ha quantificato i danni con votazione a maggioranza (vedi allegato 6 della comparsa costitutiva relativo al procedimento conclusivo di liquidazione dei danni), votazione consentita in base al disposto di cui all'art. 823 c.p.c., norma prevista per l'arbitrato rituale ma che le parti hanno deciso di contrattualizzare e di ritenere applicabile anche al loro arbitrato, benché di natura irrituale.
12 Ciò posto, alla luce delle risultanze probatorie in atti si deve ritenere che l'arbitrato raggiunto tra le parti sia valido ed efficace e che pertanto vada confermato il decreto ingiuntivo emesso a favore della restando assorbita ogni altra Controparte_1
questione.
4.Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M 147/2022, con la precisazione che in base al valore della controversia è stato applicato lo scaglione compreso tra € 52.001,00 e € 260.000,00 nei valori medi.
PQM
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1)rigetta l'opposizione per le ragioni chiarite in parte motiva e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto che viene dichiarato definitivamente esecutivo;
2) condanna la , in persona del l.r.p.t., alla rifusione delle Parte_1
spese di lite in favore della che si liquidano in complessivi € Controparte_1
14.103,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari che ne hanno fatto richiesta.
Catanzaro, 21.01.2025
Il giudice
Dott.ssa Alessia Dattilo
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